17/4/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ VENERDÌ, 17 APRILE 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Somme riconosciute
all’impresa per errori
del professionista non
sempre imponibili
Se c’è il concordato preventivo,
escluso il reato di omesso
versamento IVA
/ Emanuele LO PRESTI VENTURA
L’omologazione con dilazione del debito “nega”, alla scadenza legale,
l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000
Può accadere, purtroppo, che il
contribuente sia chiamato a pagare maggiori imposte sui redditi
rispetto al preventivato in ragione di errori del proprio consulente. Tali esborsi sono ovviamente
accompagnati da oneri accessori,
tra i quali gli interessi di mora,
l’eventuale aggio della riscossione e, non ultime, le sanzioni di
rito.
La responsabilità così sollevata
può suggerire al professionista di
non devolvere il caso alla giustizia civile, ma di riconoscere alla
parte lesa degli importi concordati, il cui trattamento fiscale, ai
fini delle imposte sui redditi, non
è di semplice inquadramento, almeno fintantoché il contribuente
sia un’impresa.
Il primo scoglio nel quale ci si imbatte concerne proprio la formulazione degli accordi tra le parti, i
quali avendo [...]
/ Maurizio MEOLI
L’omesso versamento dell’IVA dovuta in base
alla dichiarazione annuale, per importi superiori
a 50.000 euro, entro il termine per il versamento
dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre), non integra la fattispecie
di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, sia dal
punto di vista materiale che psicologico, ove il
contribuente sia anteriormente ammesso ad una
procedura di concordato preventivo che preveda la mera dilazione del debito in questione. In
ambito cautelare, di riflesso, una simile evenienza esclude la sussistenza del “fumus” del reato
sul quale poter fondare un provvedimento di sequestro preventivo (anche per equivalente) del
supposto conseguente profitto. Sono queste le
importanti indicazioni desumibili dalla lucida e
convincente sentenza n. 15853 della Cassazione
di ieri.
Il principale precedente in materia – peraltro richiamato dal provvedimento del Tribunale del
Riesame oggetto di impugnativa nel caso di specie – è la sentenza n. 44283/2013 della Cassazione. In tale decisione, in estrema sintesi, la Suprema Corte – dopo aver sottolineato come nel con-
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cordato preventivo il debito IVA debba essere sempre pagato per intero, a prescindere
dalla presenza o meno di una transazione fiscale, poiché la norma che lo stabilisce va
considerata inderogabile e di ordine pubblico
economico internazionale – ha stabilito che la
preventiva ammissione al concordato preventivo non esclude la configurabilità del reato
di omesso versamento dell’IVA in quanto il
debitore, pur nella strettoia della propria condizione finanziaria e patrimoniale, ha di fronte a sé una pluralità di soluzioni, a partire dalla transazione fiscale (recante mera dilazione del pagamento del debito IVA) sino al piano che – indicando la prioritaria soddisfazione del debito IVA rispetto a tutti gli altri – ove
presentato tempestivamente in vista delle
scadenze raggiunga anche l’approvazione dei
creditori e l’omologazione da parte del Tribunale; in tali casi, infatti, è possibile procedere
alla successiva esecuzione (nei termini) dei
pagamenti IVA senza falcidie.
Infatti, da un lato, è indubbia l’indisponibilità della pretesa tributaria in [...]
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INEVIDENZA
PROFESSIONI
Ammortamento fabbricati da determinare con
attenzione dopo lo scorporo
Segantini: “Pronti a
scendere in piazza”
/ Savino GALLO
Collegio sindacale attento all’organizzazione
dell’impresa in crisi
Locazione di immobile, fornitura utenze e raccolta
rifiuti distinte ai fini IVA
Le “diverse” giurisdizioni sul fermo amministrativo
alla Consulta
ALTRENOTIZIE
SALERNO – Critiche verso un legislatore che
troppo spesso produce dei “provvedimenti
inaccettabili”, contro i quali i commercialisti
sono “pronti a scendere in piazza”, ma anche un appello alla capacità di “autocritica”,
inteso come un richiamo al rispetto dei principi della deontologia che regolano la professione. Comincia così la relazione con cui Fazio
Segantini apre i lavori del 53° Congresso nazionale dell’UNGDCEC, in corso di svolgimento a Salerno.
Un discorso in cui il [...]
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
Somme riconosciute all’impresa per errori
del professionista non sempre imponibili
La costante tassazione di tali importi può scontrarsi con i principi del sistema
/ Emanuele LO PRESTI VENTURA
Può accadere, purtroppo, che il contribuente sia chiamato a
pagare maggiori imposte sui redditi rispetto al preventivato in ragione di errori del proprio consulente. Tali esborsi sono ovviamente accompagnati da oneri accessori, tra i quali
gli interessi di mora, l’eventuale aggio della riscossione e,
non ultime, le sanzioni di rito.
La responsabilità così sollevata può suggerire al professionista di non devolvere il caso alla giustizia civile, ma di riconoscere alla parte lesa degli importi concordati, il cui trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, non è di semplice inquadramento, almeno fintantoché il contribuente sia
un’impresa.
Il primo scoglio nel quale ci si imbatte concerne proprio la
formulazione degli accordi tra le parti, i quali avendo tipicamente natura transattivo-conciliatoria, non vedono il professionista riconoscere espressamente i propri errori.
Il punto non è di poco conto, poiché:
- ove si presti rilevanza esclusiva alla lettera delle intese, la
disciplina delle somme introitate dovrebbe essere reperita
nel solo art. 88 comma 1 del TUIR, laddove si afferma che
sono considerate sopravvenienze attive i ricavi o gli altri
proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
- ove invece, sulla scorta dei riscontri fattuali, si voglia
connotare espressamente gli importi del tratto dell’indennità risarcitoria, troverebbe applicazione il comma 3 lett. a)
della norma, che include sic et simpliciter, tra le sopravvenienze attive, tutte le indennità di siffatta natura. Tale tesi è
spostata da parte della dottrina, che ritiene come l’importo
percepito, a prescindere dagli accordi intercorsi, abbia comunque una funzione risarcitoria, volta nello specifico, in
carenza di diversi riferimenti, a ristorare l’impresa dalla
generica perdita patrimoniale subita.
È opinione di chi scrive che, a prescindere da questioni semantiche, l’attenzione dovrebbe essere sempre prestata al
trattamento fiscale riservato dall’impresa agli oneri comunque correlati all’introito transattivo o, se si preferisce,
rifusi dal ravvisato indennizzo: in altri termini, anche l’art.
88, comma 3, lett. a) del TUIR, ove lo si ritenesse applicabile, non dovrebbe sottrarsi al criterio generale per il quale i
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
risarcimenti sono tassati se e nella misura in cui gli stessi rifondano la perdita di redditi, ovvero il sostenimento di costi portati a riduzione della base imponibile.
