9~~·~c(;~ Al Presidente delIa Corte di Appello di Reggio Calabria Ai Presidenti dei Tribunali di Reggio Calabria - Locri - Palmi Al Presidente delIa Provincia di Reggio Calabria Ai Sindaci, Commissari Straordinari, Commissioni Straordinarie e Segretari Comunali delIa provincia Loro Sedi Ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali Ai Segretari Provinciali dei Partiti e Gruppi Politici OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni comunali di domenica 25 maggio 2014. a) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature. b) Inapplicabilita in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa. In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si reputa opportuno fomire alcune indicazioni concernenti la fase preparatoria del procedimento elettorale. Prefettura Reggio Calabria - Area II - Prot. Uscita N.0029173 del 02/04/2014 ~~U~ gr~~.~~~ ~~u~ a) Autenticazione delle ftrme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature. Requisiti di validiti. delIa documentazione da produrre in sede di presentazione delle liste dei candidati. Com'e noto, l'art. 14 delIa legge 21 marzo 1990, n. 53, e succeSSIve modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire Ie autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste. Con riferimento alIa potesta autenticatoria degli organi "politici" degli enti locali elencati nell'articolo 14 delIa citata legge n. 53 del 1990, con particolare riguardo a Consiglieri e assessori comunali e provinciali, sono intervenute, di recente, alcune pronunce delIa magistratura amministrativa, non sempre univoche. Da ultimo, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenze n. 715, 716 e 717 del 21 gennaio - 13 febbraio 2014, ha affermato che i Consiglieri, cosi come gli assessori, degli enti locali possono autenticare Ie sottoscrizioni necessarie per 10 svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'art. 14 citato "in relazione a tutte Ie operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito delIa circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono". Di conseguenza, i consiglieri e assessori provinciali possono autenticare Ie firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli dei Comuni delIa provincia, mentre i Consiglieri e assessori comunali hanno analoga legittimazione per Ie elezioni del Sindaco e del Consiglio delloro Comune. Peraltro, per concorde avviso delIa giurisprudenza del Consiglio di Stato, la legittimazione sussiste ogni qual volta Ie consultazioni abbiano carattere nazionale (elezioni europee, elezioni politiche, referendum) 0 carattere regionale (in quanto riguardino la Regione di cui fa parte la provincia 0 i1Comune di appartenenza del soggetto che autentica). Pill in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'art. 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, 10stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza n. 22/2013 del 9 ottobre 2013, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare Ie sottoscrizioni esc1usivamente all'interno del territorio di gr~~.~y%~ ~~u~ competenza dell'ufficio di cui sono titolari 0 ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era espresso anche il Ministero delIa Giustizia. II potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 delIa legge n. 53 del 1990 ai Consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilita rispettivamente al Sindaco 0 al Presidente delIa provincia, PUQ essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai Consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali. I segretari comunali 0 i funzionari incaricati dal Sindaco 0 dal Presidente delIa provincia svolgono Ie lara prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Tuttavia, si ritiene che i Comuni, nell'ambito delIa propria autonomia organizzativa, possano autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche In proprieta comunali all'esterno delIa residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purche all'intemo del territorio comunale. Nell'espletamento delle suddette funzioni dovra essere assicurata la pill assoluta parita di trattamento nei confronti di tutte Ie forze politiche che intendono partecipare alIa competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato. Le modalita di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente delIa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. b) Inapplicabilita in materia elettorale amministrativa. dei principi di semplificazione Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo delIa presentazione delle candidature, si ribadisce che non si ritengono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (Leggedi stabilita 2012). gr~~.~~~ ~~u~ Deve, pertanto, ritenersi che trovi tuttora applicazione l'orientamento del Consiglio di Stato espresso con parere n. 283/00 - Sezione Prima - del 13 dicembre 2000. Nel citato parere, il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilita, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni ora abrogate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha disciplinato nuovamente la materia). Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa gia espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale: - non s'applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali; e esclusa l'applicabilita, In tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta; - neppure e possibile far luogo alla proroga della validita dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (ora, art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445/00) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali; - e da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax 0 posta elettronica. Negli stessi sensi si e nuovamente espresso 10 stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato - Sezione quinta - n. 2178 del 16 aprile 2012). Si rappresenta, inoltre, che Ie disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni - a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo - « non si g~rk·~~~ ~~U~ applicano limitatamente aU'esercizio delle attivita e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.». Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare e pubblicata nella sezione elettorale alIa voce "Circolari elettorali 2014" del sito internet delIa Prefettura all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggiocalabria/. p. II Prefetto II Vice prefet~o~eario .' ~ibD a~ v"
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