Collegamento N. 3-4.indd - SIULP provinciale Bari

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“Collegamento SIULP” - Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
ANNO 19 - N. 3 - 1 FEBBRAIO 2014 - N. 3 - 15 FEBBRAIO 2014
N. 1278 Reg. Stampa Trib. Bari - Sped. Abb. Post. - Comma 20/C - Art. 2 - L. 662/96 - Fil. Bari
+ Siulp
Corso di “Tecniche per la redazione
dei principali atti di Polizia Giudiziaria”
Vi confesso che in un primo
momento avevo pensato di intitolare questo editoriale: “siamo
tutti primi!”. L’ispirazione mi era
stata data da un patetico vizio di
taluni sindacalisti, responsabili di
affermazioni fasulle rispetto alla
rappresentatività associativa nella nostra provincia.
La forza della menzogna è stata così convincente che talvolta
sono stato costretto a rassicurare i nostri iscritti del fatto che il
Siulp è ancor oggi il sindacato
più rappresentativo in terra di
Bari. Però, dopo aver avuto l’ufficialità dei risultati al 31 dicembre
2013, ho cambiato idea sul titolo. Infatti, l’eccellente performance del Siulp a livello locale sbugiarda ancora una volta i soliti
detrattori, dimostrando quanto la
nostra organizzazione abbia una
marcia in più rispetto agli altri.
Allora godiamoci insieme il
momento, che assume un valore
aggiunto se consideriamo altri
fattori negativi, tra cui una politica della sicurezza al ribasso, una
diffusa incapacità gestionale della classe dirigente, la deriva populista di alcune sigle sindacali.
Al netto delle fandonie, la verità dei numeri ci racconta che
nell’ultimo biennio il Siulp barese ha avuto un incremento di
iscritti pari all’otto per cento. Un
risultato che mi riempie d’orgoglio e mi fa comprendere come
le scelte intraprese all’inizio del
mandato, affidatomi solo nel
gennaio del 2012, si siano dimostrate efficaci, come ad esempio:
l’aver puntato sul rinnovamento
dei quadri sindacali, senza per
questo rinunciare al prezioso
contributo e alla comprovata
esperienza di alcuni colleghi in
pensione; l’aver proposto corsi
di formazione sindacale; l’aver
collaborato con lo Studio Legale
La Scala e l’Associazione Gens
Nova nella realizzazione di eventi
come quello del Corso per Pubblici Ufficiali; l’aver cercato un
constante dialogo con l’amministrazione senza mai rinunciare a
condannare con fermezza qual-
In data 22
febbraio p.v.,
alle ore 09.00,
presso l’Aula
Conferenze del
Centro Polifunzionale della
P.S. di Bari, via
Cacudi nr.3, si
terrà il 1° Corso di “Tecniche per la
redazione dei principali atti di Polizia Giudiziaria aggiornate alla recenti
normative”, con Relatore il Prof. Avv.
Antonio Maria LA SCALA (Avvocato
Penalista del Foro di Bari e Docente
Diritto Penale presso l’Università LUM
Jean Monnet). Si tratta del primo corso di aggiornamento professionale
organizzato della Segreteria Provinciale Siulp Bari e si svilupperà secondo un approccio pratico alle tecniche
di redazione dei principali atti di Polizia Giudiziaria al fine di consentire
una maggiore padronanza e consapevolezza degli strumenti normativi
afferenti allo status di P.U.
La frequenza del corso è gratuita
ed aperta a tutti i colleghi appartenenti alla Polizia di Stato, iscritti
e simpatizzanti. Il numero massimo
sarà pari a 280 partecipanti, che riceveranno conferma alla richiesta di
iscrizione da stampare e consegnare
all’accesso al personale addetto. La
presente O.S. si riserva, in caso di
numero di domande superiore alla
disponibilità, di confermare la partecipazione prioritariamente ai colle-
RICHIESTA CASCHI U-BOTT
Pagina 3
siasi atteggiamento lesivo dei diritti dei colleghi; non aver desistito davanti all’arroganza di
alcuni dirigenti, sprezzanti persino delle decisioni dei giudici;
non aver rinunciato al diritto di
critica sindacale, nonostante la
convinzione di qualche dirigente
nel pensare che sia in ancora in
vigore la Lex Iulia maiestatis.
Tutto questo, però, non sarebbe mai stato realizzato senza
l’impegno di tutti gli iscritti, i
componenti del Direttivo e della
Segreteria Provinciale. Allo stesso tempo questo brillante risultato non può e non deve renderci
appagati. Pertanto anche per il
2014 è nostra intenzione rafforzare sempre di più il nostro impegno sindacale affinché in provincia di Bari ci sia sempre +
Siulp..
