Corte Costituzionale - Sentenza n. 220 del 18 luglio

CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 220
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Sabino
Paolo Maria
Giuseppe
Alessandro
Paolo
Aldo
Marta
Sergio
Mario Rosario
Giancarlo
Giuliano
ha pronunciato la seguente
CASSESE
NAPOLITANO
FRIGO
CRISCUOLO
GROSSI
CAROSI
CARTABIA
MATTARELLA
MORELLI
CORAGGIO
AMATO
Presidente
Giudice
”
”
”
”
”
”
”
”
”
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50, comma 7, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali), nonché dell’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanze
del 18 settembre 2012, 14 febbraio e 24 aprile 2013, rispettivamente iscritte al n. 292 del
registro ordinanze del 2012 ed ai nn. 115 e 161 del registro ordinanze del 2013,
pubblicate nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1, 22 e 28, prima serie speciale,
dell’anno 2013.
Visti gli atti di costituzione di Rosa Giglio ed altri, del Comune di Rivoli, di
Lottomatica Videolot Rete spa e del Comune di Santhià, nonché gli atti di intervento del
CODACONS ed altra, e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza dell’8 luglio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato;
uditi gli avvocati Saverio Sticchi Damiani per Rosa Giglio e altri, Beniamino
Caravita di Toritto per Lottomatica Videolot Rete spa, Marco Pizzetti per il Comune di
Rivoli, Luca Di Raimondo per il Comune di Santhià e l’avvocato dello Stato Maria
Pia Camassa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato − in
riferimento agli artt. 32 e 118 Cost. − questione di legittimità costituzionale degli artt. 42
e 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), nonché dell’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la competenza
dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l’uso degli
apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in ogni esercizio a
ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso r.d. n. 773 del 1931.
2.− In particolare l’art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che
«Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal
consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti».
Viene inoltre censurata, in riferimento agli stessi parametri degli artt. 32 e 118
Cost., la disposizione dell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, il quale prevede che
«Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza,
libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul
territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura,
esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso
l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Il TAR ha infine sollevato – sempre con riferimento ai medesimi parametri −
questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale
stabilisce le funzioni attribuite ai consigli comunali, comprendendovi, fra le altre, la
competenza regolamentare.
2.1.− Le prime due ordinanze di rimessione (r.o. n. 292 del 2012 e n. 115 del 2013)
traggono origine dai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza 23 maggio
2012, n. 263, con la quale il sindaco del Comune di Rivoli ha disposto limitazioni orarie
all’utilizzo di apparecchi da gioco, nonché l’impugnazione del regolamento comunale
per le sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici o da gioco, approvato con
delibera consiliare del 21 dicembre 2011, n. 124.
Il TAR evidenzia che l’ordinanza sindacale impugnata fa applicazione dell’art. 50,
comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000; riferisce inoltre che, a sostegno dell’impugnativa, le
parti ricorrenti hanno contestato – fra l’altro − la contrarietà del regolamento e
dell’ordinanza impugnata alle disposizioni nazionali in tema di liberalizzazione degli
orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali; la violazione delle norme
costituzionali in tema di riparto delle competenze legislative (art. 117, secondo comma,
lettera h, Cost.), nonché la violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Nella terza ordinanza di rimessione (r.o. n. 161 del 2013), il TAR – dato atto di
avere annullato due ordinanze del sindaco del Comune di Santhià limitative dell’apertura
di sale giochi nel centro storico – riferisce di essere chiamato a valutare la legittimità del
regolamento dello stesso Comune per la disciplina delle sale giochi, approvato con
delibera consiliare del 20 dicembre 2011, n. 92. In questo caso, osserva il TAR, il
Comune resistente ha fatto applicazione «di un potere di disciplina limitativa in via
ordinaria di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di
specifica tutela, la cui fonte andrebbe individuata nell’art. 42 e nell’art. 50, comma 7,
TUEL».
