Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE Composta da: Dottor Umberto Scotti Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Giudice Relatore Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Giudice ha pronunciato la seguente: ORDINANZA Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza 8.3.13 del GD del Tribunale di Torino, promosso da: Pinosa s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Cartella e A. Frignani; Reclamante Contro Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche s.p.a. e Impresa Agricola Sergio Cottura, rappresentate e difese dall’Avv. D. Sindico; Resistenti MATERIA del CONTENDERE e MOTIVI della DECISIONE 1 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 I Pinosa s.r.l. è titolare del brevetto italiano n. 1294630 rilasciato in data 19.4.1999 a seguito di domanda 11.9.1997 e relativo ad una “Macchina automatica elettronica taglia/spacca legna”. Con sentenza 20.3.2006 n. 324, il Tribunale di Udine, in una controversia che vedeva contrapposte Pinosa s.r.l. e Pezzolato Officine Meccaniche s.p.a. (oltre a società terza) - dopo avere disposto CTU (CTU Ing. Piovesana) contraffazione della privativa Pinosa da ha accertato la validità di IT ‘630 e la parte dei macchinari Pezzolato TCL 700/800/900/1000 e TLA 10/12 o altrimenti codificati a condizione che montassero i seguenti accessori: per le TCL, i computer B2X32 H63 (L01) e B6X 4/S553 (H01) e per la 10/12, il computer B2X32 H63. Tale decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Trieste con la sentenza 10.8.2011 n. 456 dopo che era stata disposta una nuova CTU (CTU Cantaluppi) perché, nel frattempo, la Camera dei Ricorsi EPO aveva revocato per mancanza di attività inventiva il brevetto europeo Pinosa EP 0 901 892 che si avvaleva della priorità IT ‘630. Infatti, anche se nella sua relazione l’ing. Cantaluppi aveva ritenuto valido IT ‘630 limitatamente alla combinazione delle rivendicazioni 1+2+5 e sussistente la contraffazione delle macchine Pezzolato oggetto di causa che montavano l’accessorio “computer”, la Corte di Appello di Trieste ha rigettato l’appello di Pezzolato anche in punto di validità del brevetto, ritenendo “la validità delle rivendicazioni per come scritte nel brevetto”. La sentenza della Corte di Appello di Trieste è stata impugnata in Cassazione e, nelle more, Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche s.p.a. e Impresa Agricola Sergio Cottura (che ha acquistato una macchina spaccalegna Pezzolato) hanno deposito davanti al Tribunale di Torino un ricorso per accertamento negativo della contraffazione. Le ricorrenti hanno esposto che Pinosa, in data 3.2.12, aveva presentato una denunciaquerela alla Procura della Repubblica di Torino in cui sosteneva che “il CTU nominato nel giudizio di appello estendeva l’ambito di protezione del macchinario brevettato dalla Pinosa s.r.l. a qualsiasi macchina per la lavorazione della legna da ardere di produzione Pezzolato munita di computer, indipendentemente dal modello di computer su di essa montato” e 2 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 aveva chiesto “che ulteriori e urgenti perquisizioni vengano effettuate presso la sede legale della s.p.a Pezzolato e dei suoi fornitori di computer/plc di controllo al fine di formalmente documentare le ulteriori violazioni avvenute nel tempo o di provvedere al sequestro probatorio dei macchinari totalmente o parzialmente contraffatti venduti in Italia o all’estero…” e hanno pertanto chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare in via cautelare ed urgente che le macchine spaccalegna esistenti presso la s.p.a. Pezzolato e quella venduta all’impresa Cottura, pur montando un computer, non costituiscono contraffazioni di IT ‘630 sia per quanto ritenuto nelle precedenti decisioni giudiziali, sia nei limiti della CTU Cantaluppi. Dopo la costituzione di Pinosa s.r.l., che ha chiesto il rigetto della domanda cautelare, il GD ha disposto CTU (CTU Ing. Robba) sui seguenti quesiti: “Il CTU, esaminata la documentazione in atti, acquisita quella necessaria ed eseguiti tutti gli opportuni sopralluoghi: 