La Sentinella Agricola n. 1/2014

Agricola
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Trimestrale di divulgazione tecnico-scientifica del settore agricolo
1/2014
Periodico fondato nel 1896
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
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- Servizio Produzioni Animali e UMA tel. 0372/569-571
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2
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
Agricola
Trimestrale di divulgazione tecnico-scientifica del settore agricolo
Agricola
Trimestrale di divulgazione tecnico-scientifica del settore agricolo
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n. 362 del 1° Settembre 2000
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Anno XV - Numero 1/2014
1/2014
Sommario
Periodico fondato nel 1896
Editoriale
4
5
Verso un’agricoltura conservativa:
la prova triennale di Luignano
6
La parola al Presidente
Condizionalità:
i criteri 2014
Terra e famiglia 10
16
Nitrati: verso una revisione
delle aree vulberabili
24
Approvato il PAN:
nuovi impegni
per le aziende agricole 26
29
Misure di finanziamento:
nuove opportunità
per le imprese agricole
Agenda dell’agricoltura
Le Rubriche:
Finito di stampare: Maggio 2014
3
Il parere del legale, sullo scaffale
30
31
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
La parola al Presidente
Le Province, fin dallo loro costituzione, hanno assunto un ruolo
insostituibile per i cittadini ed i soggetti economici dimostrando
di saper svolgere i propri compiti istituzionali e di rafforzare
il rapporto con il territorio divenendo, nel tempo, autentica
espressione di una democrazia partecipata e moderna.
I servizi erogati, gli investimenti realizzati, le attività di programmazione e di progettazione attuate, anche in sinergia
con le altre parti sociali, costituiscono l’evidenza delle attività
realizzate. Questo mandato amministrativo, che si avvia alla
sua conclusione, con modalità e tempistiche ancora da definirsi, si è contraddistinto per una visione politica a medio-lungo termine, assegnando, alle proprie determinazioni, obiettivi
concreti e importanti.
In ambito agricolo la Provincia ha dovuto confrontarsi con una
PAC già avviata, valevole per il 2007-2013 e con una, in via di
definizione, per il prossimo periodo 2015-2020. Una politica,
quella europea, non sempre vissuta come vicina agli imprenditori agricoli, ma i cui valori fondanti hanno la necessità di essere recuperati.
Il contributo che il settore primario può dare, rispetto alle nuove sfide, è infatti straordinariamente significativo per il suo ruolo di produttore di cibo, per le funzioni ambientali e sociali, per il peso economico e territoriale. L’instabilità dei prezzi delle materie prime, la crescita demografica, la modifica dei consumi, la tutela
ambientale: sono tutti elementi che compongono uno scenario mutevole, spesso di difficile decifrazione.
L’appello è rivolto all’intero sistema agricolo affinché possa svolgere un compito davvero incisivo per lo sviluppo (dalle sfide dei mercati, al contrasto al cambiamento climatico), sempre adeguatamente supportato
da quelle che saranno le istituzioni locali del prossimo domani. La convinzione è che la complessità della
dimensione politica dell’uomo e quella, spesso contrapposta, individuale (il “garbuglio” di Gadda), dovranno necessariamente ricomporsi in uno spazio condiviso di crescita responsabile. A fronte di problematiche
nuove la politica dovrà dare risposte alla “solitudine del cittadino globale”, in una dimensione di impegno
collettivo e di rinnovata fiducia.
Massimiliano Salini
Presidente della Provincia di Cremona
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La Sentinella Agricola - numero 1/2014
Editoriale
In questo numero de “La Sentinella Agricola”, in attesa della pubblicazione del prossimo PSR 2014-2020, intendiamo divulgare le linee di
finanziamento a cui è possibile accedere.
Il settore agricolo può attualmente beneficiare dell’apertura di tre importanti misure di sostegno: il bando della Misura 121 PSR 2007-2013
“ammodernamento delle aziende agricole”, il bando relativo alla Misura
112 “insediamento di giovani agricoltori” e il bando regionale di finanziamento delle imprese agricole (Credito Verde).
L’apertura del bando relativo alla Misura 121, le cui domande potranno
essere accolte fino al prossimo 31 maggio, rappresenta interessanti
opportunità. Il massimale di spesa ammessa varia da € 1.000.000 a
€ 2.500.000 (quest’ultimo nel caso di società cooperative e imprese
agricole associate), mentre il contributo previsto può essere erogato in
conto capitale o in conto interessi. Nel primo caso la percentuale di aiuto è pari al 35% e, se giovani agricoltori, al 40%; scegliendo, invece, il contributo in conto interesse l’abbattimento è di cinque punti percentuali del tasso fisso di riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi. Tra i principali interventi ammessi
a finanziamento vi sono le opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria come la costruzione, la
ristrutturazione o il risanamento conservativo di fabbricati rurali al servizio dell’azienda agricola (esclusi gli
edifici destinati ad abitazione e gli uffici), l’introduzione in azienda dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili, ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli salti idraulici, ad eccezione degli
impianti fotovoltaici, l’acquisto e/o la realizzazione di impianti mobili, semimobili e fissi per la produzione,
conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
La Misura 112 del PSR 2007-2013 concede invece un aiuto all’insediamento dei giovani agricoltori attraverso l’attivazione di un piano di sviluppo aziendale e l’utilizzo di uno specifico pacchetto di misure, con l’obiettivo di supportarne l’insediamento. Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2014; è
previsto un premio unico in conto capitale pari a € 10.000,00, per le zone di pianura.
Per quanto riguarda il “Credito Verde”, la Direzione Generale Agricoltura, per far fronte all’attuale crisi finanziaria, ha riattivato la misura di finanziamento a favore delle imprese agricole prevedendo il concorso
nel pagamento degli interessi sulle operazioni effettuate dalle banche. Il bando, la cui operatività è gestita
da Finlombarda SpA (finanziaria per lo sviluppo della Lombardia), permetterà alle aziende di accedere
alle risorse a condizioni agevolate, presso gli istituti di credito convenzionati. Il contributo è determinato
sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione ed è pari all’abbattimento del 2% annuo del
tasso d’interesse applicato, dall’istituto di credito, al prestito erogato. La disponibilità finanziaria è di circa
€ 3,5 milioni e le domande potranno essere presentate fino all’esaurimento del budget disponibile.
Nel porgere i miei personali saluti, voglio ringraziare tutti i soggetti del sistema agro-alimentare del nostro
territorio per la fiducia e la collaborazione dimostrate e che hanno contribuito, spesso tra non poche difficoltà, a lavorare proficuamente per rispondere alle necessità del settore. Rivolgo, infine, un particolare augurio
agli agricoltori affinché la provincia di Cremona continui ad essere la terra della nostra tradizione agricola.
Gianluca Pinotti
Assessore Provinciale Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
5
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
Verso un’agricoltura
conservativa:
la prova triennale
di Luignano
Mais allo stadio di terza-quarta foglia, in regime di non lavorazione
A. Fiorini , M. Grandi , C. Cervi Ciboldi ,
M. Masseroli4, M.C. Bertonazzi1, M.D. Feraboli4, V. Tabaglio1
1
2
3
Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Piacenza-Cremona
AIGACoS, Associazione Italiana per la Gestione Agronomica e Conservativa del Suolo, Pavia
3
Azienda Agricola Cervi Ciboldi, Luignano di Sesto ed Uniti, Cremona
4 Provincia di Cremona, Settore Agricoltura e Ambiente
1
2
L’Agricoltura Conservativa
(Agricoltura Blu)
A livello internazionale, sono sempre
più numerosi i casi in cui la scienza
agronomica si trova ad affrontare
il dualismo fra agricoltura convenzionale ed agricoltura conservativa,
analizzandone gli aspetti positivi e
negativi. L’agricoltura convenzionale
è sempre stata il punto di riferimento
del progresso agricolo, soprattutto
in termini di rese. Essa può essere
considerata come un’attività altamente specializzata, molto intensiva
per il capitale ed assai dipendente
dagli input esterni. Negli ultimi anni,
tuttavia, si è fatta strada la consapevolezza dell’esauribilità di alcune
risorse (suolo, acqua, materie prime,
energia) e contemporaneamente la
preoccupazione per una progressiva
riduzione delle rese e della produzione di alimenti.
In aggiunta, alcune tematiche attuali quali l’aumento della popolazione
mondiale, la necessità della produzione di cibo appropriato e sicuro,
la gestione sostenibile delle risorse
naturali, il cambiamento climatico, la
scarsità idrica, la volatilità dei prezzi,
hanno evidenziato la necessità di
intraprendere una revisione delle attuali tecniche di produzione agricola,
verso quella che viene identificata
ormai globalmente come “agricoltura
sostenibile”. Pur nella difficoltà di darne una definizione universale, occorre necessariamente specificare che
la “sostenibilità” non è un concetto a
sè stante, non si riferisce ad un prescritto set di pratiche e non è neppure
identificabile solo con un’unica tipologia di sistema, ma riguarda tutta una
serie di tecniche che possono essere
comuni e trasversali ai diversi sistemi
agricoli classificati come sostenibili.
Essa, infatti, si basa su un insieme di
pratiche agronomiche fondamentali,
quali l’alterazione minima del suolo,
le rotazioni, la copertura permanente del terreno (con residui colturali e
con colture di copertura, le cosiddette
cover crops), e l’utilizzo delle consociazioni colturali, sfruttando la conoscenza approfondita dei complessi
meccanismi chimico-fisici del suolo.
La nuova politica agricola comunitaria (PAC) per il periodo 2014-2020,
benché ancora imprecisa nei dettagli,
va certamente in questa direzione,
prevedendo una buona quota di sussidi volta a promuovere una gestione
sostenibile e conservativa dell’agrosistema. Risulta sempre più evidente
come un rapporto equilibrato tra agricoltura e ambiente sia considerato di
6
vitale importanza, mentre sia definitivamente tramontato l’obiettivo di una
mera massimizzazione delle rese.
La valenza agroambientale dell’agricoltura conservativa si dimostra con
i seguenti vantaggi:
1) un miglioramento dello stato di salute del suolo, tramite l’aumento della
sua dotazione di sostanza organica;
2) una migliore qualità dell’aria, grazie alla riduzione della CO2 atmosferica e al suo sequestro in forma organica nel terreno;
3) un’efficiente utilizzazione dell’acqua, dovuta all’aumento della porosità del terreno e alla capacità di infiltrazione dell’acqua nel suolo;
4) una riduzione degli inconvenienti
dell’agricoltura intensiva convenzionale, quali l’erosione del suolo, l’inquinamento ambientale, la scomparsa della biodiversità, ecc.
Questi vantaggi agroambientali sono
massimi qualora venga adottata la
non lavorazione del terreno (in inglese, no-tillage), mentre diventano via
via più sfumati nel caso in cui si opti
per le lavorazioni ridotte, in funzione
del loro grado di attinenza con le tecniche conservative.
Per sensibilizzare e far conoscere agli
agricoltori cremonesi l’applicazione
delle nuove misure agro-ambientali,
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
a partire dal 2011 si svolgono, presso l’azienda agricola Cervi Ciboldi a
Luignano di Sesto Cremonese, prove
di confronto fra Agricoltura Conservativa e Agricoltura Convenzionale.
Le ricerche sono promosse dalla
Provincia di Cremona, con la collaborazione di AIGACoS (Associazione
Italiana per la Gestione Agronomica e Conservativa del Suolo) ed il
supporto scientifico della Facoltà di
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Cattolica di
Piacenza-Cremona. Lo scopo principale è quello di valutare gli effetti della non lavorazione e delle lavorazioni
ridotte sulla produttività delle colture
e sulla qualità del suolo.
La sperimentazione
La prova, iniziata nel 2011, è al suo
terzo anno di sperimentazione. Per
l’allestimento del campo sperimentale sono state ricavate, all’interno di
un appezzamento, tre aree di circa
1.260 m2 ciascuna.
Si è voluto valutare gli effetti sulle
rese di mais e sulla qualità del suolo di tre sistemi di lavorazione, così
individuati:
1) Lavorazione convenzionale (CT,
conventional tillage), basata sull’aratura a 35 cm, seguita da una o due
erpicature più o meno superficiali.
2) Lavorazione ridotta (MT, minimum
tillage), non rovesciante, a 20 cm di
profondità, eseguita con attrezzo
combinato, provvisto di ancore tipo
“Michel” e di dischi ondulati, completata con erpice rotativo.
3) Non lavorazione (NT, no-tillage),
che prevede il solo passaggio di
un’apposita seminatrice da sodo.
La qualità del suolo è stata valutata
mediante l’utilizzo di indicatori chimici, fisici e biologici. Il terreno è stato
campionato all’inizio della prova e poi
annualmente alla raccolta del mais.
Per la determinazione delle principali
caratteristiche pedologiche (granulometria, pH, sostanza organica, azoto
totale, fosforo assimilabile, potassio
scambiabile, capacità di scambio
cationico, conducibilità elettrica, stabilità strutturale), i campioni sono
stati prelevati alla profondità di 0-30
cm, mentre per la determinazione
del QBS-ar (l’unico indicatore biologico utilizzato, la cui sigla significa
Qualità Biologica del Suolo mediante
artropodi) il prelievo è stato limitato
ai primi 10 cm di terreno. Su questi
campioni più superficiali sono state
determinate, inoltre, la sostanza organica e la stabilità strutturale, con
l’obiettivo di verificare se le variazioni
di questi due importanti indicatori di
salute del suolo fossero più evidenti
e più rapide, rispetto a quelle determinate su uno strato più ampio di terreno campionato (i 30 cm del prelievo
ordinario).
Risultati produttivi
Un primo resoconto della sperimentazione è già stato pubblicato su La Sentinella Agricola, n° 2/2012. Di seguito,
è possibile riprendere quei dati e completarli con quelli dell’intero triennio di
sperimentazione (Tabella 1).
I risultati del 2011 potevano essere
valutati, dopo un solo anno di prova,
già come molto positivi, anche se le
produzioni del settore NT sono risultate inferiori del 14%, rispetto al settore MT. È necessario sottolineare,
infatti, che nel “periodo di transizione”
fra regime arativo e regime sodivo
(quello che si stabilisce all’equilibrio,
dopo qualche anno di non lavorazione) le rese possono risultare inferiori
a quelle convenzionali.
L’annata 2012, segnata da un trimestre estivo molto siccitoso, ha dato
origine a performance produttive
piuttosto scadenti, con una resa media di 8,36 Mg ha-1 per le parcelle a
MT e di 7,78 Mg ha-1 per le parcelle
a NT. Questa volta, il calo produttivo del settore a non lavorazione si
è attestato all’11%, indicando una
parziale ripresa di competitività nel
no-tillage. Se si considera, poi, che
i costi di coltivazione sono risultati
inferiori del 40-60% rispetto a quelli
che hanno caratterizzato il minimum
tillage, è evidente che in soli due anni
di prova la non lavorazione ha raggiunto grossomodo la redditività del
settore a lavorazione ridotta.
