20 12 marzo 2014 Indennità ai co.co.co a progetto INPS messaggio 2999/2014 L'Inps, con messaggio n. 2999 del 3 marzo 2014, informa circa le novità concernenti l'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto (c.d. co.co.pro iscritti in via esclusiva alla gestione separata), per quanto attiene al nuovo modello di domanda per l’anno di riferimento 2014, alla rivalutazione per l’anno 2013 del requisito reddituale (rivalutazione dell’1,1%) ed alla modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione. I requisiti 2014, quindi anche con le novità contenute nel messaggio INPS - per la presentazione delle domande con riferimento alla disoccupazione verificatesi nel 2013, sono: o avere operato in regime di monocommittenza, ovvero per un solo committente nell'anno precedente (quindi 2013) anche se con più contratti di collaborazione o contratti di collaborazione e lavoro subordinato; o avere avuto un reddito lordo imponibile ai fini Irpef inferiore a 20.220 euro nell'anno precedente (2013); o avere un contributo mensile nell'anno di richiesta (2014), quindi avere incassato un compenso pari ad almeno un dodicesimo del minimale INPS per gli artigiani e i commercianti (nel 2014 tale importo è pari a 1.293,00 euro); segue a pag.2 In questo numero: Indennità ai collaboratori coordinati continuativi a progetto pag. 1-2 Indennizzo cessazione attività commerciale Pag.2-3 Recupero periodi penalizzanti pensione anticipata pag.3 Notizie in breve pag.3 Indennità di mobilità e rioccupazione all’estero pag.4 La legge di stabilità 2014 ha prorogato fino al 31 gennaio 2017 l’indennizzo per la cessata attività commerciale o o avere almeno due mesi di disoccupazione, ed iscritti al centro per l'impiego per almeno due mesi nell'anno precedente(2013) quello della richiesta. Per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi (previsto dall'articolo 2, comma 51, lettera d), della legge n. 92/2012) sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012. L’attestazione del requisito suddetto è possibile mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego. A tal fine, nel nuovo modello di domanda CoCoPro 2014 COD. SR 140 è previsto un apposito campo dove inserire i suddetti dati. avere almeno tre mensilità di contribuzione nell'anno precedente (2013) quello della richiesta. La domanda va presentata entro trenta giorni il termine del contratto (termine ordinatorio, non perentorio) e comunque entro il 31.12.2014 anche se nel frattempo si è ripreso l’attività lavorativa. Cessazione attività commerciale Proroga indennizzo prevista dal comma 490 legge di Stabilità 2014 L’art. 1 comma 490, lettera a) della legge di stabilità 2014 ha prorogato fino al 31 gennaio 2017 la possibilità di presentare domanda di concessione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 207/1996, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016. I requisiti previsti dall’art. 2 del predetto decreto legislativo sono i seguenti: o o più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne; iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni nella Gestione dei commercianti in qualità di titolari o coadiutori. L’erogazione dell’indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni: o o Se il requisito del contributo mensile nell’anno di richiesta è perfezionato entro il 31.12.2014, la domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2015. L'indennità è pari al 7% del minimale annuo (€ 15.516) moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte nell'anno precedente (2013). È pagata in un'unica soluzione nel caso l'importo sia inferiore a 1.000 euro; in più rate mensili se l'importo è superiore. 2 o cessazione definitiva dell’attività commerciale; riconsegna delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività commerciale e per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto; cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio; segue a pag.3 INCA INFormazione – N.20 o o cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di commercio. L’Inps con messaggio n. 2740 del 21 febbraio 2014, riservandosi di fornire ulteriori istruzioni a riguardo con un successivo messaggio, ha pubblicato i modelli di domanda di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e di proroga degli indennizzi sospesi. (la presente nota è stata liberamente estratta dalla circolare INCA n°24 del 6 marzo 2014). Penalizzazione pensione anticipata I periodi che originano la penalizzazione possono essere recuperati Come noto, qualora il diritto alla pensione anticipata, con decorrenza ante 2018, risulti perfezionato con contribuzione non espressamente prevista per legge, la quota retributiva del trattamento sarà soggetta a riduzione. Per evitare la penalizzazione va suggerito al lavoratore, ovviamente quando ci sono le condizioni, di continuare l’attività lavorativa effettiva o di maturare ulteriore