Contratto PVR - INTERGIOCHI

Rel_001
Scheda Anagrafica PVR
Ragione Sociale
Rappresentante Legale
Indirizzo
CAP
N.ro
Città
Prov.
Partita I.V.A.
Cod. Fiscale
TELEFONO
PROFILO SCELTO
CELLULARE
email
Altre Informazioni
PRESENTATO DA:
Attività Prevalente
NOTE
FIRMA del Legale Rappresentante……………………………………………………………………………………….
Pag. 1 a 4
Rel_001
Contratto PUNTO VENDITA RICARICA
Skirmony ltd con sede legale in Valletta (MALTA) all’indirizzo 85, St John Street, codice fiscale 92085910641, nella persona del Sig.ra
Luana Iannuzzi in qualità di Legale Rappresentante, d’ora in poi denominato "Concessionario”
E
(ragione sociale)………………………………………………………………………………………………………….....................................PVR
con sede alla Via ……………………….……………....……….....,...................... ……………………………(CAP) …..…............................
(COMUNE).....................................................P.I. ...………………………………………………………..., iscritta nel Registro delle Imprese di
……………………………………..nella persona del Sig. ……………………………………..………………………………… in qualità di Legale
Rappresentante, d’ora in poi denominato "Punto vendita”. Con profilo Sport denominato…………………………….(Vedi allegato A)
Premesso che
A.
B.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1
3.2
Il Concessionario è un operatore di giochi pubblici, per giusta concessione rilasciata dal 4 febbraio 2013 dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli - già ADM - abilitata al gioco a distanza con numero di concessione 15222 ;
Il PUNTO VENDITA dichiara di possedere tutte le licenze e le autorizzazioni, le iscrizioni ed i titoli necessari per eseguire le
attività oggetto del presente accordo, nonché di essere in possesso delle strutture organizzative idonee per tipologia e
qualità a svolgere le attività di seguito previste;
OGGETTO
Con il presente Contratto il Concessionario somministrerà i Prodotti al Punto Vendita per la rivendita tramite il
sistema denominato Gamelux Web Portal System (d’ora in avanti “GWPS”) presso il punto vendita;
Il Punto Vendita non potrà trasferire o cedere, anche parzialmente, o dare in sub-licenza a terzi il presente Contratto
o gli obblighi ed i diritti da esso derivanti;
Le forniture che il Concessionario farà al Punto Vendita in esecuzione del presente Contratto non sono assistite
da alcuna esclusiva a favore del Punto Vendita;
Le operazioni di richiesta di Ricarica saranno tecnicamente effettuate dalla sezione di ricarica presente nel portale
GWPS , concessi in licenza al Punto Vendita dal Concessionario;
Resta inteso che il Punto Vendita dovrà tenere indenne e manlevato il Concessionario stesso da ogni
conseguenza dovesse derivare da qualsiasi mal funzionamento del sistema presso il punto Vendita.
OBBLIGHI DELLE PARTI
Il Punto Vendita si impegna a conservare ed esporre il materiale pubblicitario, brochure, materiale promozionale ed
esplicativo e di quant'altro necessario per illustrare i Prodotti.
Il Punto Vendita collaborerà attivamente alle campagna promozionali promosse dal Concessionario, divulgando le varie
iniziative promozionali e dando adeguato risalto all'interno del punto di vendita esponendo il materiale promozionale e
pubblicitario inviato.
Il Punto Vendita svolgerà le attività derivanti dal presente Contratto in conformità a quanto contenuto nello stesso ed
alle istruzioni impartite dal Concessionario.
Il Punto Vendita si impegna a prestare la necessaria assistenza ai clienti finali, informandoli sulle caratteristiche dei
Prodotti, assumendosi ogni responsabilità verso il Concessionario e verso i terzi in genere, per gli eventuali
comportamenti non conformi agli obblighi di correttezza professionale assunti in relazione al presente Contratto.
VENDITA DEI PRODOTTI
Il Punto Vendita pre-pagherà le ricarica dei conti di gioco, in seguito denominate come platfond a titolo di
vendita secondo le dispVosizioni di cui alla normativa IVA;
Il Punto Vendita si impegna a rivendere le ricariche dei conti di gioco senza applicare alcun onere aggiuntivo per il
servizio erogato.
Pag. 2 a 4
Rel_001
4.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
4.1
Il Concessionario metterà a disposizione del Punto Vendita un’apposita sezione del portale GWPS, ove sarà possibile
interrogare il sistema circa le movimentazioni effettuate e glia aggi percepiti e/o da percepire.
4.2
Il Concessionario invierà periodicamente al Punto Vendita un rendiconto relativo ai Prodotti venduti nel periodo
precedente.