Nell’inverno 2012/2013, seguendo il
programma di fertilizzazione aziendale si è provveduto alla letamazione
nelle parcelle a MT, aumentandone
notevolmente la fertilità chimica e fisica.
La lavorazione del terreno e la semina del mais sono avvenute in data
13 giugno 2013, con notevole ritardo
dovuto alle continue ed ingenti precipitazioni dei mesi di aprile e maggio. La raccolta è stata eseguita il 13
novembre, per entrambi i sistemi di
lavorazione. Le rese in granella sono
state notevolmente superiori rispetto
all’annata precedente, nonostante le
chiare difficoltà generate da un ciclo
colturale notevolmente posticipato,
che ha portato ad una percentuale media di umidità alla raccolta del
30%. Per la tesi MT la resa è stata di
14,0 Mg ha-1, mentre la tesi NT si è
fermata a 11,9 Mg ha1. Lo scarto produttivo (-15%) è da imputare, in primo
luogo, al maggiore apporto di nutrienti che ha caratterizzato il MT, grazie
al consistente apporto di letame; in
secondo luogo, l’annata piovosa non
ha potuto far emergere la maggiore
efficienza di utilizzo dell’acqua da
parte del sistema di non-lavorazione,
Tabella 1. Produzioni di granella di mais al 15,5% di umidità (Mg ha-1)
Tipo di lavorazione
2011
2012
2013
Non lavorazione (NT)
12,94
7,78
11,93
Lavorazione ridotta (MT)
15,03
8,36
13,97
7
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
Tabella 2. Tenore in sostanza organica dello strato 0-10 cm (%)
Tipo di lavorazione
Non lavorazione (NT)
2011
1,86
2012
1,81
2013
2,03
Lavorazione ridotta (MT)
1,81
1,78
2,78
Aratura (CT)
1,56
-
1,19
2011
33
2012
38
2013
36
Lavorazione ridotta (MT)
15
17
44
Aratura (CT)
3
-
5
Tabella 3. Indice di struttura dello strato 0-10 cm (%)
Tipo di lavorazione
Non lavorazione (NT)
come invece era successo nell’annata precedente.
Qualità del suolo e fertilità
Le analisi di inizio prova (2011) mostrano come il terreno si caratterizzi
per una tessitura franco-sabbiosa
(61% sabbia, 26% limo, 13% argilla)
e per una reazione fortemente acida, con valori di pH che oscillano tra
4,4 e 4,8. La dotazione di sostanza
organica nei primi 30 cm di suolo è
piuttosto bassa (media 1,67%), giustificando il passaggio a sistemi di
agricoltura conservativa. Per quanto
riguarda gli elementi nutritivi, si segnala un contenuto normale di azoto (media 0,11%), una dotazione di
fosforo molto alta (media 33,8 mg P
kg-1) dovuta alle pregresse concimazioni/letamazioni e, al contrario, una
scarsità di potassio (media 31,6 mg
K kg-1), tipica della zona cremasca.
Di anno in anno, nel triennio sperimentale si è voluta focalizzare l’attenzione sullo strato 0-10 cm, in modo
tale da saggiare più rapidamente le
eventuali variazioni dei parametri che
maggiormente riassumono lo stato di
tarla ai livelli di partenza. L’areazione prodotta dalle lavorazioni, infatti,
causa l’aumento del tasso di mineralizzazione e, quindi, del consumo
annuale della sostanza organica.
La terza tesi, quella basata sulla tradizionale aratura (CT), indica in maniera inequivocabile quale sia il destino della qualità di un suolo sottoposto
ad una monosuccessione a mais in
regime arativo. Il livello di sostanza
organica di inizio prova (1,56%) è
stato progressivamente eroso negli
anni successivi, fino a scendere al livello preoccupante dell’1,19%, foriero di danni permanenti alla struttura
del suolo stesso.
La tabella 3, infatti, riporta i valori
relativi alla stabilità strutturale dei tre
terreni, sempre per lo strato 0-10 cm.
A riguardo, la non lavorazione (NT)
ha fatto segnare un leggero miglioramento della stabilità strutturale dei
primi 10 cm di terreno, che passa
da un già discreto 33% del 2011 ad
un 36% del 2013 (+10% circa). Per
quanto riguarda la tesi MT, invece, un
indice di struttura del 15% misurato
ad inizio prova, ha lasciato il posto
fertilità del suolo, (vale a dire il tenore in sostanza organica, la stabilità
strutturale e la qualità biologica). In
tabella 2 sono riportate le percentuali
di sostanza organica nei primi 10 cm,
relative alle tre tesi di prova, per i tre
anni di riferimento.
Per quanto riguarda la non lavorazione, si può notare che, pur in assenza
di letamazioni, la dotazione organica
del suolo è aumentata del 10% circa,
confermando l’effetto positivo sulla
fertilità organica, dovuto alla “non
apertura” del terreno ed alla residuazione superficiale degli stocchi.
Relativamente alla lavorazione ridotta (MT), invece, è da segnalare che
l’aumento di sostanza organica fatto
registrare nel 2013 è dovuto essenzialmente alle cospicue letamazioni
dell’inverno precedente. Tale aumento è senz’altro molto importante per
ripristinare la fertilità pedologica nei
sistemi a monocoltura di mais nella
Pianura Padana; tuttavia, le periodiche lavorazioni, che caratterizzano la
tesi MT, purché ridotte di intensità,
andranno progressivamente erodendo la dotazione organica, fino a ripor-
Tabella 4. Qualità biologica del suolo (QBS-ar) dello strato 0-10 cm
Tipo di lavorazione
2011
2012
2013
Non lavorazione (NT)
51
55
106
Lavorazione ridotta (MT)
34
42
87
Aratura (CT)
54
-
93
8
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
Mais allo stadio fenologico V6-V7, in
regime di non lavorazione
ad un 44%, aumento decisamente
vistoso, direttamente imputabile alla
letamazione. Tuttavia, il notevole
miglioramento in termini di struttura
potrebbe essere fuorviante: tale indice, infatti, a causa delle annuali lavorazioni che interessano questo strato
di terreno, è destinato progressivamente a diminuire, così da ritornare
nel giro di pochi anni ai valori iniziali.
Il dato, quindi, conferma le ottime e
risapute proprietà strutturanti del letame più che la stabilizzazione della
struttura del terreno. I valori relativi al
terreno arativo (CT), rimasti fissi su
livelli bassissimi, confermano la pericolosità di tale agrosistema in termini
di sostenibilità futura.
Il QBS-ar (Tabella 4) è un indice
biologico che tiene conto dei microartropodi contenuti nei primi 10 cm
di terreno e, in funzione del loro numero e del loro grado di adattamento alla vita sotterranea, assegna al
campione un valore tanto più alto,
quanto maggiore risulta essere lo
stato di salute del suolo. I risultati
ottenuti hanno messo in luce, in linea di massima, una maggiore qualità delle parcelle a non-lavorazione
(NT), che hanno riportato una forte
variazione nel triennio di prova: si
è passati, infatti, dal 51 riscontrato
alla fine del primo anno, ad un otti-
mo 106 di fine 2013 (+108%). Tale
incremento, come si può apprezzare
dai dati riportati in tabella 4, trova riscontro soprattutto nel passaggio fra
il secondo ed il terzo anno di prova,
anche se non possono essere escluse fluttuazioni stagionali. Lo stesso
aumento, infatti, viene fatto segnare
anche dalle due tesi restanti, che tuttavia rimangono ad di sotto dei valori
del terreno sodivo. Questo comportamento dell’indice QBS può essere
fatto risalire, almeno in parte, al ritardo di campionamento del 2013, causato dal prolungarsi della stagione
colturale e in seguito del maltempo,
il che ha favorito il ripopolamento da
parte dei microartropodi anche nelle
tesi MT e CT. Per la lavorazione ridotta, si è passati dal 42 all’87 in un
solo anno, mentre, per l’aratura, il 54
di inizio prova ha visto un aumento
fino al 93 di fine 2013. Per spiegare
questi aumenti, nel primo caso, occorre ricordare che è stata eseguita
la letamazione secondo periodico
schema aziendale, mentre nel caso
dell’arativo, si deve tenere a mente
che la parcella proviene dal dissodamento di un medicaio quadriennale,
precedente il triennio a mais.
Conclusioni
La prova sperimentale allestita presso l’Azienda Agricola Cervi Ciboldi di
Luignano (Comune di Sesto Cremonese) ha dato modo di paragonare
gli effetti di una monosuccessione a
mais sulle caratteristiche qualitative
del terreno agrario, documentate soprattutto dall’andamento dei tre parametri prescelti, nello strato 0-10 cm.
Nell’agrosistema convenzionale intensivo (CT), i risultati ottenuti hanno
permesso di documentare il progressivo degradarsi dei servizi ecosistemici nel suolo, riconducibili alla perdita di sostanza organica e ai bassi
livelli dell’indice di struttura. Viceversa, per gli agrosistemi conservativi,
sia quello a minima lavorazione (MT),
sia quello a non-lavorazione (NT), si
sono registrati numerosi vantaggi
legati alle tecniche agronomiche uti-
9
lizzate.
In particolare, la non-lavorazione ha
portato ad una maggiore dotazione
organica ed idrica del suolo, favorita
dalla migliore efficienza di utilizzazione dell’acqua tipica del regime
biotico sodivo. Non meno importanti sono stati il consolidamento della
stabilità strutturale del terreno e l’aumento della biodiversità, soprattutto
con riferimento alla micro-mesofauna pedologica.
Per quanto riguarda la minima lavorazione, nell’ultimo anno si è potuto
registrare un aumento repentino della struttura e della sostanza organica
del terreno. Tuttavia, tali miglioramenti non possono essere attribuiti
direttamente al sistema di lavorazione, ma in buona parte appaiono connessi al consistente apporto di letame. Si conferma, così, che i vantaggi
di una lauta concimazione organica
si protraggono per un numero limitato di anni (3-4), al termine dei quali
i parametri ridiscendono ai valori
riscontrati all’avvio della sperimentazione, dopodiché risulta nuovamente
necessario un intervento di ripristino
della fertilità agronomica.
La non-lavorazione, invece, sta dimostrandosi in grado di migliorare
la qualità del suolo di anno in anno
senza discontinuità e cadute, anche
se ad un ritmo più lento. La fase di
transizione tra regime arativo e regime biotico sodivo è stata stimata essere della durata di 5-6 anni, periodo
dopo il quale le produzioni si ristabiliscono ai livelli di partenza. È bene
tuttavia porre l’attenzione anche sulla forte riduzione di costi che la nonlavorazione è in grado di generare:
si stima che il risparmio complessivo
possa arrivare fino al 50-70% dei
normali costi di lavorazione.
D’altra parte, la riduzione dei ricavi,
generata dalle minori rese preventivabili durante la fase di transizione,
può essere compensata dal contributo europeo, già previsto dal PSR
2007-2013 (Misura 214; Azione M),
che si auspica venga riconfermato ed
incrementato con la nuova riforma.
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
Condizionalità:
i criteri 2014
La condizionalità è l’insieme dei
criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e
ambientali che le aziende agricole,
presentando una domanda di aiuto
al fine di beneficiare dei pagamenti diretti, sono tenute a rispettare
all’interno dell’Unione Europea.
La condizionalità si applica, oltre
che ai beneficiari dei pagamenti
diretti sulla domanda unica, anche
ai beneficiari aderenti alle misure
agroambientali del PSR (misure
214, 211 e 221). Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità
comporta la riduzione o l’esclu-
sione dai pagamenti degli aiuti, ai
sensi di quanto stabilito dagli artt.
23 e 24 del regolamento (CE) n.
73/2009. Gli impegni che l’azienda deve rispettare sono contenuti
all’interno di Atti (impegni) e Norme
(standard), il cui contenuto è approvato annualmente con delibera
di Giunta Regionale, per il 2014 la
n. IX/1366 del 14 febbraio (BURL
s.o. n. 8 del 19/02/2014).
Per i controlli relativi al 2014 è stata
estratta a campione anche un’area
della provincia di Cremona.
L’insieme degli Atti o Norme definisce i Campi di condizionalità re-
lativi ai Criteri di gestione obbligatori
di condizionalità, distinti in: CGOA
(Criteri di Gestione Obbligatori Ambiente); CGOS (Criteri di Gestione
Obbligatori Sanità pubblica, salute
delle piante e degli animali), CGOB
(Criteri di Gestione Obbligatori Igiene
e benessere degli animali), BCAA
(Buone Condizioni Agronomiche e
Ambientali).
Considerando la rilevanza della
condizionalità, iniziamo in questo
numero la descrizione dell’Atto 1,
Standard 5.3 e dell’Atto A 3, rinviando
al prossimo numero la pubblicazione
degli altri.
SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO CONDIZIONALITA’
ELENCO ATTI E NORME
OPR
PROVINCIA
ASL
AGEA
CAMPO CGO AMBIENTE
Atto A1 – Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici
Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione
dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura
X
X
X
Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole
X
Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche
X
X
CAMPO CGO SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE
E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
Atto A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio
2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini
X
Atto A7 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un
sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97
X
Atto A8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17
dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione
e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il
regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/
CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5
X
10
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari
X
Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il
divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni
animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE
e 88/299/CEE
Atto B11 – Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per
la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della
sicurezza alimentare
X
X
X
Atto B12 – Reg. (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
X
Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente
misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica
X
Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente
l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie
degli animali nonché di misure specifiche per la malattia
vescicolare dei suini
X
Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di
eradicazione della febbre catarrale degli ovini
X
CAMPO CGO IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le
norme minime per la protezione dei vitelli
Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini
Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio che riguarda la
protezione degli animali negli allevamenti
X
X
X
CAMPO BCAA
Norma 1: Misure per la protezione del suolo
Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le
condizioni locali specifiche
Standard 1.2: Copertura minima del suolo
Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti
Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza
organica nel suolo
Standard 2.1: Gestione delle stoppie
Standard 2.2: Avvicendamento delle colture
Norma 3: Misure per la protezione della struttura del suolo
Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine
ATTO A1 - Conservazione degli
uccelli selvatici
Soggetto controllore: Provincia
ed AGEA
Campo di applicazione
L’atto si applica alle aziende
agricole i cui terreni ricadono in
aree classificate come Zone di
Protezione Speciale (ZPS) ai sensi
della Dir. 2009/147/CE.