2.2.− In tutte le ordinanze di rimessione, il giudice a quo osserva, in punto di
rilevanza, che le questioni di costituzionalità coinvolgono i presupposti normativi sui
quali si fondano gli atti impugnati, dal momento che il petitumsostanziale delle parti
ricorrenti consiste nella negazione della competenza in capo agli enti locali del potere di
limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del r.d. 18
giugno 1931, n. 773; a questo riguardo, il giudice a quo sottolinea il carattere
preliminare della censura riguardante l’incompetenza dell’autorità emanante, rispetto
alle altre censure dei ricorrenti.
2.3.− Quanto alla non manifesta infondatezza, nelle prime due ordinanze, derivanti
dai giudizi di impugnazione dell’ordinanza sindacale di Rivoli, il TAR osserva che la
stessa sarebbe stata adottata in difetto dei presupposti di cui all’art. 50, comma 7, del
d.lgs. n. 267 del 2000, poiché il sindaco non si sarebbe limitato a esercitare la potestà di
coordinamento e riorganizzazione del commercio attribuita dalla disposizione censurata,
ma avrebbe, invece, apportato limitazioni in ordine alla localizzazione e alla fascia oraria
di utilizzo e funzionamento degli apparecchi da gioco, con ciò ponendosi in contrasto –
in particolare − con i principi di cui alla lettera d-bis) dell’art. 3, comma 1, della legge 4
agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale), così come modificata dallo stesso art. 31 del
d.l. n. 201 del 2011. Tale disposizione prevede infatti che «[…] le attività commerciali,
come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di
alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] d-bis) il rispetto
degli orari di apertura e di chiusura».
Nella terza ordinanza, emessa nel giudizio di impugnazione del regolamento
consiliare di Santhià, il TAR rileva che non si rinviene nell’ordinamento una norma che
attribuisca ai Comuni il potere di adottare, mediante l’ordinario strumento del
regolamento consiliare, una disciplina valida per il territorio comunale degli orari di
utilizzo degli apparecchi da gioco, dovendosi riscontrare, dunque, la carenza di una
adeguata base normativa per l’esercizio del relativo potere da parte dell’ente locale.
Nell’ambito di tutte le ordinanze di rimessione, il TAR ritiene quindi che i
provvedimenti impugnati siano stati adottati al di fuori di una competenza comunale, in
una materia disciplinata dalla legge statale.
2.4.− Il TAR richiama la sentenza n. 115 del 2011 di questa Corte, la quale ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000,
come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche», prima
delle parole «contingibili e urgenti»; in tale pronuncia si afferma che per il legittimo
esercizio da parte del sindaco del potere di cui all’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del
2000, è indispensabile che ricorrano, nell’ambito del territorio comunale interessato, i
presupposti di «urgenza», a fronte del verificarsi di eventi di danno o di pericolo non
fronteggiabili con le misure ordinarie.
Peraltro, il giudice a quo ritiene che nella fattispecie il Comune non abbia applicato
l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, bensì un potere normativo − individuato
dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 − che limita in via ordinaria le attività
che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela. A
questo riguardo, il TAR osserva che «la diffusione degli apparecchi da gioco leciti non
costituisce di per sé una motivazione sufficiente per intervenire al di fuori dell’ordinaria
distribuzione delle competenze».
2.5.− Né d’altra parte, ad avviso del TAR, sarebbe rinvenibile nell’ordinamento una
norma che attribuisca ai Comuni il potere di adottare una disciplina dell’orario di utilizzo
degli apparecchi da gioco. L’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, e l’art. 31,
comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 determinerebbero quindi l’assenza di principi
normativi di contrasto della patologia ormai riconosciuta e denominata «ludopatia».
Pertanto, solo attraverso una declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni
censurate ed, in particolare, riconoscendo agli enti locali una specifica funzione di
contrasto del fenomeno patologico, in applicazione dei principi di prossimità con la
collettività locale e di sussidiarietà tra amministrazioni pubbliche, si doterebbe
l’ordinamento giuridico di strumenti per un’azione amministrativa volta ad arginare la
disponibilità illimitata dell’offerta di gioco, limitandone gli ingenti costi sociali,
mediante la delimitazione dei periodi della giornata nei quali si manifestano con più
evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale di soggetti appartenenti ai ceti
più deboli.