In caso di cessazione o risoluzione del rapporto, quali che ne sia la causa, le reciproche ragioni di dare ed avere
afferenti il rapporto pregresso saranno regolate immediatamente per bonifico. A garanzia del puntuale e pieno
adempimento di tutte le obbligazioni derivanti a proprio carico dal presente Contratto, il Punto Vendita fornirà a
richiesta del Concessionario garanzie bancarie di gradimento del Concessionario. L’importo della garanzia sara’ pari
all’esposizione del Punto Vendita nei confronti del Concessionario; l’importo della garanzia sara’ eventualmente via
via integrato a richiesta del Concessionario per renderlo pari al maggior importo in quel momento in essere
dell’esposizione del Punto Vendita nei confronti del Concessionario.
4.3
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
DURATA
Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2013. A tale scadenza, il
contratto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi da una parte all’altra con
un preavviso di 60 giorni (sessanta giorni), a mezzo raccomandata A/R prima di ogni scadenza.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto sarà risolto automaticamente di diritto in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso
scritto in caso di cessazione dell'attività’del Punto Vendita e in caso di mancata osservanza delle prescrizioni
essenziali contenute nel presente Contratto ai punti 4.2. e 4.3.
Il Contratto si intenderà altresì risolto in caso di insolvibilità o cessazione dei pagamenti da parte del Punto
Vendita ed in generale in caso di violazione da parte del Punto Vendita di una o più clausole ed obbligazioni diverse da quelle di cui al punto 6.1- del presente Contratto, entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta
del Concessionario indicante la violazione, salvo non sia intervenuto l’adempimento in detto termine. La
risoluzione si verificherà di diritto quando il Concessionario dichiari al Punto Vendita che esso intende valersi
della presente clausola risolutiva e sia mancato l’adempimento da parte del Punto Vendita secondo quanto
precedentemente stabilito. Il Concessionario potrà valersi della clausola risolutiva anche ove avesse tollerato
precedenti inadempimenti. Il presente contratto si risolverà inoltre in caso di assoggettamento del Punto Vendita a
qualunque procedura concorsuale.
Il Contratto si risolverà automaticamente, senza che nulla sarà reciprocamente dovuto tra le Parti:
(i)
in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto stipulato tra il Concessionario e l’ADM
per la concessione di giochi pubblici, di cui alla lett. A delle premesse.
RISERVATEZZA
Il Concessionario ed il Punto Vendita si impegnano, anche per i propri dipendenti ed ausiliari (e comunque per i
terzi che con il Punto Vendita abbiano un rapporto contrattuale o di fatto), a non divulgare o rendere in alcun modo
conosciuto a terzi il contenuto del presente contratto e delle informazioni e dei dati non pubblici di cui vengano a
conoscenza in virtu’ dello stesso. Il Concessionario ed il Punto Vendita custodiranno con la massima riservatezza
tutti i dati che rispettivamente il Concessionario o il Punto Vendita trasmetteranno all’altra Parte in esecuzione di
detto contratto. Nel rispetto del D.LGS. 196/2003 (Codice della Privacy), tali dati non potranno in nessun caso essere
comunicati a terzi o subire alcuna forma di trattamento diverso da quello strettamente necessario ad assicurare la
puntuale esecuzione degli obblighi nascenti dal presente contratto. L’obbligo previsto dal presente contratto viene
mantenuto anche dopo la cessazione del presente contratto.
Pag. 3 a 4
Rel_001
8.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa al presente contratto, alla sua esecuzione e/o risoluzione, viene attribuita competenza
esclusiva al foro di Avellino.
9.
MISCELLANEA
9.1
9.2
9.3
Il presente Contratto costituisce l’intera ed unica convenzione tra le parti in relazione all’oggetto e sostituisce ogni
precedente accordo orale o scritto e può essere modificato solo con un ulteriore accordo sottoscritto da entrambe
le parti al punto.
Qualora una o più clausole del presente Contratto risulti nulla o in contrasto con una presente o futura norma
di legge o di regolamento, oppure possa venire interpretata in difformità alla volontà delle parti, come risulta
dal presente Contratto e dallo spirito dello stesso, ciò non comporta l’invalidazione dell’accordo nel suo complesso
e i contraenti si impegnano in buona fede a sostituire dette parti con pattuizioni di contenuto equivalente, salvo si
tratti di clausole essenziali;
Il mancato esercizio da parte del Concessionario o del Punto Vendita di uno o più diritti o facoltà previsti
dal presente Contratto non comporta la rinuncia all’esercizio di detti diritti e facoltà.
;
Il Punto Vendita
Il Concessionario
Il Rappresentante Legale
..............................................................
Il Rappresentante Legale
………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si sottoscrivono espressamente seguenti
articoli: 2): obblighi delle parti; 4): fatturazione e pagamenti; 6): risoluzione del contratto; 8): foro
competente.
Il Punto Vendita
Il Concessionario
Il Rappresentante Legale
..............................................................
Il Rappresentante Legale
………………………………………
Pag. 4 a 4