Disciplinare 0-3 anni - Comune di Viareggio

DISCIPLINARE del sistema integrato comunale dei servizi educativi per
la prima infanzia
SOMMARIO
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Finalità del sistema
Art. 3 Elementi costitutivi del sistema
Art. 4 Programmazione del sistema. Funzioni della direzione organizzativo-gestionale e
coordinamento pedagogico
Art. 5 Immagine dei servizi e facilità d’accesso
Art. 6 Il progetto educativo-pedagogico comunale
Art. 7 Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici
Art. 8 Autorizzazione e accreditamento. Definizioni e ambito di applicazione
Art. 9 Soggetti interessati
Art. 10 Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento
Art. 11 Procedura per l’autorizzazione al funzionamento
Art. 12 Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione
Art. 13 Requisiti per l’accreditamento
Art. 14 Procedura per l’accreditamento
Art. 15 Documentazione necessaria per la domanda di accreditamento
Art. 16 Procedura di autorizzazione e accreditamento congiunti. Documentazione
necessaria per la domanda
Art. 17 Commissione multiprofessionale comunale
Art. 18 Commissione multiprofessionale zonale
Art. 19 Documentazione da rendere disponibile in fase di verifica ispettiva
Art. 20 Forma e contenuti dei provvedimenti di autorizzazione e acrreditamento
Art. 21 Durata, rinnovo e decadenza di autorizzazione ed accreditamento
Art. 22 Servizio educativo in contesto domiciliare
Art. 23 Sistema informativo regionale
Art. 24 Vigilanza
Art. 25 Sanzioni pecuniarie accessorie o integrative in caso di violazioni al presente
disciplinare
Art. 26 Requisiti per il funzionamento di servizi ricreativi e/o di custodia momentanea
destinati anche a bambini 0-3 anni all’interno di spazi commerciali
Art. 27 Requisiti per il funzionamento di spazi ricreativi destinati a bambini 0-10 anni quali
ludoteche, baby-parking, spazio-lettura, mediateche, emeroteche, biblioteche,
centri estivi, laboratori
Art. 28 Convenzioni/convenzionabilità
Art. 29 Famiglie beneficiarie e partecipazione economica
Art. 30 Elenco comunale degli educatori ( Albo comunale baby-sitter)
Art. 31 Disposizioni finali
Art. 32 Abrogazioni
ALLEGATI
TITOLO PRIMO
ART.1 OGGETTO
1. Il presente disciplinare, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale
n. 32/02 come modificata dalla Legge Regionale n° 2 del 23/01/13 recante il titolo
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e al suo Regolamento
attuativo N°47/R/03 come modificato con decreto DPGR n° 41/R del 30/07/13
recante il titolo “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale
1
26 luglio 2002 n° 32, in materia di servizi educativi per la prima infanzia” disciplina
il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia nel
territorio comunale e gli istituti dell’autorizzazione al funzionamento e
dell’accreditamento dei servizi educativi alla prima infanzia privati.
TITOLO SECONDO
SISTEMA COMUNALE INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA
ART. 2 FINALITA’ DEL SISTEMA
1. Coerentemente con la normativa regionale in materia, il Comune di Viareggio
intende procedere alla realizzazione di un sistema locale integrato di servizi
educativi alla prima infanzia promuovendo l’integrazione tra i servizi pubblici, a
gestione diretta ed indiretta, e i servizi autorizzati e/o accreditati di cui sono titolari
e gestori soggetti privati, allo scopo di qualificare la complessiva offerta dei servizi
alla prima infanzia sul territorio comunale. La titolarità e gestione pubblica dei
servizi si differenzia in: A) titolarità pubblica e gestione diretta del comune; B)
titolarità pubblica e gestione indiretta mediante affidamento ad evidenza pubblica.
2. I servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di opportunità formative
ed educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, in una
continua sinergia con la cultura ecosistemica, l’armonico, integrale e pieno
sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
3. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come
individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità
individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza
e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare
e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
4. La realizzazione delle finalità di cui sopra consegue, altresì, dalla stretta
integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del
progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché
dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività
realizzate all’interno dei servizi medesimi.
5. Il perseguimento di tali finalità sopra citate contribuisce, infine, alla realizzazione di
politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel
mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri
e padri.
6. La realizzazione delle finalità sopra citate consegue inoltre dalla
contestualizzazione di un complessivo progetto educativo e culturale che i servizi
per la prima infanzia sono chiamati ad elaborare “in itinere”, ponendosi come
contesti e ambiti di relazione e di inclusione sociale, di sperimentazione educativa
e pedagogica, di diffusione di una adeguata e qualificata cultura della e
sull’infanzia.
7. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l’infanzia promuovono raccordi con
le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali
e sanitari, nonché prioritariamente promuovono buone pratiche di continuità
pedagogica e progettuale con le scuole dell’infanzia, con particolare evidenza alle
scuole comunali.
ART. 3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA
1. Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di
Viareggio è costituito dalle tipologie di servizio riconducibili alla normativa
2
regionale, come meglio specificati all’art. 2 titolo I capo II del Regolamento
Regionale, nonché dai servizi che connotano la realtà comunale ponendosi ad
integrazione e supporto dello stesso sistema integrato e delle tipologie di servizio
sopra richiamate. In particolare:
o
o
o
o
o
o
CIAF “Moscardo”- Centro di Documentazione, Ricerca e Monitoraggio per
l’infanzia
CIAF “La Casa di Sirio” - Centro di Educazione e sostegno alla funzione
genitoriale
CIAF “Paroleperdire”/Ludoteca/Laboratorio interculturale per la prima e la
seconda infanzia
Sportello del genitore: servizio di ascolto per le famiglie
CIAF Tempolibro – “L’ora della fiaba”
Albo Comunale Baby sitter – elenco educatori professionali
2. Non sono ricompresi nella classificazione di cui sopra quei servizi ricreativi o di
custodia, comunque denominati di cui all’art. 4 comma 5 della legge regionale
32/02, tipo ludoteca, baby-parking, spazi destinati alla lettura o all’incontro ludico,
ubicati anche all’interno di strutture di tipo commerciale. Coerentemente con la
normativa regionale di riferimento di cui all’art. 2 comma 3, il presente disciplinare
ai successivi art. 26 e 27 ne definisce i requisiti minimi di realizzazione e assicura
il rispetto delle normative vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.
ART. 4 PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA.
FUNZIONI DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE E
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
1. Il Comune, promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie, nonché la
condivisione del progetto pedagogico da parte di tutta la comunità educante
assume la titolarità della programmazione, gestione, sviluppo e regolazione del
sistema integrato dei servizi educativi alla prima infanzia sul proprio territorio.
2. Il sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone
dei servizi a titolarità pubblica ed eventualmente di quelli privati accreditati e/o
accreditati convenzionati. I servizi autorizzati, pur non inseriti nella rete dell’offerta
pubblica, si pongono come referenti per iniziative specifiche quali la formazione in
servizio, il monitoraggio gestionale su criteri regionali e comunali, la costituzione
di rapporti sistematici aventi lo scopo di costituire una rete operativa di scambio
informativo tra pubblico e privato.
3. Coerentemente con la normativa regionale vigente di cui all’art. 49 commi 1, 2, 3,
4:
- per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati, l’autorizzazione al
funzionamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educativo
al mercato dell’offerta;
- per i servizi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l’accreditamento
costituisce condizione per l’accesso del servizio al mercato dell’offerta.
I servizi educativi a titolarità comunale debbono possedere i requisiti previsti per
l’accreditamento che è condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali.
4. La realizzazione e lo sviluppo del sistema comunale integrato dei servizi educativi
per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e
qualificazione dell’offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella
gestione dei servizi, nell’ottica di organizzare una rete di cooperazione e
sussidiarietà orizzontale e verticale in modo da realizzare un progetto educativo
adeguato allo sviluppo sociale del territorio, ai bisogni emergenti delle famiglie, alla
costruzione delle conoscenze e delle personalità infantili. In questa ottica l’Ente
locale si pone come garante delle politiche educative e sociali dei servizi alla prima
infanzia attivi nel proprio territorio, con un intervento diretto di gestione (govern)
e/o un intervento indiretto di coordinamento di indirizzo (governance). La
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proporzione tra attività di govern e governance garantisce al Comune di Viareggio
e alla sua A.C. di realizzare in ogni momento il proprio ruolo di indirizzo e di
programmazione sul territorio.
5. In attuazione della normativa regionale il Comune e l’A.C. individuano, nella
Direzione e Coordinamento pedagogico dei servizi educativi , la struttura operativa
finalizzata alla gestione dei servizi stessi e alla promozione della loro qualità
pedagogica.
6. La struttura di coordinamento gestionale e pedagogico comunale è chiamata ad
operare nell'ottica di una progettualità educativa di rete e sussidiaria, che trova
esplicitazione anche a livello zonale nella struttura del coordinamento gestionale e
pedagogico zonale, a supporto e in stretta collaborazione della Conferenza zonale
dell’istruzione, ciò coerente con quanto richiamato dall’art. 8 della normativa
regionale citata e vigente.
7. La Direzione e Coordinamento dei servizi all’infanzia, attraverso il loro Progetto
pedagogico-educativo Comunale e specifici atti amministrativi determina:
-
-
-
-
-
-
La quota dei servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità
pubblica diretta e/o indiretta.
La quota dei servizi che possono essere autorizzati e/o accreditati.
Eventuali e apposite convenzioni con i nidi d’infanzia accreditati e le modalità
delle convenzioni stesse.
I criteri per definire la misura della quota di partecipazione delle famiglie ai vari
servizi pubblici gestiti direttamente o indirettamente dall’ente.
Iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale
dei servizi e il sistema delle certificazioni europee.
Programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi.
Modalità di sperimentazione per l’utilizzo di sistemi di valutazione della qualità
secondo le indicazioni regionali.