La violazione dei principi di cui agli artt. 118 e 32 Cost. discenderebbe proprio
dalla mancata attribuzione agli enti locali del potere di disciplina sussidiaria in funzione
di tutela dei cittadini, anche al di fuori di una situazione di emergenza, ovvero di grave
pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, prevista dall’art. 54 del d.lgs. n.
267 del 2000.
2.6.− D’altra parte, non sarebbe sufficiente a garantire la tutela delle
categorie deboli la disciplina dell’art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di
stabilità 2011), la quale demanda all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
di concerto con il Ministero della salute, la predisposizione di linee d’azione per la
prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco
compulsivo.
Anche la circolare dell’Agenzia delle entrate 13 maggio 2005, n. 21, applicativa
dell’art. 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), in
tema di esenzione IVA per la raccolta delle giocate con gli apparecchi da
intrattenimento, sarebbe volta a salvaguardare esclusivamente la stabilità del gettito
tributario, anche a sacrificio di interessi di rango superiore, con conseguente violazione
dei principi di cui agli artt. 118 e 32 Cost.
2.7.− Il TAR richiama inoltre la sentenza n. 300 del 2011, che ha escluso la
violazione della riserva di legge statale in tema di ordine pubblico, laddove lo scopo
delle norme non sia quello di evitare che dalle attività in questione possano derivare
conseguenze penalmente rilevanti, ma esclusivamente quello di «preservare dalle
implicazioni negative del gioco, anche se lecito, determinate categorie di persone, non in
grado, per le loro condizioni personali, di gestire in modo adeguato l’accesso a tale
forma di intrattenimento».
Nel caso in questione, le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non
necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente
illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico, inteso nei terminidianzi evidenziati,
preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di
consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso
degli utenti verso detti giochi. Tali caratteristiche varrebbero quindi ad escludere che la
normativa in esame sia riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di
«ordine pubblico e sicurezza», materia che attiene alla «prevenzione dei reati ed al
mantenimento dell’ordine pubblico», inteso questo quale «complesso dei beni giuridici
fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile
convivenza nella comunità nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011).
Ad avviso del giudice a quo, gli «interessi pubblici primari» che vengono in rilievo
sarebbero unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di un’ordinata convivenza
civile: infatti, diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione delle
nozioni di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione
costituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminente
competenza statale, potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività. La semplice
circostanza che la disciplina normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non
varrebbe, dunque, di per sé, a escludere la potestà legislativa regionale o provinciale,
radicando quella statale.
2.8.− Il giudice rimettente evidenzia inoltre che il recente decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall’art.
1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, all’art. 7 ha qualificato
come ludopatie i fenomeni patologici connessi all’uso di apparecchiature per il gioco,
attribuendo alla relativa normativa di contrasto la valenza di una disciplina della salute
pubblica, ai sensi dell’art. 32 Cost. Inoltre, il comma 10 del medesimo art. 7 prevede la
pianificazione, da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di forme
di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco,
territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed
ospedaliere, luoghi di culto; ai fini di tali pianificazioni, l’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato tiene conto, tra l’altro, delle proposte motivate dei Comuni.
Tuttavia, tali pianificazioni operano solo rispetto alle concessioni di raccolta di gioco
pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto; sono quindi escluse le autorizzazioni già rilasciate.
Pertanto, ad avviso del TAR, la normativa vigente non realizzerebbe la tutela della
salute pubblica, mediante il contrasto dei fenomeni di «ludopatia», in quanto la stessa
non terrebbe conto delle concessioni bandite in data anteriore alla disciplina di
conversione del d.l. n. 158 del 2012.
2.9.− D’altra parte, con riferimento alla violazione dell’art. 118 Cost., il TAR
richiama la sentenza n. 14 del 2012, nella quale ritiene di ravvisare il riconoscimento in
capo al Comune del potere di individuare limitazioni e destinazioni ulteriori e diverse
rispetto a quelle predefinite dalla legislazione nazionale e regionale, nell’ambito della
pianificazione del territorio e delle attività economiche. E tuttavia tale potere sindacale −
che si porrebbe in linea con l’autonomia riconosciuta anche ai Comuni dal Titolo V della
Costituzione, e segnatamente con la potestà regolamentare riconosciuta dall’art. 117,
sesto comma, Cost. − non sarebbe conferito ai Comuni da alcuna specifica disposizione
di legge.
