allegato a capitolato gestione museo

ALLEGATO A)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI
PER LA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO CIVICO “TOBIA ALDINI” DI FORLIMPOPOLI: PERIODO
09/06/2014-08/06/2021.
ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE
La gestione del Museo Archeologico Civico “Tobia Aldini” di Forlimpopoli (di
seguito denominato genericamente “Museo”) relativamente ai servizi di
apertura, chiusura, sorveglianza, biglietteria, assistenza e informazioni,
bookshop, organizzazione e promozione delle attività allo scopo di valorizzare
e promuovere il patrimonio archeologico della città di Forlimpopoli e del
territorio.
ART. 2 - DURATA
II servizio in questione ha la durata di anni 7 (SETTE) a decorrere dal
09/06/2014 a tutto il 08 /06/ 2021.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
I servizi e le prestazioni richiesti dal presente capitolato sono quelli qui di
seguito descritti:
A) Apertura, chiusura, controllo degli accessi e sorveglianza
Il servizio prevede:
- operazioni di apertura e di chiusura del Museo con inserimento e
disinserimento del sistema di allarme (le chiavi restano depositate presso
l’Ufficio Cultura del Comune di Forlimpopoli e vengono prelevate e restituite
di volta in volta, previa firma da parte dell’operatore incaricato di un apposito
registro);
- controllo degli accessi, vigilanza e custodia dei beni esposti nelle sale
nell’orario di effettuazione del servizio e controllo del comportamento del
pubblico;
- riordino degli spazi e dei servizi igienici utilizzati in occasione delle attività
museali.
B) Biglietteria e vendita dei materiali presso il bookshop del Museo
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Il servizio prevede:
- operazioni di biglietteria e relativa contabilità (cfr. art. 7 della presente
convenzione);
- funzionamento del bookshop negli orari di apertura del Museo con vendita
di cataloghi, pubblicazioni, gadget e altri materiali finalizzati alla promozione
della struttura museale e del territorio realizzati dalla ditta aggiudicataria
previa autorizzazione della Direzione del Museo e/o forniti dal Comune di
Forlimpopoli, da altri Enti e/o Istituzioni, e relativa rendicontazione (cfr. artt.
9 e 11 della presente convenzione).
C) Reception, assistenza e informazione al pubblico
Il servizio prevede:
- offerta di informazioni e assistenza qualificata ai visitatori, in almeno una
lingua straniera, al fine di garantire la migliore valorizzazione del patrimonio
museale. Il Comune di Forlimpopoli, per tramite la Direzione del Museo, si
impegna a fornire apparati per la comunicazione (cartellonistica, brochure,
strumenti tecnologici), in lingua italiana e in inglese (oltreché in altre lingue
straniere), tali da rendere chiara, efficace e aggiornata la veicolazione del
contenuto informativo;
- distribuzione di materiali didattici e informativi del Museo, della città di
Forlimpopoli e del territorio, sempre di concerto e su autorizzazione della
Direzione del Museo;
- eventuale attivazione e gestione di un Info-point che si occupi di fornire
informazioni anche sulle altre realtà museali e aree archeologiche del
territorio;
- raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle affluenze tramite la redazione
di report periodici (a cadenza semestrale).
D) Attività di valorizzazione del patrimonio museale
Il servizio prevede:
- progettazione e gestione (organizzazione e realizzazione) di attività a
carattere scientifico/culturale volte a valorizzare il patrimonio archeologico
museale e a incrementare la conoscenza del Museo e di eventuali percorsi
archeologici nella città, sempre di concerto e su autorizzazione della
Direzione del Museo; le visite guidate al museo, per singoli o gruppi,
dovranno essere garantite, previa prenotazione da parte degli interessati,
durante tutto l’arco dell’anno e rese note al pubblico “on line” e presso la
biglietteria;
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- progettazione e gestione (organizzazione e realizzazione) di visite guidate,
attività didattiche e laboratoriali per le scuole di ogni ordine e grado, sempre
di concerto e su autorizzazione della Direzione del Museo;
- progettazione e gestione (organizzazione e realizzazione) di percorsi e visite
guidati nella città con accompagnamento di singoli o di gruppi, sempre di
concerto e su autorizzazione della Direzione del Museo;
- servizio di prenotazioni e tenuta del calendario delle attività didattiche, delle
visite e delle iniziative organizzate dal Comune di Forlimpopoli, da altri Enti
e/o Istituzioni e collaborazione operativa per il loro svolgimento.
E) Promozione
- distribuzione di materiale promozionale e informativo direttamente presso
il Museo o tramite gli uffici comunali nel caso di invio postale, comunque
sempre di concerto e su autorizzazione della Direzione del Museo;
- adesione a iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio museale,
previa autorizzazione della Direzione del Museo;
- aggiornamento costante del sito internet del Museo, in linea con le
indicazioni della Direzione del Museo e su autorizzazione della stessa, con
inserimento di dati (testi e immagini) riferiti alle iniziative e alle attività da
promuovere; implementazione degli strumenti di comunicazione e di
partecipazione secondo la filosofia del web 2.0;
- tenuta dei rapporti con i soggetti preposti alla promozione turistica e gli altri
musei del territorio in un’ottica di condivisione della programmazione delle
attività e per l’organizzazione e l’incremento delle visite al Museo, secondo gli
indirizzi forniti dalla Direzione del Museo;
- promozione delle attività didattiche e di laboratorio presso gli istituti
scolastici, locali e non, sempre di concerto e su autorizzazione della Direzione
del Museo;
- progettazione, organizzazione e promozione di conferenze, mostre o altri
eventi speciali, su indicazione e previa autorizzazione della Direzione del
Museo.
Art. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI –
I servizi museali oggetto del presente appalto dovranno essere prestati nel
pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” ss.mm.ii., dal D.M. 10.05.2001 “Atto di indirizzo sui
criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei
musei (art. 150, c. 6 del D.Lgs. 112/1998), dalla Legge Regionale 18/2000, dalle
norme contenute nel Regolamento del Museo approvato con deliberazione del
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Consiglio Comunale n° 63 del 10/11/2010 e di tutte le altre normative,
disposizioni e regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti e di quanto
sancito dal “Codice etico dell’ICOM per i musei” in materia di tutela e
valorizzazione dei beni culturali, nonché dalla presente convenzione.
La Direzione del Museo, su incarico del Sindaco pro tempore, mantiene la
direzione scientifica delle collezioni museali e assicura il controllo su tutte le
attività di valorizzazione e di promozione intraprese dalla ditta
aggiudicataria; garantisce la tutela e la conservazione del patrimonio storico e
archeologico della città di Forlimpopoli custodito ed esposto nei locali del
Museo in osservanza delle mansioni enunciate nel vigente Regolamento del
Museo (nello specifico agli artt. 5 e 6 del detto Regolamento). Pertanto la ditta
aggiudicataria opererà e dovrà svolgere tutti i servizi di gestione museale e le
attività di valorizzazione e promozione del patrimonio storico e archeologico
previste dalla presente convenzione, raccordandosi con la Direzione del
Museo e con le azioni che quest’ultima porrà in essere in tale ambito, in
ottemperanza alle linee di politica culturale e alle strategie stabilite dal
Comune di concerto con la stessa Direzione del Museo.
L’attività gestionale dovrà essere prestata costantemente con precisione,
impegno, professionalità tali da garantire l’ottemperanza delle procedure di
sicurezza, valorizzare al massimo la fruibilità e l’immagine del Museo nei
confronti dei visitatori e mantenere alto lo standard qualitativo dei servizi di
base e dei servizi collaterali.
La ditta aggiudicataria dovrà svolgere i servizi museali in stretta sintonia e
impegnandosi a mantenere rapporti di costante collaborazione con
associazioni e altri soggetti, locali e non, che espletano attività di promozione
culturale e turistica del museo e del territorio del Comune di Forlimpopoli.