Michele Saracino
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e-mail a: [email protected], indicando il nome, il cognome ed
il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito
nell’apposito elenco dei destinatari di questo servizio.
ghi in regola con l’iscrizione Siulp Puglia anno
2014. A seguire verranno confermate le richieste pervenute secondo
ordine cronologico di
presentazione.
L’iscrizione potrà essere presentata esclusivamente per via telematica all’indirizzo mail forming.siulpbari@gmail.
com, mediante mail secondo le seguenti procedure:
• Per iscritti Siulp Puglia: mail
con oggetto “Iscrizione corso aggiornamento 22.02.2014 Siulp” riportante
Nome e Cognome, Ufficio e sede di
appartenenza, ID personale e recapito telefonico del partecipante ed in
allegato copia digitale del modulo di
iscrizione firmato dall’interessato;
• Per Simpatizzanti non iscritti:
mail con oggetto “Richiesta iscrizione
corso aggiornamento 22.02.2014”, riportante nome e cognome, Ufficio e
sede di appartenenza e recapito telefonico del partecipante ed in allegato
copia digitale del modulo di iscrizione firmato dall’interessato.
I moduli di iscrizione saranno disponibili sul sito www.siulpbari.eu.
Le richieste di iscrizione potranno essere tramesse nel periodo compreso
tra i giorni 01.02.2014 e 10.02.2014.
SCEGLI SIULP…
SCELTA DI DIRITTI…
Riordino delle Carriere: continua
il confronto con l’Amministrazione
Nella mattinata del 30 u.s. si
è tenuto il quarto confronto tra
l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali sull’ipotesi di Riordino delle carriere del personale
del Comparto Sicurezza. La delegazione del Dipartimento di PS,
presieduta dal Vice Capo della Polizia Prefetto Piantedosi, era composta dai Prefetti Aiello - Direttore Centrale delle Risorse Umane,
Valentini - Direttore dell’Ufficio
per l’Amministrazione Generale
della Pubblica Sicurezza e dal
Vice Prefetto Ricciardi - Direttore
dell’Ufficio per le Relazioni Sin-
dacali, oltre che dai dirigenti capi
servizio dei diversi ambiti di interesse delle materie oggetto del
confronto. L’incontro si è rivelato
utile per proseguire il confronto
con l’Amministrazione sulle linee guida della legge delega per
il Riordino delle carriere.
Tutte le Organizzazioni Sindacali presenti hanno sottolineato
come, ad oggi, non siano ancora
disponibili alcuni dati essenziali
per la definizione della fase transitoria e a regime dei passaggi
tra qualifiche e tra i vari ruoli. Sul
punto, da parte dell’Amministra-
zione è stata manifestata disponibilità ad accogliere quanto richiesto dalle OO.SS.
Pertanto, i lavori del Tavolo per
il Riordino continuano a ritmo
serrato presso il Dipartimento,
così come il confronto e i contatti
quotidiani tra i Sindacati della Polizia di Stato che sono compatti e
determinati, come non mai, nel rivendicare una Riforma dei ruoli e
delle qualifiche equa e veloce.
La riunione è stata aggiornata
alle ore 10.30 del prossimo 5 febbraio.
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Rimborso spese di cura
Ci vengono chiesti chiarimenti in relazione al diritto al rimborso delle spese di
cura in caso di infortunio occorso in servizio. Il rimborso, da parte dell’Amministrazione, spetta per tutte le spese sostenute, comprese quelle per ricoveri in
istituti sanitari e protesi, solo per la parte
eccedente quella a carico degli enti assistenziali o previdenziali ed indipendentemente dal diritto all’equo indennizzo. La
richiesta deve essere presentata nella
stessa domanda di riconoscimento della
causa di servizio, oppure con domanda a
parte, da presentarsi entro sei mesi
dall’evento dannoso (articolo 42 DPR
686/1957).
Sull’istanza decide il Ministro dopo il
riconoscimento della causa di servizio.
Con la circolare n. 555/B2a15/3, del
10.7.2000, sono state, in ultimo, impartite
direttive in merito ai tempi e alle modalità
per avere il rimborso delle spese di cura
per invalidità dipendenti da causa di servizio (cure termali, acquisto farmaci, accertamenti diagnostici e assistenza medico legale).
