PROJECT FINANCING 1° LOTTO

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
PROJECT FINANCING
1° LOTTO
SCHEMA DI CONVENZIONE
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
Carvico lì 13/12/2013
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COMUNE DI OSNAGO
***
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA
CIMITERIALE NEL COMUNE DI OSNAGO
COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO
*
Addì ______ presso _________ sono comparsi:
per il Comune di …........, con sede in …............ presso la Casa Municipale sita
in ____________, il sig. _______________, nato a ________, residente a
____________, c.f. ____________, nella sua qualità di _________, giusta
_________;
per la società concessionaria ………………..., con sede ………………………
via ………………………….. – C.F. … … … … … … , Rappresentata dal Presidente
e legale rappresentante, il sig. _______________, nato a ________, residente a
____________, c.f. ___________, giusta _________,domiciliato per la carica
presso il Comune di Osnago …......................... di seguito definita per brevità
anche “Società ”;
*
Premesse
*
Premesso che:
a) il Comune di Osnago ha la necessità di realizzare un ampliamento dell’esistente
Cimitero, in quanto la disponibilità di loculi e spazi tombali si sta esaurendo;
b) il Comune di Osnago, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del
20/09/2012, ha approvato lo “Studio di fattibilità lavori di realizzazione nuovi loculi
cimiteriali 1° lotto”, redatto dall’arch. Carmelo Martuffo, dell’importo pari ad €.
678.320,00.
Considerato che:
c) La presente convenzione rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica
cognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la
realizzazione e concessione in uso agli utenti dell’ampliamento del cimitero.
d) La presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche,
previo accordo tra le parti. La parte che intende proporre quanto sopra, dovrà formulare
all’altra parte una proposta, che evidenzi i benefici per la collettività, l’efficienza,
efficacia ed economicità della proposta e i tempi di attivazione.
e) Le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza della Società dotata
di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze
soggette al naturale rischio d’impresa.
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f) L'area cimiteriale è strumento essenziale per la corretta gestione degli spazi comunali
e per una giusta attribuzione dei servizi relativi alla loro manutenzione, con particolare
riferimento alle attività di gestione dei loculi e degli spazi tombali interrati, oltre che
della riscossione del canone di subconcessione da parte dei singoli cittadini.
g) L'esecuzione dei lavori di costruzione, lo svolgimento dei progetti di ampliamento, lo
svolgimento delle prestazioni di gestione e manutenzione di loculi e tombe, sono da
affidare al soggetto aggiudicatario della concessione contratto a conclusione delle
operazioni di gara.
h) La competenza per le assegnazioni di loculi e tombe rimane in capo al Comune
concedente.
i) La disponibilità materiale e giuridica dei terreni ove insiste l'opera pubblica, meglio
identificati negli allegati progettuali al presente contratto, è garantita dal Comune di
Osnago.
l) Le parti intendono con il presente contratto disciplinare i reciproci obblighi e diritti
inerenti il rapporto di concessione da instaurarsi.
*
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, le parti
convengono e stipulano
quanto segue
*
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1.1 La concessione ha per oggetto l’ampliamento delle aree cimiteriali già esistenti, con
la relativa progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle
opere descritte nello “Studio di fattibilità lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali
1° lotto”, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n 123 del 20/09/2012,
nonché la gestione di parte dei servizi cimiteriali.
1.2 Il Comune di Osnago affida, alla società che accetta alle condizioni enunciate negli
articoli successivi, la progettazione, la realizzazione dell’ampliamento del cimitero e la
gestione di parte dei servizi cimiteriali.
1.3 Il Comune di Osnago parimenti, concede alla Società , il diritto di concessione
d’uso dei loculi e degli spazi tombali da realizzare nonché quelli esistenti ( quelli già
disponibili e quelli che si renderanno disponibili a seguito delle esumazioni ed
estumulazioni ) nel periodo di vigenza della presente convenzione, oltre
all’illuminazione votiva dei loculi.
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PARTE 1: progettazione ed esecuzione delle opere di ampliamento
- Descrizione delle strutture da realizzare
Gli interventi oggetto del contratto riguardano l’ampliamento del Cimitero verso Nord ,
all’esterno dell’attuale perimetro, per una fascia di circa 15 metri, ove verrà realizzata
una nuova recinzione parallela a via Stoppani e verrà realizzato un corpo di 175
loculi fuori terra , n°45 cinerari, n° 2 cappelle con 5 loculi, 9 cinerari-ossari oltre che
16 tombe giardino a 4 posti e 1 tomba giardino a 2 posti, per un totale di 66 sepolture
nonché un fabbricato accessorio adibito a deposito e W.C. comunale, il tutto come
meglio descritto nel progetto preliminare ,che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale. La realizzazione del progetto del 1° lotto avverrà in una
unica soluzione entro un anno dalla sottoscrizione della concessione. E’ facoltà
dell’amministrazione richiedere modifiche in sede di progettazione definitiva al
progetto preliminare redatto dall’arch. Maggioni ( a titolo esemplificativo ma non
esauriente quali la previsioni di cappelle al posto dei loculi, urne cinerarie ecc..).
- Proprietà della struttura
Le opere, gli impianti e le attrezzature fisse realizzate a seguito di costruzione,
ristrutturazione e recupero
verranno acquisite nella piena proprietà
dell’Amministrazione alla data del collaudo definitivo dell’opera e dell’accatastamento,
relativi all’intervento di cui al progetto preliminare sopracitato. L’acquisizione delle
nuove strutture avverrà previo verbale di consegna.
