Convenzione stipulata fra Ministero della Giustizia e INAIL

MOD. 40/255
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
UFFICIO V -
"Osservazione e Trattamento"
GDAP- 0205401 -2014
PU-GDAP-1 «80-WW2B14-0205401 -2014
LETTERA CIRCOLARE
Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI
Ai Signori Direttori
degli Istituti penitenziari
LORO SEDI
e, p.c.
AII'INAIL
Direzione Centrale Prestazioni
Piazzale G. Pastore, 6
00144 ROMA
OGGETTO: Convenzione stipulata fra Ministero della Giustizia e INAIL.-
A seguito di quesiti trasmessi da alcune Direzioni di istituto, volti a conoscere se la
copertura assicurativa prevista nella convenzione in oggetto, in caso di infortunio, possa
ritenersi operante anche per le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi dell'art 21
comma 4 ter., aggiunto all'Ordinamento Penitenziario con
Legge 94 del 13 agosto 2013,
acquisito il necessario parere da parte dell'INAIL, si rappresenta quanto segue.
Le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi dell'Art.21, comma 4 ter, sono
assimilabili alle attività svolte dai condannati ai lavori di pubblica utilità e si applicano , in
MOD. 40/255
quanto compatibili, le modalità previste nell'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n.274. Tali soggetti non rientrano nelle fattispecie previsti nella convenzione.
Ciò considerato, al fine di garantire una tutela conforme in casi sostanzialmente
omogenei, si ritiene che i detenuti che svolgono attività di volontariato ai sensi del citato
art. 21 comma 4 ter, al pari dei condannati ai lavori di pubblica utilità, devono essere
assimilati, pur in assenza di retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per
conto di un datore di lavoro esterno ed assicurati a norma dell1 art. 4, n. 9
del DPR
n.1124/1965.
Ne deriva che tali soggetti non rientrano nella copertura assicurativa disciplinata
dalla convenzione in oggetto e, pertanto, andrà prevista, caso per caso, apposita
copertura assicurativa a carico del fruitore della prestazione.
DEL DIPARTIMENTO
E C
:, Lui*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
UFFICIO V-
"Osservazione e Trattamento"
Appunto
per il Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento
OGGETTO: Convenzione stipulata fra Ministero della Giustizia e INAIL-
A seguito di quesiti trasmessi da alcune Direzioni di istituto, volti a conoscere se la
copertura assicurativa prevista nella convenzione in oggetto, in caso di infortunio possa
ritenersi operante anche per le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi dell'ari 21
comma 4 ter., aggiunto all'Ordinamento Penitenziario con Legge 94 del 13 agosto 2013, è
stato acquisito il necessario parere da parte dell'INAIL, che si allega in copia.
L'Istituto afferma che le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi deli'Art.21,
comma 4 ter, sono assimilabili alle attività svolte dai condannati ai lavori di pubblica utilità
e si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'art.54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n.274. Tali soggetti, pertanto, non rientrano nelle fattispecie previsti nella
convenzione e sarà necessario prevedere, caso per caso, apposita copertura assicurativa
a carico del fruitore della prestazione.
Ciò considerato, si ritiene utile, qualora condiviso dalla S.V., emanare l'allegata
circolare al fine di fornire alle articolazioni periferiche la corretta interpretazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. CalogSrh ftóbeYto Pisciteilo
Classificazione di PC Prestazioni
Processo: Rapporti con gli assicurati
Macroattività: Normativa prestazioni
ODI
Attività: Interpretazione normativa
Tipologia: pareri
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
Fascicolo: detenuti
Sottofascicolo: 2013
Pubblicazione:Portale: si; Minisito: si
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria - Direzione generale dei
detenuti e del trattamento
Ufficio V - Osservazione e trattamento
GDAP-0027656-2014
p.c.
ALLE UNITA' TERRITORIALI
OGGETTO: Convenzione stipulata tra Ministero della giustizia Inaii.
Quesito.