Per ciascuna ZPS è individuato un
Ente Gestore dell’area. Con DGR
8/7884 del 30 luglio 2008 e s.m.i.,
sono state individuate 6 tipologie
di ZPS sulla base delle principali
caratteristiche ambientali e, per ogni
tipologia, sono state approvate delle
11
X
X
X
X
X
X
X
misure di conservazione generali
vigenti in tutte le ZPS e delle misure
di conservazione specifiche per
tipologia di ZPS.
Obblighi
Il rispetto degli impegni relativi
all’atto A1 prevede che per i terreni
ricadenti in ZPS:
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
piano di gestione approvato
TIPOLOGIA AMBIENTALE AI SENSI DELLA DGR
7884/08
ETTARI
no
AMBIENTI FLUVIALI
91,55
no
AMBIENTI FLUVIALI AMBIENTI AGRICOLI
98,00
no
ZONE UMIDE
22,50
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
no
ZONE UMIDE
76,26
DGR 16338/04
DGR 1791/06
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
no
AMBIENTI FLUVIALI
35,26
PROVINCIA DI
CREMONA
DGR 21233/05
DGR 1791/06
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
si
AMBIENTI FLUVIALI
299,75
PROVINCIA DI
CREMONA
DGR 21233/05
DGR 1791/06
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
si
ZONE UMIDE
1.179,86
PROVINCIA DI
CREMONA
PROVINCIA DI
CREMONA
DGR 21233/05
DGR 1791/06
DGR 21233/05
DGR 1791/06
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
si
AMBIENTI FLUVIALI
1.039,13
si
ZONE UMIDE
152,24
DGR 21233/05
DGR 1791/06
DGR 16338/04
DGR 1791/06
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
PARCO OGLIO NORD
DGR 16338/04
DGR 1791/06
BS CR
PARCO OGLIO NORD
CR
CR
PROV.
DGR 16338/04
DGR 1791/06
COMUNI (CR)
PARCO OGLIO NORD
NOME ZPS
NORMATIVA DI INDIVIDUAZIONE ZPS E ENTE
GESTORE
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
ENTE GESTORE ZPS
MISURE DI CONSERVAZIONE
Elenco ZPS in provincia di Cremona.
BOSCO DE L'ISOLA
SONCINO
BG BS
CR
CREDERA RUBBIANO
CR LO
PARCO ADDA SUD
GABBIONETA
BINANUOVA
CR
PARCO OGLIO NORD
ISOLA UCCELLANDA
AZZANELLO,
GENIVOLTA
BS CR
BOSCO DI BARCO
SONCINO
RISERVA REGIONALE
BOSCO RONCHETTI
PIEVE D'OLMI, SAN
DANIELE PO, STAGNO
LOMBARDO
GARZAIE DEL PARCO
ADDA SUD
LANCA DI
GABBIONETA
RISERVA REGIONALE
MOTTA BALUFFI,
LANCA DI GEROLE TORRICELLA DEL PIZZO
SPINADESCO
CREMONA, CROTTA
D'ADDA, SPINADESCO
CR
LANCA DI GUSSOLA
GUSSOLA
CR
GUSSOLA, MARTIGNANA
ISOLA MARIA LUIGIA DI PO, TORRICELLA DEL
PIZZO
CR
PROVINCIA DI
CREMONA
DGR 21233/05
DGR 1791/06
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
si
AMBIENTI FLUVIALI
556,18
CALVATONE,
DRIZZONA, ISOLA
DOVARESE, OSTIANO,
PARCO REGIONALE
PESSINA CREMONESE,
OGLIO SUD
PIADENA, SAN MARTINO
SULL'ARGINE,
VOLONGO
CR MN
PARCO OGLIO SUD
DGR 16338/04
DGR 1791/06
DGR VIII/9275 del 8 aprile
2009
si
AMBIENTI FLUVIALI AMBIENTI AGRICOLI
4.023,71
1. i progetti di interventi che possono
avere incidenze significative sulle
ZPS siano sottoposti a valutazione
di incidenza secondo la procedura
di cui alla DGR 14106/03;
2. siano rispettate le misure di conservazione approvate con DGR
8/9275/09 e le eventuali misure di
conservazione/piani di gestione di
ogni singola ZPS approvate/i dal relativo ente gestore;
3. siano rispettati i seguenti impegni
di natura agronomica:
A. divieto di bruciatura delle stoppie,
delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di
prati naturali o seminati;
B. divieto di conversione a seminativo
delle superfici a pascolo permanente;
C.1. mantenimento della copertura
vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
C.2. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale da evitare
nel periodo compreso tra il 15 marzo
e il 15 agosto di ogni anno, ove non
diversamente disposto dal piano di
gestione del sito e comunque non
inferiore a 150 giorni consecutivi;
D.1. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
D.2. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli Enti preposti.
L’agricoltore deve verificare con
l’Ente Gestore della ZPS se un
12
determinato intervento (es. costruzione di una stalla, taglio di piante,
recinzioni, etc.) necessita dell’attivazione della procedura per la Valutazione di Incidenza. Pertanto nel
caso in cui ci fosse tale necessità,
l’agricoltore deve presentare all’Ente Gestore lo Studio di Incidenza.
STANDARD 5.3 (ex ATTO A 2)
Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose
Soggetto controllore: Provincia
Campo di applicazione
Lo Standard si applica a tutte le
aziende agricole in quanto deten-
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
gono sostanze pericolose di cui agli
elenchi I e II dell’allegato alla Dir
80/68/CEE, quali carburanti, oli di
origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste,
involucri e contenitori contenenti
prodotti fitosanitari o veterinari, o
altri prodotti contenenti sostanze
pericolose).
Inoltre l’atto si applica alle aziende
che svolgono attività agroindustriale prevalente sull’attività agricola
e/o trasformano materia prima proveniente dall’esterno che supera il
limite di complementarietà e producono acque reflue non assimilabili
alle acque reflue domestiche.
Obiettivi
Prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e ridurre o
eliminare le conseguenze dell’inquinamento già in atto.
Obblighi
Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006,
per quanto attiene alle attività di tipo
agricolo regolate dal presente Atto,
è vietato lo scarico di acque reflue
sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad eccezione degli
insediamenti, installazioni o edifici
isolati che producono acque reflue
domestiche.
Gli scarichi di acque reflue che non
si configurano come domestiche
devono essere convogliati in corpi
idrici superficiali, in reti fognarie o
destinati al riutilizzo in conformità
con le prescrizioni relative, previa
autorizzazione da parte delle Autorità competenti
Obblighi validi per tutte le aziende
agricole
L’azienda agricola deve provvedere
ad un corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e
minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o
veterinari, o altri prodotti contenenti
sostanze pericolose, al fine di evita-
re la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo e nel
sottosuolo. A tal fine:
1. i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta
tenuta;
La normativa prevede che il contenitore-distributore del combustibile
fuori-terra debba essere provvisto di
bacino di contenimento di capacità
non inferiore alla metà della capacità
geometrica del contenitore, di tettoia
di protezione dagli agenti atmosferici
realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra.
2. gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere
stoccati in un locale o contenitore
chiuso o protetto e posto su di un
pavimento impermeabilizzato;
3. i depositi, occasionali o permanenti, o accumuli di lubrificanti usati,
filtri e batterie esauste, involucri e
contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono
avere adeguata protezione dagli
agenti atmosferici ed essere posti su
pavimenti impermeabilizzati;
4. le carcasse di trattori, o altri mezzi agricoli a motore, che possono
essere fonte di inquinamento per
la presenza di sostanze pericolose
(batterie, olio motore/cambio ecc.)
devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su
pavimenti impermeabilizzati;
5. i contenitori di carburante posti
su mezzi mobili per il trasporto dello
stesso con una capacità superiore a
1.000 l per gasolio o oltre 333 l. per
la benzina devono essere omologati.
I controlli sono inoltre estesi anche
all’eventuale presenza di residui di
sostanze pericolose o depositi di
tali sostanze, su terrreni, scoline,
fossi, posti in prossimità del centro
aziendale o sulle strade di accesso
al medesimo.
Modalità operative
Il controllore si accerta che l’azien-
13
da utilizzi o meno prodotti contenenti sostanze pericolose di cui agli
allegati I e II della Direttiva 80/68/
CEE, intervistando il rappresentante
dell’azienda.
Nel caso in cui l’azienda dichiari di
non utilizzare sostanze pericolose,
si procede, al fine di confermare
l’attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:
- l’assenza di domanda UMA per
l’anno corrente (nel caso di presenza di tale domanda e assenza di
cisterna aziendale, va compilata la
check-list evidenziando nelle note la
modalità di gestione del carburante,
es. rifornimento alla pompa);
- che l’azienda si avvalga esclusivamente di contoterzista per le lavorazioni agricole;
Nel caso in cui le aziende utilizzino
sostanze pericolose, il controllore è
tenuto a verificare:
- lo stoccaggio, occasionale o permanente, del carburante, degli oli di
origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste,
prodotti fitosanitari o veterinari;
- la presenza di perdite di sostanze
pericolose su suolo dovute a sistemi di spillaggio difettosi, alla non
perfetta tenuta stagna dei depositi
o accumuli di lubrificanti usati, filtri
e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o
veterinari, o altri prodotti contenenti
sostanze pericolose e al non corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- la presenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino
direttamente o indirettamente corsi
d’acqua naturali o artificiali (genera
EFFETTI EXTRAZIENDALI);
- se i depositi o accumuli, occasionali o permanenti, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri
e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti
contenenti sostanze pericolose,
hanno una adeguata protezione dagli agenti atmosferici e sono posti su
pavimenti impermeabilizzati;
- se le carcasse di trattori, o altri
mezzi agricoli a motore, che posso-
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
no essere fonte di inquinamento per
la presenza di sostanze pericolose
(batterie, olio motore\cambio ecc.)
sono adeguatamente ricoverate
sotto coperture che le proteggano
dagli eventi atmosferici e sono su
pavimenti impermeabilizzati;
- se i contenitori di carburante posti
su mezzi mobili per il trasporto dello
stesso con una capacità superiore a
1.000 l per gasolio o oltre 333 l per
la benzina sono omologati.
ATTO A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Soggetto controllore: Provincia
Campo di applicazione
La norma si applica alle aziende
agricole sui cui terreni si effettua lo
spandimento dei fanghi di depurazione sia nel caso di utilizzazione
da parte dell’agricoltore di fanghi
propri, sia nel caso di utilizzazione
di fanghi di terzi.
Gli impegni del presente atto non si
controllano nel caso in cui l’azienda
agricola che, pur concedendo terreni per lo spandimento, dal 1° gennaio 2012 al momento del controllo
non abbia ancora ricevuto fanghi.
Obiettivi
Disciplinare l’utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo,
incoraggiandone il corretto utilizzo.
I fanghi derivano da processi di
depurazione biologica delle acque
reflue che provengono da insediamenti civili e industriali. Affinché i
fanghi possano essere utilizzati in
agricoltura è necessario che:
- siano adeguatamente trattati ossia
sottoposti a processi biologici, chimici o termici finalizzati a ridurre rischi sanitari connessi alla presenza
di eventuali sostanze tossiche o di
agenti patogeni;
- possiedano effetto concimante,
ammendante e/o correttivo;
- siano esenti da sostanze tossiche,
nocive, persistenti, bioaccumulabili
o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le
colture, gli animali, l’uomo e l’ambiente.
Obblighi
Per questa attività, si distinguono i
seguenti ruoli:
I. agricoltore/azienda agricola (che
mette a disposizione i terreni sui
quali spargere i fanghi);
II. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
III. produttore dei fanghi (chi rende
i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione).
Nell’ambito del controllo di condizionalità, l’agricoltore può rivestire uno
dei seguenti ruoli:
A. agricoltore che non è né produttore né utilizzatore di fanghi,
in quanto mette solo a disposizione
di terzi i propri terreni per lo spandimento dei fanghi;
B. agricoltore che è anche utilizzatore ma non produttore, in
quanto distribuisce personalmente i
fanghi sui terreni agricoli;
C. agricoltore che è sia produttore sia utilizzatore, in quanto oltre a
distribuire fanghi sui terreni li produce ossia rende i fanghi utilizzabili in
agricoltura, attraverso un processo
di condizionamento e depurazione.
Nella casistica rappresentata, i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione sono soltanto gli agricoltori di
cui al punto 2 e 3 in quanto utilizzano fanghi di depurazione sui suoli
agricoli propri o di terzi. Tali soggetti,
in qualità di titolari dell’autorizzazione, sono responsabili del corretto
spandimento, anche dal punto di
vista delle responsabilità penali.
Tuttavia, ai fini della condizionalità,
anche l’agricoltore di cui al punto 1)
è responsabile del corretto spandimento sui suoi terreni.
In merito alla documentazione og-
14
getto di verifica si precisa quanto
segue:
L’autorizzazione all’utilizzo dei
fanghi in agricoltura viene rilasciata
dalla Provincia e ha validità massima di 5 anni, la validità è comunque
quella indicata nell’autorizzazione.
Il soggetto autorizzato comunica
tramite notifica, con almeno 10
giorni di anticipo alla Provincia, al
Dipartimento ARPA provinciale, al
Comune e al conduttore dei terreni:
- gli estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi;
- le colture in atto e quelle previste;
- le date previste per l’utilizzazione
dei fanghi;
- l’identificazione sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui
quali si intende spandere i fanghi;
- i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati nell’allegato IB del
Dgls 99/92;
- i dati analitici dei terreni per i parametri indicati nell’allegato IIA del
Dgls 99/92;
- il consenso allo spandimento da
parte del conduttore del terreno interessato.
Il registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e
timbrate dall’autorità competente,
deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall’ultima annotazione.
I fanghi nelle fasi di trasporto e utilizzazione devono essere corredati da
formulario di identificazione del
fango (contiene nome ed indirizzo
del produttore, origine, tipologia e
quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso, nome
ed indirizzo del destinatario). Tali
informazioni possono essere anche
contenute nella scheda di accompagnamento che può quindi sostituire
il formulario di identificazione.
A. Obblighi per l’agricoltore né
produttore né utilizzatore:
Acquisire e conservare copia dei seguenti documenti:
1. formulario di identificazione dei
fanghi;
2. autorizzazione allo spandimento
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
dell’utilizzatore;
3. registro di utilizzazione dei terreni
con le annotazioni sulle operazioni
di spandimento relative ai soli terreni di competenza dell’azienda agricola controllata;
4. notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;
5. convenzione stipulata con l’azienda utilizzatrice di fanghi.
Rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti.
La casistica relativa all’agricoltore
utilizzatore di fanghi, ma non produttore e a quella all’agricoltore produttore e utilizzatore di fanghi non
è significativa, pertanto non se ne
riportano gli obblighi.