In qualità di soggetto titolare della proprietà del museo, il Comune si riserva
la competenza esclusiva della formale adesione del Museo ad altri enti o
soggetti giuridici operanti nell’ambito della gestione, tutela, valorizzazione e
promozione dei beni culturali (enti pubblici, fondazioni, associazioni,
consorzi, reti e sistemi museali ecc.), così come della denominazione del
Museo, la quale potrà essere eventualmente modificata solo dal Comune
stesso.
Nel periodo di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovrà attuare il
“Progetto di valorizzazione e promozione del museo”, presentato in sede di
gara ai fini dell’aggiudicazione della concessione.
Eventuali attività espositive temporanee promosse dalla ditta aggiudicataria,
sempre nell’ambito del progetto di valorizzazione e promozione, dovranno
svolgersi presso le apposite sale, o in altri eventuali locali preventivamente
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autorizzati dalla Direzione del Museo e dal Comune. L’organizzazione degli
eventi contempla, oltreché il reperimento di tutte le eventuali autorizzazioni e
nullaosta necessari da parte dei soggetti e degli organi competenti (prestatori,
Soprintendenze, titolari di diritti sulle opere o sulle immagini, ecc.),
l’allestimento (comprensivo del reperimento di eventuali specifici beni e
attrezzature) e lo spostamento di tutti i materiali necessari allo svolgimento
delle iniziative, con l’esclusione di quegli eventuali interventi (come i
traslochi ed il facchinaggio pesante) che, per durata e gravosità, esigono
l’intervento di un’impresa specializzata (comunque a carico del ditta
aggiudicataria), e il successivo ripristino e riallestimento delle sale espositive.
Si precisa che tutte le operazioni di allestimento e movimentazione dei reperti
archeologici sono obbligatoriamente soggette alle prescrizioni fornite dalla
Soprintendenza competente e sono svolte esclusivamente dal personale della
suddetta Soprintendenza.
Nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione della ditta
aggiudicataria, il Comune tramite la Direzione del Museo e di concerto con
essa, si riserva la possibilità di inserire eventi di particolare interesse,
collegati e/o inseriti in rassegne, festival o manifestazioni promosse dal
Comune stesso, concordandone modi e tempi con la ditta aggiudicataria.
ART. 5 - ORARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il monte ore di apertura settimanale è di 24 ore di cui 12 ore effettive. Di
queste 12 ore effettive, 6 sono obbligatoriamente da garantirsi durante il fine
settimana.
Gli orari di apertura saranno concordati con il Comune e la Direzione del
Museo.
Il Museo resta chiuso nelle seguenti festività : 1 gennaio, domenica di Pasqua,
1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre (se
cade di domenica).
La ditta aggiudicataria del servizio dovrà inoltre impegnarsi a:
- garantire l’apertura del Museo - durante i mesi di chiusura, nel giorno di
riposo settimanale e al di fuori del normale orario di apertura - per effettuare,
se richiesti e, comunque, su prenotazione e a seguito di preventiva
comunicazione alla Direzione del Museo, laboratori didattici, visite guidate o
altre attività culturali;
- garantire le aperture straordinarie (anche in orario serale) del Museo su
richiesta dell’Amministrazione comunale o della Direzione del Museo, anche
a ingresso gratuito, in occasione di eventi o ricorrenze, fino a un numero
massimo di 30 (trenta) ore all’anno.
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La ditta aggiudicataria dovrà garantire, durante l’orario di apertura, la
presenza di un operatore presso la biglietteria e l’hospitality desk del Museo
e, in caso di particolari manifestazioni, di almeno uno o più operatori per
garantire il controllo e la corretta fruizione delle sale.
L’Amministrazione comunale, in caso di necessità e in relazione alle proprie
esigenze e decisioni, si riserva la facoltà di articolare diversamente l’orario
dei servizi appaltati. La ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi a tali variazioni
che saranno comunicate con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.
ART. 6 – BIGLIETTERIA E PRENOTAZIONE VISITE
1. La gestione del servizio di “biglietteria e prenotazione visite” prevede lo
svolgimento di tutte le mansioni necessarie a garantire un regolare ed agevole
accesso al Museo e ai servizi museali da parte di tutte le potenziali fasce di
utenza, tra cui:
a) vendita e distribuzione dei biglietti e controllo dei medesimi per l’accesso al
museo, anche in occasione di mostre o altri eventi culturali;
b) prenotazione dei biglietti non contestuale all’accesso ai musei, anche in
occasione di mostre o altri eventi culturali;
c) compilazione, al momento dell’ingresso, del Registro dei Visitatori al fine
dell’ elaborazione di statistiche periodiche in merito all’entità e tipologia del
pubblico.
2. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese
all’emissione dei biglietti, tramite modalità e strumenti operativi concordati
con il Comune che consentano una puntuale e sistematica rendicontazione
(numero di biglietti emessi e venduti suddivisi per tipologia, incassi registrati,
ecc.), da effettuarsi secondo modi e termini di cui al successivo art. 11. La
vendita dei biglietti d’ingresso dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente
normativa fiscale e tributaria.
3. Presso la biglietteria e all’ingresso dei locali del Museo dovranno essere
collocati, in modo visibile, i prezzi dei biglietti, i periodi e gli orari di apertura
nonché gli eventuali orari delle visite guidate. Le tipologie del biglietto
dovranno essere tre: 1) biglietto intero; 2) biglietto ridotto; 3) biglietto
gratuito. Sulle tipologie 1 e 2 dovrà essere indicato il prezzo, sostituito nella
tipologia 3 dalla dizione, in grandi lettere, “GRATUITO”.
4. L’esecuzione del servizio di biglietteria implica il maneggio del denaro da
parte del personale addetto, di cui la ditta aggiudicataria rimane unico
responsabile.
5. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire l’ingresso a coloro che ne
facciano richiesta purché in possesso di regolare biglietto, oppure si trovino
nelle situazioni di cui al successivo articolo 8.
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6. Avranno diritto all’ingresso gratuito nei musei, senza emissione di
biglietto, coloro che hanno rapporti di lavoro o comunque interagiscano con il
Comune per finalità istituzionali (a mero titolo esemplificativo: soggetti
autorizzati dagli organi comunali, curatori dell’allestimento di mostre e
iniziative varie, soggetti che effettuino rilievi e sopralluoghi per attività di
progettazione o riprese televisive, personale tecnico-manutentivo in servizio,
soggetti con mansioni di verifica sull’attività della ditta aggiudicataria).
7. La Direzione del Museo di concerto con il Comune, potrà inoltre disporre
l’ingresso gratuito ai musei per tutti i visitatori in alcuni giorni dell’anno, in
concomitanza di pubbliche iniziative di particolare rilievo (quali ad esempio
le “Giornate Europee del Patrimonio”), comunicando preventivamente le
relative date al ditta aggiudicataria.
8. La ditta aggiudicataria sarà tenuta all’applicazione delle tariffe dei biglietti
e delle agevolazioni di cui ai precedenti commi, nonché all’applicazione di
eventuali ulteriori biglietti cumulativi e/o integrati frutto di successivi accordi
stipulati dal Comune con altri soggetti pubblici e privati; ai fini di
un’ottimizzazione dei risultati economici della gestione, la ditta
aggiudicataria potrà comunque in qualsiasi momento proporre al Comune
tramite la Direzione del Museo modifiche del suddetto piano tariffario e di
agevolazioni, comprendenti anche l’introduzione di nuovi biglietti, le quali
potranno essere applicate soltanto previa formale autorizzazione da parte del
Comune di Forlimpopoli.
