COMUNE DI OSNAGO PROVINCIA DI LECCO PROJECT FINANCING 1° LOTTO SCHEMA DI CONVENZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE Carvico lì 13/12/2013 1 COMUNE DI OSNAGO *** SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA CIMITERIALE NEL COMUNE DI OSNAGO COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CIMITERO * Addì ______ presso _________ sono comparsi: per il Comune di …........, con sede in …............ presso la Casa Municipale sita in ____________, il sig. _______________, nato a ________, residente a ____________, c.f. ____________, nella sua qualità di _________, giusta _________; per la società concessionaria ………………..., con sede ……………………… via ………………………….. – C.F. … … … … … … , Rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, il sig. _______________, nato a ________, residente a ____________, c.f. ___________, giusta _________,domiciliato per la carica presso il Comune di Osnago …......................... di seguito definita per brevità anche “Società ”; * Premesse * Premesso che: a) il Comune di Osnago ha la necessità di realizzare un ampliamento dell’esistente Cimitero, in quanto la disponibilità di loculi e spazi tombali si sta esaurendo; b) il Comune di Osnago, con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 20/09/2012, ha approvato lo “Studio di fattibilità lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali 1° lotto”, redatto dall’arch. Carmelo Martuffo, dell’importo pari ad €. 678.320,00. Considerato che: c) La presente convenzione rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica cognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la realizzazione e concessione in uso agli utenti dell’ampliamento del cimitero. d) La presente convenzione potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni e modifiche, previo accordo tra le parti. La parte che intende proporre quanto sopra, dovrà formulare all’altra parte una proposta, che evidenzi i benefici per la collettività, l’efficienza, efficacia ed economicità della proposta e i tempi di attivazione. e) Le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza della Società dotata di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio d’impresa. 2 f) L'area cimiteriale è strumento essenziale per la corretta gestione degli spazi comunali e per una giusta attribuzione dei servizi relativi alla loro manutenzione, con particolare riferimento alle attività di gestione dei loculi e degli spazi tombali interrati, oltre che della riscossione del canone di subconcessione da parte dei singoli cittadini. g) L'esecuzione dei lavori di costruzione, lo svolgimento dei progetti di ampliamento, lo svolgimento delle prestazioni di gestione e manutenzione di loculi e tombe, sono da affidare al soggetto aggiudicatario della concessione contratto a conclusione delle operazioni di gara. h) La competenza per le assegnazioni di loculi e tombe rimane in capo al Comune concedente. i) La disponibilità materiale e giuridica dei terreni ove insiste l'opera pubblica, meglio identificati negli allegati progettuali al presente contratto, è garantita dal Comune di Osnago. l) Le parti intendono con il presente contratto disciplinare i reciproci obblighi e diritti inerenti il rapporto di concessione da instaurarsi. * Tutto quanto sopra premesso e richiamato, le parti convengono e stipulano quanto segue * ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 1.1 La concessione ha per oggetto l’ampliamento delle aree cimiteriali già esistenti, con la relativa progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere descritte nello “Studio di fattibilità lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali 1° lotto”, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n 123 del 20/09/2012, nonché la gestione di parte dei servizi cimiteriali. 1.2 Il Comune di Osnago affida, alla società che accetta alle condizioni enunciate negli articoli successivi, la progettazione, la realizzazione dell’ampliamento del cimitero e la gestione di parte dei servizi cimiteriali. 1.3 Il Comune di Osnago parimenti, concede alla Società , il diritto di concessione d’uso dei loculi e degli spazi tombali da realizzare nonché quelli esistenti ( quelli già disponibili e quelli che si renderanno disponibili a seguito delle esumazioni ed estumulazioni ) nel periodo di vigenza della presente convenzione, oltre all’illuminazione votiva dei loculi. 3 PARTE 1: progettazione ed esecuzione delle opere di ampliamento - Descrizione delle strutture da realizzare Gli interventi oggetto del contratto riguardano l’ampliamento del Cimitero verso Nord , all’esterno dell’attuale perimetro, per una fascia di circa 15 metri, ove verrà realizzata una nuova recinzione parallela a via Stoppani e verrà realizzato un corpo di 175 loculi fuori terra , n°45 cinerari, n° 2 cappelle con 5 loculi, 9 cinerari-ossari oltre che 16 tombe giardino a 4 posti e 1 tomba giardino a 2 posti, per un totale di 66 sepolture nonché un fabbricato accessorio adibito a deposito e W.C. comunale, il tutto come meglio descritto nel progetto preliminare ,che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. La realizzazione del progetto del 1° lotto avverrà in una unica soluzione entro un anno dalla sottoscrizione della concessione. E’ facoltà dell’amministrazione richiedere modifiche in sede di progettazione definitiva al progetto preliminare redatto dall’arch. Maggioni ( a titolo esemplificativo ma non esauriente quali la previsioni di cappelle al posto dei loculi, urne cinerarie ecc..). - Proprietà della struttura Le opere, gli impianti e le attrezzature fisse realizzate a seguito di costruzione, ristrutturazione e recupero verranno acquisite nella piena proprietà dell’Amministrazione alla data del collaudo