Le novità 2014
Per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) contenuti
nell’Allegato A alla DGR n. 104/2014,
le principali modifiche riguardano
l’Atto A2, inerente la “protezione
delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose”. Tale Atto è stato stral-
ciato dall’elenco dei CGO ed è stato
ricompreso nelle BCAA, denominato “Standard 5.3”, in coerenza con
quanto stabilito dall’Allegato II del
Regolamento (UE) n. 1310/2013.
Anche l’Atto B9 sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari ha subito modifiche,
in virtù di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1310/2013, che
prevede di dare applicazione all’articolo 55 del Regolamento (CE) n.
1107/2009, con esclusivo riferimento a quanto dettagliato nella prima
e seconda frase del medesimo articolo. Ne consegue che, sulla base
delle disposizioni del Regolamento
transitorio applicate alla Condizionalità per l’anno 2014, si conferma
l’obbligo di applicazione dei principi
di buona pratica fitosanitaria conformemente all’art. 31 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e delle
indicazioni riportate in etichetta,
mentre i principi generali di difesa
integrata, pur diventando obblighi
di legge dal 1° gennaio 2014, non
fanno parte del regime di Condizionalità. Per quanto riguarda le Buone
Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) contenute nell’Allegato
15
B alla DGR n. 104/2014, le modifiche più importanti intervenute in
sede nazionale hanno riguardato
l’applicazione dello Standard 5.2
di Condizionalità “Introduzione di
fasce tampone lungo i corsi d’acqua”. In particolare, a seguito delle
modifiche che il MiPAAF ha apportato allo Standard 5.2 nel corso del
2013, sancite con il DM 15414 del
10.12.2013, è stato stabilito che il
limite di rispetto del divieto di fertilizzazione azotata, chimica o organica, non può essere inferiore a 5
metri in fregio a tutti i corsi d’acqua,
indipendentemente dalla classificazione di vulnerabilità ai nitrati degli
ambiti territoriali pertinenti. Inoltre,
laddove previsto, l’ampiezza della
fascia inerbita potrà variare in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali
monitorati, individuando una serie
di specifiche classi di stato. A tale
scopo, è in corso di aggiornamento
l’elenco dei corpi idrici coinvolti dal
vincolo di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita previsto
dallo Standard 5.2 di condizionalità.
Massimo Delle Noci
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
Terra e Famiglia
Seconda edizione - “Rapporti tra proprietà e affitto”
Lo scorso 18 novembre, presso Palazzo Trecchi, si è svolta la seconda
edizione del convegno, organizzato
da CIA Cremona, “Terra e Famiglia”
che l’anno scorso aveva affrontato i
temi legati alla successione ereditaria. L’argomento di quest’anno è stato di particolare interesse in quanto il
rapporto tra proprietà e affitto ha importanti implicazioni, non solo di na-
tura economica, per l’intero segmento agricolo. I qualificati relatori hanno
esaminato i vari aspetti legati all’impresa agricola ed al passaggio generazionale della titolarità aziendale.
Si sono indagate le dinamiche che si
instaurano tra i proprietari dei terreni
agricoli e gli affittuari: contratti agrari,
norme, convenzioni e consuetudini
sono state le parole chiave. Dal pun-
to di vista delle relazioni si tratta di
rapporti delicati, complessi, a volte
conflittuali, molte altre sereni.
L’obiettivo del convegno, pienamente raggiunto, è stato quello di aver
contribuito all’approfondimento, soprattutto in termini normativi, delle
complesse dinamiche esistenti tra
proprietà e affitto. Pubblichiamo di
seguito gli interventi dei relatori.
“I titoli di possesso dei terreni
agricoli: proprietà, affitto, altro.
Acquisto terreno: preliminari, diritto di prelazione”
Giovanni Corioni, Notaio in Cremona
ra da parte di chi la utilizza. A tale
fine si è introdotto lo strumento della
prelazione perché si è pensato così
di garantire un equo bilanciamento
fra gli interessi del proprietario e
del’affittuario: il proprietario non è
infatti obbligato a vendere la terra,
ma se decide di vendere nasce il diritto di prelazione, il diritto per l’affittuario di essere preferito alle stesse
condizioni.
Nel corso della relazione ho quindi
illustrato gli elementi tecnici della
prelazione (le condizioni per il suo
nascere, quali di alienazione generano la prelazione, la procedura richiesta per il suo esercizio, la
tutela prevista in caso di mancato
rispetto, la possibilità della rinuncia
alla prelazione). Va osservato che
non tutti gli affittuari hanno questo
diritto, ma solo specifiche categorie:
originariamente era solo l’affittuario
coltivatore diretto; nel tempo si sono
aggiunte altre figure, quali le cooperative agricole di coltivatori della
terra e le società di persone coltivatrici dirette (ovvero che abbiano
come soci almeno il 50% di coltivatori diretti). Non vantano questo diritto, quindi, gli imprenditori agricoli
professionali, le società di persone
a cui è riconosciuta la qualifica di
imprenditore agricolo professionale e le società di capitali (anche se
formate da coltivatori diretti). Gli
altri requisiti richiesti minimi sono
che il bene ceduto sia un terreno a
destinazione agricola (e a tale fine
rileva la destinazione dell’area secondo le previsioni degli strumenti
urbanistici degli enti preposti), l’affittuario deve aver coltivato il fondo
da almeno due anni, non deve aver
venduto nel biennio precedente altri
fondi rustici di imponibile fondiario
superiore a lire mille, salvo il caso di
cessione a scopo di ricomposizione
fondiaria (al fine di evitare comportamenti meramente speculativi) ed il
fondo acquistato unito a quelli già di
proprietà e già condotti non superi
il triplo di superficie corrispondente
alla capacità lavorativa della sua
famiglia (osservo che questi ultimi
due requisiti sono analoghi a quel-
L’intervento mira a chiarire i rapporti tra il proprietario e l’affittuario
nel momento in cui il proprietario
intende trasferire il terreno affittato.
In particolare, vuole dare i contorni della disciplina della prelazione
agraria, disciplina complessa perché si fonda su una normativa sintetica su cui si sovrappongono una
lunga serie di posizioni giurisprudenziali.
Due sono i principali momenti in cui
rileva l’affitto nell’ambito della prelazione agraria: la prelazione agraria
propria dell’affittuario, e il fatto che la
presenza di uno stabile affitto sull’immobile (a certe condizioni) esclude la
prelazione del confinante.
La prelazione a favore dell’affittuario è storicamente la prima nata (è
nata nel 1965 con la legge n. 590) e
mira a garantire l’acquisto della ter-
16
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
li richiesti nella vecchia disciplina
per l’ottenimento dell’agevolazione
fiscale della piccola proprietà contadina, requisiti che ora sono stati tolti
dalla disciplina fiscale).
Abbiamo già accennato che è
esclusa l’esistenza della prelazione
a favore del confinante qualora sul
terreno da vendersi sia insediato
in modo stabile un affittuario coltivatore diretto. E’ importante sottolineare che rileva l’insediamento
stabile dell’affittuario e non il suo
diritto di prelazione. Ciò comporta che è esclusa la prelazione del
confinante anche se non c’è quella
dell’affittuario, ad esempio perché
l’affittuario ha rinunciato all’esercizio della prelazione, oppure perché
l’affittuario non ha ancora maturato
il suo diritto di prelazione, in quanto
non sono ancora trascorsi i due anni
di coltivazione. Va osservato che
spesso proprio la contestazione del
requisito della ‘stabilità’ dell’insediamento è stato oggetto delle aule dei
Tribunali.
“Relazione tra proprietà e conduzione nei contratti agrari”
Uliana Garoli, Avvocato in Cremona
Trattare di rapporto tra proprietà e
conduzione del fondo da parte dell’impresa agricola, impone un cenno all’evoluzione della normativa nel tempo.
La lenta evoluzione legislativa
è iniziata nel primo dopoguerra, periodo caratterizzato da forte conflittualità tra proprietari del
fondo e conduttori che mirava a
contemperare interessi e diritti tra
loro in aperta contrapposizione.
Un travaglio normativo e un forte conflitto che hanno animato per anni il dibattito sulla riforma dei contratti agrari.
L’analisi deve iniziare dalla Legge n. 567/1962 sull’istituto dell’equo canone nel contratto di affitto
agricolo, per passare alla Legge
n. 11/1971 che rese obbligatoria
la corresponsione del canone di
affitto in denaro, con in parallelo
l’introduzione del coefficiente per
l’aggiornamento della rendita fondiaria, fino alla Legge 203 del 1982,
che ha definito in maniera organica
la legislazione sui contratti agrari.
E’ opportuno notare che questa legge è tra le prime a sancire le pari
opportunità tra i generi affermando,
annotazione niente affatto scontata,
che “ il lavoro della donna è considerato pari al lavoro dell’uomo”. Questa è la legislazione tuttora vigente,
anche se ha già compiuto ormai 30
anni, ed ha affermato la tendenza
a realizzare un contratto equilibrato tra le parti, ovvero un contratto
che garantisca le esigenze dell’imprenditoria, senza mortificare la
proprietà. Molto importante, quindi,
è stabilire una durata del contratto
sufficiente per poter impostare un
17
razionale utilizzo del fondo, tutelando la necessità dell’impresa, ma
anche quella del lavoro, tenendo in
debito conto le esigenze sociali della continuità del rapporto di affitto.
L’art. 5 della norma del 1982 tende, dunque, a tutelare il soggetto
debole del rapporto, il conduttore
del fondo, al quale si intende garantire stabilità nella conduzione.
La norma, infatti, mentre concede
sempre all’affittuario coltivatore diretto di recedere dal contratto con
una semplice lettera raccomandata, concede al proprietario di agire
per la risoluzione del contratto solo
in caso di grave inadempimento.
La ratio è cristallina. Dare maggiore tutela alle posizioni giuridiche
fondate sul lavoro e sull’impresa e garantirne la stabilità, as-
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
sicurando nel contempo anche
una buona rendita alla proprietà.
Il caso di “grave inadempimento”
è riconducibile sostanzialmente a
tre casi. La morosità nel pagamento del canone per almeno un’annualità, la cattiva conduzione del
fondo e il caso del subaffitto. Per
analizzare le fattispecie indicate è
necessario fare riferimento al caso
concreto ed alla giurisprudenza
consolidata e, comunque si osserva che la contestazione deve sem-
pre essere specifica e deve essere
espressa in modo non generico.
Per concludere, è opportuno sottolineare che, nel periodo di crisi economica che tutti i settori dell’economia
stanno attraversando, si impone una
particolare attenzione alla gestione
dell’impresa, che richiede maggiore
impiego di competenze specifiche.
Nel contesto economico attuale non
è possibile navigare a vista, ma bisogna tracciare la rotta e dotarsi di
bussola per evitare il rischio di nau-
fragio. L’utilizzo degli strumenti finanziari, delle agevolazioni e dei fondi
per l’accesso al credito, possono
aiutare una corretta gestione aziendale ed in certi casi possono rappresentare un’ancora di salvezza. Di
sicuro si sente oggi l’esigenza di politiche di sviluppo e di agevolazione
per l’agricoltura che non siano solo
di tipo fiscale, ma guardino al futuro
per rendere competitiva l’agricoltura
italiana.
“Tentativo di conciliazione
e piccola proprietà contadina”
Andrea Azzoni, Dirigente Settore
Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona
strutturali delle aziende agricole, ma
anche per i cambiamenti del tenore
di vita e dei rapporti nel tessuto del
mondo rurale.
A 66 anni dalla emanazione di quel
decreto contenente disposizioni di
favore per la piccola proprietà contadina, si può tranquillamente affermare che il dettato costituzionale
secondo cui la Repubblica favorisce
l’accesso al risparmio popolare e
alla proprietà diretto coltivatrice, è
stato significativamente esaudito e
anche nella nostra provincia le conseguenze sono state assai evidenti.
L’intervento dello Stato per la trasformazione della struttura fondiaria
ha motivazioni molto lontane. Già a
partire dall’unità d’Italia i motivi che
sollecitavano un intervento in materia di riforma fondiaria erano molte-
plici: l’indigenza delle popolazioni
rurali era pressoché generalizzata,
ma particolarmente grave nelle regioni del sud d’Italia (vedi “Cristo si è
fermato a Eboli” di Carlo Levi, in cui
viene descritta la condizione di estrema miseria dei contadini lucani).
Le trasformazioni agrarie, per fasi
successive, avvennero con modalità differenti. Molto diffuso nell’ex
regno Borbonico fu la concessione
in enfiteusi, che costituì per molte
zone, una fase di passaggio dal latifondo alla piccola proprietà.
I tentativi compiuti alla fine del 1800
e nei primi anni del 1900, attraverso l’incameramento e successiva
distribuzione dei beni ecclesiastici,
come pure l’affrancazione degli usi
civici, non ebbero un grande risultato, ma costituiscono, storicamente,
Le leggi sulla piccola proprietà contadina e le trasformazioni fondiarie
in provincia di Cremona.
L’acquisto di fondi agricoli da parte
di coltivatori diretti usufruisce di una
particolare agevolazione per la prima
volta introdotta nel 1948 con il D.L.
24/2/1948 n° 114, successivamente modificato, integrato e prorogato.
Quando nel 1948 comparve la prima
legge sulla piccola proprietà contadina (D.L. 24/2/1948 n. 114), era
difficile immaginare quale incidenza
avrebbe avuto tale provvedimento
non soltanto per le modifiche socio -
Con l’approvazione della legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013) vengono mantenute per sempre le agevolazioni
fiscali della piccola proprietà contadina (p.p.c.) che, a partire dal 1 gennaio 2014 sarebbero dovute scomparire,
come decretato dal D.lgs. 23/2011, che ha previsto la cancellazione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie
per le cessioni immobiliari. Tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) potranno quindi
usufruire dell’agevolazione, acquistando terreni agricoli e fabbricati pertinenziali con un’imposta catastale dell’1%
sul prezzo della compravendita. L’agevolazione in materia di piccola proprietà contadina, prevede inoltre che
l’imposta di registro ordinaria e quella ipotecaria siano fissate nella misura fissa di 200 euro e non costituiscano,
quindi, una percentuale sul prezzo. L’atto di compravendita e le relative copie sono esenti dall’imposta di bollo e
gli onorari dei notai sono ridotti alla metà. La piccola proprietà contadina si applica a tutti i coltivatori diretti e agli
imprenditori agricoli professionali, incluse le società agricole riconosciute (IAP), regolarmente iscritti nella relativa
gestione previdenziale e assistenziale INPS. Riguardo alla tipologia di terreni da considerare, è invece necessario
che i fondi siano qualificati come agricoli secondo il piano urbanistico in vigore. I predetti soggetti decadono dalle
agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i
terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo
11, commi 2 e 3, del D.lgs 228/2001, nonché all’ art. 2 D.lgs 99/2004 e successive modificazioni.
