PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

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SETTIMANALE
DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI
E AZIENDE
9
3 marzo 2014
Fisco
18 Calendario delle dichiarazioni 2014
25 IVA annuale: versamento saldo e presentazione modello
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7 “Sabatini bis”: invio delle domande dal 31 marzo
Anno XI - Direzione e redazione Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago
39 Impianti fotovoltaici e società di comodo
Bilancio
43 Rimanenze di magazzino: criteri di rilevazione
Lavoro
PROCEDURE
5 000001 482794
8 Minimali giornalieri di retribuzione dei dipendenti
SCADE
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32 Rimpatrio dei capitali: guida alla “voluntary disclosure”
Le rubriche
5 Novità
9 Le scadenze
50 I quesiti
CASI
PARTICOLARI
R
RTICOLARI
RIFERIMENTI
SOGGETTI
OBBLIGA
OBBLIGATI
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SOMMARIO
NOVITA`
.........................................................................
5
On-line la versione aggiornata di Intraweb 2014 .......................................................................
Valute estere: il cambio di gennaio .................................................................................................
Donazione e risoluzione per mutuo consenso ...........................................................................
Risparmio gestito in continuita` con la liquidazione ...................................................................
Ricorso improcedibile senza mediazione tributaria ...................................................................
Voluntary disclosure: modello in bozza ..........................................................................................
San Marino fuori dalla black-list ........................................................................................................
Comunicazione IVA produttori agricoli ...........................................................................................
Procedura automatizzata rimborsi di imposta .............................................................................
Affitti: sotto i 1.000 euro anche in contanti .................................................................................
Imposta sugli intrattenimenti: importi 2010 .................................................................................
Monitoraggio fiscale con «autocertificazione» ...........................................................................
Processo telematico: il regolamento ..............................................................................................
Sisma 2012: operativo il credito d’imposta ..................................................................................
5
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6
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7
7
7
News a cura di
e
" Fisco
" Bilancio e societa`
Circolare operativa per la «Sabatini-bis» .......................................................................................
Mediazione e agenzia: coesistenza di sede ................................................................................
" Fallimento
Nuovo concordato ed esposizione creditizia ...............................................................................
" Lavoro
LE SCADENZE
SCADENZE
DICHIARAZIONI
8
8
8
8
" Gli adempimenti del mese ...........................................................................................
9
" Le scadenze dal 3 al 17 marzo 2014 ...................................................................
11
Calendario dei dichiarativi 2014
32
Societa` di comodo: accoglimento delle istanze di disapplicazione
dei produttori di energia fotovoltaica
di Filippo Gagliardi ...............................................................................................................................................
RIMANENZE
MAGAZZINO
25
Rimpatrio dei capitali: guida alla «voluntary disclosure»
di Carlotta Benigni ...............................................................................................................................................
SOCIETA`
DI COMODO
18
Dichiarazione IVA/2014: soggetti, termini, novita`
di Roberto Fanelli .................................................................................................................................................
VOLUNTARY
DISCLOSURE
8
CUD 2014: focus sulle novita` ............................................................................................................
Minimali giornalieri retribuzione dipendenti .................................................................................
Retribuzioni presunte INAIL: proroga .............................................................................................
Pensioni on-line per gli eredi ..............................................................................................................
di Roberta Aiolfi e Donatella Cerone .......................................................................................................
IVA 2014
7
7
39
Le rimanenze di magazzino: i criteri di rilevazione
di Federico Gavioli ...............................................................................................................................................
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
43
3
SOMMARIO
I QUESITI
Pratica fiscale risponde ...........................................................................................................
Societa` Tra Professionisti - Recesso del socio di minoranza ...............................................
SETTIMANALE
DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI E AZIENDE
Rivista licenziata per la stampa
il 19 febbraio 2014
Editrice
Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
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Redazione
Paola Boniardi, Carla Brunazzi, Rosa Ronsivalle
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Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 632
del 5 dicembre 1994
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(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
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Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
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4
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02.82476.403.
n. 9 del 3 marzo 2014
NOVITA`
News a cura della Redazione di
FISCO
e
On-line la versione aggiornata di Intraweb 2014
Agenzia delle dogane, Disponibile il software per la gestione delle dichiarazioni INTRASTAT: l’Agenzia delle
sito web
Dogane ha rilasciato la versione aggiornata per la compilazione, il controllo e l’invio tele-
matico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi.
Valute estere: il cambio di gennaio
Agenzia delle Entrate, E` stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2014. La misura e`
provv.
stabilita con provvedimento pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
14 febbraio 2014
Donazione e risoluzione per mutuo consenso
Agenzia delle Entrate, L’atto di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione, per il quale
ris. 14 febbraio 2014,
non e` previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine
n. 20/E
fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa.
Diversamente, nell’ipotesi in cui dalla risoluzione del contratto derivino prestazioni patrimoniali in capo alle parti, ovvero venga pattuito un corrispettivo per la risoluzione del
precedente atto di donazione, trovera` applicazione l’imposta proporzionale di registro.
Risparmio gestito in continuita` con la liquidazione
Agenzia delle Entrate, La messa in liquidazione coatta amministrativa di una SIM e` improduttiva di effetti sul
ris. 13 febbraio 2014,
regime fiscale applicabile al patrimonio da questa gestito. Laddove il contribuente abbia
n.19/E
optato per il regime del risparmio gestito, pertanto, i commissari liquidatori sono tenuti a
continuare ad applicare il medesimo regime cui era sottoposto il patrimonio prima dell’inizio della procedura di liquidazione.
Ricorso improcedibile senza mediazione tributaria
Agenzia delle Entrate, Per gli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014, il ricorso effettuato direttamente in CTP,
circ.12 febbraio 2014, senza passare dalla procedura di mediazione, sara` improcedibile e non piu` inammissibile.
n. 1/E
Cio` significa che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte
dell’Ufficio decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali.
Voluntary disclosure: modello in bozza
Agenzia delle Entrate, L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza la versione non definitiva del modello per
comunicato stampa
regolarizzare le attivita` finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, al 31 dicembre 2012
12 febbraio 2014
" Cfr. C. Benigni,
a pag. 32
o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (D.L. n. 4/
2014). Eventuali osservazioni sul modello di richiesta e sulle schede allegate possono
essere inviate entro il 15 marzo 2014.
L’Agenzia comunica che le richieste presentate utilizzando il modello in consultazione
saranno comunque ritenute valide ai fini del perfezionamento della procedura anche se
il modello definitivo dovesse essere successivamente modificato.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
5
NOVITA`
San Marino fuori dalla black-list
Min. Finanze,
comunicato stampa
12 febbraio 2014
La Repubblica di San Marino e` stata espunta dalla cd.’’ black list’’ fiscale (art. 1, D.M. 4
maggio 1999).
Elemento determinante per tale iniziativa e` stata la ratifica, il 3 ottobre 2013, della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, nonche´ la realizzazione di numerosi interventi di
adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai piu` avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.
Comunicazione IVA produttori agricoli
Camera dei Deputati,
Commissione Finanze,
interrogazione
12 febbraio 2014,
n. 5-02121
Rinviata l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA
per i produttori agricoli. La norma che conteneva la soppressione di tale obbligo (introdotto dal D.L. n. 179/2012) era stata inserita nel D.d.l. Stabilita` 2014, ma era stata infine
eliminata.
L’Agenzia delle Entrate si e` nuovamente espressa in maniera favorevole all’abrogazione, in
considerazione delle esigenze legate a motivi di semplificazione; tuttavia, la soppressione
potrebbe collidere con le esigenze connesse alla rintracciabilita` dei prodotti agricoli e
alimentari, finalizzata alla prevenzione delle frodi nel settore agro-alimentare.
Procedura automatizzata rimborsi di imposta
Agenzia delle Entrate, E` stata estesa la procedura automatizzata di pagamento a tutti i rimborsi di tasse,
provv. 7 febbraio 2014, imposte dirette e indirette, di competenza dell’Agenzia delle Entrate che, fino ad oggi, in
prot. n. 18173
assenza di disposizioni normative che prevedano apposite modalita`, erano erogati dagli
uffici fiscali utilizzando i fondi di bilancio.
Affitti: sotto i 1.000 euro anche in contanti
Min. Finanze,
nota 5 febbraio 2014,
n. 10492
A seguito di richieste di chiarimenti sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di
locazione per unita` abitative con modalita` e forme che escludano l’uso del contante,
introdotto dalla Legge di Stabilita` 2014, fermo il limite di 1.000 euro (art. 49, D.Lgs. n.
231/2007), la finalita` di conservare traccia delle transazioni in contante intercorse tra locatore e conduttore, e` soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata,
purche´ chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una somma di denaro
contante al pagamento del canone di locazione.
Imposta sugli intrattenimenti: importi 2010
AAMS, nota
11 febbraio 2014
6
Sono provvisoriamente confermate, per l’anno 2014, le categorie di appartenenza e i
relativi imponibili forfetari dell’imposta sugli intrattenimenti concernenti l’utilizzazione degli
apparecchi meccanici ed elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, contenute
nel decreto direttoriale n. 398/CGV del 10 marzo 2010.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
NOVITA`
Monitoraggio fiscale con ‘‘autocertificazione’’
Assofiduciaria,
comunicazione
6 febbraio 2014,
Com_2014_010
I contribuenti possono ricorrere all’autocertificazione per evitare l’applicazione delle ritenute di ingresso sui redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attivita`
estere di natura finanziaria.
Da parte sua, l’intermediario - tenuto ad accettare le autocertificazioni dei contribuenti suoi
clienti - procedera` ad ulteriori indagini sul contenuto dell’autocertificazione solo quando, in
base ad altre informazioni in suo possesso, ritenga che quanto indicato nella dichiarazione
ricevuta non corrisponda al vero; nessuna responsabilita` ricadra`, invece, sull’intermediario
quando non abbia ragione di dubitare della validita` e veridicita` delle informazioni autocertificate dal contribuente.
