Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee

Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello
Cantiano (PS), 13-14/03/2010
Analisi norme, limiti e divieti
di raccolta delle piante spontanee
Andrea Lancioni
Facoltà di Agraria UNIVPM
Corso per il riconoscimento delle erbe spontanee-2° Livello
Cantiano (PS), 13-14/03/2010
Introduzione
Non sono previste specifiche normative da rispettare nell’atto del raccogliere
le erbe spontanee, ma è necessario attenersi ad una serie di regole di tutela
del patrimonio naturalistico insito in un determinato territorio
Nello specifico la salvaguardia della flora spontanea si esplica nel rispetto di
leggi regionali, nazionali o comunitarie attualmente in vigore
Durante la raccolta è sempre bene rispettare alcune regole non scritte che
garantiscano la sopravvivenza delle piante ed il non danneggiamento dei
popolamenti
Nel raccogliere le piante è bene inoltre porre attenzione ad altri fattori dovuti
al possibile effetto tossico di determinate specie o individui, legato tanto al
contenimento di principi attivi, quanto all’habitat in cui le piante stesse
crescono
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La lista rossa delle specie minacciate di estinzione
L’Unione Mondiale per la Conservazione (IUCN), che riunisce 75 stati, 108 agenzie
governative, più di 750 ONG e oltre 10000 scienziati da 181 paesi, redige
periodicamente un rapporto (il Libro Rosso) a livello mondiale che evidenzia il
pericolo di estinzione per specie animali e vegetali e habitats
Il Libro Rosso delle Piante d’Italia è
stato redatto da WWF Italia e
Società Botanica Italiana nel 1992
Per ciò che riguarda la fauna sono
presenti il Libro Rosso dei vertebrati
e degli invertebrati
Nel 2005 è stato pubblicato il Libro
Rosso degli habitat minacciati
In Italia sono minacciati circa 1/3
degli habitat che l’Unione Europea
chiede di proteggere
I più vulnerabili sono aree umide,
dune costiere, macchia
mediterranea
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La lista rossa delle specie minacciate di estinzione
L’ultima lista rossa è stata formulata nel 2006 ed include oltre 16000 specie tra
animali e piante a livello mondiale
Le specie incluse in lista sono suddivise in varie categorie:
‰EX (estinte): specie di cui non sono più presenti individui vivi
‰EW (estinte in natura): specie di cui sono presenti individui solo in cattività o fuori
dall’areale storico
‰CR (gravemente minacciata): specie con altissimo rischio di estinzione in natura nel
brevissimo periodo
‰EN (minacciata): specie ad altissimo rischio di estinzione in natura nel prossimo
futuro
‰V (vulnerabile): specie nei confronti delle quali si è in presenza di un alto rischio di
estinzione in natura nel medio termine
‰NT (quasi a rischio): nel caso in cui la specie può diventare minacciata di estinzione
nel prossimo futuro
‰LR (basso rischio): nel caso di specie a basso rischio di estinzione
‰DD (dati insufficienti): specie per le quali i dati disponibili sono insufficienti ad
accertarne il grado di minaccia di estinzione
‰NE (non valutata): categoria che raggruppa specie per le quali non è stato possibile
effettuare valutazioni in riguardo all’appartenenza ad una delle categorie sopra
elencate
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La lista rossa delle specie minacciate di estinzione
Specie endemiche delle Marche
e a rischio di estinzione
Moehringia papulosa (EN)
Polygala pisaurensis (LR)
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La lista rossa delle specie minacciate di estinzione
Specie non esclusive delle Marche ma a rischio di estinzione o già estinte
Iris pseudacorus (EN)
Ononis variegata (EN)
Suaeda maritima (EN)
Viola magellensis (EW)
Otanthus maritimus (EN)
Rorippa palustris (EN)
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La lista rossa delle specie minacciate di estinzione
Importanti specie di segnalazione relativamente recente (Brilli-Cattarini e
Gubellini) per le Marche o le immediate vicinanze
Cirsium alpis-lunae
Cardamine monteluccii
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Il sistema di aree protette delle Marche
La rete di aree protette della Regione Marche occupa quasi il 10% del territorio
complessivo ed è costituito da:
‰2 Parchi Nazionali (Sibillini e Gran Sasso Laga)
‰4 Parchi Naturali Regionali (San Bartolo, Sasso Simone e Simoncello, Conero,
Gola della Rossa e Frasassi)
‰3 Riserve Naturali Statali (Gola del Furlo, Abbadia di Fiastra, Montagna di
Torricchio)
‰3 Riserve Naturali Regionali (Ripa Bianca di Jesi, Monte San Vicino e Canfaito,
Sentina)
Inoltre vanno considerati anche:
‰80 SIC (Siti di Interesse Comunitario, Dir. Habitat 92/43 CEE)
‰29 ZPS (Zone di Protezione Speciale, Dir. Uccelli 79/409 CEE)
‰109 Aree Floristiche Protette
‰28 Oasi di Protezione della Fauna
‰14 Foreste Demaniali
