Provvedimento n.184 Latina, 24 marzo 2015 Oggetto: Ruolo Provinciale dei Periti e degli Esperti.-Omissis.-Diniego iscrizione. IL DIRIGENTE Visto il D.M. 29 dicembre 1979, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti presso le Camere di Commercio, modificato dal Decreto Legislativo n.147, del 6 agosto 2012, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59”; Viste le deliberazioni di Giunta Camerale nn.295 e 103, rispettivamente, del 21 aprile 1980 e 18 giugno 2004, approvate con Decreti Interministeriali, con le quali la Camera di Latina ha prima adottato il nuovo Regolamento e, successivamente, ha apportato le variazioni nello stesso; Visto l'art.80-quater del D.Lgs. n.59/2010, introdotto dall'art.18 del D.Lgs. n.147/2012, ai sensi del quale sono state apportate semplificazioni in materia di periti ed esperti, comprendenti, tra l'altro, anche la soppressione della Commissione di cui all'art.4 del succitato D.M., nominata dalla Giunta Camerale per il quadriennio 2009-2013, con provvedimento n.23, del 20 maggio 2009; Rilevato che dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del decreto legistativo n.147/2012, i compiti dell'Organismo e tutte le sue funzioni sono affidate alla Camera di Commercio; Atteso che omissis, ha inoltrato istanza intesa ad ottenere l'iscrizione nel Ruolo anche per le seguenti Categorie: - Categoria XX Previdenza e Credito – Sub categorie: 1) Tecnica assicurativa (escluso l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, l'incendio, il furto di veicoli a motore e natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.990, art. 1, comma 1, Legge n.166/1992); 2) Liquidazione danni: a) incendi (escluso l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, l'incendio, il furto di veicoli a motore e natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.990, art.1, comma 1, Legge n.166/1992); b) furti (escluso l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, l'incendio, il furto di veicoli a motore e natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n.990, art.1, comma 1, Legge n.166/1992); c) rischi automobilistici (responsabilità civile) (escluso l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, l'incendio, il furto di veicoli a motore e natanti soggetti alla disciplina della legge Pag. n.2 ______________________ Determinazione dirigenziale n.184, del 24 marzo 2015 _________ 24 dicembre 1969, n.990, art.1, comma 1, Legge n.166/1992); d) agricoli (grandine); e) bestiame; - Categoria XXI Attività Marittime, Aeree e di Navigazione Interna - Sub categorie: 1) Nautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra delle navi); 2) Navi galleggianti in genere (costruzioni, picchettaggio, carenaggio, dipintura, valutazioni commerciali); 3) Portuali (funzioni relative al traffico portuale, misuratori di bordo, misuratori di legname, stazzatori e stivatori di bordo, carico e scarico, sbarchi e imbarchi); 4) Avarie, scafi e apparecchi motore; 5) Perdite e danni derivanti da avarie marittime; 6) Aeronautica (condotta della navigazione, attrezzatura e manovra degli aerei); 7) Naviglio da diporto (costruzione, assistenza, manutenzione ed esercizio); 8) Motori marini; 9) Attrezzature ed equipaggiamenti subacquei, sommozzatori ed attività di lavoro connesse; 10) Spuntatori; - Categoria XXII Attività Varie - Sub categorie: 11) Mediatorato; 12) Commissioni e rappresentanze; 13) Gestione di servizi; 17) Esperti in sistemi di prevenzione del crimine; 19) Esperti in inquinamento da rumore (rilevazione e valutazione dell’intensità sonora disturbante in ambiente abitativo e di lavoro); Esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente, relativa sia al possesso dei requisiti indicati nelle sopracitate normative sia all'idoneità all'esercizio dell'attività di perito ed esperto, compresa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt.46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n.445; Atteso che i titoli formativi e lavorativi dichiarati e/o allegati all'istanza omissis non risultano sufficienti e adeguati a dimostrare conoscenza e perizia delle sopra indicate materie, neppure di base; Visto il Regolamento interno approvato con delibera consiliare n.11, del 26 ottobre 2010, in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione; Acquisito sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Titolare dell’Alta Professionalità dell’Area Anagrafico-Certificativa sia sotto il profilo tecnico che della legittimità; Ritenuto di provvedere in merito, DETERMINA -di non accogliere la richiesta di iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti, per le Categorie XX Previdenza e Credito (Sub categorie 1 e 2), XXI Attività Marittime, Aeree e di Navigazione Interna (Sub categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) e XXII Attività Varie (Sub categorie 11, 12, 13, 17 e 19), Pag. n.3 ______________________ Determinazione dirigenziale n.184, del 24 marzo 2015 _________ come in premessa specificate, presentata omissis, in quanto dall'esame della documentazione prodotta e da quanto autocertificato ai sensi del D.P.R. n.445/2000, non è stata rilevata adeguata formazione, perizia e competenza nei citati settori, da parte della richiedente. Avverso il presente provvedimento l'interessata può ricorrere, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della decisione, al Ministro dello Sviluppo Economico, come disposto dall'art.18, del D.Lgs. n.147, del 6 agosto 2012. E' inoltre esperibile il ricorso Giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). ________ Parere favorevole tecnico e di legittimità Il Titolare dell’A.P. dell’Area Anagrafico-Certificativa F.to dott. E. Para ________ F.to IL DIRIGENTE (dott. Domenico Spagnoli) CAM - - - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. Alcune parti del presente atto sono sottratte alla diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari. Il provvedimento originale è conservato presso l’Ufficio Segreteria Generale.
© Copyright 2024 Paperzz