Quadro RW - Easy News Press Agency

CIRCOLARE DEL GIORNO 20 Gennaio 2014
Numero 12/2014
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Quadro RW: i recenti chiarimenti per le attività
oggetto di monitoraggio - parte 1
Numero :
12/2014
Gruppo :
DICHIARAZIONI
Oggetto :
QUADRO RW
Norme e prassi :
CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 38 DEL 23/12/2013; PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE
N. 151663 DEL 18/12/2013; LEGGE N.97/2013; DL. N.167/90.
Sintesi
Gli
argomenti
Riproduzione vietata
Nel presente documento si riepilogano le principali disposizioni
in materia di “monitoraggio fiscale” e di sostituzione tributaria
degli intermediari finanziari, alla luce dei chiarimenti forniti dalle
Entrate con la CM 38/2013 ed il provvedimento n. 151663/2013.
L'analisi proseguirà con una prossima circolare del giorno, in cui
verranno trattati i restanti argomenti: obblighi di sostituzione
d'imposta, esoneri oggettivi, sanzioni e decorrenza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PREMESSA
AMBITO SOGGETTIVO
LA FIGURA DEL TITOLARE EFFETTIVO
ESONERI SOGGETTIVI
CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
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“Una giusta economia non dimentica mai che non sempre si può risparmiare; chi vuol sempre
risparmiare è perduto”
THEODOR FONTANE
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Premessa
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Con l’ approvazione in via definitiva della cd “Legge Europea 2013” (Legge
n. 97/2013) recante la disciplina del cd “monitoraggio fiscale”, il legislatore,
ha dato avvio a una profonda revisione del quadro RW; in particolare:

con il provvedimento 151663/2013, l’Agenzia, fissa le modalità di attuazione
del nuovo articolo 4 del DL n.167/90 e stabilisce il contenuto della
dichiarazione annuale, precisando che l’obbligo di
compilazione del
quadro RW scatta anche per i “titolari effettivi” di società che detengono
investimenti all’estero;

con la CM 38/2013, l’Agenzia, fornisce i chiarimenti necessari per la
compilazione del nuovo quadro RW ed illustra alcuna esempi pratici.
Per quanto riguarda la tempistica, l’Agenzia, precisa che le nuove
modalità di compilazione del quadro RW decorrono dalle dichiarazione dei
redditi relative al 2013, mentre, le ritenute e imposte sostitutive, dovute
relativamente al periodo 1/02 - 30/06/2014, potranno essere versate entro il
16 luglio 2014 maggiorate dei relativi interessi, ma senza applicazione di
sanzioni.
Ambito soggettivo
L’articolo 4 del DL n. 167/90 nel testo riformulato conferma l’ambito
soggettivo dei contribuenti obbligati, imponendogli di indicare in Unico:

gli investimenti all’estero;

le attività estere di natura finanziaria;
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
In particolare, rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un
limite di importo al di sopra del quale vige l’obbligo dichiarativo. Pertanto, tali
investimenti/attività vanno sempre dichiarati anche se al termine del periodo
d’imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro.
Inoltre, tale adempimento va effettuato non soltanto dal possessore
diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma
anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di
antiriciclaggio, risultino essere i “titolari effettivi” dei predetti beni. L’Agenzia,
nella circolare n. 38/2013, in merito all’ambito soggettivo ribadisce che sono
tenuti agli obblighi del cd “monitoraggio fiscale”:

le persone fisiche;

gli enti non commerciali;

le società semplici ed equiparate;
residenti fiscalmente in Italia.
Detto obbligo interessa anche le persone fisiche esercenti attività di
impresa/lavoro autonomo relativamente alle operazioni poste in essere
nell’esercizio di tale attività, indipendentemente dal tipo di contabilità
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adottata.
Riguardo il requisito della residenza (art. 2, co. 2, TUIR), l’Agenzia,
rammenta che si considerano residenti “le persone che per la maggior parte
del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice
civile”.Tali criteri sono alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche
uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente
residente. Si rammenta che il requisito della residenza si acquisisce ex tunc
con riferimento al periodo d’imposta nel quale la persona fisica instaura il
collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali.
Come stabilito dal co. 2-bis del TUIR, sono tenuti al rispetto degli obblighi
di monitoraggio anche i soggetti emigrati in Stati cd “black list” (DM 4/05/99)
Inoltre, l’Agenzia, ha precisato che:

per un bene oggetto di più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e
usufrutto, sia il nudo proprietario che l’usufruttuario dovranno compilare il
quadro RW in quanto entrambi titolari di diritti in grado di generare redditi
imponibili in Italia (RM 142/ 2010);