3.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio relativo al reg. ord. n. 292 del 2012 con
memoria depositata il 22 gennaio 2013 in cui ha eccepito, in via preliminare,
l’inammissibilità delle questioni sollevate dal TAR, sotto il profilo del difetto di
rilevanza, in quanto l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, non costituirebbe il
fondamento dei provvedimenti impugnati; infatti, la disposizione in esame si limiterebbe
a disciplinare il potere del sindaco di coordinare e organizzare gli orari di apertura al
pubblico degli esercizi commerciali, senza peraltro affidare allo stesso alcuna
competenza in materia di limitazioni all’uso degli apparecchi di gioco ubicati in tali
esercizi.
A fronte delle censure formulate dal TAR con riferimento all’art. 50, comma 7, del
d.lgs. n. 267 del 2000, l’Avvocatura generale dello Stato suggerisce un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del
2000, conseguente all’intervento parzialmente demolitorio operato dalla sentenza n. 115
del 2011, la quale potrebbe portare a rinvenire nel potere d’ordinanza contingibile e
urgente, il fondamento giustificativo dell’intervento dell’ente locale in questa materia,
intervento che viceversa il TAR rimettente ritiene precluso dalla legislazione vigente.
Nel merito, l’Avvocatura dello Stato deduce l’infondatezza delle censure formulate
nelle ordinanze di rimessione. La materia del gioco lecito dovrebbe infatti essere
ricondotta alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, che la lettera h) del secondo
comma dell’art. 117 Cost. riserva allo Stato. E d’altra parte, dall’art. 118
Cost. discenderebbe che la materia dell’«ordine pubblico e sicurezza» debba essere
attribuita agli organi statali, in modo da garantirne un esercizio unitario su tutto il
territorio nazionale.
D’altra parte, la drastica limitazione degli orari delle sale giochi opererebbe
esclusivamente come uno strumento espulsivo e di sradicamento (in contrasto con l’art.
41 Cost. e la recente liberalizzazione) per alcune attività già insediate sul territorio
comunale, senza alcun beneficio sistemico, in quanto ciò determinerebbe un incremento
del pendolarismo dei giocatori verso altre località più permissive.
Analoghe argomentazioni sono state svolte dall’Avvocatura generale dello Stato
nelle successive memorie del 13 giugno 2013 (reg. ord. n. 115 del 2013) e del 30 luglio
2013 (reg. ord. n. 161 del 2013).
4.− Il Comune di Rivoli si è costituito nel giudizio relativo alla ordinanza n. 292 del
2012 e ha chiesto che la Corte, con sentenza interpretativa, dichiari che le disposizioni
censurate non ostano all’esercizio di poteri regolamentari eprovvedimentali dei Comuni
volti a limitare − per esigenze di carattere socio-sanitario − l’uso degli apparecchi da
gioco negli esercizi autorizzati. In via subordinata, la difesa del Comune di Rivoli ha
chiesto che sia dichiarata l’illegittimità delle disposizioni censurate, nella parte in cui
determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia,
ormai riconosciuta, della ludopatia ed escludono la competenza dei Comuni ad emanare
atti normativi eprovvedimentali volti a limitare l’uso degli apparecchi da gioco
autorizzati.
5.− Nel giudizio relativo all’ordinanza di rimessione n. 292 del 2012, si sono
costituite tutte le parti private ricorrenti e, dopo avere riferito lo svolgimento del
processo a quo, hanno chiesto che la Corte dichiari inammissibili e comunque infondate
le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR.
6.− Nel giudizio relativo all’ordinanza di rimessione n. 115 del 2013, il 17 giugno
2013 si è costituita la ricorrente Lottomatica Videolot Rete spa, chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate. In particolare, nella
memoria del 17 giugno 2014, la stessa parte ha evidenziato, in punto di ammissibilità,
la carenza, nell’ordinanza di rimessione, di un petitum unico e definito e la conseguente
impossibilità di individuare i precisi confini dell’intervento invocato dal giudice a quo.