ART. 7- TARIFFE
Le tariffe di bigliettazione e dei servizi museali sono concordate dalla ditta
aggiudicataria con il Comune e sono stabilite con atto della Giunta Comunale;
vi è la possibilità di essere riviste annualmente
Le tariffe dei servizi oggetto di appalto sono le seguenti:
● biglietto d’ingresso intero
non oltre
€ 4,00
per Enti e/o Associazioni convenzionate
non oltre
€ 2,00
● biglietto d’ingresso ridotto per ragazzi/e 14-18 anni
non oltre
€ 1,00
● biglietto d’ingresso ridotto per gruppi min. 6 persone,
● gratuità per minori sotto i 14 anni; per ultra65enni; disabili; studenti,
specializzandi, dottorandi, personale docente dell’Università dietro esibizione
di documento attestante l’iscrizione o il ruolo ricoperto; personale delle
Soprintendenze; guide turistiche dietro esibizione del patentino; giornalisti
pubblicisti e professionisti dietro esibizione del patentino; titolari della
tessera I.C.O.M. (International Council of Museums); accompagnatori per
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gruppi (max 2); soggetti, singoli o in gruppo, individuati dal Comune e di volta
in volta comunicati alla ditta aggiudicataria o soggetti partecipanti alle
iniziative promosse dal Comune all’interno dei musei, se previsto dal Comune
stesso.
Per quanto concerne le attività museali quali: visite guidate ‘standard’ alle
collezioni, attività laboratoriali per adulti e famiglie, laboratori e visite
guidate per le scuole di ogni ordine e grado, altre attività di valorizzazione del
patrimonio storico e museale, oggetto della programmazione annuale, la ditta
aggiudicataria oltre a presentarne contenuti e modalità di attuazione,
materiali e strumentazioni utilizzati, per la necessaria autorizzazione da parte
della Direzione del Museo, concorderà con la stessa e con il Comune le tariffe
di prezzo. Eventuali altri progetti al di fuori della programmazione annuale e
a costi diversi, dovranno essere approvati e autorizzati dalla Direzione del
Museo.
Art. 8 - BOOKSHOP
1. Il servizio di bookshop prevede lo svolgimento, a cura e spese della ditta
aggiudicataria, delle seguenti attività:
-gestione del bookshop presente all’interno del Museo volto all’esposizione e
alla vendita di libri, video, materiali informativi e altri prodotti editoriali,
gadget e oggettistica i cui contenuti siano in sintonia con la natura e con le
finalità del Museo, previa autorizzazione della Direzione del Museo, con
esclusione di ogni pubblicazione che esuli dall’ambito scientifico o turistico e
tenendo sempre fornito l’esercizio del materiale editoriale prodotto dal
Museo, dal Comune, dalla Biblioteca comunale e da Casa Artusi;
-progettazione e realizzazione di prodotti editoriali e di oggettistica finalizzati
alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio museale, previa
autorizzazione del Comune e della Direzione del Museo.
2. Il servizio di bookshop dovrà essere sempre assicurato dalla ditta
aggiudicataria nei giorni e negli orari di apertura del museo.
3. I proventi derivanti dall’attività di bookshop saranno ad esclusivo
beneficio della ditta aggiudicataria.
4. Il Comune avrà la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria pubblicazioni
e articoli vari direttamente realizzati, o comunque ritenuti di particolare
interesse, da porre obbligatoriamente in vendita presso il bookshop, oggetto
di vendita dal Comune alla ditta aggiudicataria (o di “conto-deposito”) e
successiva rivendita al pubblico da parte di quest’ultima, a prezzi e condizioni
da pattuire di volta in volta.
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5. La ditta aggiudicataria è tenuta a richiedere tutte le autorizzazioni relative
alla commercializzazione in quanto necessarie e al rispetto, con spese e oneri
a proprio carico, di ogni adempimento e prescrizione previsti dalle normative
vigenti, a cominciare da quelle in materia fiscale.
6. Tutti i costi relativi al reperimento degli articoli destinati alla vendita, così
come di ulteriori eventuali arredi o strutture di vendita oltre a quelli forniti
dalla ditta aggiudicataria all’atto della sottoscrizione del Verbale di consegna
dei beni, saranno a esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
7. Eventuali nuovi arredi o attrezzature introdotti dal ditta aggiudicataria
all’interno del bookshop dovranno essere decorosi e intonati con l’ambiente;
a tal fine, prima della loro installazione, la ditta aggiudicataria dovrà fornire
alla Direzione del Museo la documentazione dei beni che intende utilizzare e
ottenere l’autorizzazione della Direzione del Museo alla loro installazione.
ART. 9 - OBBLIGHI DELLA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DITTA
AGGIUDICATARIA
E
DELLA
9.1 - La ditta aggiudicataria si obbliga a:
- garantire il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, delle giornate di
apertura del Museo e il puntuale adempimento di quanto indicato all’art. 4 del
presente capitolato; in caso di astensione dal lavoro di personale
continuativamente impiegato, la ditta aggiudicataria dovrà essere comunque
in grado di assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni,
sostituendo immediatamente il personale assente con altro di medesima
qualifica;
- fornire all’Amministrazione comunale l’elenco delle persone impiegate, con
relativi curricula, attestanti i titoli di studi, le competenze acquisite e le
esperienze regresse, le qualifiche di ognuna e la tipologia del contratto
lavorativo, nonché il nominativo di un responsabile/referente della Direzione
del Museo in possesso di Laurea in Archeologia o in Conservazione dei Beni
culturali, con titolo di Specializzazione in Archeologia; l’eventuale
sostituzione del personale dovrà essere comunicata tempestivamente al
Comune di Forlimpopoli e alla Direzione del Museo. Il sostituto dovrà avere
titoli, qualifiche ed esperienze analoghe al precedente personale impiegato
(cfr. art. 24 della presente convenzione);
- individuare, per lo svolgimento dei servizi, un gruppo costante di persone di
fiducia in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, che
garantiscano la corretta e continuativa esecuzione dei servizi. Per gli
operatori addetti ai servizi di apertura, sorveglianza e prima
accoglienza/informazione, si richiede titolo di Laurea in Archeologia o in
Conservazione dei Beni culturali (triennale o magistrale). Per gli operatori
9
addetti ai servizi di visite guidate, laboratori e alle attività di valorizzazione
del patrimonio museale rivolti ad adulti e famiglie, si richiede titolo di Laurea
in Archeologia o in Conservazione dei Beni culturali, con titolo di
Specializzazione in Archeologia. Gli stessi requisiti di competenza andranno
rispettati anche in relazione agli operatori impiegati nello svolgimento delle
attività didattiche e di laboratorio per le scuole (cfr. art. 24 della presente
convenzione);
- assicurare, nello svolgimento dei servizi di cui all’art. 4 del presente
capitolato, l’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti,
con particolare riferimento al D. Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni culturali e
del Paesaggio, per quanto concerne nello specifico i principi di valorizzazione
e tutela del patrimonio culturale, di conservazione e di uso dei Beni culturali.
Contestualmente dovrà essere garantita l’osservanza di tutte le norme
indicate nel vigente Regolamento del Museo;
- garantire il pieno rispetto delle direttive e delle indicazioni fornite dalla
Direzione del Museo, la quale è responsabile dello stesso su mandato del
Sindaco pro tempore e alla quale spetta il controllo dal punto scientifico,
l’organizzazione e il coordinamento delle attività del Museo secondo le norme
contenute nel vigente Regolamento e per le finalità e gli obiettivi esposti nelle
linee guida indicate nel progetto di riqualificazione e valorizzazione delle
collezioni museali;
- prevedere la contemporanea presenza di almeno due persone (un addetto
alla reception e un operatore museale), in occasione dello svolgimento dei
laboratori, visite guidate e didattiche e di tutte le attività organizzate durante
gli orari di apertura del Museo. Fuori dagli orari di apertura, si richiede la
presenza di operatori in numero tale da garantire la sicurezza dei visitatori e
del patrimonio museale, da valutare e concordare con la Direzione del Museo;
- raccogliere i dati degli utenti secondo le modalità stabilite dalla Direzione
del Museo. I dati dovranno essere inseriti nel form già predisposto. Tali dati
resteranno di proprietà del Comune di Forlimpopoli e non potranno essere né
utilizzati dalla ditta aggiudicataria, né ceduti a terzi. Tali dati quindi potranno
essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse
all'esecuzione del presente appalto.