Nel caso in cui i lavori non siano ancora ultimati ed il contratto venga risolto,
l’Amministrazione acquisisce in via immediata la proprietà delle opere di nuova
costruzione e rientra nella piena disponibilità delle strutture oggetto di ristrutturazione e
recupero nello stato di fatto in cui si trovano in quella data, previo pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
Oneri ed obblighi a carico del concessionario per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori
–
La società…………… dovrà provvedere alla redazione del progetto, corredato della
documentazione prevista dagli artt. 17- 24- 33 del Regolamento di esecuzione del
codice dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010, da sottoporre al Comune per
l’approvazione ed alla realizzazione dell’opera in conformità al D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., il tutto previo adeguamento del Piano Cimiteriale approvato con Delibera di
C.C. n. 23
del 18/04/2008,
acquisizione del parere A.S.L., acquisizione
dell’autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici della
Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 21 D. LGS 42/2004, in quanto il Compendio
(Cimitero) è assoggettato a vincolo “ope legis” e di ogni altro atto di assenso o di
autorizzazione comunque denominato necessario.
–
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-
Tempo utile per la presentazione della documentazione progettuale
1. I documenti componenti l’adeguamento del Piano Cimiteriale corredato della
documentazione prevista dal DPR 10 settembre 1990, n. 285, dal Regolamento
Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e dall’Allegato 1 Reg. Regionale
06/02/2007 –Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di nuovi cimiteri
ed ampliamento di quelli esistenti ed i documenti componenti il progetto
preliminare corredato della documentazione prevista dal DPR 207/2010vengono resi con la presente proposta , per le prescritte approvazioni.
2. I documenti componenti il progetto definitivo corredato della documentazione
di cui all’art. 24 del DPR 207/2010 dovranno essere resi disponibili, per le
prescritte approvazioni (ARPA, ASL, SOPRINTENDENZA ecc.. e GIUNTA
COMUNALE ), entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta
aggiudicazione della concessione contratto.
3. I documenti componenti il progetto esecutivo corredato della documentazione
di cui all’art. 33 del DPR 207/2010, dovranno essere resi disponibili, per la
prescritte approvazioni, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e
comunque non oltre 45 dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
- Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare i lavori inerenti il 1°lotto, non potrà superare mesi 8
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- Subappalto dei lavori
E’ fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare i lavori fuori dai casi e
dalle modalità previsti dalla vigente normativa.
- Collaudo, accatastamento e autorizzazione
In quanto trattasi di intervento affidato in concessione, è obbligatorio effettuare
collaudo in corso d’opera, ai sensi dell’art. 215 e seguenti del DPR 207/2010 e ss. mm..
Entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, l’Amministrazione Comunale nomina
una commissione di collaudo in virtù della normativa vigente. Il certificato di collaudo
finale dovrà essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi
dell'art. 229 del DPR 207/2010 e ss. mm.. Entro il medesimo termine il concessionario
dovrà provvedere all’accatastamento dell’intervento complessivo e, quindi, ad ottenere
le necessarie autorizzazioni ambientali. Nel caso in cui il concessionario abbia previsto
la suddivisione dell’intervento in lotti funzionali, l’ottenimento del certificato di
collaudo e l’accatastamento di ciascun lotto sono condizioni necessarie per attivare la
gestione parziale dell’impianto.
Sono a carico, altresì, della concessionario, e quindi compresi nel contratto gli oneri ed
obblighi seguenti:
a) effettuazione della direzione lavori, previa comunicazione del professionista
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nominato, con obbligo di tenuta della contabilità secondo le norme vigenti in materia di
opere pubbliche. Tutte le comunicazioni della direzione lavori saranno inoltrate al
Responsabile Unico del Procedimento, il quale dovrà essere tempestivamente informato
di eventuali ritardi sull’andamento del cantiere. In caso di sospensione dei lavori il RUP
dovrà esprimere il proprio parere in merito alla motivazione. La D.L., inoltre, è tenuta a
trasmettere copia della contabilità dei lavori.
b) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà
essere professionalmente abilitato per la tipologia dei lavori ed iscritto all'Albo
professionale.
c) Ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato con tutti i più
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite; una solida recinzione di cantiere, nonché la pulizia e la
manutenzione dello stesso, la sistemazione delle strade di accesso in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
d) La guardianìa e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.
e) Le riparazioni o i rifacimenti che si rendessero necessari relativamente ad eventuali
danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori
venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la
Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
f) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla
Direzione dei lavori, di appositi locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed
assistenza, dotati dei necessari arredi, illuminazione, servizi igienici e idoneo
smaltimento dei liquami.
g) La esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall’organo di collaudo in
corso d’opera, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione
a quanto prescritto circa la accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma
del Direttore dei lavori dell’organo di collaudo in corso d’opera e del concessionario
nei modi più adatti a garantirne la autenticità.
h) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori o
dall’organo di collaudo, su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura
portante, di notevole importanza statica.
i) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei
lavori o dal coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione a scopo di sicurezza.
j) L'esecuzione di fotografie, di formato minimo di cm. 10X15, delle opere in corso di
costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a
giudizio della Direzione lavori o dell’organo di collaudo.
k) La manutenzione del cantiere in condizioni di ordine e pulizia.
