Registro Imprese e cause di scioglimento srl: il parere del

A cura della Redazione Directio
Registro Imprese e cause di scioglimento srl: il
parere del MISE
In data 19 maggio 2014 è stato pubblicato il Parere del Mise n°94215 del 19 maggio 2014, in merito
all'accertamento delle cause di scioglimento di s.r.l. ai sensi dell'art. 2484 del c.c. e nomina dei
liquidatori.
Il quesito
La Camera di Commercio di Lecce ha presentato istanza di chiarimento riguardo il corretto
comportamento da tenere ai sensi dell'art.11, comma 6 del DPR 581/1995, secondo cui, prima di
procedere all'iscrizione nel Registro Imprese, l'ufficio è tenuto ad accertare:
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l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
la regolarità della compilazione del modello di domanda;
la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla
legge;
l'allegazione della documentazione richiesta dalla legge;
il concorso della altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione
La risposta
Il parere sottolinea che il controllo richiesto all'Ufficio del Registro Imprese è di "validità formale" e non
implica una valutazione della validità sostanziale degli atti presentati (compito degli organi di controllo
ed eventualmente del giudice ordinario in sede di impugnazione).
Come di seguito chiarito, il controllo dell'ufficio deve limitarsi alla verifica della corrispondenza tipologica
dell'atto (es: evidenti illogicità tra la richiesta e le disposizioni di legge); alla verifica della corretta
sottoscrizione dell'atto da parte di tutti i soggetti obbligati; al concorso delle altre condizioni richieste
dalla legge (es. rispetto dei passaggi endosocietari previsti dalla legge per la richiesta in oggetto).
L'articolo 2484, comma 1, numeri da 1 a 5 del codice civile prevede le seguenti cause di scioglimento di
una società a responsabilità limitata:
1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche
statutarie;
3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli
2447 e 2482-ter;
5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473.
In riferimento alla causa 2) appare di fatto impossibile il verificarsi della causa se la società ha ad
oggetto molteplici e diversificate attività. Dalla dichiarazione degli amministratori deve, inoltre, risultare,
a sostegno dell'ammissibilità della causa, che l'assemblea dei soci si è opposta all'ipotesi di modificare
l'oggetto sociale (da attestare tramite dichiarazione sostitutiva degli amministratori oppure tramite copia
della delibera assembleare).
In riferimento alla causa 3), l'inattività dell'assemblea (derivante da mancata convocazione o da
diserzione dei soci) deve comportare la concreta impossibilità di adozione di deliberazioni indispensabili
per il regolare svoglersi della vita societaria (es. approvazione del bilancio, nomina
amministratori/sindaci,etc.).
In riferimento alla causa 4), gli amministratori devono attestare che, a seguito di una verifica infraannuale della situazione contabile, l'assemblea dei soci ha deciso di non procedere alla
ricapitalizzazione della società o alla sua possibile trasformazione (da attestare tramite dichiarazione
sostitutiva degli amministratori oppure tramite copia della delibera assembleare).
In riferimento alla causa 5), in particolare si tratta del caso in cui risulti impossibile liquidare la
partecipazione del socio: gli amministratori devono attestare il negativo esperimento dei vari passaggi
previsti dalla norma, ossia vendita agli altri soci, vendita a terzi, rimborso mediante riserve disponibili,
mediante riduzione del capitale.
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