La società ricorrente ha eccepito che le censure formulate dal TAR postulano un
intervento additivo di sistema, che esula dai poteri della Corte.
Nel merito, Lottomatica ha dedotto l’infondatezza della questione, in
considerazione della competenza statale in materia di «tutela della salute»; ed ha
osservato che, d’altra parte, già al momento dell’adozione degli atti comunali impugnati
nel giudizio a quo, sarebbe stata adottata una disciplina nazionale volta a contrastare le
patologie legate al gioco, da ultimo integrata dal d.l. n. 158 del 2012.
La questione sollevata dal TAR sarebbe altresì infondata in considerazione della
connessione tra la disciplina del gioco lecito e la «materia della sicurezza, ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la quale non si esaurisce nell’adozione di
misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela
dell’interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene
che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale»
(sentenza n. 21 del 2010).
Inoltre, la dedotta incostituzionalità degli artt. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del
2000 e 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, dovrebbe essere esclusa anche in
considerazione dei riflessi che la materia del gioco lecito determina sulla libertà
costituzionale di iniziativa economica ed imprenditoriale, sancita dall’art. 41 Cost.
Infine, sotto un diverso profilo, la questione sarebbe infondata anche alla luce della
competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo
comma, lettera e, Cost.); ed invero, laddove si riconoscesse ai Comuni la possibilità di
limitare l’offerta di giochi mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del r.d.
18 giugno 1931, n. 773, si rimetterebbe a tali enti il potere di ostacolare lo svolgimento
di un’attività economica lecita, con rischio di compromettere il principio di
liberalizzazione, sotteso al citato art. 31 del d.l. n. 201 del 2011.
7.− Nel giudizio relativo all’ordinanza di rimessione n. 161 del 2013, si è costituito
il Comune di Santhià, il quale ha chiesto l’accoglimento della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 42 e 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché dell’art. 7
del d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 189 del 2012.
Il Comune ha dedotto in particolare che, in forza della tutela costituzionale
assicurata al diritto alla salute e dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, al Comune
debba essere riconosciuto il potere di introdurre limitazioni alla distribuzione sul
territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione sia di distanze minime tra queste e
i luoghi sensibili, sia di ragionevoli orari di apertura di tali attività. D’altra parte, è lo
stesso art. 118 Cost. ad individuare nel Comune il necessario titolare di ogni funzione
amministrativa; pertanto, la omessa attribuzione al Comune di una funzione
amministrativa determinerebbe l’inefficacia dell’intervento comunale.
8.− Nel medesimo giudizio relativo all’ordinanza n. 161 del 2013, con atto
depositato l’8 agosto 2013 sono intervenuti il CODACONS (Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e
l’AIDMA Onlus (Associazione italiana per i diritti del malato), chiedendo
l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50, comma 7,
del d.lgs. n. 267 del 2000, per violazione degli artt. 118 e 32 Cost.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato
− in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost. − questione di legittimità costituzionale degli
artt. 42 e 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali), nonché dell’art. 31, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui tali disposizioni non
prevedono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti
a limitare l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso r.d. n. 773
del 1931.
2.− Le tre ordinanze di rimessione pongono questioni identiche, o tra loro
strettamente connesse, in relazione alla normativa censurata.
Ed invero, lo stesso giudice rimettente − ravvisando la violazione dei medesimi
parametri costituzionali − denuncia le disposizioni sopra indicate, che disciplinano i
poteri normativi e provvedimentali attribuiti agli organi rappresentativi degli enti
locali, nella parte in cui le stesse disposizioni non prevedono che tali poteri possano
essere esercitati con finalità di contrasto della diffusione del gioco di azzardo patologico.
I giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi con
unica pronuncia.
3.− In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento del
CODACONS e dell’AIDMA Onlus nel giudizio relativo all’ordinanza di rimessione n.
161 del 2013.