Al fine di evitare ritardi nei pagamenti
è opportuno presentare, entro e non oltre
30 giorni, istanza di rimborso delle spese
sostenute corredata dai seguenti dati:
• dati personali (data e luogo di nascita, residenza, CAP);
• codice fiscale;
• qualifica;
• sede di servizio;
• recapito telefonico;
• modalità di pagamento, specificando se il rimborso debba avvenire mediante accreditamento sul proprio conto corrente bancario (in tal caso indicare la
banca, il numero di c/c bancario e i codici ABI/CAB) o attraverso il conto corrente postale (indicare il numero di c/c
postale), o tramite Banca d’Italia.
Relativamente alla documentazione da
allegare, (circolare n. 84 del Ministero del
Tesoro del 13.11.1997), occorre produrre:
• fotocopia della prescrizione del medico di base, comprendente la diagnosi, il
tipo di cura prescritto la relativa durata;
• attestazione originale dello stabilimento termale comprovante le cure effettuate e la durata del periodo;
• fattura originale debitamente quietanzata e regolarizzata ai fini fiscali, relativamente alle spese di soggiorno e di altre
eventuali spese complementari (quali
massaggi, ecc.) effettuate in appositi stabilimenti.
Per la richiesta di rimborso di farmaci,
le notule mediche (nel caso in cui la ricetta
debba essere trattenuta dal farmacista,
dovrà essere esibita in copia) con la prescrizione dei farmaci e la diagnosi firmate
dal medico, devono recare l’indicazione
del prezzo, la data dell’acquisto ed il timbro della farmacia che li ha forniti.
Inoltre l’interessato dovrà presentare
una dichiarazione dalla quale risulti che
non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi. Per la richiesta di rimborso di
fatture o ricevute relative ad accertamenti
diagnostici, occorre allegare la prescrizione del medico di base, comprendente la
diagnosi ed il tipo di accertamento diagnostico da effettuare, e la fattura originale. Anche in questo caso dovrà essere presentata una dichiarazione dalla quale
risulti che non abbia ottenuto alcun rim-
borso da parte di terzi. La prima volta che
si inoltra istanza di rimborso, relativamente ai casi sopra specificati, si dovrà allegare anche copia autenticata del decreto di
riconoscimento della causa di servizio.
La Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato che la procedura di rimborso
delle spese sostenute dai pubblici dipendenti (i quali non sono beneficiari di copertura assicurativa INAIL) per gli oneri
relativi a visite mediche, cure, accertamenti diagnostici, medicinali, ricoveri e
protesi non assicurati dal S.S.N., sempre
che gli stessi siano ritenuti necessari e le
infermità che ne determinano l’effettuazione siano state riconosciute dipendenti
da causa di servizio - trova fondamento
normativo nel D.P.R. 10/171957 n.3 articolo 68 comma 8, e nel D.P.C.M. del
5/7/1965.
Come già anticipato, le istanze di rimborso delle spese sostenute debbano essere presentate nel termine di 30 giorni
dal riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio o dalla sua notifica ai dipendenti se avvenuta in data successiva,
senza possibilità di rimborsi per infermità
manifestate in servizio ma dallo stesso
non dipendenti, né di anticipazione da
parte dell’Amministrazione di spese per
infermità “palesemente” (esempio eventi
traumatici) determinate dal servizio. Una
questione particolare è quella riguardante
gli accertamenti diagnostici per il controllo dell’eventuale positività all’HIV in caso
di evento a rischio.
A
riguardo,
la
circolare
n.
850/A.P.24.2824 del 5/7 u.s. della citata Direzione avente come oggetto “Sindrome
da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Mutamento interno di incarichi e funzioni dei dipendenti della Polizia di Stato
Molto spesso vengono rappresentate perplessità ed incertezze in
relazione ai provvedimenti di mobilità interna con particolare riferimento ai mutamenti di incarichi e funzioni all’interno degli uffici. Al
riguardo, occorre rappresentare che
il Dipartimento della P.S., con la circolare 555/pers/12207/5.v-3 del 20
dicembre 2006, ha reso noto che
l’avvocatura Generale dello Stato si
è pronunciata sulla problematica riguardante l’applicabilità delle garanzie partecipative contemplate dalla
legge n, 241/1990 - con particolare
riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ed alla motivazione, nell’ipotesi
di “trasferimenti interni” di dipendenti della Polizia di Stato
che comportino solamente un
mutamento di funzioni o di incarico
nell’ambito della stessa sede di servizio. Al riguardo, la citata Avvocatura ha premesso che la giurisprudenza, con specifico riferimento al
personale della Polizia di Stato, si é
più volte espressa nel senso che il
passaggio da un ufficio all’altro
nell’ambito della stessa sede (coin-
cidente con l’ambito territoriale del
Comune) non costituisce un trasferimento in senso tecnico, ma integra solo una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del
servizio, sicché non richiede le medesime garanzie procedimentali
quali la comunicazione di avvio del
procedimento - previste per i trasferimenti in senso stretto.