In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio,
la ditta aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a
rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle
transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. La ditta aggiudicataria si
impegna a fornire al Comune di Forlimpopoli copia del documento
programmatico sulle misure di sicurezza da essa eventualmente adottato, in
relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività. È fatto
assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di comunicare i dati personali e
sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati,
fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di
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legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di
dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.). Qualora i dati
personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano
conferiti direttamente dagli stessi alla ditta aggiudicataria, questa si impegna
a soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt. 13, 23, 24, 17 e 20 del D. Lgs n.
196/2003. La ditta aggiudicataria si impegna a rendere noto, entro 15 giorni
dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti
dei dati in relazione alla propria attività e alla propria struttura organizzativa
e l’eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti l’esecuzione del
contratto;
- provvedere al riordino dei locali e degli arredi sia prima che dopo l’orario di
apertura, assicurare il controllo degli infissi e la chiusura delle uscite al
termine dell’orario di servizio;
- segnalare all’Ufficio comunale competente eventuali disfunzioni alla
struttura o agli impianti;
- raccogliere richieste e osservazioni dei visitatori e segnalarle alla Direzione
del Museo;
- garantire il buon mantenimento delle strutture, delle attrezzature e degli
impianti affidati in concessione. Al personale della ditta aggiudicataria è
precluso ogni accesso al materiale archeologico la cui conservazione resta di
competenza e sotto la responsabilità della Direzione del Museo;
- osservare gli accorgimenti atti a garantire l’economicità e l’uso corretto delle
strutture, delle attrezzature e degli impianti.
Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà assicurarsi e controllare che gli operatori
impiegati nei servizi oggetto della convenzione rispettino le seguenti
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
rispettare l’orario di servizio;
assicurare i servizi senza interruzioni, risolvendo eventuali problemi a
livello organizzativo;
svolgere il proprio compito con la massima disponibilità e cortesia nei
confronti degli utenti;
non uscire dal Museo per motivi personali, né ricevere visite; l’uso del
telefono per motivi personali dovrà essere limitato a casi di comprovata
necessità;
non alzare la voce se non in caso di emergenza, non ascoltare
apparecchi radiofonici o simili, non utilizzare telefoni cellulari;
indossare sempre la divisa e il cartellino di riconoscimento.
È vietato:
accettare e/o richiedere mance dal pubblico in visita;
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fare da guida al pubblico o accompagnare estranei nei locali interdetti;
leggere libri e/o riviste in presenza di pubblico;
manomettere apparecchiature, attrezzature e oggetti di qualsiasi genere
di proprietà comunale;
usare a scopo personale fotocopiatrici, telefoni, computer e qualsiasi
altra apparecchiatura;
invitare espressamente conoscenti e intrattenersi con essi;
allontanarsi ingiustificatamente dalla postazione di servizio.
È assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti del museo: tale
disposizione va rispettata e va fatta rispettare.
La sorveglianza nelle zone espositive dovrà consistere in un controllo assiduo
e diretto dei beni esposti con una vigilanza attiva affinché i visitatori
mantengano un comportamento corretto, onde prevenire e scoraggiare
eventuali furti e atti vandalici.
Il servizio dovrà svolgersi in modo discreto e con attenzione alle esigenze dei
visitatori e dovrà essere garantito anche in occasione di eventuali cerimonie,
spettacoli e altre iniziative organizzate o concesse dal Museo al di fuori dei
consueti orari di apertura.
Tutto il personale impiegato deve risultare ben edotto in relazione alle
particolari esigenze di sicurezza relative all'ambiente in cui opera. Per il
personale impiegato viene richiesto l'obbligo inerente alla formazione
specifica per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, nonché all'attuazione delle misure di primo soccorso sanitario.
Detto personale dovrà essere in possesso dell’attestato di idoneità relativo
all'addestramento per la gestione dell'emergenza, per attività a rischio di
incendio medio, rilasciato dai Vigili del Fuoco, così come previsto dall’art.3
L.28 novembre 1996 n.609, come meglio specificato nell'allegato IX D.M. 10
marzo 1998, la cui presenza dovrà essere garantita nel numero di uno/due
operatori per turno di lavoro.
9.2 - Sono a carico dell’Amministrazione Comunale:
- le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili e degli
impianti;
- gli oneri e le spese per la fornitura di energia elettrica, dell’acqua e le spese
telefoniche;
- gli oneri per il materiale e il personale addetto alle pulizie. Le pulizie
vengono effettuate da Ditta incaricata dal Comune, ogni 15 giorni.
Art. 10- RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere inoltre a fornire, con cadenza
semestrale, alla Direzione del Museo:
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il resoconto di biglietti staccati con l’indicazione della categoria (intero,
ridotto e gratuito) nonché il totale degli incassi del mese;
il resoconto di tutte le attività descritte nel progetto di gestione prodotto in
sede di gara, con la specifica dei soggetti richiedenti;
il resoconto del materiale venduto presso il bookshop per conto del Comune
di Forlimpopoli;
la statistica mensile dei visitatori compilata su apposito schema concordato
con la Direzione del Museo.
La ditta aggiudicataria dovrà altresì essere in grado di dimostrare, su
richiesta del Comune di Forlimpopoli e/o della Direzione del Museo, la
documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni effettuate in merito
alle affluenze dei visitatori, alle attività svolte e alle spese sostenute.
ART. 11- DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà la durata di SETTE anni, specificatamente per il
periodo 09/06/2014-08/06/2021.
È esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo e il contratto scadrà de iure alla
sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione o preavviso.
Il Comune di Forlimpopoli si riserva il diritto di prorogare tecnicamente il
contratto in attesa dell’espletamento delle nuove procedure di appalto, ove
consentito dalle disposizioni di legge vigenti.
L’Amministrazione comunale, dal canto suo, potrà risolvere anticipatamente
il contratto in caso di inadempienze riconoscendo il compenso adeguato al
servizio svolto e, comunque, rimane salva la facoltà di interrompere il
servizio, disdettando il contratto, in caso del venir meno dell’utilità e
dell’interesse pubblico del progetto relativo alla struttura museale, con
preavviso di due mesi.
Qualora si verifichi una variazione sostanziale dei flussi di presenze, e
conseguentemente delle entrate, non addebitabile all'inerzia della gestione, le
parti si impegnano a rivedere il progetto gestionale.
ART. 12- LOCALI E STRUTTURE
Per la gestione integrata dei suddetti servizi, il Comune di Forlimpopoli,
titolare dei servizi medesimi, affida alla ditta aggiudicataria i locali adibiti a
Museo Archeologico Civico “Tobia Aldini” ubicati in Forlimpopoli piazza A.
Fratti 4, i relativi arredi, impianti, attrezzature e beni mobili specificamente
individuati in apposito Inventario che costituirà parte integrante del Verbale
13
di consegna dei beni, redatto e controfirmato dalle parti a seguito della stipula
della convenzione.
