COSTI BLACK-LIST IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
COSTI BLACK-LIST IN DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
SOMMARIO
Artt. 110, 166, 167, 168 e 168-bis D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D. Lgs. 12.12.2003, n. 344 - D.M. 24.04.1992
Artt. 28 e 30, L. 22.03.1995, n. 85 - D.M. 4.09.1996 - D.M. 4.05.1999 - Art. 1, L. 21.11.2000, n. 342
Art. 9, cc. 16-17, L. 28.12.2001, n. 448 - DD.MM. 21.11.2001 - D.M. 21.11.2001, n. 429 - D.M. 23.01.2002
D.M. 7.08.2006, n. 268 - D.M. 27.07.2010 - Circ. Ag. Entrate 6.10.2010, n. 51/E - Circ. Ag. Entrate 20.09.2012, n. 35/E
Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E, p. 9 - Ris. Ag. Entrate 29.09.2008, n. 363/E - Ris. Ag. Entrate 8.04.2009, n. 100/E
•schema di sintesi
•caso pratico
Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati
i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di
informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. Sono esclusi dall’ambito applicativo i costi
derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti nell’Unione Europea o in Paesi CEE
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano se le imprese residenti in Italia forniscono la
prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che
le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
SCHEMA DI SINTESI
Non sono ammessi in deduzione le spese e gli
Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o
COSTI NON
altri
componenti
negativi
derivanti
da
operazioni
territori individuati con D.M. 23.01.2002 (e successive
AMMESSI
IN DEDUZIONE ð intercorse tra imprese residenti e imprese resi- ð modificazioni), in ragione del livello di tassazione
denti, ovvero localizzate, in Stati o territori
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia,
Art. 110, c. 10
non appartenenti all’Unione Europea aventi
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di
D.P.R. 917/1986
regimi fiscali privilegiati (1).
informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
Le spese e gli altri componenti negativi sono sepa•L
’indeducibilità delle spese e degli altri compo- ð
ratamente indicati nella dichiarazione dei redditi.
nenti negativi non si applica quando le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che:
• F ermo restando il potere dell’Amministrazione
.. l e imprese estere svolgono prevalentemente
PROVA
Finanziaria di controllare l’effettiva esecuzione
un’attività commerciale effettiva;
CONTRARIA
dell’operazione, le prove non devono essere fornite
ovvero
E DIRITTO
qualora il contribuente:
D’INTERPELLO ð .. l e operazioni poste in essere rispondono a
.. a bbia preventivamente richiesto di conoscere
l’avviso dell’Amministrazione Finanziaria in
un effettivo interesse economico e le stesse ð
Art. 110, c. 11
merito alla natura e al relativo trattamento tribuhanno avuto concreta esecuzione.
D.P.R. 917/1986
tario dell’operazione che intende porre in essere;
Si considerano le condizioni complessive del.. l’abbia realizzata nei termini proposti, tenendo
l’operazione, quali il prezzo, i costi accessori,
conto delle eventuali prescrizioni dell’Ammile modalità di attuazione, l’esistenza di vincoli.
nistrazione stessa (art. 11, c. 13 L. 413/1991).
Richiesta
AVVISO
ð delle prove
DI
contrarie
ACCERTAMENTO
Art. 110, c. 11
D.P.R. 917/1986 ð Motivazione
PREVALENTE
NORMATIVA
SULLE CFC
Art. 110, c. 12
D.P.R. 917/1986
Nota(1)
L’Amministrazione Finanziaria, prima di procedere all’emissione dell’avviso di ac-
ð certamento di imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale
è concessa al medesimo la possibilità di fornire, entro 90 giorni, le prove contrarie.
Se l’Amministrazione Finanziaria non ritiene idonee le prove addotte, dovrà darne
ð specifica motivazione nell’avviso di accertamento.
Le disposizioni sull’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non si applicano per le
operazioni intercorse con imprese estere partecipate, alle quali risultino applicabili gli artt. 167 o 168
ð del D.P.R. 917/1986, in materia di imprese estere partecipate.
Con riferimento alla prima esimente, la risposta positiva all’interpello per la disapplicazione della Cfc
rule è valida anche al fine della deducibilità dei costi.