La superficie di queste ultime tipologie non va a sommarsi direttamente a quella di
parchi e riserve, poichè i regimi di tutela si possono sovrapporre
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Il sistema di aree protette delle Marche
Le Aree Floristiche Protette
Sono state istituite ai sensi della Legge
Regionale 30 dicembre 1974, n.52,
“Provvedimenti per la tutela degli ambienti
naturali”
Sono distribuite in tutto il territorio regionale e
permettono la tutela di ambienti aventi ruolo
strategico nella conservazione della
biodiversità all’interno dell’intero sistema di
aree protette
In queste 109 aree, delimitate
tra il 1997 e il 2001 sono proibite
“la raccolta, l’estirpazione e il danneggiamento di tutte le piante che vi crescono
spontaneamente”, ma sono comunque consentite le normali pratiche colturali, la
fienagione, il pascolo
Con l’istituzione delle Aree Floristiche le piante vengono protette all’interno del loro
habitat
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Il sistema di aree protette delle Marche
La Legge Quadro sulle Aree Protette (n.394, 6/12/1991)
Detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di
garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale del paese (articolo 1, comma 1)
I territori con rilevante valore naturalistico e ambientale sono sottoposti ad uno speciale regime
di gestione e tutela ai fini della conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni
vegetali o forestali […] (articolo 1, comma 2)
I tipi di aree protette sono definiti nell’articolo 2:
‰I Parchi Nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più
ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici,
culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le
generazioni presenti e future
‰I Parchi Naturali Regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare
prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni
limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e
dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali
‰Le Riserve Naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie
naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le
diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o
regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati
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Parchi e Riserve delle Marche
PNR San Bartolo
PNR Sasso Simone
e Simoncello
RNS Gola del Furlo
RNR Ripa Bianca
PNR Conero
PNR Gola della Rossa e Frasassi
RNR Monte San
Vicino e Canfaito
RNS Montagna
di Torricchio
RNS Abbadia di Fiastra
RNR Sentina
PNN Monti Sibillini
PNN Gran Sasso-Laga
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Il sistema di aree protette delle Marche
La Legge Quadro sulle Aree Protette (n.394, 6/12/1991)
Nei Parchi Nazionali la tutela dei valori naturali ed ambientali è perseguita attraverso lo
strumento del piano per il parco, che sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici
di qualsiasi livello, è predisposto dall’Ente Parco e adottato dalla Regione (articolo 12, comma 3)
Per mezzo del piano il territorio viene suddiviso in base al diverso grado di protezione
(articolo 12 comma 2), prevedendo:
‰Riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità
‰Riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti,
eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive
tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle
risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti […]
‰Aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati
dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica,
le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la
produzione artigianale di qualità […]
‰Aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate
dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco
e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco
da parte dei visitatori
Anche i Parchi Naturali Regionali hanno come strumento di attuazione delle finalità il piano
per il parco; questo è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla Regione
(articolo 25, commi 1 e 2)
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Il sistema di aree protette delle Marche
La Legge Quadro sulle Aree Protette (n.394, 6/12/1991)
Tutte le aree protette devono adottare un regolamento del parco che disciplini le attività
consentite all’interno del territorio del parco stesso (artt. 11, 17, 23)
In particolare il comma 3 dell’articolo 11 definisce le attività non consentite:
[…] Nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette
e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
‰La cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle
specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di
specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale
‰L'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali
‰La modificazione del regime delle acque
‰Lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco
‰L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici
‰L'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati
‰L'uso di fuochi all'aperto
‰Il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo
Il regolamento spesso non esprime un divieto assoluto nella raccolta delle specie vegetali
aromatiche o alimentari, ma fissa delle norme di limitazione nel prelievo
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Il sistema di aree protette delle Marche
Esempio: Il Regolamento del Parco Naturale Regionale del Conero
‰art. 8.11. Raccolta di fronde o frutti
La raccolta di frutti di corbezzolo (Arbutus unedo) è limitata a 500 gr.; la raccolta
di turioni di asparago (Asparagus acutifolius ) e di steli di finocchio selvatico
(Foenicolum officinale ) è limitata a venti per ciascuno di essi. Le quantità indicate
sono intese per persona e al giorno
La raccolta di specie aromatiche escluse dall'elenco delle specie particolarmente
protette di cui al successivo art. 8.14 è ammessa sino a cinque steli pro-capite al giorno
Per le specie vegetali, o parti di esse, e per quanto non espressamente indicato nel
presente articolo la raccolta è vietata […]
‰art. 8.12. Divieti
Durante la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, è vietato danneggiare
l’ambiente naturale in qualunque sua componente, è inoltre vietato l’uso di rastrelli e
attrezzi da taglio
Durante le fasi di ricerca e raccolta è vietato causare danni al manto vegetale
erbaceo e, salvo lo scavo temporaneo di buche nella raccolta dei tartufi, creare
sommovimenti al suolo
È vietato estirpare, o comunque danneggiare entità vegetali erbacee, arbustive e
arboree
È vietato l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere in ogni area di raccolta del
Parco
È vietata la raccolta di ogni specie vegetale, anche per singole parti, non
espressamente indicata dal presente regolamento
È vietata la raccolta di piante, o parti di esse, nell’area di riserva integrale
È vietato danneggiare, anche soltanto parzialmente, ogni specie di corpi fruttiferi
non raccolti
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Il sistema di aree protette delle Marche
Esempio: Il Regolamento del Parco Naturale Regionale del Conero
‰art. 8.14. Specie vegetali particolarmente protette
Nel Parco sono vietate l’introduzione e la reintroduzione di qualsiasi specie vegetale che non sia stata
preventivamente autorizzata dai competenti organi tecnici, sentito il Comitato Tecnico di cui all’articolo 6 della
legge regionale R.M. 28 aprile 1994 n. 15.
Ai fini della conservazione dei valori naturalistici del Parco, all’interno dei suoi confini, sono considerate specie
botaniche particolarmente protette quelle previste dalla Lista rossa regionale per le Marche, redatta dalla
Società Botanica Italiana nel 1997 con gli eventuali aggiornamenti contenuti nel piano naturalistico del Parco.
Sono altresì valutate quali specie particolarmente protette le entità floristiche contenute nell’allegato 3:
Aceras antropophorum
Adiantum capillus-veneris
Alisma plantago acquatica
Allium chamaemoly
Althea officinalis
Anacamptis pyramidalis
Andachne telephioides
Anemone coronaria
Anthyllis barba-jovis
Agyrolobium zanonii
Asphodeline liburnica
Astragalus sasameus
Atriplex alimus
Atropa belladonna
Bellevalia dubia
Brassica oleracea ssp. robertiana
Cakile maritima ssp. maritima
Calendula suffruticosa ssp. fulgida
Calystegia soldanella
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cladium mariscus
Clematis viticella
Colchicum lusitanum
Convolvolus elegantissimus
Coronilla emerus ssp. emeroides
Coronilla valentina
Crithmum maritimum
Crocus biflorus
Crucianella latifolia
Cyclamen hederifolium
Cyclamen repandum
Dactylorhiza fuchsii
Epipactis helleborine
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Eryngium ametystinum
Eryngium maritimum
Euphorbia characias ssp. wulfenii
Euphorbia dendroides
Euphorbia paralias
Euphorbia taerracina
Fumana arabica
Glaucium flavum
Gymnadenia conopsea
Ilex aquifolium
Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa
Lilium bulbiferum ssp. creceum
Limodorum abortivum
Listera ovata
Lolium loliaceum
Lonicera caprifolium
Lonicera etrusca
Lonicera implexa
Matthiola incana
Medicago marina
Monotropa hypopitys
Narcissus pseudonarcissus
Narcissus tazzetta
Neotinea maculata
Neottia nidus-avis
Oprys apifera
Oprys bertolonii
Oprys bomyliflora
Oprys fructiflora
Oprys fusca
Oprys incubacea
Oprys sphecodes
Orchis coriphora
Orchis laxiflora
Orchis laxiflora
Orchis morio
Orchis pauciflora
Orchis provincialis
Orchis purpurea
Orchis simia
Orchis tridentata
Otanthus maritimus
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Ranunculus baudotii
Ranunculus tricophyllus
Rapistrum rugosum ssp. linneanum
Rosa ssp.