La realizzazione di attività di formazione necessarie alla formazione continua
degli operatori in servizio, sia nei servizi a gestione diretta che in quelli a
gestione indiretta, che quelli a titolarità privata, ivi incluso l’albo comunale delle
baby-sitter nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
L’istituzione ed eventuali integrazioni dell’ Albo Comunale delle baby-sitter
promuovendone le dovute sinergie e condivisioni con i comuni della zona di
appartenenza. Sono previsti momenti di accoglienza e di scambio ludico tra i
servizi pubblici e il servizio dell’Albo comunale delle Baby-sitter, le cui
educatrici, nell’esercizio dell’eventuale rapporto con le famiglie agiscono in
regime di libera professione.
Gli orientamenti pedagogici e curricolari che si pongono come riferimento
educativo e di indirizzo per tutti i soggetti, pubblici e privati, gestori dei servizi
stessi.
Gli strumenti e le dimensioni della documentazione, del monitoraggio e della
valutazione dei singoli servizi e della complessiva gestione del sistema.
Una complessiva azione di promozione e sostegno alla funzione genitoriale in
tutti i servizi all’infanzia attraverso la realizzazione del complessivo progetto
denominato “Genitore quasi perfetto” articolato nei seguenti percorsi:
laboratori “Fare per dire”, Gruppi di parola, Papàrockcaffè,
Confrontiamoci, Genitori di domani, L’avventura inizia, Fiabeintasca
La progettazione e la realizzazione di interventi progettuali mirati: Uno di noi,
Suola di scarpa, Puccini nelle scuole, Nati per leggere, Babybliocard,
Amica favola, Continuità, Lessici familiari, Di-Do, Benessere e nutrizione,
Ri-Dono;
Il finanziamento da attribuire alla promozione dell’immagine e dell’informazione
sui servizi.
Procedure per la qualità
8. Il Comune, gestore dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema
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pubblico dell’offerta, assicura, attraverso la Direzione organizzativo-gestionale e
Coordinamento Pedagogico (come stabilito dall’art. 07, comma 4 del regolamento
regionale) le seguenti funzioni:
a. L’organizzazione amministrativa e gestionale dei servizi nonché la costituzione
di una rete sussidiaria in stretta collaborazione con gli altri settori del Comune
di appartenenza.
b. Elaborazione , attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
c. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
d. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione
permanente e aggiornamento;
e. Promozione dell’integrazione fra i servizi educativi per la prima infanzia e altri
servizi educativi , sociali e sanitari;
f. Sviluppo della cultura dell’infanzia all’interno della comunità locale;
g. Monitoraggio continuo della efficacia e della efficienza dei servizi, nonché della
qualità del complessivo sistema.
h. Realizzazione, all'interno di un sistema di servizi integrati, di una rete educativa
tra i diversi Comuni.
i. La realizzazione, attraverso il Centro di documentazione, di un sistema di
documentazione, ricerca e monitoraggio a ciclo continuo in rete con altre realtà
territoriali.
9. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l’unitarietà, la
coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche
nella direzione di ottimizzare, nell’ambito degli standard prescritti dalla normativa
vigente, l’impiego razionale delle risorse.
10. Il Comune garantisce, nel quadro della sua struttura organizzativa, le funzioni di
Direzione dei servizi educativi alla prima infanzia nel proprio territorio per tutte le
competenze ricondotte al comune dal presente disciplinare.
11. Il Comune garantisce la rappresentanza alla conferenza zonale dell’istruzione,
nonché la appartenenza al coordinamento gestionale e pedagogico con un proprio
coordinatore nel quadro degli indirizzi di cui alla normativa regionale vigente, art.8,
comma 3.
ART. 5
IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITA’ DI ACCESSO
1. Il Comune di Viareggio e l’A.C. garantiscono a tutte le famiglie potenzialmente
interessate un’informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di
attivazione al fine di:
a. favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi;
b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta,
monitorandone così la potenzialità e le specifiche fattibilità;
c. promuovere la cultura della partecipazione attraverso iniziative sul territorio;
d. sollecitare l’attenzione e l’informazione nei confronti della pluralità dell’offerta
dei servizi, come strategia di impegno sociale nei confronti dei bambini, come
sostegno alla genitorialità, come educazione familiare.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la produzione e la diffusione a ciclo
continuo di materiale documentale ed informativo nonché l’utilizzo degli organi di
informazione e di altre iniziative diversificate, tutte finalizzate alla realizzazione, per
quanto più possibile, di una comunità educante significativamente partecipativa e
attiva. La Direzione e il Coordinamento pedagogico assicura, a tal fine, tra gli altri
strumenti, l’elaborazione di una guida del sistema integrato dei servizi, una carta
etica del sistema integrato e una carta del servizio per ciascuna tipologia.
3. L’informazione complessiva, anche negli strumenti sopra citati, deve garantire alle
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famiglie di diverse culture e lingue, le pari opportunità di accesso e conoscenza.
4. Gli strumenti
plurilingue garantiscono anche l’accesso all’informazione su
eventuali e specifiche iniziative e bandi volti alla realizzazione di agevolazioni alle
famiglie utenti e non utenti dei servizi alla prima infanzia.
5. Le iscrizioni ai servizi vengono effettuate in due sessioni annuali, una primaverile e
una autunnale, in modo da garantire la frequenza a tutte le fasce d’età della prima
infanzia. Le modalità di iscrizione e le procedure per la redazione delle graduatorie
devono essere improntate alla massima trasparenza amministrativa e alla
massima condivisione informativa.
6. Le modalità di iscrizione ai servizi, i criteri di priorità per l’assegnazione dei
punteggi e la redazione della/e eventuali graduatoria/graduatorie di ammissione
e/o di lista/e d’attesa, vengono definiti nel successivo Allegato A al presente
disciplinare. Tutte le procedure amministrative sono comunque coerenti con la
normativa regionale vigente, e sono caratterizzate da trasparenza amministrativa,
al fine di realizzare la maggior efficacia ed efficienza.
7. In ogni servizio è garantita la partecipazione delle famiglie anche attraverso
riunioni assembleari e di sezione, incontri individuali e di piccolo gruppo, attività di
incontro, riflessione e laboratoriale. E’ garantita altresì una complessiva
rappresentanza delle famiglie utenti, attraverso l’individuazione in ogni servizio di
un genitore quale portavoce dell’Assemblea dei genitori, da coinvolgere nelle
progettualità più importanti al fine di realizzare la maggior condivisione possibile
del progetto educativo-pedagogico comunale. Il portavoce verrà individuato con
modalità democratiche e rappresentative.
8. Il sistema tariffario e la contribuzione delle famiglie viene definito periodicamente
dall’A.c. con proprio atto, in maniera coerente con le indicazioni della normativa
regionale e prevedendo forme di agevolazione sulla base della situazione
economica della famiglia, applicando criteri orientati alla equità sociale ed
economica.
ART. 6
IL PROGETTO EDUCATIVO-PEDAGOGICO COMUNALE
1. Lo spazio ed il complessivo contesto educativo, in ogni servizio, devono essere
considerati una risorsa al benessere e alla sicurezza dei bambini e degli adulti,
uno stimolo al loro sviluppo cognitivo, un riferimento per il loro sviluppo sociale e
relazionale.
2. Gli ambienti dei bambini e delle bambine dei diversi servizi educativi si connotano
tutti come spazi personalizzati ed organizzati in modo da favorire il progetto
formativo di ogni struttura e nel contempo supportare la modalità del piccolo
gruppo. In questo senso ogni sezione è suddivisa in angoli strutturati, laboratori o
atelier , differenziati tra loro, attinenti comunque alle possibili aree di esperienza
dei bambini e intenzionalmente organizzati per sollecitare:
- la costruzione degli apprendimenti attraverso la valorizzazione delle personali
strategie di ogni bambino ad elaborare il proprio curricolo di scoperta;
- l’autonomia e la possibilità di vivere il rapporto con l’ambiente umano e fisico in
maniera creativa e fiduciosa;
- la relazione interpersonale tra adulti e bambini e nel gruppo dei pari,
l’instaurarsi di scambi sociali stabili, strutturati ed affettivamente importanti;
- il ruolo dell’educatore come sostegno alla costruzione delle conoscenze per
ogni bambino e bambina.
3. Gli standard di base degli spazi esterni ed interni sono coerenti con la normativa
regionale e la loro funzionalità assicura la realizzazione del progetto pedagogico
ed educativo comunale e il suo curricolo.
4. Il progetto educativo- pedagogico comunale promuove la realizzazione di pari
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opportunità di costruzione di conoscenza e di identità per tutti i bambini e le
bambine che devono essere valorizzati nelle loro originali competenze e
attitudini/orientamenti individuali.
5. Il gioco, anche organizzato, strutturato e finalizzato nei singoli laboratori didatticoeducativi, è la modalità attraverso la quale si realizza il percorso di scoperta e di
co-costruzione delle conoscenze e dei significati. L’educatore si pone come
sostegno e mediatore di significati e di conoscenza, nell’assoluto rispetto dei
tempi e dei modi del tutto personali attraverso i quali lo sviluppo si realizza in ogni
bambino e bambina.
6. Il progetto educativo-pedagogico comunale riconosce nella comunicazione
interpersonale, nella socializzazione delle esperienze, nella valorizzazione del
pensiero narrativo e di ogni competenza simbolica, il proprio orientamento
pedagogico e l’indirizzo alla didattica della quotidianità .
7. Il progetto educativo-pedagogico comunale promuove e sostiene la funzione
genitoriale ,attraverso un progetto dedicato e denominato “Genitore quasi perfetto”
che si articola in percorsi per i bambini , per i loro genitori, per le famiglie. Il
progetto di sostegno alla genitorialità si pone come centrale al progetto
pedagogico e valorizza:
-
momenti di incontro con le famiglie;
occasioni di condivisione sull’esperienza della genitorialità, della cura e
crescita dei figli;
la partecipazione e il coinvolgimento dei genitori sull’esperienza educativa
dei propri figli all’interno dei servizi;
la promozione di una genitorialità consapevole presso tutte le famiglie del
territorio con iniziative dedicate anche ai genitori non utenti i servizi;
percorsi di valorizzazione della funzione genitoriale anche in collaborazione
con altre agenzie ed istituzioni presenti sul territorio locale e nazionale che
individuano nella propria etica fondativi la cultura dell’infanzia e la centralità
della funzione genitoriale.