Processo telematico: il regolamento
Min. Finanze, decreto Con la pubblicazione del regolamento ministeriale, entra nel vivo il processo tributario
23 dicembre 2013,
telematico. Le modalita` informatiche interesseranno la trasmissione, la comunicazione, la
n. 163
notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche´ di quelli
(G.U. 14 febbraio 2014, relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione.
n. 37)
L’utilizzo del processo telematico non e` obbligatorio; peraltro, la parte che utilizza in primo
grado le modalita` telematiche e` tenuta ad utilizzare le medesime modalita` per l’intero
grado del giudizio nonche´ per l’appello, salvo sostituzione del difensore.
Tutte le nuove regole graviteranno intorno al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria
(S.I.gi.T.). Il decreto entra in vigore il 1º marzo 2014.
Sisma 2012: operativo il credito d’imposta
Sono pienamente operative le modalita` di attuazione del credito d’imposta in favore delle
imprese e dei lavoratori autonomi che, a seguito del sisma del maggio 2012, hanno subito
(G.U. 12 febbraio 2014, la distruzione ovvero l’inagibilita` dell’azienda, dello studio professionale, ovvero la distrun. 35)
zione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita`.
Min. finanze, decreto
23 dicembre 2013
BILANCIO E SOCIETA`
Circolare operativa per la ‘‘Sabatini-bis’’
Min. Sviluppo
economico, circ.
10 febbraio 2014,
n. 4567
Emanata la circolare attuativa che definisce i termini e le modalita` di presentazione delle
domande di agevolazione in conto interessi previsti dalla ‘‘Nuova Sabatini’’ a favore di
micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature,nonche´ investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
La nuova modulistica sara` disponibile entro il 10 marzo, mentre le domande potranno
essere presentate a partire dal 31 marzo 2014.
Min. Sviluppo
economico, circ.
5 febbraio 2014,
n. 3667
Mediazione e agenzia: coesistenza di sede
La disposizione che prescrive che presso la sede o localizzazione dell’attivita` non viene
svolta attivita` di mediazione, va interpretata non con riferimento alla sede fisica delle
imprese di mediazione e di agenzia, che possono quindi coesistere in un’unica ubicazione,
ma al materiale svolgimento nei confronti dei terzi delle due attivita`.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
7
NOVITA`
FALLIMENTO
Banca d’Italia,
comunicazione
7 febbraio 2014
(Bollettino
di Vigilanza n. 2,
febbraio 2014)
LAVORO
Nuovo concordato ed esposizione creditizia
In seguito alle importanti modifiche alla Legge Fallimentare introdotte dal Decreto
Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012), per la parte che disciplina l’istituto del concordato preventivo, finalizzate a favorire la prosecuzione dell’attivita` d’impresa in presenza di determinati presupposti, sono stati chiesti alla Banca d’Italia chiarimenti sui criteri da adottare
con le nuove definizioni di non-performing exposures e di forbearance. Le suddette
modifiche normative hanno, infatti, riflessi sulla classificazione per qualita` del credito delle
esposizioni verso soggetti che accedono agli istituti di credito, ai fini delle segnalazioni di
vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.
CUD 2014: focus sulle novita`
Assonime esamina le novita` del mod. CUD 2014, il quale quest’anno si presenta semplificato e con una veste grafica rinnovata. Esso recepisce le modifiche determinate dalla
mutata disciplina delle detrazioni per le ONLUS e per i partiti e movimenti politici. Nel
Fondazione Studi
consulenti del lavoro, modello anche le novita` relative alla ridefinizione delle modalita` di fruizione del regime
circ. 13 febbraio 2014,
agevolato per la tassazione degli importi corrisposti a titolo di incremento della produttin. 3
vita`.
La circolare dei Consulenti del lavoro approfondisce le novita` soffermandosi in particolare
su quelle relative ai contributi per l’assistenza sanitaria e ai contributi per la previdenza
complementare. In entrambi i casi, il chiarimento riguarda le indicazioni da inserire nelle
annotazioni della certificazione.
Assonime, circ.
13 febbraio 2014, n. 4
INPS, circ.
6 febbraio 2014, n. 20
Minimali giornalieri retribuzione dipendenti
Pubblicata dall’INPS la circolare riepilogativa annuale relativa ai minimali giornalieri di
retribuzione e degli altri valori che influiscono sulla determinazione dell’imponibile e su altre
disposizioni di carattere previdenziale, sia per i lavoratori iscritti all’INPS, sia per gli iscritti ex
INPDAP ed ex ENPALS. Per l’anno 2014, l’aumento dei minimali e delle altre retribuzioni di
riferimento per il versamento dei contributi e` pari all’1,1%.
INAIL, nota
3 febbraio 2014, n. 813
Retribuzioni presunte INAIL: proroga
Differito al 16 maggio 2014 anche il termine massimo per la trasmissione delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte 2014; e` quanto ha chiarito l’INAIL
a seguito di un ulteriore approfondimento ed una rilettura del complesso delle disposizioni
che regolano l’autoliquidazione dei premi.
Pensioni on-line per gli eredi
INPS, sito web
8
L’INPS ha aggiornato la procedura telematica delle domande di pensione per consentire
l’invio delle domande di rate maturate e non riscosse a favore degli eredi dei pensionati
deceduti titolari di pensioni delle gestioni private. La modalita` telematica di presentazione
delle domande diverra` esclusiva a partire dal 31 maggio 2014.
Alle domande devono essere allegate eventuali deleghe alla riscossione presentate dagli
eredi a favore di altri soggetti, nonche´ copia del testamento.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
LE SCADENZE
Gli adempimenti del mese
a cura di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*)
3marzo
lunedı`
"
"
"
"
10marzo
" Versamento degli acconti IRES e IRAP
Termine di presentazione opzione IRAP
Ravvedimento entro 15 giorni
Operativita` SISTRI per altri enti ed altre imprese obbligati
Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro
lunedı`
15marzo
sabato
17marzo
lunedı`
" cfr. R. Fanelli,
pag. 25
19marzo
" Fatturazione differita
" Annotazione separata registro corrispettivi
" Versamento imposta di produzione e consumo
" Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
" Versamento IVA periodica per soggetti con obbligo mensile
" Tassa annuale vidimazione libri sociali
" Liquidazione e versamento IVA annuale 2013
" Versamento mensile del contributo alla gestione separata INPS
" Versamento imposta unica
" Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute
" Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca
del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente
" Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni
(risparmio amministrato)
" Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
" Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
" Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento
" Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO
2013 societa` di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo
" Imposta sulle transazioni finanziarie
" Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile e trimestrale
mercoledı`
(*) Dottori Commercialisti in Bergamo
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
9
LE SCADENZE
25marzo
martedı`
31marzo
lunedı`
10
" Presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie per
operatori con obbligo mensile
" Adempimenti di fine mese
" Opzione disciplina tonnage tax
" Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro
" Ravvedimento entro 15 giorni
" Presentazione UNICO 2013 societa` a cavallo
" Versamento 2a rata imposta comunale sulla pubblicita`
" Presentazione dichiarazione da parte degli eredi del contribuente
" Comunicazione periodica intermediari finanziari
" Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili
dall’agenzia delle Entrate
" Termine comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta per detrazione
55%
" INTRA 12
" Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalita` privilegiata
" Presentazione modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da
parte degli enti associativi
" Comunicazione integrativa annuale dell’archivio dei rapporti finanziari per il 2012
" Dichiarazione imposta transazioni finanziarie
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
LE SCADENZE
Dal 3 al 17 marzo 2014
3
Marzo
Comunicazione - Determinazione valore produzione netta
lunedı`
ADEMPIMENTO "
Termine per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della
produzione netta. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza e` effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato ‘‘COMIRAP’’, reso disponibile
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.
Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile entro 15 giorni
ADEMPIMENTO "
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del
30% e` ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.
SISTRI - Decorrenza operativita` per altri enti e imprese
ADEMPIMENTO "
Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con piu` di dieci dipendenti e
per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, il SISTRI e` operativo
dal 1º ottobre 2013.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto
dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania ed eventualmente al SISTRI il
termine iniziale di operativita` e` fissato al 3 marzo 2014. Tali soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operativita` (1º ottobre 2013).
Versamento - Imposta di registro contratti di locazione
ADEMPIMENTO "
10 Marzo
lunedı`
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la
registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero)
dalla data del contratto stesso. L’imposta deve essere determinata ed assolta dal
contribuente mediante versamento con Mod. F23 o con F24 ELIDE.
Versamento - Secondo acconto ai fini IRES e IRAP
ADEMPIMENTO "
Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle societa` di
capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le societa`
ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1º
aprile 2013 - 31 marzo 2014. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide
con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta. La proroga dei termini di versamento
riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della
seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.
CODICI TRIBUTO "
2002 - IRES acconto - Seconda rata o acconto in unica soluzione
3813 - IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
11
LE SCADENZE
marzo
15 sabato
Fatturazione - Fattura differita
ADEMPIMENTO "
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese
precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da
documento di trasporto o da altro documento idoneo.
MODALITA` OPERATIVE "
La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento al
mese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l’IVA, relativa alle fatture
differite, dovra` essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o di
spedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.
Registro corrispettivi - Annotazione separata
ADEMPIMENTO "
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate
nel mese solare precedente per le quali e` stato rilasciato lo scontrino fiscale o la
ricevuta fiscale.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I commercianti al minuto che emettono lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
MODALITA` OPERATIVE "
Le operazioni per le quali e` rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo.
17 marzo
lunedı`
Comunicazione - Dichiarazioni d’intento
ADEMPIMENTO "
Trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si
avvalgono della facolta` di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta.
MODALITA` OPERATIVE "
I dati devono essere trasmessi in via telematica.
Imposta sostitutiva - Risparmio amministrato
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso
di partecipazioni da parte degli intermediari applicata nel secondo mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati.
MODALITA` OPERATIVE "
I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con modalita` telematiche.
CODICI TRIBUTO "
1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
LE SCADENZE
Imposta sostitutiva - Risparmio gestito
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Banche, SIM e societa` fiduciarie.
MODALITA` OPERATIVE "
I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con modalita` telematiche.
CODICI TRIBUTO "
1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.
Libri sociali - Tassa annuale vidimazione
ADEMPIMENTO "
Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Societa` di capitali per gli anni successivi a quello di inizio attivita`.
MODALITA` OPERATIVE "
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita` telematiche tramite Mod. F24.