I locali oggetto della presente convenzione, sono costituiti da n. 7 (sette) vani
+ 1 (uno) servizio igienico, posti al piano terreno della Rocca Ordelaffa di
Forlimpopoli (ala orientale e parte dell’ala meridionale) con ingresso posto in
Piazza A. Fratti n° 5; il tutto secondo planimetria ALL. A1). I locali vengono
concessi nelle condizioni in cui si trovano alla data della presente
sottoscrizione e previa constatazione dello stato di fatto che la ditta
aggiudicataria dichiara di ben conoscere. Una puntuale rilevazione della
specifica tipologia, dell’effettiva consistenza e dello stato di conservazione e
funzionalità dei locali e dei beni oggetto della concessione, nonché l’entità
degli interventi da effettuare e dei relativi oneri per garantire il regolare
funzionamento dei locali e dei beni medesimi, sarà stata effettuata dai
concorrenti tramite preventivo sopralluogo obbligatorio sulle strutture
museali in concessione funzionale alla presentazione delle offerte, secondo
modi e termini di cui al bando di gara.
Tutte le strutture mobili e immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici
affidati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà
dell’Amministrazione comunale.
Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene
immobile, di cui la ditta aggiudicataria riterrà di doversi dotare o di realizzare
per la migliore conduzione degli impianti, diverrà di piena ed esclusiva
proprietà dell’Amministrazione comunale.
Saranno consegnate alla ditta aggiudicataria le disposizioni inerenti le
normative di sicurezza da rispettare tassativamente a tutela dei materiali e
dei visitatori del Museo.
Il Comune di Forlimpopoli e la Direzione del Museo si riservano in ogni
momento, dietro preventiva comunicazione, la facoltà di accedere e utilizzare
le strutture museali e didattiche per propri scopi e finalità.
ART. 13 - PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
Il patrimonio archeologico di proprietà comunale e statale custodito ed
esposto nelle sale del Museo, è interdetto al personale della ditta
aggiudicataria. La direzione scientifica, la tutela, la conservazione e le
eventuali attività di movimentazione e trasferimento di detto materiale
restano a totale carico e sotto la responsabilità del Direttore e/o Conservatore
del Museo secondo quanto normato nel vigente Regolamento del Museo.
ART. 14 - CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA DEI LOCALI E DELLE
STRUTTURE
14
La consegna dei locali alla ditta aggiudicataria avverrà a seguito della firma
della presente convenzione entro 20 giorni dalla presentazione della copia
della polizza assicurativa di cui all'art. 13 da parte della ditta aggiudicataria,
con apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti della presente
convenzione.
All’atto della consegna dei locali il Comune di Forlimpopoli nella persona del
Capo Settore Ufficio Patrimonio, o suo delegato, e la ditta aggiudicataria,
nella persona del suo Legale Rappresentante, redigono il verbale di cui parte
fondamentale è lo stato di fatto dei locali, ossia l’elencazione dei beni mobili e
immobili.
Nel verbale il Comune di Forlimpopoli e la ditta aggiudicataria dichiarano
quindi di aver esaminato i locali, specificando lo stato in cui hanno trovato gli
impianti, i beni immobili e mobili, le attrezzature e le pertinenze oggetto di
concessione.
Alla scadenza della convenzione le strutture ritorneranno in disponibilità
dell'Amministrazione Comunale in normale stato di efficienza e funzionalità,
salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.
È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di effettuare modifiche agli impianti e
agli immobili come individuati nel verbale di consegna, salvo se concordato
con il concedente.
Art. 15- MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BENI COMUNALI
1. Gli immobili oggetto della concessione e le relative pertinenze, attrezzature
e beni mobili saranno consegnati alla ditta aggiudicataria nello stato di fatto
in cui si trovano all’atto della sottoscrizione del relativo Verbale di consegna,
con la firma del quale la ditta aggiudicataria dichiarerà di averne constatata la
consistenza e lo stato di funzionamento e conservazione.
2. Gli immobili affidati alla ditta aggiudicataria dovranno essere utilizzati,
secondo la propria destinazione, esclusivamente per le finalità museali di cui
alla presente convenzione o per iniziative affini a tali finalità comunque
compatibili con le strutture, nel pieno rispetto di tutte le normative e
disposizioni vigenti in materia, tra cui in particolar modo quelle relative alla
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii..
3. L’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata
sugli impianti museali a carico della ditta aggiudicataria dovrà essere prestata
in esecuzione di apposito piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza
da adottare in ottemperanza alle normative vigenti, il quale dovrà essere reso
noto al Comune in qualsiasi momento in caso di specifica richiesta.
15
4. Non sono in alcun modo consentiti alla ditta aggiudicataria interventi di
modifica dei locali, degli impianti, degli arredi, delle strutture tecniche,
nonché dell’articolazione e dell’allestimento delle collezioni museali
permanenti.
5. Il Comune e la Direzione del Museo, per motivate esigenze connesse al
miglioramento dei servizi, si riservano la facoltà di modificare l’articolazione
e la dimensione dei locali e degli spazi museali concessi.
6. La Direzione del Museo si riserva ogni decisione in merito all’articolazione
e agli allestimenti delle collezioni museali permanenti e a qualsiasi tipo di
movimentazione delle opere d’arte ed altri beni culturali presenti nel Museo
(per eventuali nuove sezioni espositive o riallestimento delle collezioni
attuali, restauri, prestiti, mostre, ecc.). Eventuali proposte di modifica degli
allestimenti museali permanenti o di movimentazione di opere d’arte ed altri
beni culturali avanzate dalla ditta aggiudicataria saranno di volta in volta
valutate dalla Direzione del Museo, la quale si riserva ogni esclusiva decisione
finale in merito.
7. Nei suddetti casi di cui ai commi 5 e 6 che dovessero tradursi in una
limitazione dell’uso dei beni ottenuti in concessione per l’espletamento dei
servizi, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per eventuali mancati
introiti.
8. La ditta aggiudicataria è tenuta all’utilizzo dei beni concessi dal Comune
per l’esercizio della propria attività gestionale. Eventuali sostituzioni,
permute o dismissioni di tali beni, così come l’introduzione di nuovi beni
aventi carattere di miglioria, dovranno essere necessariamente autorizzate in
via preventiva; in tal caso la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria
cura e spese, a sostituire, rimpiazzare o introdurre ex novo i beni in oggetto,
provvedendo al loro uso e alla loro manutenzione negli stessi modi e termini
dei beni comunali concessi, e tali nuovi beni resteranno comunque di
proprietà del Comune, al quale dovranno essere riconsegnati alla scadenza
del contratto, senza alcuna forma di rimborso o indennizzo ad appannaggio
della ditta aggiudicataria, se non diversamente pattuito fra le parti al
momento dell’assenso per dette migliorie.
9. L’eventuale introduzione nei locali e negli spazi oggetto della concessione
di insegne, marchi o loghi diversi da quelli del Comune, del Museo o del ditta
aggiudicataria, ivi compresi quelli di eventuali sponsor per lo svolgimento dei
servizi, dovrà essere preventivamente concordata con la Direzione del Museo.
10. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla segnalazione agli Uffici
comunali competenti di tutti i danni, guasti, deterioramenti che possano
interessare i locali, gli impianti, le attrezzature, i beni mobili e i beni culturali
16
dei musei onde garantire un loro costante idoneo funzionamento e stato di
conservazione, nonché fornire il necessario supporto tecnico e operativo per
gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dal Comune. Le
segnalazioni andranno contestualmente trasmesse anche alla Direzione del
Museo.
11. Per quanto attiene all’uso delle risorse e alla gestione dei rifiuti solidi
urbani inerenti alla conduzione dei locali nell’esercizio dell’attività gestionale,
la ditta aggiudicataria dovrà adottare criteri ispirati al rigore e al risparmio
energetico nell’uso delle utenze museali, nonché attivare la raccolta
differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con il Comune.