L’interpretazione proposta appare coerente, ad esempio, con
l’art. 6 comma 2 del TUIR, in ambito di indennità sostitutive, con l’art. 85 comma 1 lett. f) del TUIR, in tema di indennizzi per la perdita di beni “merce”, o con il successivo
art. 86, comma 1, lett. b), che dispone l’imponibilità delle
somme che rifondono l’impresa per la perdita o il danneggiamento dei beni strumentali. Tracce del condivisibile principio che caratterizza o meglio, dovrebbe caratterizzare l’intero impianto fiscale, sono peraltro reperibili anche in ambito IRAP: l’art. 5, comma 4 del DLgs. n. 446/1997, come noto, sancisce il rilievo dei componenti positivi classificabili
in voci del Conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 della norma, e quindi connotati dal carattere della
“straordinarietà”, ove gli stessi siano correlati a componenti
rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta
precedenti o successivi.
La stessa pratica professionale individua in ipotesi perfettamente in linea con la ratio generale appena espressa i casi
classici di applicazione dell’art. 88 comma 3 lett. a) del
TUIR: trattasi, in particolare, degli indennizzi conseguiti a
fronte di danni da concorrenza sleale o da violazione del
patto di esclusiva, per la perdita di avviamento commerciale
o ancora per danni derivanti da inadempimenti contrattuali.
Nella prospettiva qui tracciata, la tassazione ai fini delle imposte sui redditi delle somme ipotizzate in premessa potrebbe quindi essere accettata, al più, per una quota corrispondente alla percentuale di deducibilità degli oneri sostenuti
dal contribuente in ragione degli errori ascritti ai professionisti. Il risultato ultimo, tuttavia, sarebbe l’assenza, o quasi,
di qualunque gravame fiscale, vista la natura di tali poste: se
qualche dubbio aleggia circa eventuali aggi di riscossione o
interessi di mora, le imposte sui redditi sono certamente indeducibili ex art. 99 del TUIR; la conclusione non muta, almeno secondo la giurisprudenza prevalente e la prassi più
prudente, in merito alle sanzioni, avuto riguardo alla causale
di queste ultime e quindi allo stretto legame tra di esse e la
voce precedente.
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ancora
IMPRESA
Se c’è il concordato preventivo, escluso il
reato di omesso versamento IVA
L’omologazione con dilazione del debito “nega”, alla scadenza legale, l’integrazione
della fattispecie di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000
/ Maurizio MEOLI
L’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50.000 euro, entro il
termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di
imposta successivo (27 dicembre), non integra la fattispecie
di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, sia dal punto di vista materiale che psicologico, ove il contribuente sia anteriormente ammesso ad una procedura di concordato preventivo che preveda la mera dilazione del debito in questione. In ambito cautelare, di riflesso, una simile evenienza
esclude la sussistenza del “fumus” del reato sul quale poter
fondare un provvedimento di sequestro preventivo (anche
per equivalente) del supposto conseguente profitto. Sono
queste le importanti indicazioni desumibili dalla lucida e
convincente sentenza n. 15853 della Cassazione di ieri.
Il principale precedente in materia – peraltro richiamato dal
provvedimento del Tribunale del Riesame oggetto di impugnativa nel caso di specie – è la sentenza n. 44283/2013 della Cassazione. In tale decisione, in estrema sintesi, la Suprema Corte – dopo aver sottolineato come nel concordato preventivo il debito IVA debba essere sempre pagato per intero, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione
fiscale, poiché la norma che lo stabilisce va considerata inderogabile e di ordine pubblico economico internazionale – ha
stabilito che la preventiva ammissione al concordato preventivo non esclude la configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA in quanto il debitore, pur nella strettoia
della propria condizione finanziaria e patrimoniale, ha di
fronte a sé una pluralità di soluzioni, a partire dalla transazione fiscale (recante mera dilazione del pagamento del debito IVA) sino al piano che – indicando la prioritaria soddisfazione del debito IVA rispetto a tutti gli altri – ove presentato tempestivamente in vista delle scadenze raggiunga
anche l’approvazione dei creditori e l’omologazione da parte
del Tribunale; in tali casi, infatti, è possibile procedere alla
successiva esecuzione (nei termini) dei pagamenti IVA
senza falcidie.
Infatti, da un lato, è indubbia l’indisponibilità della pretesa
tributaria in riferimento al debito IVA, consentendosi solo
pagamenti dilazionati negli accordi di transazione fiscale;
dall’altro, l’accesso alla procedura di concordato preventivo
è atto di autonomia privata, d’iniziativa del debitore, che
mira a sfociare nel c.d. “patto concordatario” con i creditori.
Scelta interna alla volontà del debitore che non può portare
all’elisione degli obblighi giuridici, specie quelli aventi
rilievo pubblicistico.
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
La sentenza in commento contesta, giustamente, tali precisazioni. Nell’ambito del concordato preventivo, sul perseguimento di un accordo transattivo tra debitore e creditori si innesta infatti una struttura chiaramente pubblicistica, essendo l’istituto una sorta di uscita di sicurezza rispetto alla prospettiva del fallimento e, dunque, uno di quegli strumenti di
tutela non solo dei creditori ma altresì degli interessi economici collettivi predisposti per le crisi d’impresa. Il concordato preventivo, cioè, pur scaturendo da un impulso del debitore, non resta confinato in un ambito privatistico, ma sfocia in
quello pubblicistico. Esso si snoda in un percorso giurisdizionale disegnato e vigilato, per ricevere, in chiusura, una
ratifica di quanto deliberato dai creditori sulla proposta del
debitore da parte dell’organo giurisdizionale; ratifica che
non può ritenersi irrilevante ai fini delle conseguenze penali della condotta conforme al deliberato accordo.
Se la dilazione del pagamento del debito IVA (compensata
dalla non elisione di interessi e sanzioni amministrative)
rientra nel piano concordatario e se il concordato preventivo
non è una manifestazione di autonomia negoziale, ma un
istituto prevalentemente pubblicistico, è più che illogico considerare tutto ciò come inesistente (tamquam non esset) ai fini penali, dissociando settori parimenti pubblicistici
dell’ordinamento. Per tal via, infatti, si verrebbe a generare
la seguente “paradossale” situazione: da un lato, si consentirebbe al giudice fallimentare di ammettere al concordato preventivo l’imprenditore che nel suo piano progetta di commettere un reato e di omologare la deliberazione con cui i
creditori hanno approvato (anche) tale progetto criminoso;
dall’altro, si consentirebbe al giudice penale di sanzionare il
soggetto che ha eseguito un accordo omologato (la cui domanda era stata già comunicata al PM), condannandolo per il
reato di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000.
In altri termini, così ragionando, la condotta “omologata”
presenterebbe una liceità limitata al concordato preventivo, ma irrilevante in ambito penale, con il giudice
fallimentare che, in pratica, avrebbe il potere di ammettere la
proposta e di omologare una condotta penalmente illecita.
Ma l’intreccio tra norme penali e concorsuali non può svuotare di contenuto queste ultime, relativizzandone gli effetti. Il
coordinamento tra esse deve riflettersi non solo sulla configurabilità dell’elemento soggettivo della condotta in questione, ma, ancor prima, sull’elemento oggettivo dell’illecito penale, escludendone l’esistenza (cfr. anche Trib. Milano
23 ottobre 2013).
