DISCIPLINARE del sistema integrato comunale dei servizi educativi per la prima infanzia SOMMARIO Art. 1 Oggetto Art. 2 Finalità del sistema Art. 3 Elementi costitutivi del sistema Art. 4 Programmazione del sistema. Funzioni della direzione organizzativo-gestionale e coordinamento pedagogico Art. 5 Immagine dei servizi e facilità d’accesso Art. 6 Il progetto educativo-pedagogico comunale Art. 7 Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici Art. 8 Autorizzazione e accreditamento. Definizioni e ambito di applicazione Art. 9 Soggetti interessati Art. 10 Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento Art. 11 Procedura per l’autorizzazione al funzionamento Art. 12 Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione Art. 13 Requisiti per l’accreditamento Art. 14 Procedura per l’accreditamento Art. 15 Documentazione necessaria per la domanda di accreditamento Art. 16 Procedura di autorizzazione e accreditamento congiunti. Documentazione necessaria per la domanda Art. 17 Commissione multiprofessionale comunale Art. 18 Commissione multiprofessionale zonale Art. 19 Documentazione da rendere disponibile in fase di verifica ispettiva Art. 20 Forma e contenuti dei provvedimenti di autorizzazione e acrreditamento Art. 21 Durata, rinnovo e decadenza di autorizzazione ed accreditamento Art. 22 Servizio educativo in contesto domiciliare Art. 23 Sistema informativo regionale Art. 24 Vigilanza Art. 25 Sanzioni pecuniarie accessorie o integrative in caso di violazioni al presente disciplinare Art. 26 Requisiti per il funzionamento di servizi ricreativi e/o di custodia momentanea destinati anche a bambini 0-3 anni all’interno di spazi commerciali Art. 27 Requisiti per il funzionamento di spazi ricreativi destinati a bambini 0-10 anni quali ludoteche, baby-parking, spazio-lettura, mediateche, emeroteche, biblioteche, centri estivi, laboratori Art. 28 Convenzioni/convenzionabilità Art. 29 Famiglie beneficiarie e partecipazione economica Art. 30 Elenco comunale degli educatori ( Albo comunale baby-sitter) Art. 31 Disposizioni finali Art. 32 Abrogazioni ALLEGATI TITOLO PRIMO ART.1 OGGETTO 1. Il presente disciplinare, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 32/02 come modificata dalla Legge Regionale n° 2 del 23/01/13 recante il titolo “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e al suo Regolamento attuativo N°47/R/03 come modificato con decreto DPGR n° 41/R del 30/07/13 recante il titolo “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 1 26 luglio 2002 n° 32, in materia di servizi educativi per la prima infanzia” disciplina il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio comunale e gli istituti dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento dei servizi educativi alla prima infanzia privati. TITOLO SECONDO SISTEMA COMUNALE INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ART. 2 FINALITA’ DEL SISTEMA 1. Coerentemente con la normativa regionale in materia, il Comune di Viareggio intende procedere alla realizzazione di un sistema locale integrato di servizi educativi alla prima infanzia promuovendo l’integrazione tra i servizi pubblici, a gestione diretta ed indiretta, e i servizi autorizzati e/o accreditati di cui sono titolari e gestori soggetti privati, allo scopo di qualificare la complessiva offerta dei servizi alla prima infanzia sul territorio comunale. La titolarità e gestione pubblica dei servizi si differenzia in: A) titolarità pubblica e gestione diretta del comune; B) titolarità pubblica e gestione indiretta mediante affidamento ad evidenza pubblica. 2. I servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di opportunità formative ed educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, in una continua sinergia con la cultura ecosistemica, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini. 3. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali. 4. La realizzazione delle finalità di cui sopra consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi. 5. Il perseguimento di tali finalità sopra citate contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri. 6. La realizzazione delle finalità sopra citate consegue inoltre dalla contestualizzazione di un complessivo progetto educativo e culturale che i servizi per la prima infanzia sono chiamati ad elaborare “in itinere”, ponendosi come contesti e ambiti di relazione e di inclusione sociale, di sperimentazione educativa e pedagogica, di diffusione di una adeguata e qualificata cultura della e sull’infanzia. 7. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l’infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché prioritariamente promuovono buone pratiche di continuità pedagogica e progettuale con le scuole dell’infanzia, con particolare evidenza alle scuole comunali. ART. 3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA 1. Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Viareggio è costituito dalle tipologie di servizio riconducibili alla normativa 2 regionale, come meglio specificati all’art. 2 titolo I capo II del Regolamento Regionale, nonché dai servizi che connotano la realtà comunale ponendosi ad integrazione e supporto dello stesso sistema integrato e delle tipologie di servizio sopra richiamate. In particolare: o o o o o o CIAF “Moscardo”- Centro di Documentazione, Ricerca e Monitoraggio per l’infanzia CIAF “La Casa di Sirio” - Centro di Educazione e sostegno alla funzione genitoriale CIAF “Paroleperdire”/Ludoteca/Laboratorio interculturale per la prima e la seconda infanzia Sportello del genitore: servizio di ascolto per le famiglie CIAF Tempolibro – “L’ora della fiaba” Albo Comunale Baby sitter – elenco educatori professionali 2. Non sono ricompresi nella classificazione di cui sopra quei servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati di cui all’art. 4 comma 5 della legge regionale 32/02, tipo ludoteca, baby-parking, spazi destinati alla lettura o all’incontro ludico, ubicati anche all’interno di strutture di tipo commerciale. Coerentemente con la normativa regionale di riferimento di cui all’art. 2 comma 3, il presente disciplinare ai successivi art. 26 e 27 ne definisce i requisiti minimi di realizzazione e assicura il rispetto delle normative vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini. ART. 4 PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA. FUNZIONI DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE E COORDINAMENTO PEDAGOGICO 1. Il Comune, promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie, nonché la condivisione del progetto pedagogico da parte di tutta la comunità educante assume la titolarità della programmazione, gestione, sviluppo e regolazione del sistema integrato dei servizi educativi alla prima infanzia sul proprio territorio. 2. Il sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica ed eventualmente di quelli privati accreditati e/o accreditati convenzionati. I servizi autorizzati, pur non inseriti nella rete dell’offerta pubblica, si pongono come referenti per iniziative specifiche quali la formazione in servizio, il monitoraggio gestionale su criteri regionali e comunali, la costituzione di rapporti sistematici aventi lo scopo di costituire una rete operativa di scambio informativo tra pubblico e privato. 3. Coerentemente con la normativa regionale vigente di cui all’art. 49 commi 1, 2, 3, 4: - per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati, l’autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l’accesso del servizio educativo al mercato dell’offerta; - per i servizi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l’accreditamento costituisce condizione per l’accesso del servizio al mercato dell’offerta. I servizi educativi a titolarità comunale debbono possedere i requisiti previsti per l’accreditamento che è condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali. 4. La realizzazione e lo sviluppo del sistema comunale integrato dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell’offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi, nell’ottica di organizzare una rete di cooperazione e sussidiarietà orizzontale e verticale in modo da realizzare un progetto educativo adeguato allo sviluppo sociale del territorio, ai bisogni emergenti delle famiglie, alla costruzione delle conoscenze e delle personalità infantili. In questa ottica l’Ente locale si pone come garante delle politiche educative e sociali dei servizi alla prima infanzia attivi nel proprio territorio, con un intervento diretto di gestione (govern) e/o un intervento indiretto di coordinamento di indirizzo (governance). La 3 proporzione tra attività di govern e governance garantisce al Comune di Viareggio e alla sua A.C. di realizzare in ogni momento il proprio ruolo di indirizzo e di programmazione sul territorio. 5. In attuazione della normativa regionale il Comune e l’A.C. individuano, nella Direzione e Coordinamento pedagogico dei servizi educativi , la struttura operativa finalizzata alla gestione dei servizi stessi e alla promozione della loro qualità pedagogica. 6. La struttura di coordinamento gestionale e pedagogico comunale è chiamata ad operare nell'ottica di una progettualità educativa di rete e sussidiaria, che trova esplicitazione anche a livello zonale nella struttura del coordinamento gestionale e pedagogico zonale, a supporto e in stretta collaborazione della Conferenza zonale dell’istruzione, ciò coerente con quanto richiamato dall’art. 8 della normativa regionale citata e vigente. 