Quesito al garante

associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
Roma, 4 giugno 2014
Al Garante per la protezione
dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 ROMA
oggetto:
quesito circa la comunicazione di dati personali (compensi individuali accessori).
Questa organizzazione sindacale, la più rappresentativa della dirigenza delle scuole, intende
proporre all’Ufficio del Garante un quesito relativo alla legittimità di disposizioni adottate nella
regione Marche, tendenti ad obbligare i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado a
comunicare alle OO.SS. i compensi individuali accessori di ciascun dipendente, in violazione
dell’art. 19.3 del codice 196/03 e di ripetute pronunce di codesto Ufficio.
FATTO
- il vigente CCNL della scuola prevede all’art. 6.2 l’obbligo di comunicare alle OO.SS. (in sede di
informazione successiva) unicamente i “nominativi del personale utilizzato nelle attività e
progetti retribuiti con il fondo di istituto”;
- il contratto integrativo regionale stipulato fra l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e le
OO.SS. in data 19 dicembre 2008 (tuttora vigente) stabilisce invece all’art. 17.6 che “il Dirigente
scolastico è tenuto alla consegna alle RSU ed alle OO.SS. aventi titolo, dei prospetti riepilogativi
dell’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica, con l’indicazione dei nominativi, attività,
impegni orari e relativi compensi […]”;
- numerosi dirigenti scolastici della regione interessata – ritenendo illegittima la statuizione del
contratto regionale (per i motivi che si illustreranno in seguito) – si sono limitati a consegnare
gli elenchi nominativi ed hanno fornito informazione sui compensi solo per aggregati di
destinazione di spesa;
- a fronte di tale atteggiamento, le OO.SS. hanno chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale la
convocazione di un tavolo di raffreddamento, composto unicamente di rappresentanti delle
OO.SS. firmatarie del contratto regionale e di funzionari dell’Ufficio, di fronte al quale sono stati
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ANP aderisce a
di volta in volta chiamati a comparire i singoli dirigenti scolastici (prevalentemente della
provincia di Ascoli Piceno). Il tavolo – composto, come si è detto, unicamente da coloro che
avevano a suo tempo sottoscritto il contratto contestato – ha ovviamente ribadito la vigenza
dello stesso e concluso per la “piena legittimità delle disposizioni dell’art. 17, comma 6, del
Contratto collettivo decentrato regionale del 19 dicembre 2008”, sostanzialmente intimando ai
dirigenti di volta in volta convocati di fornire i dati richiesti.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
- Il contratto decentrato regionale in questione – limitatamente all’art. 17.6 richiamato – si
pone in violazione di legge. Infatti:
a) le competenze proprie del livello di contrattazione decentrata regionale sono fissate dal
contratto nazionale vigente (art. 4 commi 3 e 4), che si allega in stralcio (allegato n. 1). Tali
competenze non includono in alcun modo l’informazione successiva a livello di singola
istituzione scolastica e le materie su cui essa si svolge. Dunque le parti hanno a suo tempo
stipulato fra loro su materia della quale non avevano la disponibilità;
b) l’informazione successiva a livello di istituzione scolastica è regolata direttamente dal
contratto collettivo nazionale (art. 6 comma 2 lettera n) – che si allega con il n. 2), che è fonte
pattizia di rango superiore rispetto al contratto regionale. Il comportamento delle parti al
tavolo regionale si è posto quindi in ulteriore violazione di legge, dal momento che – oltre a
stipulare di materia per esso indisponibile – lo ha anche fatto in contrasto rispetto alla fonte
legittima;
c) il contratto regionale ha bensì competenza nell’istituzione di un tavolo di “raffreddamento
dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica”:
ma ciò non può comportare anche la facoltà di modificare le clausole contrattuali proprie di un
altro ambito negoziale, né quella di auto-attribuirsi una competenza che la fonte legittima non
riconosce;
d) è pacifico in diritto che la responsabilità giuridica si accompagna alla disponibilità della
materia. L’intervento arbitrario del contratto regionale nelle relazioni sindacali a livello di
singola istituzione scolastica viola questo principio, in quanto espropria il dirigente scolastico
del potere di decisione in materia di informazione successiva, lasciandogli intatta la
responsabilità giuridica per l’eventuale comportamento antisindacale;
e) l’ARAN, ripetutamente interpellata sulla materia, si è sempre espressa per la vigenza
letterale della previsione del contratto nazionale. Fra le diverse pronunce rese in merito, se ne
allega a titolo di esempio una di appena qualche mese fa (allegato n. 3);
f) l’Ufficio del Garante ha a sua volta ripetutamente ribadito che la comunicazione di dati
personali in assenza di norme di legge o di regolamento costituisce violazione del codice
196/03. Nelle Linee guida (deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007 punto 5.2) questo concetto è
espresso con grande chiarezza nei termini seguenti:
“Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che
l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la
corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni
sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori
individuabili”.
La chiave di lettura – ad avviso di questa organizzazione – risiede nell’aggettivo “applicabile”.
Per le considerazioni sopra diffusamente esposte, esso va individuato nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del 29 novembre 2007 – allegato n. 2) che si limita a prescrivere la
comunicazione dei nominativi. Non si può invece considerare applicabile sul punto l’art. 17.6
del contratto decentrato regionale, in quanto non ha competenza in materia di relazioni
sindacali di istituto e statuisce nel merito in difformità dalla fonte superiore (il contratto
nazionale) dal quale anch’esso trae legittimità.
RICHIESTA CONCLUSIVA
Per i motivi anzidetti, questa organizzazione sindacale – a tutela dei dirigenti scolastici che essa
rappresenta in misura maggioritaria – chiede all’Ufficio del Garante una pronuncia formale che
confermi il divieto di comunicare dati personali eccedenti rispetto a quelli previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Nel rimanere in attesa di un positivo riscontro alla presente, è gradita l’occasione per formulare
distinti saluti.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp
ALLEGATO N. 1
CCNL 29.11.2007: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
scuola quadriennio giuridico 2006-09 e primo biennio economico 2006-2007 (G.U. 17.12.2007,
n. 292 - S.O. n. 274)
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
[ OMISSIS]
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge
annualmente sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente regione e da Enti diversi
dal MPI, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle
aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi
destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludersi entro il 31
ottobre;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed A.T.A.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si svolge con
cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei
permessi sindacali;
c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale
generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza,
supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.
[OMISSIS]
ALLEGATO N. 2
CCNL 29.11.2007: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
scuola quadriennio giuridico 2006-09 e primo biennio economico 2006-2007 (G.U. 17.12.2007,
n. 292 - S.O. n. 274)
Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della
stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le
relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
[OMISSIS]
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle
risorse.
[OMISSIS]