Invece per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e le relative pertinenze in favore di soggetti che non siano né
coltivatori diretti né imprenditori agricoli professionali, l’imposta di registro è fissata al 12% (comma 609).
18
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
dei segni premonitori di una volontà
politica che col maturare dei tempi
si sarebbe meglio espressa e perfezionata.
E’ proprio il contesto sociale e politico, con il suo succedersi di situazioni e fatti storici, il presupposto
che stimola e prepara questa lenta
ma decisa trasformazione del mondo rurale, che vede una massa di
nullatenenti, salariati e lavoratori a
compartecipazione in condizione di
perenne precariato, accedere gradualmente a forme progressive di
stabilizzazione economica e perciò
sociale, quali la mezzadria, l’enfiteusi, l’affitto e finalmente la proprietà.
E’ un processo di liberazione certamente in termini di sussistenza economica, ma anche dal giogo e dalla
soggezione psicologica e culturale
(non è fuori luogo a questo proposito ricordare un’opera cinematografica quale il film “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi, per lo spaccato
complessivamente fedele della vita
di un tempo che esso rappresenta,
soprattutto per le nuove generazioni, per le quali è più difficile immaginare condizioni di vita così lontane e
diverse da quelle odierne).
Passi successivi sono stati la privatizzazione dei pubblici demani
iniziata nel 1919 (eredità dei comuni medioevali), la colonizzazione di
vaste aree anche con lo strumento
dell’esproprio (Agropontino) e il
credito agrario agevolato (1928);
successivamente il codice di procedura civile del 1940 veniva a sancire l’indivisibilità dei fondi per salvaguardarne la produttività e lo stesso
codice civile del 1942, consolidava
il concetto di minima unità colturale,
per garantire successo alle operazioni di costituzione della proprietà
diretto coltivatrice che avrebbero
beneficiato di agevolazioni (fiscali e
creditizie).
E’ con questa premessa e questo
quadro legislativo che si arriva al
dopoguerra e alla necessità, per lo
Stato, di ridare efficienza e di ricostruire una struttura produttiva. Il
nuovo vigore dell’istituzione repubblicana pluralistica e aperta al mercato ha potuto così varare le nuove
misure incentivanti la formazione
della piccola proprietà contadina.
Dal 1948 dunque la scelta in termini
politici è divenuta più evidente; le
leggi di nuova emanazione favorivano la costituzione di imprese a
carattere familiare; questa scelta
non fu né facile né scontata. Infatti
a livello di dottrina economica non
sono mai mancate e non mancano
tuttora le perplessità nei riguardi
dell’impresa agricola familiare.
Molti obiettano infatti che la piccola impresa incontri difficoltà a
procurarsi il credito all’esterno e
che possa contare solo sull’autofinanziamento. Ma quest’ultimo già
di scarsa entità, in questi tipo di impresa, per consentire qualche investimento, sottrae ulteriore reddito al
consumo domestico, penalizzando
così la famiglia rurale in termini di
costo sociale, umano e di servizi.
Inoltre la piccola impresa incontra difficoltà nella specializzazione
delle produzioni, dei mezzi tecnici
e della manodopera, soprattutto in
conseguenza dello scarso livello
tecnico dell’imprenditore a confronto con la grande impresa. Altri inconvenienti lamentati a carico della
piccola proprietà, sono la difficoltà
di un impiego economico delle macchine agricole, la frammentazione
e la polverizzazione fondiaria, oltre
che la difficoltà di integrazione nel
flusso agro-industriale e distributivo.
Accanto però a questi aspetti negativi, l’impresa agricola famigliare
ne assomma certamente altri molto
positivi quali il massimo livello di
cointeressenza di tutte le persone
addette all’attività produttiva e quindi la realizzazione della massima
produttività del lavoro, nonché la
valorizzazione del bene fondiario
con stimolo a frequenti migliorie e
ammodernamenti.
Ma forse l’aspetto chiave rivelatosi
positivo, al di là delle teorie economiche, con sensibili benefici sociali,
19
è il senso di spiccato attaccamento alla proprietà della terra. Ciò ha
consentito, ad esempio, di diluire
nel tempo e di rallentare il fenomeno dell’esodo a carico delle zone
agricole più sfavorite.
La grande stabilità sociale, soprattutto del primo ventennio successivo alla seconda guerra mondiale,
è indubbiamente legato anche a
questo fattore di attaccamento sia
affettivo sia economico di così larga parte della popolazione italiana
quale era la popolazione agricola di
quegli anni (alla fine della seconda
guerra mondiale, più di metà della
popolazione italiana era dedita all’agricoltura).
Il contesto legislativo di favore negli acquisti di fondi, ha facilitato
grandemente l’acquisizione della
proprietà o il suo arrotondamento,
anche grazie al parallelo sviluppo
delle leggi a disposizione sul credito
fondiario, tanto da riuscire, in molti
casi, a spezzare il vincolo della ristrettezza economica, tipica della
piccola impresa, soprattutto in una
economia di sussistenza, quale
quella dell’immediato dopoguerra.
Il passo iniziale, frutto di sacrifici e
talvolta di privazioni per il consumo
della famiglia, ha spesso consentito tappe successive, generalmente
meno difficili poiché la maggiore garanzia al credito, la maggiore possibilità di reddito e di risparmio, hanno
attivato un meccanismo di espansione che ha cambiato volto a molte
famiglie di agricoltori, soprattutto
nelle zone più fertili dell’Italia settentrionale. La nostra provincia di
questi esempi ne annovera diversi.
Il coraggio dei legislatori che promossero questo indirizzo di trasformazione è stato ben ripagato,
oltre anche a successivi interventi
di carattere fiscale, creditizio e strutturale. Basti pensare a quello che
rappresenta il fenomeno della cooperazione, concepito proprio quale
strumento per supplire alle manchevolezze strutturali insite nella
piccola proprietà familiare; lo stesso
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
dicasi per l’assistenza tecnica, strumento indispensabile per garantire
un’adeguata preparazione tecnica
al singolo agricoltore.
Determinante, come incentivo alla
proprietà diretto coltivatrice e all’ampliamento delle aziende sono state
le successive leggi sulla prelazione
agraria a favore degli affittuari cd
insediati (L. 26/5/65 n. 590) e dei
proprietari cd confinanti (L. 14/8/71
n. 817), nonché, seppure indirettamente, la complessa legislazione
sugli affitti e sui patti agrari.
La provincia di Cremona, in virtù
anche del regime di facilitazioni in
materia di proprietà contadina, ha
mutato il suo aspetto, pervenendo
ad un progressivo aumento della
superficie aziendale unitamente ad
una diminuzione del numero delle
aziende, infatti, stando ai dati dei
censimenti generali dell’agricoltura
dal 1970 in poi, si rileva che esse
sono diminuite tra il 1970 ed il 1990
del 30% (da 10733 unità a 7.465);
tra il 1990 ed il ed il 2000 del 27%;
con ulteriore diminuzione tra il 2000
e il 2010 del 20% con le 4.376
aziende, censite appunto nel 2010.
In Italia operavano al 2010 oltre 1,6
milioni di aziende agricole, con una
variazione in termini di numerosità
estremamente rilevante (-32% rispetto alle aziende censite nel 2000).
Le diminuzioni per motivi intuibili
alla luce di quanto si diceva, hanno
riguardato soprattutto le aziende di
piccola entità, mentre vi è stato un
rilevante incremento della superficie
media aziendale. Per la provincia di
Cremona si è passati nel ventennio 1970-1990 da 14,3 a 20,5 ettari
e nel ventennio successivo 19902010 da 20,5 a 31 ettari. Nel 1950
essa era di soli 4,73 ettari.
La lettura congiunta dei due processi mette in evidenza, sia per il dato
nazionale sia per quello provinciale,
da un lato la fuoriuscita dal sistema
produttivo di molte microimprese e
dall’altro un rilevante processo di ricomposizione fondiaria, con il trasferimento di una parte consistente delle superfici utilizzate a favore delle
aziende rimaste attive o comunque
di quelle appartenenti alle classi dimensionali più ampie (oltre i 20 ha).
L’effetto complessivo delle variazioni indicate è bene esemplificato dalla notevole crescita delle superfici
medie aziendali, come già illustrato,
che passano a livello nazionale dai
5,5 ettari del 2000 ai 7,9 del 2010.
Quindi, dai dati rilevati, si osserva
che la caratteristica delle aziende
cremonesi è quella di avere una dimensione media aziendale tra le più
elevate in Italia (31 ha di SAU media
contro i 7,93 ha dell’Italia e i 18,16
20
della Lombardia).
Rispetto al censimento dell’anno
2000 si registra perciò una riduzione
del numero di aziende pari al 20%
ed un aumento sia della SAT che
della SAU media aziendale, rispettivamente del 23,6% e del 21,5%.
Nel 2010 in provincia di Cremona la
maggior parte delle aziende agricole gestisce terreni “in proprietà e in
affitto” (1.788 aziende, il 41%); seguite da quelle che coltivano “solo
terreni di proprietà” (1.695, il 39%) e
da quelle con “solo terreni in affitto”
(647, il 15%).
A livello nazionale i terreni oggetto
d’affitto registrano una crescita del
46% rispetto all’inizio del decennio
e giungono a rappresentare ben il
35% della Sau complessiva.
Concludendo, dai dati in nostro possesso risulta che dal 1948 al 2010,
sono pervenute presso gli uffici provinciali 24.599 pratiche di richieste
di benefici fiscali relative alla piccola
proprietà contadina che hanno riguardato il trasferimento di proprietà
di terreni nella nostra provincia pari
a complessivi ettari 96.220.
Il risparmio dei coltivatori diretti (imposta 1%) rispetto alla tassazione
piena (imposta 18%), ammonta dal
1977 al 2010 a 467.574.000 euro
(la rivalutazione monetaria all’anno
2012 adottando i coefficienti ISTAT).
Fonti bibliografiche e documentali:
Adalberto Corvisieri “La Proprietà Contadina” - Jandi Sapi editori 1963; Andrea
Panattoni “La struttura delle aziende e la
mobilità fondiaria - Annuario dell’agricoltura
italiana” – inea - volumi diversi; - C.C.I.A.A.
di Cremona; - Archivio Settore Agricoltura e
Ambiente della Provincia di Cremona, già
Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.
L. n. 203/82: la disciplina dell’affitto
dei fondi rustici
La Provincia è l’ente a cui la Regione ha delegato le funzioni amministrative relative alla gestione della
legge 203/82. La Provincia sovrintende alcune delle norme fondamentali della legge, tra le quali l’art.
46 ora art. 11 d.lgs. 150/2011, ossia
l’obbligo del tentativo stragiudiziale
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
di conciliazione nel caso di controversie che, in ultima analisi, determina il passaggio, o meno, alla sezione specializzata del Tribunale. Ai
sensi inoltre dell’art. 10, il Dirigente
Provinciale del Settore presiede la
Commissione Tecnica Provinciale
che determina annualmente i coefficienti di adeguamento dei canoni
d’affitto dei fondi rustici per tutto il
territorio provinciale. Non viene più
determinato invece l’equo canone
in quanto, con sentenza n. 318 del
2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 9 e
62 della legge n. 203 del 1982, relativi alla determinazione del canone
di affitto dei fondi rustici, ritenendo
il meccanismo previsto, basato sul
reddito dominicale “privo, ormai,
(…) di qualsiasi razionale giustificazione”. Per effetto di tale pronuncia,
ed in attesa di un eventuale nuovo
intervento del legislatore, il regime
del canone di affitto risulta pertanto
allo stato libero su tutto il territorio
nazionale. Come anzidetto, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia
in materia di contratti agrari (le materie la cui competenza è della sezione specializzata agraria, ex art.
9 della legge 29/1990) è tenuto a
darne preventivamente comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla
controparte e alla Provincia che,
entro venti giorni dalla comunicazio-
ne, convoca le parti ed i rappresentanti delle Associazioni professionali
di categoria da esse indicati per
esperire, entro 60 giorni, il tentativo di conciliazione. La richiesta di
convocazione deve contenere l’indicazione dell’azione che l’istante
intende proporre, gli inadempimenti
contestati con la definizione non
solo dell’ an debeatur, ma anche
del quantum, allo scopo appunto
di poter chiudere eventualmente
transattivamente e definitivamente
la controversia. La condizione di
proponibilità della domanda (ex art.
11 d.lgs. 150/2011, già art. 46 legge
203) è dimostrata dalla richiesta di
attivazione della procedura conciliativa da parte dell’interessato e dal
decorso del termine, perciò anche in
caso di avvenimento di detto tentativo di conciliazione, in assenza della
controparte, la procedura conciliativa stessa resta regolarmente svolta
con la dimostrazione della sua rituale convocazione ovvero con l’esibizione del relativo verbale da parte
dell’istante. Nella procedura relativa
al tentativo di conciliazione la partecipazione dei rappresentanti delle
associazioni professionali di categoria è condizionata dalla specifica
richiesta della parte interessata;
l’assistenza è obbligatoria soltanto
nel caso in cui la conciliazione avvenga ai sensi dell’art. 45 l. 203/82,
con accordo derogatorio. Il tentativo
di conciliazione si conclude con un
verbale nel quale vengono precisate
le posizioni delle parti e, nel caso in
cui gli interessati adiscano successivamente all’autorità giudiziaria, ne
costituisce l’atto indispensabile. Per
la maggior parte dei casi le richieste
sono promosse dai proprietari e riguardano la restituzione dei terreni
alla scadenza naturale del contratto, il pagamento dei canoni insoluti,
la determinazione di indennizzi, la
risoluzione anticipata del contratto
per grave inadempimento contrattuale. Gli affittuari, per l’accertamento della loro qualità di conduttori fittabili del fondo e/o della durata del
contratto d’affitto stesso, per l’applicazione dell’art. 16 riguardo al rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione
delle opere di miglioramento richieste
sul fondo o per la determinazione
dell’indennità dei miglioramenti effettuati dall’affittuario (art. 17). Nel
corso del 2013 sono pervenute 30
richieste di convocazione di tentativi di conciliazione: 17 sono state
esperite con esito negativo (86%),
9 con esito positivo (34%), 4 convocate ed esperite nell’anno in corso.
Dal trasferimento delle competenze
dalla Regione alla Provincia, cioè
dal 01/01/2000, sono pervenute
416 richieste di convocazione, che
si sono concluse positivamente per
129 casi, pari a circa il 31%, e negativamente per i restanti 287 casi,
pari al 69%.