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l) Il libero accesso al cantiere all’amministrazione comunale in qualsiasi momento delle
persone da essa incaricate della vigilanza nell’esecuzione dell’opera. Le visite potranno
opportunamente essere accompagnate dalla Direzione Lavori.
m) L'apposizione di n° 2 cartelli informativi all'esterno del cantiere di dimensioni
minime di cm. 120X200 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino
all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla legge. In caso di
contestazione da parte degli organi di polizia, ogni relativo addebito alla stazione
appaltante ricadrà sul concessionario in sede di contabilità.
n) Le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il
Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessari a suo insindacabile giudizio.
o) Le spese relative agli incarichi professionali per i collaudi sono a carico del
concessionario.
p) La società è tenuta a custodire, utilizzare e conservare l’intervento di ampliamento
realizzato in conformità al vincolo di destinazione con la diligenza e cura del buon
padre di famiglia nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.
q) La società è tenuta a garantire l’efficienza sia funzionale che economica
dell’ampliamento realizzato garantendone costante manutenzione sia ordinaria che
straordinaria nonché i servizi ordinari necessari a garantirne la fruibilità da parte della
collettività.
r) la società è tenuta a dotarsi di coperture assicurative, in relazione alla tipologia di
opera realizzata ed alle relative attività e prestazioni..
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PARTE 2: gestione dei servizi cimiteriali a carico del Comune e a carico del
Concessionario
2.1 I servizi cimiteriali comprendono:
a) gestione cimiteriale, comprensiva di manutenzione ordinaria degli immobili e loro
pertinenze
b) operazioni cimiteriali con intervento sulle salme richieste da privati, amministrazione
comunale o autorità giudiziaria
c) attivazione e gestione lampade votive.
2.2 Il concessionario estenderà i servizi agli ampliamenti cimiteriali che
dovessero avvenire durante la vigenza contrattuale, relativi a nuovi reparti e
nuovi complessi di loculi e tombe.
- Gestione del cimitero.
Sono a carico del Comune:
2.4 tutti i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili e loro
pertinenze, necessari a mantenere un adeguato stato di conservazione e decoro ,
nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da:
a. Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria
b. D.P.R. 285/90
c. Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed altre disposizioni di legge in materia
d. D.lgs 81/2008 e ss.ii.mm.
che si intendono parte integrante del presente atto.
2.5 Sono quindi a carico del Comune e del Concessionario rispettivamente:
a) fornitura di energia elettrica (a carico del Concessionario);
b) verifica periodica di legge degli impianti e collaudi quando necessario (a carico del
Concessionario);
c) il funzionamento, la manutenzione ordinaria e il controllo di impianti per
l’automazione di cancelli del complesso cimiteriale e di eventuali altri impianti dal
momento in cui dovessero essere installati (a carico del Concessionario).
2.6 Particolari Solennità.
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In occasione di particolari solennità ( quali x es. quelle dell’1 e 2 novembre di ogni
anno) il Comune dovrà:
a) garantire la perfetta manutenzione, pulizia e decoro di tutte le pertinenze interne ed
esterne di ogni impianto cimiteriale come prima ed oltre descritto (a carico del
Comune);
b) provvedere alla perfetta pulizia delle cappelle/chiesette con pulizia dei serramenti,
pavimenti e lucidatura dei legni (a carico del Comune).
2.7 La gestione comporta nello specifico i seguenti interventi a carico del
Comune:
Aree esterne alla corte cimiteriale
Esternamente alla corte cimiteriale il Comune effettuerà i seguenti servizi di
manutenzione:
a) spazzamento dei viali di accesso almeno una volta ogni due settimane nel periodo di
caduta delle foglie ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità nei restanti periodi
dell’anno per garantire uno stato di decoro e ordine (a carico del Comune);
b) sfalcio dell’erba delle parti esterne e viali adiacenti al cimitero, nei viali alberati di
collegamento tra la strada pubblica e l’edificio cimiteriale, quando la crescita sia
superiore a 15 cm. (a carico del Comune);
c) sfalcio dell’erba nei parcheggi o nei cortili ghiaiati con la stessa frequenza del taglio
erba nelle corti interne (a carico del Comune);
d) potatura delle siepi ogni qual volta la crescita sia superiore ai 25 cm. (a carico del
Comune);
e) manutenzione ordinaria alla fontanelle di acqua potabile consistente in sostituzione di
rubinetti e pulizia dello scarico per garantire sempre il corretto deflusso delle acque (a
carico del Comune);
f) sgombero neve e spargimento materiali disgelanti sempre e comunque quando
necessario per garantire l’accesso e la fruibilità delle strutture, oltre al servizio reso dal
Comune, in particolare in occasione di celebrazioni, funerali o altre operazioni
cimiteriali (a carico del Comune) .
