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LE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2014
La pensione di vecchiaia
Entrano in gioco per l'ottenimento della pensione di vecchiaia i due requisiti anagrafico e contributivo. È richiesta inoltre la cessazione di qualsiasi tipo di
attività lavorativa, anche all’estero, alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta
in qualità di lavoratore autonomo.
Ecco i requisiti:
Lavoratrici dipendenti private
Per il biennio 2014-2015 occorrono 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive.
Per il biennio 2016-2017 il requisito anagrafico sale a 65 anni e 7 mesi mentre dal 2018 occorrono 66 e 7 mesi di età.
Lavoratrici autonome
Per il biennio 2014-2015 occorrono 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive.
Per il biennio 2016-2017 il requisito anagrafico sale a 66 anni e 7 mesi mentre dal 2018 occorrono 66 e 7 mesi di età.
Donne settore pubblico e uomini (dipendenti e autonomi)
Per il biennio 2014-2015 i lavoratori dipendenti e autonomi e le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni potranno andare in pensione a 66 anni
e tre mesi. Per il triennio 2016-2018 il requisito anagrafico sale a 66 anni e 7 mesi.
L'Inps precisa nella circolare 35/2012 che nulla è modificato per età anagrafica e disciplina delle decorrenze per la pensione di vecchiaia per i soggetti non
vedenti (articolo 1, comma 6, Dlgs n. 503/1992; circolare Inps n.65 del 1995) e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (articolo 1, comma 8,
del decreto legislativo 503/1992; circolare Inps 65 del 1995) (si veda articolo a fianco).
Il requisito contributivo
La pensione di vecchiaia si può ottenere con il requisito minimo contributivo di 20 anni. Va notato, però, che per i lavoratori che hanno iniziato l'attività
lavorativa dal 1° gennaio 1996, senza possedere contribuzione precedente, per i quali si applica il sistema di calcolo completamente contributivo, viene
prevista la possibilità di accedere al pensionamento prima dei 70 anni, a condizione di poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva con una
pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale Inps. All'età di 70 anni si prescinde dall'importo della pensione, ferma restando un'anzianità contributiva
minima di 5 anni. Per chi ha iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo interamente contributivo) vi è anche la possibilità di
accedere al pensionamento a 63 anni di età, a condizione che possiedano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con una pensione di importo non
inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Il comma 9 dell'articolo 24 della manovra Monti stabilisce che l'accelerazione del raggiungimento del requisito di
accesso della pensione di vecchiaia all'età di 67 anni per tutti i lavoratori avverrà a partire dal 2021 contro la previsione precedente del 2026.
Deroghe all’innalzamento contributivo
Basteranno 15 anni di contributi per coloro che li hanno raggiunti entro il 31 dicembre 1992 o che sono stati autorizzati ai versamenti volontari entro tale
data.
Detto beneficio continuerà ad aspettare anche ai dipendenti discontinui con almeno 25 anni di assicurazione e occupati per almeno 10, anche non
consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare.
Vengono inoltre confermate le deroghe per:
• i lavoratori dipendenti invalidi in misura superiore all’80%;
• i lavoratori non vedenti;
per costoro si applica la previgente normativa sulle decorrenze con le cosiddette “finestre mobili”.
Decorrenza
L'Inps (messaggio n. 1405 del 25 gennaio 2012) ha precisato che la decorrenza della pensione di vecchiaia per i soggetti che maturano i requisiti dal 1°
gennaio 2012 in poi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo a condizione che a
tale data si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro dipendente anche all'estero.
La pensione anticipata
Per il biennio 2014-2015 gli uomini possono accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 6 mesi di contribuzione mentre le donne con 41 anni e 6 mesi.
Per il triennio 2016-2018 occorreranno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne.
Decorrenza
La decorrenza della pensione anticipata scatta dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o
contributivo a condizione che a tale data si sia verificata per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) la cessazione del rapporto di lavoro anche all'estero.
Per gli autonomi è previsto il cumulo pensione-lavoro.
Penalizzazione: sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.
Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una
riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti
percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi
esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa
integrazione guadagni.
Deroghe all’innalzamento dell’età pensionabile e per ridurre l’impatto dell’abolizione del sistema delle quote.
In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:
i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in
pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età;
le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni
potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.
Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in
esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il
trattamento pensionistico .
Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Nel 2015 sarà 64 e 3 mesi. Un ulteriore aumento è
previsto nel 2016.
Opzione al contributivo riservata alle donne
Le donne che intendono anticipare la pensione possono optare per il sistema di calcolo contributivo con 57 anni e tre mesi di età (dipendenti), 58 anni e tre
mesi (autonome) e 35 anni di contribuzione. Entrambi i requisiti devono essere raggiunti entro il 30 novembre 2014 per le dipendenti private, 31 dicembre
2014 per le dipendenti pubbliche e 31 maggio 2014 per le autonome, in modo che le relative finestre si aprano entro il dicembre 2015, data ultima del
regime sperimentale.
