Condizioni generali di contratto_30 12 13

Condizioni generali di contratto
1. Conclusione del contratto
Le nostre forniture, prestazioni e offerte sono disciplinate esclusivamente dalle presenti condizioni generali
di contratto.
1.1
Tutte le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti, a meno che non abbiamo dichiarato
espressamente che si tratta di un’offerta vincolante. Il contratto si perfeziona soltanto con la nostra
conferma scritta dell’incarico ed è disciplinato esclusivamente dal contenuto della conferma stessa
e dalle presenti condizioni che il committente accetta tramite il conferimento dell’incarico o al più
tardi tramite il ricevimento della merce. Non riconosciamo condizioni generali di contratto del
cliente che si discostino dalle presenti condizioni o si pongano in contrasto con esse, a meno che
non abbiamo dichiarato il nostro assenso scritto alla loro validità. Le nostre condizioni generali di
contratto sono valide anche se eseguiamo la prestazioni oggetto dell’incarico senza riserve, pur
essendo a conoscenza di condizioni del cliente che si discostino dalle nostre condizioni generali di
contratto o che si pongano in contrasto con esse. Ci opponiamo quindi sin d’ora a eventuali
conferme dell’incarico da parte del committente che facciano riferimento alle sue condizioni di
contratto o di acquisto.
1.2
Qualsiasi patto accessorio e modifica delle presenti condizioni necessita della nostra conferma
scritta. Il cliente sarà informato per iscritto delle modifiche che vengono apportate alle presenti
condizioni generali di contratto. Le modifiche si intendono accettate ove il cliente non vi si opponga
entro 4 (quattro) settimane dal ricevimento di tale comunicazione. In questo caso, i futuri incarichi
saranno conferiti dal cliente in base alle condizioni generali di contratto modificate. Ove le
condizioni generali di contratto vengano modificate, il cliente sarà informato specificamente del
suo diritto di opposizione e delle conseguenze giuridiche del suo silenzio.
1.3
I documenti trasmessi in relazione alle offerte, come illustrazioni, disegni, misure e indicazioni
riguardanti l’efficienza, il peso o l’ingombro e la potenza richiesta sono vincolanti soltanto in
presenza di un esplicito accordo scritto o perlomeno di una nostra conferma in tal senso. Ci
riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su questi documenti, così come sui preventivi. La loro
divulgazione a terzi è vietata e su nostra richiesta tali documenti ci devono essere restituiti
immediatamente.
2.
Prezzi e pagamento
2.1
I nostri prezzi si intendono franco magazzino a Hofheim-Wallau. I prezzi dei filtri sono comprensivi
dell’imballaggio, mentre i prezzi per i mezzi filtranti comprendono l’imballaggio soltanto se vengono
acquistati cartoni interi. Ai prezzi si aggiunge l’imposta sul valore aggiunto di volta in volta in vigore.
Qualora i prezzi siano stati concordati in base ai nostri prezzi di listino e il cliente chieda di ricevere
la fornitura dopo una decorrenza di oltre quattro mesi dalla stipula del contratto, saranno applicati i
prezzi di listino validi al momento della fornitura (al netto del ribasso percentuale o fisso
eventualmente concordato). Ove il nuovo prezzo di listino superi il prezzo precedente di oltre il
20%, il cliente ha la facoltà di disdire l’incarico.
2.2
In linea di principio, i pagamenti devono essere effettuati in contanti presso la nostra sede e sono
esigibili dopo la decorrenza di 30 giorni dalla data della fattura.
-2I pagamenti vengono imputati di volta in volta al debito meno recente, eventualmente prima ai
costi maturati e poi agli interessi. Accettiamo cambiali e assegni soltanto pro-solvendo a condizione
che esista uno specifico accordo in tal senso e che non comportino costi e spese a nostro carico. Il
pagamento si intende corrisposto soltanto quando siamo in grado di disporre dell’importo.
Eventuali ritardi nel pagamento ci autorizzano ad addebitare al cliente per ogni sollecito, ad
eccezione del primo, un importo di EUR 5,00 nonché gli interessi legali di mora di volta in volta in
vigore, fatta salva qualsiasi ulteriore pretesa e qualsiasi altro nostro diritto.
2.3
Il committente può procedere alla compensazione, ritenzione o riduzione unicamente nel caso in
cui le sue pretese siano state da noi riconosciute o accertate con sentenza passata in giudicato. I
diritti nascenti in capo al cliente dal contratto stipulato con la nostra società, ad eccezione delle
pretese di pagamento, possono essere trasferiti soltanto con il nostro previo consenso.