definitivo dell’opera e dell’accatastamento, relativi all’intervento di cui al progetto preliminare sopracitato. L’acquisizione delle nuove strutture avverrà previo verbale di consegna. Nel caso in cui i lavori non siano ancora ultimati ed il contratto venga risolto, l’Amministrazione acquisisce in via immediata la proprietà delle opere di nuova costruzione e rientra nella piena disponibilità delle strutture oggetto di ristrutturazione e recupero nello stato di fatto in cui si trovano in quella data, previo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Oneri ed obblighi a carico del concessionario per la progettazione e l’esecuzione dei lavori – La società…………… dovrà provvedere alla redazione del progetto, corredato della documentazione prevista dagli artt. 17- 24- 33 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010, da sottoporre al Comune per l’approvazione ed alla realizzazione dell’opera in conformità al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il tutto previo adeguamento del Piano Cimiteriale approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 18/04/2008, acquisizione del parere A.S.L., acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 21 D. LGS 42/2004, in quanto il Compendio (Cimitero) è assoggettato a vincolo “ope legis” e di ogni altro atto di assenso o di autorizzazione comunque denominato necessario. – 4 - Tempo utile per la presentazione della documentazione progettuale 1. I documenti componenti l’adeguamento del Piano Cimiteriale corredato della documentazione prevista dal DPR 10 settembre 1990, n. 285, dal Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e dall’Allegato 1 Reg. Regionale 06/02/2007 –Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di nuovi cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti ed i documenti componenti il progetto preliminare corredato della documentazione prevista dal DPR 207/2010vengono resi con la presente proposta , per le prescritte approvazioni. 2. I documenti componenti il progetto definitivo corredato della documentazione di cui all’art. 24 del DPR 207/2010 dovranno essere resi disponibili, per le prescritte approvazioni (ARPA, ASL, SOPRINTENDENZA ecc.. e GIUNTA COMUNALE ), entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione della concessione contratto. 3. I documenti componenti il progetto esecutivo corredato della documentazione di cui all’art. 33 del DPR 207/2010, dovranno essere resi disponibili, per la prescritte approvazioni, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre 45 dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori Il tempo utile per ultimare i lavori inerenti il 1°lotto, non potrà superare mesi 8 naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. - Subappalto dei lavori E’ fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare i lavori fuori dai casi e dalle modalità previsti dalla vigente normativa. - Collaudo, accatastamento e autorizzazione In quanto trattasi di intervento affidato in concessione, è obbligatorio effettuare collaudo in corso d’opera, ai sensi dell’art. 215 e seguenti del DPR 207/2010 e ss. mm.. Entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, l’Amministrazione Comunale nomina una commissione di collaudo in virtù della normativa vigente. Il certificato di collaudo finale dovrà essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/2010 e ss. mm.. Entro il medesimo termine il concessionario dovrà provvedere all’accatastamento dell’intervento complessivo e, quindi, ad ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali. Nel caso in cui il concessionario abbia previsto la suddivisione dell’intervento in lotti funzionali, l’ottenimento del certificato di collaudo e l’accatastamento di ciascun lotto sono condizioni necessarie per attivare la gestione parziale dell’impianto. Sono a carico, altresì, della concessionario, e quindi compresi nel contratto gli oneri ed obblighi seguenti: a) effettuazione della direzione lavori, previa comunicazione del professionista 5 nominato, con obbligo di tenuta della contabilità secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche. Tutte le comunicazioni della direzione lavori saranno inoltrate al Responsabile Unico del Procedimento, il quale dovrà essere tempestivamente informato di eventuali ritardi sull’andamento del cantiere. In caso di sospensione dei lavori il RUP dovrà esprimere il proprio parere in merito alla motivazione. La D.L., inoltre, è tenuta a trasmettere copia della contabilità dei lavori. b) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato per la tipologia dei lavori ed iscritto all'Albo professionale. c) Ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; una solida recinzione di cantiere, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, la sistemazione delle strade di accesso in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori. d) La guardianìa e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti. e) Le riparazioni o i rifacimenti che si rendessero necessari relativamente ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Amministrazione da qualsiasi responsabilità. f) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di appositi locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, dotati dei necessari arredi, illuminazione, servizi igienici e idoneo smaltimento dei liquami. g) La esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori o dall’organo di collaudo in corso d’opera, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa la accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori dell’organo di collaudo in corso d’opera e del concessionario nei modi più adatti a garantirne la autenticità. h) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica. i) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori o dal coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione a scopo di sicurezza. j) L'esecuzione di fotografie, di formato minimo di cm. 10X15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio della Direzione lavori o dell’organo di collaudo. k) La manutenzione del cantiere in condizioni di ordine e pulizia. 