1) Descriva le macchine Pezzolato presenti presso la sede di Envie (CN) della stessa e la macchina acquistata dall’impresa Cottura per cui è causa; 2) Accerti se tali macchine coincidano o meno con le macchine Pezzolato esaminate dalle CTU Piovesana e Cantaluppi in atti; 3) Accerti se le macchine Pezzolato di cui al punto 1), pur montando un computer, interferiscano o meno con l’ambito di tutela del brevetto IT ‘630 della Pinosa s.r.l. come individuato dalla CTU Piovesana e con quello individuato dalla CTU Cantaluppi”. Intervenuta nel corso della perizia cautelare la sentenza n. 17376 del 2012 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Pezzolato avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, il CTU Robba ha concluso riferendo che le macchine Pezzolato TLC 1100 e TLC 1000 oggetto del cautelare non coincidono con le macchine Pezzolato oggetto delle CTU Piovesana e Cantaluppi e che dette macchine, pur montando un computer, non interferiscono con l’ambito di tutela di IT ‘630 come individuato dalla CTU Piovesana e dalla CTU Cantaluppi. Con ordinanza 8.3.13 il GD, accogliendo il ricorso della Pezzolato e della Cottura, ha accertato - in via cautelare e provvisoria - l’assenza di interferenza tra le macchine Pezzolato TLC 1100 e TLC 1000 e l’ambito di tutela del brevetto Pinosa come individuato dalla CTU Cantaluppi. 3 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. Pinosa s.r.l., limitando il reclamo alla macchina Pezzolato TLC 1100 e chiedendo al Tribunale di dichiarare “che la macchina TLC 1100 oggetto del sopralluogo di Envie interferisce con la rivendicazione 1+2+5 di IT ‘630”. All’udienza del 19.4.13, dopo la discussione delle parti, il Collegio si è riservato di decidere. II Prima di affrontare il merito della controversia, digressione introduttiva il Collegio ritiene necessaria una breve circa l’intensità dell’onere probatorio e il metro di giudizio nei procedimenti cautelari di accertamento negativo. In una recente pronuncia 1 questa Sezione Specializzata ha affrontato dell’accertamento negativo cautelare alla luce della funditus il tema modifica legislativa apportata dal d.lgs.131 del 13.8.2010 al testo dell’art.120 C.p.i., il cui comma 6 bis ha previsto che “Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.” La norma, apparentemente congegnata in forma di disposizione sulla giurisdizione e sulla competenza, utilizza la delega al Governo conferita dal Parlamento con l’art.19, comma 15, della legge 23.7.2009 n.99, che, tra l’altro, autorizzava ad emanare disposizioni correttive o integrative del C.p.i., anche con riferimento all’aspetto processuale, per correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice (lettera a) o per armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del Codice (lettera b). La citata pronuncia si è posta il problema dell’ammissibilità di un provvedimento cautelare meramente dichiarativo volto ad anticipare una pronuncia anche questa meramente dichiarativa e in particolare, in linea generale ed astratta, l’interrogativo circa la sussistenza del requisito dell’interesse ad agire (o meglio, a ricorrere) in via cautelare ex art.100 c.p.c. 1 Ordinanza 20.3.2012 in proc. 2583 r.g.2012, Lenus Pharma/ Named e Italfamaco 4 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 La pronuncia cautelare favorevole di accertamento negativo non potrebbe creare una situazione diversa rispetto a quella speculare risultante dalla pronuncia di rigetto dell’avversaria istanza di emanazione di provvedimenti cautelari (cosa questa che determina le conseguenze di cui all’art. 669 septies c.p.c. e non pregiudica certamente il merito); non si vedrebbe quindi, in via di prima approssimazione, alcun reale e concreto beneficio che possa conseguire la parte che richiede al Giudice della cautela una delibazione di probabile fondatezza delle sue tesi. Tali considerazioni avrebbero anche ricadute sulla stessa ammissibilità costituzionale dell’art.120, comma 6 bis, indubbiamente armonizzare predetto, sotto il profilo del rispetto dell’art.76 Cost., poiché il Legislatore delegato aveva solo un potere