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CONTABILITÀ
Ammortamento fabbricati da determinare
con attenzione dopo lo scorporo
L’ammortamento deve essere rilevato esclusivamente con riferimento al fabbricato,
applicando retroattivamente il nuovo OIC 16
/ Silvia LATORRACA
Per le imprese che posseggono terreni su cui insistono fabbricati, la redazione del bilancio 2014 si prospetta particolarmente delicata alla luce del contenuto del nuovo
documento OIC 16, revisionato nell’ambito del progetto di
aggiornamento dei principi contabili nazionali.
In estrema sintesi, a decorrere dai bilanci chiusi a partire dal
31 dicembre 2014, non risulta più possibile ammortizzare il
costo complessivo del terreno e del fabbricato, ma i fabbricati devono essere sottoposti a procedimento di ammortamento separatamente dal terreno su cui insistono, sulla base della loro vita utile.
I terreni non devono tendenzialmente essere ammortizzati,
salvo i casi in cui essi abbiano un’utilità limitata nel tempo.
Qualora, poi, la società sia tenuta a ripristinare danni
all’ambiente o al territorio, occorre rilevare un accantonamento in un apposito fondo del passivo a fronte dei relativi
costi di bonifica, secondo le indicazioni fornite dal
documento OIC 31.
Per i terreni acquisiti nel corso del 2014, non sorgono particolari problematiche di natura contabile, posto che il redattore del bilancio dovrà applicare ex novo le indicazioni contenute nel nuovo OIC 16, sopra brevemente richiamate.
Maggiormente problematico risulta, invece, il comportamento da adottare per i terreni acquisiti prima dell’esercizio
2014, laddove il trattamento utilizzato dall’impresa fino allo
scorso esercizio differisca rispetto a quello previsto dal principio contabile revisionato, cui occorre adeguarsi.
Dal punto di vista operativo, occorre scorporare il valore del
terreno dal relativo fabbricato e stornare il fondo ammortamento per la quota relativa al terreno (si veda “Lo scorporo
dei terreni produce sempre componenti di reddito
straordinarie” del 15 aprile 2015).
Una volta rilevato contabilmente lo scorporo, ai fini della
redazione del bilancio 2014, si pongono ulteriori problematiche. Occorre, infatti, rideterminare l’ammontare dell’ammortamento annuale (salvo, naturalmente, il caso in cui il
bene sia completamente ammortizzato).
In tale sede, potrebbe essere utile rivedere il piano di ammortamento, per verificare se sono intervenuti cambiamen-
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
ti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nei
precedenti esercizi.
L’ammortamento dovrà evidentemente essere rilevato esclusivamente con riferimento al fabbricato.
Il valore da ammortizzare sarà dato dalla differenza tra il
valore del fabbricato, determinato in sede di scorporo, e il
fondo ammortamento ancora presente in contabilità (cioè la
quota del fondo ammortamento relativa al fabbricato, determinata in sede di scorporo sottraendo al fondo ammortamento complessivo la quota del fondo relativa al terreno).
Valore poi da ripartire sulla base della vita utile residua
del fabbricato
Il valore da ammortizzare dovrà, poi, essere ripartito sulla
base della vita utile residua del fabbricato.
Nei casi in cui si ritenga corretto il completamento del processo di ammortamento nel rispetto della vita utile inizialmente stimata, il valore da ammortizzare dovrà essere ripartito per un numero di anni pari alla differenza tra la vita
utile originaria e il numero di anni trascorsi dall’inizio del
procedimento di ammortamento (si fa riferimento, evidentemente, all’ipotesi di applicazione del metodo a quote
costanti).
Si noti che tale soluzione contabile risulta coerente con
quanto previsto dal documento OIC 29, per effetto del quale
gli effetti di un cambiamento di principio contabile devono
essere rilevati retroattivamente, cioè il nuovo principio
contabile deve essere applicato anche ai fatti e alle operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui
interviene il cambiamento.
Tale impostazione implica che si debba ricostruire, nel bilancio 2014, la situazione contabile che si sarebbe prodotta
qualora il nuovo principio fosse stato sempre applicato, determinando, come sopra riportato, la quota di ammortamento ripartendo il valore del fabbricato (al netto del solo
fondo ammortamento ad esso relativo) sulla base della sua
vita utile residua.
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IMPRESA
Collegio sindacale attento all’organizzazione
dell’impresa in crisi
I sindaci devono verificare la presenza di un sistema di controllo e di assetti in grado di
far emergere tempestivamente i segnali di crisi
/ Ermando BOZZA
L’attività del collegio sindacale nelle imprese in crisi non
trova alcun riferimento normativo specifico né nel codice
civile, né nella legge fallimentare. Tale circostanza ha determinato forti incertezze nei comportamenti dei sindaci che,
come evidente, vedono accentuare le proprie responsabilità proprio nella fase di emersione e sviluppo della crisi di
impresa. La crisi d’impresa costituisce, infatti, per i sindaci e
i revisori un warning, che deve portare a rivedere la mappa
dei rischi e i correlati obiettivi di controllo. Nei periodi di
crisi si crea una sorta di allarme tra i diversi stakeholders (si
pensi ai rapporti tra impresa e banche, fornitori, finanziatori,
ecc.) che può portare gli amministratori a redigere bilanci e a
porre in essere operazioni non in linea con i principi
normativi e di corretta amministrazione.
In precedenti articoli pubblicati su questo quotidiano sono
state analizzate le norme puntuali sulle soluzioni negoziali
della crisi (concordato, piani attestati, accordi di ristrutturazione). Nel presente contributo si vuole, invece, trattare la
parte più delicata che caratterizza l’attività di vigilanza dei
sindaci nell’ambito delle imprese in crisi: la prevenzione ed
emersione della crisi.
Solo una tempestiva emersione della crisi con conseguente
adozione di appropriate risposte può tutelare gli amministratori e i sindaci dalle responsabilità che ne potrebbero derivare.
L’art. 2407 c.c. prevede, infatti, la responsabilità solidale
dei sindaci con quella degli amministratori per i fatti e le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi
della loro carica. La giurisprudenza ha censurato i sindaci
soprattutto per non aver posto in essere misure preventive
utili a impedire il danno causato dal fatto o dall’omissione
degli amministratori o per aver assunto un atteggiamento di
“acquiescenza acritica” rispetto all’operato degli stessi. Il
tutto si complica se sindaci non hanno standard tecnici di
riferimento che dettino le linee guida dei controlli cui sono
chiamati.
Il CNDCEC ha colmato tale lacuna pubblicando, nella bozza dei “Principi di comportamento del collegio sindacale di
società non quotate” in consultazione fino al 21 aprile, ben
11 norme riguardanti l’attività del collegio sindacale nella
crisi d’impresa. Tale set amplia e modifica le precedenti
norme entrate in vigore a gennaio 2012, chiarendo meglio,
da un lato, il ruolo specifico cui è chiamato il collegio allorché si manifestano segnali di crisi e prevedendo, dall’altro,
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
specifiche norme non incluse nell’originario set di principi,
che non tenevano conto delle modifiche introdotte dopo il
2012 nella legge fallimentare.
