IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse COSTI BLACK-LIST IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOMMARIO Artt. 110, 166, 167, 168 e 168-bis D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D. Lgs. 12.12.2003, n. 344 - D.M. 24.04.1992 Artt. 28 e 30, L. 22.03.1995, n. 85 - D.M. 4.09.1996 - D.M. 4.05.1999 - Art. 1, L. 21.11.2000, n. 342 Art. 9, cc. 16-17, L. 28.12.2001, n. 448 - DD.MM. 21.11.2001 - D.M. 21.11.2001, n. 429 - D.M. 23.01.2002 D.M. 7.08.2006, n. 268 - D.M. 27.07.2010 - Circ. Ag. Entrate 6.10.2010, n. 51/E - Circ. Ag. Entrate 20.09.2012, n. 35/E Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E, p. 9 - Ris. Ag. Entrate 29.09.2008, n. 363/E - Ris. Ag. Entrate 8.04.2009, n. 100/E •schema di sintesi •caso pratico Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. Sono esclusi dall’ambito applicativo i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti nell’Unione Europea o in Paesi CEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Le disposizioni di cui sopra non si applicano se le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. SCHEMA DI SINTESI Non sono ammessi in deduzione le spese e gli Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o COSTI NON altri componenti negativi derivanti da operazioni territori individuati con D.M. 23.01.2002 (e successive AMMESSI IN DEDUZIONE ð intercorse tra imprese residenti e imprese resi- ð modificazioni), in ragione del livello di tassazione denti, ovvero localizzate, in Stati o territori sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, Art. 110, c. 10 non appartenenti all’Unione Europea aventi ovvero della mancanza di un adeguato scambio di D.P.R. 917/1986 regimi fiscali privilegiati (1). informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. Le spese e gli altri componenti negativi sono sepa•L ’indeducibilità delle spese e degli altri compo- ð ratamente indicati nella dichiarazione dei redditi. nenti negativi non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che: • F ermo restando il potere dell’Amministrazione .. l e imprese estere svolgono prevalentemente PROVA Finanziaria di controllare l’effettiva esecuzione un’attività commerciale effettiva; CONTRARIA dell’operazione, le prove non devono essere fornite ovvero E DIRITTO qualora il contribuente: D’INTERPELLO ð .. l e operazioni poste in essere rispondono a .. a bbia preventivamente richiesto di conoscere l’avviso dell’Amministrazione Finanziaria in un effettivo interesse economico e le stesse ð Art. 110, c. 11 merito alla natura e al relativo trattamento tribuhanno avuto concreta esecuzione. D.P.R. 917/1986 tario dell’operazione che intende porre in essere; Si considerano le condizioni complessive del.. l’abbia realizzata nei termini proposti, tenendo l’operazione, quali il prezzo, i costi accessori, conto delle eventuali prescrizioni dell’Ammile modalità di attuazione, l’esistenza di vincoli. nistrazione stessa (art. 11, c. 13 L. 413/1991). Richiesta AVVISO ð delle prove DI contrarie ACCERTAMENTO Art. 110, c. 11 D.P.R. 917/1986 ð Motivazione PREVALENTE NORMATIVA SULLE CFC Art. 110, c. 12 D.P.R. 917/1986 Nota(1) L’Amministrazione Finanziaria, prima di procedere all’emissione dell’avviso di ac- ð certamento di imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, entro 90 giorni, le prove contrarie. Se l’Amministrazione Finanziaria non ritiene idonee le prove addotte, dovrà darne ð specifica motivazione nell’avviso di accertamento. Le disposizioni sull’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non si applicano per le operazioni intercorse con imprese estere partecipate, alle quali risultino applicabili gli artt. 167 o 168 ð del D.P.R. 917/1986, in materia di imprese estere partecipate. Con riferimento alla prima esimente, la risposta positiva all’interpello per la disapplicazione della Cfc rule è valida anche al fine della deducibilità dei costi. Rientrano nel concetto di impresa non solo i vari tipi di società di capitali e di persone delineati nel codice civile, ma anche le imprese individuali e le stabili organizzazioni in Italia di società estere. La disciplina trova applicazione anche con riferimento alle operazioni intervenute tra un soggetto residente esercente attività d’impresa e una stabile organizzazione black list di un’impresa residente in un Paese a fiscalità ordinaria (così come di un’impresa nazionale). È da ritenere, pertanto, che rientrino nella nozione di impresa estera anche le stabili organizzazioni in paradisi fiscali di società residenti nel territorio dello Stato, così come in Paesi o territori a fiscalità ordinaria (Circ. Ag. Entrate n. 51/E/2010). R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 19.06.2014 A T I O N . 