Art. 16 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
1. La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di ottemperare, per le finalità a cui
gli immobili comunali sono destinati, a tutte le prescrizioni previste dalle
norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
esonerando a tal fine espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento
in merito.
2. Sarà onere della ditta aggiudicataria, ad ogni effetto di responsabilità civile
e penale per danni, far rispettare a chiunque le norme vigenti in materia di
sicurezza, nonché fornire ai soggetti che richiederanno l’uso delle strutture,
ogni specifica informazione e supporto per agevolare la conoscenza e
l’applicazione delle norme di corretto utilizzo e di sicurezza.
3. Sarà obbligo della ditta aggiudicataria procedere puntualmente a tutte le
revisioni e certificazioni annuali e pluriennali previste dalla normativa
vigente, sia per le attrezzature e gli impianti eventualmente introdotti dalla
ditta aggiudicataria stessa.
4. Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08
ss.mm.ii., la ditta aggiudicataria assume la qualifica di datore di lavoro
committente, alla trasmissione di informazioni specifiche sui rischi e alla
verifica di idoneità tecnico-professionale nel caso di eventuali affidamenti di
lavori, servizi e forniture a terzi nel quadro dei propri obblighi contrattuali.
Art. 17 - PRESCRIZIONI E CONTROLLI SUI BENI CONCESSI
1. Il Comune si riserva, tramite la Direzione del Museo, i propri dipendenti o
incaricati, di comunicare alla ditta aggiudicataria specifiche indicazioni e
prescrizioni in ordine alla corretta manutenzione degli immobili e degli altri
beni comunali affidati per lo svolgimento dei servizi, oltre a quelle
specificamente previste dalle normative tecniche vigenti in materia, alle quali
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la ditta aggiudicataria ha sempre e comunque l’obbligo di attenersi anche
senza preventiva comunicazione da parte del Comune.
2. Il Comune ha piena facoltà di vigilare sull’utilizzo e la gestione dei beni
concessi e di accedere liberamente ai medesimi allo scopo di verificare lo
stato di conservazione e la corretta utilizzazione degli immobili e delle
relative pertinenze e beni mobili.
Art. 18 - STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO E VARIANTI
1. Gli standard minimi di qualità dei servizi oggetto della concessione sono
quelli risultanti dalle prescrizioni della presente convenzione e potranno
essere integrati solo in senso migliorativo sulla base dell’offerta presentata
dalla ditta aggiudicataria, nonché su richiesta del Comune in esito alle attività
di verifica e controllo effettuate nel corso del servizio.
2. Eventuali varianti migliorative rispetto agli standard qualitativi fissati dalla
convenzione, presentate in sede di offerta che comportino attribuzione di
punteggio saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico
dell’offerente.
3. Durante l’esecuzione del contratto, il Comune e la Direzione del Museo si
riservano di apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei
servizi affidati senza che la ditta aggiudicataria possa opporsi o vantare alcun
compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente
gli oneri e i costi produttivi delle prestazioni; in tal caso, queste potranno
essere pattuite secondo modi e termini da concertarsi di volta in volta fra le
parti.
ART. 19 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
E’ assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in tutto o in parte
quanto forma oggetto della presente concessione. Idem dicasi per il
subappalto.
ART. 20 - ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ CIVILE
La ditta aggiudicataria sottoscrivendo il presente contratto di concessione si
obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del
proprio personale presente nel Museo a vario titolo per le mansioni assunte,
della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e si obbliga a tenere il
Comune di Forlimpopoli sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità civile
e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque
derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.
18
Tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto di concessione, fra cui
anche l’adempimento alla normativa vigente in materia di contabilità, di
corretto adempimento delle procedure, nonché le responsabilità civili e
penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni
contenute nella presente convenzione, sono imputabili alla ditta
aggiudicataria quale soggetto giuridico.
La ditta aggiudicataria stipula una polizza assicurativa, riferita alle strutture
oggetto di concessione:
- di responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d’opera (RPO), a
garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a strutture, persone e cose di
terzi (il personale, gli utenti in genere e il Comune di Forlimpopoli devono
espressamente ricoprire la qualifica di terzo) in dipendenza dell’attività
oggetto della presente convenzione;
- coprire tutte le attività svolte dalla ditta aggiudicataria comprese attività
secondarie e accessorie nulla eccettuato o escluso;
- prevedere la copertura dei rischi incendio e atti vandalici.
Tale polizza dovrà avere decorrenza dall’inizio del contratto e con validità per
tutta la durata dello stesso, sollevando il Comune di Forlimpopoli da ogni tipo
di responsabilità in sostanza della presente convenzione. A tal fine dovrà
stipulare idonea polizza assicurativa con una primaria compagnia di
assicurazione con le seguenti caratteristiche:
massimali non inferiori ad € 100.000,00 per la responsabilità civile per
danni a cose e persone, ivi compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori
dei locali ed i terzi che avessero comunque a trovarvisi, che si
verifichino all'interno dell'edificio.
La ditta aggiudicataria si impegna a presentare copia della polizza
assicurativa, regolarmente sottoscritta e quietanzata dalle parti, alla
sottoscrizione del contratto e si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi
successivi.
Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di
sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia
Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Forlimpopoli; ove il valore
da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali
coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico
della ditta aggiudicataria.
ART. 21 - CAUZIONE
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto,
nonché del risarcimento dei danni derivanti da inadempienze delle
obbligazioni contrattuali medesime, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, nei
19
modi stabiliti dalla legge, una cauzione nella misura del 10% dell’importo
netto della convenzione, anche mediante polizza fidejussoria assicurativa o
bancaria. Purchè confoernma al dettato D.Lgs 163/06. La ditta aggiudicataria
ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione comunale
abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Art. 22 - PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
1. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al funzionamento del Museo
tramite una dotazione di personale in grado di assicurare un pieno rispetto di
tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali,
nonché l’efficacia e l’efficienza dei servizi resi al pubblico.
2. Per l’intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà
essere correlata alla tipologia e all’entità dei beni culturali oggetto dei servizi
erogati, al flusso dei visitatori presenti nel museo, al rispetto delle norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività
realizzate all’interno delle strutture e a qualunque altra variabile possa
incidere sul perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il numero minimo di
addetti in servizio all’interno del Museo, durante tutto il periodo di apertura
al pubblico, dovrà essere quello derivante dall’attuazione delle norme e
disposizioni in materia di sicurezza da adottare all’interno del museo.
4. Le prestazioni oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguite
dalla ditta aggiudicataria mediante personale regolarmente inquadrato, per
trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo
svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.
5. Il Comune di Forlimpopoli non sarà in alcun modo responsabile per
retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai
dipendenti e collaboratori della ditta aggiudicataria.
6. Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità
professionale, quello dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta
tecnica in osservanza delle disposizioni della presente convenzione.
7. Il personale in servizio da parte della ditta aggiudicataria addetto al
pubblico dovrà possedere obbligatoriamente la conoscenza della lingua
inglese.
8) Il personale adibito allo svolgimento del servizio di visite guidate
all’esterno del Museo dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
uso corrente della lingua inglese;
patentino di guida turistica.
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9. Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben addestrato in relazione alle
mansioni affidate e alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera, possedere
adeguata professionalità, conoscere e osservare le norme relative alla
rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul
lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni
della presente convenzione ed eventuali atti successivi disciplinanti il
rapporto tra le parti.
10. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e
diligente nei confronti degli utenti e di coloro che possano accedere alle
strutture.
11. La ditta aggiudicataria è tenuta alla massima vigilanza ed è responsabile
del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di
collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario
titolo interessati al servizio.