La prima norma sulla crisi d’impresa, la n. 11.1, prevede che
il collegio sindacale, nello svolgimento della sua attività di
vigilanza, debba verificare che la società sia dotata di un sistema di controllo e modelli organizzativi adeguati alla
tempestiva evidenziazione di segnali di crisi. In altri termini
i sindaci dovranno vigilare che gli amministratori della società dotino la stessa di assetti organizzativi e, in particolare,
di un sistema amministrativo-contabile, che porti alla loro attenzione, in modo tempestivo, segnali di crisi che se affrontati per tempo possono non sfociare in situazioni gravi e irreversibili.
Ne consegue che per un’impresa in crisi è indispensabile aggiornare tempestivamente le scritture contabili, predisporre situazioni contabili mensili, piani prospettici di cashflow, piani aziendali che dimostrino la capacità dell’impresa di poter operare come entità in funzionamento oltre, ovviamente, all’implementazione di un sistema di monitoraggio continuo degli equilibri economico-finanziari. L’unico
modo per arrivare a soluzioni negoziali della crisi in modo
tempestivo ed efficace è, infatti, quello che vede gli amministratori dotarsi di flussi informativi tempestivi e appropriati
che li mettano in grado di decidere al meglio quale soluzione intraprendere. Solo così i concordati “in bianco” non si
trasformano in concordati “ciechi”.
Con segnali di crisi evidenti, si dovrà rivedere la
pianificazione
L’assioma che emerge chiaramente dalla nuova versione della norma 11.1 è che il collegio sindacale non è tenuto direttamente a monitorare costantemente la continuità aziendale (come previsto nella norma di comportamento del set
2012), ma a verificare, come richiesto dall’art. 2403 c.c.,
che gli amministratori abbiano dotato la società di idonei assetti organizzativi e di un sistema amministrativo-contabile
in grado di far emergere tempestivamente i segnali di crisi e
che metta in grado gli stessi di agire secondo “corretti principi di amministrazione”. Sarebbe, infatti, vano lo sforzo del
collegio di monitorare i segnali di crisi o l’appropriatezza
delle azioni degli amministratori se il flusso informativo a
disposizione è tardivo e incompleto.
È chiaro che di fronte a evidenti segnali di crisi il collegio
/ 05
ancora
sindacale dovrà rivedere la pianificazione operata per tener
conto dell’accentuazione di rischi di violazione delle norme poste a tutela del patrimonio, nonché di comportamenti e
decisioni degli amministratori che potrebbero anche sfociare,
in caso di insolvenza, in reati fallimentari. Spazio, dunque,
all’analisi di indicatori di perdite rilevanti, ai pagamenti,
alle restituzioni di finanziamenti ai soci, alle operazioni
con parti correlate. È altresì opportuno che i sindaci si
interfaccino con maggiore frequenza con gli amministratori
per acquisire informazioni sull’evoluzione della gestione, le
soluzioni approntate e l’efficacia delle azioni intraprese.
Come ben evidenziato in plurime sentenze della Cassazione
(si veda ad esempio la n. 13081/2013), la vigilanza sul ri-
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
spetto di corretti principi di amministrazione, di fronte a
segnali di pericolo derivanti dal malessere economico e finanziario della società, significa per il collegio sindacale non
limitarsi ad un controllo di legalità puramente formale ma
estendere l’area di vigilanza al contenuto sostanziale
dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori allo
scopo di verificare che le scelte discrezionali non travalichino i limiti della buona amministrazione.
Di fronte all’inerzia degli amministratori, i sindaci devono
convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c. e nei casi
di fondati sospetti di gravi irregolarità nella condotta degli
amministratori proporre la denunzia al Tribunale
competente per il controllo giudiziario (Norme 11.2 e 11.3).
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ancora
FISCO
Locazione di immobile, fornitura utenze e
raccolta rifiuti distinte ai fini IVA
Per la Corte Ue, costituiscono prestazioni indipendenti, salvo elementi così collegati da
formare una sola prestazione economica inscindibile
/ Barbara ROSSI e Francesca ANTONACCI
La sentenza della Corte di Giustizia di ieri, relativa alla causa C-42/14 (procedimento Minister Finansów contro Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie) affronta il tema della configurazione delle cessioni di elettricità, riscaldamento e acqua, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti nell’ambito di un contratto di locazione immobiliare. Il
caso esaminato dalla Corte riguarda una controversia tra
l’Agenzia dei beni immobili dell’esercito a Varsavia e il Ministero delle finanze. In particolare, nell’ambito dell’attività
di locazione dei beni immobili dello Stato, l’Agenzia procedeva alla rifatturazione di prestazioni che comprendevano,
da una parte, la fornitura delle utenze (e cioè l’elettricità, il
riscaldamento e l’acqua) e, dall’altra, la raccolta dei rifiuti,
trasferendo al conduttore i costi che sosteneva per
l’acquisto di tali beni e servizi da fornitori terzi.
Dato l’aumento delle aliquote IVA, l’Agenzia si è interrogata sulle aliquote applicabili alle sue fatture di conguaglio e
ha, pertanto, richiesto l’interpretazione del Ministero delle
finanze, che, tuttavia, ha ritenuto errata la modalità di calcolo dell’IVA proposta, sottolineando che la fornitura delle
utenze e la raccolta dei rifiuti facevano parte dell’unica
prestazione del servizio di locazione, con la conseguenza
che le diverse prestazioni dovevano essere incluse nella base imponibile del principale servizio di locazione con applicazione dell’aliquota unica applicabile a detto servizio.
In relazione a tale fattispecie, sono state sottoposte alla Corte le seguenti questioni:
- in sostanza, se gli artt. 14, par. 1, 15, par. 1 e 24, par. 1 della direttiva IVA siano da interpretare nel senso che, nell’ambito della locazione di un bene immobile, la fornitura di
utenze e la raccolta dei rifiuti, effettuate da un terzo a favore del conduttore che utilizza direttamente tali beni e servizi, devono essere considerate come prestate dal locatore,
nel caso in cui questi abbia concluso i contratti per la fornitura di dette prestazioni e si limiti a trasferirne i costi al
conduttore;
- se la locazione di un bene immobile e i relativi servizi
(utenze e raccolta rifiuti) debbano essere considerate costitutive di un’unica prestazione o di più prestazioni distinte e
indipendenti, da valutarsi separatamente dal punto di vista
dell’IVA.
Con riferimento alla prima questione, sulla base della considerazione che è il locatore che conclude il contratto relativo alla fornitura di utenze e alla raccolta dei rifiuti per il bene immobile che dà in locazione, sono state ritenute inappli/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
cabili le considerazioni operate nella sentenza Auto Lease
Holland (causa C-185/01) ed è stato ritenuto che è il locatore a dover essere considerato come colui che effettua la fornitura delle predette prestazioni al conduttore.
Nell’affrontare la seconda questione, è stato preliminarmente ricordato che, ai fini IVA, “ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente”; tuttavia, “in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte”
vanno considerate “come un’unica operazione quando non
sono indipendenti”. Si ha un’operazione unica quando due o
più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi al punto da formare, oggettivamente, una
sola prestazione economica indissociabile, la cui
scomposizione avrebbe carattere artificioso.
Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni costituiscano una prestazione principale, mentre la o le altre
prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie
cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione
principale, intendendosi la prestazione come accessoria
“quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante,
bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore”. In ogni caso, l’individuazione degli
elementi caratteristici della fattispecie concreta è essenziale per stabilire se le prestazioni fornite costituiscano più
prestazioni indipendenti o una prestazione unica.
Alcuni elementi richiamati dalla Corte di Giustizia che potrebbero rivelarsi utili al fine di distinguere le possibili fattispecie potrebbero essere i seguenti:
- modalità di erogazione del servizio;
- contenuto del contratto;
- modalità di tariffazione e fatturazione;
- sostanza economica;
- facoltà o meno per il conduttore di scegliere liberamente e
indipendentemente il prestatore del servizio e/o le modalità
di utilizzo dei beni o servizi aggiuntivi.
La Corte conclude, quindi, che la locazione di un bene immobile e la fornitura di utenze e la raccolta dei rifiuti che
accompagnano tale locazione, in linea di principio, devono
essere considerate costitutive di più prestazioni distinte e
indipendenti da valutarsi separatamente dal punto di vista
IVA, salvo vi siano elementi dell’operazione, tra i quali
quelli che indicano la ragione economica della conclusione
del contratto, “tanto strettamente collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile,
la cui scomposizione risulterebbe artificiosa”.
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ancora
FISCO
Le “diverse” giurisdizioni sul fermo
amministrativo alla Consulta
Il Tribunale di Tivoli dubita della tenuta “costituzionale” del sistema e il ragionamento
vale anche per le cartelle di pagamento
/ Alfio CISSELLO
Con l’ordinanza del 10 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale “Corte Costituzionale” n. 15 del 15 aprile
2015, il Tribunale di Tivoli ha rinviato all’esame della Consulta, tra l’altro, gli artt. 2 e 19 del DLgs. 546/92, nella parte
in cui, di fatto, non disciplinano in maniera appagante la
questione di giurisdizione in materia di fermo amministrativo.
Nell’ordinanza, oltre a ciò, si chiede alla Consulta di pronunciarsi sull’impossibilità, per i giudici di merito, di investire
le Sezioni Unite per dirimere questioni interpretative di
particolare rilevanza e sul mancato valore “giuridico” del
precedente nel nostro ordinamento.
In questo articolo riteniamo opportuno illustrare la problematica sottesa all’ordinanza di rimessione senza entrare nel
merito delle criticità evidenziate dal Tribunale di Tivoli, in
ragione del fatto che, per gli operatori del diritto tributario e,
a maggior ragione, per i contribuenti, è questo che, alla fine,
interessa in un’ottica operativa.
Tutto nasce dal fatto che l’Agente della riscossione non riceve ruoli o crediti di sola natura fiscale, ma anche di natura
previdenziale, amministrativa e così via.
Da ciò discende che una sola cartella di pagamento può portare a riscossione ruoli o crediti di diversi enti, quindi rientranti in differenti giurisdizioni. Dalla cartella possono “nascere” il fermo delle auto e l’ipoteca esattoriale, e i contribuenti, per contestare giudizialmente la legittimità di tali
misure cautelari, devono adire diversi giudici.
Il tutto si presenta complicato, sul versante tributario, anche
in merito al computo del contributo unificato e
all’eventuale necessità del reclamo.
Lo stesso problema, come intuitivo, si presenta in merito alla cartella di pagamento, che può dover essere impugnata
di fronte a diversi giudici (il principio appare pacifico in
giurisprudenza, si veda, da ultimo, Cass. SS.UU. 9 luglio
2014 n. 15593 sul fermo amministrativo).
Pensiamo a un contribuente che non versa contributi INPS,
IVA, sanzioni del Codice della Strada e sanzioni rientranti
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Se arriva la cartella di pagamento, egli deve presentare ricorso al Tribunale in veste di giudice del lavoro, al Giudice
di pace, alla Commissione tributaria provinciale e al TAR.
È chiaro che questo non è un modello di giustizia ideale,
specie nella misura in cui si tratti di vizi imputabili all’Agente della riscossione e non di questioni sul merito, per le quali, a ben vedere, può essere maggiormente giustificata la
“frammentazione” delle giurisdizioni.
C’è poi il rischio dei giudicati contrastanti, che mina alla
radice la certezza del diritto, come rilevato nell’ordinanza di
rimessione.
Possono esserci anche cinque ricorsi
Pensiamo, infine, alla seguente ipotesi. Il contribuente di cui
sopra paga l’INPS e le sanzioni “riservate” alla giurisdizione amministrativa e ricorre al Giudice di pace e in C.T. Prov.
Il Giudice di pace conferma la debenza della sanzione e la
C.T. Prov., successivamente, annulla la cartella per un vizio formale. Se quest’ultimo vizio vale per tutte le entrate
(pensiamo alla mancata sottoscrizione, per fare un esempio
semplice), le sanzioni sono dovute?
E se il contribuente dà mandato a due difensori, di cui uno
ricorre e perde dinanzi al Giudice di pace, mentre l’altro
(senza nulla dire in punto giurisdizione) vince alla C.T.
Prov., che succede se nella sentenza di quest’ultima la cartella è annullata in toto, senza nessun riferimento alla diversa giurisdizione sottesa alle diverse poste debitorie?
Insomma, il combinato disposto di norme richiamato nell’ordinanza di rimessione può violare la Costituzione e la CEDU, “assoggettando lo stesso provvedimento alla valutazione di giudici diversi con il rischio di contrasto nella soluzione, e nella parte in cui viola il principio di effettività del ricorso e di accesso alla giustizia, obbligando la parte a rivolgersi a più organi giurisdizionali, con relative spese e oneri”.
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ancora
PROFESSIONI
Segantini: “Pronti a scendere in piazza”
Il Presidente dell’Unione chiede rispetto per il ruolo dei commercialisti, ma fa appello
anche alla capacità di autocritica dei colleghi
/ Savino GALLO
SALERNO – Critiche verso un legislatore che troppo spesso produce dei “provvedimenti inaccettabili”, contro i quali i commercialisti sono “pronti a scendere in piazza”, ma
anche un appello alla capacità di “autocritica”, inteso come
un richiamo al rispetto dei principi della deontologia che regolano la professione. Comincia così la relazione con cui Fazio Segantini apre i lavori del 53° Congresso nazionale
dell’UNGDCEC, in corso di svolgimento a Salerno.
Un discorso in cui il Presidente dell’Unione giovani passa in
rassegna tutto ciò che l’associazione ha fatto negli ultimi sei
mesi (i primi della nuova Giunta), dall’incontro sulle problematiche fiscali con gli esperti di palazzo Chigi, che “diventerà appuntamento fisso”, al confronto con il Consiglio
nazionale di categoria e le altre associazioni sindacali, al fine di rimarcare i “distinti ruoli e le diverse autonomie”.
Sempre aperto, inoltre, il canale di comunicazione con la
Cassa di previdenza, a cui è stato proposto di “utilizzare il
fondo extra-rendimento, che oggi ammonta a 82 milioni”,
al fine di “migliorare l’adeguatezza delle prestazioni,
prestando sempre attenzione all’equità intergenerazionale”.