8. La documentazione è una pratica che qualifica e sostiene l’attività didattica ed
educativa del progetto pedagogico. Viene garantita una documentazione a ciclo
continuo su questi aspetti:
-
-
la realizzazione del Progetto Pedagogico in itinere;
la quotidianità dei servizi, la loro organizzazione, osservazione, valutazione
l’osservazione del contesto;
le attività di gioco, di cura, di socializzazione e di apprendimento dei bambini
i singoli percorsi e le attività progettuali anche curricolari;
le procedure e dimensioni della qualità come individuate e codificate nella
certificazione ISO 9001/08 ivi incluso la pratica del bilancio sociale, del piano
annuale dell’offerta formativa, del calendario annuale pedagogico e
gestionale delle varie attività;
la formazione in servizio.
9. La realizzazione del progetto educativo-pedagogico comunale è sostenuta dal
Centro di documentazione, ricerca e monitoraggio Moscardo che si pone quale
servizio a supporto della produzione progettuale e documentale di tutto il sistema
integrato pubblico-privato dei servizi.
10. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la
qualificazione del personale che vi opera. Coerentemente con la normativa
regionale Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito
nel sistema pubblico dell’offerta, provvede ad organizzare programmi di
formazione permanente. Lo svolgimento dei corsi rientra nell’uso del monte ore
annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l’aggiornamento.
11. La Direzione e coordinamento dei servizi garantisce, elabora e realizza una
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formazione continua e diversificata. L’Ente locale provvede comunque a garantire
anche attraverso il coordinamento pedagogico una continua e diversificata offerta
di formazione in servizio il cui accesso è consentito a tutti gli operatori che operano
nei servizi educativi a titolarità pubblica e/o privata, come previsto dalla normativa
regionale. La programmazione delle attività di formazione, come codificate nelle
procedure ISO 9001/08 vengono realizzate anche in sinergia con il coordinamento
gestionale e pedagogico zonale.
12. La formazione in servizio per gli operatori del comune di Viareggio è una proposta
coerente e di significativa riflessione con il progetto pedagogico educativo
comunale. A tal fine Moscardo assicura ai servizi, alle famiglie, alla comunità, una
periodica informazione degli avvenimenti pedagogici e formativi di rilevanza locale
,regionale, nazionale .
13. La Direzione e coordinamento pedagogico organizza visite didattiche all’interno del
sistema dei servizi alla prima infanzia, nonché mostre, stage e appuntamenti
formativi per favorire scambi didattici territoriali, nazionali ed internazionali.
Appositi atti amministrativi regoleranno e definiranno la tariffazione delle attività e
iniziative sopra citate.
ART.7
RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI
1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad
assicurare gli opportuni raccordi con l’azienda ASL del territorio, così come
previsto dall’art. 9 del regolamento regionale vigente, in ordine alle seguenti
materie:
a.
b.
c.
informazione, prevenzione, vigilanza e controllo igienico-sanitarie;
elaborazione dei progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di
disagio fisico, psicologico, sociale;
elaborazione e controllo dei menù.
TITOLO TERZO
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA
ART. 8
1.
-
-
-
-
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO. DEFINIZIONI E AMBITO DI
APPLICAZIONE
Coerentemente con la normativa regionale vigente, art. 49:
per autorizzazione al funzionamento si intende il procedimento amministrativo
attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la
prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato dell’offerta;
per accreditamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale
vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini
del suo accesso al mercato pubblico dell’offerta;
l’autorizzazione al funzionamento è requisito indispensabile per il successivo e /o
contestuale accreditamento;
l’accreditamento è requisito indispensabile per un successivo ed eventuale
convenzionamento tra servizio privato e Comune. L’accreditamento di un servizio
comunque non comporta necessariamente il convenzionamento successivo, che
rimane un atto disgiunto e discrezionale;
il servizio erogato dal servizio privato accreditato resta comunque svolto all’interno
8
di un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne fruiscono e Impresa titolare.
2.
Le disposizioni del presente disciplinare si applicano a tutti i servizi ricompresi nel
sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per come definiti
dall’art. 2 del Regolamento Regionale 41/2013 e in particolare ai seguenti servizi:
nido d’infanzia;
servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
- spazio gioco;
- centro per bambini e famiglie;
- servizio educativo in contesto domiciliare;
indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.
Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’articolo 4, comma
5 della l.r. 32/2002 come modificata dalla L. R. 2/13, deve essere assicurato il rispetto
delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini, come declinato di
seguito agli art. 26-27 del presente disciplinare.
a)
b)
ART. 9 SOGGETTI INTERESSATI
1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad
ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri
servizi prima dell’inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui
intervengano modifiche della situazione.
Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche
contestualmente all’autorizzazione al funzionamento, l’accreditamento. A questo
scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del
conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità
di essere destinatari di finanziamento pubblico.
I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a
rispettare nei propri servizi i requisiti per l’accreditamento.
ART.10 REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
1. Costituiscono condizione per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento il rispetto
dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, con particolare riferimento a:
a) Standard dimensionali e caratteristiche della struttura.
i servizi educativi alla prima infanzia, collocati in edifici adibiti ad uso esclusivo
e/o ad uso comune ad altri servizi scolastici debbono comunque avere un
accesso proprio e distinto nonché autonomia funzionale;
i servizi educativi di cui sopra debbono avere uno spazio interno ed uno spazio
esterno, differenziati ed adeguatamente separati. Lo spazio interno e lo spazio
esterno debbono essere conformi ai requisiti strutturali di base previsti all’art.19 e
20 del regolamento regionale.
b) Rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, di tutela della salute, della
sicurezza e della sicurezza alimentare;
i servizi educativi di cui sopra debbono avere tutti i requisiti e la documentazione
relativa alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità.
l’edificio che accoglie un servizio educativo alla prima infanzia deve possedere la
destinazione d’uso “direzionale”, nonché agibilità;
l’insediamento di servizio educativo per la primissima infanzia deve essere
compatibile con la zonizzazione acustica comunale, la complessiva salubrità
anche in relazione all’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico.
9
l’insediamento di servizio educativo privato per la prima infanzia deve
considerarsi edilizia privata con destinazione d’uso direzionale, naturalmente
fatto salvo il servizio educativo in contesto domiciliare.
c) Ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini come previsti
dalla normativa vigente in relazione alle singole tipologie di servizio.
d) Il possesso, per gli educatori e il personale ausiliario assegnato al servizio, dei titoli
di studio previsti all’art. 13 e 14 del Regolamento Regionale.
e) Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’ art. 16 del regolamento regionale,
comprovata dall’autocertificazione del casellario giudiziale generale.
f) L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, quali
eventualmente indicati come prioritari dalla Regione Toscana.
g) Un progetto educativo- pedagogico, inclusivo degli aspetti organizzativi-gestionali
che:
enunci l’organizzazione complessiva del servizio, i turni di lavoro, il
calendario annuale, l’orario giornaliero, nonché la suddivisione dei bambini
iscritti in gruppi e/o sezioni, anche omogenei per età, tenendo presente che
al di sopra dei 25 bambini presenti aumentati del 20% sono obbligatorie
due sezioni, con relativi servizi;
evidenzino le modalità della partecipazione delle famiglie al progetto
educativo, gli incontri periodici per la programmazione, gestione e
documentazione, valutazione;
prevedano un monte ore annuo per attività di formazione ed aggiornamento
per il personale educativo ed ausiliario;
enuncino le finalità educative del servizio e l’articolazione delle attività di
cura (routine), di gioco libero, di gioco strutturato, con particolare attenzione
alle attività di piccolo gruppo;
prevedano l’individuazione all’interno del gruppo di lavoro di un referente
educativo, in assenza del coordinatore pedagogico, che abbia il compito di
tenere relazioni con il coordinamento pedagogico comunale, al fine cioè di
assicurare il reciproco rapporto e scambio di informazioni;
enuncino e presenti la struttura e il progetto d’arredo;
enuncino i modi e i tempi dell’osservazione del contesto educativo e di ogni
singolo bambino, della documentazione e valutazione del servizio, della
documentazione del percorso di gioco e socializzazione di ogni bambino.
h) Il possesso della carta del servizio come esplicitato dall’art. 17 della normativa
regionale vigente e di un Regolamento di gestione interno di cui all’All. C2 del
modulo di richiesta di autorizzazione.
i) L’iscrizione dell’impresa titolare del nido privato nel registro della camera di
commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di data non anteriore a sei mesi dalla
quale risulti che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di
concordato.
j) La dichiarazione di assolvere agli obblighi di rendicontazione dovuti annualmente
(SIRIA), entro il termine stabilito dal Comune, come previsto dall’art. 53 della
normativa regionale vigente, nonché esplicito assenso a sottoporsi, in qualsiasi
momento e senza preavviso, alle verifiche ispettive del coordinamento pedagogico
comunale in ottemperanza all’art. 54 della normativa sopra richiamata. Il mancato
adempimento a tali obblighi, come il mancato accesso ad una eventuale ispezione
comunale da parte dei soggetti gestori dei servizi privati, comporta la revoca
immediata dell’autorizzazione.
k) Esplicita dichiarazione di partecipare all’attività di aggiornamento e formazione in
servizio promossa dal coordinamento pedagogico comunale, ovvero di
10
organizzare in forma autonoma percorsi formativi, dandone informazione e
attestazione scritta annuale al coordinamento comunale stesso.