CODICI TRIBUTO "
7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali
Ritenute - Lavoro autonomo, dipendente, provvigioni
ADEMPIMENTO "
Versamento delle ritenute da parte dei soggetti che hanno corrisposto compensi per
prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, per prestazioni di lavoro autonomo a
professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni,
assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella
misura del 20%.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Societa` di capitali, enti commerciali di diritto pubblico o privato, enti non
commerciali di diritto pubblico o privato, associazioni non riconosciute, consorzi, societa` non residenti, societa` di persone, associazioni per l’esercizio di
arti e professioni, societa` di armamento, societa` di fatto, persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole, condomini.
MODALITA` OPERATIVE "
– Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e
previdenziali, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi
di intermediari.
– I non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con F24 presso
sportelli dell’ufficio postale, banca o concessionario della riscossione, o con modalita` telematiche.
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n. 9 del 3 marzo 2014
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LE SCADENZE
Ritenute - Proventi derivanti da O.I.C.R.
ADEMPIMENTO "
Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative ad O.I.C.R.
MODALITA` OPERATIVE "
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati con modalita` telematiche.
Ritenute - Capitali imprese di assicurazione
ADEMPIMENTO "
Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su
redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il
31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Imprese di assicurazione.
MODALITA` OPERATIVE "
– Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi
quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato, le imprese di assicurazione
devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 20%.
– La ritenuta va commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto
e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo
se il capitale e` corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di
assicurazione.
CODICE TRIBUTO "
1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla
vita
Versamento - Imposta di produzione e consumo
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il
regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese
precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in
solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui
confronti si verificano i presupposti per l’esigibilita` dell’imposta;
b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
c) relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
MODALITA` OPERATIVE "
Il pagamento delle accise puo` essere effettuato:
– presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
– presso gli uffici delle poste italiane mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
– presso gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane mediante il modello F24 utilizzando la apposita ‘‘Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non
ammessi in compensazione’’ del modello F/24 accise.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
LE SCADENZE
Versamento - Imposta sugli intrattenimenti
ADEMPIMENTO "
Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento relativa al 2014. Per tali apparecchi e congegni per il gioco
lecito, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio
forfetario annuo, e` effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno ovvero
entro il 16 del mese successivo a quello di 1º installazione per gli apparecchi e
congegni installati dopo il 1º marzo.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I soggetti detentori di apparecchi e congegni per il gioco lecito.
MODALITA` OPERATIVE "
Per gli apparecchi e congegni, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, la misura
dell’imponibile medio forfetario annuo e` variabile:
– Categoria AM1 - Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ovvero
affittati a tempo - E 3.800,00;
– Categoria AM2 - Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o
gettone - E 540,00;
– Categoria AM3 - Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero
affittati a tempo: calcio balilla - bigliardini e apparecchi similari - E 510,00;
– Categoria AM4 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper - gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi
similari - E 1.090,00;
– Categoria AM5 - Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili
a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo ‘‘Kiddie
rides’’ e apparecchi similari - E 520,00;
– Categoria AM6 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero
affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari - E 1.630,00.
CODICI TRIBUTO "
5123 - Imposta
intrattenimento
5125 - Imposta
intrattenimento
sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed
- Art. 22, comma 4, legge n. 289/2002;
sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed
- Interessi - Art. 22, comma 4, legge n. 289/2002.
Versamento - Imposta sulle transazioni finanziarie
ADEMPIMENTO "
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico
SOGGETTI OBBLIGATI "
L’imposta e` dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della
proprieta` delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto.
MODALITA` OPERATIVE "
L’imposta sulle transazioni e` dovuta con modalita` diverse per:
– azioni ed altri strumenti finanziari: entro il 16 del mese successivo a quello del
trasferimento della proprieta`;
– strumenti derivati ed altri valori mobiliari: entro il 16 del mese successivo a
quello della conclusione del contratto;
– operazioni ad alta frequenza: entro il 16 del mese successivo a quello in cui cade
la data di invio dell’ordine annullato o modificato.
CODICI TRIBUTO "
4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi;
4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity;
4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza azioni e strumenti partecipativi.
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n. 9 del 3 marzo 2014
15
LE SCADENZE
Versamento - Imposta unica
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’imposta unica in unica soluzione entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di riferimento, e annotazione degli estremi su uno dei prospetti
o fogli previsti.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I soggetti passivi all’imposta unica per i quali si sono svolti gli avvenimenti oggetto
delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero dei concorsi pronostici
MODALITA` OPERATIVE "
– Il versamento (tramite modello F24 accise) puo` essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
– I titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di
intermediari.
Versamento - IVA annuale
ADEMPIMENTO "
" Cfr. Roberto Fanelli, pag. 25
Versamento dell’imposta a saldo esclusivamente mediante modalita` telematiche,
anche tramite intermediari.
SOGGETTI OBBLIGATI "
– Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risulti
un’imposta dovuta per l’anno solare precedente complessivamente superiore a
quella gia` versata in base alle liquidazioni periodiche.
– Contribuenti trimestrali, ad eccezione dei soggetti che effettuano le liquidazioni
trimestrali
MODALITA` OPERATIVE "
– I contribuenti sono tenuti al versamento in oggetto se in seguito alla compilazione
della dichiarazione IVA annuale risulta un debito d’imposta al rigo VL38. L’importo da versare, indicato nel rigo VX1, si ricava sottraendo all’importo indicato nel
rigo VL32 i crediti utilizzati di cui ai righi VL34 e VL35 e sommando gli interessi
trimestrali eventualmente dovuti di cui al rigo VL36.
– L’importo minimo di versamento e` pari a euro 10,33 (10 euro in seguito agli
arrotondamenti effettuati in sede di dichiarazione annuale).
– Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita` telematiche.
CODICE TRIBUTO "
6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
Versamento - IVA con obbligo mensile
ADEMPIMENTO "
Versamento dell’IVA dovuta per il mese di febbraio (per il mese di gennaio nel caso
in cui la contabilita` sia affidata a terzi).
SOGGETTI OBBLIGATI "
Contribuenti che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attivita`
presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore ai seguenti limiti:
– Imprese che prestano servizi: 400.000 euro
– Esercenti arti o professioni: 400.000 euro
– Tutti gli altri soggetti: 700.000 euro
– Soggetti che, pur non superando i limiti, non abbiano optato per il regime trimestrale
16
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
LE SCADENZE
MODALITA` OPERATIVE "
CODICI TRIBUTO "
Il versamento si determina quale differenza tra imposta a debito ed imposta a
credito del periodo di riferimento, scomputando l’ammontare del credito del periodo
precedente.
Nel caso in cui tale differenza sia positiva deve essere effettuato il relativo versamento esclusivamente mediante modalita` telematiche.
6002 - Versamento IVA mensile febbraio;
6202 - Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese di febbraio
Versamento - UNICO 2013 SC EC ENC societa` a cavallo
ADEMPIMENTO "
Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione UNICO
2013 (Societa` di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti
con periodo d’imposta 1º ottobre 2012 - 30 settembre 2013. I versamenti delle
imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro
il 16 aprile 2014 con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
SOGGETTI OBBLIGATI "
Societa` di capitali, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi, societa` e enti di ogni tipo non residenti, enti non commerciali, 1º ottobre 2012 - 30
settembre 2013.
MODALITA` OPERATIVE "
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con modalita` telematiche.
CODICI TRIBUTO "
2003
2001
3800
3812
-
IRES - Saldo;
IRES - Acconto prima rata;
IRAP Saldo;
IRAP Acconto - prima rata.
Gestione separata INPS - Versamento contributo
ADEMPIMENTO "
Versamento, tramite Mod. F24, del contributo previdenziale alla gestione separata INPS
relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti
ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per
i quali sussiste l’obbligo contributivo
MODALITA` OPERATIVE "
Con decorrenza dal 1º gennaio 2014 la misura della contribuzione alla Gestione
separata INPS deve essere calcolata con:
– aliquota del 28,72%, per i soggetti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria
(ivi inclusi gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre
gestioni), ridotta per il 2014 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione
fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
– aliquota del 22 % per gli altri soggetti.
Per il 2014 l’importo del massimale contributivo annuo e` pari ad euro 100.123,00.
CAUSALI CONTRIBUTO "
C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli
associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione
comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione).
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
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SCADENZE DICHIARAZIONI
Calendario dei dichiarativi 2014
Roberta Aiolfi e Donatella Cerone
- Dottori commercialisti in Bergamo
FISCO
NOVITA’ "
RIFERIMENTI "
COMUNICAZIONE
DATI IVA "
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, da presentare nel corso di quest’anno.
– Agenzia delle Entrate, provvedimenti 15 gennaio 2014
– Agenzia delle Entrate, provvedimenti 31 gennaio 2014
28 febbraio 2014
730/2014 "
– 30 aprile 2014: presentazione al sostituto d’imposta
– 31 maggio 2014: presentazione al CAF o professionista abilitato
– 30 giugno 2014: trasmissione dichiarazioni da sostituti, CAF e professionisti
IVA/2014 "
– 17 marzo 2014: versamento saldo 2013
– 16 giugno 2014: versamento a saldo 2013 per i contribuenti che presentano l’IVA
2014 con l’UNICO 2014
– 30 settembre 2014: invio telematico (sia in forma autonoma che con UNICO)
770/2014 "
– 31 luglio 2014: presentazione Modelli semplificato e ordinario
UNICO/2014 "
– 16 giugno 2014: versamento a saldo 2013 e prima rata acconto 2014
– 30 giugno 2014: presentazione cartacea UNICO 2014 persone fisiche
– 30 settembre 2014: invio telematico
IRAP/2014 "
– 16 giugno 2014: versamento a saldo 2013 e prima rata acconto 2014
– 30 settembre 2014: invio telematico
PROCEDURE "
1) Presentazione telematica:
– diretta, tramite servizio Entratel o Internet (Fisconline)
– attraverso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio
– tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri
soggetti abilitati).
2) Presentazione cartacea:
– i contribuenti persone fisiche non obbligati all’invio telematico possono presentare
il Mod. UNICO 2014 anche mediante consegna agli Uffici postali.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
SCADENZE DICHIARAZIONI
NOVITA` "
Nel corso del mese di gennaio sono stati approvati in via definitiva i provvedimenti
contenenti i modelli e le istruzioni dei dichiarativi da presentare nel 2014.