6 l) Il libero accesso al cantiere all’amministrazione comunale in qualsiasi momento delle persone da essa incaricate della vigilanza nell’esecuzione dell’opera. Le visite potranno opportunamente essere accompagnate dalla Direzione Lavori. m) L'apposizione di n° 2 cartelli informativi all'esterno del cantiere di dimensioni minime di cm. 120X200 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla legge. In caso di contestazione da parte degli organi di polizia, ogni relativo addebito alla stazione appaltante ricadrà sul concessionario in sede di contabilità. n) Le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessari a suo insindacabile giudizio. o) Le spese relative agli incarichi professionali per i collaudi sono a carico del concessionario. p) La società è tenuta a custodire, utilizzare e conservare l’intervento di ampliamento realizzato in conformità al vincolo di destinazione con la diligenza e cura del buon padre di famiglia nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità. q) La società è tenuta a garantire l’efficienza sia funzionale che economica dell’ampliamento realizzato garantendone costante manutenzione sia ordinaria che straordinaria nonché i servizi ordinari necessari a garantirne la fruibilità da parte della collettività. r) la società è tenuta a dotarsi di coperture assicurative, in relazione alla tipologia di opera realizzata ed alle relative attività e prestazioni.. 7 PARTE 2: gestione dei servizi cimiteriali a carico del Comune e a carico del Concessionario 2.1 I servizi cimiteriali comprendono: a) gestione cimiteriale, comprensiva di manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze b) operazioni cimiteriali con intervento sulle salme richieste da privati, amministrazione comunale o autorità giudiziaria c) attivazione e gestione lampade votive. 2.2 Il concessionario estenderà i servizi agli ampliamenti cimiteriali che dovessero avvenire durante la vigenza contrattuale, relativi a nuovi reparti e nuovi complessi di loculi e tombe. - Gestione del cimitero. Sono a carico del Comune: 2.4 tutti i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili e loro pertinenze, necessari a mantenere un adeguato stato di conservazione e decoro , nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da: a. Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria b. D.P.R. 285/90 c. Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed altre disposizioni di legge in materia d. D.lgs 81/2008 e ss.ii.mm. che si intendono parte integrante del presente atto. 2.5 Sono quindi a carico del Comune e del Concessionario rispettivamente: a) fornitura di energia elettrica (a carico del Concessionario); b) verifica periodica di legge degli impianti e collaudi quando necessario (a carico del Concessionario); c) il funzionamento, la manutenzione ordinaria e il controllo di impianti per l’automazione di cancelli del complesso cimiteriale e di eventuali altri impianti dal momento in cui dovessero essere installati (a carico del Concessionario). 2.6 Particolari Solennità. 8 In occasione di particolari solennità ( quali x es. quelle dell’1 e 2 novembre di ogni anno) il Comune dovrà: a) garantire la perfetta manutenzione, pulizia e decoro di tutte le pertinenze interne ed esterne di ogni impianto cimiteriale come prima ed oltre descritto (a carico del Comune); b) provvedere alla perfetta pulizia delle cappelle/chiesette con pulizia dei serramenti, pavimenti e lucidatura dei legni (a carico del Comune). 2.7 La gestione comporta nello specifico i seguenti interventi a carico del Comune: Aree esterne alla corte cimiteriale Esternamente alla corte cimiteriale il Comune effettuerà i seguenti servizi di manutenzione: a) spazzamento dei viali di accesso almeno una volta ogni due settimane nel periodo di caduta delle foglie ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità nei restanti periodi dell’anno per garantire uno stato di decoro e ordine (a carico del Comune); b) sfalcio dell’erba delle parti esterne e viali adiacenti al cimitero, nei viali alberati di collegamento tra la strada pubblica e l’edificio cimiteriale, quando la crescita sia superiore a 15 cm. (a carico del Comune); c) sfalcio dell’erba nei parcheggi o nei cortili ghiaiati con la stessa frequenza del taglio erba nelle corti interne (a carico del Comune); d) potatura delle siepi ogni qual volta la crescita sia superiore ai 25 cm. (a carico del Comune); e) manutenzione ordinaria alla fontanelle di acqua potabile consistente in sostituzione di rubinetti e pulizia dello scarico per garantire sempre il corretto deflusso delle acque (a carico del Comune); f) sgombero neve e spargimento materiali disgelanti sempre e comunque quando necessario per garantire l’accesso e la fruibilità delle strutture, oltre al servizio reso dal Comune, in particolare in occasione di celebrazioni, funerali o altre operazioni cimiteriali (a carico del Comune) . Aree interne alla corte cimiteriale Nelle aree interne alla corte cimiteriale, il Comune effettuerà tutti i seguenti servizi di manutenzione quali opere di pulizia, igienizzazione, manutenzione del verde e degli edifici cimiteriali, e precisamente: a) pulizia mensile, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dei viali, dei porticati pubblici e gallerie pubbliche; pulizia delle camere mortuarie due volte all’anno e dei locali di servizio al