Aree interne alla corte cimiteriale
Nelle aree interne alla corte cimiteriale, il Comune effettuerà tutti i seguenti servizi di
manutenzione quali opere di pulizia, igienizzazione, manutenzione del verde e degli
edifici cimiteriali, e precisamente:
a) pulizia mensile, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dei viali, dei porticati
pubblici e gallerie pubbliche; pulizia delle camere mortuarie due volte all’anno e dei
locali di servizio al cimitero quando necessario per garantirne il mantenimento
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decoroso; pulizia di vetrate pubbliche, parapetti, con lavaggio dei pavimenti pubblici
mediante soluzioni acide almeno due volte all’anno, una delle quali prima delle
celebrazioni dei defunti (a carico della Società);
b) deragnatura di tutti gli spazi pubblici almeno ogni trimestre e/o comunque quando
necessario per garantire uno stato di decoro e pulizia (a carico della Società);
c) igienizzazione del cimitero e dei locali accessori e camera mortuaria (a carico della
società);
d) vuotatura dei contenitori per i rifiuti con frequenza tale da consentire sempre
l’utilizzo dei bidoni da parte degli utenti (a carico del Comune);
e) pulizia dei servizi igienici di pertinenza dei complessi cimiteriali ogni volta che se ne
presenti la necessità per garantire uno stato di decoro e pulizia, con interventi minimi
settimanali (a carico del Comune);
f) trasporto a rifiuto dell’addobbo funebre floreale quando lo stesso non abbia più le
caratteristiche idonee di decoro ed igienico-sanitarie e comunque non oltre sette giorni
dall’apposizione, con divieto assoluto di deposito anche temporaneo nelle aree di
pertinenza interna o esterna dei cimiteri (a carico del Comune);
g) taglio dei prati e delle aiuole, dei campi comuni, dei percorsi verdi, ogni qual volta
l’erba abbia raggiunto l’altezza di cm. 15, trattamenti anticrittogamici e di diserbo in
base alla necessità, risemina dei campi e dei prati (a carico del Comune);
h) trattamenti di diserbo nei viali interni ghiaiati e tra le tombe in modo da mantenere le
superfici ghiaiate prive di erbe in ogni stagione e condizione atmosferica (a carico del
Comune);
i) irrigazione di prati nuovi, siepi ed opere in verde in base all’andamento stagionale, su
richiesta dei competenti uffici comunali (a carico della società);
j) fornitura, manutenzione e/o sostituzione degli attrezzi per la pulizia quali scope,
raccoglitore e contenitori per rifiuti (a carico della società);
k) sgombro della neve dai viali interni, dai gradini dei portici, dalle scale di ingresso ed
interne, pulizia del percorso per le fontane anche se esterne alla corte cimiteriale, ed in
generale dell’interno dell’area cimiteriale ecc. e gradini di accesso, ogni qual volta lo
spessore del manto nevoso sia di 8 cm. e sempre, prima di un servizio funebre (a carico
del Comune);
l) fornitura e spargimento di materiale per il disgelo su gradini e superfici sdrucciolevoli
dei percorsi pedonali e gradini per non creare pregiudizio agli utenti in occasione di
gelate e nevicate (a carico del Comune);
m) stesa di ghiaietto o pietrisco nei viali e nei percorsi all’interno delle aree cimiteriali
(a carico del Comune);
n) manutenzione ordinaria dell’impianto fognario, come la pulizia dei pozzetti di
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ispezione, pulizia e vuotatura delle caditoie e dei pozzetti degli scarichi pluviali,
interventi con auto spurgo (a carico del Comune);
o) manutenzione ordinaria alle fontane come sostituzione di valvole, rubinetti, flessibili,
pulizia delle fontane e manutenzione degli scarichi per impedire tracimazione degli
stessi anche con l’ausilio di auto spurgo (a carico del Comune);
p) manutenzione ordinaria ai serramenti , alle carpenterie, ai cancelli ecc. compresa la
sostituzione di serrature e lucchetti, e le opere di assistenza edile eventualmente
connesse (a carico del Comune);
q) smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di cui sopra (a carico del
Comune).
2.8 Sono a carico del concessionario tutte le operazioni cimiteriali da eseguirsi
su richiesta di privati e/o disposti dagli uffici comunali competenti, o
dall’Autorità Giudiziaria nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da:
a. Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
b. D.P.R. 285/90;
c. Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed altre disposizioni di legge in materia;
d. Regolamento Regione Lombardia n° 6/2004
e. Legge Regionale n. 33/2009 e successivi atti normativi;
f. D.lgs 81/2008.
A titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi comprendono:
1) tutte le operazioni e prestazioni necessarie per l’esecuzione delle tumulazioni ed
inumazioni di salme e resti mortali, in tutto il cimitero comunale. Il servizio comprende
la fornitura di mano d’opera, materiali di consumo ed attrezzature (a carico del
concessionario);
2) tutte le operazioni e prestazioni necessarie per l’esecuzione di esumazioni,
estumulazioni, smaltimento di rifiuti provenienti da estumulazioni ed esumazioni, di
traslazioni di resti mortali o salme richieste da privati per loro esigenze particolari e/o
disposte d’ufficio a termini di legge e/o regolamenti, ordinarie e straordinarie, nel
cimitero comunale, eseguite d’intesa con i competenti uffici comunali con i quali, a
cura esclusiva del Concessionario, dovranno tenersi gli opportuni contatti. Il servizio
comprende la fornitura di mano d’opera, materiali di consumo ed attrezzature (a carico
del concessionario);
3) collocazione e rimozione delle lapidi di qualsiasi tipo e da chiunque richiesto. Il
servizio comprende la mano d’opera, attrezzature e materiali di consumo; il servizio si
compie con l’eventuale consegna della lapide agli utenti interessati o persona da loro
designata, e con la successiva presa in consegna per il montaggio (a carico del
concessionario);
4) inumazione dei feretri compreso ogni onere di scavo e tombamento della fossa con
formazione del tumulo sagomato, fornitura eventuale di nuovo terreno, o trasporto a
rifiuto in siti autorizzati di quello eccedente e non suscettibile di sistemazione in luogo,
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compresa la collocazione di semplice cippo o croce, lapide, monumento semplice o
complesso. Il servizio comprende la mano d’opera, attrezzature e materiali di consumo
(a carico del concessionario);
5) esumazioni ed estumulazioni, a richiesta dell'Amministrazione e dell’autorità
Giudiziaria, o emergenti da programmi ordinari e/o straordinari, compreso ogni onere
derivante dallo scavo, demolizione, raccolta dei resti mortali, deposizione degli stessi
nelle cassette di zinco in caso di nuova tumulazione dei resti, o collocamento negli
ossari comuni, negli appositi sacchetti (a carico del concessionario);
6) raccolta, cernita, disinfezione, confezionamento, trasporto dei rifiuti cimiteriali
risultanti da esumazioni o estumulazioni, compreso ogni onere anche legale e
normativo di smaltimento (a carico del concessionario);
7) apertura loculo, disinfezione dello stesso e successivo reincasso del feretro e
ritumulazione in loculo, in caso di fuoriuscita di liquido organico o per evidenti
problemi di ordine sanitario (a carico del concessionario).