Con Provvedimenti datati 15 gennaio 2014 sono stati approvati i seguenti modelli:
– Comunicazione annuale dati IVA
– 730/2014
– IVA/2014
– 770/2014 Semplificato
– 770/2014 Ordinario.
Con Provvedimenti datati 31 gennaio 2014 sono stati, invece, approvati:
– UNICO 2014 Persone fisiche
– UNICO 2014 Societa` di persone
– UNICO 2014 Societa` di capitali
– UNICO 2014 Enti commerciali
– IRAP 2014.
COMUNICAZIONE
DATI IVA "
Sono state aggiornate le istruzioni della comunicazione annuale dati IVA relativa alle
operazioni del 2013. L’aggiornamento si e` reso necessario per recepire la nuova disciplina
in vigore dal 1º gennaio 2013 che prevede l’obbligo di emissione della fattura anche per le
operazioni carenti del requisito territoriale.
SCHEMA DI SINTESI
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
TERMINI
Presentazione in via telematica della comunicazione annuale dati IVA
MOD. 730/2014 "
SCHEMA DI SINTESI
28 febbraio 2014
La principale novita` del Mod. 730/2014 e` la possibilita` di presentare il modello anche in
assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio da parte dei contribuenti che:
– nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (escluse le indennita` percepite dai membri
del Parlamento europeo)
– nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
In tal caso il modello 730 va presentato a un CAF-dipendenti o a un professionista
abilitato.
Da quest’anno, inoltre, per rimborsi complessivamente superiori ad euro 4.000 l’erogazione non avverra` tramite il datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate, infatti, entro il mese di
dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se
questa e` successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche
documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso
complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta
derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo e` erogato dall’Agenzia delle Entrate.
MODELLO 730
TERMINI
CUD 2014 - Consegna del CUD 2014 ai dipendenti o pensionati
28 febbraio 2014
Presentazione Mod. 730 e busta contenente 730/1 al sostituto d’imposta
30 aprile 2014
Presentazione Mod. 730 e busta contenente 730/1 al Caf o ad
un professionista abilitato
31 maggio 2014
(slitta a martedı` 3 giugno)
Il contribuente riceve copia elaborata del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 dal sostituto d’imposta
31 maggio 2014
(slitta a martedı` 3 giugno)
Il contribuente riceve copia elaborata del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 dal Caf o dal professionista
abilitato
15 giugno 2014
(slitta a lunedı` 16 giugno)
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
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SCADENZE DICHIARAZIONI
MODELLO 730
TERMINI
Trasmissione telematica dichiarazioni da parte dei sostituti
d’imposta (e consegna delle buste contenenti il modello 730/
1) e dei CAF e professionisti abilitati
30 giugno 2014
Il sostituto effettua le operazioni di conguaglio ed esegue le
Dal mese di Luglio 2014
trattenute a titolo di acconto in riferimento al mese di compe(per i pensionati a partire
tenza
dal mese di agosto o settembre)
MOD. IVA/2014 "
" Cfr. R. Fanelli, pag. 25
SCHEMA DI SINTESI
Comunicazione al sostituto d’imposta di non volere effettuare il secondo o unico acconto delle imposte o di volerlo effettuare in misura inferiore
30 settembre 2014
Presentazione Mod. 730 integrativo al CAF o al professionista
abilitato
25 ottobre 2014
(slitta a lunedı` 27 ottobre)
Trasmissione telematica Mod. 730 integrativo
10 novembre 2014
Il contribuente riceve copia elaborata del Mod. 730 integrativo
e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo dal Caf o
dal professionista abilitato
10 novembre 2014
Retribuzione al netto delle trattenute delle somme dovute a
titolo di acconto IRPEF
Novembre 2014
Il contribuente riceve il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo direttamente dall’Agenzia delle Entrate per importi superiori ad euro 4.000
Entro dicembre
(o entro 6 mesi
dalla presentazione)
Anche quest’anno il modello IVA e` composto da:
– Mod. IVA ordinario
– Mod. IVA BASE (versione semplificata ideata per agevolare i contribuenti che si trovano
in situazioni meno complesse).
Il modello IVA potra` essere utilizzato dai contribuenti che presentano la dichiarazione sia in
forma unificata con il Mod. UNICO 2014, che in forma autonoma.
Tra le principali novita`:
– sia nel quadro VE che nel quadro VF e` stato introdotto il rigo dedicato alla nuova
aliquota ordinaria 22%
– nel rigo VE39, ridenominato ‘‘Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli artt. da 7
a 7-septies’’, devono essere riportate le operazioni non soggette ad IVA, per mancanza
del requisito territoriale, che concorrono, a decorrere dal 1º gennaio 2013, alla determinazione del volume d’affari e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura
– nel quadro VO sono state eliminate le caselle relative alle opzioni non piu` esercitabili
dalle societa` agricole per l’anno 2013; si ricorda che tali disposizioni sono state ‘‘ripristinate’’ con decorrenza dall’1 gennaio 2014 per effetto della Legge di stabilita` 2014.
Si ricorda che l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a
5.000 euro puo` essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione da cui emerge. L’utilizzo in compensazione del credito
IVA annuale per importi superiori a 15.000 euro e` subordinato alla presenza del visto di
conformita` nella dichiarazione.
ADEMPIMENTO
SCADENZA
Versamento a saldo 2013
16 marzo 2014
I contribuenti possono versare in unica soluzione o rateizzare. Le (slitta a lunedı` 17 marzo 2014)
rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere
versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica
soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno
16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non puo`
20
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
SCADENZE DICHIARAZIONI
ADEMPIMENTO
SCADENZA
essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima e` dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo
0,33% mensile.
Versamento a saldo 2013 per i contribuenti che presentano
l’IVA 2014 con l’UNICO 2014
Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento puo`
essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di
mese successivo al 16 marzo ed in ogni caso l’ultima rata non puo`
essere versata oltre il 16 novembre.
16 giugno 2014
(o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a
titolo di interesse corrispettivo)
Versamento adeguamento IVA agli studi di settore
Il versamento puo` essere effettuato ratealmente con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di
mese successivo al 16 giugno (o 16 del sesto mese successivo per i
soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare)
ed in ogni caso l’ultima rata non puo` essere versata oltre il 16
novembre (o entro la sesta rata per i soggetti con periodo non
coincidente con l’anno solare).
16 giugno 2014 o 16 del sesto mese successivo alla
chiusura del periodo d’imposta
(o 16 luglio/trenta giorni successivi con la maggiorazione
dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo)
Invio telematico IVA 2014 autonoma o UNICO 2014 contenente
la dichiarazione IVA
30 settembre 2014
Versamento adeguamento IVA per il 2013 ai parametri
30 settembre 2014
Versamento acconto per il 2014
E` escluso il pagamento rateale
MOD. 770/2014 "
SCHEMA DI SINTESI
MOD. UNICO 2014 "
27 dicembre 2014
(slitta a lunedı` 29 dicembre)
Tra le principali novita` del 770 per il 2014 si segnala:
– il modello Semplificato presenta nuovi campi nella Comunicazione dati certificazioni
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
– il prospetto SS fa spazio alle addizionali comunali di compartecipazione all’IRPEF
applicate sulle somme percepite in relazione all’esercizio diretto di attivita` sportive dilettantistiche
– l’inserimento di nuovi campi per gestire l’ipotesi in cui il Fondo di Tesoreria dell’INPS
eroghi il TFR accantonato a partire dal 2007 e l’indicazione delle casistiche nelle quali il
sostituto d’imposta non e` tenuto a trasmettere i prospetti ST, SV e/o SX.
ADEMPIMENTO
SCADENZA
Mod. 770/2014 Semplificato
31 luglio 2014
Mod. 770/2014 Ordinario
31 luglio 2014
Con particolare riferimento ai termini di presentazione si ricorda che:
– le persone fisiche nonche´ le societa` o le associazioni presentano all’Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di IRAP esclusivamente in
via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta
– le societa` di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le dichiarazioni entro l’ultimo
giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta ed effettuano il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte entro il 16 del sesto
mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta ed il secondo acconto entro l’undicesimo mese.
Tra le principali novita`, si evidenzia che:
– il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
21
SCADENZE DICHIARAZIONI
a decorrere dall’anno 2014 e` aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare (art. 9,
comma 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64)
– dall’anno 2014, anche i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti
relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle
imposte sul reddito ed IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo,
ai sensi della Legge di stabilita` 2014, di richiedere l’apposizione del visto di conformita`
relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
SCHEMA DI SINTESI
22
ADEMPIMENTO
SCADENZA
UNICO 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata di acconto per il 2014 da parte di persone fisiche, societa` di persone.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono rateizzare le
imposte dovute effettuando i versamenti delle rate successive
al 16 giugno 2014 ovvero al 16 luglio 2014 (maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo) entro
la fine del mese.
I contribuenti titolari di partita IVA possono rateizzare le imposte dovute effettuando i versamenti delle rate successive al 16
giugno 2014 ovvero al 16 luglio 2014 (maggiorando l’importo
dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo) entro il
16 del mese.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del
4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a
quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza
della seconda.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato
entro il mese di novembre.
16 giugno 2014
(o entro il 16 luglio
con la maggiorazione
dello 0,40 per cento
a titolo di interesse
corrispettivo)
UNICO 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata di
acconto per il 2014 da parte dei soggetti IRES.
Tutti i contribuenti possono avvalersi della facolta` di rateizzare i
versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo
acconto in un numero massimo di sei rate.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il
giorno 16 di ciascun mese di scadenza.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura
del 4% annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale,
tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a
quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza
della seconda.
Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta - per i
soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare 16
giugno 2014 (o entro i 30 giorni
successivi con la maggiorazione
dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo).
– I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
– Se il bilancio o il rendiconto
non e` approvato entro il sesto
mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo
a quello sopra indicato
Versamento adeguamento IVA agli studi di settore.