di precisare, coordinare e e non certamente quello di rivoluzionare, nel solo ambito industrialistico, le regole fondamentali del processo civile. In altre parole, la norma dell’art.120, comma 6 bis, C.p.i. sta in piedi ex art.76 Cost. solo se ed in quanto l’accertamento negativo cautelare avesse già in precedenza diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento (e ciò a prescindere da ulteriori considerazioni rafforzative del ragionamento nella prospettiva ex art.3 Cost.). I dubbi evidenziati sono però superabili sulla scorta di una pluralità di concorrenti argomentazioni, che valorizzano una serie di indici normativi provenienti anche dalla più recente legislazione. In primo luogo, occorre considerare che il riconoscimento dell’ammissibilità di una tutela cautelare di mero accertamento in materia di diritti di proprietà industriale corrisponde a interessi meritevoli di tutela, poiché consente all’imprenditore che, pur ritenendosi nel giusto, tema ragionevolmente di subire accuse di contraffazione di privative industriali da parte dei propri competitori, la possibilità di provocare immediatamente il contraddittorio sul punto, anziché attendere passivamente le iniziative avversarie. In tal modo il ricorrente in accertamento negativo mira sia a proteggere i propri investimenti dal rischio di avversarie iniziative cautelari future (attivate però in una fase più avanzata dei suoi programmi industriali e quindi più pregiudizievoli), sia a cautelarsi contro le future azioni risarcitorie, magari imperniate sul ricorso al potente strumento “punitivo” della retroversione 5 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 degli utili di cui all’art.125, comma 3, C.p.i. (che lo espone nella sostanza al rischio di lavorare a profitto del titolare della privativa). Agendo in accertamento negativo cautelare, il ricorrente che si proclama non contraffattore detta lui i tempi del confronto giudiziario, offrendo a controparte la possibilità di richiedere in via riconvenzionale le misure cautelari a tutela del proprio diritto. Siffatto interesse (basato sull’esigenza dell’imprenditore di sentirsi rapidamente scagionato dall’accusa di illeciti contraffattivi) appare in linea con le finalità ispiratrici dell’istituzione del Tribunale delle investimenti Imprese, universalmente imprenditoriali giurisdizionale rapida ed sul territorio efficace, anche ravvisate nell’obiettivo nazionale con in la di incoraggiare garanzia di una considerazione delle importanti gli tutela ricadute consequenziali per il benessere collettivo delle famiglie e dei cittadini italiani. In secondo luogo, dal punto di vista sistematico, la pronuncia cautelare favorevole di accertamento negativo crea una situazione speculare e simmetrica a quella risultante dalla pronuncia di rigetto dell’avversaria istanza di emanazione di provvedimenti cautelari. Pare quindi corretto ritenere che la parte soccombente nel giudizio cautelare di accertamento negativo (anche se non ha richiesto in via riconvenzionale cautelare l’emanazione di provvedimenti positivi) subisca il particolare effetto stabilizzante della pronuncia cautelare previsto dall’art. 669 septies c.p.c.; essa, cioè, non può richiedere la tutela cautelare positiva in difetto di “mutamenti nelle circostanze” o senza la deduzione di “nuove ragioni di fatto o di diritto.” In terzo luogo e, in altra prospettiva, l’interesse della parte ricorrente, aspirante alla delibazione del fumus a suo favore, può essere configurato anche sulla scorta dei collegamenti con il regime della responsabilità civile per il risarcimento del danno. Infatti: • la responsabilità extracontrattuale per il risarcimento del danno da violazione dei diritti di p.i. va indubbiamente ricondotta alla matrice di cui al danno aquiliano ex art 2043 c.c.; • la colpa – se non proprio in re ipsa - quand’anche presunta (come i più ritengono, basandosi sull’esistenza, almeno per i titoli tipici, di un sistema legale di pubblicità e argomentando a fortiori dall’art.2600, comma 3, c.c.), ammette la prova contraria; 6 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 • non versa certamente in dolo, e probabilmente neppure in colpa grave, la parte che abbia violato un diritto di p.i. basandosi sull’ “autorizzazione” rappresentata dalla pronuncia cautelare di accertamento negativo conseguita ante causam; • se non può essere esclusa radicalmente addirittura la colpa (e quindi la responsabilità), almeno è configurabile una colpa di grado minore; • beninteso, non si tratta di riconoscere una sorta di “licenza di contraffare” erogata dal giudice della cautela, che finirebbe con l’espropriare senza indennizzo i diritti della controparte, eventualmente accertati all’esito di quel giudizio di piena cognizione, che certamente non gli può venir negato; • è tuttavia corretto ritenere che l’affidamento ragionevolmente prestato alla pronuncia cautelare secondo il parametro della diligenza professionale può valere alla parte, se non l’esonero, almeno una significativa attenuazione della responsabilità risarcitoria, • fra l’altro, nel crogiuolo della valutazione eziologica del danno potrebbe venire in considerazione ex art.1227, comma 1 o comma 2, c.c., il comportamento stesso del titolare del diritto che abbia contribuito a provocare la decisione cautelare sfavorevole con una difesa non appropriata o quantomeno ad aggravarne le conseguenze (ad esempio con la mancata produzione di elementi probatori già in suo possesso, o agevolmente acquisibili, successivamente sfruttati durante il giudizio di merito); • tutto ciò pare ancor più rilevante, ove si rifletta sul fatto che il titolare del diritto violato può chiedere, oltre al risarcimento classico, la retroversione degli utili del contraffattore ex art.125, comma 3, C.p.i. Se si parte da queste premesse non pare difficile Giudice deve adottare nel valutare il cautelare individuare il metro di giudizio che fumus boni juris di accertamento negativo di contraffazione il per l’accoglimento di una richiesta che deve coincidere con quello che impronterebbe la cognizione di una domanda cautelare positiva avanzata dalla controparte. Tenuto conto delle ragioni sopra esposte, in forza delle quali è possibile riconoscere in linea di principio un interesse apprezzabile alla domanda di accertamento negativo, non è accettabile che la sorte del procedimento sia diversa a seconda di chi abbia assunto l’iniziativa giudiziale; non è possibile cioè che in una data situazione probatoria, caratterizzata 7 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 dall’acquisizione degli stessi elementi di fatto, l’inibitoria cautelare promossa dal titolare del diritto di proprietà industriale sia respinta per mancanza del necessario fumus e che sia respinta altresì la speculare richiesta di accertamento negativo proposta dall’autore della condotta in linea di collisione con il titolo di proprietà industriale e in odore di sospetta contraffazione. In queste situazioni di insufficiente prova della contraffazione e in cui l’inibitoria dovrebbe essere negata, il sistema, come sopra ricostruito, anche nelle sue premesse di legittimità costituzionale, esige che il provvedimento di accertamento negativo debba venir specularmente concesso. In conclusione, e per quanto qui più interessa, in sede accertamento cautelare negativo della contraffazione, il fumus boni iuris è integrato quando risulti che, in una situazione contraria e simmetrica di accertamento della contraffazione, il titolare della privativa vedrebbe respinte le sue richieste di provvedimenti positivi e cioè a prescindere dal fatto che tali provvedimenti siano stati in concreto richiesti con la proposizione di una contro domanda cautelare. Il tutto, ovviamente, senza pregiudizio per gli accertamenti approfonditi tipici del giudizio di merito che, nella fattispecie, come anticipato (e correttamente riservato al giudizio di merito) dalla difesa di Pianosa s.r.l. a pag. 47 del reclamo, potranno riguardare anche contraffazione peggiorativa e contributory infringment. III Ora, nel caso in esame, il procedimento cautelare di accertamento negativo è stato avviato in quanto Pinosa, in un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Torino