Nota Bene: Si precisa che gli interventi presso il cimitero relativamente a:
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escavazione fosse presso il cimitero comunale per inumazione delle salme
escavazione di fosse con posa di nuovi cassoni cimiteriali
escavazione per esumazioni straordinarie
in casi eccezionali formazione di muretto in mattoni per chiusura loculi
sono concessi in appalto alla ditta Edil Due Erre srl di Torre De Busi (LC), appaltatrice
del servizio fino a tutto il 31.12.2014, coma da contratto Rep. 2530 in data 24.1.2012
sottoscritto con il Comune di Osnago.
I predetti interventi dovranno essere eseguiti dalla Società a far data dal 1.1.2015.
- Gestione lampade votive
La gestione dell’illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Osnago deve
avvenire nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali di Polizia
Mortuaria, nonché della normativa in materia nazionale e regionale vigente.
La gestione del servizio è rivolta a tutti gli impianti di illuminazione esistenti ed ai
futuri ampliamenti da realizzarsi a cura e spesa dell' Amm.ne Com.le e/o da privati.
Dovrà quindi comprendere anche l’illuminazione di sepolture private individuali,
tombe di famiglia, fosse in campo comune. ( queste a carico del concessionario)
ART. 2 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
1- Il Comune, su richiesta della Società, quando ricorrono tutti i requisiti previsti,
rilascia gli atti ed i documenti necessari all’esecuzione del cimitero. In tal senso il
Comune si impegna a sostenere e favorire l’attività della società attraverso il puntuale
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio e delle aree
cimiteriali.
2- Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a
comunicare con congruo anticipo alla Società le modifiche ai Regolamenti comunali
che possano in qualsiasi modo influire sui lavori e sulle attività oggetto della presente
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convenzione.
3- Nel caso di esecuzione di operazioni cimiteriali per le quali non fosse possibile
reperire i famigliari dei defunti, l’Amministrazione Comunale si farà carico degli oneri
relativi,
ART. 3 - ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE
La Concessione non comprende:
a) l'assegnazione di loculi e tombe, che verrà gestita direttamente dagli uffici
comunali.
b) la gestione cimiteriale, comprensiva di manutenzione straordinaria ( a titolo
semplificativo per straordinaria si intende rifacimento della copertura, dei canali
di gronda, rifacimento dei muri crollati ecc.) degli immobili e loro pertinenze.
ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
4.1 La presente convenzione ha durata di 20 (vent’anni) dal luglio 2014 al 30
giugno2033.
4.2 Per l’intera durata della convenzione,
destinazione d’uso del bene realizzato.
la Società
è tenuta al rispetto della
4.3 Al termine della convenzione la Società dovrà retrocedere l’ampliamento del
cimitero realizzato al Comune. L’opera realizzata sarà restituita senza alcun onere
da parte dello stesso.
4.4 Qualora alla scadenza della convenzione (venti anni) la Società non rientrasse
completamente dell’investimento per la costruzione delle opere di ampliamento del
Cimitero come da “Piano economico finanziario dell’opera e relativo piano di
ammortamento” allegato, la convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore
periodo di due anni e comunque fino al completo rientro dell’investimento .
ART. 5 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE
5.1 Non è previsto un corrispettivo di concessione. Il corrispettivo a carico del Comune
per la realizzazione delle opere di ampliamento è sostituito dall'attribuzione al
concessionario del diritto di riscuotere i canoni di sub-concessione dagli utenti
assegnatari dei loculi e delle tombe.
Il concessionario provvederà, direttamente ed autonomamente, alla stipula dei Contratti
per la sub-concessione in uso ed alla riscossione degli introiti e ad un prezzario la cui
definizione ed approvazione resta di competenza comunale, previa predisposizione da
parte del concessionario di apposita Carta dei Servizi .
5.2 L’equilibrio economico finanziario è dimostrato dal piano economico
finanziario,(P.E.F) consistente nel mantenimento del valore del tasso interno di
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rendimento del progetto, sarà oggetto di verifica triennale tra le parti allo scopo di
rispettare l’equilibrio finanziario iniziale. Circa l’alea contrattuale si individua nella
soglia del 3% lo scostamento che giustifica interventi correttivi del P.E.F. e ciò a dire:
- se ricavo annuo risulta inferiore al P.E.F annuo in misura inferiore del 3% non si da
luogo a rettifica del PEF e si demanda il tutto alla verifica triennale tra le parti allo
scopo di rispettare il riequilibrio finanziario.