7. La Direzione e Coordinamento dei servizi all’infanzia, attraverso il loro Progetto pedagogico-educativo Comunale e specifici atti amministrativi determina: - - - - - - La quota dei servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità pubblica diretta e/o indiretta. La quota dei servizi che possono essere autorizzati e/o accreditati. Eventuali e apposite convenzioni con i nidi d’infanzia accreditati e le modalità delle convenzioni stesse. I criteri per definire la misura della quota di partecipazione delle famiglie ai vari servizi pubblici gestiti direttamente o indirettamente dall’ente. Iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi e il sistema delle certificazioni europee. Programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi. Modalità di sperimentazione per l’utilizzo di sistemi di valutazione della qualità secondo le indicazioni regionali. La realizzazione di attività di formazione necessarie alla formazione continua degli operatori in servizio, sia nei servizi a gestione diretta che in quelli a gestione indiretta, che quelli a titolarità privata, ivi incluso l’albo comunale delle baby-sitter nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. L’istituzione ed eventuali integrazioni dell’ Albo Comunale delle baby-sitter promuovendone le dovute sinergie e condivisioni con i comuni della zona di appartenenza. Sono previsti momenti di accoglienza e di scambio ludico tra i servizi pubblici e il servizio dell’Albo comunale delle Baby-sitter, le cui educatrici, nell’esercizio dell’eventuale rapporto con le famiglie agiscono in regime di libera professione. Gli orientamenti pedagogici e curricolari che si pongono come riferimento educativo e di indirizzo per tutti i soggetti, pubblici e privati, gestori dei servizi stessi. Gli strumenti e le dimensioni della documentazione, del monitoraggio e della valutazione dei singoli servizi e della complessiva gestione del sistema. Una complessiva azione di promozione e sostegno alla funzione genitoriale in tutti i servizi all’infanzia attraverso la realizzazione del complessivo progetto denominato “Genitore quasi perfetto” articolato nei seguenti percorsi: laboratori “Fare per dire”, Gruppi di parola, Papàrockcaffè, Confrontiamoci, Genitori di domani, L’avventura inizia, Fiabeintasca La progettazione e la realizzazione di interventi progettuali mirati: Uno di noi, Suola di scarpa, Puccini nelle scuole, Nati per leggere, Babybliocard, Amica favola, Continuità, Lessici familiari, Di-Do, Benessere e nutrizione, Ri-Dono; Il finanziamento da attribuire alla promozione dell’immagine e dell’informazione sui servizi. Procedure per la qualità 8. Il Comune, gestore dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema 4 pubblico dell’offerta, assicura, attraverso la Direzione organizzativo-gestionale e Coordinamento Pedagogico (come stabilito dall’art. 07, comma 4 del regolamento regionale) le seguenti funzioni: a. L’organizzazione amministrativa e gestionale dei servizi nonché la costituzione di una rete sussidiaria in stretta collaborazione con gli altri settori del Comune di appartenenza. b. Elaborazione , attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi; c. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori; d. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento; e. Promozione dell’integrazione fra i servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi , sociali e sanitari; f. Sviluppo della cultura dell’infanzia all’interno della comunità locale; g. Monitoraggio continuo della efficacia e della efficienza dei servizi, nonché della qualità del complessivo sistema. h. Realizzazione, all'interno di un sistema di servizi integrati, di una rete educativa tra i diversi Comuni. i. La realizzazione, attraverso il Centro di documentazione, di un sistema di documentazione, ricerca e monitoraggio a ciclo continuo in rete con altre realtà territoriali. 9. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l’unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell’ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l’impiego razionale delle risorse. 10. Il Comune garantisce, nel quadro della sua struttura organizzativa, le funzioni di Direzione dei servizi educativi alla prima infanzia nel proprio territorio per tutte le competenze ricondotte al comune dal presente disciplinare. 11. Il Comune garantisce la rappresentanza alla conferenza zonale dell’istruzione, nonché la appartenenza al coordinamento gestionale e pedagogico con un proprio coordinatore nel quadro degli indirizzi di cui alla normativa regionale vigente, art.8, comma 3. ART. 5 IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITA’ DI ACCESSO 1. Il Comune di Viareggio e l’A.C. garantiscono a tutte le famiglie potenzialmente interessate un’informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di: a. favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi; b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta, monitorandone così la potenzialità e le specifiche fattibilità; c. promuovere la cultura della partecipazione attraverso iniziative sul territorio; d. sollecitare l’attenzione e l’informazione nei confronti della pluralità dell’offerta dei servizi, come strategia di impegno sociale nei confronti dei bambini, come sostegno alla genitorialità, come educazione familiare. 2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la produzione e la diffusione a ciclo continuo di materiale documentale ed informativo nonché l’utilizzo degli organi di informazione e di altre iniziative diversificate, tutte finalizzate alla realizzazione, per quanto più possibile, di una comunità educante significativamente partecipativa e attiva. La Direzione e il Coordinamento pedagogico assicura, a tal fine, tra gli altri strumenti, l’elaborazione di una guida del sistema integrato dei servizi, una carta etica del sistema integrato e una carta del servizio per ciascuna tipologia. 3. L’informazione complessiva, anche negli strumenti sopra citati, deve garantire alle 5 famiglie di diverse culture e lingue, le pari opportunità di accesso e conoscenza. 4. Gli strumenti plurilingue garantiscono anche l’accesso all’informazione su eventuali e specifiche iniziative e bandi volti alla realizzazione di agevolazioni alle famiglie utenti e non utenti dei servizi alla prima infanzia. 5. Le iscrizioni ai servizi vengono effettuate in due sessioni annuali, una primaverile e una autunnale, in modo da garantire la frequenza a tutte le fasce d’età della prima infanzia. Le modalità di iscrizione e le procedure per la redazione delle graduatorie devono essere improntate alla massima trasparenza amministrativa e alla massima condivisione informativa. 6. Le modalità di iscrizione ai servizi, i criteri di priorità per l’assegnazione dei punteggi e la redazione della/e eventuali graduatoria/graduatorie di ammissione e/o di lista/e d’attesa, vengono definiti nel successivo Allegato A al presente disciplinare. Tutte le procedure amministrative sono comunque coerenti con la normativa regionale vigente, e sono caratterizzate da trasparenza amministrativa, al fine di realizzare la maggior efficacia ed efficienza. 7. In ogni servizio è garantita la partecipazione delle famiglie anche attraverso riunioni assembleari e di sezione, incontri individuali e di piccolo gruppo, attività di incontro, riflessione e laboratoriale. E’ garantita altresì una complessiva rappresentanza delle famiglie utenti, attraverso l’individuazione in ogni servizio di un genitore quale portavoce dell’Assemblea dei genitori, da coinvolgere nelle progettualità più importanti al fine di realizzare la maggior condivisione possibile del progetto educativo-pedagogico comunale. Il portavoce verrà individuato con modalità democratiche e rappresentative. 8. Il sistema tariffario e la contribuzione delle famiglie viene definito periodicamente dall’A.c. con proprio atto, in maniera coerente con le indicazioni della normativa regionale e prevedendo forme di agevolazione sulla base della situazione economica della famiglia, applicando criteri orientati alla equità sociale ed economica. ART. 6 IL PROGETTO EDUCATIVO-PEDAGOGICO COMUNALE 1. Lo spazio ed il complessivo contesto educativo, in ogni servizio, devono essere considerati una risorsa al benessere e alla sicurezza dei bambini e degli adulti, uno stimolo al loro sviluppo cognitivo, un riferimento per il loro sviluppo sociale e relazionale. 2. Gli ambienti dei bambini e delle bambine dei diversi servizi educativi si connotano tutti come spazi personalizzati ed organizzati in modo da favorire il progetto formativo di ogni struttura e nel contempo supportare la modalità del piccolo gruppo. In questo senso ogni sezione è suddivisa in angoli strutturati, laboratori o atelier , differenziati tra loro, attinenti comunque alle possibili aree di esperienza dei bambini e intenzionalmente organizzati per sollecitare: - la costruzione degli apprendimenti attraverso la valorizzazione delle personali strategie di ogni bambino ad elaborare il proprio curricolo di scoperta; - l’autonomia e la possibilità di vivere il rapporto con l’ambiente umano e fisico in maniera creativa e fiduciosa; - la relazione interpersonale tra adulti e bambini e nel gruppo dei pari, l’instaurarsi di scambi sociali stabili, strutturati ed affettivamente importanti; - il ruolo dell’educatore come sostegno alla costruzione delle conoscenze per ogni bambino e bambina. 3. Gli standard di base degli spazi esterni ed interni sono coerenti con la normativa regionale e la loro funzionalità assicura la realizzazione del progetto pedagogico ed educativo comunale e il suo curricolo. 4. Il progetto educativo- pedagogico comunale promuove la realizzazione di pari 6 opportunità di costruzione di conoscenza e di identità per tutti i bambini e le bambine che devono essere valorizzati nelle loro originali competenze e attitudini/orientamenti individuali. 5. Il gioco, anche organizzato, strutturato e finalizzato nei singoli laboratori didatticoeducativi, è la modalità attraverso la quale si realizza il percorso di scoperta e di co-costruzione delle conoscenze e dei significati. L’educatore si pone come sostegno e mediatore di significati e di conoscenza, nell’assoluto rispetto dei tempi e dei modi del tutto personali attraverso i quali lo sviluppo si realizza in ogni bambino e bambina. 6. Il progetto educativo-pedagogico comunale riconosce nella comunicazione interpersonale, nella socializzazione delle esperienze, nella valorizzazione del pensiero narrativo e di ogni competenza simbolica, il proprio orientamento pedagogico e l’indirizzo alla didattica della quotidianità . 