MOD. 40/255 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO UFFICIO V - "Osservazione e Trattamento" GDAP- 0205401 -2014 PU-GDAP-1 «80-WW2B14-0205401 -2014 LETTERA CIRCOLARE Ai Signori Provveditori Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria LORO SEDI Ai Signori Direttori degli Istituti penitenziari LORO SEDI e, p.c. AII'INAIL Direzione Centrale Prestazioni Piazzale G. Pastore, 6 00144 ROMA OGGETTO: Convenzione stipulata fra Ministero della Giustizia e INAIL.- A seguito di quesiti trasmessi da alcune Direzioni di istituto, volti a conoscere se la copertura assicurativa prevista nella convenzione in oggetto, in caso di infortunio, possa ritenersi operante anche per le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi dell'art 21 comma 4 ter., aggiunto all'Ordinamento Penitenziario con Legge 94 del 13 agosto 2013, acquisito il necessario parere da parte dell'INAIL, si rappresenta quanto segue. Le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi dell'Art.21, comma 4 ter, sono assimilabili alle attività svolte dai condannati ai lavori di pubblica utilità e si applicano , in MOD. 40/255 quanto compatibili, le modalità previste nell'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274. Tali soggetti non rientrano nelle fattispecie previsti nella convenzione. Ciò considerato, al fine di garantire una tutela conforme in casi sostanzialmente omogenei, si ritiene che i detenuti che svolgono attività di volontariato ai sensi del citato art. 21 comma 4 ter, al pari dei condannati ai lavori di pubblica utilità, devono essere assimilati, pur in assenza di retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un datore di lavoro esterno ed assicurati a norma dell1 art. 4, n. 9 del DPR n.1124/1965. Ne deriva che tali soggetti non rientrano nella copertura assicurativa disciplinata dalla convenzione in oggetto e, pertanto, andrà prevista, caso per caso, apposita copertura assicurativa a carico del fruitore della prestazione. DEL DIPARTIMENTO E C :, Lui* DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO UFFICIO V- "Osservazione e Trattamento" Appunto per il Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento OGGETTO: Convenzione stipulata fra Ministero della Giustizia e INAIL- A seguito di quesiti trasmessi da alcune Direzioni di istituto, volti a conoscere se la copertura assicurativa prevista nella convenzione in oggetto, in caso di infortunio possa ritenersi operante anche per le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi dell'ari 21 comma 4 ter., aggiunto all'Ordinamento Penitenziario con Legge 94 del 13 agosto 2013, è stato acquisito il necessario parere da parte dell'INAIL, che si allega in copia. L'Istituto afferma che le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi deli'Art.21, comma 4 ter, sono assimilabili alle attività svolte dai condannati ai lavori di pubblica utilità e si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274. Tali soggetti, pertanto, non rientrano nelle fattispecie previsti nella convenzione e sarà necessario prevedere, caso per caso, apposita copertura assicurativa a carico del fruitore della prestazione. Ciò considerato, si ritiene utile, qualora condiviso dalla S.V., emanare l'allegata circolare al fine di fornire alle articolazioni periferiche la corretta interpretazione. IL DIRETTORE GENERALE Dott. CalogSrh ftóbeYto Pisciteilo Classificazione di PC Prestazioni Processo: Rapporti con gli assicurati Macroattività: Normativa prestazioni ODI Attività: Interpretazione normativa Tipologia: pareri ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE Fascicolo: detenuti Sottofascicolo: 2013 Pubblicazione:Portale: si; Minisito: si CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE RISCHI AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale dei detenuti e del trattamento Ufficio V - Osservazione e trattamento GDAP-0027656-2014 p.c. ALLE UNITA' TERRITORIALI OGGETTO: Convenzione stipulata tra Ministero della giustizia Inaii. Quesito. Con riferimento alla nota, pari oggetto, del 5 novembre scorso, con la quale codesto Ministero ha chiesto di esprimere parere circa la possibilità