C’era, però, da rimarcare anche il ruolo del commercialista
all’interno del diritto penale dell’economia (tema scientifico
scelto per l’evento). Perché i rappresentanti della categoria
devono essere dei “presidi di legalità”, a patto che, appunto,
sappiano fare anche autocritica, dinanzi ai troppi scandali
che vedono spesso coinvolti anche i commercialisti, a titolo
di concorso o come diretti responsabili dei reati di natura
fiscale.
“Non ne posso più – ha sottolineato a questo proposito il
Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi – di sentire
qualcuno che dice: è stato il mio commercialista a consigliarmi quella operazione. Espelliamo le mele marce, anche se, fortunatamente, la categoria rimane sana. Allo
stesso tempo, però, lavoriamo per ridurre la sproporzione tra
fatto e sanzioni in capo ai professionisti”.
Il riferimento è innanzitutto agli obblighi antiriciclaggio e
relativo sistema sanzionatorio, riformato dal MEF con l’ausilio delle categorie professionali coinvolte: “Il documento è
pronto – ha spiegato Longobardi – ma manca ancora il treno”, ovvero il veicolo normativo all’interno del quale far
confluire il provvedimento. La speranza è che arrivi “al più
presto”, perché “i commercialisti vogliono ricoprire quel
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
ruolo centrale che un legislatore schizofrenico ci ha implicitamente riconosciuto, coinvolgendoci nelle funzioni pubblicistiche. Ma vogliamo una normativa diretta ed
inequivocabile”.
Dinanzi ai tanti giovani professionisti intervenuti da tutta Italia (circa mille), Longobardi ha voluto ricordare anche l’imminente arrivo delle Scuole di alta formazione (si veda
“Arrivano le Scuole di alta formazione per commercialisti”
dell’8 aprile), su cui il Consiglio nazionale ha investito quasi due milioni di euro in fase di start up e “continuerà ad investire” anche successivamente (“non con finanziamenti a
pioggia ma sulla base del budget e degli obiettivi”), nella
convinzione che la caratterizzazione della professione sia il
miglior modo per affrontare il futuro.
Ma perché, si è chiesto Giorgio Sganga, Presidente della
FNC, “accanto alle specializzazioni, non rilanciare anche la
figura del commercialista di base?” In questo modo, ha
spiegato, “si andrebbe incontro anche alle esigenze di chi
opera in quei territori in cui non è richiesta una particolare
specializzazione, in virtù della conformazione del tessuto
socio-economico”.
Un’idea su cui la Fondazione nazionale potrebbe lavorare
nel prossimo futuro, nel tentativo di rilanciare una categoria
che, secondo Giuseppe Grazia, Vicepresidente della Cassa
Dottori, è in ogni caso viva più che mai. La prossima settimana, la CNPADC approverà il bilancio d’esercizio e “i numeri sono importanti. Lo scorso anno, al netto delle uscite,
abbiamo registrato 2.200 nuovi ingressi. La maggioranza degli iscritti ha meno di 45 anni e il rapporto tra attivi e pensionati è di 10 a 1. Il patrimonio della Cassa è arrivato quasi a
6 miliardi e rende circa il 91% delle prestazioni”.
Insomma, una Cassa in salute e anche “i fatturati degli
iscritti stanno tenendo”, a dimostrazione del “carattere anticiclico della nostra professione”. Rimane, però, la nota dolente delle “rendite di posizione”, che la Cassa sta provando a scardinare pur nelle difficoltà prodotte dalla “miopia”
della magistratura. Diverse, infatti, sono state le pronunce
contrarie alla modifica dei diritti acquisiti ma, nonostante
ciò, si continuerà a lavorare in tale senso. In primis, l’Unione
giovani, impegnata da sempre su un fronte che, adesso, sta
diventando territorio comune.
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IMPRESA
Nuovi vincoli anticorruzione per imprese a
partecipazione pubblica da valutare
Per Assonime imposizioni non previste per le imprese a partecipazione privata
possono portare a uno svantaggio sotto il profilo concorrenziale
/ Maria Francesca ARTUSI
Il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il 24 marzo 2015, hanno dato avvio alla consultazione pubblica di due provvedimenti, che si potrebbero definire “gemelli”, aventi ad oggetto l’attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni. Al termine di tale consultazione (15
aprile 2015), Assonime ha predisposto un documento di
valutazione su quanto previsto nella direttiva del MEF e
nelle Linee guida dell’ANAC.
Muovendo dalla considerazione per cui tra le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni esistono realtà profondamente eterogenee e vi è una netta distinzione tra le
ipotesi in cui l’amministrazione svolge attività amministrativa in forma privatistica e le società a partecipazione pubblica che svolgono normale attività d’impresa sul mercato
(Corte Cost. n. 326/2008; n. 148/2009; n. 229/2013), va tenuto presente che per questi ultimi soggetti l’imposizione di
vincoli non previsti per le imprese a partecipazione privata va valutata attentamente perché può tradursi in un ingiustificato svantaggio sotto il profilo concorrenziale.
Un’occasione per rimodulare la disciplina potrebbe trovarsi
– secondo Assonime – nel disegno di legge sulla riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni in questi giorni
all’esame del Parlamento, in cui è contenuta una delega al
riassetto della normativa in tema di società a partecipazione
pubblica. Si auspica in tal senso un ripensamento delle regole, calibrato sulla realtà delle società, distinguendo tra semiamministrazioni e società di mercato e, con riferimento
a queste ultime, limitando le deroghe al regime privatistico a
quanto strettamente giustificato.
Inoltre, ai fini della prevenzione della corruzione, da un lato, dovrebbe essere data priorità al programma del Governo
di riduzione del numero delle partecipate a livello locale,
dall’altro, le Pubbliche Amministrazioni che detengono partecipazioni in società dovrebbero essere incoraggiate, nella
loro funzione di azionista, ad assicurare che le partecipate si
dotino di efficaci presidi per la prevenzione di attività
illegali. Entrando nel merito dei provvedimenti in
consultazione, Assonime suggerisce alcuni spunti di
riflessione.
Innanzitutto, sul coordinamento tra anticorruzione e “sistema 231”, ove il problema principale è quello di stabilire
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
esattamente gli ambiti in cui, in ragione dell’attività svolta
dall’impresa, occorre un’integrazione dei presidi preventivi
previsti dal decreto 231 con una pianificazione specifica (ad
esempio con riguardo alla qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio in relazione ad amministratori e dipendenti delle società controllate). Di grande interesse
è il suggerimento per cui laddove le esigenze di integrazione dei modelli organizzativi preventivi rispetto ai presidi 231
risultino minimali, la soluzione prospettata da ANAC e MEF
per le società partecipate (integrazione del modello 231 limitatamente alle attività di pubblico interesse, senza la necessità di disporre un distinto piano di prevenzione e di nominare uno specifico responsabile) potrebbe essere estesa anche
alle società controllate.