2.4
Siamo legittimati a condizionare l’esecuzione di forniture e prestazioni non ancora effettuate al
pagamento anticipato o alla prestazione di una garanzia, qualora in seguito alla stipula del contratto
dovessimo venire a conoscenza di circostanze atte a provocare una significativa riduzione
dell’affidabilità finanziaria del committente, che mettano a rischio il pagamento dei nostri crediti
insoluti da parte del committente in base al rapporto contrattuale in questione (e anche di quelli
che riguardano altri incarichi singoli, soggetti allo stesso contratto quadro).
3.
Consegna e passaggio del rischio
3.1
L’indicazione di date e termini non è vincolante a meno che non sussista una nostra specifica
conferma scritta o un accordo scritto in tal senso.
3.2
Le date e i termini di consegna si intendono rispettati se i presupposti per il passaggio del rischio,
previsti dalle presente condizioni, risultano soddisfatti prima della loro scadenza. Gli eventi
imprevedibili e inevitabili, come forza maggiore, guerre o situazioni simili, ordini imposti dalle
autorità, agitazioni, ritardi durante il trasporto, scioperi, serrate o altre interruzioni della
produzione, così come altri eventi che creano disturbi e che non sono dovuti a nostra colpa, ci
esonerano, per la loro durata, dall’obbligo di effettuare la consegna entro i termini stabiliti, nella
misura in cui tali eventi influiscano in modo essenziale sulla nostra capacità di fornitura. Quanto
precede vale anche nel caso in cui al verificarsi di tali eventi avessimo già accumulato un ritardo o in
cui gli eventi interessassero i nostri fornitori o subfornitori. I termini di consegna correnti si
prolungheranno di un periodo equivalente. Qualora gli eventi di disturbo perdurino per più di tre
mesi siamo inoltre legittimati a recedere in tutto o in parte dal contratto. La nostra società
informerà il committente del verificarsi di siffatti eventi.
3.3
Qualora la prestazione dovesse subire ritardi, rispondiamo per dolo o colpa grave in base alle
disposizioni di legge. Il committente è autorizzato a recedere dal contratto in caso di superamento
della data di consegna per oltre tre mesi e di scadenza infruttuosa di un ulteriore termine con una
durata minima di 2 settimane, che dovrà essere fissato dal committente stesso. Il committente può
chiedere inoltre il risarcimento del danno subìto a causa del ritardo purché tale danno sia
riconducibile almeno a una nostra colpa grave. Questa pretesa risarcitoria non deve superare, per
ogni settimana intera di ritardo, l’½% del valore riferito alla parte della fornitura complessiva che è
interessata dal ritardo ed è comunque limitata al 10% di tale valore. La limitazione non trova
applicazione in presenza di una responsabilità per dolo, colpa grave o per danni alla vita, alla
persona o alla salute. Quanto precede non comporta l’inversione dell’onere della prova a carico
dell’acquirente.
3.4
Il rischio passa al committente con la consegna della merce al trasportatore a Hofheim-Wallau. Ove
la consegna o la spedizione subisca ritardi per motivi imputabili al committente, il rischio passa a
-3quest’ultimo il giorno in cui la merce è pronta per la spedizione; dallo stesso giorno inizia a
decorrere il termine di pagamento di cui al numero 2.2.
4.
Riserva di proprietà
4.1
Fino al soddisfacimento di tutti i crediti – attuali o futuri – da noi vantati a qualunque titolo nei
confronti del committente in base al rapporto commerciale, vengono prestate a nostro favore le
seguenti garanzie, che su richiesta saranno svincolate a nostra discrezione, qualora il loro valore
superi di oltre il 20% quello dei crediti.
4.2
L’oggetto fornito rimane di nostra proprietà fino al soddisfacimento di tutte le pretese da noi
vantate nei confronti del cliente in base al rapporto commerciale. Durante la validità della riserva di
proprietà è fatto divieto al committente di procedere a pignoramenti o a cessioni a titolo di
garanzia. Il committente è autorizzato a lavorare e a vendere la merce sottoposta a riserva di
proprietà nell’ambito della sua regolare attività. Fino al pagamento integrale da parte del suo
acquirente, il committente deve sottoporre a sua volta a riserva di proprietà la merce soggetta a
riserva di proprietà. Il bene frutto della lavorazione è qualificato come “merce nuova” ed è
custodito per nostro conto dal committente con la diligenza del buon commerciante.