7. Il progetto educativo-pedagogico comunale promuove e sostiene la funzione genitoriale ,attraverso un progetto dedicato e denominato “Genitore quasi perfetto” che si articola in percorsi per i bambini , per i loro genitori, per le famiglie. Il progetto di sostegno alla genitorialità si pone come centrale al progetto pedagogico e valorizza: - momenti di incontro con le famiglie; occasioni di condivisione sull’esperienza della genitorialità, della cura e crescita dei figli; la partecipazione e il coinvolgimento dei genitori sull’esperienza educativa dei propri figli all’interno dei servizi; la promozione di una genitorialità consapevole presso tutte le famiglie del territorio con iniziative dedicate anche ai genitori non utenti i servizi; percorsi di valorizzazione della funzione genitoriale anche in collaborazione con altre agenzie ed istituzioni presenti sul territorio locale e nazionale che individuano nella propria etica fondativi la cultura dell’infanzia e la centralità della funzione genitoriale. 8. La documentazione è una pratica che qualifica e sostiene l’attività didattica ed educativa del progetto pedagogico. Viene garantita una documentazione a ciclo continuo su questi aspetti: - - la realizzazione del Progetto Pedagogico in itinere; la quotidianità dei servizi, la loro organizzazione, osservazione, valutazione l’osservazione del contesto; le attività di gioco, di cura, di socializzazione e di apprendimento dei bambini i singoli percorsi e le attività progettuali anche curricolari; le procedure e dimensioni della qualità come individuate e codificate nella certificazione ISO 9001/08 ivi incluso la pratica del bilancio sociale, del piano annuale dell’offerta formativa, del calendario annuale pedagogico e gestionale delle varie attività; la formazione in servizio. 9. La realizzazione del progetto educativo-pedagogico comunale è sostenuta dal Centro di documentazione, ricerca e monitoraggio Moscardo che si pone quale servizio a supporto della produzione progettuale e documentale di tutto il sistema integrato pubblico-privato dei servizi. 10. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera. Coerentemente con la normativa regionale Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell’offerta, provvede ad organizzare programmi di formazione permanente. Lo svolgimento dei corsi rientra nell’uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l’aggiornamento. 11. La Direzione e coordinamento dei servizi garantisce, elabora e realizza una 7 formazione continua e diversificata. L’Ente locale provvede comunque a garantire anche attraverso il coordinamento pedagogico una continua e diversificata offerta di formazione in servizio il cui accesso è consentito a tutti gli operatori che operano nei servizi educativi a titolarità pubblica e/o privata, come previsto dalla normativa regionale. La programmazione delle attività di formazione, come codificate nelle procedure ISO 9001/08 vengono realizzate anche in sinergia con il coordinamento gestionale e pedagogico zonale. 12. La formazione in servizio per gli operatori del comune di Viareggio è una proposta coerente e di significativa riflessione con il progetto pedagogico educativo comunale. A tal fine Moscardo assicura ai servizi, alle famiglie, alla comunità, una periodica informazione degli avvenimenti pedagogici e formativi di rilevanza locale ,regionale, nazionale . 13. La Direzione e coordinamento pedagogico organizza visite didattiche all’interno del sistema dei servizi alla prima infanzia, nonché mostre, stage e appuntamenti formativi per favorire scambi didattici territoriali, nazionali ed internazionali. Appositi atti amministrativi regoleranno e definiranno la tariffazione delle attività e iniziative sopra citate. ART.7 RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI 1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con l’azienda ASL del territorio, così come previsto dall’art. 9 del regolamento regionale vigente, in ordine alle seguenti materie: a. b. c. informazione, prevenzione, vigilanza e controllo igienico-sanitarie; elaborazione dei progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico, sociale; elaborazione e controllo dei menù. TITOLO TERZO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ART. 8 1. - - - - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Coerentemente con la normativa regionale vigente, art. 49: per autorizzazione al funzionamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato dell’offerta; per accreditamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato pubblico dell’offerta; l’autorizzazione al funzionamento è requisito indispensabile per il successivo e /o contestuale accreditamento; l’accreditamento è requisito indispensabile per un successivo ed eventuale convenzionamento tra servizio privato e Comune. L’accreditamento di un servizio comunque non comporta necessariamente il convenzionamento successivo, che rimane un atto disgiunto e discrezionale; il servizio erogato dal servizio privato accreditato resta comunque svolto all’interno 8 di un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne fruiscono e Impresa titolare. 2. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per come definiti dall’art. 2 del Regolamento Regionale 41/2013 e in particolare ai seguenti servizi: nido d’infanzia; servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati: - spazio gioco; - centro per bambini e famiglie; - servizio educativo in contesto domiciliare; indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’articolo 4, comma 5 della l.r. 32/2002 come modificata dalla L. R. 2/13, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini, come declinato di seguito agli art. 26-27 del presente disciplinare. a) b) ART. 9 SOGGETTI INTERESSATI 1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell’inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche della situazione. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all’autorizzazione al funzionamento, l’accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico. I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l’accreditamento. ART.10 REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO 1. Costituiscono condizione per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, con particolare riferimento a: a) Standard dimensionali e caratteristiche della struttura. i servizi educativi alla prima infanzia, collocati in edifici adibiti ad uso esclusivo e/o ad uso comune ad altri servizi scolastici debbono comunque avere un accesso proprio e distinto nonché autonomia funzionale; i servizi educativi di cui sopra debbono avere uno spazio interno ed uno spazio esterno, differenziati ed adeguatamente separati. Lo spazio interno e lo spazio esterno debbono essere conformi ai requisiti strutturali di base previsti all’art.19 e 20 del regolamento regionale. b) Rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, di tutela della salute, della sicurezza e della sicurezza alimentare; i servizi educativi di cui sopra debbono avere tutti i requisiti e la documentazione relativa alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità. l’edificio che accoglie un servizio educativo alla prima infanzia deve possedere la destinazione d’uso “direzionale”, nonché agibilità; l’insediamento di servizio educativo per la primissima infanzia deve essere compatibile con la zonizzazione acustica comunale, la complessiva salubrità anche in relazione all’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico. 9 l’insediamento di servizio educativo privato per la prima infanzia deve considerarsi edilizia privata con destinazione d’uso direzionale, naturalmente fatto salvo il servizio educativo in contesto domiciliare. c) Ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini come previsti dalla normativa vigente in relazione alle singole tipologie di servizio. d) Il possesso, per gli educatori e il personale ausiliario assegnato al servizio, dei titoli di studio previsti all’art. 13 e 14 del Regolamento Regionale. e) Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’ art. 16 del regolamento regionale, comprovata dall’autocertificazione del casellario giudiziale generale. f) L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, quali eventualmente indicati come prioritari dalla Regione Toscana. g) Un progetto educativo- pedagogico, inclusivo degli aspetti organizzativi-gestionali che: enunci l’organizzazione complessiva del servizio, i turni di lavoro, il calendario annuale, l’orario giornaliero, nonché la suddivisione dei bambini iscritti in gruppi e/o sezioni, anche omogenei per età, tenendo presente che al di sopra dei 25 bambini presenti aumentati del 20% sono obbligatorie due sezioni, con relativi servizi; evidenzino le modalità della partecipazione delle famiglie al progetto educativo, gli incontri periodici per la programmazione, gestione e documentazione, valutazione; prevedano un monte ore annuo per attività di formazione ed aggiornamento per il personale educativo ed ausiliario; enuncino le finalità educative del servizio e l’articolazione delle attività di cura (routine), di gioco libero, di gioco strutturato, con particolare attenzione alle attività di piccolo gruppo; prevedano l’individuazione all’interno del gruppo di lavoro di un referente educativo, in assenza del coordinatore pedagogico, che abbia il compito di tenere relazioni con il coordinamento pedagogico comunale, al fine cioè di assicurare il reciproco rapporto e scambio di informazioni; enuncino e presenti la struttura e il progetto d’arredo; enuncino i modi e i tempi dell’osservazione del contesto educativo e di ogni singolo bambino, della documentazione e valutazione del servizio, della documentazione del percorso di gioco e socializzazione di ogni bambino. h) Il possesso della carta del servizio come esplicitato dall’art. 17 della normativa regionale vigente e di un Regolamento di gestione interno di cui all’All. C2 del modulo di richiesta di autorizzazione. i) L’iscrizione dell’impresa titolare del nido privato nel registro della camera di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di data non anteriore a sei mesi dalla quale risulti che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato. j) La dichiarazione di assolvere agli obblighi di rendicontazione dovuti annualmente (SIRIA), entro il termine stabilito dal Comune, come previsto dall’art. 53 della normativa regionale vigente, nonché esplicito assenso a sottoporsi, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche ispettive del coordinamento pedagogico comunale in ottemperanza all’art. 54 della normativa sopra richiamata. Il mancato adempimento a tali obblighi, come il mancato accesso ad una eventuale ispezione comunale da parte dei soggetti gestori dei servizi privati, comporta la revoca immediata dell’autorizzazione. k) Esplicita dichiarazione di partecipare all’attività di aggiornamento e formazione in servizio promossa dal coordinamento pedagogico comunale, ovvero di 10 organizzare in forma autonoma percorsi formativi, dandone informazione e attestazione scritta annuale al coordinamento comunale stesso. ART. 11 PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO 1. Il procedimento di autorizzazione al funzionamento, della durata massima di 60 giorni, si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi: Tempi Fasi 10 giorni La ditta o la società nella persona del legale rappresentante dell’impresa/cooperativa, che intenda aprire un servizio educativo, presenta domanda con relativa documentazione di cui al precedente art. 10 al SUAP del Comune. Il SUAP, dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda, invia la documentazione al Centro di documentazione, ricerca e monitoraggio e convoca la Commissione multiprofessionale comunale, all’uopo nominata. 