CONFINDUSTRIA TRENTO GESTIONE RIFIUTI E OPERATIVIT À SISTRI OPERATIVITÀ Trento 6 marzo 2014 definizione di rifiuto Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 si intende per: • rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. La distinzione fra ciò che è e che non è rifiuto è legata al concetto di "disfarsi" la qual cosa, mentre nella maggioranza dei casi non presenta reali incertezze o difficoltà, può risultare un criterio distintivo di non univoca applicazione nelle ipotesi di confine costituite da residui e scarti variamente reimpiegati. La parte IV del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la Gestione dei rifiuti che non si applica a: Prodotti derivanti da attività di recupero (art. 184 ter) Sottoprodotti (artt. 183, lett. qq) e 184 bis) Esclusioni (art. 185) Materiali da scavo (d.m. n. 161/2012 e art. 41-bis legge n. 98/2013) Suolo non contaminato riutilizzato in sito (art. 185, c. 1, lett. c-bis)) alcune definizioni art. 183 L’articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006 contiene, tra le altre, le seguenti definizioni: f) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale), o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore); h) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; l) intermediario (“di rifiuti”): qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; alcune definizioni art. 183 t) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, con la precisazione che l’elenco riportato nell’allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 ha solo carattere esemplificativo, ma non esaustivo delle possibili operazioni di recupero; z) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, con la precisazione che l’allegato B alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 riporta un elenco solo esemplificativo, ma non esaustivo delle operazioni di smaltimento; alcune definizioni art. 183 aa) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima Parte Quarta; r) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (ove va sottolineato il fatto che il riutilizzo riguarda “non-rifiuti”); obblighi dei produttori di rifiuti I produttori di rifiuti speciali sono tenuti: • codificare e classificare i rifiuti che producono; • a detenerli nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo (salvo autorizzazione); • a provvedere direttamente al loro recupero o smaltimento, facendosi autorizzare a tal fine, oppure • a consegnarli a soggetti abilitati tramite trasportatori abilitati (salvo provvedano direttamente al trasporto avendone preventivamente ottenuto l’abilitazione); • ad osservare, nei casi previsti, gli obblighi relativi: – al formulario di identificazione per il trasporto; – al registro di carico e scarico; – alla presentazione della comunicazione annuale – MUD; – all’iscrizione a SISTRI. classificazione dei rifiuti I rifiuti sono classificati: • secondo l’origine, in: – rifiuti urbani; – rifiuti speciali; • secondo le caratteristiche di pericolosità, in: – rifiuti pericolosi; – rifiuti non pericolosi. classificazione dei rifiuti rifiuti speciali Ai sensi dell’art. 184, comma 3, sono “speciali”: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. classificazione dei rifiuti rifiuti pericolosi L’art. 184 prevede al comma 4 che • «Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di pericolo di cui allegato I …». Il successivo comma 5 precisa, peraltro, che: • «l’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D ... include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose» e soprattutto che • tale elenco «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi». classificazione dei rifiuti rifiuti pericolosi In base all’allegato D, contenente l’elenco (o codifica) generale dei rifiuti, sono pericolosi: • i rifiuti i cui codici identificativi sono contrassegnati da un asterisco (punto 3.4. dell’introduzione dell’all. D); • se però il rifiuto «è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose [ossia se nella sua descrizione vengono specificamente o genericamente menzionate sostanze pericolose come elementi caratterizzanti il rifiuto stesso], esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso) [ossia le soglie fissate al punto 3.4], tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I» (punto 5 dell’introduzione all’elenco). codifica dei rifiuti Il catalogo europeo dei rifiuti o CER: • è suddiviso in venti “capitoli” o classi (prime due cifre del codice) • ciascuno dei quali è a sua volta suddiviso in un numero variabile di sottocapitoli o sottoclassi (seconda coppia di cifre) • nell’ambito dei quali sono elencati i singoli tipi di rifiuti (ultime due cifre). codifica dei rifiuti elenco o catalogo europeo – CER 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell’industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata deposito temporaneo Il “deposito temporaneo” è definito dall’articolo 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 152/2006. Per tale si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato: • prima della raccolta, • nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti e • nel rispetto di determinate condizioni e limiti temporali o quantitativi. Il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 152/2006: • non è «stoccaggio», • non è quindi una «operazione di recupero», né una «operazione di smaltimento», • non è pertanto sottoposto alle procedure (né ordinarie, né semplificate) previste per gli impianti e le operazioni di recupero e di smaltimento. deposito temporaneo Ai sensi dell’art. 183, lett. bb), le condizioni del deposito temporaneo sono: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004 devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati a recupero/smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: • con cadenza trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, però, anche se il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno non supera i limiti sopra indicati, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. In altri termini, almeno una volta all’anno i rifiuti in deposito debbono essere avviati a recupero o smaltimento. deposito temporaneo …… 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. deposito temporaneo registro di carico e scarico soggetti obbligati • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; • i commercianti e gli intermediari di rifiuti; • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; • i