- se il ricavo annuo risulta inferiore al P.E.F annuo in misura superiore al 3% si da
luogo, per la quota eccedente il 3%, a rettifica del PEF, in termini che il Comune si
riserva di tradurre in un aumento delle tariffe o in un prolungamento della durata della
convenzione.
- se il ricavo annuo risulta superiore al P.E.F annuo in misura inferiore al 3% non si da
luogo a rettifica del PEF, e si demanda il tutto alla verifica triennale tra le parti allo
scopo di rispettare l’equilibrio finanziario
- se ricavo annuo risulta superiore al P.E.F annuo in misura superiore al 3%, per la
quota eccedente il 3%, la Società versa al Comune la somma corrispondente.
ART. 6 - CANONE DI SUBCONCESSIONE
6.1 Il Concessionario ha il diritto di riscuotere dagli utenti assegnatari del loculo ovvero
della tomba il canone di subconcessione, secondo le tariffe di cui all'allegato “ C “alla
presente convenzione.
6.2 L'attribuzione del diritto di riscossione del canone di subconcessione remunera il
concessionario per le attività di realizzazione delle opere e di erogazione dei servizi
oggetto della presente convenzione, secondo le previsioni di cui al Piano economico
finanziario succitato.
6.3 Il canone di subconcessione dovuto dagli utenti al concessionario comprende il
corrispettivo per tutti i servizi erogati.
6.4 I rapporti fra la Società e utenti e le condizioni generali di concessione dei loculi o
spazi tombali sono disciplinati dalle vigenti specifiche normative in materia, da
apposita carta dei Servizi predisposta dalla Società ed approvata dal Comune e dai
Regolamenti Comunali.
6.5 Al Comune quando agisce in qualità di utente della Società, verranno applicate le
stesse condizioni normative previste per l’utenza in genere.
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ART. 6 A CANONE AL COMUNE
6A.1 La Società, a fronte dell’affidamento da parte del Comune del diritto di
concessione in uso agli utenti dei loculi realizzati, si obbliga a riconoscere allo stesso
Comune i seguenti importi:
a) un canone per ogni annualità pari ad € 4000,00. Tale canone verrà adeguato,
annualmente, in funzione delle entrate inerenti l’attività di assegnazione.
b) per le sole “ OPERAZIONI” cimiteriali (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni
ecc…) indicate nell’allegato “C” con le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P
e per le “FORNITURE A PIE’ D’OPERA” indicate nell’allegato “C” con le
lettere a-b-c-d-e e per i “ RSU” indicati con le lettere f-g-h, la Società si obbliga
a riconoscere e corrispondere al Comune un canone per ogni annualità calcolato
applicando ai ricavi delle operazioni sopracitate l’aliquota del 25% (venticinque
per cento), per far fronte in parte alle operazioni di manutenzione ordinaria che
resteranno in carico allo stesso.
c) Alla vendita di ogni cappella la società verserà al comune la somma di € 30.000. (
trentamila euro )
6A.2 Il pagamento del corrispettivo annuo, di cui al comma precedente, da parte della
Società . dovrà avvenire in due rate posticipate entro il mese di giugno e dicembre
dell’anno di riferimento.
ART. 7 - ADEGUAMENTO PREZZI
Le tariffe di cui all’allegato “C” alla presente convenzione, che il concessionario ha
diritto di riscuotere dagli utenti, si intendono fisse ed di invariabili per il primo anno e
quindi sino al ……………...
Dall’inizio del secondo anno tali tariffe verranno adeguate, con decorrenza 1° gennaio,
sulla base all’indice Istat relativo alla categoria costo vita operai e impiegati (senza
tabacchi) riferito al mese di ottobre dell’anno precedente. Le tariffe aggiornate
annualmente mediante applicazione indice Istat verranno recepite con determina del
responsabile del competente settore.
Modifiche e/o integrazioni ulteriori alle tariffe succitate saranno possibili solo su
specifica, motivata ed argomentata richiesta del concessionario per sopravvenute
disposizioni normative che incidano sullo svolgimento dei servizi oppure per aumenti
dei costi relativi alla gestione dei servizi in concessione superiori a tre punti percentuali
rispetto all’incremento Istat medio annuo.
In questo caso, l'Amministrazione concedente istituirà apposita commissione congiunta,
costituita da un funzionario del Settore 2 - Gestione del Territorio , dal Resp. del
Servizio Cimiteriale, e da un rappresentante della Ditta Concessionaria o suo delegato,
per determinare le variazioni delle tariffe.
ART. 8 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO
Il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per
l’esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente contratto, nonché le attrezzature per la
movimentazione dei feretri per le operazioni di inumazione e tumulazione in ogni tipo
di sepoltura.
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Tutte le attrezzature dovranno essere in buono stato d’uso, omologate ed a norma con le
vigenti disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs
81/2008 e ss.mm.ii.
La dotazione dei mezzi, dovrà essere sempre mantenuta in piena efficienza ed
eventualmente sostituita o integrata in proporzione alle eventuali aumentate necessità o
mutate esigenze, a spese del Concessionario e senza diritto alcuno di maggiori
compensi ed indennità di sorta.