ART. 11 PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
1. Il procedimento di autorizzazione al funzionamento, della durata massima di 60
giorni, si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:
Tempi
Fasi
10 giorni
La ditta o la società nella persona del legale rappresentante
dell’impresa/cooperativa, che intenda aprire un servizio educativo,
presenta domanda con relativa documentazione di cui al
precedente art. 10 al SUAP del Comune. Il SUAP, dopo aver
verificato l’ammissibilità della domanda, invia la documentazione al
Centro di documentazione, ricerca e monitoraggio e convoca la
Commissione multiprofessionale comunale, all’uopo nominata.
40 giorni
La commissione citata esamina la documentazione e può decidere
di convocare il richiedente per un colloquio individuale. La stessa
realizza un sopralluogo del servizio per una verifica anche diretta
dei requisiti resi in autocertificazione o documentati. Del sopraluogo
viene redatto apposito verbale con lo strumento/griglia di verifica di
cui all’Allegato I al presente verbale.
Il sopralluogo viene effettuato da un tecnico dell’edilizia privata e dal
referente del Centro di documentazione.
La Commissione multi professionale, acquisiti gli esiti del
sopraluogo, esprime un parere, obbligatorio e non vincolante, con
apposito verbale. Il parere del Centro di documentazione sul
progetto pedagogico-educativo è determinante ai fini del parere
della commissione stessa. Tale verbale è trasmesso al dirigente del
SUAP.
10 giorni
Il dirigente del SUAP – a ciò incaricato dal Comune – elabora,
sottoscrive ed emette il provvedimento finale.
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, la richiesta si intende accolta
2. Nel caso in cui venga preliminarmente richiesto il solo parere preventivo di
autorizzabilità su progetto, il relativo procedimento, della durata massima di 30 giorni,
si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:
Tempi
Fasi
5 giorni
La ditta o la società nella persona del legale rappresentante
dell’impresa/cooperativa, che intenda aprire un servizio educativo,
può presentare domanda con relativa documentazione al SUAP del
Comune, per ottenere un parere preventivo su progetto. Il SUAP,
dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda, invia la
documentazione al Centro di documentazione, ricerca e
monitoraggio e convoca la Commissione multiprofessionale
comunale, all’uopo nominata e di cui sopra.
La Commissione esamina la documentazione e può decidere di
convocare il richiedente per un colloquio individuale, e se possibile,
effettuare un sopralluogo.
La Commissione esprime il parere su apposito verbale, obbligatorio
e non vincolante preventivo di autorizzabilità al funzionamento su
progetto, in cui, il parere del Centro di documentazione, come
sopra, sul progetto pedagogico-educativo, è determinante.
Tale verbale è trasmesso al dirigente del SUAP.
20 giorni
11
5 giorni
Il dirigente del SUAP – a ciò incaricato dal Comune – elabora,
sottoscrive ed emette il parere.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune, sportello SUAP, che
contestualmente la trasmette alla Direzione e coordinamento servizi educativi,
qualsiasi modifica relativa ai requisiti dichiarati in sede di autorizzazione e ad inviare
al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell’attività,
nonché quelle relative alla struttura e al personale.
ART. 12
DOCUMENTAZIONE
AUTORIZZAZIONE
NECESSARIA
PER
LA
DOMANDA
DI
1. La richiesta dovrà contenere i dati anagrafici, la qualifica professionale, l’indirizzo del
richiedente, il soggetto proprietario degli immobili/terreno; l’ubicazione della struttura
e la dichiarazione da parte del firmatario della disponibilità a fornire al Comune tutte
le informazioni ritenute necessarie alla verifica qualitativa del servizio. Inoltre il
richiedente, ai sensi dell’Art. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive
modificazioni, dovrà presentare, in sostituzione delle certificazioni, le seguenti
dichiarazioni debitamente sottoscritte:
a)
b)
c)
d)
nome, cognome, luogo e data di nascita;
cittadinanza;
il godimento dei diritti civili e politici ed il fatto di non aver riportato condanne
penali e/o non aver procedimenti penali in corso;
di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di
falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’ Art. 76 del DPR.
28/dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, e di essere consapevole
che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il medesimo decade dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente;
2. La domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui al precedente art.
10. Nello specifico, con riferimento all’Allegato C (1/3) del presente Disciplinare:
a) Il regolamento di gestione, di cui all’All. C2 ;
b) L’indicazione e descrizione della struttura, delle attrezzature, dei servizi, della
ricettività e dell’età dei bambini ammessi. In particolare occorre dichiarare la
corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal
regolamento regionale n° 41/R del 2013 e successive modificazioni, nonché
alle normative vigenti relative ed il rispetto del rapporto numerico fra educatori
e bambini previsto dal citato regolamento;
c) Il progetto educativo-pedagogico che enunci i contenuti di cui all’ All’ C1 della
modulistica. In particolare:
-
presentazione della struttura e del progetto di arredo
ricettività e dimensionamento dei diversi gruppi
-
progettazione educativa
documentazione
rapporto con le famiglie
coordinamento, supervisione e aggiornamento professionale
elenco delle persone che operano nel servizio con indicazione del ruolo
ricoperto e del titolo di studio posseduto (non obbligatorio per richieste di
autorizzazione su progetto)
(in caso di autorizzazione su progetto) impegno a comunicare prima
-
organizzazione della giornata o del tempo del funzionamento del servizio,
ivi incluso il personale ausiliario che deve essere sempre presente per tutto
l’arco della giornata , complessivamente in misura di 1/20.
12
-
dell’attivazione del servizio elenco delle persone che operano nel servizio
con indicazione del ruolo ricoperto e del titolo di studio posseduto
dichiarazione del titolare a sottoporsi alle verifiche ispettive della Direzione
e coordinamento servizi educativi alla prima infanzia comunali.
d) Autocertificazione del possesso di agibilità o destinazione d’uso dei locali;
e) N° 3 copie dello schema fognature con recapito finale;
f) Documentazione sull’impatto acustico (revisionale del CLIMA ACUSTICO e
documenti di previsione di IMPATTO ACUSTICO);
g) N° 3 copie delle planimetrie quotate in scala 1/100 dei locali con indicazione
degli arredi;
h) N° 3 copie delle planimetrie sezioni del complesso di cui eventualmente i locali
sono parte;
i) complessiva documentazione relativa ai requisiti della sicurezza degli ambienti
e di cui al DLgs. 81/08
j) manuale HACCP
k) Copia eventuale contratto di locazione dei locali utilizzati.
3. Per i nidi con preparazione esterna dei pasti:
Copia dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia, o
dell’autocertificazione sostitutiva se il procedimento di autorizzazione sanitaria
avviene secondo i tempi e le modalità prevista dal DPR. 440/00, in cui si
autocertifica il rispetto della normativa sanitaria vigente in materia, il rispetto
delle tabelle dietetiche previste dalla stessa ASL per il nido comunale.
Le caratteristiche del locale adibito allo sporzionamento dei pasti.
Le tabelle dietetiche, il menù e certificazione di osservanza, della normativa ex
D.lgs. 155/97 (HACCP) da parte della ditta fornitrice i pasti.
Nel caso in cui il pasto venga erogato come monoporzione già confezionata all’esterno le
caratteristiche del locale per lo sporzionamento sono diverse (vedi Orientamenti e requisiti
per la qualità dei servizi educativi 0-3 anni, documento esplicativo del presente
disciplinare)
4.
Per i nidi con preparazione dei pasti all’interno del servizio:
Copia dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia, o
dell’autocertificazione sostitutiva se il procedimento di autorizzazione sanitaria
avviene secondo i tempi e le modalità previste dal DPR. 440/00 ,in cui si
certifica il rispetto delle tabelle dietetiche previste dalla stessa ASL per il nido
comunale;
Le caratteristiche del locale adibito al sporzionamento dei pasti
Le caratteristiche del locale adibito alla preparazione dei pasti
Le tabelle dietetiche, il menù e certificazione di osservanza, della normativa ex
D.lgs. 155/97 ( HACCP) , come sostituita/integrata dalla normativa vigente in
materia ,da parte della ditta fornitrice
il possesso dei requisiti di cui alla citata ex Dlgs. 155/97, come
sostituita/integrata dalla normativa vigente in materia, da parte dell’addetta/i alla
preparazione pasti
ART. 13
1.
REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO
Costituiscono condizione per il rilascio dell’accreditamento il possesso dei requisiti
13
previsti dal Regolamento Regionale 41/2013, con particolare riferimento a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
possesso dell’autorizzazione al funzionamento e/o dei relativi requisiti;
conformità ai requisiti/indicatori di qualità definiti dal comune per la rete dei
servizi educativi comunali per la prima infanzia e come descritti dagli Allegati
D/E/F/G al presente Disciplinare e per le diverse tipologie di servizio;
possesso di un progetto pedagogico-educativo-organizzativo con le
caratteristiche di cui al successivo Art.15.
la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale
segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore
di cui sia possibile documentare l’effettiva realizzazione e che trovi riscontro
all’interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione
nell’ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove
presenti, promossi dal coordinamento comunale e/o zonale;
l’attuazione delle funzioni e delle attività di coordinamento pedagogico di cui
all’Art. 6 della normativa regionale vigente, svolte da soggetti in possesso dei
titoli di studio previsti dall’ Art.15 della citata;
l’adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione
della soddisfazione dell’utenza;
possesso di adeguati strumenti di osservazione e documentazione, di plesso, di
sezione ed individuale;
possesso di un’adeguata disciplina che regoli l’accesso, l’informazione e la
partecipazione delle famiglie;
dichiarazione ove si indichi la disponibilità a convenzionarsi con il Comune,
previo il possesso dei requisiti richiesti dallo stesso.
2. L’accreditamento è requisito necessario per l’accesso ad eventuali finanziamenti
pubblici (regionali, nazionali, comunitari).
ART. 14
1.
PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO
Il procedimento di accreditamento richiesto disgiunto dall’autorizzazione può essere
attivato da un servizio alla prima infanzia autorizzato al funzionamento. Il
procedimento, della durata massima di 30gg, si realizza attraverso le seguenti fasi e
tempi:
Tempi
Fasi
7 giorni
Il titolare del servizio già autorizzato che intenda richiedere
l’accreditamento, presenta domanda con relativa documentazione al
Settore Politiche educative e contestualmente al Suap. Il SUAP, dopo
avere verificato l’ ammissibilità della domanda, convoca la Commissione
Multiprofessionale comunale .
18 giorni
La Commissione Multiprofessionale comunale di cui agli articoli precedenti
esamina la documentazione e può decidere di convocare il richiedente per
un colloquio individuale. Effettua un sopralluogo di verifica, utilizzando
modalità e strumenti di cui ai precedenti articoli. La Commissione esprime
un parere, obbligatorio e vincolante, con apposito verbale,
sull’accreditamento del servizio, frutto della valutazione della
documentazione prodotta, dell’eventuale colloquio e del sopralluogo
realizzato. Tale verbale viene trasmesso al dirigente del settore Politiche
educative.
5 giorni
Il dirigente del Settore Politiche educative, o suo delegato, preso atto delle
14
risultanze e del parere obbligatorio e vincolante della Commissione
multidisciplinare di cui sopra, elabora, sottoscrive ed emette il
provvedimento finale.
ART. 15
1.
DOCUMENTAZIONE
ACCREDITAMENTO
NECESSARIA
PER
LA
DOMANDA
DI
Ai fini della presentazione della domanda di accreditamento, per i servizi
precedentemente autorizzati, il richiedente dovrà fornire una dichiarazione d’impegno
che enunci un progetto educativo-pedagogico con l’esplicitazione dei seguenti
contenuti:
per il Personale
a) I nominativi, i diplomi relativi, gli orari , i relativi contratti delle figure operanti nel
servizio, differenziate per:
funzione educativa: nel numero derivante dall’applicazione dei parametri
previsti dalle normative vigenti;
funzione ausiliaria: organizzata in modo da garantire, in relazione all’orario di
apertura del servizio ed al numero dei bambini frequentanti, la refezione, il
riordino e la pulizia degli ambienti (durante ed al termine del funzionamento) ed
il supporto alle attività didattiche
eventuale funzione di ausiliaria addetta alla preparazione pasti (nidi con
bambini al di sotto dei 12 mesi): organizzata in modo da distinguere le funzioni
ausiliarie ed in grado di soddisfare la preparazione di pasti anche in relazione
all’accoglienza di bambini diversamente abili, o a bambini affetti da allergie,
intolleranze , celiachia, e che dunque abbisognano eventualmente di un menù
individualizzato.
Funzioni di coordinamento pedagogico come normato dal regolamento
regionale
:
b) L’applicazione - per tutti gli operatori educativi ed ausiliari componenti l’organico
del servizio come specificato al punto a) – ove esista un rapporto di lavoro
dipendente (a tempo determinato e/o indeterminato con le previste definizioni
dell’orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio)
regolamentato dai più rappresentativi CCNL delle scuole private laiche a livello
nazionale(ASSOSCUOLA, ANISEI) e/o delle scuole materne gestite da Enti
aderenti alla FISM . In alternativa il contratto deve prevedere:
per gli ausiliari l’inquadramento minimo al I° livello;
per gli educatori l’inquadramento minimo al III° livello;
per l’educatore responsabile o coordinatore interno l’inquadramento minimo al
IV° livello;
Nel caso di imprese cooperative, in alternativa al precedente contratto,
l’applicazione del rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato e/o
indeterminato con le previste definizioni dell’orario di lavoro settimanale in
relazione al funzionamento del servizio) regolamentato dal CCNL della imprese
cooperative contemplando:
per gli ausiliari l’inquadramento minimo al III° livello (addetto all’infanzia con
funzione non educativa);
per gli educatori l’inquadramento minimo al V° livello ;
per l’educatore responsabile o coordinatore interno l’inquadramento minimo al
VII° livello (cood.re unità operativa e/o servizi semplici).
c) La stabilità del personale educativo ed ausiliario per almeno tutto l’anno educativo
15
(salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati su richiesta
del Comune) e quella della sostituzione degli operatori assenti (per malattia,
maternità, ferie e quant’altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi
requisiti in tempi brevi e comunque in tempi utili a garantire il regolare
espletamento del servizio nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti
dalla normativa vigente, tenuto conto dei bambini/delle bambine effettivamente
presenti.
d) Attuazione di un apposito programma di formazione in servizio realizzata per tutti
gli operatori educativi ed ausiliari componenti l’organico. Agli educatori deve
essere destinato un minimo di venti ore ad anno educativo o solare, tramite:
- prioritariamente l’inclusione nei progetti di formazione in rete proposti dal
Coordinamento Pedagogico comunale dei Servizi educativi alla prima infanzia o
dalla progettazione del coordinamento zonale;
in alternativa all’eventuale non inclusione da parte del Comune o della zona,
corsi/percorsi organizzati dall’impresa titolare del servizio privato e concordati
con il proprio coordinatore pedagogico;
Della citata formazione in servizio deve essere consegnata entro il 30 giugno di
ogni anno educativo, adeguata documentazione dell’effettiva realizzazione e che
trovi riscontro all’interno dei contratti individuali degli educatori stessi
per la partecipazione delle famiglie
L’esistenza di un Disciplinare, riportato integralmente nel Progetto EducativoPedagogico, che assicuri la compartecipazione delle famiglie alla conduzione del
servizio tramite:
a) la programmazione ordinaria dei rapporti con i genitori articolata con:
assemblee generali (almeno una ad inizio anno educativo);
colloqui individuali all’ inizio dell’ anno educativo ed almeno 3 volte nel corso
dello stesso;
incontri di piccolo gruppo per discutere l’organizzazione dei gruppi dei bambini
e la progettazione e programmazione didattica (almeno 2 volte l’anno);
incontri su aspetti specifici della progettazione e programmazione didattica
(secondo le necessità e/o le richieste).
Inoltre, poiché i servizi di cura alla prima infanzia si definiscono anche come contesti
progettuali di sostegno alla relazione ed alla quotidianità genitori-figli/figlie in cui i
genitori possono riflettere e sviluppare capacità e competenze educative, l’Impresa
titolare del servizio si deve impegnare a promuovere:
la partecipazione delle famiglie proprie utenti ai percorsi formativi e di sostegno
alla genitorialità promossi dal Comune secondo gli accordi stipulati tra i
referenti dello Stesso ed il Titolare del servizio privato;
proprie iniziative autonome di formazione e sostegno alla genitorialità
preventivamente concordate con i referenti del Comune.
per la progettazione educativa
Il servizio privato assicura l’adesione ai riferimenti valoriali ed educativi del Progetto
Pedagogico comunale dei servizi educativi alla prima infanzia, un’adeguata
strutturazione del servizio, in relazione al numero dei bambini/delle bambine accolti/e
ed agli orientamenti della Qualità allegati al presente disciplinare (All. B).
per il contesto educativo prevede:
16
spazio esterno del servizio:
 accessibile ai bambini/alle bambine;
 sicuro mediante l’adeguata delimitazione del perimetro e l’assenza di
fattori/elementi di rischio;
 organizzato con arredi ed attrezzature idonee;
spazio interno del servizio con :
 spazi per i servizi generali
 spazi riservati agli adulti (funzionali e di servizio per gli operatori) tra cui
uno spazio per gli incontri con/tra i genitori
 spazi riservati ai bambini/bambine; quest’ultimi differenziati, accessibili in
autonomia, in continuità tra loro ed organizzati in spazi fissi e spazi
polifunzionali in grado di rispondere ai bisogni di stabilità e di continuità dei
bambini/delle bambine e, nel contempo, anche in grado di sollecitare la
flessibilità dello stare in situazione ed il cambiamento evolutivo.
In particolare - fermo restando le realizzazioni concretamente possibili in relazione
alle caratteristiche della localizzazione, così come la polifunzionalità, per gli
ambienti educativi riservati ai bambini/alle bambine, devono essere
identificati/identificabili:
gli spazi di cura: per il pranzo, per il riposo, per la pulizia e l’igiene personale
gli spazi didattici: per i quali deve essere garantita la strutturazione
differenziata in sezioni,e a loro volta in angoli, laboratori e/o atelier, anche
polifunzionali, identificati/identificabili, arredati e attrezzati coerentemente alle
uncini di gioco e di scoperta con giocatoti, giochi, materiale informale o
riciclabile:
-
in relazione ai significati:
 spazio dell’entrata/uscita per l’accoglienza dei bambini/bambine e delle
famiglie;
 spazio per l’espressione del vissuto personale (a prevalente dimensione
affettiva/familiare) che consente il riconoscimento, la personalizzazione,
l’esperienza e la sua espressione-comunicazione;
 spazio (a prevalente dimensione senso-percettiva e cognitiva) per
l’esplorazione, la creazione, la costruzione e la (ri)elaborazione
dell’esperienza e del vissuto personali;






in relazione all’acquisizione di competenze cognitive:
spazio per il movimento libero e gioco motorio organizzato
spazio per il gioco simbolico e di ruolo
spazio per l’utilizzo di tecniche espressive e grafico-pittoriche;
spazio per l’attività manipolativo-percettivo-gustativa;
spazio della lettura e della narrazione e della drammatizzazione;
spazio logico-matematico
Ogni servizio è obbligatoriamente suddiviso in due o più sezioni se si superano il numero
di 25 bambini presenti aggiunto il 20% , che significa 30 bambini iscritti, omogenei e non
per età.
2.
Il progetto educativo-pedagogico deve anche descrivere e contenere:
a. l’articolazione della giornata e le turnazioni del personale, ivi incluso il personale
ausiliario che deve essere sempre presente per tutto l’arco della giornata ,
complessivamente in misura di 1/20.
b. un complessivo progetto di arredo certificato con norma europea per la
17
condizioni di sicurezza e funzionalità
c. strumenti della documentazione individuale, di sezione e di plesso, coerenti con
quelli proposti e utilizzati dal coordinamento pedagogico comunale
3.
