Nota tecnica sulla proposta di struttura e funzionamento del bilancio

UNIONE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE
NOTA TECNICA SULLA PROPOSTA DI STRUTTURA E
FUNZIONAMENTO DEL BILANCIO PREVENTIVO
DELLE COMUNITA’ EBRAICHE ITALIANE
Indice
1.
Premessa. .................................................................................................................................... 3
2.
Principi generali di gestione del bilancio preventivo. ...................................................... 3
3.
La struttura del bilancio preventivo. ..................................................................................... 5
3.1. La struttura del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. ........................................ 8
4.
L’allocazione del fabbisogno per le spese d’investimento. .............................................. 9
5.
Il principio del budget bloccante......................................................................................... 10
5.1. L’iter approvativo delle variazioni al bilancio preventivo. ............................................ 11
Pagina 2
1. Premessa.
Il presente documento vuole rappresentare una sintesi ragionata delle decisioni e
soluzioni definite sia in seno all’Ucei (Linee Guida per la gestione dei Bilanci delle
Comunità Ebraiche Italiane) che nell’ambito del progetto d’implementazione del nuovo
sistema contabile e gestionale delle Comunità Ebraiche Italiane (riunioni del comitato
guida, incontri con i Revisori dei Conti dell’Ucei, ecc.), al fine di addivenire ad una
comune condivisione di regole e comportamenti, indispensabile per la prosecuzione delle
attività di customizzazione della procedura informatica e per la gestione uniforme dei
bilanci delle singole Comunità.
2. Principi generali di gestione del bilancio preventivo.
Rappresentano i principi generali definiti dall’Ucei attraverso il documento “Linee
Guida per la gestione dei bilanci delle Comunità Ebraiche Italiane”, che le Comunità
Ebraiche Italiane sono tenute ad adottare ai fini della predisposizione del bilancio
preventivo (e delle eventuali variazioni) e l’Ucei nell’esercizio dell’attività di vigilanza di
cui all’art. 32, comma 2 dello Statuto.
I principi generali definiscono la cornice di riferimento, a cui le decisioni gestionali e le
scelte operative su struttura e regole di funzionamento del bilancio preventivo – anche ai
fini dell’impostazione della procedura informatica – devono necessariamente uniformarsi.
Si riportano di seguito i principi generali più significativi ai fini del presente
documento:
 Il bilancio preventivo, di cui all’art. 32, comma 2 dello Statuto delle Comunità
Ebraiche Italiane, definisce l’ammontare dei fabbisogni e le relative
coperture economiche e finanziarie, occorrenti per lo svolgimento
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dell’attività istituzionale dell’Ente, in attuazione degli indirizzi del
Consiglio ed in base ai programmi di attività definiti dalla Giunta.
 Il bilancio preventivo è autorizzatorio: l’Ente può contrarre impegni ed
assumere obbligazioni nel limite degli stanziamenti del bilancio
approvato. Le variazioni di bilancio, di cui al successivo comma 3 dell’art.
32, in quanto soggette alla stessa disciplina del bilancio preventivo, hanno
anch’esse carattere autorizzatorio.
 Ove, per circostanze eccezionali, non fosse possibile approvare il bilancio
preventivo in tempo utile per l’inizio dell’esercizio, il Consiglio, su proposta
della Giunta, delibera la gestione provvisoria. La gestione provvisoria potrà
avere durata non superiore a quattro mesi e potrà fissare limiti di spesa
mensili pari a dodicesimi del bilancio preventivo approvato per l’esercizio
precedente.
 Il bilancio preventivo - e le eventuali variazioni di bilancio - deve essere
approvato in equilibrio sia economico che finanziario. Le sole Comunità
che presentino un deficit strutturale e che abbiano adottato un piano di
recupero, possono essere autorizzate ad approvare il bilancio preventivo in
condizione di non equilibrio economico e finanziario, a condizione che nella
relazione di accompagnamento siano indicate le misure che si intendono
adottare per il risanamento: il deficit previsionale può essere autorizzato nel
limite e compatibilmente al piano di recupero adottato.