ha sostenuto che “il CTU nominato nel giudizio di appello estendeva l’ambito di protezione del macchinario brevettato dalla Pinosa s.r.l. a qualsiasi macchina per la lavorazione della legna da ardere di produzione Pezzolato munita di computer, indipendentemente dal modello di computer su di essa montato”. Il che non è vero perché il CTU Cantaluppi non ha mai detto che le macchine Pezzolato che montavano un qualsiasi computer interferivano con IT ‘630 e comunque quello che conta non 8 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 è quello che ha detto il perito d’ufficio ma quello che hanno detto il Tribunale di Udine prima e la Corte di Appello riferimento ad di Trieste: e il Tribunale di Udine ha accertato la contraffazione con alcune macchine Pezzolato (anche diversamente codificate) qualora montassero alcuni tipi di computer che consentivano la realizzazione in automatico del taglio senza sfrido 2 e la Corte di Appello ha integralmente confermato la decisione di primo grado, senza occuparsi delle problematiche dei computer 3. Quanto sopra, potrebbe essere sufficiente al rigetto del reclamo poiché, come è pacifico anche nelle difese delle reclamante, la macchina TCL 1100 non coincide con le macchine oggetto delle CTU Piovesana e Cantaluppi e comunque, come meglio infra, per come vista operare in sede di CTU Robbia non interferisce con l’ambito di tutela della privativa IT ‘630. E’ infatti incontroverso anche nella prospettazione di Pinosa s.r.l. che il CTU Piovesana, sulla cui relazione si è fondata la decisione del Tribunale di Udine, ha ritenuto presente nella rivendicazione 1 del brevetto Pinosa (e sufficiente per la contraffazione) la caratteristica del taglio senza sfridi e il CTU Robba (pagg. 38-40 della relazione 19.11.12) ha rilevato che la macchina TCL 1100 pur comprendendo mezzi per la misurazione del tronco e pur montando un computer non interferisce con l’ambito di tutela di IT ‘630 quando detto computer è programmato per eseguire cicli di lavorazione che non prevedono il taglio ottimizzato in funzione della lunghezza del tronco 4. La reclamante sostiene però che l’ambito di protezione di IT ‘630 andrebbe considerato in base alla CTU Cantaluppi che (pur) ne ritaglia la validità limitatamente alla combinazioni delle Cfr. pag. 23 sentenza del Tribunale di Udine: il computer per l’impostazione delle lunghezze di taglio in automatico e ottimizzazione, che è il nucleo essenziale del trovato Pianosa, risulta essere effettivamente un mero accessorio dei macchinari Pezzolato, con la conseguenza che solamente nel caso in cui tali macchinari montino lo strumento in questione, può dirsi realizzata la lamentata violazione del brevetto…”. 3 E limitandosi ad osservare che “è … infondato il motivo relativo all’utilizzazione o meno dei computer: l’automatismo descritto nella rivendicazione principale non comporta di per sé, l’assenza di un operatore e il discorso vale nello stesso modo pure per le macchine della Pezzolato, come descritte nei suoi macchinari pubblicitari …. e nel manuale relativo”. 4 Il CTU Robba ha peraltro accertato che la tesi di Pinosa, che sosteneva che il computer S596 che equipaggia la macchia TLC 1100 era dotate di funzioni interferenti non mostrate al perito d’ufficio ed eventualmente accessibili solo digitando una password, era priva di riscontri ma ha anche dato atto che la tesi di Pinosa era tecnicamente compatibile con le caratteristiche dell’unità di elaborazione elettronica montate sulla macchina e con la struttura fisica della suddetta macchina nelle sue unità funzionali. 