per le attività finanziarie/patrimoniali in comunione o cointestate il quadro
RW va compilato da ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero
valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso;

il quadro RW va compilato anche dai soggetti che hanno la mera
disponibilità o possibilità di movimentazione delle attività detenute all'estero
(Cassazione sent. n. 9320/03 e nn. 17051 e 17052 del 2010). Ad esempio, in
caso di c/c estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è “delega
di firma”, il delegato compila il quadro RW indicando l'intera consistenza del
c/c detenuto all'estero "qualora si tratti di una delega al prelievo e non
soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario".
La figura del
titolare effettivo
L’obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi gli
investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia, è applicabile, a partire dal 2013:

non solo
ai possessori “formali” delle stesse (persone fisiche, enti non
commerciali e società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia);

ma anche ai soggetti che li detengono per il tramite di società ed altre
entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i “titolari effettivi” (si tratta, in
particolare, del soggetto che “non appare” ma che è il reale detentore di
investimenti/attività, così come descritto dalla normativa antiriciclaggio).
Pertanto, al fine di individuare il “titolare effettivo”, la norma richiama
quanto previsto dalla disciplina antiriciclaggio (ed in particolare la
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definizione fornita dall’art. 2 dell’“Allegato tecnico” del D.Lgs.231/2007)
secondo cui è titolare effettivo:
la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza,
possiedano o controllano un'entità giuridica, attraverso il
possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei
diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite
azioni al portatore, purché non si tratti di una società
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
SOCIETÀ
sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla
normativa
comunitaria
o
a
standard
internazionali
equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la
percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione
al capitale sociale;
la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro
modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica
se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona
fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del
patrimonio di un'entità giuridica
FONDAZIONI, TRUST, CHE
se le persone che beneficiano dell'entità giuridica
non
AMMINISTRANO/
sono ancora state determinate, la categoria di persone
DISTRIBUISCONO FONDI
nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità
giuridica
la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un
controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.
Inoltre, sempre ai fini dell’individuazione del “titolare effettivo”, rilevano
in ogni caso gli investimenti o le attività finanziarie all’estero detenute
(direttamente e indirettamente) da fondazioni e trust, indipendentemente
dallo
Stato
di
residenza
delle
stesse.
Sul
punto,
il
provvedimento
n.151663/2013, precisa che:
il trustee è tenuto
a individuare i titolari effettivi degli
investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust
TRUST TRASPARENTE
comunicare ai medesimi soggetti i dati utili per consentire
loro la compilazione del quadro RW (tra cui la quota di
partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività
estere detenute anche indirettamente dal trust e la
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relativa valorizzazione)
per gli OICR non rilevano le partecipazioni ad organismi
ORGANISMI COLLETTIVI
DI RISPARMIO
istituiti in Italia che effettuano investimenti all’estero. Per le
partecipazioni ad organismi istituiti in Stati o territori diversi
da
quelli
“collaborativi”
si
applicano
le
medesime
previsioni stabilite per le partecipazioni in società estere
Si rammenta che per Stati o territori “collaborativi” si intendono:

quelli inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis, co. 1, TUIR (cd Paesi “white list”);

quelli che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio
di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione
sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano
applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.
In pratica, una volta verificata la condizione per essere considerati
“titolari
effettivi“
di
un
investimento
estero,
scatta
l’obbligo
della
dichiarazione; a tal fine, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW:

il valore della partecipazione detenuta nella società estera;

la percentuale di partecipazione;
Per la verifica della percentuale rilevante:

le partecipazioni possedute dai familiari del “titolare effettivo”, indicati nell’
art. 5, co. 5 del TUIR, si cumulano;

rilevano altresì le partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto
della demoltiplicazione prodotta.
Nel caso in cui la partecipazione rilevante sia detenuta in una società
residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli “collaborativi” (ovvero
nei Paesi cd “black list”) in luogo del valore della partecipazione costituisce
oggetto di monitoraggio:

il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività
estere di natura finanziaria intestati alla società;

la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
In tal caso, rientrano nell’obbligo di monitoraggio anche le attività estere
dei soggetti esteri “controllati” indirettamente, delle quali il contribuente risulti
titolare effettivo, sempreché si tratti di partecipazioni in società residenti in
Stati o territori diversi da quelli “collaborativi”.
Non rilevano, invece, le partecipazioni possedute in società residenti
che effettuano investimenti all’estero, salvo nel caso in cui per il tramite di tali
partecipazioni, unitamente a quelle detenute direttamente o indirettamente
nella medesima società estera, si determina il requisito di “titolare effettivo”.
Al fine di chiarire le fattispecie al ricorrere delle quali il contribuente è
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tenuto a compilare il quadro RW, nella CM 38/2013 sono presenti alcune
esemplificazioni che verranno esplicitate in un prossimo documento.
Esoneri soggettivi
Nell’ambito della CM 38/2013, l’Agenzia, dopo aver confermato che sono
esonerati dalla compilazione del quadro RW1:

gli enti commerciali e le società (sia di persone che di capitali)
ad
eccezione delle società semplici;

gli enti pubblici e altri soggetti ex art. 74, comma 1, TUIR
precisa, in merito ai lavoratori italiani all'estero, che sono esonerati dalla
compilazione del quadro RW per le attività detenute all'estero:
i contribuenti la cui residenza fiscale è determinata ex lege o in base
1
ad accordi internazionali e che prestano in via continuativa attività
lavorativa all'estero
2
le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale
le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l’Italia (ad es., ONU, NATO, Unione Europea,
OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli
ordinari criteri previsti dall’articolo 2 del TUIR, in base ad accordi
3
internazionali ratificati. Inoltre, per effetto dell’art. 14, primo paragrafo,
del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, tale
esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una
propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei
dipendenti pubblici
4
i cd transfrontalieri "limitatamente alle attività di natura finanziaria e
patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa".
Sul punto, l’Agenzia, precisa che detto esonero dall’obbligo di
monitoraggio delle persone fisiche che prestano lavoro all’estero:

permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero;

è riconosciuto per l’intero anno qualora l’attività lavorativa all’estero sia
svolta in via “continuativa” per la maggior parte del medesimo periodo.
Si rammenta che gli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali) sono obbligati agli adempimenti del
monitoraggio (Cassazione, sent. n. 17961/2013); diversamente, sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio:

le attività estere effettuate da OICR istituiti in Italia, dal momento che gli investimenti da essi detenuti non sono
produttivi di redditi imponibili in quanto esenti, sempreché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia
sottoposto a forme di vigilanza prudenziale (RM 43/2013);

i fondi immobiliari soggetti al regime fiscale di non imponibilità;

le forme pensionistiche complementari.
1
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In pratica occorre verificare che la condizione di lavoratore all’estero sia
stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183
nell’arco dell’anno, anche se non continuativi;

è riconosciuto, in caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore
trasferisca le attività detenute all’estero entro 6 mesi dall’interruzione del
rapporto di lavoro all’estero.
Rimane fermo, per i suddetti soggetti esonerati dal monitoraggio,
l’obbligo di indicare nella dichiarazione annuale i redditi derivanti dalle
attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri.
Diversamente, i lavoratori all’estero, per i quali non sussiste una specifica
disposizione che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono i
tenuti agli obblighi del monitoraggio ricorrendone i presupposti.
Consistenza delle
attività di natura
finanziaria e
patrimoniale
Come anticipato, in Unico i contribuenti sono tenuti ad indicare:

le attività estere di natura finanziaria,

gli investimenti all’estero,
attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia.
Detto obbligo sussiste a prescindere dall’importo delle attività finanziarie
o patrimoniali possedute nel periodo d’imposta.
Per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività
da cui derivano redditi di capitale o diversi di natura finanziaria di fonte
estera. Pertanto, sono oggetto di segnalazione:

le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui,
partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad
esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust
esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli
equiparati emessi all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di
massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute
estere,
depositi
e
conti
correnti
bancari
costituiti
all’estero
indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti
di stipendi, di pensione o di compensi);

i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui,
finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di
sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione
estere;

i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio
dello Stato;
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
i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;

i diritti all’acquisto/sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari
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assimilati;

le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società/enti
di diritto estero.
Inoltre, vanno indicati nel quadro RW:

le attività finanziarie italiane detenute all’estero quali, ad esempio: i titoli
pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti
ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti.
Si rammenta che secondo la CM 9/2002 e la RM 134/2002 sono considerate
“detenute all’estero” anche le attività finanziarie italiane detenute per il
tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti;

le attività/investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati
in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o
estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare
effettivo” delle predette attività e investimenti nell’accezione contenuta
nella normativa sull’antiriciclaggio di cui si è precedentemente trattato;

le attività finanziarie detenute all’estero immesse in cassette di sicurezza;