 L’utilizzo di fidi o di altri strumenti di finanziamento è consentito
unicamente per le necessità di elasticità di cassa e non per il finanziamento
di deficit di bilancio. Eventuali utilizzi per finalità diverse devono essere,
previa richiesta motivata, espressamente autorizzati dall’UCEI. Le richieste
di autorizzazione devono essere accompagnate da una relazione tecnica dei
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Revisori dei Conti che accerti la sostenibilità economica e finanziaria
dell’operazione.
 Nella predisposizione del bilancio preventivo le Comunità Ebraiche Italiane
devono uniformarsi al principio della prudenza: gli oneri non possono
essere sottostimati, e pertanto devono includere anche passività solamente
probabili; i proventi non possono essere sovrastimati, e pertanto devono
includere attività certe o basate su serie storiche attendibili e consolidate.
3. La struttura del bilancio preventivo.
La struttura del bilancio preventivo dovrà consentire di evidenziare i fabbisogni per le
spese correnti e le spese d’investimento necessarie al funzionamento della Comunità e le
relative risorse che consentono di coprire detti fabbisogni, nel rispetto del principio
generale di equilibrio economico e finanziario di gestione. Allo stesso tempo il bilancio
preventivo, in quanto documento di indirizzo politico, assegna le risorse per aree di
intervento (centri di imputazione) in base ai fabbisogni quantificati in funzione dei piani
operativi che traducono le linee di indirizzo strategico dell’Ente.
Lo schema di riferimento del bilancio preventivo ai fini dell’appostazione delle
previsioni di spesa e delle relative previsioni di risorse a copertura delle prime, è quello
del Piano dei Conti, con un’articolazione semplificata ed aggregata a livello di mastro di
contabilità. Non tutti i mastri del Piano dei Conti, però, formano la struttura del bilancio
preventivo, ma unicamente quelli che sono espressione di un fabbisogno di spesa o
rappresentano un costo.
Pertanto, con riferimento ai mastri dell’attivo dello stato patrimoniale non sono voci
del bilancio preventivo, in quanto esprimono posizioni finanziarie attive, i seguenti mastri:
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 Rimanenze;
 Crediti;
 Disponibilità liquide;
 Ratei e risconti attivi.
Con riferimento al passivo dello stato patrimoniale nessun mastro fa parte delle voci
del bilancio preventivo.
Per quanto riguarda i mastri del rendiconto gestionale tutti i mastri sono voci del
bilancio preventivo, con la sola eccezione per le quote di ammortamento, in quanto il
fabbisogno di spesa di cespiti immobilizzati è già rappresentato dai mastri relativi alle
immobilizzazioni lorde.
Riassumendo, lo schema seguente riporta la struttura del bilancio preventivo derivato
dal Piano dei Conti, secondo le precisazioni sopra riportate:
BILANCIO PREVENTIVO SPESE D'INVESTIMENTO
001 001 Immobilizzazioni immateriali
001 002 Immobilizzazioni materiali
001 003 Immobilizzazioni finanziarie di liquidità
001 004 Immobilizzazioni finanziarie strategiche
002 003 Attività finanziarie non immobilizzate
BILANCIO PREVENTIVO SPESE CORRENTI
001 001 Costi per materie prime, di consumo e merci
001 002 Costi per servizi
001 003 Costi per godimento beni di terzi
001 004 Costi del personale
001 005 SvalutazionI
001 007 Accantonamenti
001 008 Oneri diversi di gestione
002 001 Interessi passivi e altri oneri finanziari
002 003 Svalutazioni attività finanziarie
003 001 Oneri della gestione straordinaria
004 001 Imposte correnti
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BILANCIO PREVENTIVO RISORSE CORRENTI E D'INVESTIMENTO
001 001 Contributi e liberalità
001 002 Proventi da raccolta fondi
001 003 Proventi gestione scuola
001 004 Proventi dei servizi anagrafici e religiosi
001 005 Proventi dei servizi della casa di riposo
001 006 Proventi della gestione immobiliare
001 007 Proventi della gestione finanziaria
001 008 Altri ricavi e proventi ordinari istituzionali
001 009 Proventi della gestione straordinaria istituzionale
002 001 Ricavi dei servizi di casherut
002 002 Ricavi delle attività editoriali commerciali
002 003 Ricavi della gestione museale
002 004 Ricavi libreria
002 005 Ricavi delle attività di ristorazione
002 006 Altri ricavi e proventi ordinari commerciali
002 007 Proventi della gestione straordinaria commerciale
Nella sua macro struttura il bilancio preventivo si divide in parte investimenti e parte
corrente: l’equilibrio di bilancio, di cui ai principi generali, deve intendersi con riferimento
sia alla parte investimenti che a quella corrente distintamente considerate. Per la
dimostrazione del duplice equilibrio - investimento e corrente - le previsioni dei ricavi e
dei proventi dovranno anch’esse essere idealmente suddivise e ripartite in funzione della
destinazione, durata e natura a copertura delle spese d’investimento o di quelle correnti.