Il versamento puo` essere effettuato ratealmente con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione
di mese successivo al 16 giugno (o 16 del sesto mese successivo per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare) ed in ogni caso l’ultima rata non puo` essere versata oltre il 16 novembre (o entro la sesta rata per i soggetti con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
16 giugno 2014 o 16 del sesto
mese successivo alla chiusura
del periodo d’imposta)
(o 16 luglio/trenta giorni successivi con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo)
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
SCADENZE DICHIARAZIONI
ADEMPIMENTO
SCADENZA
Presentazione cartacea UNICO 2014 persone fisiche da parte
dei contribuenti che possono presentare la dichiarazione cartacea
30 giugno 2014
Invio telematico UNICO 2014 da parte di persone fisiche,
societa` di persone
30 settembre 2014
Invio telematico UNICO 2014 da parte dei soggetti IRES
L’ultimo giorno del nono mese
successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 30 settembre 2014)
UNICO 2014 - Versamento seconda rata di acconto da parte
di persone fisiche, societa` di persone.
E` escluso il pagamento rateale
30 novembre 2014
(slitta a lunedı`
1 dicembre 2014)
UNICO 2014 - Versamento seconda rata di acconto per il I versamenti a saldo risultanti dal2014 da parte dei soggetti IRES.
la dichiarazione, compresi quelli
E` escluso il versamento rateale.
relativi al primo acconto, devono
essere eseguiti entro l’undicesimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta
(per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 30 novembre 2014).
Dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione - Presentazione telematica della dichiarazione per
modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreche´ il rimborso stesso non sia stato gia` erogato anche in
parte. Per modificare la scelta, il contribuente ha 120 giorni di
tempo a partire dal 30 settembre 2014 (o dal nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare)
MOD. IRAP/2014 "
SCHEMA DI SINTESI
28 gennaio 2015
Nelle istruzioni per il 2014 trovano spazio le seguenti novita`:
– la tabella delle aliquote IRAP applicabili nelle diverse Regioni e Province autonome per
effetto di norme regionali, provinciali o di maggiorazioni statali. In particolare, e` presente un
elenco completo ed esaustivo delle aliquote applicabili per ogni Regione e Provincia
– la tabella, aggiornata in appendice, delle deduzioni e delle detrazioni IRAP. Rispetto
al modello dello scorso anno, che gia` teneva conto di quelle previste dalla Regione
Piemonte e dalla Provincia autonoma di Trento, entrano in scena le nuove deduzioni
previste dalle Regioni Umbria e Toscana e dalla Provincia autonoma di Bolzano
– il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili a
decorrere dall’anno 2014 e` aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare (art. 9,
comma 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64)
– dall’anno 2014, anche i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti
relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle
imposte sul reddito ed IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo,
ai sensi della Legge di stabilita` 2014, di richiedere l’apposizione del visto di conformita`
relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
ADEMPIMENTO
SCADENZA
IRAP 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata di acconto per il 2014 da parte di persone fisiche, societa` di persone.
Tutti i contribuenti possono avvalersi della facolta` di rateizzare i
versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo
16 giugno 2014 (ovvero entro il
16 luglio 2014 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo
d’interesse corrispettivo)
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
23
SCADENZE DICHIARAZIONI
ADEMPIMENTO
SCADENZA
acconto. Le rate successive alla prima devono essere pagate
entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del
4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello
di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della
seconda.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro
il mese di novembre.
IRAP 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata di acconto per il 2014 da parte dei soggetti IRES.
Tutti i contribuenti possono avvalersi della facolta` di rateizzare i
versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo
acconto in un numero massimo di sei rate. Le rate successive
alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun
mese di scadenza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo da calcolarsi secondo il metodo
commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno
successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di
scadenza della seconda.
Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta - per i
soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare 16
giugno 2014 (o entro i 30 giorni
successivi con la maggiorazione
dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo).
– I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del
bilancio o rendiconto.
– Se il bilancio o il rendiconto
non e` approvato entro il sesto
mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo a
quello sopra indicato
Invio telematico IRAP 2014 da parte di persone fisiche, societa` di persone.
30 settembre 2014
Invio telematico IRAP 2014 da parte dei soggetti all’IRES
L’ultimo giorno del nono mese
successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 30 settembre 2014)
IRAP 2014 - Versamento seconda rata di acconto da parte di
30 novembre 2014
persone fisiche, societa` di persone.
(slitta a lunedı` 1 dicembre 2014)
E` escluso il pagamento rateale
IRAP 2014 - Versamento seconda rata di acconto per il 2014 Entro l’undicesimo mese sucda parte dei soggetti IRES.
cessivo a quello di chiusura del
E` escluso il versamento rateale.
periodo d’imposta (per i soggetti
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 30 novembre 2014).
Dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione - Presentazione telematica della dichiarazione per
modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreche´ il rimborso stesso non sia stato gia` erogato anche in
parte. Per modificare la scelta, il contribuente ha 120 giorni di
tempo a partire dal 30 settembre 2014 (o dal nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con
periodo non coincidente con l’anno solare)
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
28 gennaio 2015
IVA 2014
Dichiarazione IVA/2014:
soggetti, termini, novita`
Roberto Fanelli
- Revisore contabile in Roma
FISCO
ADEMPIMENTO "
La dichiarazione annuale IVA/2014:
– deve essere presentata dai contribuenti IVA, per riepilogare le operazioni attive e
passive effettuate, determinare l’imposta dovuta e liquidare quella da versare
– fornisce elementi e notizie utili ai fini del controllo e dell’accertamento.
NOVITA’ "
1) Quadro VE: introdotto il Rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni con
aliquota al 22%, in vigore dal 1º ottobre 2013
2) Quadro VF: nuovo Rigo VF12 per l’indicazione di operazioni con aliquota 22%.
3) Quadro VL: inserito nel Rigo VL8 il Campo 2 denominato ‘‘credito chiesto a rimborso in
anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio’’.
4) Quadro VO: prevista una nuova casella nel Rigo VO10 a seguito dell’ingresso della
Croazia nell’Unione Europea, a partire dal 1º luglio 2013. Nei Righi VO23 e VO24
sono state soppresse le caselle relative alle opzioni per la tassazione del reddito su
base catastale da parte delle societa` di persone, a responsabilita` limitata e cooperative che rivestono la qualifica di societa` agricola non esercitabili per l’anno 2013.
5) Soppresso il Modello IVA 26 LP, riservato agli enti e alle societa` controllanti.
RIFERIMENTI "
– Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2014
– Agenzia delle Entrate, provvedimenti 31 gennaio 2014
– D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 8
SOGGETTI PASSIVI "
– tutti i soggetti che nel 2013 hanno esercitato, anche per una parte dell’anno, attivita`
d’impresa o attivita` artistica o professionale e che hanno l’obbligo del numero di
partita IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili
– taluni soggetti per l’attivita` esercitata da altri contribuenti (curatori fallimentari, eredi
del contribuente deceduto, societa` beneficiare di scissioni).
SOGGETTI ESCLUSI "
Contribuenti che:
– nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti
dall’imposta, sempreche´ non siano tenuti alle rettifiche della detrazione e sempreche´ non abbiano effettuato operazioni intracomunitarie o acquisti per i quali l’imposta e` dovuta dal cessionario (reverse charge)
– si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita`
– sono esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative
PROCEDURE "
La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica da
parte di tutti i soggetti obbligati:
– per invio diretto
– per il tramite di intermediari abilitati o di societa` appartenenti al ‘‘gruppo’’.
SCADE "
CASI PARTICOLARI "
– tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2014, su Modello autonomo
– entro il 30 settembre 2014, su Modello unificato UNICO 2014
1) Liquidazione IVA di gruppo 2) Operazioni straordinarie
3) Fallimento e procedure concorsuali 4) Liquidazione della societa`
5) Soggetti non residenti 6) Contabilita` separata
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
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IVA 2014
ADEMPIMENTO "
Per la presentazione della dichiarazione IVA/2014 sono previsti, come lo scorso anno, tre
modelli dichiarativi:
– Modello unificato
– Dichiarazione autonoma
– ‘‘IVA base’’.
La dichiarazione annuale dell’Imposta sul valore aggiunto deve essere presentata dai contribuenti, in via generale, con il Modello unificato (Modello UNICO 2014, relativo al periodo
d’imposta 2013), unitamente alla dichiarazione dei redditi.
Alcuni soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in via autonoma, cioe`
al di fuori del Modello unificato.
Alcuni contribuenti, tenuti in via generale alla presentazione del Modello unificato, possono
presentare la dichiarazione in via autonoma:
a) i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il
credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, comma 1, del D.P.R. n.
322/1998)
b) i soggetti passivi che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, al fine
di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA
(cfr. circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011 e Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA/2014, par. 1.1.). Questa facolta` riguarda tutti i soggetti, a condizione che la
dichiarazione sia presentata entro il 28 febbraio.
Taluni contribuenti, inoltre, possono presentare il Modello di dichiarazione annuale ‘‘IVA
base/2014’’, che costituisce una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale. Questo modello puo` essere utilizzato dai contribuenti legittimati, sia in luogo del Modello
UNICO 2014 sia in luogo del Modello di dichiarazione IVA in via autonoma (Modello IVA/
2014).
SCHEMA DI SINTESI
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
IVA 2014
NOVITA`
SCHEMA DI SINTESI
Il Mod. IVA 2014 presenta alcune novita` rispetto al Modello IVA dello scorso anno.
Quadro Sezione 2: e` stato introdotto il Rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni con
VE
aliquota al 22%, in vigore dal 1º ottobre 2013. Conseguentemente, i righi della Sezione 3
sono stati rinumerati.
Sezione 4: nel Rigo VE36 e` stato eliminato il campo riservato all’esposizione delle operazioni ad esigibilita` differita, soppresso a decorrere dal 1º dicembre 2012 (per il periodo
d’imposta 2013 e` stato introdotto un nuovo regime IVA ‘‘di cassa’’ per i soggetti passivi
con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro; per la relativa opzione occorre
barrare la casella VO15).
Sezione 4: il Rigo VE39 e` stato ridenominato ‘‘Operazioni non soggette all’imposta ai sensi
degli articoli da 7 a 7-septies’’. A partire dal 1º gennaio 2013 le predette operazioni concorrono alla determinazione del volume d’affari e per le stesse deve essere emessa fattura.
Quadro Sezione 1: e` stato introdotto il Rigo VF12 riservato all’indicazione delle operazioni con
VF
aliquota al 22%, in vigore dal 1º ottobre 2013. I rimanenti righi della Sezione 1 e della
Sezione 2 sono stati rinumerati.