consorzi per il recupero e riciclaggio di particolari rifiuti; • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’arti. 184, comma 3, lett. c), d) e g), e cioè: – rifiuti da lavorazioni industriali – rifiuti da lavorazioni artigianali – rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. registro di carico e scarico tempi di registrazione Le annotazioni devono essere effettuate: • per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; • per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; • per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; • per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. registro di carico e scarico vidimazione I registri di carico e scarico sono: • numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA, • numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri di carico e scarico vanno conservati per (almeno) 5 anni. registro di carico e scarico luogo in cui deve essere tenuto I registri devono essere tenuti presso: • ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti; • la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto; • la sede dei commercianti e degli intermediari; • la sede del manutentore, per i rifiuti da attività di manutenzione eseguite presso i committenti; • la sede del prestatore di assistenza sanitaria, per i rifiuti prodotti presso gli assistiti. comunicazione annuale – MUD soggetti obbligati Sono tenuti alla presentazione del MUD per i rifiuti speciali: • le imprese che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; • i commercianti e gli intermediari di rifiuti; • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; • le imprese agricole produttrici di rifiuti pericolosi con un volume annuo di affari superiore a 8.000 euro; • le imprese e gli enti, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g): – rifiuti da lavorazioni industriali – rifiuti da lavorazioni artigianali – fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. comunicazione annuale – MUD soggetti esonerati Sono esonerate dalla presentazione del MUD per i rifiuti speciali: • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8; • le imprese agricole produttrici con un volume annuo di affari non superiore a 8.000 euro; • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. formulario di identificazione Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (art. 193 d.lgs. n. 152/2006) contenente: • nome e indirizzo del produttore o del detentore; • origine, tipologia e quantità del rifiuto; • impianto di destinazione; • data e percorso dell’istradamento; • nome e indirizzo del destinatario. I formulari devono essere numerati e vidimati (gratuitamente) dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle CCIAA. La fattura di acquisto deve essere annotata sul registro IVA. formulario di identificazione Le disposizioni sul formulario non si applicano: • al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; • ai trasporti di rifiuti non pericolosi che non eccedano i 30 kg/giorno o i 30 l/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario; • alla movimentazione di rifiuti in aree private; • alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento di tali attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. formulario di identificazione compilazione e conservazione Il formulario deve: • essere redatto dal produttore/detentore; • essere controfirmato dal trasportatore; • essere prodotto in 4 esemplari: – una copia (1a) rimane al produttore/detentore; – una copia (2a) viene acquisita dal trasportatore; – una copia (3a) viene acquisita dal destinatario; – una copia (4a) viene trasmessa a cura del trasportatore al produttore/detentore dopo essere stata firmata in ingresso dal destinatario. I formulari vanno conservati per (almeno) 5 anni. formulario di identificazione Ai sensi dell’art. 188, comma 3, la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione. Attivit à di manutenzione e Attività assistenza sanitaria Ai sensi dell’art. 266, comma 4: «I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.». Pertanto: • per il trasporto dal luogo di produzione alla sede/domicilio va utilizzato il formulario di identificazione • per il trasporto è necessaria l’iscrizione all’Albo gestori ambientali • il registro di carico e scarico va tenuto presso la sede/domicilio • presso la sede/domicilio non è necessario dotarsi di autorizzazioni per detenere i rifiuti se si rispettano Ie condizioni del deposito temporaneo iscrizione all ’Albo all’Albo L’iscrizione all’Albo gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle seguenti attività (art. 212, comma 3): • raccolta e trasporto di rifiuti (urbani, pericolosi e non pericolosi), • bonifica dei siti, • bonifica dei beni contenenti amianto, • commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Iscrizione all ’Albo ““semplificata” semplificata” all’Albo L’art. 212, comma 8, stabilisce che possono essere iscritti con modalità semplificate in un’apposita sezione dell’Albo gestori ambientali: 1. i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, 2. i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, tali imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie, alla nomina del responsabile tecnico e sono iscritte in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Iscrizione all ’Albo ““semplificata” semplificata” all’Albo Con la comunicazione l'interessato attesta: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale di registrazione pari a 50 euro. L’iscrizione deve essere rinnovato ogni 10 anni e devono essere comunicate tutte le variazioni intervenuta successivamente all'iscrizione. SISTRI SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILIT À DEI RIFIUTI TRACCIABILITÀ SISTRI norme di riferimento Il SISTRI nasce con il d.lgs. n. 4/2008 che introduce il comma 3-bis dell’art. 189 del d.lgs. n. 152/2006 . Il d.m. 17/12/2009, più volte modificato ed ora sostanzialmente abrogato, definisce la prima regolamentazione. Nel d.lgs. n. 152/2006 le principali disposizioni di riferimento sono gli artt. 