2 9 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 rivendicazioni 1+2+5, le quali, sempre secondo la prospettazione, non riguardano l’assenza di sfrido cui è dedicata la rivendicazione 10. In realtà, anche volendo interpretare il giudicato che si è formato tra le parti Pinosa e Pezzolato sulla base della CTU Cantaluppi, il Collegio non può non osservare che l’ing. Cantaluppi ha ritenuto priva di altezza inventiva la rivendicazione 10 e ha ritenuto ricompreso nella rivendicazione 1, il taglio senza sfrido che, ancorché di per sé privo di altezza inventiva, contribuisce, unitamente con le altre caratteristiche delle rivendicazioni 1 + 2 + 5, alla (limitata) validità del titolo. Ed infatti, quando il CTU Cantaluppi commenta la caratteristica g) del brevetto Pinosa (“e che tale gruppo sia associato a mezzi per la determinazione automatica della lunghezza dei tronchi al fine di predeterminare la lunghezza dei segmenti”) alla luce dell’anteriorità D4 (EP 579898) scrive testualmente: “La restante caratteristica g) è a sua volta descritta nel documento D4, nel quale viene indicato… che il tronco viene misurato nella sua lunghezza preliminarmente al taglio in modo da determinare la lunghezza delle sezioni in funzione della lunghezza totale del tronco da sezionare. Ancorchè non appaia diretta menzione del fatto che questo suggerimento sia finalizzato a minimizzare gli sfridi dei tronchi da tagliare, è evidente per l’esperto del ramo che, al fine di dividere un tronco in sezioni di uguale lunghezza, i tronchi dovranno essere misurati in anticipo per poter essere sezionati secondo uno schema di taglio ottimizzato. Il tecnico di settore avrebbe pertanto considerato il documento D4 allo scopo di risolvere il problema tecnico di ottimizzare le lunghezze dei segmenti di tronco e, in particolare, di evitare gli sprechi”. Emerge pertanto con evidenza che anche nella ricostruzione dell’Ing. Cantaluppi, il taglio senza sfrido (e non semplicemente il taglio del tronco in segmenti della lunghezza desiderata come Pinosa sostiene) rientra nella rivendicazione 1. Del resto, poiché i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni ma la descrizione e i disegni possono servire ad interpretare le rivendicazioni, va anche detto che l’interpretazione di cui sopra è coerente con la descrizione di IT ‘630, laddove dice che “La macchina secondo il trovato presenta mezzi di rilevazione automatica della lunghezza del tronco alimentato in ingresso. Il valore rilevato viene elaborato dal gruppo di controllo ed azionamento il quale coordina il gruppo di 10 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 avanzamento ed il gruppo di taglio per dividere il tronco in un idoneo numero di segmenti cadauno di lunghezza sottomultipla della lunghezza del tronco, sì che si evita che avanzino segmenti di coda troppo corti per l’utilizzo”. Da ultimo e per concludere, va ancora aggiunto che mentre in base alla CTU Piovesa il taglio senza sfrido (protetto nella rivendicazione 1) era sufficiente per la contraffazione, in base alla CTU Cantaluppi l’ambito di tutela di IT ‘630 richiede la compresenza di tutte le caratteristiche descritte alle pagg. 57-62 della relazione e, per quanto qui interessa, di “un gruppo di caricamento” per il prelievo automatico dei tronchi e il deposito degli stessi sul gruppo di avanzamento longitudianale. Di conseguenza, anche se si tratta di un accessorio disponibile e anche se TLC 1100 può essere equipaggiata con un dispositivo carica tronchi, poiché - come chiaramente risulta dalla relazione Robba, pagg. 19 e 28 e 29 - la macchina visionata ad Envie non è associata ad un gruppo di caricamento, anche in base a questo aspetto si deve escludere l’interferenza della macchina TCL 1100 di Pezzolato con la privativa Pinosa. IV Per i motivi sopra esposti, il reclamo deve essere respinto, con condanna di Pinosa s.r.l. a rimborsare alla controparte le spese del procedimento nella misura che verrà liquidata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede: RIGETTA il reclamo presentato da Pinosa s.r.l. avverso l’ordinanza 8.3.13 del GD del Tribunale di Torino; 11 http://bit.ly/1rgcqTm Ordinanza pubbl. il 7/5/2013 RG n. 9623/2013 CONDANNA Pinosa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, che liquida in euro 4.500,00, oltre IVA, contributi previdenziali e rimborso forfettario come per legge. Così deciso dalla I sezione civile del Tribunale di Torino, nella Camera di Consiglio del 19.4.13. Il Giudice Relatore Dott.ssa Gabriella Ratti Il Presidente Dottor Umberto Scotti 12 http://bit.ly/1rgcqTm
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