40 giorni La commissione citata esamina la documentazione e può decidere di convocare il richiedente per un colloquio individuale. La stessa realizza un sopralluogo del servizio per una verifica anche diretta dei requisiti resi in autocertificazione o documentati. Del sopraluogo viene redatto apposito verbale con lo strumento/griglia di verifica di cui all’Allegato I al presente verbale. Il sopralluogo viene effettuato da un tecnico dell’edilizia privata e dal referente del Centro di documentazione. La Commissione multi professionale, acquisiti gli esiti del sopraluogo, esprime un parere, obbligatorio e non vincolante, con apposito verbale. Il parere del Centro di documentazione sul progetto pedagogico-educativo è determinante ai fini del parere della commissione stessa. Tale verbale è trasmesso al dirigente del SUAP. 10 giorni Il dirigente del SUAP – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive ed emette il provvedimento finale. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni, la richiesta si intende accolta 2. Nel caso in cui venga preliminarmente richiesto il solo parere preventivo di autorizzabilità su progetto, il relativo procedimento, della durata massima di 30 giorni, si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi: Tempi Fasi 5 giorni La ditta o la società nella persona del legale rappresentante dell’impresa/cooperativa, che intenda aprire un servizio educativo, può presentare domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune, per ottenere un parere preventivo su progetto. Il SUAP, dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda, invia la documentazione al Centro di documentazione, ricerca e monitoraggio e convoca la Commissione multiprofessionale comunale, all’uopo nominata e di cui sopra. La Commissione esamina la documentazione e può decidere di convocare il richiedente per un colloquio individuale, e se possibile, effettuare un sopralluogo. La Commissione esprime il parere su apposito verbale, obbligatorio e non vincolante preventivo di autorizzabilità al funzionamento su progetto, in cui, il parere del Centro di documentazione, come sopra, sul progetto pedagogico-educativo, è determinante. Tale verbale è trasmesso al dirigente del SUAP. 20 giorni 11 5 giorni Il dirigente del SUAP – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive ed emette il parere. 3. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune, sportello SUAP, che contestualmente la trasmette alla Direzione e coordinamento servizi educativi, qualsiasi modifica relativa ai requisiti dichiarati in sede di autorizzazione e ad inviare al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell’attività, nonché quelle relative alla struttura e al personale. ART. 12 DOCUMENTAZIONE AUTORIZZAZIONE NECESSARIA PER LA DOMANDA DI 1. La richiesta dovrà contenere i dati anagrafici, la qualifica professionale, l’indirizzo del richiedente, il soggetto proprietario degli immobili/terreno; l’ubicazione della struttura e la dichiarazione da parte del firmatario della disponibilità a fornire al Comune tutte le informazioni ritenute necessarie alla verifica qualitativa del servizio. Inoltre il richiedente, ai sensi dell’Art. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, dovrà presentare, in sostituzione delle certificazioni, le seguenti dichiarazioni debitamente sottoscritte: a) b) c) d) nome, cognome, luogo e data di nascita; cittadinanza; il godimento dei diritti civili e politici ed il fatto di non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali in corso; di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’ Art. 76 del DPR. 28/dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, e di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il medesimo decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente; 2. La domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui al precedente art. 10. Nello specifico, con riferimento all’Allegato C (1/3) del presente Disciplinare: a) Il regolamento di gestione, di cui all’All. C2 ; b) L’indicazione e descrizione della struttura, delle attrezzature, dei servizi, della ricettività e dell’età dei bambini ammessi. In particolare occorre dichiarare la corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal regolamento regionale n° 41/R del 2013 e successive modificazioni, nonché alle normative vigenti relative ed il rispetto del rapporto numerico fra educatori e bambini previsto dal citato regolamento; c) Il progetto educativo-pedagogico che enunci i contenuti di cui all’ All’ C1 della modulistica. In particolare: - presentazione della struttura e del progetto di arredo ricettività e dimensionamento dei diversi gruppi - progettazione educativa documentazione rapporto con le famiglie coordinamento, supervisione e aggiornamento professionale elenco delle persone che operano nel servizio con indicazione del ruolo ricoperto e del titolo di studio posseduto (non obbligatorio per richieste di autorizzazione su progetto) (in caso di autorizzazione su progetto) impegno a comunicare prima - organizzazione della giornata o del tempo del funzionamento del servizio, ivi incluso il personale ausiliario che deve essere sempre presente per tutto l’arco della giornata , complessivamente in misura di 1/20. 12 - dell’attivazione del servizio elenco delle persone che operano nel servizio con indicazione del ruolo ricoperto e del titolo di studio posseduto dichiarazione del titolare a sottoporsi alle verifiche ispettive della Direzione e coordinamento servizi educativi alla prima infanzia comunali. d) Autocertificazione del possesso di agibilità o destinazione d’uso dei locali; e) N° 3 copie dello schema fognature con recapito finale; f) Documentazione sull’impatto acustico (revisionale del CLIMA ACUSTICO e documenti di previsione di IMPATTO ACUSTICO); g) N° 3 copie delle planimetrie quotate in scala 1/100 dei locali con indicazione degli arredi; h) N° 3 copie delle planimetrie sezioni del complesso di cui eventualmente i locali sono parte; i) complessiva documentazione relativa ai requisiti della sicurezza degli ambienti e di cui al DLgs. 81/08 j) manuale HACCP k) Copia eventuale contratto di locazione dei locali utilizzati. 3. Per i nidi con preparazione esterna dei pasti: Copia dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia, o dell’autocertificazione sostitutiva se il procedimento di autorizzazione sanitaria avviene secondo i tempi e le modalità prevista dal DPR. 440/00, in cui si autocertifica il rispetto della normativa sanitaria vigente in materia, il rispetto delle tabelle dietetiche previste dalla stessa ASL per il nido comunale. Le caratteristiche del locale adibito allo sporzionamento dei pasti. Le tabelle dietetiche, il menù e certificazione di osservanza, della normativa ex D.lgs. 155/97 (HACCP) da parte della ditta fornitrice i pasti. Nel caso in cui il pasto venga erogato come monoporzione già confezionata all’esterno le caratteristiche del locale per lo sporzionamento sono diverse (vedi Orientamenti e requisiti per la qualità dei servizi educativi 0-3 anni, documento esplicativo del presente disciplinare) 4. Per i nidi con preparazione dei pasti all’interno del servizio: Copia dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia, o dell’autocertificazione sostitutiva se il procedimento di autorizzazione sanitaria avviene secondo i tempi e le modalità previste dal DPR. 440/00 ,in cui si certifica il rispetto delle tabelle dietetiche previste dalla stessa ASL per il nido comunale; Le caratteristiche del locale adibito al sporzionamento dei pasti Le caratteristiche del locale adibito alla preparazione dei pasti Le tabelle dietetiche, il menù e certificazione di osservanza, della normativa ex D.lgs. 155/97 ( HACCP) , come sostituita/integrata dalla normativa vigente in materia ,da parte della ditta fornitrice il possesso dei requisiti di cui alla citata ex Dlgs. 155/97, come sostituita/integrata dalla normativa vigente in materia, da parte dell’addetta/i alla preparazione pasti ART. 13 1. REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO Costituiscono condizione per il rilascio dell’accreditamento il possesso dei requisiti 13 previsti dal Regolamento Regionale 41/2013, con particolare riferimento a: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) possesso dell’autorizzazione al funzionamento e/o dei relativi requisiti; conformità ai requisiti/indicatori di qualità definiti dal comune per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia e come descritti dagli Allegati D/E/F/G al presente Disciplinare e per le diverse tipologie di servizio; possesso di un progetto pedagogico-educativo-organizzativo con le caratteristiche di cui al successivo Art.15. la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero; un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l’effettiva realizzazione e che trovi riscontro all’interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell’ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento comunale e/o zonale; l’attuazione delle funzioni e delle attività di coordinamento pedagogico di cui all’Art. 6 della normativa regionale vigente, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall’ Art.15 della citata; l’adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell’utenza; possesso di adeguati strumenti di osservazione e documentazione, di plesso, di sezione ed individuale; possesso di un’adeguata disciplina che regoli l’accesso, l’informazione e la partecipazione delle famiglie; dichiarazione ove si indichi la disponibilità a convenzionarsi con il Comune, previo il possesso dei requisiti richiesti dallo stesso. 