Il Comune potrà richiedere l'adozione di mezzi, veicoli, attrezzi od altro che ritenga più
idonei all'espletamento dei servizi richiesti; inoltre potrà autorizzare su proposta del
concessionario l'uso di nuove tecniche di lavoro, nonché l'impiego, previo esperimento
pratico, di nuove attrezzature, a spese dell'impresa stessa.
ART. 9 - PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI – STATO DI CONSISTENZA
INIZIALE E FINALE
Tutti gli impianti e gli immobili dati in concessione sono e rimarranno di proprietà del
Comune concedente.
Alla scadenza della concessione, fatta salva la proprietà in capo al Comune concedente
delle opere realizzate acquisita alla data del collaudo delle stesse, tutti gli impianti di
natura strumentale alle opere, anche quelli eventualmente realizzati dal concessionario
nel periodo contrattuale, si intendono in proprietà del Comune, senza che nessun
rimborso sia dovuto, fatta eccezione per quanto contemplato nel successivo art. 10.
Entro trenta giorni lavorativi dall’inizio del rapporto di concessione, l’ufficio tecnico di
riferimento ed il concessionario eseguiranno sopralluogo presso la struttura cimiteriale
redigendo in contraddittorio apposito verbale di consistenza, da cui risulti in modo
esaustivo lo stato di manutenzione.
Da tale verbale dovrà chiaramente risultare la dotazione impiantistica, strumentale e di
attrezzature, nonché la descrizione puntuale delle loro condizioni di manutenzione.
Medesimo sopralluogo con redazione di verbale in contraddittorio dovrà essere redatto
entro il …................... per la riconsegna del patrimonio.
ART. 10 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MODIFICHE AGLI IMMOBILI
ED IMPIANTI.
Il concessionario avrà la facoltà durante la vigenza contrattuale di proporre, con
esecuzione totale a proprio carico, alle Amministrazioni Comunali innovazioni
tecnologiche o strutturali agli impianti cimiteriali e loro dotazioni che ritenga possano
migliorarne la funzionalità e che possano produrre economie di gestione, con
particolare riferimento al contenimento energetico.
A tale scopo il concessionario dovrà presentare progetto tecnico con relativo piano di
spesa e di ammortamento.
L’Amministrazione Comunale competente si riserva di approvare il progetto ed
eventualmente partecipare alla spesa.
L’esercizio della facoltà di introdurre innovazioni da parte del concessionario non
origina nessun diritto del concessionario all’adeguamento del periodo contrattuale.
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ART.11 - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETA’ CONCESSIONARIA
Il concessionario é totalmente responsabile dei danni derivanti da colpa, negligenza,
imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite
dall'Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da
essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte che a
terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o alle aree ed agli impianti,
attrezzature ed arredi dati in concessione.
Il concessionario costituisce polizza assicurativa di responsabilità civile avente efficacia
per tutta la durata della concessione, a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi
fatto o atto commesso dai propri dipendenti, da collaboratori e da ogni soggetto
(persona fisica/giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso
nell’espletamento della prestazioni oggetto della concessione, con le seguenti
caratteristiche minime:
− sezione RCT massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00
− sezione RCO massimale non inferiore ad €. 4.000.000,00. con il limite per
prestatore di lavoro infortunato di €. 3.000.000,00
La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia:
− danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose
dell’Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad
€.1.000.000,00;
− responsabilità civile conduzione ed uso di beni di proprietà;
− danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all’assicurato a
qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad €. 4.000.000,00
− danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori;
− danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (luoghi in cui si
svolge l’attività oggetto della presente concessione).
Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza
sottoscritta, la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta Concessionaria
del Servizio.
Eventuali scoperti o franchigie previste della polizza di responsabilità civile non
potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente concedente e/o del
Danneggiato.
L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta all’Ente
concedente e non costituirà esimente per il concessionario per le responsabilità ad esso
imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente.
Il Concessionario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’esecuzione del
contratto, al patrimonio del Comune a causa di imperizia e/o incapacità del personale,
cattivo funzionamento dei macchinari, nonché di utilizzo di materiale non idoneo, nulla
escluso.
A prescindere da eventuali conseguenze penali, il concessionario é tenuto al
risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
Ogni danno arrecato in occasione della esecuzione dei servizi in concessione ai
manufatti od impianti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata,
dovrà essere rimosso e/o risarcito a spese e cura del concessionario al più presto e
comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dalla Amministrazione comunale.
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In caso di inesatto o ritardato adempimento da parte del concessionario, si provvederà
d’ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni necessarie, con rivalsa per l’ammontare
della spesa ordinata dalla Amministrazione comunale sul deposito cauzionale versato al
Comune.
E’ obbligo del Concessionario, pena la nullità assoluta del contratto di concessione, di
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e succ. modif. e
integrazioni.
ART. 12 – CONTROLLI
I controlli sul servizio in oggetto sono esercitati dagli uffici comunali preposti.
A tale fine, personale comunale potrà procedere senza preavviso ad accessi ed ispezioni
al fine di verificare l’esatto svolgimento del servizio dato in concessione ed il rispetto
delle norme contrattuali.
ART. 13 – PENALITÀ
Qualora venisse accertata inadempienza anche parziale di quanto previsto dalla presente
concessione, dal D.P.R. 285/90 e dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria, verrà
redatto apposito verbale di contestazione ed alla Società verrà addebitata una penalità
da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni infrazione, secondo la
gravità della inadempienza ad esclusivo giudizio del Comune.