Nei trasferimenti interni, infatti,
vengono in considerazione scelte e
assetti organizzativi che attengono
specificatamente alle competenze
dell’Amministrazione e alla sua
esclusiva sfera di valutazione discrezionale, a differenza di quanto
si riscontra nei trasferimenti da una
sede all’altra. Tuttavia, rimane fermo
l’obbligo di fornire l’informazione
sindacale preventiva, ai sensi del
DPR 164/2002 riguardo ai criteri generali e alle conseguenti iniziative
concernenti la mobilità interna del
personale, agli organi centrali delle
OO.SS. firmatarie dell’accordo recepito dal DPR n. 164/2002 (art. 25 e.
3) nonché di acquisire il nulla osta
dell’O.S. di appartenenza prima di
disporre, a norma dell’art.36 c. l del
DPR n. 164/2002, il trasferimento in
uffici diversi da quelli di appartenenza, nell’ambito della stessa sede
di servizio, del segretario nazionale,
regionale e provinciale delle OO.SS.
delle Forze di Polizia rappresentative sul piano nazionale. L’avvocatura
Generale ritiene che, allo stato attuale dell’orientamento giurisprudenziale, si possono, ritenere inapplicabili le garanzie partecipative per
il trasferimento interno di un funzionario di Polizia che comporti un
semplice mutamento di funzione o
di incarico, mentre si pone su un
piano diverso il dovere di motivazione - previsto in termini generali
dall’art. 3 della legge 241/90 - anche
con riferimento ai provvedimenti
concernenti l’organizzazione amministrativa e il personale sicché non
può essere derogato neppure riguardo ai semplici “trasferimenti interni”. In linea generale, quindi, il
trasferimento ad altro incarico nello
stesso ufficio o, comunque, nell’ambito della stessa sede di servizio del
personale della Polizia di Stato non
potrà, essere motivato solo con riferimento a generiche esigenze di
Aggiornamento delle norme di profilassi
per gli appartenenti alla Polizia di Stato”
riguarda principalmente la pianificazione
della procedura della profilassi post-esposizione, che costituisce un obiettivo prioritario ed irrinunciabile per la tutela della
salute del personale della Polizia di Stato. Nella stessa circolare, viene tra l’altro,
indicata la necessità di avviare tempestivamente, preferibilmente entro 1-4 ore
dall’evento a rischio, presso i Centri di Riferimento o i Pronto Soccorso Ospedalieri idonei a dar corso alla profilassi post esposizione, i dipendenti che abbiano
riportato un incidente in servizio che
comporti un contatto considerato a rischio, e di promuovere con tali strutture
l’adozione di un protocollo di collaborazione che renda il più rapida possibile la
fruizione da parte del personale delle opportune procedure sanitarie.
Le eventuali spese di carattere diagnostico o farmaceutico non coperte dal SSN
poste a carico del dipendente potranno
essere rimborsate in tempi brevissimi ove
instaurata la procedura prevista dalla legge 173/1952 n. 157, mediante la compilazione del Modello “C”, che comporta
un giudizio “immediato” sulla dipendenza da causa di servizio da parte del direttore dell’Ospedale Militare competente, e
quindi la possibilità di evadere in tempi
altrettanto rapidi la istanza di rimborso o
di preventiva autorizzazione per le ulteriori spese di carattere sanitario che dovessero essere sostenute.
Gli esami diagnostici per il controllo
nel tempo della eventuale positività all’HIV
effettuati su disposizione del Sanitario
della Polizia di Stato vengono svolti direttamente a spese dell’Amministrazione.
●
servizio, ma occorrerà dare contezza in modo puntuale delle ragioni
che lo hanno determinato. Solo
quando sussistano esigenze di riservatezza tali che l’esternazione
puntuale delle specifiche ragioni del
trasferimento possa compromettere
operazioni di sicurezza o programmi
di impiego del personale sarà possibile limitarsi a richiamare, nel
provvedimento, le esigenze di servizio, giustificando la sintetica motivazione con ragioni di riservatezza. La
stessa Avvocatura ha, infine, evidenziato che negli uffici a carattere
interforze composti sia dai personale della Polizia di Stato ad ordinamento civile che dal personale ad
ordinamento militare - il dovere di
motivazione non può essere derogato, per comprensibili esigenze di
uniformità di, gestione del personale amministrato, neppure qualora
l’assegnazione ad altro ufficio riguardi il personale dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche se da un punto di vista
ordinamentale questi non vantano
una posizione giuridica tutelata in
ordine alla conservazione dell’ufficio
o della sede di servizio.