le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli
intermediari residenti.
ULTERIORI PRECISAZIONI DELLA CM 38/2013
tali titoli o diritti vanno indicati nel quadro RW soltanto nei casi
in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio
sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto
in questo caso il beneficiario dispone di un “valore” all’estero.
Nell’ipotesi in cui il piano di assegnazione delle stock option
prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio
STOCK OPTION
diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd.
vesting period), le stesse non devono essere indicate nel
quadro RW fino a quando non sia spirato tale termine. Infatti,
fino a quel momento il diritto è soggetto ad una sorta di
condizione sospensiva. I predetti diritti di opzione devono,
invece, essere indicati in ogni caso nel quadro RW e, quindi,
anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili.
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
d’imposta come risultante dalla documentazione rilasciata
dal fondo.
ATTIVITÀ CHE NON
il contribuente deve specificare in sede di presentazione della
PRODUCONO
dichiarazione dei redditi che si tratta di redditi la cui
REDDITI
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va indicata la posizione individuale maturata nel periodo
percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta.
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E’ altresì prevista la possibilità di indicare nella medesima sede che
determinate attività non sono fruttifere.
Per quanto riguarda le attività di natura patrimoniale, gli investimenti da
indicare nel quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all’estero
e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Ad esempio,
sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti:

gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto
o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o
multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del
territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza);

le imbarcazioni o le navi da diporto;

altri beni mobili detenuti all’estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri,
nonché quelli che pur non essendo iscritti avrebbero i requisiti per essere
iscritti in Italia.
Sul punto si rammenta che:

secondo la RM 134/2002 sono considerati “detenuti all’estero” gli immobili
ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto
interposto residente all’estero;

sono soggetti all’obbligo di monitoraggio le consistenze di tutti gli
investimenti detenuti all’estero anche nel caso in cui sussista una capacità
produttiva di reddito meramente potenziale.
Pertanto, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel quadro RW i suddetti
investimenti di natura patrimoniale a prescindere dall’effettiva produzione di
redditi imponibili nel periodo d’imposta.
Valorizzazione
delle attività
finanziarie e
patrimoniali
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti persone fisiche, a
decorrere da quelli relativi al 2013, sarà sufficiente compilare un unico quadro
della dichiarazione dei redditi per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio
fiscale sia di liquidazione dell’ IVIE/IVAFE.
I soggetti non tenuti al pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE (enti non
commerciali e società semplici ed equiparate) dovranno utilizzare i medesimi
criteri di valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio
fiscale.
Nel quadro RW vanno riportati:

le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate:

all’inizio di ciascun periodo d’imposta ovvero al 1° giorno di
detenzione;


Riproduzione vietata
al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione;
il periodo di possesso.
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Per l’individuazione del valore delle attività finanziarie, in generale,
occorre fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base
imponibile dell’IVAFE, anche se non dovuta.
Nel caso siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa
categoria, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo
di riferimento il metodo da utilizzare è il cd “LIFO” e, pertanto, si considerano
ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.
Mentre, per i c/c ed i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’obbligo di
monitoraggio sussiste in ogni caso e, quindi, anche se l’IVAFE non è dovuta in
quanto il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai
libretti non è superiore a €.5.000 ovvero è dovuta in misura fissa.
Inoltre, come stabilito nel provvedimento delle Entrate n.151663/2013,
per i c/c ed i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli
collaborativi occorre indicare, oltre al valore iniziale e finale, anche
l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo
d’imposta.
Stock option: vanno indicati quale valore iniziale il prezzo di esercizio
previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al
termine del periodo di imposta.
Per quanto riguarda le attività patrimoniali, l’indicazione del valore degli
immobili situati all’estero o di quelli che si considerano detenuti all’estero va
effettuata seguendo le stesse regole utilizzate ai fini dell’IVIE, anche se non
dovuta.
Pertanto, il valore dell’immobile è costituito dal:

costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo
complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla
proprietà;

valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in
cui è situato l’immobile, in mancanza del costo d’acquisto o in mancanza
della relativa documentazione. Qualora l’immobile non sia più posseduto al
31/12 dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al
termine del periodo di detenzione.
Per quanto riguarda, invece:
gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è
SUCCESSIONE O
DONAZIONE
quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto
registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con
finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto
o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come
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risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale
documentazione si assume il valore di mercato come sopra
determinato.
gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o in Paesi
aderenti
allo
Spazio
economico
europeo
(SEE)
che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
da utilizzare al fine della determinazione dell’imposta è
prioritariamente
IMMOBILI SITUATI
IN PAESI UE O SEE
quello
catastale,
come
determinato
e
rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini
dell’assolvimento
di
imposte
di
natura
reddituale
o
patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base
del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti
per successione o donazione. In mancanza del valore
catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto
di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui è situato l’immobile.
Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili,
per le quali non è dovuta l’IVIE, il contribuente deve indicare:

il costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria,

ovvero, il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero
al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine
del periodo di detenzione nello stesso).
Ti ricordiamo che puoi accedere all'Area Riservata del Sito dove è disponibile on line
l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.
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