2. L’accreditamento è requisito necessario per l’accesso ad eventuali finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, comunitari). ART. 14 1. PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO Il procedimento di accreditamento richiesto disgiunto dall’autorizzazione può essere attivato da un servizio alla prima infanzia autorizzato al funzionamento. Il procedimento, della durata massima di 30gg, si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi: Tempi Fasi 7 giorni Il titolare del servizio già autorizzato che intenda richiedere l’accreditamento, presenta domanda con relativa documentazione al Settore Politiche educative e contestualmente al Suap. Il SUAP, dopo avere verificato l’ ammissibilità della domanda, convoca la Commissione Multiprofessionale comunale . 18 giorni La Commissione Multiprofessionale comunale di cui agli articoli precedenti esamina la documentazione e può decidere di convocare il richiedente per un colloquio individuale. Effettua un sopralluogo di verifica, utilizzando modalità e strumenti di cui ai precedenti articoli. La Commissione esprime un parere, obbligatorio e vincolante, con apposito verbale, sull’accreditamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta, dell’eventuale colloquio e del sopralluogo realizzato. Tale verbale viene trasmesso al dirigente del settore Politiche educative. 5 giorni Il dirigente del Settore Politiche educative, o suo delegato, preso atto delle 14 risultanze e del parere obbligatorio e vincolante della Commissione multidisciplinare di cui sopra, elabora, sottoscrive ed emette il provvedimento finale. ART. 15 1. DOCUMENTAZIONE ACCREDITAMENTO NECESSARIA PER LA DOMANDA DI Ai fini della presentazione della domanda di accreditamento, per i servizi precedentemente autorizzati, il richiedente dovrà fornire una dichiarazione d’impegno che enunci un progetto educativo-pedagogico con l’esplicitazione dei seguenti contenuti: per il Personale a) I nominativi, i diplomi relativi, gli orari , i relativi contratti delle figure operanti nel servizio, differenziate per: funzione educativa: nel numero derivante dall’applicazione dei parametri previsti dalle normative vigenti; funzione ausiliaria: organizzata in modo da garantire, in relazione all’orario di apertura del servizio ed al numero dei bambini frequentanti, la refezione, il riordino e la pulizia degli ambienti (durante ed al termine del funzionamento) ed il supporto alle attività didattiche eventuale funzione di ausiliaria addetta alla preparazione pasti (nidi con bambini al di sotto dei 12 mesi): organizzata in modo da distinguere le funzioni ausiliarie ed in grado di soddisfare la preparazione di pasti anche in relazione all’accoglienza di bambini diversamente abili, o a bambini affetti da allergie, intolleranze , celiachia, e che dunque abbisognano eventualmente di un menù individualizzato. Funzioni di coordinamento pedagogico come normato dal regolamento regionale : b) L’applicazione - per tutti gli operatori educativi ed ausiliari componenti l’organico del servizio come specificato al punto a) – ove esista un rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato e/o indeterminato con le previste definizioni dell’orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio) regolamentato dai più rappresentativi CCNL delle scuole private laiche a livello nazionale(ASSOSCUOLA, ANISEI) e/o delle scuole materne gestite da Enti aderenti alla FISM . In alternativa il contratto deve prevedere: per gli ausiliari l’inquadramento minimo al I° livello; per gli educatori l’inquadramento minimo al III° livello; per l’educatore responsabile o coordinatore interno l’inquadramento minimo al IV° livello; Nel caso di imprese cooperative, in alternativa al precedente contratto, l’applicazione del rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato e/o indeterminato con le previste definizioni dell’orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio) regolamentato dal CCNL della imprese cooperative contemplando: per gli ausiliari l’inquadramento minimo al III° livello (addetto all’infanzia con funzione non educativa); per gli educatori l’inquadramento minimo al V° livello ; per l’educatore responsabile o coordinatore interno l’inquadramento minimo al VII° livello (cood.re unità operativa e/o servizi semplici). c) La stabilità del personale educativo ed ausiliario per almeno tutto l’anno educativo 15 (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati su richiesta del Comune) e quella della sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie e quant’altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti in tempi brevi e comunque in tempi utili a garantire il regolare espletamento del servizio nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente, tenuto conto dei bambini/delle bambine effettivamente presenti. d) Attuazione di un apposito programma di formazione in servizio realizzata per tutti gli operatori educativi ed ausiliari componenti l’organico. Agli educatori deve essere destinato un minimo di venti ore ad anno educativo o solare, tramite: - prioritariamente l’inclusione nei progetti di formazione in rete proposti dal Coordinamento Pedagogico comunale dei Servizi educativi alla prima infanzia o dalla progettazione del coordinamento zonale; in alternativa all’eventuale non inclusione da parte del Comune o della zona, corsi/percorsi organizzati dall’impresa titolare del servizio privato e concordati con il proprio coordinatore pedagogico; Della citata formazione in servizio deve essere consegnata entro il 30 giugno di ogni anno educativo, adeguata documentazione dell’effettiva realizzazione e che trovi riscontro all’interno dei contratti individuali degli educatori stessi per la partecipazione delle famiglie L’esistenza di un Disciplinare, riportato integralmente nel Progetto EducativoPedagogico, che assicuri la compartecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio tramite: a) la programmazione ordinaria dei rapporti con i genitori articolata con: assemblee generali (almeno una ad inizio anno educativo); colloqui individuali all’ inizio dell’ anno educativo ed almeno 3 volte nel corso dello stesso; incontri di piccolo gruppo per discutere l’organizzazione dei gruppi dei bambini e la progettazione e programmazione didattica (almeno 2 volte l’anno); incontri su aspetti specifici della progettazione e programmazione didattica (secondo le necessità e/o le richieste). Inoltre, poiché i servizi di cura alla prima infanzia si definiscono anche come contesti progettuali di sostegno alla relazione ed alla quotidianità genitori-figli/figlie in cui i genitori possono riflettere e sviluppare capacità e competenze educative, l’Impresa titolare del servizio si deve impegnare a promuovere: la partecipazione delle famiglie proprie utenti ai percorsi formativi e di sostegno alla genitorialità promossi dal Comune secondo gli accordi stipulati tra i referenti dello Stesso ed il Titolare del servizio privato; proprie iniziative autonome di formazione e sostegno alla genitorialità preventivamente concordate con i referenti del Comune. per la progettazione educativa Il servizio privato assicura l’adesione ai riferimenti valoriali ed educativi del Progetto Pedagogico comunale dei servizi educativi alla prima infanzia, un’adeguata strutturazione del servizio, in relazione al numero dei bambini/delle bambine accolti/e ed agli orientamenti della Qualità allegati al presente disciplinare (All. B). per il contesto educativo prevede: 16 spazio esterno del servizio: accessibile ai bambini/alle bambine; sicuro mediante l’adeguata delimitazione del perimetro e l’assenza di fattori/elementi di rischio; organizzato con arredi ed attrezzature idonee; spazio interno del servizio con : spazi per i servizi generali spazi riservati agli adulti (funzionali e di servizio per gli operatori) tra cui uno spazio per gli incontri con/tra i genitori spazi riservati ai bambini/bambine; quest’ultimi differenziati, accessibili in autonomia, in continuità tra loro ed organizzati in spazi fissi e spazi polifunzionali in grado di rispondere ai bisogni di stabilità e di continuità dei bambini/delle bambine e, nel contempo, anche in grado di sollecitare la flessibilità dello stare in situazione ed il cambiamento evolutivo. In particolare - fermo restando le realizzazioni concretamente possibili in relazione alle caratteristiche della localizzazione, così come la polifunzionalità, per gli ambienti educativi riservati ai bambini/alle bambine, devono essere identificati/identificabili: gli spazi di cura: per il pranzo, per il riposo, per la pulizia e l’igiene personale gli spazi didattici: per i quali deve essere garantita la strutturazione differenziata in sezioni,e a loro volta in angoli, laboratori e/o atelier, anche polifunzionali, identificati/identificabili, arredati e attrezzati coerentemente alle uncini di gioco e di scoperta con giocatoti, giochi, materiale informale o riciclabile: - in relazione ai significati: spazio dell’entrata/uscita per l’accoglienza dei bambini/bambine e delle famiglie; spazio per l’espressione del vissuto personale (a prevalente dimensione affettiva/familiare) che consente il riconoscimento, la personalizzazione, l’esperienza e la sua espressione-comunicazione; spazio (a prevalente dimensione senso-percettiva e cognitiva) per l’esplorazione, la creazione, la costruzione e la (ri)elaborazione dell’esperienza e del vissuto personali; in relazione all’acquisizione di competenze cognitive: spazio per il movimento libero e gioco motorio