●
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Cie e Cara Bari: richiesta servizio continuativo Caschi U-Bott
Qui di seguito si riporta una nota
della Segreteria Provinciale Siulp indirizzata al Questore di Bari:
“Nelle festività natalizie appena
passate, è tornata in grande evidenza
la questione legata alla sicurezza ed
ordine pubblico delle strutture C.i.e.
e C.a.r.a. di Bari Palese.
Il clamore mediatico suscitato dai
gravi episodi di violenza, rimbalzati
su tutti i maggiori network di informazione televisiva e telematica, avvenuti
all’interno del Centro di Identificazione ed Espulsione, seguono a distanza
di pochi mesi altri episodi avvenuti
nell’altra struttura dedicata ai Richiedenti Asilo, riportando alla memoria
altri spiacevoli incidenti quali l’omicidio di un ragazzo curdo del 02.08.2013
e le terribili scene di guerriglia urbana
Adiconsum
per il SIULP
dell’estate del 2011.
Questi insieme ad altri fatti, con
minore copertura mediatica, restituiscono l’immagine di una situazione
gravemente esplosiva e meritori sicuramente di una profonda riflessione
finalizzata a circoscrivere i pericoli
all’incolumità fisica degli ospiti e del
personale civile e militare impiegato,
ma anche a ragionare sugli alti costi
economici sofferti per i gravissimi
danneggiamenti riportati negli episodi dalle infrastrutture, specie in periodi di contrazione e razionalizzazione
della spesa pubblica.
Questa Segreteria Provinciale ritiene che, al contrario di quanto accade
attualmente, una presenza continua
di personale inquadrato dei Reparti
Mobili possa contribuire positiva-
mente a scoraggiare o contenere tali
disordini, così come accade peraltro
in analoghe strutture disseminate sul
territorio nazionale. Inoltre, una simile
aliquota fissa garantirebbe la presenza minima di personale disponibile,
che notoriamente si assottiglia in
corrispondenza dei periodi di ferie allorquando questo tipo di disordini si
manifestano con maggiore evidenza
e gravità.
Per quanto sopra descritto, Le
chiediamo di valutare la possibilità di
istituire un servizio di tipo continuativo h24, articolato su sei turni settimanali, di impiego di personale addetto
all’Ordine Pubblico da ripartire a rotazione tra le Forze di Polizia”.
Bari, 27 gennaio 2014
La Segr. Prov. S.I.U.L.P. di Bari
Convenzione Kingshop
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nella casella “Codice Convenzione” durante la fase di acquisto.
Esposizione al rischio amianto
Riportiamo di seguito il testo della
nota redatta dalla
Segreteria Nazionale Siulp ed inviata
all’Ufficio
Relazioni
Sindacali:
“In relazione a tutte le segnala-
zioni effettuate dal SIULP in qualità
di RLS e in riferimento all’esigenza
di verificare la presenza di amianto sugli aeromobili in dotazione
alla Polizia di Stato, codesto Dipartimento ha sempre fornito assicurazioni nel senso di escludere
qualsiasi possibilità di esposizione
a rischio per i dipendenti che prestano servizio a bordo dei velivoli
della Polizia di Stato. Oggi, tuttavia, in considerazione dei risultati
di alcuni monitoraggi effettuati per
le forze armate e per altre Forze di
Polizia ad ordinamento militare, si
impone l’esigenza di un monitorag-
Corso Lingua Inglese e Araba per iscritti Siulp
La conoscenza delle lingue straniere, anche se di base, e della cultura di provenienza delle genti che abitano un territorio, consente
lo stabilirsi di una relazione consapevole tra le persone. In quest’ottica la Link Campus University da sempre attenta alle culture del
Mediterraneo ha deciso di promuovere un corso di lingua araba di livello base (A1) esclusivamente dedicato al personale di Polizia
iscritto al SIULP.
Al termine del corso avendo superato con profitto l’esame finale sarà rilasciato un attestato di frequenza e i relativi CFU.
Struttura del corso:
- N° Unita: 11
- N° Settimane: 11 - N° Lezioni: 22
- N° Ore: 44 + 3 ore per esame finale
Ad ogni iscritto sarà consegnato materiale didattico specifico per il corso.
Costo: 100 euro a persona per 40 persone (il corso verrà avviato con minimo 20 iscritti).