12. La ditta aggiudicataria dovrà:
nominare un proprio Responsabile del servizio il quale costituirà il proprio
referente unico con il quale il Comune e la Direzione del Museo si
rapporteranno per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione;
rapportarsi costantemente, tramite la suddetta figura del Responsabile del
servizio, con la Direzione del Museo e col Responsabile del IV Settore del
Comune;
garantire sempre la disponibilità, per l’intera durata del contratto, negli orari
e nei giorni di chiusura, di almeno un addetto, reperibile tramite cellulare,
per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento del Museo
(eventi di allarme, videosorveglianza, controllo impianti, aperture
straordinarie, eventuali interventi di piccola manutenzione, ecc.), il quale
possa, in caso di necessità, da chiunque rilevata, raggiungere il Museo al
massimo in sessanta minuti per far fronte alle necessità del caso;
comunicare al Comune e alla Direzione del Museo, prima dell’attivazione del
servizio, l’elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra
cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali; tale
elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale,
anche per sostituzioni temporanee;
procedere all’immediata sostituzione del personale assente, nonché del
personale che si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con
personale di pari qualifica e formazione, ivi compreso il Responsabile del
servizio;
fornire il personale addetto ai rapporti col pubblico di divisa e cartellino
nominale di riconoscimento.
21
13. Il Comune e la Direzione del Museo si riservano di chiedere la sostituzione
del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e comprovati motivi; in tal
caso, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a quanto richiesto entro un
congruo termine stabilito dal Comune, senza alcun onere economico a carico
di quest’ultimo.
ART. 23 - CONTRATTI DI LAVORO
La ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le
leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali
di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le
norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D. Lgs n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e tutti gli adempimenti di legge
previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
La ditta aggiudicataria dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale
comunque da lei dipendente e, se costituita in forma di società cooperativa,
anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e
contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro
stabilito per il personale stesso, sollevando il Comune di Forlimpopoli da
qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, e
assumendosi integralmente l’onere del corretto trattamento retributivo,
contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.
Art. 24 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e della legge 217/2010 le somme
pagate dal Comune di Forlimpopoli a favore della ditta aggiudicataria in
dipendenza del presente contratto, dovranno essere versate dallo stesso su
C/C dedicato alle commesse pubbliche e comunicato a questo Comune nel
rispetto della normativa.
ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutte le spese
relative e conseguenti la stipula del presente atto, le imposte o tasse collegate
secondo la normativa vigente o che venissero in futuro emanate dalle
competenti autorità, nonché tutti gli oneri relativi all’esecuzione delle
prestazioni in esso previste, ivi comprese le spese per l’acquisto di materiali di
consumo per l’effettuazione delle attività didattiche.
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Il Comune di Forlimpopoli si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di
richiedere l’avvio della prestazione anche in pendenza della stipula del
contratto.
ART. 26 - RESPONSABILITÀ
Per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in
materia, in quanto applicabili e computabili con la natura del servizio in
oggetto; resta sempre però esonerato il Comune di Forlimpopoli da qualsiasi
responsabilità per danni che alla ditta aggiudicataria e a terzi potessero
derivare dalla presente gestione.
Nello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto la ditta
aggiudicataria si impegna, altresì, al rispetto della normativa prevista dal
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (cd. “Testo unico sulla privacy”) in materia di
trattamento di dati personali e sensibili.
Art. 27 - VERIFICHE SUL SERVIZIO
Il Comune di Forlimpopoli si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle
dichiarazioni e/o autocertificazioni rese dalla ditta aggiudicataria in sede di
partecipazione alla gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dall’esito degli stessi risultassero dichiarazioni mendaci e/o non
corrispondenti a verità, si procederà alla rescissione immediata del contratto
e alla conseguente aggiudicazione all’impresa che segue nella graduatoria.
Il Comune di Forlimpopoli procederà anche a valutazioni sul numero,
sull’idoneità e la professionalità degli addetti in servizio, sulla corretta
gestione dei beni concessi e si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di
verificare il buon andamento e il corretto svolgimento del servizio, nonché la
rispondenza della qualità dello stesso alle prestazioni richieste con il presente
capitolato e al progetto tecnico presentato dalla ditta aggiudicataria in sede di
gara. Per le verifiche suddette, il Comune si riserva il diritto di compiere ogni
controllo che ritenga opportuno, attraverso il Direttore del Museo e/o il
Responsabile del Settore Cultura del Comune.
Il Comune di Forlimpopoli e la Direzione del Museo si riservano inoltre la
facoltà di individuare modalità di valutazione e di gradimento della qualità
dei servizi offerti da parte dei visitatori e dell’utenza.
Le risultanze dello stesso sono comunicate alla ditta aggiudicataria la quale è
tenuta a porre in essere ogni possibile accorgimento atto a migliorare la
qualità del servizio.
ART. 28 - INADEMPIENZE
1. Qualora nella verifica relativa all'espletamento dei servizi previsti dalla
presente convenzione, si verificassero inadempienze, nella fattispecie:
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prestazioni difformi, diverse, non adeguate o, addirittura, non
autorizzate dalla Direzione del Museo;
il mancato rispetto delle disposizioni contenute
convenzione, nelle leggi o nei regolamenti comunali;
nella
presente
l’inosservanza da parte della ditta aggiudicataria di uno o più impegni
assunti verso il Comune;
l’aver abitualmente mantenuto un contegno scorretto verso gli utenti,
da parte della ditta aggiudicataria o del personale da essa adibito al
servizio;
la cessione a terzi dei diritti e degli obblighi inerenti la presente
convenzione
il Comune procederà in forma scritta:
a) alla contestazione dell’inadempimento riscontrato;
b) alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto
previsto al successivo art. 31;
c) all’assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto
dell’entità e della gravità dell’inadempimento.
2. La ditta aggiudicataria, entro il termine assegnato per rimuovere la causa
della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire al
Comune una comunicazione con cui:
a) riconosce la fondatezza della contestazione e accetta la penale comunicata;
b) contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o
controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto
all’entità comunicata, adducendo motivazioni congrue e oggettive.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la ditta aggiudicataria dovrà, entro
il termine assegnato o entro altro termine concordato con il Comune,
rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.
4. Il Comune, esaurita la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, decide in
modo definitivo, applicando la penale in relazione alla gravità
dell’inadempienza ravvisata e giungendo, all'occorrenza, alla rescissione del
contratto, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere dalla data
di rescissione e comunicando la decisione alla ditta aggiudicataria; resta
impregiudicato per il Comune il diritto al risarcimento del maggior danno
derivante dall’inadempimento stesso.
5. Qualora l’infrazione violi la legge penale, il Comune effettua le segnalazioni
ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospenderà il
procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.
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ART. 29 - PENALITÀ PER MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Comune di Forlimpopoli applicherà, in caso di inadempienze dovute alla
mancata osservanza degli obblighi contrattuali accertati, una penalità
variabile da euro 100,00 fino a euro 500,00 per ogni rilievo.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare una penale di
Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel caso di:
ritardo della comunicazione della lista nominativa del personale
rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato.
ritardo nella messa a disposizione del vestiario distintivo degli addetti,
decorsi due mesi dalla data di stipulazione.
Inoltre l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare una
penale di Euro 300,00 ogni volta, per ognuno dei seguenti inadempimenti :
comportamenti considerati dall'Amministrazione comunale e/o dalla
Direzione del Museo inadeguati e non consoni al luogo di lavoro;
comportamenti scorretti e scortesi con il pubblico e con il personale
operante nel Museo;
mancata segnalazione alla Direzione del Museo di sostituzioni o
cambiamenti degli addetti;
mancata tempestiva sostituzione del personale che risultasse assente
per qualsiasi motivo;
inadempienze rispetto agli obblighi del referente dell'appaltatore;
uso improprio delle attrezzature e dei servizi del Museo;
mancato utilizzo di vestiario distintivo e di badge personale da parte del
personale addetto .
Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma
esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione della Direzione del Museo
sull’impatto che il disservizio provocasse sull’utenza e sull’organizzazione
complessiva) per le quali verrà applicata una penale di Euro 500,00:
prestazioni difformi, diverse, non adeguate o, addirittura, non
autorizzate dalla Direzione del Museo;
la sospensione, l’abbandono o la mancata effettuazione del servizio
senza motivata giustificazione;
la violazione degli orari concordati e dell’organizzazione del servizio
concordata e dell’obbligo alla riservatezza;
l’impiego di personale non qualificato;
la mancata eliminazione degli inconvenienti dopo la formale
segnalazione da parte dell’Amministrazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non
esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall’adempimento
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dell’obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Le irregolarità o inadempienze dovranno essere previamente contestate, a
mezzo raccomandata A.R., con la previsione di un termine per la
presentazione di eventuali giustificazioni (verosimilmente 5 giorni dal
ricevimento della notificazione).
Le penali e i rimborsi dovranno essere immediatamente versati dalla ditta
aggiudicataria al Comune, previa notifica della contestazione di addebito. In
alternativa l’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come
garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario, in tal caso la ditta aggiudicataria è obbligata al
reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.
Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la
prestazione oggetto del contratto, ovvero non la esegua con le modalità ed
entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, senza
alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla ditta
aggiudicataria, a cui saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente
derivati al Comune.
ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 e 1455 del
Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali,
costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
b) interruzione o abbandono non motivati del servizio;
c) impiego di personale inferiore o inadeguato a quanto previsto nella
convenzione e nell’offerta tecnica e comunque non sufficiente a garantire il
livello di efficacia e di efficienza della gestione, assegnazione di personale non
corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
mancato rispetto dell’indicazione del Comune di sostituire personale ritenuto
inidoneo; mancata applicazione dei CCNL o territoriali e qualunque altra
grave inosservanza delle norme di legge e/o disposizioni della convenzione
relative al personale;
d) verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale o degli
incaricati della ditta aggiudicataria, per danni alla struttura, agli impianti, ai
beni di proprietà comunale e di terzi;
e) inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi,
della dignità personale e della riservatezza;
f) cessione o subconcessione del contratto a terzi;
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g) perdita dei requisiti richiesti per l’affidamento della concessione o
apertura di una procedura concorsuale a carico del ditta aggiudicataria; in
caso di associazione temporanea di imprese si applica l’art. 37 del D.Lgs. n.
163/06;
h) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;
i) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del
servizio;
l) mancata esibizione o produzione di documenti richiesti dal Comune in sede
di controllo ai sensi degli atti di gara;
m) mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni;
n) altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e
regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi
previste nel Capitolato e nell’offerta tecnica presentata in gara;
o) sopravvenute cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione
ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente
contestata per iscritto dal Comune al rappresentante legale della ditta
aggiudicataria.
Nella
contestazione
sarà
prefissato
un
termine
verosimilmente di 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione delle
controdeduzioni; decorso tale termine, il Comune adotterà le determinazioni
di sua competenza.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto
immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di Racc. A.R., di
volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra:
non spetterà alla ditta aggiudicataria alcun indennizzo e il Comune avrà
facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme
relative al danno che possa essergli derivato;
alla ditta aggiudicataria verrà consentita la fruizione degli introiti derivanti
dalla gestione del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione,
detratte le penali, le spese e i danni;
al fine di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all’utenza, la
ditta aggiudicataria sarà obbligata comunque a proseguire il servizio per il
tempo necessario ad assicurare l’inizio delle prestazioni in esecuzione della
nuova gestione, secondo quanto indicato dal Comune;
il Comune potrà rivolgersi alle altre imprese secondo la graduatoria,
ricorrendone i presupposti di legge e gli eventuali maggiori costi del nuovo
affidamento saranno addebitati all’impresa inadempiente del contratto
risolto; in assenza di imprese disponibili, il Comune potrà temporaneamente
assegnare il servizio direttamente a una impresa, nelle more di effettuazione
di una gara ad evidenza pubblica.
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Nel caso di danni gravi e continue inadempienze di cattiva gestione e in ogni
caso in cui venga accertato che la ditta aggiudicataria commette una
volontaria grave e ripetuta violazione dei patti contrattuali, viene
immediatamente a decadere la presente la presente concessione con semplice
atto di diffida in via amministrativa da farsi dal Comune, rinunciando la ditta
aggiudicataria al beneficio della costituzione in mora e alle formalità
giudiziarie ordinarie.
Nello specifico l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il
contratto, in qualsiasi momento e con effetto immediato, fatte salve le azioni
sulla cauzione e per risarcimento dei danni, nei casi seguenti:
- cessione del presente contratto;
- reiterate inadempienze dovute a incapacità o negligenza nell’esecuzione;
- tre inadempienze accertate.
Le decisioni in merito all'applicazione delle penalità di cui all'art. 29 e al
recesso dal contratto (art. 31), saranno prese dall'Amministrazione comunale,
sul rapporto della Direzione del Museo e sentite le eventuali controdeduzioni
della ditta aggiudicataria, e saranno inappellabili, intendendosi ciò stabilito
come patto contrattuale.
Art. 31 - RECESSO DAL CONTRATTO
1. Il Comune si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere
unilateralmente dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e previa
assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:
a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi
che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
b) sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un
pubblico interesse;
c) cessazione dell’attività da parte del ditta aggiudicataria e, per cooperative
sociali e consorzi, cancellazione dall’Albo regionale vigente.
2. In caso di recesso unilaterale del Comune, saranno riconosciute al ditta
aggiudicataria le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun
diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.
Art. 32 – RICONSEGNA DEI BENI COMUNALI
Sia nel caso di risoluzione anticipata sia in caso di scadenza naturale, sia in
tutti i casi di recesso di cui al precedente articolo, gli immobili affidati alla
ditta aggiudicataria per lo svolgimento dei servizi dovranno essere lasciati
liberi da cose e persone entro il termine di 30 (trenta) giorni e riconsegnati al
Comune, unitamente agli impianti e ai beni mobili, in normale stato d’uso,
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salva quindi la naturale usura o cessazione della funzionalità dovuta
all’ordinario utilizzo nell’espletamento degli adempimenti stabiliti..
In ogni caso non potrà essere posto a carico al Comune alcun indennizzo e/o
addebito di spese per eventuali danni causati dalla ditta aggiudicataria. La
ditta aggiudicataria non potrà richiedere al Comune alcun indennizzo per
eventuali migliorie apportate all'impiantistica e alle attrezzature, se non
preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 33 - DOMICILIO DEL DITTA AGGIUDICATARIA
Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Ditta aggiudicataria elegge
domicilio presso il Comune di Forlimpopoli P.zza Fratti 2 – Uffici del - IV
Settore Scuola, Servizi Sociali, Cultura e Sport.
Art. 34 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie saranno di massima risolte in modo bonario.
Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede
amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione competente. E' escluso il
rcorso al giudizio arbitrale.
Art. 35- DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti si rimettono alle
vigenti disposizioni regolamentari e di leggi vigenti in materia ed agli accordi
che in spirito di collaborazione potranno essere raggiunti di volta in volta
dalle parte.
ALLEGATI
Sono allegati al presente capitolato d'oneri, a formarne parte integrante e sostanziale:
1)Planimetria A1;
2)Schema-base rendiconto economico.
Trattamento dei dati personali
Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informa che tratterà i
dati personali, contenuti nel presente contratto, esclusivamente nelle modalità e per le
finalità necessarie per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 il Gestore si obbliga a trattare i dati
personali nell’espletamento dell’incarico ricevuto, secondo le norme del Codice per la
protezione dei dati personali e ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice.
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