Con riferimento alla nota, pari oggetto, del 5 novembre scorso, con la quale
codesto Ministero ha chiesto di esprimere parere circa la possibilità che la
copertura
assicurativa
prevista
dalla
convenzione
di
cui
all'oggetto
possa
ritenersi operante anche per le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi
dell'art.21, comma 4 ter, del vigente ordinamento penitenziario1, si rappresenta
quanto segue.
In linea generale, si deve osservare che i detenuti sono persone assicurate2 per
le attività svolte per servizio interno dell'Istituto o per attività occupazionale, sia
per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese
private, sempreché tali attività rientrino nell'arti d.P.R. 1124/1965.
Inoltre, i detenuti hanno la possibilità di svolgere attività lavorativa anche
all'esterno in regime di "semilibertà", in regime di "affidamento in prova al servizio
sociale" e per l'esecuzione di "lavori di pubblica utilità".
Nel caso di lavori condotti direttamente dallo Stato, che includono tutte quelle
attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti, anche se
dati in appalto a privati datori di lavoro, i detenuti non sono assicurati presso
l'Inaii; alla loro assicurazione provvede il Ministero della giustizia3 che, con
apposita convenzione4, ha affidato all'Inaii la gestione dell'assicurazione di cui
trattasi, nella speciale forma della gestione per conto dello Stato, sia pure con le
specificità previste nella predetta convenzione.
Cfr I. 354/1975, come modificata dal d.l. 78/2013, convertito, con modificazio
Cf art.4,
t4 n.9
9 d.P.R.
dPR 1124/1965 e s.m.i.
Cfr
3 Cfrart.123 R.d. 19 giugno 1931, n.787
4 Cfr circ. 10/1980
25U-14
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Per quanto riguarda le attività di istruzione o di avviamento professionale svolte
negli Istituti di rieducazione per minorenni, nonché i corsi professionali
organizzati dal Ministero della giustizia5, esse rimangono al di fuori del campo di
applicazione della citata convenzione in quanto la tutela di tali attività è garantita
dalle vigenti disposizioni6. Analoga tutela assicurativa sussiste per i rischi
connessi allo svolgimento sia di attività sportive che di attività culturali (laboratori)
e ricreative direttamente gestite dagli istituti penitenziari, a condizione che le
medesime attività si svolgano sotto la vigilanza del personale di polizia
penitenziaria.
Infine, nel caso di attività produttive, e cioè di quelle attività svolte da detenuti e
internati, sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di
imprese private, l'assicurazione è attuata in forma ordinaria.
Per quanto riguarda, in particolare, le attività di volontariato svolte dai detenuti ai
sensi dell'art.21, comma 4 ter, del vigente ordinamento penitenziario, si ritiene
che esse debbano essere assimilate alle attività svolte dai condannati ai lavori di
pubblica utilità7.
Ciò, sulla base del fatto che, al pari del suddetti lavori di pubblica utilità, tali
attività non sono retribuite e vengono, tra l'altro, svolte "[...] nell'esecuzione di
progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni [...] o presso enti o organizzazioni [...] di
assistenza sociale e di volontariato .
Inoltre, come noto, il citato comma 4 ter dell'art.21 dell'ordinamento
penitenziario, come modificato dalla legge 94/2013, espressamente sancisce
che "si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste neH'art.54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274".
Ciò considerato, si ritiene che, al fine di garantire una tutela conforme in casi
sostanzialmente omogenei, i detenuti che svolgono attività di volontariato ai
sensi del citato art.21, comma ter, debbano essere assimilati, pur in assenza di
retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un datore di
lavoro esterno ed assicurati a norma dell'art.4, n.9 d.P.R. 1124/1965 e s.m.L, in
presenza dello svolgimento di una delle attività protette.
Ne deriva che la disciplina applicabile ai casi prospettati da codesto Ministero
non è quella regolata dalla convenzione in oggetto, bensì quella ordinaria.
IL DIRETTORE
ISCHI
LE
IL DIRETTORE CENTRALE
PRESTAZIONI
(doti Luigi SORRENTINI)
5 Cfr circ. 53/2001
6Cfrartt. 1, n.28e4, n.9 d.P.R. 1124/1965
7 Cfr nota 610/2004 D.C. Rischi del 22/03/04
8 Cfr art.21, comma 4 ter citato