In allegato al progetto, deve essere prodotto un Disciplinare per le iscrizioni e le
ammissioni al servizio in cui:
a. sia esplicitamente dichiarata l’ammissione, entro il limite dei posti disponibili, di
tutti/e i bambini/bambine per cui le famiglie facciano richiesta senza
discriminazione di sesso, di razza, di etnia, di cultura, di religione;
b. siano definiti criteri tesi a favorire l’inserimento di bambini/bambine:
- in condizioni di svantaggio socioculturale e/o portatori/portatrici di
handicap;
- il cui nucleo familiare sia monoparentale;
- nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati
4.
Il servizio privato si impegna altresì con apposita dichiarazione:
a) ad intrattenere scambi con gli altri servizi della rete zonale e la partecipazione
ai gruppi di lavoro ed ai progetti dei servizi comunali;
b) ad utilizzare strumenti per la valutazione della qualità elaborati dal
Coordinamento Pedagogico Comunale;
c) di assolvere agli obblighi di rendicontazione dovuti annualmente (SIRIA), entro
il termine stabilito dal Comune, come previsto dall’art. 53 della normativa
regionale vigente, nonché esplicito assenso a sottoporsi, in qualsiasi momento
e senza preavviso, alle verifiche ispettive del coordinamento pedagogico
comunale in ottemperanza all’art. 54 della normativa sopra richiamata. Il
mancato adempimento a tali obblighi, come il mancato accesso ad una
eventuale ispezione comunale da parte dei soggetti gestori dei servizi privati,
comporta la revoca immediata dell’autorizzazione;
d) ove si indichi la disponibilità a convenzionarsi con il Comune, previo il
possesso dei requisiti richiesti dallo stesso.
5. Il servizio educativo in contesto domiciliare adotta parte dei requisiti sopra descritti ed in
maniera coerente con quanto previsto nel regolamento regionale e quanto descritto
negli indicatori tecnico-pedagogici di cui all’ allegato G al presente disciplinare.
ART. 16
PROCEDURA
DI
AUTORIZZAZIONE
E
ACCREDITAMENTO
CONGIUNTI. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DOMANDA
1. Nel caso in cui la domanda di accreditamento venga presentata contestualmente
alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, la procedura ha la durata
massima di sessanta giorni.
2. La procedura si attiene alle disposizioni previste per l’accreditamento e di cui al
precedente articolo 14.
3. I documenti da presentare si intendono quelli complessivamente relativi alla
procedura di autorizzazione e accreditamento.
4. Il provvedimento congiunto è rilasciato dal dirigente del SUAP
5. Fasi dell’ istruttoria
Tempi
Fasi
10 giorni
La ditta o la società nella persona del legale rappresentante
dell’impresa/cooperativa, che intenda richiedere l’autorizzazione e
l’accreditamento congiunto può presentare domanda con relativa
documentazione al SUAP del Comune che contestualmente la invia al
Centro di Documentazione, ricerca e monitoraggio servizi alla prima
18
infanzia. Il SUAP, dopo avere verificato la ammissibilità della domanda
convoca una Commissione Multiprofessionale comunale.
35 giorni
La Commissione esamina la documentazione relativa ai requisiti strutturali,
predispone una verifica in loco degli spazi con l’addetta del centro di
documentazione, e può decidere di convocare il richiedente per un
colloquio individuale.
Contestualmente, per quanto di propria competenza, il Centro di
documentazione esamina il materiale pedagogico e documentale e ne
redige apposito verbale che presenta alla Commissione stessa. La
Commissione esprime un parere,obbligatorio e vincolante per quanto
attiene all’accreditamento, con apposito verbale, sull’ autorizzazione
/accreditamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione
prodotta , dell’eventuale colloquio e del sopralluogo realizzato. Tale verbale
viene trasmesso al dirigente del SUAP.
15 giorni
Il dirigente del SUAP o suo delegato, preso atto delle risultanze e del
parere obbligatorio e vincolante della Commissione multiprofessionale di
cui sopra – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive ed emette il
provvedimento finale.
ART. 17
COMMISSIONE MULTIPROFESSIONALE COMUNALE
1. Vista la complessità delle operazioni amministrative concernenti l’autorizzazione e
l’accreditamento, considerate le diverse competenze inferenti le procedure di cui
trattasi, viene istituita una apposita commissione multiprofessionale comunale,
esaminatrice delle domande presentate di autorizzazione e/o accreditamento, alla
quale e’ affidato il compito di esaminare e valutare la corrispondenza dell’insieme
dei documenti presentati con i requisiti richiesti dal presente disciplinare.
2. La Commissione esaminatrice e’ composta e rappresentata dalle seguenti
professionalità: Il Dirigente SUAP o suo delegato , Dirigente Settore politiche
educative o suo delegato, il Responsabile del procedimento del Centro di
documentazione, ricerca e monitoraggio Servizi Educativi alla prima infanzia, dal
Dirigente dell’edilizia privata o suo delegato, dal Dirigente ASL o suo delegato
competente per l’aspetto igienico - nutrizionale. La commissione può convocare per
un colloquio individuale il richiedente o il tecnico di parte privata . La Commissione
esprime parere di conformità al soggetto amministrativo preposto al rilascio dell’atto
finale.
3. In caso di accreditamento la commissione di cui sopra è partecipata e presieduta
dal Dirigente Settore politiche educative o
dal Responsabile Direzione e
coordinamento Servizi educativi alla prima infanzia , appositamente delegato.
4. Apposito atto amministrativo definisce, in maniera stabile, i nominativi componenti
la Commissione sopra citata.
ART. 18
COMMISSIONE MULTIPROFESSIONALE ZONALE
1. Qualora venga istituita l’apposita commissione zonale multiprofessionale, come
prevista dalla normativa regionale, questa sostituisce la commissione
multidisciplinare comunale nella procedura di autorizzazione, anche su progetto, ed
in quella congiunta alla richiesta di accreditamento.
ART. 19
DOCUMENTAZIONE DA
VERIFICA ISPETTIVA
RENDERE
DISPONIBILE
IN
FASE
DI
19
1.
Sia in caso di autorizzazione che di accreditamento, il soggetto privato deve rendere
disponibile agli incaricati delle verifiche ispettive annuali:
atto costitutivo della eventuale società o associazione o cooperativa;
certificati di agibilità o abitabilità, tutte le conformità relative all’impiantistica e
dei collaudi delle attrezzature
formazione OSA ai sensi della delibera regione Toscana 559/08
manuale HACCP
documentazione sulla sicurezza di cui agli obblighi del DLgs 81/08 e CPI in
corso di validità
In caso di presenza, certificazione impianto rilevazione fumi e impianto di
spegnimento
progetto educativo-pedagogico
strumenti di documentazione individuale e di plesso
certificazione norma CEE giochi , giocattoli, arredi
elenco bambini iscritti con schede di accoglienza
che siano esposte e visibili alla famiglia: i criteri di priorità ed il disciplinare per
le iscrizioni, la carta del servizio e gli indicatori di qualità
il cronogramma della formazione in servizio
la progettazione annuale
menù
contratti di lavoro del personale
piano di evacuazione e segnaletica
ART. 20
FORMA E CONTENUTI DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E
ACCREDITAMENTO
1. I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento possono
prevedere, come premessa al dispositivo finale, un corpo narrativo composto da
due parti:
a) valutazione: comprende l’esito integrato dei giudizi inerenti il rispetto dei
requisiti previsti dalla norma; può contenere eventuali prescrizioni, per le
quali deve essere indicato il termine per ottemperare;
b) piano di miglioramento: indica, sulla base della valutazione delle aree di
criticità riscontrate durante il sopralluogo, contenuti, modalità e tempi di
sviluppo del possibile piano di miglioramento del servizio.
2. Il corpo narrativo è parte integrante dell’atto.
ART.21
DURATA, RINNOVO E
ACCREDITAMENTO
DECADENZA
DI
AUTORIZZAZIONE
ED
1. L’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento hanno durata per i tre anni
educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati e scadono il 31
agosto dell’ultimo anno.
2. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al
funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al
SUAP, che la comunica al Centro di documentazione, al fine di una sua congiunta
valutazione, finalizzata anche ad un eventuale convocazione della commissione
multidisciplinare.
3. La domanda per il rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento o
dell’accreditamento, che segue la procedura di cui al precedente comma, deve
pervenire al SUAP entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo
coperto dal precedente provvedimento e deve contenere la dichiarazione della
permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza, ovvero il dettaglio di ogni
variazione eventualmente intervenuta. Nel caso in cui il servizio autorizzato al
funzionamento o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità indicate a
20
formalizzare domanda di rinnovo, il dirigente che ha rilasciato il provvedimento
determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o
accreditato.
4. Qualora sia autocertificato il permanere delle condizioni già dichiarate nella richiesta
di autorizzazione e/o accreditamento, la dichiarazione resa in autocertificazione, ed
inviata dal Suap al Centro di documentazione, viene sottoposta alla verifica ispettiva
come previsto dalla normativa vigente.
5. La domanda si intende accolta se entro 30 giorni non viene espresso, dai soggetti
indicati agli articoli precedenti, diniego scritto e motivato.
ART. 22 SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE
1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli
gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un’abitazione;
2. Le procedure di autorizzazione sono stabilite nel presente Disciplinare;
3. I requisiti per l’autorizzazione all’apertura e le modalità di funzionamento sono ben
dettagliate dagli art. 42,43,44,45 del RRT 41/2013 a cui si fa riferimento;
4. Le procedure di accreditamento sono stabilite nel presente Disciplinare;
5. Il servizio educativo in contesto domiciliare autorizzato deve garantire funzioni di
coordinamento pedagogico e gestionale svolte al loro interno;
6. Il servizio educativo in contesto domiciliare accreditato deve garantire le funzioni di
coordinamento pedagogico svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui
all’articolo 15 del RRT 41/2013.