contribuzione utile, al fine di perfezionare i requisiti per la pensione anticipata esclusivamente sulla base della tipologia di contribuzione espressamente prevista dalla legge. In ogni caso i requisiti devono essere perfezionati entro il 31/12/2017. Esempio: Lavoratrice dipendente che ha maturato il diritto alla pensione anticipata a novembre 2013 all’età di 58 anni con 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva costituita da: 3 o o o 40 anni per effettiva prestazione di lavoro; 5 mesi per astensione obbligatoria per maternità; 1 anno per disoccupazione ordinaria La lavoratrice per evitare la penalizzazione (causata dalla presenza di 1 anno di disoccupazione ordinaria) può continuare l’attività lavorativa effettiva fino a dicembre 2014; in tal modo perfeziona il requisito di anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi (requisito richiesto per maturare la pensione anticipata nel 2014) esclusivamente sulla base di contribuzione utile espressamente prevista per legge. (la presente nota è stata liberamente estratta dalla circolare INCA n°24 del 6 marzo 2014). Notizie in breve Pc CARPE decorrenze 2014 Dal portale operatore è possibile scaricare la versione di CARPE n. 7.00.44 con le decorrenze 2014. Attualmente è in uso e disponibile sul sito INPS la vecchia versione 7.00.28. Chi ha già istallato la versione 7.00.28 deve limitarsi a lanciare l'eseguibile denominato “CA-70044”. Chi non ha mai istallato PcCARPE deve invece lanciare prima le librerie il cui eseguibile è denominato “RTE-NE51”. Subito dopo deve lanciare l’eseguibile “CA70044”. A breve l'INPS metterà comunque in linea, con aggiornamento automatico, la nuova versione. Per i non vedenti ex inpdap confermati i requisiti di vecchiaia INPS con messaggio 3116/2014 precisa che nonostante la legge 214/2011, ai non vedenti continuano ad applicarsi, per il diritto alla vecchiaia, le disposizioni già in essere al 31.12.1992, sia per il requisito anagrafico (art.1 comma 4 D.Lgs 503/1992)che per quello contributivo (15 anni). Si applica invece l’adeguamento agli incrementi delle speranza di vita e la fimestra mobile. INCA INFormazione – N.20 Indennità di mobilità Attività lavorativa all'estero e iscrizione nelle liste di mobilità e relativa indennità economica Premessa: l'articolo 8 commi 6 e 7 della legge 223/91 prescrive che:" il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista", con sospensione dell'indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova non superata relativa a contratti a tempo pieno e indeterminato. La posizione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: il Ministero, in risposta ad un interpello ( n°11/2013) dell'8 marzo 2013, considerato il parere dell'INPS e visto il contesto internazionale improntato ad una accresciuta "globalizzazione economica" che ha effetti rilevanti sui mercati del lavoro nazionali e di libera circolazione dei lavoratori garantita da specifiche normative, considerato che l'art.8 comma 6 L.233/91 non pone delimitazioni legate al "luogo", ritiene di rilasciare una interpretazione "estensiva" dell'articolo 8 commi 6 e 7 della legge 233/1991 nelle ipotesi di rioccupazione all'estero del lavoratore in mobilità. Pertanto è possibile la rioccupazione in paesi Ue, in Paesi Convenzionati nonché in Paesi extra UE, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale. Che disciplina si applica nel caso di soggiorno/espatrio di lavoratori beneficiari della mobilità presso un Paese UE o extracomunitario? Al quesito risponde INPS: a) Soggiorno/espatrio presso un paese UE: il diritto alle prestazioni e al trattamento di mobilità viene mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere disponibile al lavoro nel paese che ha lasciato (esempio Italia). Complessivamente però non può essere superato il periodo massimo di erogazione della mobilità previsto dalle norme generali (1 anno, 2 anni o 3 anni). Il lavoratore è tenuto a dare la disponibilità all’impiego anche nel paese di soggiorno/espatrio. b) Soggiorno/occupazione in paesi extracomunitari: i. In caso di soggiorno è possibile conservare l'iscrizione e l'indennità economica nei soli casi di soggiorni di breve durata per gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare (previa presentazione di idonea documentazione) e nei casi di soggiorni turistici di breve durata. ii. In caso di occupazione a tempo determinato o parziale il messaggio 17576/2008 dispone la perdita del beneficioiscrizione nella lista e percezione indennità, solo nel caso che evidenti ragioni di tempo e di luogo, impediscano al lavoratore soggiornante all'estero, una immediata disponibilità al lavoro nel Ns. territorio nazionale. Patronato INCA CGIL Lombardia Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 035-3594120 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.20
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