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che a loro volta sono stati modificati in modo sostanziale dall’art. 11 della legge 30/10/2013, n. 125 (legge di conversione del d.l. 31/8/2013, n. 101). Il d.m. 18/2/2011, n. 52, più volte modificato, ne costituisce oggi la regolamentazione amministrativa, ma i suoi contenuti non sono allineati: • alle più recenti disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, • ai manuali/istruzioni SISTRI che in alcuni casi sopravanzano le disposizioni regolamentari. SISTRI soggetti obbligati Sono obbligati all’adesione a SISTRI: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; b) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (rientrano in questa categoria sia le imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi sia le imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da loro stesse), compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; c) i soggetti ai quali, in caso di trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico dei rifiuti da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; …….. SISTRI soggetti obbligati …… d) gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi; e) i cd. “nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi”, e cioè le imprese che gestiscono rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, e producono rifiuti pericolosi (in questo caso si iscrivono a SISTRI per la produzione di rifiuti pericolosi); f) i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani che operano nella Regione Campania. SISTRI soggetti con iscrizione volontaria Sono esclusi dall’obbligo di adesione a SISTRI: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi; b) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali non pericolosi a titolo professionale; c) gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (in questo caso sono soggette a SISTRI, come “nuovi produttori”, per i rifiuti pericolosi che derivano da tali attività); d) gli intermediari e commercianti di rifiuti non pericolosi; e) i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani che operano in Regioni diverse dalla Campania. Questi soggetti possono aderire volontariamente a SISTRI. SISTRI richiesta di iscrizione La richiesta di iscrizione va eseguita compilando e presentando l’apposita modulistica: • on line collegandosi al sito www.sistri.it; • via mail all'indirizzo [email protected]; • via fax, inviando la modulistica al numero 800 0508 63; • telefonicamente, comunicando i dati al numero verde 800 00 38 36 Entro le successive 48 ore l’impresa riceverà un numero di pratica che dovrà citare nella causale del pagamento dei contributi annuali. SISTRI dispositivi Tramite l’iscrizione, i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI (e quelli che lo vorranno utilizzare) richiedono i necessari strumenti informatici: • chiavetta USB, per l’accesso al sistema (consegnata dalle CCIAA della provincia di ubicazione di ciascuna unità locale); • black box, per la localizzazione dei veicoli ed il “tracciamento” dei trasporti (consegnata dalla sezione regionale dell’Albo Gestori ambientali). Ogni black box è associata ad una specifica (e particolare) chiavetta USB. Ogni chiavetta USB (eccetto quelle associate alle black box) è accompagnata da una, due o tre (quanti sono i delegati al suo utilizzo) buste chiuse contenenti PIN, PUK , PWD e USER ID del delegato. SISTRI contributo L’art. 7 del d.m. 18/2/2011 prevede che: • la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI è a carico dei soggetti iscritti; • il contributo è versato annualmente da ogni iscritto per ogni attività di gestione di rifiuti svolta; • il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato: – al momento dell’iscrizione – negli anni successivi, entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. SISTRI contributo - produttori Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi < 10 € 120 € 60 da 11 a 50 € 180 € 90 da 51 a 250 € 300 € 150 da 251 a 500 € 500 € 250 > 500 € 800 € 400 Addetti per unità locale rifiuti pericolosi + non pericolosi = contributo solo per rifiuti pericolosi SISTRI contributo – piccoli produttori Enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi Addetti per unità locale Quantitativi annui Contributo da 1 a 5 fino a 200 kg € 50 da 1 a 5 oltre 200 e fino a 400 kg € 60 da 6 a 10 fino a 400 kg € 60 Imprenditori agricoli da 1 a 5 fino a 200 kg € 30 da 1 a 5 oltre 200 e fino a 400 kg € 50 da 6 a 10 fino a 400 kg € 50 Comuni con meno di 5000 abitanti € 60 SISTRI contributo Il versamento del contributo SISTRI è stato sospeso: • per l’anno 2012 dall’art. 52, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese” • per l’anno 2013 dall’art. 4 del decreto ministeriale 20/3/2013, n. 96 (non pubblicato in Gazzetta Ufficiale). SISTRI operativit à operatività L’art. 11, comma 2 e 3, della legge 30/10/2013, n. 125 fissa due nuovi termini di “iniziale operatività” di SISTRI, e cioè: 1 ottobre 2013, 2013 relativamente: a) agli enti o alle imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; b) ai soggetti ai quali, in caso di trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; c) agli enti o alle imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; d) ai “nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi”. SISTRI operativit à operatività ……. 3 marzo 2014, 2014 relativamente a) agli enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi anche per le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare – D15, messa in riserva – R13) dei rifiuti da loro prodotti all’interno del luogo di produzione; b) i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (cosiddetto “trasporto in conto proprio”) sia se iscritti all’Albo Gestori Ambientali con le modalità semplificate, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, sia se iscritti alla categoria 5 del medesimo Albo; c) ai Comuni e alle imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. SISTRI obbligatoriet à obbligatorietà SISTRI obbligatoriet à obbligatorietà E’ stata introdotta una particolare disciplina transitoria che di fatto ha scollegato il momento di “iniziale operatività” di SISTRI, dal momento in cui sono applicabili le sanzioni relative a tale sistema, mantenendo in vita in questo periodo gli adempimenti previgenti e le relative sanzioni. In sostanza le nuove disposizioni prevedono che: a) fino al 31 dicembre 2014 (prima era fino al 31 luglio 2014), non trovano applicazione le sanzioni relative agli adempimenti di SISTRI ; b) per il medesimo periodo, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, relativi a responsabilità nella gestione dei rifiuti, MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto e le relative sanzioni.
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