ART. 23
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE I
1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati
inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta
entro il termine indicativo del 15 febbraio di ogni anno, o come diversamente
indicato annualmente dalla regione Toscana. Il Comune ogni anno valida i dati
prima dell’inserimento di cui trattasi.
2. Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel
comma precedente, il dirigente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione
e/o accreditamento, assegna un termine di 30 giorni per provvedere alla
trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca
dell’autorizzazione al funzionamento e/o dell’accreditamento.
3. Il mancato adempimento dell’obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può
comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai
servizi educativi fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
ART. 24
VIGILANZA
1. I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio
mediante verifiche ispettive per controllare il buon funzionamento generale del
servizio e in particolare l’effettiva sussistenza di ogni condizione corrispondente –
a seconda dei singoli casi - ai requisiti di previsti per l’autorizzazione al
funzionamento e/o l’accreditamento. Le verifiche ispettive annuali, di cui alla
normativa regionale, sono effettuate dalla Direzione e coordinamento servizi alla
prima infanzia, previo l’utilizzo di appositi strumenti di rilevazione.
2. Le periodiche ispezioni senza preavviso per i servizi autorizzati prevedono:
- la verifica annuale di tutti i requisiti previsti per l’autorizzazione di cui la struttura è
titolare
- la verifica dell’andamento delle attività attraverso almeno due ispezioni annuali al
fine di verificare il benessere dei bambini e l’attuazione del progetto pedagogico ed
educativo del servizio.
21
3. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza si rilevi la non sussistenza di
alcuni dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione , la direzione e
coordinamento servizi alla prima infanzia , tramite il suo responsabile del Centro di
documentazione redige ed invia apposita relazione, con la quale comunica le
violazioni rilevate, al SUAP e al dirigente che ha rilasciato il provvedimento. Il
SUAP , con propria diffida scritta, assegna al titolare del servizio privato un
termine di tempo per provvedere al ripristino delle condizioni necessarie al
mantenimento dell’autorizzazione.. Decorso inutilmente il termine assegnato, il
dirigente SUAP , o il dirigente che ha emesso l’atto, previa comunicazione
apposita del SUAP,provvede alla revoca dello stesso.
4. Qualora la Direzione e coordinamento , tramite il responsabile del centro di
documentazione, accerti la presenza di un servizio educativo funzionante privo
dell’autorizzazione al funzionamento, redige ed invia apposita informativa al
dirigente SUAP , che con apposito atto ad effetto immediato, ordina la
sospensione immediata dell’attività, fino all’eventuale regolare esperimento della
procedura autorizzativa.
5. Dopo due provvedimenti di revoca e/o sospensione il SUAP ordina la chiusura
definitiva del servizio educativo per la prima infanzia e contestualmente interdige il
soggetto gestore a ripresentare domanda di autorizzazione al funzionamento.
6. Le periodiche ispezioni senza preavviso per i servizi accreditati prevedono:
- Vigilanza attraverso la verifica annuale di tutti i requisiti previsti per
l’accreditamento di cui la struttura è titolare
- Monitoraggio della qualità: la verifica dell’andamento dell’attività attraverso
almeno due ispezioni annuali per verificare il benessere e l’attuazione del
progetto pedagogico ed educativo del servizio.
7. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza si rilevi la non sussistenza di
alcuni dei requisiti previsti per il rilascio dell’accreditamento , la Direzione e
coordinamento servizi alla prima infanzia , tramite il suo responsabile del Centro di
documentazione redige ed invia apposita relazione con la quale comunica le
violazioni rilevate al dirigente o al responsabile del servizio appositamente
delegato, che ha rilasciato il provvedimento. Questi, con propria diffida scritta,
assegna al titolare del servizio privato accreditato un termine di 30 giorni per
provvedere al ripristino delle condizioni necessarie al mantenimento
dell’accreditamento, e ne invia copia al SUAP. Decorso inutilmente il termine
assegnato, il dirigente Settore Politiche educative o suo delegato, comunica al
SUAP le risultanze. Contestualmente ,nelle modalità previste dalla normativa, il
dirigente che ha rilasciato l’accreditamento provvede all’attivazione della
procedura di decadenza o revoca dell’accreditamento .
8. Dopo due provvedimenti di revoca o decadenza dell’accreditamento, il dirigente
che ha rilasciato il provvedimento, o suo delegato, ordina la revoca definitiva
dell’accreditamento per il quale non potrà più essere ripresentata domanda di
accreditamento.
9. In tutti i casi di grave inadempienza il dirigente che ha rilasciato il provvedimento
dell’autorizzazione, procede con apposito provvedimento alla
immediata
decadenza o revoca dell’attività del servizio. Le inadempienze gravi per
l’autorizzazione sono:
A. situazione di oggettiva mancanza di sicurezza nei locali riservati ai bambini
fatte salve le competenze del sindaco a tutela della pubblica incolumità.
B. situazione di disagio psico-fisico dei bambini per carente rapporto numerico
o carente rapporto di cura.
C. I casi di evidente gravità che pregiudicano il benessere psicologico e fisico
dei bambini vanno immediatamente segnalati agli organi preposti.
D. mancanza di rispetto della normativa regionale per i parametri del rapporto
adulto/bambino
E. accoglienza di bambini sotto l’anno in strutture senza la mensa interna.
F. Qualora non vengano garantiti i requisiti strutturali dichiarati per
l’autorizzazione al momento del rilascio.
22
G. Riscontrata violazione degli obblighi contrattuali relativi al personale e di
mancato versamento degli oneri contributivi
H. Qualora il soggetto gestore non fornisca i dati al sistema informativo
regionale, previsti dal Regolamento Regionale 41/13 e successive modifiche
e /o integrazioni
I. Qualora il soggetto gestore non consenta al comune ispezioni e monitoraggi
del servizio
J. Nel caso in cui il soggetto gestore non fornisca annualmente , su richiesta
degli uffici comunali competenti, le informazioni richieste, determinate con
appositi atti dirigenziali.
10. La revoca o decadenza dell’autorizzazione
implicita il consequenziale
accreditamento
11. Le inadempienze gravi per cui si dispone la revoca o decadenza del solo
accreditamento sono :
a) La mancanza dei requisiti per l’accreditamento dichiarati al
momento del rilascio e/o parte di essi in misura di tre o
superiori.
ART. 25
SANZIONI PECUNIARIE ACCESSORIE O INTEGRATIVE IN CASO DI
VIOLAZIONI AL PRESENTE DISCIPLINARE
1. Nel caso di rilevazioni di difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal
presente Disciplinare, oltre ai procedimenti di sospensione,revoca o decadenza,
dell’autorizzazione al funzionamento, dell’accreditamento e della convenzione, il
Comune commina una sanzione pecuniaria come previsto dalla normativa vigente.
2. Nello specifico per le violazioni a quanto disposto dal vigente Disciplinare si
prevede:
- Servizio educativo abusivo, euro 1.000,00;
- Mancata comunicazione delle variazioni intercorse dal momento
dell’autorizzazione al funzionamento: euro 50,00;
- Mancata comunicazione dei dati richiesti per il sistema regionale: euro
50,00;
- Mancata comunicazione dei dati richiesti dall’amministrazione Comunale
deliberati can appositi atti: euro 50,00;
- Perdita di due o più requisiti per l’autorizzazione al funzionamento: euro
150,00;
- Perdita di tre o più requisiti per l’accreditamento: euro 150,00;
- Perdita di uno o più requisiti per la convenzione: euro 150;
3. Nel caso in cui si rilevino più violazioni il Comune può comminare una sanzione
cumulativa.
ART. 26
REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI RICREATIVI E/O DI
CUSTODIA MOMENTANEA DESTINATI ANCHE A BAMBINI 0-3 ANNI
ALL’INTERNO DI SPAZI COMMERCIALI
1. I SERVIZI DI CUSTODIA BREVE E TEMPORANEA comunque denominati senza
finalità educative non sono ricompresi nei servizi alla prima infanzia.
2. Questi servizi di custodia e intrattenimento momentaneo non devono avere carattere di
continuità, non debbono prevedere iscrizioni, abbonamenti, o frequenze periodiche,
continuative o abituali.
3. Questi servizi di custodia e intrattenimento momentaneo, comunque e dovunque
collocati, non possono accogliere in esclusiva bambini da zero a tre anni, neppure
accompagnati.
4. In esecuzione dell’articolo 2 comma 3, del regolamento regionale N° 41/13, l’
eventuale apertura di uno angolo destinato al gioco momentaneo in un centro
23
commerciale , che accolga , tra gli altri, anche bambini nei primi tre anni di età, è
subordinato al possesso dei seguenti requisiti che, per il comune di Viareggio, sono
definiti nei punti sotto elencati e devono essere comunicati allo sportello SUAP in fase
di denuncia inizio attività o autorizzazione:
requisito di onorabilità del personale sopra citato, e come previsto dalla
normativa regionale e nazionale vigente in materia di antipedofilia;
esplicita dichiarazione del titolare dell’impresa al rispetto di conformità alle
vigenti normative nazionali ed europee per quanto attiene la dotazione degli
arredi, dei giochi e di tutto il materiale didattico utilizzato dai bambini utenti;
esplicita dichiarazione del titolare dell’impresa che il servizio di cui trattasi, nel
rispetto della vigente normativa regionale, non è comunque assimilabile ad uno
dei servizi 0-3 anni identificati dal regolamento e non svolge attività di cure
esclusive a bambini sotto i 36 mesi età;
i bambini sotto i tre anni debbono essere accompagnati dai genitori o adulti
maggiorenni
ART. 27
REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI RICREATIVI
DESTINATI A BAMBINI 0-10 ANNI QUALI LUDOTECHE, BABYPARKING,
SPAZIO-LETTURA,
MEDIATECHE,
EMEROTECHE,
BIBLIOTECHE, CENTRI ESTIVI, LABORATORI.