Pagina 7
€
Centro d'imputazione n
Centro imputazione 3
Centro imputazione 2
Centro imputazione 1
BILANCIO PREVENTIVO SPESE D'INVESTIMENTO
001 001 Immobilizzazioni immateriali
001 002 Immobilizzazioni materiali
001 003 Immobilizzazioni finanziarie di liquidità
001 004 Immobilizzazioni finanziarie strategiche
002 003 Attività finanziarie non immobilizzate
100,00
€
400,00
€ 1.000,00
TOTALE BILANCIO PREVENTIVO COMUNITA'
€
PARTE INVESTIMENTI
BILANCIO PREVENTIVO SPESE CORRENTI
001 001 Costi per materie prime, di consumo e merci
001 002 Costi per servizi
001 003 Costi per godimento beni di terzi
001 004 Costi del personale
001 005 SvalutazionI
001 007 Accantonamenti
001 008 Oneri diversi di gestione
002 001 Interessi passivi e altri oneri finanziari
002 003 Svalutazioni attività finanziarie
003 001 Oneri della gestione straordinaria
004 001 Imposte correnti
1.500,00 €
€
€
100,00 €
400,00 € 1.000,00 €
100,00
€
150,00 € 3.500,00
400,00
€ 3.000,00 € 4.000,00 €
500,00
-
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€
€
200,00 €
300,00 €
400,00 €
50,00
100,00 €
20,00
TOTALE BILANCIO PREVENTIVO COMUNITA'
€ 18.220,00 € 3.450,00 € 8.200,00 € 1.050,00 € 5.520,00
PARTE CORRENTE
3.1. La struttura del bilancio preventivo approvato dal Consiglio.
Il bilancio preventivo nella forma ufficiale sottoposta all’approvazione del Consiglio, è
articolato solo per centri d’imputazione, - ovvero le aree di intervento e gestionali in cui è
ripartita l’organizzazione della Comunità ed a cui fanno capo individuati centri
decisionali, ma senza ulteriore articolazione per nature di spesa.
Sostanzialmente, definite le linee di indirizzo politico, il Consiglio non entra nel merito
delle nature di spesa da sostenere per l’attuazione dei piani operativi, lasciando tale
decisione all’autonomia gestionale della Giunta e dei centri decisionali.
Lo schema seguente raffigura sinteticamente la struttura tipo del bilancio preventivo
sottoposto all’approvazione del Consiglio:
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Centro d'imputazione n
Centro imputazione 2
400,00 € 1.000,00 €
Centro imputazione 3
Centro imputazione 1
TOTALE COMUNITA'
100,00 €
BILANCIO PREVENTIVO SPESE D'INVESTIMENTO
TOTALE BILANCIO PREVENTIVO COMUNITA'
€
PARTE INVESTIMENTI
1.500,00 €
-
BILANCIO PREVENTIVO SPESE CORRENTI
TOTALE BILANCIO PREVENTIVO COMUNITA'
€ 18.220,00 € 3.450,00 € 8.200,00 € 1.050,00 € 5.520,00
PARTE CORRENTE
4. L’allocazione del fabbisogno per le spese d’investimento.
Il bilancio preventivo delle spese d’investimento è formato dalle spese che si prevede
di sostenere nell’anno, per l’acquisto di beni durevoli (cespiti), ovvero beni che hanno una
durata pluriennale.