4.3
In caso di lavorazione insieme ad altri beni non appartenenti al fornitore, il fornitore è
comproprietario della nuova merce per la quota che risulta dal rapporto, determinato al momento
della lavorazione, tra il valore del bene fornito che è stato sottoposto a lavorazione, miscelazione o
assemblaggio e il valore delle altre merci sottoposte a lavorazione. Ove il committente acquisti la
proprietà esclusiva della nuova merce, quest’ultimo dichiara di concedere sulla nuova merce una
quota di comproprietà equivalente al rapporto, determinato al momento della lavorazione, tra il
valore dell’oggetto fornito sottoposto a lavorazione e il valore delle altre merci sottoposte a
lavorazione.
4.4
Il committente ci cede sin d’ora, a titolo di garanzia, tutti i crediti nascenti dalla rivendita o da altre
cause giuridiche (assicurazione, atto illecito) con riferimento alla merce sottoposta a riserva di
proprietà (inclusi tutti i saldi a credito risultanti dal conto corrente). Il committente è autorizzato,
fino a revoca, a incassare in proprio nome e per nostro conto i crediti a noi ceduti. La presente
autorizzazione all’incasso può essere revocata soltanto qualora il committente non adempia
correttamente i propri obblighi di pagamento. Ove il committente venda la merce sottoposta a
riserva di proprietà insieme ad altre merci, la cessione vale soltanto fino alla concorrenza della
parte del credito complessivo che corrisponde al prezzo concordato fra il committente e la nostra
società per i prodotti interessati, sottoposti a riserva di proprietà, maggiorata del 20% del prezzo.
4.5
Nel caso in cui terzi facciano valere diritti sulla merce sottoposta a riserva di proprietà, il
committente li metterà a conoscenza del nostro diritto di proprietà e ci informerà senza indugio
dell’accaduto, consegnandoci tutti i documenti. I costi e i danni sono a carico del committente.
4.6
Ove il committente sia in ritardo con l’adempimento dei propri obblighi nei nostri confronti, siamo
legittimati a ritirare la merce sottoposta a riserva di proprietà, fatto salvo qualsiasi nostro diritto
ulteriore, e a utilizzarla in altro modo, al fine di soddisfare i crediti esigibili nei confronti del
committente, nonché a chiedere eventualmente la cessione dei diritti di restituzione vantati dal
committente nei confronti di terzi. In questo caso il committente concederà a noi o ai nostri
incaricati immediatamente accesso alla merce sottoposta a riserva di proprietà e la consegnerà
senza indugio. Il ritiro e il pignoramento, da parte nostra, della merce sottoposta a riserva di
proprietà non equivale a un recesso dal contratto.
-4-
5.
Garanzia
5.1
Rispondiamo in base alle seguenti disposizioni per vizi della fornitura, fra cui rientra anche la
mancanza di qualità esplicitamente promesse, con l’esclusione di qualsiasi ulteriore pretesa:
Devono essere riparati o sostituiti – a nostra discrezione – i pezzi che, entro 6 mesi (nel caso di
attività a più turni entro 3 mesi) dal passaggio del rischio, si rivelano inutilizzabili o presentano
difetti che pregiudichino la loro utilizzabilità in modo essenziale a causa di fatti risalenti al periodo
antecedente il passaggio del rischio. Questi vizi ci devono essere segnalati immediatamente per
iscritto. I pezzi sostituiti diventano di nostra proprietà.
Assumiamo la garanzia e la responsabilità per prodotti altrui soltanto qualora il committente abbia
già fatto ricorso senza successo al nostro fornitore.
5.2
Il termine di prescrizione per pretese e diritti relativi a vizi dell’oggetto fornito è, a prescindere dalla
causa giuridica, di un anno. Quanto precede non vale nei casi previsti dal § 438 I n. 1 e 2 BGB
(codice civile tedesco) e dal § 634 a I n. 2 BGB dalla consegna, in caso di prestazioni d’opera dal
collaudo. I termini di prescrizione si applicano, a prescindere dalla causa giuridica, a tutte le pretese
risarcitorie avanzate nei nostri confronti con riferimento al vizio.
5.3
Non assumiamo alcuna garanzia o responsabilità per danni riconducibili ai seguenti motivi:
Utilizzo inidoneo o improprio, errori nel montaggio o nella messa in servizio, modifiche, tentativi di
manutenzione o di riparazione compiuti dal committente o da terzi, trattamento sbagliato o
negligente, mezzi di esercizio e materiali di ricambio non idonei, lavori edili affetti da vizi, suolo di
costruzione non idoneo, influenze elettro-chimiche o elettriche.