Sezione 1: nel Rigo VF20 e` stato eliminato il campo riservato all’esposizione degli acquisti
registrati nell’anno, ma con imposta differita ad anni successivi.
Quadro Sezione 2: nel Rigo VL8 e` stato inserito il Campo 2 denominato ‘‘di cui credito chiesto a
VL
rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio’’. Il
nuovo campo e` riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA di
gruppo, per l’indicazione del credito, chiesto a rimborso e denegato dall’ufficio, che non
puo` essere trasferito al gruppo IVA.
Quadro Sezione 1: nel Rigo VO10 e` stata prevista una nuova casella a seguito dell’ingresso della
VO
Croazia nell’Unione Europea, dal 1º luglio 2013.
Sezione 2: nei Righi VO23 e VO24 sono state soppresse le caselle relative alle opzioni per
la tassazione del reddito su base catastale da parte delle societa` di persone, a responsabilita` limitata e cooperative che rivestono la qualifica di societa` agricola non esercitabili per
l’anno 2013.
Soppressione del Modello IVA 26 LP
Il Modello IVA 26 LP, con annesse le istruzioni per la compilazione, riservato agli enti e alle
societa` controllanti, da quest’anno e` stato soppresso.
Il modello conteneva, suddivisi su due facciate, 12 Quadri relativi al riepilogo delle liquidazioni effettuate dalla controllante e dalle controllate (un Quadro per la societa` controllante e
11 Quadri per le societa` controllate). A seguito della soppressione del modello, anche le
societa` partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo devono compilare il Rigo VH3, dove
indicare gli importi trasferiti alla societa` controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto
per il gruppo (vedi circolare n. 52 del 3 dicembre 1991).
Il Modello IVA 26LP doveva essere presentato dalla capogruppo all’agente della riscossione territorialmente competente, unitamente al Prospetto IVA 26PR ed alle eventuali garanzie prestate dalle societa` partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito
compensate.
Si precisa che, comunque, permane l’obbligo per la controllante di consegnare all’agente
della riscossione territorialmente competente sia le garanzie prestate dalle singole societa`, relativamente alle proprie eccedenze di credito compensate, sia le garanzie prestate
dalla controllante stessa per l’eccedenza di credito di gruppo compensata (art. 6 del D.M.
13 dicembre 1979).
SOGGETTI
OBBLIGATI "
Soggetti obbligati al modello autonomo
Alcune categorie di contribuenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA mediante il Modello autonomo.
a) Societa` di capitali ed enti soggetti a IRES, con periodo d’imposta
non coincidente con l’anno solare.
Per esercizi ‘‘non coincidenti con l’anno solare’’ si intendono:
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
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IVA 2014
a) quelli che interessano piu` anni solari (ad esempio: un periodo d’imposta 1º novembre
2012 - 31 ottobre 2013, esercizio c.d. ‘‘a cavallo’’);
b) quelli che riguardano un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare
2013, che hanno avuto termine anteriormente al 31 dicembre.
ESEMPIO
Una societa` ha iniziato l’attivita` il 30 novembre 2013: il periodo d’imposta e` da considerare ‘‘coincidente’’ con l’anno solare in quanto concluso il 31 dicembre 2013.
ESEMPIO
Una societa` che ha cessato l’attivita` il 30 novembre 2013: e` tenuta alla presentazione
della dichiarazione annuale IVA in via autonoma e non in forma unificata, poiche´ il
periodo d’imposta e` da considerare ‘‘non coincidente’’ con l’anno solare in quanto concluso anteriormente al 31 dicembre.
b) Liquidazione IVA di gruppo:
– Societa` controllanti e controllate che hanno partecipato alla liquidazione ‘‘di gruppo’’, anche per un periodo inferiore all’anno;
– soggetti (ad esempio: societa` incorporante) che, a seguito di una operazione straordinaria o altra trasformazione sostanziale soggettiva, presentano nella propria dichiarazione il modulo relativo ad altro soggetto (ad esempio: societa` incorporata), che
abbia partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione di gruppo.
ESEMPIO
La societa` A ha incorporato, nel corso dell’anno 2013, la societa` B. La societa` A non
partecipa ad alcuna liquidazione di gruppo. Tuttavia, la societa` B (incorporata), prima
dell’incorporazione partecipava ad una liquidazione di gruppo. Pertanto, poiche´ la societa` incorporante deve includere nella propria dichiarazione il modulo della societa` incorporata, che ha partecipato, anche se solo parzialmente, alla liquidazione IVA di gruppo, la
societa` A deve presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma.
c) Operazioni straordinarie 2014:
– Soggetti (ad esempio: societa` incorporante) che a seguito di una operazione straordinaria
o altra trasformazione sostanziale soggettiva avvenuta nel periodo compreso tra il 1º
gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, presentano
nella propria dichiarazione il modulo relativo ad altro soggetto (ad esempio: societa`
incorporata), che si sia estinto a seguito dell’operazione (nell’esempio fatto: fusione
per incorporazione).
d) Soggetti non residenti:
– si sono avvalsi di un rappresentante fiscale in Italia
– si sono identificati direttamente.
e) Curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni presentate
per conto dei soggetti falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa.
f) Venditori ‘‘porta a porta’’ e altri particolari soggetti non tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Modello di dichiarazione annuale ‘‘IVA base’’
Il Modello di dichiarazione annuale ‘‘IVA base’’ e` una versione semplificata del Modello di
dichiarazione annuale IVA e puo` essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, sia dai
contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel Modello UNICO 2014
sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
IVA 2014
La semplificazione consiste nell’avere eliminato dal Modello ordinario:
– i quadri non utilizzabili (VC, VD, VK, VO)
– i righi non utilizzabili.
SOGGETTI ESCLUSI "
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i seguenti soggetti (art. 8, comma 1,
del D.P.R. n. 322/1998):
1) contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972)
2) contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ed abbiano effettuato soltanto operazioni esenti
Tali contribuenti sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione qualora:
a) siano tenuti alle rettifiche della detrazione (art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972)
b) abbiano registrato, nel corso dell’anno 2013, operazioni intracomunitarie
c) abbiano effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta e`
dovuta dal cessionario (reverse charge).
3) contribuenti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita`
4) contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative
Si tratta dei seguenti contribuenti:
a) Produttori agricoli esonerati da adempimenti IVA
b) Esercenti attivita` di gioco e intrattenimento in regime forfetario, che non abbiano
optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario.
c) Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitano attivita`
rilevante ai fini IVA
d) Residenti in altri Stati membri della UE che si avvalgono del rappresentante ‘‘leggero’’
e) Societa` e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, ecc., che abbiano optato per
l’esonero dagli adempimenti IVA
f) Soggetti extracomunitari che effettuano il commercio elettronico nella UE.
PROCEDURE "
Termine di presentazione
La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica da
parte di tutti i soggetti obbligati, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
(societa`, ente, persona fisica) e dal volume d’affari realizzato.
La trasmissione telematica puo` avvenire per invio diretto o per il tramite di intermediari
abilitati (ovvero di societa` appartenenti allo stesso ‘‘gruppo’’).
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e` ricevuta telematicamente
dall’Agenzia delle Entrate, risultante dall’apposita comunicazione di ricezione resa disponibile dalla medesima Agenzia in forma telematica.
La consegna della dichiarazione compilata e sottoscritta all’intermediario abilitato o alla
societa` del ‘‘gruppo’’ per la trasmissione telematica non costituisce presentazione della
dichiarazione stessa e non assume, quindi, alcuna rilevanza, ai presenti fini, nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione dati IVA
Sono esonerati dalla presentazione della ‘‘Comunicazione’’ dati i soggetti che presentano
la Dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio (in tal caso la dichiarazione viene
presentata in forma autonoma)
Versamento del saldo IVA
Il versamento del saldo IVA deve essere effettuato entro il 16 marzo 2014 (quest’anno
prorogato al 17 cadendo il 16 di domenica).
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
29
IVA 2014
Il versamento del saldo non deve essere effettuato se e` di importo pari o inferiore a 10,33
euro (art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126); l’importo da considerare e` in realta` 10,00 euro
per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.
Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento del saldo IVA puo` essere
effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata (anziche´ entro il 17 marzo 2014), che, per le persone fisiche, le
societa` di persone e le societa` di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare e` il 16 giugno, salve ipotesi particolari. In tal caso le somme da versare devono
essere maggiorate degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione
di mese successivo alla data del 17 marzo.
Inoltre, il contribuente puo` differire ulteriormente di 30 giorni il versamento dell’imposta,
rispetto alla data ‘‘naturale’’ di scadenza del 16 giugno, con applicazione di un ulteriore
interesse corrispettivo dello 0,40%.
ESEMPIO
Una societa`, tenuta alla dichiarazione unificata, deve versare l’importo di E 24.000 a titolo
di saldo IVA. Decide di effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento
delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata. Il versamento viene effettuato il
16 giugno. La Societa` deve effettuare il versamento maggiorando la somma da versare
degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla
data del 17 marzo.
17 marzo - 17 aprile: 0,40%
17 aprile - 17 maggio: 0,40%
17 maggio - 16 giugno: 0,40%
24.000 + 0,40% x 3 = 24.288
ESEMPIO
Una societa`, tenuta alla dichiarazione unificata, deve versare l’importo di E 24.000 a titolo
di saldo IVA. Decide di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi al termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata (16
luglio 2014). La Societa` deve effettuare il versamento maggiorando dapprima la somma
da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
successivo alla data del 17 marzo e poi maggiorando il totale di un ulteriore 0,40%.
24.288 + 0,40% = 24.385,15
Versamento rateale
I contribuenti possono avvalersi della facolta` di suddividere l’importo dovuto a titolo di
conguaglio, e risultante dalla dichiarazione annuale (sia in forma autonoma sia in forma
unificata), in due o piu` rate alle seguenti condizioni:
– le rate devono essere mensili
– le rate devono essere tutte di uguale importo
– la prima rata deve essere versata, senza interessi, entro il termine previsto per il versamento in unica soluzione
– le rate successive devono essere maggiorate di un interesse fisso cosı` stabilito: 0,33%
sulla seconda rata, 0,66% sulla terza rata, 0,99% sulla quarta rata, e cosı` via, indipendentemente dal giorno del versamento
– i termini di pagamento di ciascuna rata sono fissati nel giorno 16 di ciascun mese
– l’ultima rata deve essere comunque pagata entro il 16 novembre del medesimo anno
di presentazione della dichiarazione.
