LE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2014 La pensione di vecchiaia Entrano in gioco per l'ottenimento della pensione di vecchiaia i due requisiti anagrafico e contributivo. È richiesta inoltre la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, anche all’estero, alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. Ecco i requisiti: Lavoratrici dipendenti private Per il biennio 2014-2015 occorrono 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive. Per il biennio 2016-2017 il requisito anagrafico sale a 65 anni e 7 mesi mentre dal 2018 occorrono 66 e 7 mesi di età. Lavoratrici autonome Per il biennio 2014-2015 occorrono 64 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive. Per il biennio 2016-2017 il requisito anagrafico sale a 66 anni e 7 mesi mentre dal 2018 occorrono 66 e 7 mesi di età. Donne settore pubblico e uomini (dipendenti e autonomi) Per il biennio 2014-2015 i lavoratori dipendenti e autonomi e le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni potranno andare in pensione a 66 anni e tre mesi. Per il triennio 2016-2018 il requisito anagrafico sale a 66 anni e 7 mesi. L'Inps precisa nella circolare 35/2012 che nulla è modificato per età anagrafica e disciplina delle decorrenze per la pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (articolo 1, comma 6, Dlgs n. 503/1992; circolare Inps n.65 del 1995) e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 503/1992; circolare Inps 65 del 1995) (si veda articolo a fianco). Il requisito contributivo La pensione di vecchiaia si può ottenere con il requisito minimo contributivo di 20 anni. Va notato, però, che per i lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996, senza possedere contribuzione precedente, per i quali si applica il sistema di calcolo completamente contributivo, viene prevista la possibilità di accedere al pensionamento prima dei 70 anni, a condizione di poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva con una pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale Inps. All'età di 70 anni si prescinde dall'importo della pensione, ferma restando un'anzianità contributiva minima di 5 anni. Per chi ha iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo interamente contributivo) vi è anche la possibilità di accedere al pensionamento a 63 anni di età, a condizione che possiedano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Il comma 9 dell'articolo 24 della manovra Monti stabilisce che l'accelerazione del raggiungimento del requisito di accesso della pensione di vecchiaia all'età di 67 anni per tutti i lavoratori avverrà a partire dal 2021 contro la previsione precedente del 2026. Deroghe all’innalzamento contributivo Basteranno 15 anni di contributi per coloro che li hanno raggiunti entro il 31 dicembre 1992 o che sono stati autorizzati ai versamenti volontari entro tale data. Detto beneficio continuerà ad aspettare anche ai dipendenti discontinui con almeno 25 anni di assicurazione e occupati per almeno 10, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare. Vengono inoltre confermate le deroghe per: • i lavoratori dipendenti invalidi in misura superiore all’80%; • i lavoratori non vedenti; per costoro si applica la previgente normativa sulle decorrenze con le cosiddette “finestre mobili”. Decorrenza L'Inps (messaggio n. 1405 del 25 gennaio 2012) ha precisato che la decorrenza della pensione di vecchiaia per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo a condizione che a tale data si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro dipendente anche all'estero. La pensione anticipata Per il biennio 2014-2015 gli uomini possono accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 6 mesi di contribuzione mentre le donne con 41 anni e 6 mesi. Per il triennio 2016-2018 occorreranno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne. Decorrenza La decorrenza della pensione anticipata scatta dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo a condizione che a tale data si sia verificata per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) la cessazione del rapporto di lavoro anche all'estero. Per gli autonomi è previsto il cumulo pensione-lavoro. Penalizzazione: sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni. Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni. Deroghe all’innalzamento dell’età pensionabile e per ridurre l’impatto dell’abolizione del sistema delle quote. In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue: i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età; le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età. Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico . Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Nel 2015 sarà 64 e 3 mesi. Un ulteriore aumento è previsto nel 2016. Opzione al contributivo riservata alle donne Le donne che intendono anticipare la pensione possono optare per il sistema di calcolo contributivo con 57 anni e tre mesi di età (dipendenti), 58 anni e tre mesi (autonome) e 35 anni di contribuzione. Entrambi i requisiti devono essere raggiunti entro il 30 novembre 2014 per le dipendenti private, 31 dicembre 2014 per le dipendenti pubbliche e 31 maggio 2014 per le autonome, in modo che le relative finestre si aprano entro il dicembre 2015, data ultima del regime sperimentale. Il contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012 Il calcolo della pensione con il sistema contributivo scatta per i contributi versati dal 1°gennaio 2012 anche per chi possiede almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995. REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA – D.L.201/2011 CONV. L. 214/2011 ANNO INDICE SPER.NZA DI VITA (PREVISIONI DAL 2016) UOMINI TUTTI I SETTORI DONNE DIPENDENTI DONNE AUTONOMI DONNE PUBBLICO IMPIEGO REQUISITO ANAGRAFICO TOTALE (REQUISTIO ANAGRAFICO + ISV CUMULATO) REQUISITO ANAGRAFICO TOTALE (REQUISITO ANAGRAFICO ISV CUMULATO) REQUISITO ANAGRAFICO TOTALE (REQUISITO ANAGRAFICO + ISV CUMULATO) REQUISITO ANAGRAFICO TOTALE (REQUISITO ANAGRAFICO + ISV CUMULATO) REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO ASSICURATI PRIMA DEL 01/01/1996 ASSICURATI DAL 01/01/1996 2012 - 66 62 63+6m 66 2013 3 66+3m 62+3m 63+9m 66+3m 2014 - 66+3m 63+9m 64+9m 66+3m 2015 - 66+3m 63+9m 64+9m 66+3m 2016 4 66+7m 65+7m 66+1m 66+7m A) 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA; 2017 - 66+7m 65+7m 66+1m 66+7m B) 5 ANNI DI 2018 - 66+7m 66+7m 66+7m 66+7m 2019 4 66+11m 2020 - 66+11m 2021 3 67+2m 2022 - 67+2m 2023-2024 3 67+5m 2025-2026 3 67+8m 2027-2028 3 67+11m 2029-2030 2 68+1m IMPORTO MINIMO DI PENSIONE ASSICURATI PRIMA DEL 01/01/1996 ASSICURATI DAL 01/01/1996 1,5 VOLTE AS.GNO COME NORM. PRE. L.214/2011 SOCIALE (SI PRESCINDE DA QUESTO REQUISITO CONTRIBUZIONE ALL’ETA’ DI 70 ANNI + EFFETTIVA A ISV DAL 2013 – CON 5 PRESCINDERE ANNI DI CONTRIB.NE DALL’IMPORTO DELLA EFFETTIVA) PENSIONE ALL’ETA’ DI 70 ANNI (+ INCREMENTO ISV DAL 2013) PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/01/2012 – TUTTI I SETTORI/ CATEGORIE – D.L.201/2011 CONV. L. 214/2011 PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/01/2012 ASSICURATI PRIMA DEL 01/01/1996 ANNO INDICE SPERANZA DI VITA (ISV) – PREVISIONI DAL 2016 UOMINI TUTTI I SETTORI /CATEGORIE DONNE TUTTI I SETTORI /CATEGORIE REQUISITO CONTRIBUTIVO TOTALE (REQUISITO + ISV CUMULATO) REQUISITO CONTRIBUTIVO TOTALE (REQUISITO + ISV CUMULATO) 2012 - 42+1m 41+1m 2013 3 42+5m 41+5m 2014 - 42+6m 41+6m 2015 - 42+6m 41+6m 2016 4 42+10m 41+10m 2017 - 42+10m 41+10m 2018 - 42+10m 41+10m 2019-2020 4 43+2m 42+2m 2021-2022 3 43+5m 42+5m 2023-2024 3 43+8m 42+8m 2025-2026 3 43+11m 42+11m 2027-2028 3 44+2m 43+2m 2029-2030 2 44+4m 43+4m PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/01/2012 – TUTTI I SETTORI/CATEGORIE – D.L. 201/2011 CONV. L. 214/2011 PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/01/2012 ASSICURATI DOPO IL 01/01/1996 UOMINI / DONNE TUTTI I SETTORI / CATEGORIE ANNO REQUISITO ANAGRAFICO MINIMO (REQUISITO ANAGRAFICO + ISV CUMULATO) DA AGGIUNGERE AL REQUISITO CONTRIBUTIVO TOTALE 2012 63 2013 63+3m 2014 63+3m 2015 63+3m 2016 63+7m 2017 63+7m 2018 63+7m 2019-2020 63+11m 2021-2022 64+2m 2023-2024 64+5m 2025-2026 64+8m 2027-2028 64+11m 2029-2030 65+1m REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO IMPORTO MINIMO PENSIONE 20 ANNI CONTRIBUZIONE EFFETTIVA 2,8 VOLTE IMPORTO ASSEGNO SOCIALE
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