cimitero quando necessario per garantirne il mantenimento 9 decoroso; pulizia di vetrate pubbliche, parapetti, con lavaggio dei pavimenti pubblici mediante soluzioni acide almeno due volte all’anno, una delle quali prima delle celebrazioni dei defunti (a carico della Società); b) deragnatura di tutti gli spazi pubblici almeno ogni trimestre e/o comunque quando necessario per garantire uno stato di decoro e pulizia (a carico della Società); c) igienizzazione del cimitero e dei locali accessori e camera mortuaria (a carico della società); d) vuotatura dei contenitori per i rifiuti con frequenza tale da consentire sempre l’utilizzo dei bidoni da parte degli utenti (a carico del Comune); e) pulizia dei servizi igienici di pertinenza dei complessi cimiteriali ogni volta che se ne presenti la necessità per garantire uno stato di decoro e pulizia, con interventi minimi settimanali (a carico del Comune); f) trasporto a rifiuto dell’addobbo funebre floreale quando lo stesso non abbia più le caratteristiche idonee di decoro ed igienico-sanitarie e comunque non oltre sette giorni dall’apposizione, con divieto assoluto di deposito anche temporaneo nelle aree di pertinenza interna o esterna dei cimiteri (a carico del Comune); g) taglio dei prati e delle aiuole, dei campi comuni, dei percorsi verdi, ogni qual volta l’erba abbia raggiunto l’altezza di cm. 15, trattamenti anticrittogamici e di diserbo in base alla necessità, risemina dei campi e dei prati (a carico del Comune); h) trattamenti di diserbo nei viali interni ghiaiati e tra le tombe in modo da mantenere le superfici ghiaiate prive di erbe in ogni stagione e condizione atmosferica (a carico del Comune); i) irrigazione di prati nuovi, siepi ed opere in verde in base all’andamento stagionale, su richiesta dei competenti uffici comunali (a carico della società); j) fornitura, manutenzione e/o sostituzione degli attrezzi per la pulizia quali scope, raccoglitore e contenitori per rifiuti (a carico della società); k) sgombro della neve dai viali interni, dai gradini dei portici, dalle scale di ingresso ed interne, pulizia del percorso per le fontane anche se esterne alla corte cimiteriale, ed in generale dell’interno dell’area cimiteriale ecc. e gradini di accesso, ogni qual volta lo spessore del manto nevoso sia di 8 cm. e sempre, prima di un servizio funebre (a carico del Comune); l) fornitura e spargimento di materiale per il disgelo su gradini e superfici sdrucciolevoli dei percorsi pedonali e gradini per non creare pregiudizio agli utenti in occasione di gelate e nevicate (a carico del Comune); m) stesa di ghiaietto o pietrisco nei viali e nei percorsi all’interno delle aree cimiteriali (a carico del Comune); n) manutenzione ordinaria dell’impianto fognario, come la pulizia dei pozzetti di 10 ispezione, pulizia e vuotatura delle caditoie e dei pozzetti degli scarichi pluviali, interventi con auto spurgo (a carico del Comune); o) manutenzione ordinaria alle fontane come sostituzione di valvole, rubinetti, flessibili, pulizia delle fontane e manutenzione degli scarichi per impedire tracimazione degli stessi anche con l’ausilio di auto spurgo (a carico del Comune); p) manutenzione ordinaria ai serramenti , alle carpenterie, ai cancelli ecc. compresa la sostituzione di serrature e lucchetti, e le opere di assistenza edile eventualmente connesse (a carico del Comune); q) smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni di cui sopra (a carico del Comune). 2.8 Sono a carico del concessionario tutte le operazioni cimiteriali da eseguirsi su richiesta di privati e/o disposti dagli uffici comunali competenti, o dall’Autorità Giudiziaria nel rispetto scrupoloso di quanto previsto da: a. Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; b. D.P.R. 285/90; c. Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ed altre disposizioni di legge in materia; d. Regolamento Regione Lombardia n° 6/2004 e. Legge Regionale n. 33/2009 e successivi atti normativi; f. D.lgs 81/2008. A titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi comprendono: 1) tutte le operazioni e prestazioni necessarie per l’esecuzione delle tumulazioni ed inumazioni di salme e resti mortali, in tutto il cimitero comunale. Il servizio comprende la fornitura di mano d’opera, materiali di consumo ed attrezzature (a carico del concessionario); 2) tutte le operazioni e prestazioni necessarie per l’esecuzione di esumazioni, estumulazioni, smaltimento di rifiuti provenienti da estumulazioni ed esumazioni, di traslazioni di resti mortali o salme richieste da privati per loro esigenze particolari e/o disposte d’ufficio a termini di legge e/o regolamenti, ordinarie e straordinarie, nel cimitero comunale, eseguite d’intesa con i competenti uffici comunali con i quali, a cura esclusiva del Concessionario, dovranno tenersi gli opportuni contatti. Il servizio comprende la fornitura di mano d’opera, materiali di consumo ed attrezzature (a carico del concessionario); 3) collocazione e rimozione delle lapidi di qualsiasi tipo e da chiunque richiesto. Il servizio comprende la mano d’opera, attrezzature e materiali di consumo; il servizio si compie con l’eventuale consegna della lapide agli utenti interessati o persona da loro designata, e con la successiva presa in consegna per il montaggio (a carico del concessionario); 4) inumazione dei feretri compreso ogni onere di scavo e tombamento della fossa con formazione del tumulo sagomato, fornitura eventuale di nuovo terreno, o trasporto a rifiuto in siti autorizzati di quello eccedente e non suscettibile di sistemazione in luogo, 11 compresa la collocazione di semplice cippo o croce, lapide, monumento semplice o complesso. Il servizio comprende la mano d’opera, attrezzature e materiali di