Ed invero – a prescindere dalla legittimazione ad intervenire delle associazioni
sopra indicate − l’intervento è avvenuto oltre il termine di cui all’art. 4 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, termine che, secondo il
costante orientamento di questa Corte, deve essere ritenuto perentorio (tra le
molte, sentenza n. 303 del 2010) e che non risulta osservato dalle parti intervenienti
sopra indicate (l’ordinanza di rimessione del TAR Piemonte è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 28 del 10 luglio 2013, mentre l’atto di
intervento è stato depositato l’8 agosto 2013).
4.− Va inoltre rilevata l’inammissibilità delle deduzioni svolte dal Comune di
Santhià, volte ad estendere il thema decidendum – come fissato nell’ordinanza di
rimessione – anche all’art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della
salute), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre
2012, n. 189.
Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri
indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in
considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di
costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia
volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (fra le
molte, sentenze n. 271 del 2011, n. 236 e n. 56 del 2009, n. 86 del 2008 e n. 244 del
2005; ordinanza n. 174 del 2003).
5.− La questione relativa all’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, è
inammissibile.
5.1.− Il TAR Piemonte dubita − con riferimento agli artt. 32 e 118 Cost. − della
legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplina
poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco, nella parte in cui non prevede
che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco
di azzardo patologico (g.a.p.). In particolare, il rimettente individua, nella capillare e
illimitata disponibilità sul territorio delle apparecchiature per il gioco lecito, la causa
della recente emersione di gravi forme di disagio sociale legate all’utilizzo di tali
apparecchiature e denuncia il contrasto tra il bene tutelato dall’art. 32 Cost. e la
mancanza in capo agli enti locali del potere di adottare atti normativi
e provvedimentali per arginare la diffusione di una patologia che, come questa, lo mette
a repentaglio.
Tuttavia, il giudice a quo omette di considerare che l’evoluzione della
giurisprudenza
amministrativa,
sia
di
legittimità,
sia
di
merito, ha
elaborato un’interpretazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000,
compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa
disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in
questione.
In particolare, è stato riconosciuto che − in forza della generale previsione dell’art.
50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 − il sindaco può disciplinare gli orari delle sale
giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può
fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione
stradale.
È pur vero che non sono mancate, anche recentemente, pronunce di segno
contrario, le quali hanno affermato l’illegittimità dei provvedimenti in questione,
rilevando l’incompetenza dell’autorità emanante; tuttavia il TAR omette di confrontarsi
con altre possibili soluzioni interpretative, limitandosi a richiamare solo alcune pronunce
di merito, a sostegno della illegittimità delle ordinanze in esame.
La diversa interpretazione della norma impugnata (nello stesso senso auspicato dal
giudice rimettente) è confermata dalle pronunce nelle quali il Consiglio di Stato ha
affrontato lo stesso thema decidendum oggetto del presente scrutinio, relativo alla
legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari di apertura delle sale giochi, ai
sensi dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, per i motivi sopra indicati
(Consiglio di Stato, sentenza n. 3271 del 2014; ordinanze n. 2133, n. 996 del 2014 e n.
2712 del 2013; TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 1484 del 2012; TAR Campania,
sentenza n. 2976 del 2011; TAR Lazio, sentenza n. 5619 del 2010).
Sotto un diverso profilo, il TAR rimettente omette di considerare che il potere di
limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di
distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto
alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio,
rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative
funzioni.
Dello stesso avviso è il Consiglio di Stato quando afferma che l’esercizio del potere
di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità
edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento
degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo
complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità
edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela
della salute e quindi della vita salubre degli abitanti (Consiglio di Stato, sentenza n. 2710
del 2012).
La non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al
giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse, pur praticabili, soluzioni
ermeneutiche, costituiscono omissioni tali da rendere inammissibile la questione
(ex plurimis, ordinanze n. 304 e n. 102 del 2012).
6.− La questione relativa all’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 è
inammissibile.
6.1.− Va preliminarmente rilevato che, sia nel dispositivo, sia nella parte
motivazionale, il TAR ha indicato, tra le disposizioni impugnate, il primo comma
dell’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, ancorché emerga con estrema chiarezza − dal
contenuto complessivo delle ordinanze di rimessione − che le censure riguardano la
disposizione del secondo comma del medesimo art. 31, il cui testo viene riportato per
esteso dal rimettente.
