SETTORE RISORSE FAUNISTICHE ED AREE PROTETTE Determinazione dirigenziale Raccolta n. 2243 del 25/08/2014 Oggetto: CATASTO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI SIENA PER L’ANNO 2014. DINIEGO ALLA RICHIESTA DI NUOVA COLLOCAZIONE TAB. 7517. Il Responsabile P.O. “Staff amministrativo-contabile” VISTA la Legge n° 157 del 11.2.1992 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, la L.R. n° 3 del 12.1.1994 di pari oggetto, ed il Regolamento Regionale degli appostamenti n° 33R del 26.7.2011; RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n° 331 del 27.12.2012 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni” con le determinazioni regolamentari affidate alla competenza delle Province; - DATO ATTO che il suddetto Disciplinare stabilisce, tra l’altro: all’art. 7 l’obbligo di rilievo delle coordinate geografiche esatte del sito dell’appostamento, tramite strumentazione G.P.S. (Global Positioning System); all’art. 4 che il Dirigente competente, a conclusione dell’istruttoria tecnica comparata, concede le nuove collocazioni, tenendo conto di quanto previsto dal Disciplinare; RILEVATO che, nel corso dell’istruttoria tecnica, condotta nel mese di Marzo 2014 sulle n° 59 richieste di nuova collocazione inoltrate nel periodo dal 1 al 28 Febbraio 2014, è risultato che il sito richiesto per la nuova collocazione dal Sig. Mario BERCHIELLI, titolare della Tab. 7517 (ATTI: Prot. n° 33823-4.3.2014 in Comune di Gaiole in Chianti – loc. Poggio di Ama), come attesta il rapporto tecnico in data 28.3.014, ricade all’interno del SIC-SIR “MONTI DEL CHIANTI”, per il quale è stabilita la seguente misura “Nessun nuovo appostamento fisso e/o nuove collocazioni” EVIDENZIATO il fatto che la suddetta prescrizione è stata introdotta con il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015, il quale recepisce tale misura di mitigazione e compensazione prevista nello studio di incidenza relativo ai SIR, e stabilisce che “non è consentito l’impianto di nuovi appostamenti fissi derivanti da “nuova collocazione” che preveda lo spostamento di un appostamento già autorizzato al di fuori dei SIR (Siti di Importanza Regionale) e delle ARF (Aree di Rilevanza Faunistica) a un sito geografico interno a queste aree. (PFVP approvato con delibera C.P. n° 68 del 29.7.2013 e pubblicato sul BURT in data 9.10.2013: Allegato A2 “Pianificazione faunistica e ventoria” – Capitolo 3.2 “Criteri gestionali per la fauna migratrice” - pag. 43). DATO ATTO che è stato puntualmente applicato l’art. 10-bis della Legge 241/1990 denominato “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza” inviando al richiedente in data 25.3.2014 la Raccomandata A/R Prot. n° 48252 avente ad oggetto “Nuova collocazione appostamento fisso anno 2014: preavviso di diniego”, nella quale erano espressi in modo chiaro ed esplicito i “motivi ostativi” e si forniva chiara informazione sulla possibilità di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, le proprie osservazioni per scritto , eventualmente corredate da documenti; DATO ATTO altresì che il richiedente non ha esercitato tale possibilità; RICHIAMATO inoltre quanto stabilito dal citato art. 4 del Disciplinare Provinciale in ordine alla richieste di nuova collocazione non accolte: (…) “A tale scopo si stabilisce che, ove la richiesta di nuova collocazione non venga accolta, l’appostamento rimane autorizzato sul sito geografico precedente, ed una ulteriore richiesta di nuova collocazione può essere presentata solo dal 1 al 28 Febbraio dell’anno successivo. 1 SETTORE RISORSE FAUNISTICHE ED AREE PROTETTE Determinazione dirigenziale Raccolta n. 2243 del 25/08/2014 Nel caso in cui la richiesta di nuova collocazione fosse originata dal mancato consenso del proprietario del fondo, e non fosse pertanto possibile la permanenza nel sito precedente, l’autorizzazione decade per “sopravvenuta indisponibilità del terreno in cui è ubicato l’appostamento” come stabilito dall’art. 82, co. 2°. lett. d) RR.. Per il pronunciamento di decadenza vale quanto stabilito dall’ art. 13 lett. b) e dall’art. 15., nonché dall’art. 12, ultimo comma, per quanto attiene la tassa di concessione regionale eventualmente già pagata. (…) EVIDENZIATO che il Sig. Mario BERCHIELLI, avendo a suo tempo ottenuto un consenso senza limiti temporali per la disponibilità dei luoghi relativa alla attuale collocazione dell’appostamento in Comune di Radda in Chianti – Loc. Monteraponi, ne consegue che la Tab. 7517 rimane autorizzata sul sito geografico precedente; RAVVISATA la propria competenza a provvedere ai sensi della seguente normativa: Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; Art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; Art. 40 dello Statuto dell’Ente; Art. 55 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; Decreto del Presidente della Provincia del 04.03.2010 e Deliberazione G.P. n° 162 del 30.6.2014; Determinazione Dirigenziale n° 3066 del 19.11.2013, relativa a organizzazione interna e delega per la firma di provvedimenti urgenti; - - RITENUTO pertanto di provvedere in merito DETERMINA 1) DI DICHIARARE NON REGOLARE e pertanto NON CONCEDIBILE, per i motivi ampiamente descritti in premessa, la nuova collocazione dell’appostamento fisso Tab. 7517 presentata dal Sig. MARIO BERCHIELLI; 2) DI DARE ATTO l’appostamento fisso Tab. 7517 rimane autorizzato sul sito geografico precedente, come stabilito dall’art. 4 del Disciplinare già citato in premessa (GP 331/2012); avendone i requisiti richiesti; 3) DI DARE ATTO che, per gli adempimenti successivi al presente provvedimento finale, si procederà come stabilito dal Disciplinare medesimo; 4) DI DARE INFINE ATTO, ai sensi dell’art. 3 -comma 4°- della citata Legge 241/90, che avverso il presente provvedimento sono ammessi, da parte di chi vi abbia interesse, i seguenti ricorsi: Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana entro 60 giorni dal ricevimento; Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento, in alternativa al ricorso al TAR. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, mediante inserimento sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata. 2 SETTORE RISORSE FAUNISTICHE ED AREE PROTETTE Determinazione dirigenziale Raccolta n. 2243 del 25/08/2014 Il RESPONSABILE P.O. “STAFF AMMINISTRATIVO-CONTABILE” MAURO FAZZI Siena 25/08/2014 Si attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Siena 25/08/2014 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)” 3
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