Altrettanto rilevante è la sottolineatura per cui negli enti di
diritto privato risulta impossibile applicare al RPC il regime
di responsabilità previsto dalla L. n. 190/2012 (responsabilità erariale, dirigenziale e disciplinare da pubblico impiego). Pertanto, il documento in commento pare “tornare indietro” rispetto ai criteri netti di MEF/ANAC sulla individuazione del RPC (e sulla sua conseguente non sovrapponibilità con l’Organismo di vigilanza), proponendo un approccio
basato sull’autonomia organizzativa dell’impresa accompagnata dalla previsione di specifiche responsabilità proprie
dell’ambito privatistico. Si fa, inoltre, cenno alla possibilità
di piani di prevenzione “di gruppo”.
Sulla trasparenza, specifiche esigenze per le partecipate
sul mercato
Molto decisa è la posizione assunta in tema di trasparenza:
nei confronti delle società controllate o partecipate che
operano sul mercato, vi sono specifiche esigenze che richiedono un approccio diverso. Molte informazioni relative allo
svolgimento dell’attività d’impresa (segreti industriali, documenti che rivelano le strategie aziendali) presentano profili di delicatezza dal punto di vista concorrenziale e non hanno uno specifico rilievo dal punto di vista del controllo civico. In ogni caso, non dovrebbe valere per le società controllate una presunzione di svolgimento di attività di interesse
pubblico, come lascia intendere il previsto onere di indicare
all’interno del Programma per la trasparenza quali attività
“non sono di pubblico interesse”.
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FISCO
Operatori in oro, verifiche pre-invio della
comunicazione integrativa annuale
Prima di trasmettere i saldi, entro il 29 maggio, è necessario controllare la corretta
comunicazione dei rapporti mensili già trasmessi
/ Nunzio RAGNO
Entro il prossimo 29 maggio gli intermediari finanziari
(banche, poste, SGR, assicurazioni, Operatori Professionali
in oro, ecc.) dovranno comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari i saldi delle operazioni riferite all’anno 2014.
Prima di procedere a tale comunicazione, dunque, diventa
indispensabile verificare gli “Esiti” delle comunicazioni
mensili già inviate, a cui gli stessi saldi fanno riferimento e
dai cui esiti dipende la perfetta corrispondenza dei dati trasmessi, al fine di evitare l’insorgere di problematiche che
possano essere oggetto di sanzioni.
Tale adempimento dichiarativo introdotto con il DL n.
223/2006, che ha istituito l’Archivio dei rapporti finanziari,
successivamente integrato ed ampliato con il DL n.
201/2011 (informazioni periodiche e automatiche – comunicazione dei Saldi), è stato esteso agli operatori in oro dal
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre
2011 n. 175033, che ha previsto la trasmissione delle operazioni di acquisto e vendita di oro da investimento da
parte degli stessi, equiparate a operazioni finanziarie.
Con l’ultimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 18269 del 10 febbraio 2015 sono state modificate le modalità di invio e i termini di scadenza per la comunicazione dei saldi dei rapporti finanziari relativi agli anni 2013 e 2014 ed è stato introdotto il tracciato unico per le
trasmissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016, utilizzando la piattaforma SID; questo sia per le comunicazioni
mensili dei rapporti che per la comunicazione integrativa annuale dei saldi (eliminando di fatto i canali Entratel o Fisconline). Dal 2016, inoltre, la scadenza per la comunicazione annuale è anticipata al 15 febbraio dell’anno successivo a
quello di riferimento, così i saldi relativi ai rapporti
finanziari 2015 dovranno essere trasmessi all’Anagrafe
tributaria entro tale data.
Per ciò che riguarda le comunicazioni mensili inviate fino
all’anno 2014, ai fini della verifica della correttezza delle
stesse, non è sufficiente stampare la ricevuta di trasmissione,
ma occorre necessariamente consultare dal cassetto fiscale,
oltre alle terne identificative restituite, anche gli esiti delle
comunicazioni mensili inviate di cui al punto 2.6 del provvedimento del 20 dicembre 2010. È indispensabile verificare che i dati contenuti nei file CCB che rispecchiano il tracciato record previsto dal suddetto provvedimento, e letti con
procedure diverse a seconda del tipo di utente (Entratel o Fisconline con software dedicato), non riportino errori di
alcuna specie.
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
Per gli operatori professionali in oro, le anomalie più frequenti riscontrate negli esiti delle comunicazioni sono legate a due ordini di errori:
- “Codice Fiscale Inesistente”, quando il codice fiscale non
è corretto;
- “Operatore Assente” (cod. 161), quando l’operatore ha
omesso di comunicare il proprio indirizzo di posta certificata ai fini delle indagini finanziarie di cui al provvedimento n.
50136 del 20 giugno 2012. Naturalmente, ciò prescinde dalla comunicazione della PEC trasmessa per l’accreditamento
alla piattaforma SID, la quale potrebbe anche essere diversa da quella utilizzata per rispondere ai questionari dell’Amministrazione finanziaria ai fini di indagine.
Questa seconda anomalia, di recente, si è trasformata da
semplice “Segnalazione” riportata nella ricevuta di invio a
“Errore bloccante” nella procedura di trasmissione dati che
rende nulli tutti gli invii effettuati in quanto il dichiarante
risulta essere assente.
Tanto considerato, appare opportuno, in vista della prossima
scadenza della comunicazione dei saldi 2014, effettuare le
dovute verifiche e necessarie correzioni alle comunicazioni
mensili già trasmesse, poiché tali anomalie ostacolano la
corrispondenza dei dati e non evadono l’obbligo dichiarativo.
Nel caso di errori relativi alle comunicazioni mensili precedenti al 2014, per le quali i saldi sono già stati trasmessi
(anche in caso di numerosi errori), da indicazioni fornite dai
funzionari addetti dell’Agenzia delle Entrate, risulta non essere necessario procedere alle operazioni di reimpianto del
SID, ma sufficiente utilizzare la procedura di invio sostitutivo inserendo i dati corretti; se l’errore è legato all’omesso
invio della PEC ai fini delle indagini finanziarie, è
sufficiente comunicare la stessa con l’apposita procedura.
In un quadro così strutturato, dove l’intento dell’Amministrazione finanziaria risulta essere quello di reperire maggiori informazioni da utilizzare ai fini del contrasto all’evasione ed elusione fiscale, non si può non notare un modo improprio di perfezionare strumenti dichiarativi che, molto
spesso, appaiono in contrasto tra loro e/o non perfettamente omogenei, oltre che soggetti a repentine modificazioni; in
aggiunta al fatto che non vengono predisposte puntualmente
le necessarie dotazioni software da utilizzare per la gestione
delle piattaforme di trasmissione dati, il cui uso non appare
molto agevole.
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LAVORO & PREVIDENZA
Ridefinito il “confine” del fondo di
solidarietà residuale
L’INPS fornisce nuovi chiarimenti in merito alla definizione dell’ambito applicativo del
Fondo previsto dalla legge Fornero
/ Luca MAMONE
Con la circ. n. 79 di ieri, 16 aprile 2015, l’INPS ha fornito
chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo
di solidarietà residuale previsto dall’art. 3, comma 19 della
L. 92/2012 (“legge Fornero”) e attuato dal DM 79141/2014
al fine di tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti da imprese con più di 15 dipendenti escluse dalla normativa in materia di integrazione
salariale, nei settori per i quali non sia ancora operante un
proprio Fondo di solidarietà.