Solo per gli acquisti di beni d’investimento per i quali si prevede di ricorrere ad un
finanziamento esterno con un piano di ammortamento negli anni delle somme prese a
prestito (ad es. mutuo per l’acquisto di un bene immobile), le condizioni di equilibrio di
bilancio sono rispettate a condizione che vengano garantiti per tutta la durata del
finanziamento flussi di ricavi o proventi sufficienti al rimborso del capitale preso a prestito
ed al pagamento degli interessi maturati anno per anno. Tale condizione dovrà essere
esplicitata dagli organai comunitari in sede di approvazione del bilancio preventivo
attraverso un piano economico e finanziario dell’operazione che dovrà accompagnare il
documento di bilancio, che ne dimostri la sostenibilità sia da un punto di vista economico
che finanziario e la capacità di mantenere per tutta la durata del finanziamento il bilancio
in condizioni di equilibrio.
Operativamente, per tutta la durata del piano di ammortamento del finanziamento i
bilanci preventivi conterranno, nelle previsioni delle spese d’investimento, quanto dovuto
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nell’anno per il rimborso del capitale preso a prestito e, nelle previsioni delle spese
correnti, quanto dovuto per il pagamento della quota interessi maturata nell’anno. Nella
parte attiva del bilancio preventivo deve essere individuata una fonte che garantisca
risorse certe e sufficienti per coprire sia la quota capitale che la quota interessi dovute
nell’anno e di durata rapportata a quella dell’operazione di finanziamento.
Al di fuori del caso specifico descritto, le spese per acquisto di beni di investimento per
le quali non si fa ricorso a forme di finanziamento di durata pluriennale, devono trovare
copertura interamente nell’esercizio in cui la spesa viene autorizzata e sostenuta.
5. Il principio del budget bloccante.
Una volta approvato il bilancio preventivo in condizione di equilibrio tra fabbisogni e
risorse, al fine di salvaguardare tale condizione di equilibrio anche nel corso della gestione
della spesa, non potranno essere autorizzati impegni di spesa per importi eccedenti le
previsioni allocate e disponibili sulle singole voci e centri d’imputazione del bilancio
preventivo (anche definiti budget di spesa).
Eventuali fabbisogni di spesa eccedenti l’importo stanziato sulle singole voci (budget)
può essere autorizzato solo dopo aver provveduto ad operare le opportune variazioni di
bilancio:
 Variazione compensativa verticale: variazione in aumento di una voce di
spesa di un centro d’imputazione, compensata da una o più variazioni in
diminuzione di altre voci di spesa all’interno del medesimo centro
d’imputazione;
 Variazione compensativa orizzontale: variazione in aumento di una voce di
spesa di un centro d’imputazione compensata da una o più variazioni in
diminuzione della stessa voce di spesa di un altro centro d’imputazione;
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 Variazione di bilancio propriamente detta: variazione in aumento di una
voce di spesa compensata dalla corrispondente variazione in aumento di una
o più risorse (ricavi o proventi).
5.1. L’iter approvativo delle variazioni al bilancio preventivo.
Le variazioni compensative verticali, in quanto operazioni gestionali interne al centro
d’imputazione che non comportano alcuna modifica al bilancio preventivo della
Comunità, non necessitano dell’approvazione del Consiglio ma unicamente di una
delibera di Giunta.
Diversamente, sia le variazioni di bilancio compensative orizzontali che le variazioni di
bilancio propriamente dette richiedono una specifica delibera del Consiglio.
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