consumo (a carico del concessionario); 5) esumazioni ed estumulazioni, a richiesta dell'Amministrazione e dell’autorità Giudiziaria, o emergenti da programmi ordinari e/o straordinari, compreso ogni onere derivante dallo scavo, demolizione, raccolta dei resti mortali, deposizione degli stessi nelle cassette di zinco in caso di nuova tumulazione dei resti, o collocamento negli ossari comuni, negli appositi sacchetti (a carico del concessionario); 6) raccolta, cernita, disinfezione, confezionamento, trasporto dei rifiuti cimiteriali risultanti da esumazioni o estumulazioni, compreso ogni onere anche legale e normativo di smaltimento (a carico del concessionario); 7) apertura loculo, disinfezione dello stesso e successivo reincasso del feretro e ritumulazione in loculo, in caso di fuoriuscita di liquido organico o per evidenti problemi di ordine sanitario (a carico del concessionario). Nota Bene: Si precisa che gli interventi presso il cimitero relativamente a: • • • • escavazione fosse presso il cimitero comunale per inumazione delle salme escavazione di fosse con posa di nuovi cassoni cimiteriali escavazione per esumazioni straordinarie in casi eccezionali formazione di muretto in mattoni per chiusura loculi sono concessi in appalto alla ditta Edil Due Erre srl di Torre De Busi (LC), appaltatrice del servizio fino a tutto il 31.12.2014, coma da contratto Rep. 2530 in data 24.1.2012 sottoscritto con il Comune di Osnago. I predetti interventi dovranno essere eseguiti dalla Società a far data dal 1.1.2015. - Gestione lampade votive La gestione dell’illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Osnago deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali di Polizia Mortuaria, nonché della normativa in materia nazionale e regionale vigente. La gestione del servizio è rivolta a tutti gli impianti di illuminazione esistenti ed ai futuri ampliamenti da realizzarsi a cura e spesa dell' Amm.ne Com.le e/o da privati. Dovrà quindi comprendere anche l’illuminazione di sepolture private individuali, tombe di famiglia, fosse in campo comune. ( queste a carico del concessionario) ART. 2 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 1- Il Comune, su richiesta della Società, quando ricorrono tutti i requisiti previsti, rilascia gli atti ed i documenti necessari all’esecuzione del cimitero. In tal senso il Comune si impegna a sostenere e favorire l’attività della società attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione del servizio e delle aree cimiteriali. 2- Il Comune, al fine di acquisire un parere preventivo e non vincolante, si impegna a comunicare con congruo anticipo alla Società le modifiche ai Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sui lavori e sulle attività oggetto della presente 12 convenzione. 3- Nel caso di esecuzione di operazioni cimiteriali per le quali non fosse possibile reperire i famigliari dei defunti, l’Amministrazione Comunale si farà carico degli oneri relativi, ART. 3 - ESCLUSIONE DALLA CONCESSIONE La Concessione non comprende: a) l'assegnazione di loculi e tombe, che verrà gestita direttamente dagli uffici comunali. b) la gestione cimiteriale, comprensiva di manutenzione straordinaria ( a titolo semplificativo per straordinaria si intende rifacimento della copertura, dei canali di gronda, rifacimento dei muri crollati ecc.) degli immobili e loro pertinenze. ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 4.1 La presente convenzione ha durata di 20 (vent’anni) dal luglio 2014 al 30 giugno2033. 4.2 Per l’intera durata della convenzione, destinazione d’uso del bene realizzato. la Società è tenuta al rispetto della 4.3 Al termine della convenzione la Società dovrà retrocedere l’ampliamento del cimitero realizzato al Comune. L’opera realizzata sarà restituita senza alcun onere da parte dello stesso. 4.4 Qualora alla scadenza della convenzione (venti anni) la Società non rientrasse completamente dell’investimento per la costruzione delle opere di ampliamento del Cimitero come da “Piano economico finanziario dell’opera e relativo piano di ammortamento” allegato, la convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore periodo di due anni e comunque fino al completo rientro dell’investimento . ART. 5 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE 5.1 Non è previsto un corrispettivo di concessione. Il corrispettivo a carico del Comune per la realizzazione delle opere di ampliamento è sostituito dall'attribuzione al concessionario del diritto di riscuotere i canoni di sub-concessione dagli utenti assegnatari dei loculi e delle tombe. Il concessionario provvederà, direttamente ed autonomamente, alla stipula dei Contratti per la sub-concessione in uso ed alla riscossione degli introiti e ad un prezzario la cui definizione ed approvazione resta di competenza comunale, previa predisposizione da parte del concessionario di apposita Carta dei Servizi . 5.2 L’equilibrio economico finanziario è dimostrato dal piano economico finanziario,(P.E.F) consistente nel mantenimento del valore del tasso interno di 13 rendimento del progetto, sarà oggetto di verifica triennale tra le parti allo scopo di rispettare l’equilibrio finanziario iniziale. Circa l’alea contrattuale si individua nella soglia del 3% lo scostamento che giustifica interventi correttivi del P.E.F. e ciò a dire: - se ricavo annuo risulta inferiore al P.E.F annuo in misura inferiore del 3% non si da luogo a rettifica del PEF e si demanda il tutto alla verifica triennale tra le parti allo scopo di rispettare il riequilibrio finanziario. - se il ricavo annuo risulta inferiore al P.E.F annuo in misura superiore al 3% si da luogo, per la quota eccedente il 3%, a rettifica del PEF, in termini che il Comune si riserva di tradurre in un aumento delle tariffe o in un prolungamento della durata della convenzione. - se il ricavo annuo risulta superiore al P.E.F annuo in misura inferiore al 3% non si da luogo a rettifica del PEF, e si demanda il tutto alla verifica triennale tra le parti allo scopo di rispettare l’equilibrio finanziario - se ricavo annuo risulta superiore al P.E.F annuo in misura superiore al 3%, per la quota eccedente il 3%, la Società versa al Comune la somma corrispondente. ART. 6 - CANONE DI SUBCONCESSIONE 6.1 Il Concessionario ha il diritto di riscuotere dagli utenti assegnatari del loculo ovvero della tomba il canone di subconcessione, secondo le tariffe di cui all'allegato “ C “alla presente convenzione. 