Ciò premesso, nella circolare in esame si osserva come le disposizioni contenute nel DM 79141/2014 non identifichino
in maniera esplicita i settori in cui devono operare le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo residuale, ma si limitino ad individuare, in termini generali, i requisiti sopra citati. Pertanto, rispondendo ad una serie di richieste di chiarimenti pervenute, l’INPS ne illustra l’applicabilità o meno con riferimento a particolari settori.
Un primo focus riguarda il settore dell’artigianato, nel quale dal 1° gennaio 2014 è divenuto operativo il “Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato”, costituito
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese,
adeguando le fonti normative ed istitutive dei fondi bilaterali già esistenti, così come previsto dal comma 14 dell’art. 3
della L. 92/2012. Pertanto, evidenzia l’INPS, da tale data
sono state escluse dall’obbligo contributivo (0,50%) nei confronti del Fondo di solidarietà residuale tutte le aziende classificate con il codice statistico contributivo (c.s.c.) identificativo del settore dell’artigianato (4.XX.XX), che rientrano
nel campo di applicazione del predetto Fondo di solidarietà
bilaterale alternativo.
Inoltre, l’INPS precisa che in base a istruzioni ministeriali,
l’esclusione è prevista anche per le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese artigiane associate,
dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi
enti bilaterali di livello nazionale e territoriale. Pertanto, tali confederazioni e società di servizi devono inviare
all’INPS – tramite il Cassetto previdenziale aziende – una
dichiarazione di responsabilità in ordine al CCNL applicato
e i relativi contratti complementari, al fine di consentire
all’Istituto l’eliminazione del codice di autorizzazione “0J”.
Cambiando settore, l’INPS precisa che sono altresì escluse
dall’ambito di applicazione del Fondo in argomento anche le
Università non statali legalmente riconosciute, poiché, come delineato sia dalla giurisprudenza amministrativa che da
quella di legittimità, tali organismi hanno natura giuridica
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 17 APRILE 2015
di enti pubblici non economici e pertanto rientrano tra le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del
DLgs. 165/2001.
Analoga esclusione, ancora, è prevista per le imprese che
esercitano attività di riscossione (Equitalia, Riscossione Sicilia, eccetera) per le quali è prevista l’adesione ad un fondo
di solidarietà di settore, adeguato ai sensi della L. 92/2012.
Invece, per quanto riguarda il settore del trasporto, l’INPS
ricorda che con il DM 86985/2015 è stato istituito il Fondo
di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle
aziende di trasporto pubblico, pertanto si precisa che sono
tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le
imprese non esercenti attività di trasporto pubblico, classificate con c.s.c. 1.15.01 con codice di autorizzazione “1D”, e
c.s.c 1.15.03 senza codici di autorizzazione “2B” o “3G”.
Un ulteriore chiarimento riguarda il lavoratori svantaggiati
delle cooperative di tipo b) di cui alla L. 381/91. Richiamando l’interpello n. 5/2015 (si veda “Con violazione di un
precedente obbligo contrattuale niente assunzioni incentivate” del 9 marzo 2015) del Ministero del Lavoro, l’INPS ricorda che l’art. 4, comma 3 della L. 381/91 stabilisce che le
cooperative sociali sono totalmente esentate, per i lavoratori svantaggiati (ad eccezione dei casi previsti al comma 3bis, come detenuti, internati, eccetera), da ogni forma di contribuzione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (ad
esempio CIGO o CIGS), pur rimanendo obbligate con riferimento ai lavoratori non svantaggiati. Preso atto di ciò,
l’INPS ribadisce che per le cooperative sociali di tipo b),
non risulta dovuto il versamento del contributo con riferimento alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati,
pur mantenendo il diritto di poter beneficiare della prestazione garantita dal Fondo di solidarietà residuale ex L.
92/2012.
Infine, nella circ. n. 79 vengono fornite le istruzioni per
consentire alle imprese di recuperare il contributo mensile
dello 0,50% indebitamente versato al Fondo di solidarietà
residuale. In pratica, tale recupero potrà essere effettuato mediante conguaglio contributivo entro il giorno 16 del terzo
mese successivo a quello di emanazione della circolare in
esame (quindi luglio 2015), indicando l’importo indebitamente versato con il codice “L220” avente il significato di
“Recupero Contributo mensile 0,50% al Fondo di solidarietà residuale”, da valorizzare all’interno della sezione “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
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FISCO
“Debutto” del 730 precompilato con più di
257 mila accessi
L’Agenzia delle Entrate ha stilato ieri un primo bilancio, evidenziando la crescita dei
PIN richiesti per accedere ai servizi on line
/ REDAZIONE
Da ieri, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate
20.442.683 dichiarazioni precompilate, mentre sono
206.792 mila i contribuenti che hanno già visualizzato il
proprio 730, con oltre 257 mila accessi, più di un milione e
200 mila di risposte alle richieste di accesso da parte dei
CAF, 220 mila visite e un milione e mezzo di pagine consultate sul sito dedicato info730.agenziaentrate.gov.it.
I dati appena citati sono riportati in un comunicato stampa di
ieri, nel quale l’Amministrazione finanziaria ha tracciato un
primissimo bilancio, a poco più di 24 ore dalla partenza
dell’“operazione precompilata”, che sta portando inoltre –
si legge – a una crescita dei PIN richiesti per accedere ai
servizi on line: solo negli ultimi quattro mesi ne sono stati rilasciati oltre 900 mila che, sommati a quelli già attivi, sfiorano quota tre milioni.
Scendendo nel dettaglio, l’Agenzia spiega che sono
20.442.683 gli Italiani per cui ha predisposto il 730 precompilato: si tratta dei 18.007.622 contribuenti che nel 2014 avevano presentato il 730 e dei 2.435.061 che, pur avendo optato lo scorso anno per il modello UNICO, sono in possesso
dei requisiti per la nuova dichiarazione precompilata.
Nelle prime 24 ore, sono stati oltre 206 mila i contribuenti
che hanno preso confidenza con il proprio 730, in attesa di
accettarlo o integrarlo a partire dal prossimo 1° maggio. Di
questi, 79 mila hanno avuto accesso alla precompilata utilizzando le credenziali dell’INPS.
Spazio anche alla consultazione del 730 tramite i CAF e gli
altri intermediari che, solo ieri, hanno inviato oltre un
milione di richieste di accesso alle quali l’Agenzia ha dato
un riscontro nel 100% dei casi.
Inoltre, dall’inizio dell’anno i contribuenti che hanno richiesto il PIN per accedere ai servizi on line sono stati 903.322:
di questi, 788.781 lo hanno richiesto direttamente tramite il
sito delle Entrate, 109.293 in un ufficio territoriale, 4.804
via call center e 444 nei Consolati.
Salito a tre milioni il numero degli utenti di Fisconline
Con queste nuove abilitazioni, che hanno segnato un incremento del 45,9% – conclude l’Agenzia – il numero complessivo degli utenti di Fisconline è salito a quota tre milioni.
Oltre a questi, sono pronti ad accedere alla precompilata anche i circa cinque milioni di contribuenti in possesso delle
credenziali di accesso rilasciate dall’INPS, per un totale di
quasi otto milioni.
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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