5.4
Dopo la segnalazione del vizio, il committente deve concederci il tempo e la possibilità per
effettuare tutte le riparazioni e sostituzioni che riteniamo necessarie a nostro insindacabile giudizio.
Il committente ha il diritto di eliminare il vizio autonomamente o di farlo eliminare da terzi e di
chiederci il rimborso dei costi sostenuti solo in casi urgenti, che ci devono essere segnalati
immediatamente, in cui sia messa in pericolo la sicurezza operativa, e per evitare danni
sproporzionatamente elevati, o quando siamo in ritardo con l’eliminazione di un vizio.
5.5
Per quanto riguarda i costi diretti della riparazione o della sostituzione, ci faremo carico - qualora la
contestazione si riveli fondata - dei costi del pezzo di ricambio, inclusa la spedizione, nonché del
ragionevole costo di montaggio e smontaggio e – qualora in considerazione del caso concreto il
rimborso risulti ragionevole – dei costi dell’intervento eventualmente necessario dei nostri ausiliari.
Tutti gli altri costi sono a carico del committente.
5.6
Per il pezzo di ricambio e la riparazione vale il termine di prescrizione indicato al punto 5.2, con la
precisazione che il termine decorre dalla fornitura della merce originaria, vale a dire perlomeno fino
alla scadenza del termine di garanzia originario per l’oggetto fornite. Il termine di prescrizione
relativo alla responsabilità per vizi dell’oggetto fornito si prolunga di un periodo corrispondente
all’interruzione dell’attività dovuta ai lavori di riparazione.
6.
Responsabilità
6.1
Rispondiamo per dolo o colpa grave in base alle disposizioni di legge. Inoltre, rispondiamo
esclusivamente secondo la legge sulla responsabilità del produttore, nel caso di danni alla vita, alla
persona o alla salute o per la violazione colposa di obblighi contrattuali fondamentali, in particolare
delle dichiarazioni di garanzia. La pretesa risarcitoria per la violazione di obblighi contrattuali
fondamentali è limitata in ogni caso a danni prevedibili sulla base di un contratto di questo genere.
La presente limitazione della responsabilità vale anche nei casi di colpa grave qualora non ricorra
alcuna delle ipotesi di eccezione elencate nel presente paragrafo.
-5-
6.2
E’ esclusa la responsabilità per danni causati dall’oggetto fornito ai beni giuridici del committente,
ad esempio per danni subìti da altre cose, a meno che non si sia in presenza di dolo, colpa grave o
delle ipotesi di eccezione elencate al paragrafo 6.1.
6.3
In tutti gli altri casi, la nostra responsabilità è limitata all’ammontare del prezzo pagato dal
committente per la merce o per la prestazione.
7.
Disposizioni finali
7.1
Le limitazioni alla garanzia e alla responsabilità previste ai numeri 5 e 6 sono sottoposte alle
seguenti condizioni:
- non trovano applicazione nel caso di dolo;
- non trovano applicazione se un vizio è stato da noi taciuto con dolo o se abbiamo assunto la
garanzia per le qualità dell’oggetto fornito;
- non trovano applicazione in caso di danni alla vita, alla persona, alla salute o alla libertà, in caso di
pretese secondo la legge sulla responsabilità del produttore, in caso di violazione di un obbligo per
colpa grave o in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali fondamentali.
7.2
Qualora il contatto o le presenti condizioni generali di contratto dovessero rivelarsi lacunose, tali
lacune dovranno essere colmate con le disposizioni giuridicamente efficaci che i contraenti
avrebbero concordato, in ragione delle finalità economiche del contratto e dello scopo delle
presenti condizioni generali di contratto, qualora fossero stati a conoscenza della lacuna.
Avviso:
Il committente prende atto del fatto che il venditore archivia i dati raccolti nell’ambito del rapporto
contrattuale ai sensi del § 28 della legge federale sulla privacy ai fini del loro trattamento e che si
riserva il diritto di trasmetterli a terzi (ad esempio assicurazioni) nella misura in cui tale trasmissione
si renda necessaria per l’adempimento del contratto.
7.3
Il luogo dell’adempimento è la sede della nostra impresa, il foro esclusivo è Francoforte sul Meno,
anche per azioni cambiarie e per azioni di regresso per il mancato pagamento di assegni. Siamo
tuttavia legittimati a citare il committente dinanzi a qualsiasi altro foro competente in virtù della
legge.
7.4
Trova applicazione la legge della Repubblica Federale di Germania. E’ esclusa l’applicazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980
(CISG).
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