Tale erronea indicazione non appare tuttavia preclusiva dell’esame della questione;
va infatti riconosciuta la possibilità di procedere a rettificare l’indicazione erronea,
laddove i termini della stessa, come nella specie, risultino sufficientemente chiari
(sentenze n. 387 del 2008, n. 430 del 1995, n. 188 del 1994 e n. 142 del
1993; ordinanze n. 211 del 2004, n. 5 del 1998 e n. 476 del 1994).
6.2.− La disposizione in esame – dopo avere affermato che costituisce «principio
generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali
sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura» –
ammette la derogabilità del generale principio di libertà attraverso l’introduzione di
limiti territoriali, purché «connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente,
ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali». La seconda parte della disposizione
censurata stabilisce quindi quali possano essere le esigenze suscettibili di giustificare le
limitazioni al generale principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul
territorio.
Peraltro, il dato testuale appare insuperabile nel richiamo all’«apertura» di «nuovi»
esercizi commerciali. Il presupposto applicativo del principio generale, nonché delle sue
deroghe, appare costituito proprio dalla «novità» degli esercizi commerciali ai quali si
riferisce la disposizione.
Tuttavia, lo sviluppo argomentativo delle due ordinanze di rimessione non fornisce
alcun elemento di conoscenza circa l’effettiva novità degli esercizi commerciali
interessati dai provvedimenti impugnati; in tal modo, il giudice a quosi è sottratto
all’onere di motivare compiutamente la necessità di fare applicazione della norma
impugnata. La questione di legittimità costituzionale risulta quindi inammissibile per
difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della stessa.
7.− La questione relativa all’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000 è parimenti
inammissibile.
7.1.− Nella prospettazione dell’ordinanza di rimessione, il petitum del giudice a
quo è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 42 del d.lgs.
n. 267 del 2000, «nella parte in cui determina[no] una situazione di assenza di principi
normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della “ludopatia”».
Il TAR si limita a riferire che oggetto dell’impugnativa è, unitamente ad altri atti
della medesima amministrazione comunale, il regolamento consiliare per la disciplina
delle sale giochi e che «il petitum sostanziale consiste nella negazione della competenza
in capo agli enti locali del potere di limitare l’uso degli apparecchi da gioco […] in ogni
esercizio a ciò autorizzato»; risulta tuttavia omessa qualsiasi indicazione in ordine al
contenuto dispositivo del regolamento impugnato, nonché ai profili di illegittimità di tale
atto consiliare.
Al di là della carente descrizione della fattispecie − per l’omessa indicazione del
contenuto dell’atto impugnato e dei vizi di legittimità dai quali sarebbe affetto – e al di là
della mancata individuazione della specifica disposizione in cui si ravvisa la violazione
dei parametri costituzionali, va rilevato che il rimettente non invoca affatto una
pronuncia ablativa della norma censurata, ma richiede piuttosto un intervento di tipo
additivo, volto ad ampliare l’ambito delle attribuzioni consiliari, in una prospettiva di
contrasto e prevenzione dei fenomeni patologici connessi al gioco; e tuttavia, ai fini del
conseguimento di tale obiettivo, è stata omessa ogni indicazione in ordine alla direzione
e ai contenuti dell’intervento correttivo auspicato, tra i molteplici astrattamente
ipotizzabili. Tale omissione si risolve nella indeterminatezza ed ambiguità del petitum, le
quali comportano l’inammissibilità della questione (sentenze n. 220 del 2012; n. 186 e n.
117 del 2011; ordinanze n. 335, n. 260 e n. 21 del 2011, n. 54 del 2008).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile l’intervento del CODACONS (Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e
dell’AIDMA Onlus (Associazione italiana per i diritti del malato);
2) dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art.
50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 118 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
3) dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art.
31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento agli
artt. 32 e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
con le ordinanze iscritte aln. 292 del registro ordinanze del 2012 e al n. 115 del 2013;
4) dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art.
42 del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 118 Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con l’ordinanza iscritta al n. 161
del registro ordinanze del 2013.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.