7 / 2 0 1 4 - 1784-4-E 33 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse CASO PRATICO COMPONENTI NEGATIVI • Indeducibilità Presunzione legale “relativa” • Prova contraria Inversione onere della prova in capo al contribuente. Art. 110, cc. 10, 11, 12-bis Tuir DICHIARAZIONE DEI REDDITI • Obbligo di indicazione •N on sono ammessi in deduzione i costi/spese qualora l’operazione sia posta in essere con soggetti residenti o localizzati in Paesi non presenti nella lista (c.d. “white list”) individuata, ai sensi dell’art. 168-bis Tuir, da un apposito decreto (non ancora emanato). • L a disposizione opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale decreto; fino a tale periodo rimangono applicabili le disposizioni in vigore al 31.12.2007, che prevedono il riferimento alla c.d. “black list” (D.M. 23.01.2002 e successive modifiche). • L a disposizione si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi black-list. •L a disposizione non si applica quando le imprese italiane forniscono, alternativamente, la prova che: .. l e società estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva; ovvero .. le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione. •L e spese e gli altri componenti negativi deducibili sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’esposizione dei costi da Paesi “black list”, pur avendo natura obbligatoria, non costituisce una condizione per la deducibilità dei costi. • Omissione • N el caso in cui, pur avendo fornito le esimenti previste ai fini della dell’indicazione dichiarazione della norma antielusiva, il contribuente abbia omesso di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi i costi sostenuti Art. 8, c. 3-bis nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e D. Lgs. non abbia presentato la dichiarazione integrativa con l’indicazione 471/1997 dei predetti costi, è applicabile la sanzione proporzionale in misura Circ. Ag. pari al 10% dell’importo complessivo dei costi non indicati sepaEntrate ratamente, con un minimo di € 500 e un massimo di € 50.000,00 46/E/2009 (Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1, p. 9). Circ. Ag. • L a mancata indicazione dei costi nella dichiarazione dei redditi e la Entrate mancata prova delle circostanze esimenti, oltre al recupero della 1/E/2013 maggiore imposta dovuta (per l’indeducibilità dei costi) e dei relativi interessi, comporta: .. la sanzione per infedeltà della dichiarazione (dal 100% al 200% della maggiore imposta); .. la sanzione per irregolare compilazione di cui all’art. 8, c. 3-bis D. Lgs. 471/1997 (sanzione del 10%). Per l’omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi black list Cassazione, non è irrogabile la sanzione del 10% se i costi risultano deducibili, ma sent. 26298/2010 si applica la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00. Art. 110, c. 11 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 Esempio Compilazione modello Unico SC 2014 (in caso sia fornita la prova della deducibilità) Indicazione separata nel rigo RF29, tra le variazioni in aumento. Dati • Componenti negativi di cui all’art. 110, cc. 10 e 12-bis Tuir derivanti da operazioni intercorse nel 2013 con imprese residenti, ovvero localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (black list). € 30.000,00 Indicazione nel rigo RF52, tra le variazioni in diminuzione. • Spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti, ovvero localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (black list) per le quali, per effetto della prova contraria, non opera l’indeducibilità. € 30.000,00 Variazioni in aumento 30.000 Variazioni in diminuzione Nel caso si ritengano deducibili tutti i costi 30.000 34 R A T I O N . 7 / 2 0 1 4 - 1784-4-E Aggiornato al 19.06.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata
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