“Il trattamento fiscale degli affitti
agrari e affitti per usi diversi, imposte e tasse, redditometro”
Silvana Morandi, Commercialista in
Cremona
teria imponibile, eventuali affitti percepiti per i medesimi terreni destinati
ad usi diversi (esempio: deposito automezzi), costituiscono redditi diversi, che si devono dichiarare in un apposito quadro del modello Unico. In
tema di imposta di Registro sull’acquisto di terreni agricoli, è opportuno
ricordare che, a differenza di quanto
deciso in un primo momento, rimangono in vigore le agevolazioni per la
formazione della Piccola Proprietà
Contadina, con i medesimi vincoli posti per il passato. Attenzione
quindi, là ove si richieda il beneficio
fiscale, non solo a non alienare volontariamente il terreno per i cinque
anni successivi, ma anche a non
cederlo in locazione, poiché questo
farebbe venir meno il requisito della
conduzione diretta, con conseguente, immediata, perdita del beneficio.
Un accenno, infine, al redditometro,
per dire che entrerà compiutamente
in funzione dal 2014. Sarà possibile
che agli agricoltori venga richiesto di
giustificare spese apparentemente
incongrue rispetto al reddito dichia-
Per quanto riguarda l’imposizione
fiscale sui redditi agrari e dominicali
dei terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP, non si segnalano sostanziali mutamenti. Importante sottolineare che, mentre gli affitti percepiti
da altri agricoltori per terreni destinati alla coltivazione non formano ma-
21
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
rato, posto che essi dichiarano un
reddito catastale, slegato quindi
dalla effettiva redditività dell’impresa. Ricordiamoci che non solo sarà
opportuno esibire la dichiarazione
IRAP, ma anche la documentazione
comprovante l’incasso di affitti, non-
ché la percezione di aiuti quali PAC
e contributi del GSE per produzione
di energia, voci che legittimamente
non entrano a far parte di alcuna
dichiarazione, ma che costituiscono
reddito netto disponibile, spesso per
importi significativi. Poiché le richie-
ste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate potranno riguardare
gli anni a partire dal 2009, si raccomanda come sempre di conservare
con cura la documentazione da poter porre, in un prossimo futuro, a
base della propria difesa.
“Quale lavoro per i giovani in
agricoltura?”
Amilcare Acerbi, Pedagogista
ri con pochi scrupoli verso la salute
del pianeta.
Guido Soldi mi ha invitato qui perché la CIA è stata coinvolta nel Progetto Zero/18 – Territorio e futuro,
promosso dal Comune di Cremona
e ora alla quarta edizione, che ho
contribuito a mettere a punto. Con
questa azione si è creato un rapporto tra mondo della scuola e mondo
del lavoro cremonese che sta rivelandosi interessante e stimolante
per entrambi: ogni anno più di 1500
allievi, rappresentativi di ogni ordine
di scuola cittadino, e 80 insegnanti vengono coinvolti nella scoperta,
conoscenza, narrazione di un’impresa, agricola, commerciale, artigianale, industriale o dei servizi.
Nella scuola non vi sono occasioni
“vere” per conoscere l’economia locale e di conseguenza le modalità
di lavoro, le professioni, i mestieri. I
prodotti si conoscono se sono pubblicizzati (ma difficilmente si dice il
luogo di realizzazione). L’immensa
articolazione dell’agroalimentare,
tecnologie, modalità di raccolta,
lavorazione, conservazione, commercializzazione, evoluzione delle
conoscenze agronomiche, sono
totalmente ignote. Così come non
si ha misura della vastità dell’indotto e di come la vita in città sia
possibile grazie alla quotidiana gestione dell’intorno. L’agricoltura, gli
agricoltori, possono fare a meno di
nuovi saperi e quindi di giovani che
vogliano e sappiano inventare? La
domanda di prodotti, le relazioni
commerciali, non stanno a dimostrare che la stessa sopravvivenza
delle imprese è legata a nuove conoscenze e spesso differenti modalità organizzative?
Qui si è disquisito di valore dei terreni. Come fa ad essere competitiva
l’agricoltura e come fa ad aumentare il valore del terreno e la redditività
se non si dimostra che dal terreno
derivano redditi importanti e che
al coltivare e allevare sono strettamente connessi settori artigianali,
industriali, commerciali?
E dove si possono trovare nuovi e
giovani talenti se non anche e soprattutto nel proprio territorio ? Ma
perché qualcuno si avvicini, forse
non per gestire le aziende, ma per
entrare nel meccanismo della produzione e della commercializzazione, è necessario che il settore sia
conosciuto e che l’intero indotto sia
intellegibile. Così come probabilmente per sostituire agricoltori già
verso la pensione e senza eredi,
sarà necessario studiare forme societarie che consentano l’ingresso
di giovani “nativi urbani” interessati.
Non è ragionevole contrastare la
crescente sensibilità verso i valori
della conservazione ambientale e
della salute, ma esse dovrebbero
diventare i valori che lo stesso mondo agricolo persegue, facendosene
bandiera e così far emergere qualità e professionalità. Certamente
su queste frontiere vanno spinti a
impegnarsi i giovani, va creata la
consapevolezza del cittadino, non
accarezzando con le pubblicità
dei prodotti alimentari l’agricoltura
dell’albero degli zoccoli. Le aziende
vanno scoperte e visitate perché
utilizzano procedure avanzate, e se
ciò è vero e importante, andrebbero
anche rivisitate quasi tutte le modalità di accoglienza ad oggi in uso
nelle fattorie didattiche !!
Il mio impegno per educare all’agricoltura risale al 1978, quando fondai
e avviai la prima City Farm italiana
ovvero Fattoria didattica pubblica, a
Pavia, recuperando una cascina e
20 ettari di campi e bosco planiziale
ereditati dal Comune e successivamente dedicati all’educazione
ambientale e all’educazione all’agricoltura. Un impegno dell’ente locale che ho diretto fino al 1995, ma
che dura tutt’ora, seppure gestito in
forma diversa. Numerose sono le
ragioni educative e sociali che giustificano un intervento né casuale
né episodico verso bambini, ragazzi, genitori , soprattutto se questi
vivono in città: l’alimentazione e la
salute, la salvaguardia ambientale,
l’affettività, agricoltura come settore
di lavoro, la consapevolezza storica,
la solidarietà verso altri popoli.
Qui prendo in considerazione un
solo aspetto. Il lavoro. Per il mondo
giovanile i temi inerenti l’agricoltura
e l’agroalimentare sono lontanissimi, salvo alcuni atteggiamenti
estremi, più ideologici e sentimentali che tecnico-scientifici, ovvero
l’ambientalismo, l’adesione al biologico, la contrarietà agli OGM. Un
modo spesso utile per contrapporsi
alla generazione degli adulti e degli anziani. Va però detto che sono
crescenti le preoccupazioni dei giovani genitori, sensibili alla salute
dei propri piccoli. Nell’ambito del
percorso scolastico il più delle volte
regnano i luoghi comuni, l’immagine
di un’agricoltura arcadica, oppure di
un’agricoltura gestita da imprendito-
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La Sentinella Agricola - numero 1/2014
“Il ruolo delle Associazioni nella
tutela dei contraenti: il contratto
di affitto, la rendita fondiaria e il
lavoro”.
Lupo Pasini, Direttore Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di
Cremona
La Conferazione italiana agricoltori, in quelli che sono i propri scopi
statutari, si prefigge l’obiettivo generale della crescita dell’agricoltura
e per tale ragione associa non solo
gli agricoltori, ma anche i proprietari di fondi rustici. La Cia ha fatto
questa scelta di associare oltre agli
agricoltori anche i proprietari di fondi
rustici considerandoli a pieno titolo
tra i soggetti che contribuiscono a
rendere possibile l’agricoltura.
I proprietari di terreni agricoli sono
componenti imprescindibili dell’agricoltura detenendo uno dei fattori
produttivi, la terra che, assieme a
capitale e lavoro, sono indispensabili per lo svolgimento dell’attività
agricola stessa. L’art. 45 della legge
sui patti agrari (legge 203 dell’82)
considera validi tra le parti i contratti
agrari stipulati con l’assistenza delle
rispettive Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite
le loro organizzazioni provinciali.
Quindi da un ruolo preciso alle Asociazioni di categoria nella stipula
dei contratti agrari, pena la nullità
del contratto stesso. Non solo, l’attività di “assistenza” alla stipula del
contratto, da parte dei rappresentanti sindacali, deve estrinsecarsi in
un’attività effettiva di consulenza, di
indirizzo e di controllo che chiarisca
alle parti il contenuto e lo scopo di
ogni singolo patto in modo che esse ne acquisiscano piena consapevolezza. Naturalmente particolare
attenzione va posta all’istituto della
durata del contratto e al prezzo.
La legge prevede la durata minima
dei contratti agrari di 15 anni. Mentre non esiste più un riferimento di
prezzo ad equo canone, ma il prezzo viene lasciato alla libera trattativa
tra le parti. La Cia di Cremona si è
organizzata per dare assistenza ad
entrambi i soggetti che entrano nella
formazione del contratto agrario. Ci
siamo quindi stutturati delegando,
da un punto di vista procedurale, al
sottoscritto l’assistenza allla redazione del contratto e la firma in fase
contrattuale, mentre per i proprietari
interviene per l’assistenza e la firma
il nostro Presidente. Questo convegno ci auguriamo sia utile anche a
chiarire bene come si deve arrivare
alla formazione di un contratto agrario. Consapevoli che una attenta
preparazione dell’articolato contrattuale, partendo da una reciproca
attenzione ai bisogni dei contraenti,
riduce sensibilmente la possibilità di
fastidiosi possibili contenziosi futuri.
Naturalmente, perchè un contratto
possa essere sottoscritto, occorre
che entrambi i contraenti si riconoscano nell’accordo. Per il propietario
ci deve essere una remunerazione
del suo capitale, con una data certa
di fine contratto; per il conduttore ci
deve essere un guadagno ottenuto
attraverso la coltivazione del fondo
nel periodo concordato. Questi sono
i presuppopsti.
Innanzitutto per i soggetti che si
legano con un contratto ci deve
essere una transazione economica
sostenibile e soddisfacente.
Oltre a questo riteniamo che per il
proprietario sia importante affidare
il suo bene, che ha comunque un
valore importante, a un soggetto
che si prenda cura del suo bene:
quindi intervenga con la manutenzione straordinaria, ne curi i confini,
l’irrigazione, gli eventuali diritti e ne
preservi, con buone pratiche agricole, la fertilità.
Per l’affittuario è importante avere
un contratto con una durata certa
medio lunga: 1) intanto non continua a sostenere oneri di registrazione 2) può procedere almeno ad una
programmazione di medio termine
per la sua azienda 3) ha maggior attenzione nella cura del terreno stesso essendo lui stesso interessato a
migliorarlo. Non solo il canone ha
rilievo nel rapporto contrattuale, ma
23
anche una gestione oculata del fondo, il regolare pagamento dei canoni, la segnalazione di eventuali problemi legati al fondo, l’uso di buone
pratiche agronomiche nonchè la regolare manutenzione straordinaria.
Fenomeni speculativi, sempre possibili, nel tempo: allevatori di suini,
florovivaisti, oggi aziende con impianti a biogas, possono portare i
contraenti a valutazioni diverse e
più speculative. E’ utile per entrambi
i soggetti valutarne tutte le conseguenze e gli eventuali rischi.
L’attività agricola, forse nell’opinione pubblica si è perso anche questa
evidenza, è un’attività dove continua ad esserci un notevole lavoro.
Questo vale soprattutto dove l’imprenditore agricolo alla coltivazione del terreno abbina altre attività:
l’allevamento, la trasformazione la
produzione di beni e servizi.
Queste attività creano lavoro e
quindi ricchezza per le persone
che direttamente operano nell’azienda agricola e per tutti i soggetti
che lavorano nelle attività a monte
e a valle dell’azienda agricola. Per
produrre e vendere i suoi prodotti,
l’agricoltore interagisce con tanti altri operatori economici (acquisto di
mezzi tecnici, lavoratori salariati, trasporti ecc). Inoltre l’impresa agricola
dà un importante contributo al mantenimento ambientale, lavorando il
terreno e sottraendolo al degrado
dell’abbandono. L’attività agricola,
nelle sue varie forme, si estrinseca
la dove c’è terreno coltivabile; la
dove proprietari e coltivatori, qualora non coincidano, raggiungono
accordi per consentire di continuare
a svolgere un lavoro che produce
beni prevalentemente alimentari e
servizi, facendo intervenire nel processo molte persone che con il loro
lavoro generano ricchezza per sè e
per l’intera società. Quindi un buon
contratto di affitto non ha solo un valore positivo per i contraenti, ma può
rappresentare un valore positivo per
l’intera collettività.
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
Nitrati: verso
una revisione
delle aree
vulnerabili
Con Deliberazione X/1319 del
30/01/2014 Regione Lombardia ha comunicato lo stato di avanzamento delle
azioni per la revisione dell’attuazione
della direttiva nitrati 676/91/CEE.
Il processo in corso per il riesame
della designazione delle zone vulnerabili si colloca in un periodo
particolarmente rilevante per la definizione delle politiche in materia
di tutela delle acque e dei relativi
strumenti di attuazione, per diversi ordini di motivi: entro la fine del
2014 dovrà infatti essere adottata,
da parte dell’Autorità di Bacino del
Fiume Po, il progetto di revisione del
Piano di Gestione del distretto idrografico del Po. Contestualmente,
Regione Lombardia dovrà procedere alla revisione del Piano di Tutela
delle Acque, che costituirà di fatto la
componente del Piano di Gestione
distrettuale per il territorio regionale
lombardo. I primi risultati del monitoraggio dello stato ambientale dei
corpi idrici, effettuato in conformità
alla normativa comunitaria in materia di acque (direttiva 2000/60CE e
cosiddette direttive “figlie”) hanno
mostrato una situazione tutt’altro
che soddisfacente: l’obiettivo, previsto dalla pianificazione vigente, di
conseguire entro il 2015 un buono
stato ambientale in 529 corpi idrici
lombardi risulta attualmente raggiunto solamente per il 50 % di essi.
Ciò trova ragione in una molteplicità
di fattori, tra cui rivestono particolare
rilevanza le carenze infrastrutturali
del servizio idrico integrato e gli intensi usi delle acque a scopo irriguo
ed energetico; concorrono anche
altri fattori tra i quali l’inquinamento
provocato dalle svariate fonti diffuse
presenti sul territorio regionale. Negli ultimi anni, e in particolare a partire dal 2013, la Commissione Europea ha intensificato le sue attività di
verifica della correttezza ed efficacia dell’attuazione della normativa
comunitaria e proprio in questi ultimi
mesi lo Stato e le Regioni sono stati
coinvolti dalla Commissione in un
serrato confronto teso a risolvere
le criticità che ancora permangono
a livello sia nazionale sia regionale
per arrivare alla completa attuazione delle norme.
La designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e le misure conseguenti
sono peraltro parte degli elementi
che costituiscono sia il Piano Regionale di Tutela sia il Piano di Gestione distrettuale e le implicazioni che
le scelte regionali possono avere a
scala di bacino rendono necessari
il confronto e la condivisione delle
scelte di pianificazione e relativa attuazione con l’Autorità di Bacino del
Po e le altre regioni del distretto.
Un nuovo approccio al problema
nitrati
Un approccio diverso potrebbe invece puntare a cambiare i contenuti
della direttiva nitrati per aggiornarli
24
al livello di conoscenza (sulle acque
e sulle tecniche agricole) maturato
in questi 22 anni. Ciò comporta un
utilizzo del negoziato con la CE che
si aprirà sul tema delle zone vulnerabili anche per affrontare questo
argomento di portata più ampia nel
quale dovranno essere coinvolti, oltre alle regioni del bacino padano,
anche altri stati membri con criticità
analoghe (Francia, Olanda, Germania, ecc.).
La situazione attuale vede l’applicazione di limiti (170 kg/ha di azoto)
solo ai reflui zootecnici e la possibilità di integrare le concimazioni della
colture per fornire il quantitativo di
azoto necessario alla loro crescita
con altre fonti di azoto, prevalentemente quello minerale.
Le informazioni scientifiche acquisite in questi anni dimostrano che anche l’azoto minerale può inquinare
ed è stato ritrovato nelle acque di
profondità e superficiali. Con l’attuale impostazione è di fatto posto
un limite solo all’azoto organico immesso nell’ambiente, ma non all’azoto totale; è invece su quest’ultimo
che è necessario agire per ridurre la
pressione sulla qualità delle acque.
Un modo per cambiare l’approccio
alla tematica dei nitrati si basa sul
presupposto che per ridurre/eliminare la possibilità che l’azoto utilizzato in agricoltura possa inquinare
acque superficiali e/o di profondità
sia necessario ispirarsi prevalente-
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
mente a criteri agronomici che guidano la concimazione della colture
agrarie. In sostanza è necessario
che la quantità di azoto totale, indipendentemente dal fatto che sia di
origine organica o minerale, immessa nel terreno per supportare le produzioni agricole non sia superiore
alla quantità di azoto di cui la pianta
coltivata necessita per la sua crescita e per assicurare una produzione
sostenibile.
Il paradigma quindi è che con nuove
e migliori tecniche di gestione dell’azoto zootecnico è possibile concimare le colture agrarie, garantendo
l’intero fabbisogno nei momenti di
maggior assorbimento, senza introdurre azoto in eccesso nel sistema
e senza intaccare la qualità delle
acque. I dati e gli scenari proposti
da ERSAF con la rete ARMOSA
supportano questa impostazione.
Seguendo questa logica il limite dei
170 kg/ha/anno di azoto di origine
zootecnica verrebbe superato dal
fabbisogno azotato di ogni coltura
praticata dall’azienda agricola, anche indipendentemente dalla zona
in cui ricade l’azienda, vulnerabile o
meno. Quindi si passerebbe ad un
sistema dove il limite di azoto utilizzabile agronomicamente corrispon-
de a quello che serve alle singole
colture per crescere e quindi è specifico per ciascuna azienda agricola
in funzione dell’ordinamento colturale praticato.
Il limite alla quantità di azoto da
apportare a ciascuna coltura è stato già individuato con la tabella dei
Massimi Standard di Azoto efficiente
distribuibile alle colture (MAS) stabiliti in maniera condivisa dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto
ed Emilia-Romagna ed introdotti nei
rispettivi programmi d’azione per le
zone vulnerabili.
Va richiamato che gli attuali Programmi d’azione, frutto del lavoro
coordinato delle Regioni più sopra
richiamate, sono serviti a supportare la richiesta di deroga all’applicazione della direttiva nitrati che la
Commissione Europea ha concesso
il 3/11/2011. Questa impostazione è
stata già proposta in fase di concessione della deroga (decisione esecutiva C(2011) 7770 del 3/11/2011)
a favore delle Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e la Commissione Europea ha
accolto il principio che, a determinate condizioni, nelle zone vulnerabili
le aziende possano portare il limite
di concimazione a 250 kg/ha/anno
25
senza che la qualità delle acque ne
risenta, anzi con la condizione di un
miglioramento. Il passo che si propone è un ulteriore avanzamento su
questa strada, con il superamento di
questo limite generale imposto dalla
deroga e l’introduzione di meccanismi più flessibili e adattabili alle diverse aziende, ma comunque tali da
ridurre l’impatto della fertilizzazione
azotata sulle acque.
Ciò comporta di procedere o ad una
revisione della direttiva o ad una
nuova concessione della deroga
che si basi sui principi richiamati, nel
quadro di una più complessiva rivalutazione delle condizioni di vulnerabilità del territorio regionale e delle
regole e limiti imposti alle aziende
agricole nella gestione degli effluenti zootecnici e della concimazione
azotata.
In questa direzione è atteso, il prossimo 28 maggio, presso la sede
del Mipaaf, l’importante tavolo di
confronto sui nitrati in cui saranno
presenti anche il Ministero dell’Ambiente, le associazioni di categoria,
l’ISPRA (a cui è stata commissionata un’indagine conoscitiva) e le
Regioni coinvolte.
Marta Masseroli
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
Approvato il PAN:
nuovi impegni
per le aziende agricole
Come abbiamo già anticipato nell’ultimo numero, a partire dal 1° gennaio 2014 tutte le aziende agricole
dell’Unione Europea sono tenute ad
applicare l’agricoltura integrata attuando le azioni previste dal proprio
Piano di Azione Nazionale (PAN) per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Combattere gli organismi nocivi
(malerbe, funghi insetti, virus e batteri) con la lotta integrata è l’indicazione che viene dall’Europa. La necessità di ridurre l’impatto dovuto all’uso
dei prodotti fitosanitari, deriva dalla
precisa volontà di una maggior tutela
dell’ambiente e della biodiversità, ma
non solo. Beneficiaria principale di
queste nuove politiche sostenibili è
la salute umana, non solo del consumatore, ma soprattutto degli operatori agricoli e delle popolazioni rurali.
Pertanto fra gli obiettivi del PAN, vi è
l’applicazione della difesa integrata e
degli altri metodi di difesa alternativi.
Il PAN è il Pia­no nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari,
approvato con Decreto 22/01/2014
ed entrato in vigore il 13/02/2014
dopo un iter piuttosto lungo che ha
rischiato di far scattare, per il no­stro
Paese, la procedura d’infra­
zione
europea. Si tratta di un documento
com­plesso da analizzare: ne capiremo l’effettivo impatto quando tutte
le attività previste saranno a regime.
Nel frattempo occorre affrontare una
scadenza per volta, concentrando
l’attenzione con grande serietà sulle
tematiche proposte. Il PAN prevede
azioni specifiche per diverse catego-
rie di operatori del mondo agricolo:
infatti interessa agricoltori, produttori
e com­mercianti di prodotti fitosanitari, con­toterzisti, tecnici, meccanici,
formatori. Senza dimenticare l’ampia
platea dei consumatori.
Lo scopo di prevedere una nuova
disciplina sull’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari rientra in un quadro generale europeo che si innesta nella nuova PAC 2014-2020 e
alle mi­sure e risorse che essa metterà a disposizione, sia sui PSR che
sulle OCM ortofrutta. Proprio per
questa ragione la quantificazione
degli obiettivi del PAN Italiano sarà
effettua­
ta successivamente, attraverso un atto integrativo.
La direttiva sull’uso sostenibile (insieme al relativo decreto di recepimento) prevedono l’obbligo di compilazione del registro dei trattamenti
con la novità del termine entro cui
farlo: la data di raccolta. Con questa
modalità, il registro è il mezzo attraverso il quale l’agricoltore riesce a
dimostrare rapidamente a chi ritira
il raccolto quali sono i prodotti che
usato. È uno strumento di sicurezza
maggiore, anche per il consumatori.
Come già detto, il PAN affronta queste tematiche:
1. Difesa Integrata per tutti
Già nello scorso numero del periodico ricordavo i due livelli di difesa
integrata in vigore dal 1° gennaio
2014. Quello obbligatorio, meno
impegnativo ed esteso a tutte le
aziende agri­cole, sarà solo di tipo
26
conoscitivo: in pratica gli imprenditori agricoli do­vranno dimostrare di
essere informati sulla lotta integrata,
attraverso i bollettini agro-meteorologici e altro materiale informa­tivo(
manuale Diabrotica, bollettini di
difesa fitosanitaria,…). Il secondo,
sarà volontario e maggiormente
impegnativo: si tratterà di applicare
gli at­tuali disciplinari di produzione
integrata e sarà sostenuto dai contributi del PSR (Programma di Sviluppo rurale e dagli strumenti finanziari dell’Orga­
nizzazione comune
dei mercati (OCM). Solo in questo
secondo caso ci sarà una limitazione dei prodotti ammessi.
Quali sono le azioni da promuovere:
• rotazioni colturali;
• tecniche colturali adeguate (es. falsa semina, ecc.);
• concimazioni ed irrigazioni equilibrate;
• sementi e materiali di moltiplicazione standard/certificati;
• varietà resistenti/tolleranti;
• impiego dei sistemi di previsione e
di avvertimento e monitoraggi degli
organismi nocivi;
• valutazione dell’opportunità dell’intervento e scelta del momento ottimale per il controllo delle infestazioni/infezioni;
• utilizzo di mezzi biologici ed altri
mezzi non chimici di controllo dei
parassiti;
• uso di PF più selettivi a minor impatto per la salute umana e l’ambiente;
• impiego di strategie antiresistenza.
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
2. Formazione anche per i tecnici
dal 26/11/2015
L’attuale sistema formativo previsto per il rila­scio dei patentini verrà
leggermente cambiato: si avranno
corsi con un aumento del numero di
ore, ma compensati da una signifi-
cativa semplificazione che prevede
l’eliminazione dell’esa­me per il rinnovo dei patentini stessi.
Anche i laureati e i diplomati in materie agrarie dovranno partecipare
ai corsi di rinnovo.
Dal 26 novembre 2015, inoltre, il pa-
tentino sarà ne­cessario per chiunque utilizzi i prodotti fitosanitari ad
uso professionale e per l’acquisto
di tutti i prodotti (l’attuale normativa italiana prevede tale vincolo per
prodotti fitosanitari classificati Molto
Tossici, Tossici e Nocivi).
Utilizzatore professionale
Tipologia corso
Rilascio (prima volta che si richiede
patentino)
Durata in ore
Esame
20 (corso di formazione)
Sì
Rinnovo ( dopo 5 anni)
12 (corso di aggiornamento)
no
3. Revisione periodica delle macchine irroratrici
Per le irroratrici diventa obbligatorio il controllo fun­zionale effettuata
presso i Centri pro­
va riconosciuti
dalle autorità regionali. (Con il futuro
PSR 2014-2020 le Regioni potranno continuare a sostenere finanziariamente la regolazione-taratura).
Pertanto tutte le macchine agricole
destinate alla distribuzione dovranno essere sottoposte a controllo entro il 26 novembre 2016. Scadenza
differenziata per le attrezzature utilizzate dai contoterzisti che vanno
controllate entro il 26/11/2014 e per
le quali l’intervallo fra i controlli è di
due anni invece dei 5 previsti per gli
altri utilizzatori.
Quindi in sintesi per gli utilizzatori
professionali:
- Estensione dell’obbligo del periodico controllo funzionale a tutte le
irroratrici in uso;
- Il sistema dei controlli viene armonizzato a livello nazionale;
- Entro 26/11/2016 tutte le irroratrici
ad uso professionale devono essere
ispezionate almeno 1 volta. Dopo tale
data potranno essere impiegati solo i
mezzi ispezionati con esito positivo;
- Periodicità dei controlli: ogni 5
anni fino al 31/12/2020 e successivamente ogni 3 anni;
- Irroratrici nuove acquistate dopo
26/11/2011: sono sottoposte al primo
controllo entro 5 anni dall’acquisto.
4. Nuovi obblighi per i depositi
dal 1° gennaio 2015
Per quanto riguarda la mani­
polazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, sono stati definiti
alcuni requisiti mini­
mi (obbligatori
dal 1° gennaio 2015); previsto il
sostegno fi­nanziario alle aziende
agricole per l’allestimento di nuovi
de­
positi, l’ammodernamento o la
realizzazione di aree attrezzate per
la preparazione delle mi­scele o di
strutture in grado di limitare i rischi
per l’utilizzato­re e l’ambiente.
Come deve essere il locale per il deposito:
27
• chiuso (con appositi cartelli di pericolo) e accessibile solo agli utilizzatori;
• ad uso esclusivo (no attrezzi,
alimenti, mangimi - solo concimi e
contenitori vuoti o prodotti scaduti);
• dotato di sistema di raccolta di
eventuali sversamenti (sistema di
contenimento che eviti che i prodotti, le acque di lavaggio o rifiuti
contaminino l’ambiente, le acque o
la rete fognaria) e di materiale per
raccogliere le perdite;
• dotato di un sistema di ricambio
d’aria protetto;
• asciutto, riparato da acqua e luce
solare;
• se vi sono ripiani (armadio) devono essere di materiale non assorbente e senza spigoli taglienti;
• dotato di strumenti per dosare i
prodotti;
• presenza di un cartello coi numeri
di emergenza.
Nella scelta dei locali, vi sono alcune indicazioni di carattere generale
da adottare sempre:
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
- escludere i piani interrati e seminterrati (cantine) per evitare gli effetti
negativi di possibili allagamenti od
anche più semplicemente di un elevato grado di umidità;
- utilizzare locali con pavimenti e
pareti lavabili fino ad altezza di
stoccaggio e con impianto elettrico
protetto. In tali locali è ovviamente
vietato fumare edaccendere fuochi;
- proteggere le confezioni in carta
(es. sacchi dei formulati in polvere)
dal contatto con spigoli e margini
taglienti;
- conservare i prodotti nei loro contenitori originali con l’etichette originali integre e leggibili;
- controllare che le confezioni non
siano danneggiate o deteriorate prima di movimentarle;
- isolare le confezioni danneggiate
e/o che presentano perdite;
- conservare nel magazzino soltanto le quantità di prodotto necessarie
per l’utilizzo corrente;
- conservare i contenitori vuoti in un
apposito spazio individuato nel locale di stoccaggio.
per le possibili ricadute sull’agricoltura, il PAN rimanda ad una fase successiva la defi­nizione di linee guida
che sa­ranno adottate entro due anni
a livello locale, tenendo conto delle
situazioni specifiche e dei controlli
sulle acque. Se le analisi chimiche
effettuate sia in superficie che in
profondità dovessero evidenziare
concen­trazioni pericolose di prodotti fitosanitari sarà infatti necessa­rio
intervenire con azioni mi­rate. Anche
in questo caso, le eventuali misure
di limitazione o sostituzione di determinati prodotti fitosanitari potranno
essere accompagnate da forme di
sostegno da parte del Pro­gramma di
Sviluppo Rurale.