In particolare le sanzioni saranno dei seguenti importi nei casi di:
a) mancata presenza del numero di personale necessario alle operazioni di inumazione
e/o tumulazione e/o traslazione € 500,00.
Tale penale è ripetibile per ogni violazione occorsa nell’arco della stessa giornata.
Il concessionario potrà fare opposizione al verbale di contestazione entro 15 giorni dal
suo ricevimento , esponendo le proprie ragioni al responsabile del procedimento che è
tenuto a pronunciarsi in merito entro i successivi 15 giorni.
Ove le inadempienze si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del
servizio,il Comune si riserva la facoltà di adottare tutti provvedimenti necessari per
ripristinare il buon funzionamento del servizio, fino alla risoluzione contrattuale.
L’Amministrazione potrà intervenire in sostituzione della ditta nei casi di cui sopra con
proprio personale, addebitandone i relativi oneri all’impresa in aggiunta alle penali
previste.ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE
E’ vietata alla ditta la cessione totale o parziale del contratto di concessione.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare
controlli sulla gestione della concessione anche nei confronti di terzi incaricati dal
concessionario.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione,fusione e scissione non hanno effetto
fino a quando il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione o scissione non ha
effettuato le comunicazioni di cui all’art.1 DPCM 187/91 e non ha documentato il
possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della concessione.
Nei 60 giorni successivi alla comunicazione il Comune può motivatamente opporsi al
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subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi sul contratto di concessione, qualora
il subentrante non possieda i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’oggetto della
concessione.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
15.1 In caso di reiterate gravi deficienze nella gestione affidata e inadempienze di
particolare gravità ai disposti della presente convenzione, salvo i casi di caso fortuito e
forza maggiore, la stessa si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Il Comune potrà risolvere il contratto in qualunque tempo nei seguenti casi:
a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali tali da concretizzare grave
inadempimento contrattuale;
b) abbandono ingiustificato del servizio;
c) riscossione di corrispettivi dall’utenza in misura superiore a quella determinata dal
Comune;
d) emanazione a carico della concessionaria di provvedimento definitivo con cui è stata
disposta l’applicazione di una misura di prevenzione ( art.3 L 1423/56 ed artt.2 e ss. L.
575/65) o di sentenza passata in giudicato per frodi nei confronti del concedente,degli
appaltatori, dei fornitori, dei lavoratori e di altri soggetti interessati alla presente
concessione, nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza del lavoro e la
regolarità contributiva;
e) produzione di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci;
La procedura di risoluzione sarà attivata dal responsabile del procedimento che
contesterà la causa di risoluzione alla concessionaria, assegnando un termine di 20
giorni per la presentazione di proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni preceduta, o scaduto il termine
senza che la concessionaria abbia risposto, verrà pronunciata la risoluzione .
Il procedimento di risoluzione contrattuale deve concludersi entro 40 giorni.
In caso di risoluzione contrattuale il Comune procederà ad incamerare la cauzione che,
in misura pari al 10% del corrispettivo presunto di concessione, la ditta sarà tenuta a
costituire in sede di stipula di contratto.
In caso di risoluzione contrattuale il Comune potrà trattenere le opere e gli impianti non
asportabili se ritenuti ancora utilizzabili, corrispondendo alla concessionaria il valore
delle opere e degli impianti non ancora ammortizzato e quantificato nella minor somma
tra il costo di costruzione ( al netto dell’ammortamento) e il valore delle opere ed
impianti al momento del recesso.
ART. 16 – RESTITUZIONE DELL’OPERA REALIZZATA ALLA SCADENZA
DELLA CONVENZIONE O IN CASO DI RISOLUZIONE
16.1 Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, la
Società dovrà retrocedere al Comune il cimitero in normale stato di manutenzione, in
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.
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ART. 17 – ALLEGATI
17.1 Costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente atto, se pur non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo e conservati agli atti del concedente, i
seguenti documenti:
a) allegato “ A” Progetto preliminare redatto dall’Arch. Maggioni Adamo dell’importo
pari ad €. 678.320,00.
b) allegato “B”:Piano economico finanziario dell’opera e relativo piano di
ammortamento ventennale;
c) allegato “C”: tariffe delle concessioni cimiteriali di loculi e spazi tombali e diritti
cimiteriali approvato con la delibera di approvazione della presente convenzione.
d) allegato “D” Tabella dimostrative della disponibilità delle tombe-loculi fino alla fine
della concessione (anno 2033) senza la necessità di realizzare il 2° Lotto.
17.2 Al fine di consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del
servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, le parti possono
ridefinire e/o aggiornare le prestazioni ed i termini di cui alla presente convenzione.
ART. 18 – REGISTRAZIONE
18.1 Ai fini della registrazione viene richiesta la registrazione in caso d’uso ai sensi
del D.P.R. 26/04/1986 N. 131, essendo le prestazioni contenute soggette ad I.V..A.
specificando che tutte le spese inerenti e conseguenti sono poste a carico della Società .
ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
19.1 La convenzione dovrà essere interpretata secondo i principi di buona fede secondo
quando prevede l’art. 1456 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana.
19.2 Essa dovrà essere interpretata nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il
senso che ne deriva dal complesso dell’atto, tenendo conto della reale intenzione delle
parti al tempo della sua stipula ex artt. 1362 e 1363 C.C.
19.3 Ogni spesa, onere, imposta e tassa che saranno applicate
convenzione sono a carico della Società ..
20
alla presente