che la copertura assicurativa prevista dalla convenzione di cui all'oggetto possa ritenersi operante anche per le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi dell'art.21, comma 4 ter, del vigente ordinamento penitenziario1, si rappresenta quanto segue. In linea generale, si deve osservare che i detenuti sono persone assicurate2 per le attività svolte per servizio interno dell'Istituto o per attività occupazionale, sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private, sempreché tali attività rientrino nell'arti d.P.R. 1124/1965. Inoltre, i detenuti hanno la possibilità di svolgere attività lavorativa anche all'esterno in regime di "semilibertà", in regime di "affidamento in prova al servizio sociale" e per l'esecuzione di "lavori di pubblica utilità". Nel caso di lavori condotti direttamente dallo Stato, che includono tutte quelle attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti, anche se dati in appalto a privati datori di lavoro, i detenuti non sono assicurati presso l'Inaii; alla loro assicurazione provvede il Ministero della giustizia3 che, con apposita convenzione4, ha affidato all'Inaii la gestione dell'assicurazione di cui trattasi, nella speciale forma della gestione per conto dello Stato, sia pure con le specificità previste nella predetta convenzione. Cfr I. 354/1975, come modificata dal d.l. 78/2013, convertito, con modificazio Cf art.4, t4 n.9 9 d.P.R. dPR 1124/1965 e s.m.i. Cfr 3 Cfrart.123 R.d. 19 giugno 1931, n.787 4 Cfr circ. 10/1980 25U-14 '■■•> Per quanto riguarda le attività di istruzione o di avviamento professionale svolte negli Istituti di rieducazione per minorenni, nonché i corsi professionali organizzati dal Ministero della giustizia5, esse rimangono al di fuori del campo di applicazione della citata convenzione in quanto la tutela di tali attività è garantita dalle vigenti disposizioni6. Analoga tutela assicurativa sussiste per i rischi connessi allo svolgimento sia di attività sportive che di attività culturali (laboratori) e ricreative direttamente gestite dagli istituti penitenziari, a condizione che le medesime attività si svolgano sotto la vigilanza del personale di polizia penitenziaria. Infine, nel caso di attività produttive, e cioè di quelle attività svolte da detenuti e internati, sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private, l'assicurazione è attuata in forma ordinaria. Per quanto riguarda, in particolare, le attività di volontariato svolte dai detenuti ai sensi dell'art.21, comma 4 ter, del vigente ordinamento penitenziario, si ritiene che esse debbano essere assimilate alle attività svolte dai condannati ai lavori di pubblica utilità7. Ciò, sulla base del fatto che, al pari del suddetti lavori di pubblica utilità, tali attività non sono retribuite e vengono, tra l'altro, svolte "[...] nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni [...] o presso enti o organizzazioni [...] di assistenza sociale e di volontariato . Inoltre, come noto, il citato comma 4 ter dell'art.21 dell'ordinamento penitenziario, come modificato dalla legge 94/2013, espressamente sancisce che "si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste neH'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274". Ciò considerato, si ritiene che, al fine di garantire una tutela conforme in casi sostanzialmente omogenei, i detenuti che svolgono attività di volontariato ai sensi del citato art.21, comma ter, debbano essere assimilati, pur in assenza di retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un datore di lavoro esterno ed assicurati a norma dell'art.4, n.9 d.P.R. 1124/1965 e s.m.L, in presenza dello svolgimento di una delle attività protette. Ne deriva che la disciplina applicabile ai casi prospettati da codesto Ministero non è quella regolata dalla convenzione in oggetto, bensì quella ordinaria. IL DIRETTORE ISCHI LE IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI (doti Luigi SORRENTINI) 5 Cfr circ. 53/2001 6Cfrartt. 1, n.28e4, n.9 d.P.R. 1124/1965 7 Cfr nota 610/2004 D.C. Rischi del 22/03/04 8 Cfr art.21, comma 4 ter citato
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