Rientrano nel concetto di impresa non solo i vari tipi di società di capitali e di persone delineati nel codice civile, ma anche le imprese individuali e
le stabili organizzazioni in Italia di società estere. La disciplina trova applicazione anche con riferimento alle operazioni intervenute tra un soggetto
residente esercente attività d’impresa e una stabile organizzazione black list di un’impresa residente in un Paese a fiscalità ordinaria (così come di
un’impresa nazionale). È da ritenere, pertanto, che rientrino nella nozione di impresa estera anche le stabili organizzazioni in paradisi fiscali di società
residenti nel territorio dello Stato, così come in Paesi o territori a fiscalità ordinaria (Circ. Ag. Entrate n. 51/E/2010).
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Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
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1784-4-E
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IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
CASO PRATICO
COMPONENTI NEGATIVI
• Indeducibilità
Presunzione
legale
“relativa”
• Prova
contraria
Inversione onere
della prova in
capo al contribuente.
Art. 110, cc. 10, 11, 12-bis Tuir
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
• Obbligo
di indicazione
•N
on sono ammessi in deduzione i costi/spese qualora l’operazione sia
posta in essere con soggetti residenti o localizzati in Paesi non presenti
nella lista (c.d. “white list”) individuata, ai sensi dell’art. 168-bis Tuir,
da un apposito decreto (non ancora emanato).
• L a disposizione opera a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale decreto; fino
a tale periodo rimangono applicabili le disposizioni in vigore al
31.12.2007, che prevedono il riferimento alla c.d. “black list” (D.M.
23.01.2002 e successive modifiche).
• L a disposizione si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti domiciliati in Paesi black-list.
•L
a disposizione non si applica quando le imprese italiane forniscono,
alternativamente, la prova che:
.. l e società estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale
effettiva; ovvero
.. le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse
economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
•L
e spese e gli altri componenti negativi deducibili sono separatamente
indicati nella dichiarazione dei redditi.
L’esposizione dei costi da Paesi “black list”, pur avendo natura obbligatoria, non costituisce una condizione per la deducibilità dei costi.
• Omissione
• N el caso in cui, pur avendo fornito le esimenti previste ai fini della
dell’indicazione
dichiarazione della norma antielusiva, il contribuente abbia omesso di
indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi i costi sostenuti
Art. 8, c. 3-bis
nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e
D. Lgs.
non abbia presentato la dichiarazione integrativa con l’indicazione
471/1997
dei predetti costi, è applicabile la sanzione proporzionale in misura
Circ. Ag.
pari al 10% dell’importo complessivo dei costi non indicati sepaEntrate
ratamente, con un minimo di € 500 e un massimo di € 50.000,00
46/E/2009
(Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1, p. 9).
Circ. Ag.
• L a mancata indicazione dei costi nella dichiarazione dei redditi e la
Entrate
mancata prova delle circostanze esimenti, oltre al recupero della
1/E/2013
maggiore imposta dovuta (per l’indeducibilità dei costi) e dei relativi
interessi, comporta:
.. la sanzione per infedeltà della dichiarazione (dal 100% al 200%
della maggiore imposta);
.. la sanzione per irregolare compilazione di cui all’art. 8, c. 3-bis
D. Lgs. 471/1997 (sanzione del 10%).
Per l’omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi black list
Cassazione,
non è irrogabile la sanzione del 10% se i costi risultano deducibili, ma
sent. 26298/2010
si applica la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00.
Art. 110, c. 11
D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Esempio
Compilazione modello Unico SC 2014 (in caso sia fornita la prova della deducibilità)
Indicazione separata nel rigo RF29, tra le variazioni in aumento.
Dati
• Componenti negativi di cui all’art. 110, cc. 10 e 12-bis Tuir derivanti da operazioni intercorse nel 2013 con imprese
residenti, ovvero localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (black list).
€ 30.000,00
Indicazione nel rigo RF52, tra le variazioni in diminuzione.
• Spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti, ovvero localizzate in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato (black list) per le quali, per effetto della prova contraria, non opera l’indeducibilità.
€ 30.000,00
Variazioni in aumento
30.000
Variazioni in diminuzione
Nel caso si ritengano deducibili tutti i costi
30.000
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