associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola Roma, 4 giugno 2014 Al Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA oggetto: quesito circa la comunicazione di dati personali (compensi individuali accessori). Questa organizzazione sindacale, la più rappresentativa della dirigenza delle scuole, intende proporre all’Ufficio del Garante un quesito relativo alla legittimità di disposizioni adottate nella regione Marche, tendenti ad obbligare i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado a comunicare alle OO.SS. i compensi individuali accessori di ciascun dipendente, in violazione dell’art. 19.3 del codice 196/03 e di ripetute pronunce di codesto Ufficio. FATTO - il vigente CCNL della scuola prevede all’art. 6.2 l’obbligo di comunicare alle OO.SS. (in sede di informazione successiva) unicamente i “nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto”; - il contratto integrativo regionale stipulato fra l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e le OO.SS. in data 19 dicembre 2008 (tuttora vigente) stabilisce invece all’art. 17.6 che “il Dirigente scolastico è tenuto alla consegna alle RSU ed alle OO.SS. aventi titolo, dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica, con l’indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi […]”; - numerosi dirigenti scolastici della regione interessata – ritenendo illegittima la statuizione del contratto regionale (per i motivi che si illustreranno in seguito) – si sono limitati a consegnare gli elenchi nominativi ed hanno fornito informazione sui compensi solo per aggregati di destinazione di spesa; - a fronte di tale atteggiamento, le OO.SS. hanno chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale la convocazione di un tavolo di raffreddamento, composto unicamente di rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto regionale e di funzionari dell’Ufficio, di fronte al quale sono stati Viale del Policlinico 129/a, 00161 Roma Tel. +39 0644245820 - 0644243262 Fax +39 0644254516 www.anp.it - [email protected] ANP aderisce a di volta in volta chiamati a comparire i singoli dirigenti scolastici (prevalentemente della provincia di Ascoli Piceno). Il tavolo – composto, come si è detto, unicamente da coloro che avevano a suo tempo sottoscritto il contratto contestato – ha ovviamente ribadito la vigenza dello stesso e concluso per la “piena legittimità delle disposizioni dell’art. 17, comma 6, del Contratto collettivo decentrato regionale del 19 dicembre 2008”, sostanzialmente intimando ai dirigenti di volta in volta convocati di fornire i dati richiesti. CONSIDERAZIONI DI DIRITTO - Il contratto decentrato regionale in questione – limitatamente all’art. 17.6 richiamato – si pone in violazione di legge. Infatti: a) le competenze proprie del livello di contrattazione decentrata regionale sono fissate dal contratto nazionale vigente (art. 4 commi 3 e 4), che si allega in stralcio (allegato n. 1). Tali competenze non includono in alcun modo l’informazione successiva a livello di singola istituzione scolastica e le materie su cui essa si svolge. Dunque le parti hanno a suo tempo stipulato fra loro su materia della quale non avevano la disponibilità; b) l’informazione successiva a livello di istituzione scolastica è regolata direttamente dal contratto collettivo nazionale (art. 6 comma 2 lettera n) – che si allega con il n. 2), che è fonte pattizia di rango superiore rispetto al contratto regionale. Il comportamento delle parti al tavolo regionale si è posto quindi in ulteriore violazione di legge, dal momento che – oltre a stipulare di materia per esso indisponibile – lo ha anche fatto in contrasto rispetto alla fonte legittima; c) il contratto regionale ha bensì competenza nell’istituzione di un tavolo di “raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica”: ma ciò non può comportare anche la facoltà di modificare le clausole contrattuali proprie di un altro ambito negoziale, né quella di auto-attribuirsi una competenza che la fonte legittima non riconosce; d) è pacifico in diritto che la responsabilità giuridica si accompagna alla disponibilità della materia. L’intervento arbitrario del contratto regionale nelle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica viola questo principio, in quanto espropria il dirigente scolastico del potere di decisione in materia di informazione successiva, lasciandogli intatta la responsabilità giuridica per l’eventuale comportamento antisindacale; e) l’ARAN, ripetutamente interpellata sulla materia, si è sempre espressa per la vigenza letterale della previsione del contratto nazionale. Fra le diverse pronunce rese in merito, se ne allega a titolo di esempio una di appena qualche mese fa (allegato n. 3); f) l’Ufficio del Garante ha a sua volta ripetutamente ribadito che la comunicazione di dati personali in assenza di norme di legge o di regolamento costituisce violazione del codice 196/03. Nelle Linee guida (deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007 punto 5.2) questo concetto è espresso con grande chiarezza nei termini seguenti: “Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili”. La chiave di lettura – ad avviso di questa organizzazione – risiede nell’aggettivo “applicabile”. Per le considerazioni sopra diffusamente esposte, esso va individuato nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007 – allegato n. 2) che si limita a prescrivere la comunicazione dei nominativi. Non si può invece considerare applicabile sul punto l’art. 17.6 del contratto decentrato regionale, in quanto non ha competenza in materia di relazioni sindacali di istituto e statuisce nel merito in difformità dalla fonte superiore (il contratto nazionale) dal quale anch’esso trae legittimità. RICHIESTA CONCLUSIVA Per i motivi anzidetti, questa organizzazione sindacale – a tutela dei dirigenti scolastici che essa rappresenta in misura maggioritaria – chiede all’Ufficio del Garante una pronuncia formale che confermi il divieto di comunicare dati personali eccedenti rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Nel rimanere in attesa di un positivo riscontro alla presente, è gradita l’occasione per formulare distinti saluti. Giorgio Rembado Presidente nazionale Anp ALLEGATO N. 1 CCNL 29.11.2007: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola quadriennio giuridico 2006-09 e primo biennio economico 2006-2007 (G.U. 17.12.2007, n. 292 - S.O. n. 274) Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa [ OMISSIS] 3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente sulle seguenti materie: a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente regione e da Enti diversi dal MPI, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31 ottobre; c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed A.T.A.; d) criteri di utilizzazione del personale; e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione. 4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie: a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali; c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica; d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale. [OMISSIS] ALLEGATO N. 2 CCNL 29.11.2007: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola quadriennio giuridico 2006-09 e primo biennio economico 2006-2007 (G.U. 17.12.2007, n. 292 - S.O. n. 274) Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica 1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo. 2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti: [OMISSIS] Sono materia di informazione successiva le seguenti: n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse. [OMISSIS]
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