organizzato spazio per il gioco simbolico e di ruolo spazio per l’utilizzo di tecniche espressive e grafico-pittoriche; spazio per l’attività manipolativo-percettivo-gustativa; spazio della lettura e della narrazione e della drammatizzazione; spazio logico-matematico Ogni servizio è obbligatoriamente suddiviso in due o più sezioni se si superano il numero di 25 bambini presenti aggiunto il 20% , che significa 30 bambini iscritti, omogenei e non per età. 2. Il progetto educativo-pedagogico deve anche descrivere e contenere: a. l’articolazione della giornata e le turnazioni del personale, ivi incluso il personale ausiliario che deve essere sempre presente per tutto l’arco della giornata , complessivamente in misura di 1/20. b. un complessivo progetto di arredo certificato con norma europea per la 17 condizioni di sicurezza e funzionalità c. strumenti della documentazione individuale, di sezione e di plesso, coerenti con quelli proposti e utilizzati dal coordinamento pedagogico comunale 3. In allegato al progetto, deve essere prodotto un Disciplinare per le iscrizioni e le ammissioni al servizio in cui: a. sia esplicitamente dichiarata l’ammissione, entro il limite dei posti disponibili, di tutti/e i bambini/bambine per cui le famiglie facciano richiesta senza discriminazione di sesso, di razza, di etnia, di cultura, di religione; b. siano definiti criteri tesi a favorire l’inserimento di bambini/bambine: - in condizioni di svantaggio socioculturale e/o portatori/portatrici di handicap; - il cui nucleo familiare sia monoparentale; - nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati 4. Il servizio privato si impegna altresì con apposita dichiarazione: a) ad intrattenere scambi con gli altri servizi della rete zonale e la partecipazione ai gruppi di lavoro ed ai progetti dei servizi comunali; b) ad utilizzare strumenti per la valutazione della qualità elaborati dal Coordinamento Pedagogico Comunale; c) di assolvere agli obblighi di rendicontazione dovuti annualmente (SIRIA), entro il termine stabilito dal Comune, come previsto dall’art. 53 della normativa regionale vigente, nonché esplicito assenso a sottoporsi, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche ispettive del coordinamento pedagogico comunale in ottemperanza all’art. 54 della normativa sopra richiamata. Il mancato adempimento a tali obblighi, come il mancato accesso ad una eventuale ispezione comunale da parte dei soggetti gestori dei servizi privati, comporta la revoca immediata dell’autorizzazione; d) ove si indichi la disponibilità a convenzionarsi con il Comune, previo il possesso dei requisiti richiesti dallo stesso. 5. Il servizio educativo in contesto domiciliare adotta parte dei requisiti sopra descritti ed in maniera coerente con quanto previsto nel regolamento regionale e quanto descritto negli indicatori tecnico-pedagogici di cui all’ allegato G al presente disciplinare. ART. 16 PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO CONGIUNTI. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DOMANDA 1. Nel caso in cui la domanda di accreditamento venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, la procedura ha la durata massima di sessanta giorni. 2. La procedura si attiene alle disposizioni previste per l’accreditamento e di cui al precedente articolo 14. 3. I documenti da presentare si intendono quelli complessivamente relativi alla procedura di autorizzazione e accreditamento. 4. Il provvedimento congiunto è rilasciato dal dirigente del SUAP 5. Fasi dell’ istruttoria Tempi Fasi 10 giorni La ditta o la società nella persona del legale rappresentante dell’impresa/cooperativa, che intenda richiedere l’autorizzazione e l’accreditamento congiunto può presentare domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune che contestualmente la invia al Centro di Documentazione, ricerca e monitoraggio servizi alla prima 18 infanzia. Il SUAP, dopo avere verificato la ammissibilità della domanda convoca una Commissione Multiprofessionale comunale. 35 giorni La Commissione esamina la documentazione relativa ai requisiti strutturali, predispone una verifica in loco degli spazi con l’addetta del centro di documentazione, e può decidere di convocare il richiedente per un colloquio individuale. Contestualmente, per quanto di propria competenza, il Centro di documentazione esamina il materiale pedagogico e documentale e ne redige apposito verbale che presenta alla Commissione stessa. La Commissione esprime un parere,obbligatorio e vincolante per quanto attiene all’accreditamento, con apposito verbale, sull’ autorizzazione /accreditamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta , dell’eventuale colloquio e del sopralluogo realizzato. Tale verbale viene trasmesso al dirigente del SUAP. 15 giorni Il dirigente del SUAP o suo delegato, preso atto delle risultanze e del parere obbligatorio e vincolante della Commissione multiprofessionale di cui sopra – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive ed emette il provvedimento finale. ART. 17 COMMISSIONE MULTIPROFESSIONALE COMUNALE 1. Vista la complessità delle operazioni amministrative concernenti l’autorizzazione e l’accreditamento, considerate le diverse competenze inferenti le procedure di cui trattasi, viene istituita una apposita commissione multiprofessionale comunale, esaminatrice delle domande presentate di autorizzazione e/o accreditamento, alla quale e’ affidato il compito di esaminare e valutare la corrispondenza dell’insieme dei documenti presentati con i requisiti richiesti dal presente disciplinare. 2. La Commissione esaminatrice e’ composta e rappresentata dalle seguenti professionalità: Il Dirigente SUAP o suo delegato , Dirigente Settore politiche educative o suo delegato, il Responsabile del procedimento del Centro di documentazione, ricerca e monitoraggio Servizi Educativi alla prima infanzia, dal Dirigente dell’edilizia privata o suo delegato, dal Dirigente ASL o suo delegato competente per l’aspetto igienico - nutrizionale. La commissione può convocare per un colloquio individuale il richiedente o il tecnico di parte privata . La Commissione esprime parere di conformità al soggetto amministrativo preposto al rilascio dell’atto finale. 3. In caso di accreditamento la commissione di cui sopra è partecipata e presieduta dal Dirigente Settore politiche educative o dal Responsabile Direzione e coordinamento Servizi educativi alla prima infanzia , appositamente delegato. 4. Apposito atto amministrativo definisce, in maniera stabile, i nominativi componenti la Commissione sopra citata. ART. 18 COMMISSIONE MULTIPROFESSIONALE ZONALE 1. Qualora venga istituita l’apposita commissione zonale multiprofessionale, come prevista dalla normativa regionale, questa sostituisce la commissione multidisciplinare comunale nella procedura di autorizzazione, anche su progetto, ed in quella congiunta alla richiesta di accreditamento. ART. 19 DOCUMENTAZIONE DA VERIFICA ISPETTIVA RENDERE DISPONIBILE IN FASE DI 19 1. Sia in caso di autorizzazione che di accreditamento, il soggetto privato deve rendere disponibile agli incaricati delle verifiche ispettive annuali: atto costitutivo della eventuale società o associazione o cooperativa; certificati di agibilità o abitabilità, tutte le conformità relative all’impiantistica e dei collaudi delle attrezzature formazione OSA ai sensi della delibera regione Toscana 559/08 manuale HACCP documentazione sulla sicurezza di cui agli obblighi del DLgs 81/08 e CPI in corso di validità In caso di presenza, certificazione impianto rilevazione fumi e impianto di spegnimento progetto educativo-pedagogico strumenti di documentazione individuale e di plesso certificazione norma CEE giochi , giocattoli, arredi elenco bambini iscritti con schede di accoglienza che siano esposte e visibili alla famiglia: i criteri di priorità ed il disciplinare per le iscrizioni, la carta del servizio e gli indicatori di qualità il cronogramma della formazione in servizio la progettazione annuale menù contratti di lavoro del personale piano di evacuazione e segnaletica ART. 20 FORMA E CONTENUTI DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO 1. I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento possono prevedere, come premessa al dispositivo finale, un corpo narrativo composto da due parti: a) valutazione: comprende l’esito integrato dei giudizi inerenti il rispetto dei requisiti previsti dalla norma; può contenere eventuali prescrizioni, per le quali deve essere indicato il termine per ottemperare; b) piano di miglioramento: indica, sulla base della valutazione delle aree di criticità riscontrate durante il sopralluogo, contenuti, modalità e tempi di sviluppo del possibile piano di miglioramento del servizio. 2. Il corpo narrativo è parte integrante dell’atto. ART.21 DURATA, RINNOVO E ACCREDITAMENTO DECADENZA DI AUTORIZZAZIONE ED 1. L’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento hanno durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati e scadono il 31 agosto dell’ultimo anno. 2. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al SUAP, che la comunica al Centro di documentazione, al fine di una sua congiunta valutazione, finalizzata anche ad un eventuale convocazione della commissione multidisciplinare. 3. La domanda per il rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento o dell’accreditamento, che segue la procedura di cui al precedente comma, deve pervenire al SUAP entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento e deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza, ovvero il dettaglio di ogni variazione eventualmente intervenuta. Nel caso in cui il servizio autorizzato al funzionamento o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità indicate a 20 formalizzare domanda di rinnovo, il dirigente che ha rilasciato il provvedimento determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accreditato. 4. Qualora sia autocertificato il permanere delle condizioni già dichiarate nella richiesta di autorizzazione e/o accreditamento, la dichiarazione resa in autocertificazione, ed inviata dal Suap al Centro di documentazione, viene sottoposta alla verifica ispettiva come previsto dalla normativa vigente. 