Il contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012
Il calcolo della pensione con il sistema contributivo scatta per i contributi versati dal 1°gennaio 2012 anche per chi possiede almeno 18 anni di contribuzione
entro il 31 dicembre 1995.
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA – D.L.201/2011 CONV. L. 214/2011
ANNO
INDICE
SPER.NZA DI
VITA
(PREVISIONI
DAL 2016)
UOMINI
TUTTI I
SETTORI
DONNE
DIPENDENTI
DONNE
AUTONOMI
DONNE
PUBBLICO
IMPIEGO
REQUISITO
ANAGRAFICO
TOTALE
(REQUISTIO
ANAGRAFICO
+ ISV
CUMULATO)
REQUISITO
ANAGRAFICO
TOTALE
(REQUISITO
ANAGRAFICO
ISV
CUMULATO)
REQUISITO
ANAGRAFICO
TOTALE
(REQUISITO
ANAGRAFICO
+ ISV
CUMULATO)
REQUISITO
ANAGRAFICO
TOTALE
(REQUISITO
ANAGRAFICO
+ ISV
CUMULATO)
REQUISITO CONTRIBUTIVO
MINIMO
ASSICURATI
PRIMA DEL
01/01/1996
ASSICURATI
DAL
01/01/1996
2012
-
66
62
63+6m
66
2013
3
66+3m
62+3m
63+9m
66+3m
2014
-
66+3m
63+9m
64+9m
66+3m
2015
-
66+3m
63+9m
64+9m
66+3m
2016
4
66+7m
65+7m
66+1m
66+7m
A) 20 ANNI DI
CONTRIBUZIONE
EFFETTIVA;
2017
-
66+7m
65+7m
66+1m
66+7m
B) 5 ANNI DI
2018
-
66+7m
66+7m
66+7m
66+7m
2019
4
66+11m
2020
-
66+11m
2021
3
67+2m
2022
-
67+2m
2023-2024
3
67+5m
2025-2026
3
67+8m
2027-2028
3
67+11m
2029-2030
2
68+1m
IMPORTO MINIMO DI PENSIONE
ASSICURATI PRIMA DEL
01/01/1996
ASSICURATI DAL
01/01/1996
1,5 VOLTE AS.GNO
COME NORM. PRE.
L.214/2011
SOCIALE (SI PRESCINDE
DA QUESTO REQUISITO
CONTRIBUZIONE
ALL’ETA’ DI 70 ANNI +
EFFETTIVA A
ISV DAL 2013 – CON 5
PRESCINDERE
ANNI DI CONTRIB.NE
DALL’IMPORTO DELLA
EFFETTIVA)
PENSIONE ALL’ETA’ DI 70
ANNI (+ INCREMENTO ISV
DAL 2013)
PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/01/2012 – TUTTI I SETTORI/ CATEGORIE – D.L.201/2011 CONV. L. 214/2011
PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/01/2012
ASSICURATI PRIMA DEL 01/01/1996
ANNO
INDICE SPERANZA DI VITA
(ISV) – PREVISIONI DAL
2016
UOMINI TUTTI I SETTORI /CATEGORIE
DONNE TUTTI I SETTORI /CATEGORIE
REQUISITO CONTRIBUTIVO TOTALE
(REQUISITO + ISV CUMULATO)
REQUISITO CONTRIBUTIVO TOTALE
(REQUISITO + ISV CUMULATO)
2012
-
42+1m
41+1m
2013
3
42+5m
41+5m
2014
-
42+6m
41+6m
2015
-
42+6m
41+6m
2016
4
42+10m
41+10m
2017
-
42+10m
41+10m
2018
-
42+10m
41+10m
2019-2020
4
43+2m
42+2m
2021-2022
3
43+5m
42+5m
2023-2024
3
43+8m
42+8m
2025-2026
3
43+11m
42+11m
2027-2028
3
44+2m
43+2m
2029-2030
2
44+4m
43+4m
PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/01/2012 – TUTTI I SETTORI/CATEGORIE – D.L. 201/2011 CONV. L. 214/2011
PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/01/2012
ASSICURATI DOPO IL 01/01/1996
UOMINI / DONNE TUTTI I SETTORI / CATEGORIE
ANNO
REQUISITO ANAGRAFICO
MINIMO (REQUISITO
ANAGRAFICO + ISV
CUMULATO) DA AGGIUNGERE
AL REQUISITO CONTRIBUTIVO
TOTALE
2012
63
2013
63+3m
2014
63+3m
2015
63+3m
2016
63+7m
2017
63+7m
2018
63+7m
2019-2020
63+11m
2021-2022
64+2m
2023-2024
64+5m
2025-2026
64+8m
2027-2028
64+11m
2029-2030
65+1m
REQUISITO CONTRIBUTIVO
MINIMO
IMPORTO MINIMO PENSIONE
20 ANNI CONTRIBUZIONE
EFFETTIVA
2,8 VOLTE IMPORTO ASSEGNO
SOCIALE