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Ruta chalepensis ssp. latifolia
Serapias parviflora
Sonchus maritimus
Spiranthes spiralis
Trigonella gladiata
Trigonella monspeliaca
Vinca minor
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Il sistema di aree protette delle Marche
La Rete Natura 2000
La Rete Natura 2000 è costituita dal complesso delle
aree protette dell’Unione Europea ai sensi delle
direttive Uccelli (79/409 CEE) e Habitat (92/43/CEE)
Le aree protette istituite ai sensi della Direttiva Uccelli
sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS)
e includono aree la cui tutela assume importanza
fondamentale ai fini delle specie avicole indicate
nell’allegato 1 della stessa direttiva
Le aree protette istituite ai sensi della Direttiva Habitat sono denominate Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e nell’ambito delle stesse deve essere garantita la tutela o il ripristino di
condizioni di conservazione soddisfacenti in determinati habitat preventivamente individuati
L’Unione Europea richiede che nell’ambito della Rete Natura 2000 sia garantito un
utilizzo del territorio compatibile con le necessità di conservazione delle specie e degli habitat
di interesse comunitario per cui sono state designate tali aree
La Rete Natura 2000 interessa diffusamente anche gli agroecosistemi, tanto che in Italia il
30% della superficie della stessa è interessata da terreni agricoli
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Il sistema di aree protette delle Marche
La Rete Natura 2000
+
Aree ZPS
Aree SIC
=
Rete Natura 2000
Nelle Marche le ZPS sono 29 ed occupano complessivamente 130894 ha, cioè il
13,5% della superficie regionale
I SIC sono invece 80 per un totale di 98943 ha, il 10,2% del totale
Complessivamente la Rete Natura 2000 nelle Marche include una superficie di
144957 ha, corrispondente al 14,9 % del territorio regionale
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Il sistema di aree protette delle Marche
La Direttiva Habitat (92/43/CEE)
Definisce “habitat di interesse comunitario” (allegato 1) quegli habitat che:
‰Rischiano di scomparire
‰Sono presenti su aree limitate o ristrette a seguito della regressione della loro distribuzione
naturale
‰Costituiscono esempi di una o più regioni biogeografiche europee
Gli habitat prioritari (contrassegnati da asterisco) sono quelli per la cui conservazione
l’Unione Europea ha una responsabilità particolare per l’importanza della parte della loro
area di distribuzione naturale
Con la dicitura “specie di interesse comunitario” (allegato 2) si definiscono le entità vegetali
o animali (ad esclusione di quelle ornitiche, di cui alla Direttiva Uccelli) che possono essere
considerate “in pericolo”, “vulnerabili”, “rare”, “endemiche”
Anche tra le specie vengono definite quelle prioritarie (contrassegnate da asterisco) come
quelle nei confronti della cui conservazione l’Unione Europea ha maggiori responsabilità
Gli stati di conservazione di habitat e specie vengono definiti come l’effetto dei fattori che
influiscono sugli stessi e la tutela di habitat e specie deve essere garantita per mezzo del
rispetto delle esigenze ecologiche (fattori abiotici e biotici necessari alla loro conservazione)
e della coerenza di rete
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Il sistema di aree protette delle Marche
La Direttiva Habitat (92/43/CEE)
La Direttiva Habitat viene recepita dagli stati membri, mentre i Siti di Interesse Comunitario sono
proposti da Regioni e Province Autonome, relativamente al proprio territorio di competenza
Nei SIC la tutela delle specie avviene dunque all’interno del loro habitat di appartenenza, definito
secondo la nomenclatura fitosociologica
Nei SIC sono comunque consentite le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e le pratiche in
grado di non causare un peggioramento dello stato di conservazione degli habitat stessi
