Circolare 14/2014 - Comune di Caulonia

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Al Presidente delIa Corte di Appello
di Reggio Calabria
Ai Presidenti dei Tribunali
di Reggio Calabria - Locri - Palmi
Al Presidente delIa Provincia
di Reggio Calabria
Ai Sindaci, Commissari Straordinari,
Commissioni Straordinarie e Segretari
Comunali delIa provincia
Loro Sedi
Ai Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali
Circondariali
Ai Segretari Provinciali dei Partiti
e Gruppi Politici
OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed
elezioni comunali di domenica 25 maggio 2014.
a) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.
b) Inapplicabilita in materia elettorale dei principi di semplificazione
amministrativa.
In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si reputa opportuno
fomire alcune indicazioni concernenti la fase preparatoria del procedimento
elettorale.
Prefettura Reggio Calabria - Area II - Prot. Uscita N.0029173 del 02/04/2014
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a)
Autenticazione delle ftrme dei sottoscrittori delle liste e delle
candidature. Requisiti di validiti. delIa documentazione da produrre
in sede di presentazione delle liste dei candidati.
Com'e noto, l'art. 14 delIa legge 21 marzo 1990, n. 53, e succeSSIve
modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la
competenza ad eseguire Ie autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste.
Con riferimento alIa potesta autenticatoria degli organi "politici" degli enti
locali elencati nell'articolo 14 delIa citata legge n. 53 del 1990, con particolare
riguardo a Consiglieri e assessori comunali e provinciali, sono intervenute, di
recente, alcune pronunce delIa magistratura amministrativa, non sempre
univoche.
Da ultimo, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenze n. 715, 716 e 717 del
21 gennaio - 13 febbraio 2014, ha affermato che i Consiglieri, cosi come gli
assessori, degli enti locali possono autenticare Ie sottoscrizioni necessarie per 10
svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14 citato "in relazione a tutte
Ie operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito delIa circoscrizione territoriale
dell'ente cui appartengono". Di conseguenza, i consiglieri e assessori provinciali
possono autenticare Ie firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei
Sindaci e dei Consigli dei Comuni delIa provincia, mentre i Consiglieri e
assessori comunali hanno analoga legittimazione per Ie elezioni del Sindaco e del
Consiglio delloro Comune. Peraltro, per concorde avviso delIa giurisprudenza del
Consiglio di Stato, la legittimazione sussiste ogni qual volta Ie consultazioni
abbiano carattere nazionale (elezioni europee, elezioni politiche, referendum) 0
carattere regionale (in quanto riguardino la Regione di cui fa parte la provincia 0
i1Comune di appartenenza del soggetto che autentica).
Pill in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati
nell'art. 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, 10stesso Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, con sentenza n. 22/2013 del 9 ottobre 2013, ha
univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di
autenticare
Ie sottoscrizioni esc1usivamente all'interno del territorio di
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competenza dell'ufficio di cui sono titolari 0 ai quali appartengono. Negli stessi
sensi si era espresso anche il Ministero delIa Giustizia.
II potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 delIa legge n. 53 del
1990 ai Consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria
disponibilita rispettivamente al Sindaco 0 al Presidente delIa provincia, PUQ
essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai
Consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.
I segretari comunali 0 i funzionari incaricati dal Sindaco 0 dal Presidente
delIa provincia svolgono Ie lara prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel
rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario
consentiti dalla legge.
Tuttavia, si ritiene che i Comuni, nell'ambito delIa propria autonomia
organizzativa, possano autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di
autenticazione anche In proprieta comunali all'esterno delIa residenza
municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purche
all'intemo del territorio comunale.
Nell'espletamento delle suddette funzioni dovra essere assicurata la pill
assoluta parita di trattamento nei confronti di tutte Ie forze politiche che
intendono partecipare alIa competizione al fine di garantire il pieno e diffuso
esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.
Le modalita di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del
decreto del Presidente delIa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
b) Inapplicabilita in materia elettorale
amministrativa.
dei principi di semplificazione
Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo delIa
presentazione delle candidature, si ribadisce che non si ritengono applicabili al
procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di
documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183
(Leggedi stabilita 2012).
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Deve, pertanto, ritenersi che trovi tuttora applicazione l'orientamento del
Consiglio di Stato espresso con parere n. 283/00 - Sezione Prima - del 13
dicembre 2000.
Nel citato parere, il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilita, nell'ambito
del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della
presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in
materia di documentazione amministrativa introdotti dagli articoli 2 e seguenti
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni ora abrogate dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, che ha disciplinato nuovamente la materia).
Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla
linea interpretativa gia espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale:
- non s'applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al
fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
e esclusa l'applicabilita, In tale ambito, dell'altro strumento di
semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta;
- neppure e possibile far luogo alla proroga della validita dell'atto di iscrizione
nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al
documento, atteso che la relativa disposizione (ora, art. 41, comma 2, del D.P.R.
n. 445/00) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con
esclusione quindi dei certificati elettorali;
- e da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa
generale che consente la presentazione
di documenti alla pubblica
amministrazione mediante fax 0 posta elettronica.
Negli stessi sensi si e nuovamente espresso 10 stesso Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale (Consiglio di Stato - Sezione quinta - n. 2178 del 16 aprile
2012).
Si rappresenta, inoltre, che Ie disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
[Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni - a norma
dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo - « non si
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applicano limitatamente aU'esercizio delle attivita e funzioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».
Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare e
pubblicata nella sezione elettorale alIa voce "Circolari elettorali 2014" del sito
internet delIa Prefettura all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggiocalabria/.
p. II Prefetto
II Vice prefet~o~eario
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