6.2 L'attribuzione del diritto di riscossione del canone di subconcessione remunera il concessionario per le attività di realizzazione delle opere e di erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione, secondo le previsioni di cui al Piano economico finanziario succitato. 6.3 Il canone di subconcessione dovuto dagli utenti al concessionario comprende il corrispettivo per tutti i servizi erogati. 6.4 I rapporti fra la Società e utenti e le condizioni generali di concessione dei loculi o spazi tombali sono disciplinati dalle vigenti specifiche normative in materia, da apposita carta dei Servizi predisposta dalla Società ed approvata dal Comune e dai Regolamenti Comunali. 6.5 Al Comune quando agisce in qualità di utente della Società, verranno applicate le stesse condizioni normative previste per l’utenza in genere. 14 ART. 6 A CANONE AL COMUNE 6A.1 La Società, a fronte dell’affidamento da parte del Comune del diritto di concessione in uso agli utenti dei loculi realizzati, si obbliga a riconoscere allo stesso Comune i seguenti importi: a) un canone per ogni annualità pari ad € 4000,00. Tale canone verrà adeguato, annualmente, in funzione delle entrate inerenti l’attività di assegnazione. b) per le sole “ OPERAZIONI” cimiteriali (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ecc…) indicate nell’allegato “C” con le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P e per le “FORNITURE A PIE’ D’OPERA” indicate nell’allegato “C” con le lettere a-b-c-d-e e per i “ RSU” indicati con le lettere f-g-h, la Società si obbliga a riconoscere e corrispondere al Comune un canone per ogni annualità calcolato applicando ai ricavi delle operazioni sopracitate l’aliquota del 25% (venticinque per cento), per far fronte in parte alle operazioni di manutenzione ordinaria che resteranno in carico allo stesso. c) Alla vendita di ogni cappella la società verserà al comune la somma di € 30.000. ( trentamila euro ) 6A.2 Il pagamento del corrispettivo annuo, di cui al comma precedente, da parte della Società . dovrà avvenire in due rate posticipate entro il mese di giugno e dicembre dell’anno di riferimento. ART. 7 - ADEGUAMENTO PREZZI Le tariffe di cui all’allegato “C” alla presente convenzione, che il concessionario ha diritto di riscuotere dagli utenti, si intendono fisse ed di invariabili per il primo anno e quindi sino al ……………... Dall’inizio del secondo anno tali tariffe verranno adeguate, con decorrenza 1° gennaio, sulla base all’indice Istat relativo alla categoria costo vita operai e impiegati (senza tabacchi) riferito al mese di ottobre dell’anno precedente. Le tariffe aggiornate annualmente mediante applicazione indice Istat verranno recepite con determina del responsabile del competente settore. Modifiche e/o integrazioni ulteriori alle tariffe succitate saranno possibili solo su specifica, motivata ed argomentata richiesta del concessionario per sopravvenute disposizioni normative che incidano sullo svolgimento dei servizi oppure per aumenti dei costi relativi alla gestione dei servizi in concessione superiori a tre punti percentuali rispetto all’incremento Istat medio annuo. In questo caso, l'Amministrazione concedente istituirà apposita commissione congiunta, costituita da un funzionario del Settore 2 - Gestione del Territorio , dal Resp. del Servizio Cimiteriale, e da un rappresentante della Ditta Concessionaria o suo delegato, per determinare le variazioni delle tariffe. ART. 8 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO Il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente contratto, nonché le attrezzature per la movimentazione dei feretri per le operazioni di inumazione e tumulazione in ogni tipo di sepoltura. 15 Tutte le attrezzature dovranno essere in buono stato d’uso, omologate ed a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. La dotazione dei mezzi, dovrà essere sempre mantenuta in piena efficienza ed eventualmente sostituita o integrata in proporzione alle eventuali aumentate necessità o mutate esigenze, a spese del Concessionario e senza diritto alcuno di maggiori compensi ed indennità di sorta. Il Comune potrà richiedere l'adozione di mezzi, veicoli, attrezzi od altro che ritenga più idonei all'espletamento dei servizi richiesti; inoltre potrà autorizzare su proposta del concessionario l'uso di nuove tecniche di lavoro, nonché l'impiego, previo esperimento pratico, di nuove attrezzature, a spese dell'impresa stessa. ART. 9 - PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI – STATO DI CONSISTENZA INIZIALE E FINALE Tutti gli impianti e gli immobili dati in concessione sono e rimarranno di proprietà del Comune concedente. Alla scadenza della concessione, fatta salva la proprietà in capo al Comune concedente delle opere realizzate acquisita alla data del collaudo delle stesse, tutti gli impianti di natura strumentale alle opere, anche quelli eventualmente realizzati dal concessionario nel periodo contrattuale, si intendono in proprietà del Comune, senza che nessun rimborso sia dovuto, fatta