Le misure di gestione sono definite in appositi piani di gestione, predisposti dagli organismi di
gestione, al fine di regolamentare l’utilizzo del territorio in tali aree
Di fatto nella Regione Marche non è stato ancora formulato nessuno di tali strumenti di
pianificazione, dunque la gestione delle aree SIC è regolamentata solo nel caso in cui il territorio
delle stesse si sovrapponga ad altri ambiti di tutela (ad esempio Parchi Nazionali, Parchi Naturali
Regionali, Riserve Naturali)
Uno strumento fondamentale alla conservazione dei siti Natura 2000 è la Valutazione di Incidenza
(articolo 6) alla quale deve essere sottoposto preventivamente ogni progetto o piano che possa
avere un impatto significativo su habitat e specie definiti negli allegati 1 e 2
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Il Bosco di Tecchie e le Serre di Burano
L’area delle Serre di Burano si estende per circa 38 Km al confine tra Marche ed
Umbria e raggiunge l’altitudine massima di 1020 m
La conformazione geologica arenacea determina la formazione di suoli subacidi e
con elevato tenore di umidità
La vegetazione presente è costituita di pascoli mesofili a Cynosurus cristatus e
garighe di sostituzione aCalluna vulgaris (le brughiere più meridionali d’Europa),
sui settori sommitali delle Serre, e boschi freschi a cerro e faggio (che scende fino a
raggiungere i 600 m di quota) lungo i versanti
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Il Bosco di Tecchie e le Serre di Burano
Ai sensi delle normative illustrate precedentemente,
l’area interessata dall’escursione, il Bosco di Tecchie,
è protetta all’interno dell’Area Floristica delle Serre di
Burano e del Sito di Interesse Comunitario
IT53100018 Serre di Burano (con organismi gestori
la Comunità Montana del Catria e del Nerone e
la Provincia di Perugia)
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Il Bosco di Tecchie e le Serre di Burano
Nell’area del Bosco di Tecchie è stata istituita nel 1986, con delibera
comunale, una Riserva Naturale a gestione provinciale
Questa si estende per 195 ha in territorio di Cantiano ed ha fini
didattici, scientifici e naturalistici
L’area protetta è dotata di un sintetico regolamento
di uso e gestione, tra le cui misure sono previsti:
‰Il mantenimento dei boschi ad alto fusto e la
conversione dei cedui in alti fusti
‰Il mantenimento di pascoli, siepi e formazioni
arbustive allo stato naturale
‰L’utilizzo di sole specie autoctone in rimboschimenti
‰La possibilità di utilizzo controllato delle risorse
del bosco, quali ginepro, ribes, more, fragole,
funghi e tartufi
‰Il divieto di raccogliere e uccidere qualsiasi specie
animale e vegetale (eccetto ciò che è specificato al
punto precedente)
‰Il divieto di costruire strade, captare acque, praticare
attività venatoria, utilizzare mezzi a motore e radio
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Cantiano (PS), 13-14/03/2010
Regole di raccolta delle piante alimentari
Da quanto appena esposto è evidente come non ci siano regole specifiche per quanto concerne
la raccolta di piante ad utilizzo alimentare e che anzi, in alcuni contesti (aree naturali protette),
quest’ultima risulti a tutti gli effetti vietata
Eppure in alcuni casi utilizzare determinate specie botaniche significherebbe anche valorizzarle
e incentivarne la conoscenza, e ciò assumerebbe significato positivo nei confronti della loro
conservazione all’interno degli specifici habitat naturali (soprattutto negli agroecosistemi)
Inoltre l’uso delle specie vegetali di interesse alimentare potrebbe costituire una ottima opportunità di
produzione e commercio per aziende agricole che puntino ad operare in un contesto di agricoltura a
basso impatto ambientale o biologica, in quanto le medesime avrebbero la possibilità di usufruire di
prodotti spontanei a costo molto ridotto e senza l’apporto di inputs esterni
Tutto ciò seguendo il principio dell’”utilizzazione conservativa” e della valorizzazione culturale della