1.
L’apertura di uno spazio di cui al titolo del presente articolo ad esso simile o affine,
comunque destinato al gioco e all’intrattenimento di bambini 0-10 anni, è
sottoposto ad autorizzazione e/o denuncia di inizio attività, come una qualsiasi
attività pubblica commerciale, per la quale normativa di avvio attività il presente
disciplinare rimanda a quella comunale.
2.
Allegata alla richiesta di autorizzazione all’apertura e/o comunque alla
dichiarazione di inizio attività commerciale, da inoltrare allo sportello SUAP, deve
essere allegata dichiarazione e/o documentazione attestante il possesso dei
seguenti requisiti:
requisito di onorabilità del personale sopra citato, e come previsto dalla
normativa regionale e nazionale in materia di antipedofilia;
esplicita dichiarazione del titolare dell’impresa al rispetto di conformità alle
vigenti normative nazionali ed europee per quanto attiene la dotazione
degli arredi, dei giochi e di tutto il materiale didattico utilizzato dai bambini
utenti;
dettagliata relazione sulle attività svolte, orario giornaliero, calendario
annuale, apertura settimanale, utenza possibile.
documentazione sui requisiti di sicurezza e di cui alla documentazione
richiesta dal Dlgs 81/08.
esplicita dichiarazione del titolare dell’impresa che il servizio di cui
trattasi, nel rispetto della vigente normativa regionale,non è comunque
assimilabile ad uno dei servizi 0-3 anni identificati dal regolamento e non
svolge attività di cure esclusive a bambini sotto i 36 mesi età.
i bambini sotto i tre anni debbono essere accompagnati dai genitori o
adulti maggiorenni
ART. 28
1.
CONVENZIONI/CONVENZIONABILITA’
Nell’ambito di una complessiva programmazione dei servizi educativi alla prima
infanzia, ogni anno, entro la data del 30 aprile ed in tempo utile per la sessione
primaverile delle iscrizioni agli stessi, l’Ente si riserva facoltà di procedere ad una
eventuale convenzione con i nidi/servizi privati accreditati per la riserva di
24
2.
3.
4.
5.
6.
posti/bambino tra le famiglie che rimarranno in lista d’attesa dopo la sessione
delle iscrizioni
Le modalità ed i contenuti delle convenzioni saranno stabiliti con appositi atti
amministrativi, tramite idonee e trasparenti procedure.
I rapporti convenzionali riguardano la riserva di posti, parziale o totale, a favore
del Comune per bambini/e le cui famiglie abbiano presentato richiesta
d’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e siano rimasti in lista d’attesa, a fronte del
pagamento di un corrispettivo mensile per ogni posto bambino riservato al
soggetto privato accreditato.
Ogni anno, entro il successivo mese di luglio – previa verifica delle iscrizioni e
delle ammissioni – il Comune definisce il numero dei posti effettivamente riservati
alla propria lista d’attesa, per l’anno educativo a venire, in ogni Nido/servizio
privato accreditato. Le convenzioni sono coerenti con la normativa regionale
vigente e prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini
portatori di disabilità.
I servizi privati accreditati presenti nel Comune di Viareggio, per ottenere la
convenzionabilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
Per i nidi d’infanzia: aver svolto l’attività per almeno due anni
( non meno di 9/nove mesi per ciascun anno educativo) in
forma autonoma e senza aver ricevuto sanzioni pecuniarie o
amministrative durante le verifiche ispettive e i controlli di
legge. A tal fine il coordinamento pedagogico comunale
deve esprimere per scritto proprio vincolante parere positivo
sulla complessiva gestione pedagogica, educativa, didattica
ed organizzativa del nido privato.
Per le altre tipologie di servizio: aver svolto l’attività per
almeno due anni (l’apertura annuale del servizio non deve
essere inferiore a 7/sette mesi).
Esser disponibile ad instaurare rapporti convenzionali per la
partecipazione al sistema integrato pubblico-privato e ,
nell’ambito delle risorse disponibili e con le modalità stabilite
dall’A.C., al sistema dei crediti per l’accesso.
Uniformare i propri criteri d’accesso a quelli comunali e
rendere noto il proprio sistema tariffario, relativo ad ogni
fascia di fruizione,le modalità di pagamento e le eventuali
agevolazioni. La retta deve essere onnicomprensiva.
Possono ottenere la convenzionabilità prima dei due anni
quei servizi già convenzionati con il Comune di Viareggio
alla data del presente disciplinare .
In caso di trasferimento di sede , stante il permanere
dell’accreditamento ai sensi della normativa vigente, il
servizio mantiene invariata la convenzione in essere.
La convenzione decade automaticamente con il decadere
dell’accreditamento o per violazione della convenzione
stessa. Decade inoltre , in mancanza di esplicita richiesta
accolta, di cui al precedente comma, alla scadenza
dell’anno educativo per cui è stata rilasciata.
I servizi convenzionati sono sottoposti a verifiche ispettive e
alla modalità di vigilanza previste per i servizi accreditati
dalla normativa regionale e dal presente disciplinare.
Oltre alle convenzioni per la riserva di posti/bambino, il comune può attivare
procedure di convenzioni con i nidi d’infanzia accreditati per l’erogazione dei
voucher servizio regionali come declinato al successivo articolo, comma 3.
ART. 29
FAMIGLIE BENEFICIARIE E PARTECIPAZIONE ECONOMICA
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1. L’individuazione delle famiglie aventi diritto all’ammissione nei posti convenzionati
nei Nidi privati accreditati verrà effettuata utilizzando le liste di attesa per i Nidi
Comunali. I genitori dei bambini e delle bambine in lista d’attesa per i Nidi
Comunali - convocati dalla Direzione e coordinamento servizi educativi alla prima
infanzia - che sottoscrivono l’ammissione nel Nido privato convenzionato e
accreditato sono escluse dalla lista d’attesa per i Nidi Comunali.
2. L’ammissione di cui trattasi dà diritto al punteggio per i posti della Scuola
Comunale per l’infanzia e non consente il trasferimento ai Nidi Comunali.
3. A fronte di appositi decreti della Regione Toscana, finalizzati alla
compartecipazione economica delle famiglie, anche denominati “voucher servizio”,
le famiglie dei bambini/e inseriti/e nella lista d’attesa comunale possono accedere
alla frequenza di un Nido/i privato/i accreditato/i ,previa apposita domanda e
rinuncia alla lista d’attesa comunale. Il Comune , coerentemente con gli indirizzi
regionali indicati ogni anno con apposito decreto ,definisce conseguentemente,
con propria deliberazione di Giunta Comunale, i criteri della compartecipazione e
l’ammontare del voucher regionale mensile.
ART. 30 ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI ( Albo comunale baby-sitter)
1. L’elenco comunale degli educatori mette a disposizione delle famiglie l’indicazione
di personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato; è istituito ai
sensi dell’attuale Regolamento regionale n° 41/2013 e successive modifiche ed
integrazioni;
2. L’elenco comunale ha validità triennale e viene aggiornato annualmente;
3. Gli educatori iscritti nell’elenco di cui al comma 1 devono:
- Essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti all’art. 13 del RRT 41/2013
per l’esercizio della funzione di educatore;
- Possedere i requisiti di onorabilità del personale definiti all’art. 16, comma 1 RRT
41/2013;
- Aver già svolto 150 ore di tirocinio formativo presso i nidi d’infanzia comunali o
privati accreditati attivi sul territorio provinciale, anche durante il percorso di studio
per il rilascio di uno dei titoli di studio riconosciuti per l’esercizio della funzione
educativa.
-Comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno, la propria disponibilità a permanere
nell’elenco, dichiarando in autocertificazione, il mantenimento del possesso dei
requisiti richiesti. Il mancato assolvimento a tale obbligo, comporta la
cancellazione dall’elenco comunale degli educatori.
4. In caso di costituzione di un elenco zonale di educatori entro il 31 dicembre 2014 i
nominativi dell’albo comunale saranno inseriti in quello zonale.
ART. 31
DISPOSIZIONI FINALI
1. I Dirigenti Suap e del settore Pubblica Istruzione nell’ambito delle disposizioni del
presente disciplinare, adottano con appositi atti dirigenziali, modalità operative e
buone prassi, allo scopo di assicurare la gestione degli strumenti
dell’autorizzazione, dell’accreditamento e della convenzionabilità.
2. Per tutto quanto non previsto o dettagliato nel presente disciplinare si rimanda a
leggi e Regolamenti nazionali, regionali e comunali, in particolare al regolamento
Regionale RRT n. 41/2013
ART. 32
ABROGAZIONI
Il Disciplinare Servizi 0-3 anni approvato con delibera n. 258 del 05/05/2004 e successive
modificazioni, è abrogato.
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Allegati a far parte integrante del presente Disciplinare sono:
ALLEGATO A: TEMPI E CRITERI DI AMMISSIONE
ALLEGATO B: ORIENTAMENTI E REQUISITI PER LA QUALITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3
ANNI
ALLEGATO C: INDIRIZZI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
PER UN SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRINMA INFANZIA
ALLEGATO D: INDICATORI TECNICO_PEDAGOGICI PER L’ACCREDITAMENTO NIDO
D’INFANZIA
ALLEGATO E INDICATORI TECNICO_PEDAGOGICI PER L’ACCREDITAMENTO SPAZIO
GIOCO
ALLEGATO F INDICATORI TECNICO_PEDAGOGICI PER L’ACCREDITAMENTO CENTRO
BAMBINI E FAMIGLIE
ALLEGATO G INDICATORI TECNICO_PEDAGOGICI PER L’ACCREDITAMENTO SERVIZIO
EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE
ALLEGATO H MODALITA’ DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PER
DECADENZA NORMATIVA
ALLEGATO I GRIGLIA DI SOPPRALLUOGO/VERIFICA ISPETTIVA NEI SERVIZI
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