Link Campus sta organizzando, inoltre, un corso di Lingua Inglese (tutti i livelli) - modulo di 40 ore ad accesso gratuito per gli iscritti
SIULP. Minimo 40 partecipanti.
Per informazioni contattare: Kadri Abdouli o Andrea Pisaniello Tel: 0039 06 40400201 Fax : 0039 06 40400248
Email: [email protected] - [email protected]
per i servizi di
ordine pubblico
In riferimento a quanto richiesto dalla Segreteria Nazionale
del SIULP, la Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale ha
comunicato che i caschi non
sono ancora disponibili, ma che
è in corso l’approvvigionamento
di n. 3.680 manufatti, la cui consegna è prevista per il mese di
maggio 2014.
Inoltre,
nella
programma-
zione ordinaria per il corrente
anno sono previste le forniture
di 40.000 calottine sottocasco e
n. 2.500 caschi, fermo restando
che l’esiguità dei fondi stanziati
sul relativo capitolo di bilancio
non permette di soddisfare tutte
le richieste di assegnazione.
gio più approfondito ed esteso alle
strutture di ricovero dei mezzi ed ai
materiali di ricambio in giacenza.
Si chiede, pertanto, di fornire
precise informazioni in ordine alle
iniziative intraprese, a livello preventivo, per cautelare sia il personale pilota e specialista che gli ordinari dei nostri Reparti Volo.
In secondo luogo, si gradirebbe
conoscere con quali procedimenti
l’Amministrazione sia giunta, sino
ad oggi, ad escludere la presenza
di amianto, oltre che sugli aeromobili anche sulle strutture ed edifici
adibiti a deposito materiale ed al
ricovero dei mezzi, considerato che
spesso le coperture di questi manufatti edili risultano essere stati, in
passato, realizzati con l’impiego di
amianto.
Infine, si chiede se, alla luce della
possibilità della presenza di amianto nei citati luoghi di lavoro, non si
ritenga di dover predisporre misure
ed attività preventive e di profilassi
anche nei confronti del personale
ordinario in servizio presso i Reparti Volo”.
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FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH
25° Corso di formazione
professionale per l’accesso
alla qualifica iniziale del ruolo
dei Sovrintendente della
Polizia di Stato.
Procedure di avvio al corso
La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che il prossimo 18 febbraio
avrà inizio il “25° Corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo
dei Sovrintendenti della Polizia di Stato”.
Al corso sono ammessi, complessivamente,
n. 345 frequentatori, di cui n.30 donne, come di
seguito specificato:
N. 336, idonei vincitori del concorso
interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti
per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 1 febbraio 2012,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale
supplemento straordinario n. 1/4 del 6 febbraio
2012, successivamente elevati a 336 con decreto del 18 giugno 2012;
N. 9 unità riammesse da precedenti
corsi.
La durata del corso sarà di 4 mesi di cui 2
presso la Scuola e 2 di applicazione pratica presso gli uffici di appartenenza.
Chi si aggira per le scale dell’edificio, pur essendo agli arresti domiciliari, commette il reato di “evasione”
La Cassazione ritorna su un argomento peculiare quello del risvolto penale che assume il
comportamento di chi, essendo agli arresti domiciliari, passeggia in aree comuni, ad esempio,
per il cortile, per le scale, oppure semplicemente varca l’uscio di casa. Chi gironzola per le parti
comuni dell’edificio rischia una condanna per
evasione ex art. 385 c.p.
Tale articolo prevede che “chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un
reato, evade è punito con la reclusione da sei
mesi ad un anno. ..... Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo
in stato di arresto nella propria abitazione o in
altro luogo designato nel provvedimento se ne
allontani, .....”. Questa è la conclusione cui sono
giunti i giudici di legittimità con la sentenza n.
47052/13. Nella fattispecie, l’imputato - che era
stato afflitto dalla misura cautelare degli arresti
domiciliari con divieto di allontanamento e di
comunicazione con persone estranee al proprio
nucleo familiare - era stato sorpreso nelle scale
condominiali a parlare con un vicino. Comportamento sufficiente per essere condannato per
evasione.
Ed invero sostengono i giudici di legittimità:
“le aree condominiali in genere, ivi compresi androni del palazzo in cui è sita l’abitazione in cui
è agli arresti il soggetto attivo, non possono essere considerate pertinenze dell’abitazione, non
costituendo nè parte integrante nè pertinenza
esclusiva di essa”. (Cass. 25 settembre 2013 n.