5. La domanda si intende accolta se entro 30 giorni non viene espresso, dai soggetti indicati agli articoli precedenti, diniego scritto e motivato. ART. 22 SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE 1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un’abitazione; 2. Le procedure di autorizzazione sono stabilite nel presente Disciplinare; 3. I requisiti per l’autorizzazione all’apertura e le modalità di funzionamento sono ben dettagliate dagli art. 42,43,44,45 del RRT 41/2013 a cui si fa riferimento; 4. Le procedure di accreditamento sono stabilite nel presente Disciplinare; 5. Il servizio educativo in contesto domiciliare autorizzato deve garantire funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale svolte al loro interno; 6. Il servizio educativo in contesto domiciliare accreditato deve garantire le funzioni di coordinamento pedagogico svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 15 del RRT 41/2013. ART. 23 SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE I 1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine indicativo del 15 febbraio di ogni anno, o come diversamente indicato annualmente dalla regione Toscana. Il Comune ogni anno valida i dati prima dell’inserimento di cui trattasi. 2. Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel comma precedente, il dirigente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione e/o accreditamento, assegna un termine di 30 giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o dell’accreditamento. 3. Il mancato adempimento dell’obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell’anno in corso. ART. 24 VIGILANZA 1. I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante verifiche ispettive per controllare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l’effettiva sussistenza di ogni condizione corrispondente – a seconda dei singoli casi - ai requisiti di previsti per l’autorizzazione al funzionamento e/o l’accreditamento. Le verifiche ispettive annuali, di cui alla normativa regionale, sono effettuate dalla Direzione e coordinamento servizi alla prima infanzia, previo l’utilizzo di appositi strumenti di rilevazione. 2. Le periodiche ispezioni senza preavviso per i servizi autorizzati prevedono: - la verifica annuale di tutti i requisiti previsti per l’autorizzazione di cui la struttura è titolare - la verifica dell’andamento delle attività attraverso almeno due ispezioni annuali al fine di verificare il benessere dei bambini e l’attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. 21 3. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza si rilevi la non sussistenza di alcuni dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione , la direzione e coordinamento servizi alla prima infanzia , tramite il suo responsabile del Centro di documentazione redige ed invia apposita relazione, con la quale comunica le violazioni rilevate, al SUAP e al dirigente che ha rilasciato il provvedimento. Il SUAP , con propria diffida scritta, assegna al titolare del servizio privato un termine di tempo per provvedere al ripristino delle condizioni necessarie al mantenimento dell’autorizzazione.. Decorso inutilmente il termine assegnato, il dirigente SUAP , o il dirigente che ha emesso l’atto, previa comunicazione apposita del SUAP,provvede alla revoca dello stesso. 4. Qualora la Direzione e coordinamento , tramite il responsabile del centro di documentazione, accerti la presenza di un servizio educativo funzionante privo dell’autorizzazione al funzionamento, redige ed invia apposita informativa al dirigente SUAP , che con apposito atto ad effetto immediato, ordina la sospensione immediata dell’attività, fino all’eventuale regolare esperimento della procedura autorizzativa. 5. Dopo due provvedimenti di revoca e/o sospensione il SUAP ordina la chiusura definitiva del servizio educativo per la prima infanzia e contestualmente interdige il soggetto gestore a ripresentare domanda di autorizzazione al funzionamento. 6. Le periodiche ispezioni senza preavviso per i servizi accreditati prevedono: - Vigilanza attraverso la verifica annuale di tutti i requisiti previsti per l’accreditamento di cui la struttura è titolare - Monitoraggio della qualità: la verifica dell’andamento dell’attività attraverso almeno due ispezioni annuali per verificare il benessere e l’attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. 7. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza si rilevi la non sussistenza di alcuni dei requisiti previsti per il rilascio dell’accreditamento , la Direzione e coordinamento servizi alla prima infanzia , tramite il suo responsabile del Centro di documentazione redige ed invia apposita relazione con la quale comunica le violazioni rilevate al dirigente o al responsabile del servizio appositamente delegato, che ha rilasciato il provvedimento. Questi, con propria diffida scritta, assegna al titolare del servizio privato accreditato un termine di 30 giorni per provvedere al ripristino delle condizioni necessarie al mantenimento dell’accreditamento, e ne invia copia al SUAP. Decorso inutilmente il termine assegnato, il dirigente Settore Politiche educative o suo delegato, comunica al SUAP le risultanze. Contestualmente ,nelle modalità previste dalla normativa, il dirigente che ha rilasciato l’accreditamento provvede all’attivazione della procedura di decadenza o revoca dell’accreditamento . 8. Dopo due provvedimenti di revoca o decadenza dell’accreditamento, il dirigente che ha rilasciato il provvedimento, o suo delegato, ordina la revoca definitiva dell’accreditamento per il quale non potrà più essere ripresentata domanda di accreditamento. 9. In tutti i casi di grave inadempienza il dirigente che ha rilasciato il provvedimento dell’autorizzazione, procede con apposito provvedimento alla immediata decadenza o revoca dell’attività del servizio. Le inadempienze gravi per l’autorizzazione sono: A. situazione di oggettiva mancanza di sicurezza nei locali riservati ai bambini fatte salve le competenze del sindaco a tutela della pubblica incolumità. B. situazione di disagio psico-fisico dei bambini per carente rapporto numerico o carente rapporto di cura. C. I casi di evidente gravità che pregiudicano il benessere psicologico e fisico dei bambini vanno immediatamente segnalati agli organi preposti. D. mancanza di rispetto della normativa regionale per i parametri del rapporto adulto/bambino E. accoglienza di bambini sotto l’anno in strutture senza la mensa interna. F. Qualora non vengano garantiti i requisiti strutturali dichiarati per l’autorizzazione al momento del rilascio. 22 G. Riscontrata violazione degli obblighi contrattuali relativi al personale e di mancato versamento degli oneri contributivi H. Qualora il soggetto gestore non fornisca i dati al sistema informativo regionale, previsti dal Regolamento Regionale 41/13 e successive modifiche e /o integrazioni I. Qualora il soggetto gestore non consenta al comune ispezioni e monitoraggi del servizio J. Nel caso in cui il soggetto gestore non fornisca annualmente , su richiesta degli uffici comunali competenti, le informazioni richieste, determinate con appositi atti dirigenziali. 10. La revoca o decadenza dell’autorizzazione implicita il consequenziale accreditamento 11. Le inadempienze gravi per cui si dispone la revoca o decadenza del solo accreditamento sono : a) La mancanza dei requisiti per l’accreditamento dichiarati al momento del rilascio e/o parte di essi in misura di tre o superiori. ART. 25 SANZIONI PECUNIARIE ACCESSORIE O INTEGRATIVE IN CASO DI VIOLAZIONI AL PRESENTE DISCIPLINARE 1. Nel caso di rilevazioni di difformità o inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare, oltre ai procedimenti di sospensione,revoca o decadenza, dell’autorizzazione al funzionamento, dell’accreditamento e della convenzione, il Comune commina una sanzione pecuniaria come previsto dalla normativa vigente. 2. Nello specifico per le violazioni a quanto disposto dal vigente Disciplinare si prevede: - Servizio educativo abusivo, euro 1.000,00; - Mancata comunicazione delle variazioni intercorse dal momento dell’autorizzazione al funzionamento: euro 50,00; - Mancata comunicazione dei dati richiesti per il sistema regionale: euro 50,00; - Mancata comunicazione dei dati richiesti dall’amministrazione Comunale deliberati can appositi atti: euro 50,00; - Perdita di due o più requisiti per l’autorizzazione al funzionamento: euro 150,00; - Perdita di tre o più requisiti per l’accreditamento: euro 150,00; - Perdita di uno o più requisiti per la convenzione: euro 150; 3. Nel caso in cui si rilevino più violazioni il Comune può comminare una sanzione cumulativa. ART. 26 REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI RICREATIVI E/O DI CUSTODIA MOMENTANEA DESTINATI ANCHE A BAMBINI 0-3 ANNI ALL’INTERNO DI SPAZI COMMERCIALI 1. I SERVIZI DI CUSTODIA BREVE E TEMPORANEA comunque denominati senza finalità educative non sono ricompresi nei servizi alla prima infanzia. 2. Questi servizi di custodia e intrattenimento momentaneo non devono avere carattere di continuità, non debbono prevedere iscrizioni, abbonamenti, o frequenze periodiche, continuative o abituali. 3. Questi servizi di custodia e intrattenimento momentaneo, comunque e dovunque collocati, non possono accogliere in esclusiva bambini da zero a tre anni, neppure accompagnati. 4. In esecuzione dell’articolo 2 comma 3, del regolamento regionale N° 41/13, l’ eventuale apertura di uno angolo destinato al gioco momentaneo in un centro 23 commerciale , che accolga , tra gli altri, anche bambini nei primi tre anni di età, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti che, per il comune di Viareggio, sono definiti nei punti sotto elencati e devono essere comunicati allo sportello SUAP in fase di denuncia inizio attività o autorizzazione: requisito di onorabilità del personale sopra citato, e come previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia di antipedofilia; esplicita dichiarazione del titolare dell’impresa al rispetto di conformità alle vigenti normative nazionali ed europee per quanto attiene la dotazione degli arredi, dei giochi e di tutto il materiale didattico utilizzato dai bambini utenti; esplicita dichiarazione del titolare dell’impresa che il servizio di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa regionale, non è comunque assimilabile ad uno dei servizi 0-3 anni identificati dal regolamento e non svolge attività di cure esclusive a bambini sotto i 36 mesi età; i bambini sotto i tre anni debbono essere accompagnati dai genitori o adulti maggiorenni ART. 27 REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI RICREATIVI DESTINATI A BAMBINI 0-10 ANNI QUALI LUDOTECHE, BABYPARKING, SPAZIO-LETTURA, MEDIATECHE, EMEROTECHE, BIBLIOTECHE, CENTRI ESTIVI, LABORATORI. 