6. Consulenza aziendale
L’at­tività di consulenza può essere
esercitata grazie ad una specifica
abilitazione che potrà essere rilasciata dal 26/11/2015. Possono diventare consulenti i laureati o diplomati in discipline agrarie e forestali
che abbiano subito una valutazione
specifica sulla propria conoscenza in ambito dio difesa fitosanitari.
Oltre alla formazione di base, obbligatoria, è previsto un successivo
aggiornamento per rinnovare l’abilitazione ogni cinque anni.
Il consulente previsto dal PAN è,
5. Tutela delle acque e dell’ambiente
Il capitolo più nuovo riguarda la tutela
dell’ambiente acqua­tico, dell’acqua
potabile e la riduzione dei prodotti
fitosa­nitari in zone specifiche, quali
la rete ferroviaria e stradale, le aree
frequentate dalla popola­zione e quelle naturali in cui è presente un’attività
agricola più o meno rilevante (Rete
Natura 2000 e Parchi). Proprio per
questo carattere di novità, ma anche
28
quindi, un tecnico che for­nisce assistenza all’utilizzatore di prodotti
fitosanitari, si reca presso l’azienda
agricola e ha il compito di consigliare l’im­piego di tali prodotti secondo
i criteri della difesa integrata e/o
dell’agricoltura biologi­ca, in funzione della specifica realtà aziendale
(avversità da combattere, raggiungimento di una soglia che giustifica
o meno il trattamento, condizio­ni pedoclimatiche favorevoli o avverse).
Tuttavia le aziende agricole non
sono obbligate ad avere un consulente in quanto, tenendo conto dei
contenuti del bol­
lettino territoriale
periodico, che devono conoscere o
a cui devono avere accesso, possono decidere di applicare i prodotti fitosanitari anche in base alla propria
esperienza, alle indica­zioni fornite
dai rivenditori di prodotti fitosanitari
o da altri tecnici di loro fiducia.
La figura del consulente è vin­
colante quando un’azienda agricola
aderisce volontaria­mente a specifici
regimi di so­stegno, (PSR o OCM
ortofrutta) che incentivano l’ap­
plicazione dei disciplinari di produzione integrata, e sceglie di ricorrere
a un professionista che la sostenga
in tale impegno.
Maria Donata Feraboli
La Sentinella Agricola - numero 1/2014
MISURE DI FINANZIAMENTO: NUOVE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE AGRICOLE
Regione Lombardia ha varato, da poco, alcune linee di finanziamento a favore delle imprese agricole, di seguito
una sintetica descrizione.
PSR 2007-2013 Misura 121 “ammodernamento delle aziende agricole”: la Direzione Generale Agricoltura, con
decreto n. 3292 del 16 aprile 2014, pubblicato sul BURL s.o. n.17 del 22 aprile 2014 ha approvato le nuove disposizioni attuative che, rispetto alle precedenti (decreto n. 10195 del 9 ottobre 2009), introducono le seguenti innovazioni:
- eliminata la possibilità di presentare domanda con la modalità “pacchetto giovani”;
- innalzata la soglia di punteggio minimo per l’ammissione all’istruttoria delle domande di contributo;
- introdotto un punteggio di priorità, la cui attribuzione è subordinata all’approvazione del Comitato di Sorveglianza, connesso a interventi aziendali nell’ambito della manifestazione EXPO 2015.
Il contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, varia dal 35% al 50%, sulla base del tipo azienda
(condotta da giovane o da non giovane) e della ubicazione dell’azienda del richiedente (zona non svantaggiata o
zona svantaggiata di montagna). Si precisa tuttavia che le nuove domande possono essere presentate soltanto
dopo la conclusione delle opere e/o l’acquisto delle dotazioni inerenti alla domanda precedente, ossia dopo che
il beneficiario ha ricevuto dalla Provincia la comunicazione di erogazione del saldo. La dotazione complessiva
regionale ammonta a € 25.000.000,00. Nell’ambito di applicazione del periodo di transizione dal Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tali disposizioni utilizzano risorse della
Programmazione comunitaria 2014-2020 e, pertanto, tengono conto delle non elevate risorse disponibili cercando di garantire un livello qualitativo medio-alto degli investimenti.Il periodo per la presentazione delle domande
è compreso dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (23 aprile
2014) fino al 31 maggio 2014.
PSR 2007-2013 Misura 112 “insediamento di giovani agricoltori”: si tratta di un aiuto all’insediamento dei
giovani agricoltori attraverso l’attivazione di un piano di sviluppo aziendale e l’utilizzo di uno specifico pacchetto
di misure, con l’obiettivo di supportarne l’insediamento. Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2014; è previsto un premio unico in conto capitale pari a € 10.000,00, per le zone di pianura. Il giovane
agricoltore, al momento della presentazione della domanda alla Provincia, deve possedere i seguenti requisiti:
- avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- possedere la competenza e la conoscenza professionale:
- presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola,
- condurre, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante una impresa individuale/ una società
agricola/un società cooperativa.
La singola decisione in merito all’erogazione del premio di primo insediamento deve essere presa entro i 18 mesi
successivi all’insediamento stesso. Quale data di insediamento si considera la data della prima movimentazione
della partita IVA.
I Bandi delle Misure sono pubblicate sul sito www.provincia.cremona.it, per informazioni:
Servizio Miglioramenti fondiari, Acque e Calamità
Responsabile del Servizio: dott.ssa Barbara Rancati 0372/406.553
Referenti: Bissolotti Loredana 0372/406.554, Feroldi Felicini Simone 0372/406.557, Rossetti Claudia 0372/406.593
CREDITO VERDE: è una misura di finanziamento che prevede il concorso nel pagamento degli interessi relativamente alle operazioni effettuate dalle banche. Il bando, la cui operatività è gestita da Finlombarda SpA (finanziaria
per lo sviluppo della Lombardia), permetterà alle aziende di accedere alle risorse a condizioni agevolate, presso gli
istituti di credito convenzionati. Il contributo è determinato sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione
ed è pari all’abbattimento del 2% annuo del tasso d’interesse applicato, dall’istituto di credito, al prestito erogato.
La disponibilità finanziaria è di circa € 3,5 milioni, le domande potranno essere presentate fino all’esaurimento del
budget disponibile. Il finanziamento concesso dalla banca è destinato a sostenere il fabbisogno finanziario dell’impresa agricola per esigenze di funzionamento aziendale, l’importo ammissibile a contributo è pari a € 20.000,00
mentre il massimo è di € 100.000,00. La durata del finanziamento non può essere inferiore ai 24 mesi e superiore ai
60 mesi, comprensivo dell’eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi. Le operazioni
di finanziamento sono stipulate al tasso di interesse pari a euribor 3/6 mesi pro-tempore per operazioni a tasso
variabile o IRS (Interest Rate Swap) vigente, in funzione della durata del finanziamento, per operazioni a tasso fisso
e maggiorate di uno spread, alle migliori condizioni del mercato definite nel regolamento perfezionato con la banca.
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La Sentinella Agricola - numero 1/2014
AGENDA DELL’AGRICOLTURA: principali scadenze dei termini per il mondo agricolo
DOMANDE
P.S.R. 2007-2013
Misura 112
“Insediamento di giovani
agricoltori”
Misura 121
“Ammodernamento
delle aziende agricole”
SERVIZIO DI RIFERIMENTO E
CONTATTI
TERMINE DI
PRESENTAZIONE
Servizio Miglioramenti Fondiari,
Acque e Calamità
[email protected]
( 0372-406553
Scadenza bando
30 settembre 2014
Servizio Miglioramenti Fondiari,
Acque e Calamità
[email protected]
( 0372-406553
Scadenza bando
31 maggio 2014
Autorizzazione
Integrata Ambientale
rinnovi decreti
e nuovi decreti
Servizio Produzioni Vegetali, Sviluppo
Agricolo, AIA ed Energia
[email protected]
( 0372406616
6 mesi prima della
scadenza del decreto
6 mesi prima della
messa in esercizio
dell’allevamento
Richiesta indennizzo danni da
fauna selvatica
Servizio Caccia e Pesca
[email protected].
( 0372406643
Entro 10 giorni dal
verificarsi del danno
Altre scadenze
NOVITA’ PER LE A.I.A.
Dall’11 aprile è entrato in vigore il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 .”Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” che include le Autorizzazioni Integrate Ambientali
agricole (A.I.A.) . Ecco le principali novità:
- È stata introdotta la dizione di ’‘installazione” in luogo di “impianto”: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più
attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando
condotta da diverso gestore.
- l’installazione esistente è riferita al 6 gennaio 2013. Per le domande complete presentate entro tale data si applica la normativa precedente, per le altre si applicherà la nuova normativa.
- le nuove BAT, di prossima approvazione, dovranno essere pubblicate in gazzetta ufficiale in lingua italiana;
- il “pollame” quale definito all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587
è così definito: galline, tacchini, faraone, anatre, oche,quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della
riproduzione, della produzione di carne o di uova. da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
- fidejussione: si rimanda ad un apposito decreto per la determinazione dei criteri per la sua quantificazione;
- relazione di riferimento (nuova introduzione): si rimanda ad un successivo DM per definirne i contenuti con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose;
- obbligo di pubblicazione sul sito internet, da parte dell’autorità competente, dell’atto autorizzativo (decreto e allegato tecnico);
- obbligo, da parte dell’autorità competente, di pubblicare sul sito web, entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del
procedimento, l’indicazione della localizzazione dell’installazione, del nominativo del gestore e degli uffici in cui è possibile
prendere visione degli atti;
- frequenza dei controlli: il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più
elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi se le precedenti ispezioni hanno evidenziato
una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione;
- la durata dell’A.I.A. viene fissata in 10 anni,16 anni per le aziende EMAS, 12 per le aziende ISO 14001;
- richiesta nuova A.I.A.: la conclusione del procedimento è prevista entro 150 giorni;
- riesame (non più rinnovo): la richiesta è avviata dall’autorità competente che fissa un termine, compreso tra 30 e 180 giorni,
per la presentazione della documentazione necessaria per il riesame, trascorso il quale l’autorizzazione si intende scaduta.
La mancata presentazione, nei tempi indicati, della documentazione, completa dell’attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l’obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni.
Al permanere dell’inadempimento la validità dell’autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l’autorità
competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni;
- sono state depennate le irregolarità riscontrate sul quadro prescrittivo dell’autorizzazione.
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e
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Le R
Il parere del legale
La domanda
Alcuni anni fa, avendo in scadenza il
contratto di affitto, dovetti accettare
le condizioni capestro impostemi dal
locatore per il rinnovo della locazione.
In particolare nel nuovo contratto
venne inserita una clausola in forza
della quale io ho rinunciato ad ogni
diritto di prelazione in caso di vendita del fondo. Ora il mio locatore sta
vendendo e, forte di quella clausola,
non vuol considerare nessuna mia
risposta e sta vendendo a terzi.
Vorrei sapere se quella clausola è
valida oppure posso vantare ancora
un diritto (di prelazione o di riscatto).
La risposta
La giurisprudenza ha sempre affermato che si può rinunciare ad
un diritto solo quando quel diritto è
già sorto. E poiché il diritto alla prelazione sorge solo quando (o se) il
locatore stipula con il terzo un preliminare di vendita, se ne dovrebbe
dedurre che la rinuncia preventiva
del lettore-affittuario non ha alcuna
validità. C’è però altra giurisprudenza, secondo la quale nelle convenzioni in deroga (stipulate con
la duplice assistenza sindacale ai
sensi dell’art. 45 legge 203/82), si
può inserire di tutto, con ogni tipo di
rinuncia. Per la verità non c’è alcuna
sentenza che abbia espressamente
collegato i due temi (rinuncia preventiva ad un titolo non ancora sorto
e poteri derogatori spettanti ai contraenti ex art. 45). Prevedere quale
sarà la sorte della prelazione che il
lettore vorrebbe invocare è dunque
assai problematico. Certamente il
locatore, forte della clausola che ha
preteso ed ottenuto, non avrà alcuna intenzione di rinunciarvi. Il lettore
deve a questo punto valutare attentamente quale e quanto sia l’interesse che egli ha per una soluzione per
lui positiva, anche alla luce dei costi
rilevanti che una controversia giudiziaria comporterà in ogni caso.
Avv. Oscar Cinguetti
Avv. Diego Cinquetti
Sullo scaffale
“Chimica e fertilità del suolo”
P. Violante, Edagricole 2013
È questo un manuale che offre un approccio scientifico al tema della fertilità del suolo,
dedicato agli studenti universitari che approcciano la materia e agli studiosi. Il testo,
dopo aver illustrato le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo, unico
mezzo per la crescita ottimale delle piante, fornisce informazioni sui rapporti tra acqua e suolo e sulla qualità dell’acqua da irrigazione, analizza il ciclo biogeochimico
dei nutrienti nel loro ruolo e nella loro dinamica, compara le tecniche di fertilizzazione,
valuta i metodi d’analisi per la stima del fabbisogno nutrizionale delle diverse colture.
La trattazione è corredata di molte immagini e tabelle che riportano i risultati di rigorose indagini apparse nella letteratura scientifica più recente.
“Il manuale del bravo conservatore”. Saggi di ecologia applicata
C. Cencini, F. Corbetta, Edagricole 2013
Punto di forza del manuale è l’approccio multidisciplinare scelto dai curatori che vede
coinvolti numerosi esperti di vari settori, a riprova di quanto sia complessa e sfaccettata la natura. Per questo nel volume non si parla solo di aree protette o di piante
e animali in via di estinzione, ma si dedica spazio anche alle colture e alle tecniche
agrarie, si parla di caccia e di pesca, di recupero ambientale e di rifiuti, fino a proporre
uno stile di vita compatibile con i principi dello sviluppo sostenibile e della greeneconomy. Si vuole far emergere la necessità di un rinnovamento culturale, di una
“cucitura” tra le varie discipline in modo che queste si possano incontrare (o magari
scontrare) per operare assieme nel campo della conservazione e della tutela dell’ambiente. Non si tratta tanto di un ribaltamento nella gerarchia dei valori, quanto di una
penetrazione del sapere ecologico all’interno delle tante aree in cui si suddivide la
cultura. Una scelta indispensabile per il nostro benessere e la nostra sopravvivenza.
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