eccezione per quanto contemplato nel successivo art. 10. Entro trenta giorni lavorativi dall’inizio del rapporto di concessione, l’ufficio tecnico di riferimento ed il concessionario eseguiranno sopralluogo presso la struttura cimiteriale redigendo in contraddittorio apposito verbale di consistenza, da cui risulti in modo esaustivo lo stato di manutenzione. Da tale verbale dovrà chiaramente risultare la dotazione impiantistica, strumentale e di attrezzature, nonché la descrizione puntuale delle loro condizioni di manutenzione. Medesimo sopralluogo con redazione di verbale in contraddittorio dovrà essere redatto entro il …................... per la riconsegna del patrimonio. ART. 10 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MODIFICHE AGLI IMMOBILI ED IMPIANTI. Il concessionario avrà la facoltà durante la vigenza contrattuale di proporre, con esecuzione totale a proprio carico, alle Amministrazioni Comunali innovazioni tecnologiche o strutturali agli impianti cimiteriali e loro dotazioni che ritenga possano migliorarne la funzionalità e che possano produrre economie di gestione, con particolare riferimento al contenimento energetico. A tale scopo il concessionario dovrà presentare progetto tecnico con relativo piano di spesa e di ammortamento. L’Amministrazione Comunale competente si riserva di approvare il progetto ed eventualmente partecipare alla spesa. L’esercizio della facoltà di introdurre innovazioni da parte del concessionario non origina nessun diritto del concessionario all’adeguamento del periodo contrattuale. 16 ART.11 - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETA’ CONCESSIONARIA Il concessionario é totalmente responsabile dei danni derivanti da colpa, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte che a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o alle aree ed agli impianti, attrezzature ed arredi dati in concessione. Il concessionario costituisce polizza assicurativa di responsabilità civile avente efficacia per tutta la durata della concessione, a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, da collaboratori e da ogni soggetto (persona fisica/giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della prestazioni oggetto della concessione, con le seguenti caratteristiche minime: − sezione RCT massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 − sezione RCO massimale non inferiore ad €. 4.000.000,00. con il limite per prestatore di lavoro infortunato di €. 3.000.000,00 La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: − danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad €.1.000.000,00; − responsabilità civile conduzione ed uso di beni di proprietà; − danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all’assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad €. 4.000.000,00 − danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori; − danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (luoghi in cui si svolge l’attività oggetto della presente concessione). Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta Concessionaria del Servizio. Eventuali scoperti o franchigie previste della polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente concedente e/o del Danneggiato. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta all’Ente concedente e non costituirà esimente per il concessionario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il Concessionario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’esecuzione del contratto, al patrimonio del Comune a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché di utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. A prescindere da eventuali conseguenze penali, il concessionario é tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. Ogni danno arrecato in occasione della esecuzione dei servizi in concessione ai manufatti od impianti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà comunale e privata, dovrà essere rimosso e/o risarcito a spese e cura del concessionario al più presto e comunque non oltre il termine stabilito caso per caso dalla Amministrazione comunale. 17 In caso di inesatto o ritardato adempimento da parte del concessionario, si provvederà d’ufficio a realizzare i ripristini e le riparazioni necessarie, con rivalsa per l’ammontare della spesa ordinata dalla Amministrazione comunale sul deposito cauzionale versato al Comune. E’ obbligo del Concessionario, pena la nullità assoluta del contratto di concessione, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e succ. modif. e integrazioni. ART. 12 – CONTROLLI I controlli sul servizio in oggetto sono esercitati dagli uffici comunali preposti. A tale fine, personale comunale potrà procedere senza preavviso ad accessi ed ispezioni al fine di verificare l’esatto svolgimento del servizio dato in concessione ed il rispetto delle norme contrattuali. ART. 13 – PENALITÀ Qualora venisse accertata inadempienza anche parziale di quanto previsto dalla presente concessione, dal D.P.R. 285/90 e dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria, verrà redatto apposito verbale di contestazione ed alla Società verrà addebitata una penalità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni infrazione, secondo la gravità della inadempienza ad esclusivo giudizio del Comune. In particolare le sanzioni saranno dei seguenti importi nei casi di: a) mancata presenza del numero di personale necessario alle operazioni di inumazione e/o tumulazione e/o traslazione € 500,00. Tale penale è ripetibile per ogni violazione occorsa nell’arco della stessa giornata. Il concessionario potrà fare opposizione al verbale di contestazione entro 15 giorni dal suo ricevimento , esponendo le proprie ragioni al responsabile del procedimento che è tenuto a pronunciarsi in merito entro i successivi 15 giorni. Ove le inadempienze si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del servizio,il Comune si riserva la facoltà di adottare tutti provvedimenti necessari per ripristinare il buon funzionamento del servizio, fino alla risoluzione contrattuale. L’Amministrazione potrà intervenire in sostituzione della ditta nei casi di cui sopra con proprio personale, addebitandone i relativi oneri all’impresa in aggiunta alle penali previste.ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE E’ vietata alla ditta la cessione totale o parziale del contratto di concessione. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà in ogni momento di effettuare controlli sulla gestione della concessione anche nei confronti di terzi incaricati dal concessionario. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione,fusione e scissione non hanno effetto fino a quando il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione o scissione non ha effettuato le comunicazioni di cui all’art.1 DPCM 187/91 e non ha documentato il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della concessione. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione il Comune può motivatamente opporsi al 18 subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi sul contratto di concessione, qualora il subentrante non possieda i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’oggetto della concessione. ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15.1 In caso di reiterate gravi deficienze nella gestione affidata e inadempienze di particolare gravità ai disposti della presente convenzione, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, la stessa si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. Il Comune potrà risolvere il contratto in qualunque tempo nei seguenti casi: a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali tali da concretizzare grave inadempimento contrattuale; b) abbandono ingiustificato del servizio; c) riscossione di corrispettivi dall’utenza in misura superiore a quella determinata dal Comune; d) emanazione a carico della concessionaria di provvedimento definitivo con cui è stata disposta l’applicazione di una misura di prevenzione ( art.3 L 1423/56 ed artt.2 e ss. L. 575/65) o di sentenza passata in giudicato per frodi nei confronti del concedente,degli appaltatori, dei fornitori, dei lavoratori e di altri soggetti interessati alla presente concessione, nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza del lavoro e la regolarità contributiva; e) produzione di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci; La procedura di risoluzione sarà attivata dal responsabile del procedimento che contesterà la causa di risoluzione alla concessionaria, assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni preceduta, o scaduto il termine senza che la concessionaria abbia risposto, verrà pronunciata la risoluzione . Il procedimento di risoluzione contrattuale deve concludersi entro 40 giorni. In caso di risoluzione contrattuale il Comune procederà ad incamerare la cauzione che, in misura pari al 10% del corrispettivo presunto di concessione, la ditta sarà tenuta a costituire in sede di stipula di contratto. In caso di risoluzione contrattuale il Comune potrà trattenere le opere e gli impianti non asportabili se ritenuti ancora utilizzabili, corrispondendo alla concessionaria il valore delle opere e degli impianti non ancora ammortizzato e quantificato nella minor somma tra il costo di costruzione ( al netto dell’ammortamento) e il valore delle opere ed impianti al momento del recesso. ART. 16 – RESTITUZIONE DELL’OPERA REALIZZATA ALLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE O IN CASO DI RISOLUZIONE 16.1 Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, la Società dovrà retrocedere al Comune il cimitero in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. 19 ART. 17 – ALLEGATI 17.1 Costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente e fisicamente uniti al medesimo e conservati agli atti del concedente, i seguenti documenti: a) allegato “ A” Progetto preliminare redatto dall’Arch. Maggioni Adamo dell’importo pari ad €. 678.320,00. b) allegato “B”:Piano economico finanziario dell’opera e relativo piano di ammortamento ventennale; c) allegato “C”: tariffe delle concessioni cimiteriali di loculi e spazi tombali e diritti cimiteriali approvato con la delibera di approvazione della presente convenzione. d) allegato “D” Tabella dimostrative della disponibilità delle tombe-loculi fino alla fine della concessione (anno 2033) senza la necessità di realizzare il 2° Lotto. 17.2 Al fine di consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, le parti possono ridefinire e/o aggiornare le prestazioni ed i termini di cui alla presente convenzione. ART. 18 – REGISTRAZIONE 18.1 Ai fini della registrazione viene richiesta la registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 N. 131, essendo le prestazioni contenute soggette ad I.V..A. specificando che tutte le spese inerenti e conseguenti sono poste a carico della Società . ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI 19.1 La convenzione dovrà essere interpretata secondo i principi di buona fede secondo quando prevede l’art. 1456 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. 19.2 Essa dovrà essere interpretata nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell’atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua stipula ex artt. 1362 e 1363 C.C. 19.3 Ogni spesa, onere, imposta e tassa che saranno applicate convenzione sono a carico della Società .. 20 alla presente
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