biodiversità, poiché l’utilizzo consapevole e regolamentato della flora spontanea favorirebbe appunto la
conoscenza e la conservazione della stessa
Volendo promuovere la raccolta e l’utilizzo delle piante alimentari sarebbe comunque di fondamentale
importanza sia stilare una lista delle piante verso le quali sia consentita la raccolta che fissare delle
regole di prelievo (tanto nelle modalità quanto nelle quantità)
Tali regolamenti di raccolta andrebbero differenziati ovviamente a seconda dei contesti e potrebbero
essere previsti anche per le aree protette, considerando l’attività di prelievo delle piante alimentari alla
stregua di quelle riguardanti funghi, tartufi e prodotti del sottobosco
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Regole di raccolta delle piante alimentari
I principi generali da seguire nella raccolta delle erbe spontanee:
‰Raccogliere solo le piante che si è in grado di riconoscere
‰Non danneggiare l’ambiente con l’utilizzo di attrezzi non idonei
‰Evitare categoricamente di raccogliere piante protette
Alcune semplici procedure da rispettare al fine di ottenere un prodotto di buona qualità:
‰Raccogliere preferibilmente con tempo asciutto e sereno, in modo che le piante non siano
bagnate
‰Evitare la raccolta di piante parassitate, deteriorate o alterate, scegliendo gli esemplari fra i
migliori
‰Non usare contenitori di plastica o altro materiale impermeabile che non consenta la
traspirazione e la dispersione dell'acqua che evapora dall'erba fresca
‰Non tenere ammassate le erbe per lungo tempo, perché l'umidità presente in esse darebbe
luogo a fenomeni di fermentazione che deteriorerebbero tutto il raccolto
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Cantiano (PS), 13-14/03/2010
Regole di raccolta delle piante alimentari
Per quanto riguarda le norme di sicurezza è bene
ricordare che non è opportuno raccogliere in
determinate situazioni:
‰Nelle vicinanze di strade o zone particolarmente
trafficate o inquinate, in quanto le piante possono
accumulare metalli pesanti (es. piombo) o altre
sostanze nocive in seguito all’assorbimento sia
per via stomatica che radicale
‰In zone concimate o particolarmente ricche di
nutrienti, in quanto le piante possono assorbire e
immagazzinare temporaneamente nelle foglie una
notevole quantità di nitrati
‰In aree in cui siano visibili gli effetti di diserbo
(è comunque buona regola accertarsi sempre che la
zona di raccolta non sia stata trattata con erbicidi)
Bisogna tenere presente poi che è bene
‰Limitare la raccolta e l’alimentazione a base di
piante contenenti principi attivi tossici o alcaloidi ed
appartenenti a determinate famiglie (ad esempio
Ranunculaceae, Umbelliferae, Boraginaceae)
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Regole di raccolta delle piante alimentari
Le parti di pianta che si utilizzano a scopo alimentare sono essenzialmente le foglie, ma possono
essere utilizzati anche germogli, fiori e ovviamente semi
La maggior parte delle piante erbacee commestibili sono emicriptofite, cioè dotate di gemme
posizionate al livello del terreno che ne permettono lo sviluppo ogni anno a partire dalla
primavera
Per non compromettere la sopravvivenza delle piante
emicriptofite da cui vengono prelevate le parti
commestibili è necessario rispettare alcune regole
durante la raccolta:
‰Non sradicare e non strappare la pianta ma limitarsi al
taglio corretto e netto delle rosette (o delle altre parti
commestibili), pratica che consente il successivo ricaccio
dalle gemme basali
‰Non eccedere nella raccolta e non danneggiare
eccessivamente i popolamenti
‰Effettuare la raccolta prevalentemente in primavera ed
autunno (periodi nei quali del resto la qualità del
prodotto è migliore) e limitare il prelievo durante i
periodi di fioritura e fruttificazione in modo da
permettere alla pianta di accestire e completare il ciclo
riproduttivo