ESEMPIO
30
Una societa` deve versare l’importo di E 35.000 a titolo di saldo IVA e decide di rateizzare il
versamento di 4 rate. La prima rata viene versata il 17 marzo.
Piano di rateazione:
– 17 marzo: prima rata
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
IVA 2014
– 16 aprile: seconda rata
– 16. maggio: terza rata
– 16 giugno: quarta rata
Importo delle rate
35.000:4 = 8.750
1º rata: 8.750
2º rata: 8.750 + 0,33%
3º rata: 8.750 + 0,66%
4º rata: 8.750 + 0,99%
ESEMPIO
Una societa`, tenuta alla dichiarazione unificata, deve versare l’importo di E 35.000 a titolo
di saldo IVA. Decide di effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento
delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata e di rateizzare il versamento in 4
rate. La prima rata viene versata il 16 giugno.
Maggiorazione dello 0,4%
La Societa` deve effettuare il versamento maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del
17 marzo.
35.000 + 1.2% = 35.420
Piano di rateazione:
– 16 giugno: prima rata
– 16 luglio: seconda rata
– 18 agosto: terza rata
– 16 settembre: quarta rata
Importo delle rate
35.420:4 = 8.855
1º rata: 8.855
2º rata: 8.855 + 0,33%
3º rata: 8.855 + 0,66%
4º rata: 8.855 + 0,99%
SCADE "
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
31
VOLUNTARY DISCLOSURE
Rimpatrio dei capitali:
guida alla ‘‘voluntary disclosure’’
Carlotta Benigni
- Dottore commercialista in Milano
FISCO
NOVITA’ "
RIFERIMENTI "
Con la ‘‘voluntary disclosure’’ si apre la possibilita`, per i soggetti che detengono
capitali all’estero senza averli dichiarati negli anni passati nell’apposito Quadro RW
della dichiarazione, di regolarizzare la propria posizione con il Fisco italiano pagando,
oltre alle imposte in misura piena, le sanzioni ridotte.
– D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 1
SOGGETTI PASSIVI "
–
–
–
–
–
SOGGETTI ESCLUSI "
– Soggetti che hanno ricevuto notizia di verifiche su investimenti esteri da regolarizzare
– Contitolari degli investimenti esteri che si vorrebbe regolarizzare se le verifiche
sono gia` iniziate in capo agli altri contitolari.
PROCEDURE "
– La ‘‘voluntary disclosure’’ non e` uno scudo fiscale, pertanto sono dovute tutte le
imposte non versate e le sanzioni, calcolate in misura ridotta.
– Per accedere alla ‘‘voluntary disclosure’’ sara` necessario compilare i Modelli predisposti dall’Agenzia Entrate (bozza in consultazione) presentando:
1) domanda di adesione
2) Scheda R: identifica nel dettaglio i titolari effettivi delle attivita` all’estero
3) Scheda A: individua le attivita` estere e i redditi da esse derivanti. Dovranno essere
compilate tante Schede A quante sono le attivita` patrimoniali e finanziarie detenute.
SCADE "
CASI PARTICOLARI "
32
Persone fisiche
societa` semplici
soggetti equiparati
trust
enti non commerciali residenti in Italia che detengono attivita` patrimoniali e finanziarie all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale
30 settembre 2015
1)
2)
3)
4)
Riduzione delle sanzioni in caso di attivita` patrimoniali in Paesi extraeuropei
Copertura dei reati penali
Anni aperti
Applicazione delle sanzioni raddoppiate alle attivita` detenute in Lussemburgo
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
VOLUNTARY DISCLOSURE
NOVITA` "
Il Governo, con l’approvazione dell’apposito Decreto (D.L. n. 4/2014), da` finalmente copertura normativa alla procedura di ‘‘voluntary disclosure’’ (o collaborazione volontaria) che gia` veniva portata avanti dall’Agenzia delle Entrate grazie agli sforzi dell’UCIFI e
al contributo della Commissione Greco, che ha espresso un chiaro favor nei confronti
della ‘‘voluntary disclosure’’. La Circolare sugli indirizzi operativi per la prevenzione e il
contrasto all’evasione, infatti, raccogliendo l’invito dell’OCSE a vagliare la possibilita` di
introdurre nell’ordinamento un meccanismo di collaborazione, individuava nell’Ufficio
centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) l’organo deputato a tale
compito (circolare n. 25/E del 31 luglio 2013). E cosı`, pur in assenza di una copertura
normativa, l’Agenzia aveva gia` iniziato a sedersi al tavolo con i contribuenti per cercare di
trovare l’accordo. La mancanza della norma, tuttavia, poneva numerosi problemi tra i quali
la valenza ai fini dei reati penali della procedura e gli obblighi antiriciclaggio dei
professionisti.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono in consultazione, fino al 15 marzo 2014, i modelli
da presentare per aderire alla richiesta.
In cosa consiste
La ‘‘collaborazione volontaria’’ e` la possibilita` per i contribuenti che hanno violato gli
obblighi sul monitoraggio fiscale, di regolarizzare la propria posizione con il Fisco.
SOGGETTI PASSIVI "
– Persone fisiche
– societa` semplici e soggetti equiparati
– trust
– enti non commerciali residenti in Italia
che hanno violato le norme in tema di monitoraggio fiscale, ossia l’obbligo di indicare
nel quadro RW del Modello UNICO tutti gli investimenti e le attivita` finanziarie detenuti
all’estero, come ad esempio partecipazioni, conti correnti, immobili, opere d’arte o imbarcazioni.
SOGGETTI ESCLUSI "
La procedura per esser valida dovra` essere iniziata prima che il contribuente abbia
avuto notizia di verifiche sugli investimenti esteri da parte del Fisco. Non potra` aderire
alla voluntary anche il contribuente contitolare di attivita` finanziarie o patrimoniali
estere se gli accessi o le verifiche sono gia` iniziati in capo all’altro/agli altri contitolare/i.
PROCEDURE "
Vediamo in dettaglio come si fa.
La norma prevede che il contribuente fornisca al Fisco un report dettagliato sulle attivita`
costituite o detenute all’estero, su:
– come si sono formate
– come sono state investite
– come eventualmente sono state utilizzate
per tutti i periodi di imposta ancora aperti alla data della voluntary.
La procedura dovra` avere ad oggetto tutte le attivita` e tutti gli anni aperti per l’accertamento (se fatta quest’anno, dal 2008 - dichiarazione 2008 o addirittura dal 2003 - dichiarazione 2004, in caso di raddoppio dei termini reati tributari o di attivita` detenute in Paesi
Black List).
Attenzione
Per scoraggiare eventuali comportamenti fraudolenti, la norma prevede la reclusione da
un anno e 6 mesi a 6 anni in caso di documenti, dati o notizie falsi o non rispondenti al
vero.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
33
VOLUNTARY DISCLOSURE
SCHEMA DI SINTESI
Calcola
Calcolo delle maggiori imposte
L’Agenzia calcola le maggiori imposte dovute e le relative sanzioni.
La ‘‘voluntary disclosure’’ infatti non e` una riedizione dello scudo fiscale, e pertanto le
imposte vanno pagate in misura piena. Gia` una prima difficolta` sara` calcolare tutte le
imposte dovute e non pagate su patrimoni che magari si sono movimentati continuamente.
Ad esempio...
Pensiamo al caso di patrimoni dati in gestione a intermediari svizzeri, investiti in azioni,
obbligazioni, fondi, etc. o ancora a gruppi societari con catene di controllo che coinvolgono
Paesi ‘‘esotici’’ come Cayman, Isole Vergini o Jersey, o forme societarie peculiari, come
trust o altri tipi di fondi.
Il calcolo sara` fatto dal professionista, sia prima di accedere alla procedura, per valutare il
carico fiscale complessivo sia al momento della presentazione del report.
Sanzioni
Oltre alle imposte in misura piena, chi aderisce alla voluntary dovra` pagare anche le
sanzioni, ridotte talvolta anche in modo sostanziale.
Omessa compilazione del quadro RW
Con riferimento alle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, attualmente previste
nella misura dal 3% al 15% in caso di attivita` detenute in Stati white list, e dal 6% al 30% in
caso di detenzione in Paesi Black List, la norma sulla voluntary prevede che siano ridotte a:
– meta` quando il contribuente trasferisca o detenga le attivita` in Italia, in un altro Paese
EU, in Norvegia o Islanda, o quando, se i capitali sono mantenuti in Stati diversi dai
precedenti, il contribuente autorizzi l’intermediario estero a comunicare al fisco italiano
ogni informazione rilevante
– 1/4, se sono detenute in Paesi diversi dai precedenti senza che sia data l’autorizzazione
all’intermediario
– ulteriormente a 1/3, se si pagano tutte le somme richieste con l’atto di contestazione
emesso dall’Agenzia delle Entrate (ex art. 16 D.Lgs. 472/1997).
L’importo di 1/3 deve essere in ogni caso maggiore di:
– 1/3 della somma del minimo previsto per le sanzioni piu` gravi o
– 1/3 della somma delle sanzioni piu` gravi gia` ridotte alla meta` o a 3/4.
ESEMPIO
34
Un contribuente detiene:
– una partecipazione in una societa` olandese del valore di Euro 100.000
– un conto corrente in Svizzera con una giacenza media di Euro 20.000
– un immobile a New York del valore di Euro 500.000.
Il contribuente non ha mai compilato il Quadro RW. Le sole sanzioni relative all’omessa
compilazione saranno calcolate in
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
VOLUNTARY DISCLOSURE
Imponibile E
Sanzioni ordinaria E
100.000
100.000 * 3% = 3.000
3.000 * 50% = 1.500
20.000
20.000 * 6% = 1.200
1.200 * 50% = 600 con autorizzazione
1.200 * 3/4 = 900 senza autorizzazione
500.000
Sanzione ridotta E
500.000 * 3% = 15.000 15.000 * 50% = 7.500 con autorizzazione
15.000 * 3/4 = 11.250 senza autorizzazione*
TOTALE
19.200
9.600 con autorizzazione
13.650 senza autorizzazione
Le sanzioni sopra determinate potrebbero essere ulteriormente ridotte ad 1/3 (i.e. a euro
3.200 con autorizzazione o a euro 4.550 senza autorizzazione), previa verifica del limite
minimo (1/3 dei minimi edittali per le violazioni piu` gravi - art. 16 del D.Lgs. 472/1997).