1. L’apertura di uno spazio di cui al titolo del presente articolo ad esso simile o affine, comunque destinato al gioco e all’intrattenimento di bambini 0-10 anni, è sottoposto ad autorizzazione e/o denuncia di inizio attività, come una qualsiasi attività pubblica commerciale, per la quale normativa di avvio attività il presente disciplinare rimanda a quella comunale. 2. Allegata alla richiesta di autorizzazione all’apertura e/o comunque alla dichiarazione di inizio attività commerciale, da inoltrare allo sportello SUAP, deve essere allegata dichiarazione e/o documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti: requisito di onorabilità del personale sopra citato, e come previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia di antipedofilia; esplicita dichiarazione del titolare dell’impresa al rispetto di conformità alle vigenti normative nazionali ed europee per quanto attiene la dotazione degli arredi, dei giochi e di tutto il materiale didattico utilizzato dai bambini utenti; dettagliata relazione sulle attività svolte, orario giornaliero, calendario annuale, apertura settimanale, utenza possibile. documentazione sui requisiti di sicurezza e di cui alla documentazione richiesta dal Dlgs 81/08. esplicita dichiarazione del titolare dell’impresa che il servizio di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa regionale,non è comunque assimilabile ad uno dei servizi 0-3 anni identificati dal regolamento e non svolge attività di cure esclusive a bambini sotto i 36 mesi età. i bambini sotto i tre anni debbono essere accompagnati dai genitori o adulti maggiorenni ART. 28 1. CONVENZIONI/CONVENZIONABILITA’ Nell’ambito di una complessiva programmazione dei servizi educativi alla prima infanzia, ogni anno, entro la data del 30 aprile ed in tempo utile per la sessione primaverile delle iscrizioni agli stessi, l’Ente si riserva facoltà di procedere ad una eventuale convenzione con i nidi/servizi privati accreditati per la riserva di 24 2. 3. 4. 5. 6. posti/bambino tra le famiglie che rimarranno in lista d’attesa dopo la sessione delle iscrizioni Le modalità ed i contenuti delle convenzioni saranno stabiliti con appositi atti amministrativi, tramite idonee e trasparenti procedure. I rapporti convenzionali riguardano la riserva di posti, parziale o totale, a favore del Comune per bambini/e le cui famiglie abbiano presentato richiesta d’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e siano rimasti in lista d’attesa, a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile per ogni posto bambino riservato al soggetto privato accreditato. Ogni anno, entro il successivo mese di luglio – previa verifica delle iscrizioni e delle ammissioni – il Comune definisce il numero dei posti effettivamente riservati alla propria lista d’attesa, per l’anno educativo a venire, in ogni Nido/servizio privato accreditato. Le convenzioni sono coerenti con la normativa regionale vigente e prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità. I servizi privati accreditati presenti nel Comune di Viareggio, per ottenere la convenzionabilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: Per i nidi d’infanzia: aver svolto l’attività per almeno due anni ( non meno di 9/nove mesi per ciascun anno educativo) in forma autonoma e senza aver ricevuto sanzioni pecuniarie o amministrative durante le verifiche ispettive e i controlli di legge. A tal fine il coordinamento pedagogico comunale deve esprimere per scritto proprio vincolante parere positivo sulla complessiva gestione pedagogica, educativa, didattica ed organizzativa del nido privato. Per le altre tipologie di servizio: aver svolto l’attività per almeno due anni (l’apertura annuale del servizio non deve essere inferiore a 7/sette mesi). Esser disponibile ad instaurare rapporti convenzionali per la partecipazione al sistema integrato pubblico-privato e , nell’ambito delle risorse disponibili e con le modalità stabilite dall’A.C., al sistema dei crediti per l’accesso. Uniformare i propri criteri d’accesso a quelli comunali e rendere noto il proprio sistema tariffario, relativo ad ogni fascia di fruizione,le modalità di pagamento e le eventuali agevolazioni. La retta deve essere onnicomprensiva. Possono ottenere la convenzionabilità prima dei due anni quei servizi già convenzionati con il Comune di Viareggio alla data del presente disciplinare . In caso di trasferimento di sede , stante il permanere dell’accreditamento ai sensi della normativa vigente, il servizio mantiene invariata la convenzione in essere. La convenzione decade automaticamente con il decadere dell’accreditamento o per violazione della convenzione stessa. Decade inoltre , in mancanza di esplicita richiesta accolta, di cui al precedente comma, alla scadenza dell’anno educativo per cui è stata rilasciata. I servizi convenzionati sono sottoposti a verifiche ispettive e alla modalità di vigilanza previste per i servizi accreditati dalla normativa regionale e dal presente disciplinare. Oltre alle convenzioni per la riserva di posti/bambino, il comune può attivare procedure di convenzioni con i nidi d’infanzia accreditati per l’erogazione dei voucher servizio regionali come declinato al successivo articolo, comma 3. ART. 29 FAMIGLIE BENEFICIARIE E PARTECIPAZIONE ECONOMICA 25 1. L’individuazione delle famiglie aventi diritto all’ammissione nei posti convenzionati nei Nidi privati accreditati verrà effettuata utilizzando le liste di attesa per i Nidi Comunali. I genitori dei bambini e delle bambine in lista d’attesa per i Nidi Comunali - convocati dalla Direzione e coordinamento servizi educativi alla prima infanzia - che sottoscrivono l’ammissione nel Nido privato convenzionato e accreditato sono escluse dalla lista d’attesa per i Nidi Comunali. 2. L’ammissione di cui trattasi dà diritto al punteggio per i posti della Scuola Comunale per l’infanzia e non consente il trasferimento ai Nidi Comunali. 3. A fronte di appositi decreti della Regione Toscana, finalizzati alla compartecipazione economica delle famiglie, anche denominati “voucher servizio”, le famiglie dei bambini/e inseriti/e nella lista d’attesa comunale possono accedere alla frequenza di un Nido/i privato/i accreditato/i ,previa apposita domanda e rinuncia alla lista d’attesa comunale. Il Comune , coerentemente con gli indirizzi regionali indicati ogni anno con apposito decreto ,definisce conseguentemente, con propria deliberazione di Giunta Comunale, i criteri della compartecipazione e l’ammontare del voucher regionale mensile. ART. 30 ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI ( Albo comunale baby-sitter) 1. L’elenco comunale degli educatori mette a disposizione delle famiglie l’indicazione di personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato; è istituito ai sensi dell’attuale Regolamento regionale n° 41/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 2. L’elenco comunale ha validità triennale e viene aggiornato annualmente; 3. Gli educatori iscritti nell’elenco di cui al comma 1 devono: - Essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti all’art. 13 del RRT 41/2013 per l’esercizio della funzione di educatore; - Possedere i requisiti di onorabilità del personale definiti all’art. 16, comma 1 RRT 41/2013; - Aver già svolto 150 ore di tirocinio formativo presso i nidi d’infanzia comunali o privati accreditati attivi sul territorio provinciale, anche durante il percorso di studio per il rilascio di uno dei titoli di studio riconosciuti per l’esercizio della funzione educativa. -Comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno, la propria disponibilità a permanere nell’elenco, dichiarando in autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti. Il mancato assolvimento a tale obbligo, comporta la cancellazione dall’elenco comunale degli educatori. 4. In caso di costituzione di un elenco zonale di educatori entro il 31 dicembre 2014 i nominativi dell’albo comunale saranno inseriti in quello zonale. ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI 1. I Dirigenti Suap e del settore Pubblica Istruzione nell’ambito delle disposizioni del presente disciplinare, adottano con appositi atti dirigenziali, modalità operative e buone prassi, allo scopo di assicurare la gestione degli strumenti dell’autorizzazione, dell’accreditamento e della convenzionabilità. 2. Per tutto quanto non previsto o dettagliato nel presente disciplinare si rimanda a leggi e Regolamenti nazionali, regionali e comunali, in particolare al regolamento Regionale RRT n. 41/2013 ART. 32 ABROGAZIONI Il Disciplinare Servizi 0-3 anni approvato con delibera n. 258 del 05/05/2004 e successive modificazioni, è abrogato. 26 Allegati a far parte integrante del presente Disciplinare sono: ALLEGATO A: TEMPI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLEGATO B: ORIENTAMENTI E REQUISITI PER LA QUALITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI ALLEGATO C: INDIRIZZI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO PER UN SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRINMA INFANZIA ALLEGATO D: INDICATORI TECNICO_PEDAGOGICI PER L’ACCREDITAMENTO NIDO D’INFANZIA ALLEGATO E INDICATORI TECNICO_PEDAGOGICI PER L’ACCREDITAMENTO SPAZIO GIOCO ALLEGATO F INDICATORI TECNICO_PEDAGOGICI PER L’ACCREDITAMENTO CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE ALLEGATO G INDICATORI TECNICO_PEDAGOGICI PER L’ACCREDITAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE ALLEGATO H MODALITA’ DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PER DECADENZA NORMATIVA ALLEGATO I GRIGLIA DI SOPPRALLUOGO/VERIFICA ISPETTIVA NEI SERVIZI 27
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