47052). In altre pronunce la Corte (Cfr sentenza n.30983/2007) aveva precisato che il reato
di evasione sussiste per “ogni allontanamento
abusivo ancorché limitato nello spazio e nel
tempo”. Commette dunque reato di evasione,
ogni detenuto che, trovandosi in questa condizione, “se ne allontani anche per breve tempo,
recandosi in luogo diverso da quello stabilito
per l’esecuzione della misura alternativa”.
Non si richiede, infatti, per l’integrazione del
reato, un allontanamento definitivo o la mancanza dell’’animus revertendi’” ma è necessario
consentire “in pari tempo un agevole e pronto
controllo all’autorità’ di polizia sulla reperibilità
degli imputati”.
Fonte: www.StudioCataldi.it
No risarcimento da lombosciatalgie
per ernie e patologie preesistenti
Al dipendente non spetta il risarcimento, da
parte dell’Inail, per la lombosciatalgia manifestatasi sul luogo di lavoro, ma causata da discopatie
ed ernie già preesistenti. In questo caso, infatti,
non si è verificato alcun infortunio sul lavoro. Se
infatti, dagli accertamenti sul dipendente, risulta
che la patologia (come appunto la lombosciatalgia) non è causa di un’ulteriore invalidità, ma
evidenzia soltanto una patologia cronica pregressa (discopatie ed ernie), non spetta la liquidazione del danno biologico. E ciò anche se il
dipendente abbia avvertito la fitta sulla sciatica
proprio in occasione di uno sforzo lavorativo. A
rendere manifesta questa ovvia considerazione
è la Cassazione in una sentenza di qualche giorno fa [Cass. sent. n. 28434 del 19.12.2013]. In
questi casi, si ha solo una riacutizzazione di una
malattia pregressa che, peraltro, non genera postumi permanenti se non quelli già preesistenti
nel dipendente. A tutto voler concedere, viene
garantito il risarcimento della rendita temporanea. Il presunto sforzo – dice la Suprema Corte
– ha manifestato una patologia preesistente e,
dunque, non è la causa della malattia: la vera
causa è, piuttosto, una schiena già compromessa. Diversa conclusione, invece, si ottiene
se, dalle analisi, risulta che il dipendente fosse
in un perfetto stato di salute. Allora, bisognerà
concludere che è stato lo sforzo sul lavoro a generare la lombosciatalgia. E, in tal caso, spetta
il risarcimento.
In pratica, nel caso di lombosciatalgia, e più
in generale, di qualsiasi patologia insorta sul lavoro, per prevedere gli esiti di una richiesta di
risarcimento bisogna fare una distinzione:
1 – se, a seguito dell’evento traumatico sul
posto di lavoro, il “morbo” si è soltanto riacutizzato perché preesisteva già una patologia (per
es. un’ernia), allora non scatta il risarcimento per
“infortunio sul lavoro”;
2 – viceversa, se il quadro clinico del dipendente era integro e la causa del “morbo” è unicamente l’evento traumatico generato sul posto
di lavoro, allora spetta il risarcimento.
Fonte: www.laleggepertutti.it
Mobbing da parte dei colleghi:
il datore di lavoro è responsabile
Dipendente vittima di mobbing da parte dei
colleghi: datore di lavoro responsabile se non
interviene per evitare le pratiche vessatorie. Il
datore di lavoro è responsabile se non fa nulla
per evitare e reprimere le condotte vessatorie
perpetrate nei confronti di un dipendente da
parte degli altri colleghi. In caso di mobbing
orizzontale, posto in essere dai colleghi di lavoro e non dai superiori gerarchici (nel qual caso,
altrimenti, si parlerebbe di mobbing verticale) il
datore di lavoro ha l’obbligo di intervenire per
tutelare il dipendente mobbizzato. Ciò in quanto il dipendente ha diritto di vedere tutelata e
protetta la propria personalità morale da tutte
le possibili aggressioni che si verificano o che
si potrebbero verificare sul luogo di lavoro (Art.
2087 cod. civ.).
I casi più comuni di mobbing orizzontale
sono:
- aggressioni e rimproveri verbali frequenti e
non giustificati, spesso a scopo di umiliazione.
Nei casi più gravi, tali comportamenti possono
configurare i reati di ingiuria e diffamazione;
- offese, pettegolezzi e critiche sul lavoratore
(sul suo modo di lavorare, di vestire, ecc.) oppure sulla sua famiglia;
- isolamento del lavoratore;
- comportamenti che ostacolano lo svolgimento delle mansioni;
- molestie sessuali.
Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza di determinate condotte mobbizzanti
nei confronti di un proprio dipendente, deve
adottare i provvedimenti opportuni, eventualmente anche sanzioni disciplinari, nei confronti
degli autori del mobbing. Non bastano semplici
interventi pianificatori non seguiti da concrete
misure di vigilanza e protezione [Cass. sent. n.
18093/2013].
In assenza di interventi, il datore di lavoro
può essere chiamato a risarcire il danno subìto dalla vittima delle condotte vessatorie (per
esempio danno biologico da stress).
Al danneggiato basta dimostrare il mobbing e la consapevolezza della sua esistenza da
parte del datore di lavoro. Quest’ultimo potrà
difendersi solo se riesce a dimostrare di aver
adottato tutte le misure dirette ad impedire il
protrarsi della condotta illecita [Cass. sent. n.
1471/2013].
Fonte: www.laleggepertutti.it
Notifica della multa a familiare del
destinatario: recentissimo
intervento delle Sezioni Unite
Intervento chiarificatore delle Sezioni Unite
in materia di procedimento di notificazione degli
atti, e in particolare di verbali di accertamento di
violazioni alle norme del codice della strada.
La notifica dei verbali del codice della strada
deve avvenire, preventivamente, a mezzo del
servizio postale, a norma della legge 20 novembre 1982, n. 890. Solo per il caso di mancata notifica a mezzo del servizio postale, ci si dovrà avvalere della collaborazione dei messi comunali,
i quali procedono a notificare gli atti a norma
degli articoli 137, e seguenti, codice di procedura civile. Tali disposizioni normative prevedono
la sequenza, che deve essere seguita tassativamente, delle procedure per la notifica degli
atti, pena la nullità della notifica In particolare,
la notifica deve essere consegnata: nelle mani
del destinatario (articolo 138, c.p.c.); presso la
casa di abitazione oppure se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito del territorio
di competenza dell’organo notificante. Se non
avviene nel modo previsto dal punto 1 (articolo
139, c.p.c.), la notificazione deve essere fatta nel
comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio
o esercita l’industria o il commercio (quindi, direttamente nelle mani del destinatario stesso).
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali
luoghi, il soggetto consegna copia dell’atto a:
• Una persona di famiglia o addetta alla casa,
all’ufficio o all’azienda, purché non minore di
quattordici anni o non palesemente incapace.
• In mancanza delle persone indicate nel
punto precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o
l’azienda.
• Quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Anche la sequenza dei soggetti a cui l’atto
deve essere notificato, in assenza del destinatario, è tassativa: è necessario ricercare preventivamente una persona di famiglia (moglie, marito, figli, altri parenti, che devono essere, anche
solo momentaneamente, conviventi - e di tale
convivenza ne deve essere fatta menzione nella
relazione di notifica, unitamente all’indicazione
del grado di parentela dichiarato dal soggetto
che ritira l’atto), una persona addetta alla casa,
all’ufficio, all’azienda; solo se tali soggetti non
sono reperiti (delle ricerche di tali soggetti, e
della loro assenza è necessario darne atto nella
relazione di notifica), l’atto deve essere consegnato al portiere dello stabile dove si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario. La
Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la
sentenza 30 ottobre 2013, n. 24473, ha statuito
il principio di diritto per cui: “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna
del piego a persona di famiglia, convivente con
il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare, fa presumere che
in quel luogo si trovino la residenza effettiva,
la dimora o il domicilio del destinatario, con la
conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda
contestare in giudizio tale circostanza al fine di
ottenere la dichiarazione di nullità della notifica,
ha l’onere di fornire idonea prova contraria.
Tale prova, peraltro, non può essere fornita
mediante la produzione di risultanze anagrafiche
che indichino una residenza diversa dal luogo in
cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte
risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione,
superabile alla stregua di altri elementi idonei ad
evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione
della residenza effettiva del destinatario, presso
la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita...”. Neanche le bollette relative alle
forniture di servizi, o la testimonianza dell’amministratore di condominio o di altri soggetti relativamente alla diversa residenza del destinatario
delle notifiche, rispetto a quella della moglie,
possono considerarsi idonea prova della cessazione della convivenza con il coniuge, e quindi
della illegittimità della notifica eseguita nelle
mani della moglie, in luogo che non sia idoneo,
a norma dell’articolo 139, c.p.c., a determinare
la conoscenza dell’atto notificato da parte del
destinatario.
Fonte: www.StudioCataldi.it
COLLEGAMENTO SIULP
Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia
Anno 19
N. 3 - 1 Febbraio 2014
N. 4 - 15 Febbraio 2014
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