Omessa indicazione di redditi nella dichiarazione
Quando le attivita` detenute all’estero producono redditi imponibili in Italia, tali redditi
devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del contribuente. Pertanto, oltre
alle sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW delle attivita` estere, se le attivita` estere
sono produttive di redditi imponibili in Italia, il contribuente dovra` versare anche le sanzioni per omessa dichiarazioni di redditi imponibili in Italia.
Va ricordato in particolare che le attivita` finanziarie e il denaro non dichiarati detenuti all’estero si presumono fruttifere di redditi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto
vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.
Il Decreto sulla voluntary non prevede sconti sulle sanzioni per omessa dichiarazione di
redditi in Italia, e pertanto saranno applicabili le ordinarie sanzioni dal 100% al 200% in
caso di infedele dichiarazione (dal 120% al 240% in caso di omessa dichiarazione), che
sono raddoppiate (dal 200% al 400% in caso di infedele, o dal 240% al 480% in caso di
omessa dichiarazione) in caso di redditi provenienti da Paesi Black List.
Pertanto, anche chi aderisce alla voluntary dovra` versare un’imposta pari al 100% o al 200%
(in caso di redditi black list) dei redditi non dichiarati e dell’IVIE e dell’IVAFE non versate.
Rimangono comunque applicabili le ordinarie riduzioni ad 1/3 o ad 1/6 in caso adesione
all’avviso di accertamento e di acquiescenza.
Modello di adesione
La bozza di Modello pubblicata dall’Agenzia delle Entrate prevede la compilazione di un’apposita Scheda (la Scheda A) per ogni attivita` detenuta all’estero, al fine di individuare i
redditi non dichiarati e conseguentemente le imposte omesse.
Le Schede A sono formate da 5 sezioni che contengono le seguenti informazioni:
SCHEMA DI SINTESI
Sezione I
Informazioni per identificare in dettaglio l’attivita` estera, dove si trova, chi e` il
titolare effettivo, se vi sono soggetti interposti.
Deve essere indicato anche quando l’attivita` e` stata costituita e se e` stata venduta o
altrimenti dismessa
Sezione II
Informazioni sul valore del patrimonio in ciascuno degli esercizi aperti
Sezione III
Informazioni sui trasferimenti all’estero che hanno incrementato l’attivita` e sulle
dismissioni parziali.
Sezione IV
Per ciascun anno, e` necessario indicare i redditi derivanti dall’attivita` estera per
ciascun anno e i soggetti che li hanno percepiti, se diversi dal richiedente. Dovra`
anche essere indicata la modalita` di tassazione (ordinaria, sostitutiva 27%, ritenuta a
titolo di imposta 12,5%, etc)
Sezione V
Elenco della documentazione allegata
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
35
VOLUNTARY DISCLOSURE
Le indicazioni da fornire nelle Schede A nella loro versione attuale sono lasciate alla indicazione del contribuente, cosı` come la scelta degli allegati. E` evidente che in caso di
lacune nella documentazione fornita, l’Agenzia potra` richiedere integrazioni.
Si ricorda che e` onere del contribuente fornire tutta la documentazione necessaria alla
corretta individuazione delle attivita` estere e dei redditi da dichiarare.
ESEMPIO
Compila
36
Partecipazione nella Alfa SAS detenuta dal Sig. Rossi in Svizzera dal 2000 del valore
attuale di CHF 200.000. Pertanto gli anni aperti per le violazioni degli obblighi di monitoraggio sono dal 2003 (dichiarazione 2004). Per la dichiarazione dei redditi, assumendo che
il Sig. Rossi abbia presentato la dichiarazione UNICO 2004 senza dichiarazione, l’ultimo
anno aperto e` il 2005 (dichiarazione 2006). Di seguito, la compilazione di alcuni riquadri del
modello.
Sezione I:
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
VOLUNTARY DISCLOSURE
Compila
Sezione II:
Compila
Sezione III:
Compila
Sezione IV:
SCADE "
Sara` possibile aderire alla ‘‘voluntary disclosure’’ una sola volta entro il 30 settembre 2015.
CASI PARTICOLARI "
Vi sono alcuni punti aperti, che il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate potrebbe chiarire.
1) Riduzione di sanzioni in caso di attivita` patrimoniali in Paesi extraeuropei
In primo luogo, rimane da chiarire a quale intermediario il contribuente debba dare autorizzazione a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate italiana in caso di attivita` patrimoniali
(immobili, oggetti d’arte, imbarcazioni, etc) detenuti fuori dall’Europa (in Paesi diversi da
Islanda e Norvegia) per beneficiare della riduzione delle sanzioni alla meta` sull’omessa
indicazione nel quadro RW.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
37
VOLUNTARY DISCLOSURE
Probabilmente l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere l’affidamento della gestione o
l’incasso dei proventi ad un intermediario estero o italiano, come avvenne nello scudo
fiscale per il rimpatrio giuridico.
2) Copertura dei reati penali
Altro punto dolente della norma e` la copertura dalla punibilita` dei reati penali che viene
garantita solo in caso di infedele dichiarazione. In caso di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o mediante altri artifizi invece le pene sono ridotte alla meta`. La norma
prevede che in ogni caso l’Agenzia delle Entrate faccia la segnalazione alla Procura della
Repubblica entro 60 giorni dalla chiusura della procedura. Dato il confine talvolta labile tra
dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta, la norma cosı` come scritta lascia aperto il
campo all’incertezza che potrebbe rappresentare un ostacolo per il contribuente che voglia
aderire.
3) Anni aperti
Con riferimento agli anni aperti, le Istruzioni ai Modelli in consultazione indicano che con
riferimento agli obblighi di:
– indicazione nel Quadro RW delle attivita` estere, gli anni aperti sono quelli a partire dal
2008 (omessa dichiarazione nell’RW della dichiarazione UNICO 2009) o il 2003 (omessa
dichiarazione nel 2004), se l’attivita` e` detenuta in Paesi black list (per cui scatta il raddoppio dei termini)
– dichiarazione dei redditi, gli anni accertabili sono dal 2008 (dichiarazione infedele
nell’anno 2009) o dal 2003 (dichiarazione omessa nell’anno 2004). Se opera il raddoppio
dei termini per i redditi black list o in caso di violazioni penalmente rilevanti, i termini
vanno dal 2005 (dichiarazione infedele nell’anno 2006) e dal 2003 (dichiarazione omessa
nell’anno 2004).
4) Applicazione di sanzioni raddoppiate a attivita` in Lussemburgo
Infine, si segnala che, con riferimento alle sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW,
le sanzioni raddoppiate dal 6% al 30% sono applicate in caso di attivita` detenute in Paesi
inclusi nella Black List (DM 21 novembre 2001), senza tener conto delle limitazioni ivi
previste. Cio` significa, ad esempio, che le sanzioni sono raddoppiate se detenute in Svizzera (che e` inclusa limitatamente alle societa` che non pagano le imposte cantonali, municipali e federali), ma anche il Lussemburgo, che era incluso solo con riferimento alle c.d.
Holding del ’29. Dal momento che le Holding del ’29 in Lussemburgo non esistono piu`, il
mancato aggiornamento della Black List (e la conseguente obbligatoria applicazione delle
sanzioni raddoppiate al 6%) potrebbe comportare un importante aggravio nel calcolo di
molti contribuenti.
Attenzione
La versione della voluntary italiana e` spesso piu` cara rispetto ad altre procedure di autodenuncia approvate in altri Paesi europei. Tuttavia, la necessita` di riportare denaro regolarizzato in Italia in periodi di crisi come questo, ed i recenti accordi per lo scambio di
informazioni con alcuni storici Paradisi Fiscali, oltre al vacillare del segreto bancario in molti
altri, possono costituire un incentivo a regolarizzare spontaneamente la propria posizione pagando sanzioni che, seppur importanti, sono comunque ridotte.
38
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
SOCIETA’ DI COMODO
Societa` di comodo: accoglimento
delle istanze di disapplicazione
dei produttori di energia fotovoltaica
Filippo Gagliardi
- Esperto fiscale
SOCIETA’
ADEMPIMENTO "
– I produttori di energia fotovoltaica che rientrano nell’ambito di applicazione della
disciplina delle societa` di comodo possono ottenere la disapplicazione della stessa,
presentando apposita istanza di interpello alla competente direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.
– In funzione delle diverse modalita` di vendita di energia sul mercato, i produttori
dovranno dimostrare, nell’istanza, le differenti cause oggettive che non hanno
permesso loro di superare il test di operativita`.
NOVITA’ "
– L’Agenzia delle Entrate riconosce ai produttori di energia fotovoltaica, che cedono
l’energia prodotta a prezzi concordati con il GSE, la disapplicazione della disciplina
delle societa` non operative essenzialmente sulla base dei contratti stipulati col
citato Gestore.
– Per gli altri produttori, che seguono canali di vendita diversi, valgono le ordinarie
regole che permettono l’accoglimento dell’istanza.
RIFERIMENTI "
– Agenzia delle Entrate, Circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E
– Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
SOGGETTI PASSIVI "
Societa` di comodo che non hanno superato il test di vitalita`.
SOGGETTI ESCLUSI "
Soggetti che:
– ricadono in una delle cause di esclusione o di disapplicazione automatica
– hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione
PROCEDURE "
– In funzione delle particolari regole di funzionamento del mercato dell’energia elettrica prodotta da fonti fotovoltaiche, e` necessario tenere in considerazione, ai fini
dell’accoglimento delle istanze di disapplicazione, delle diverse modalita` di vendita
sul mercato dell’energia elettrica:
1) i produttori, che cedono l’energia a prezzi concordati con il GSE, possono ottenere
la disapplicazione, allegando all’istanza di interpello i contratti stipulati con questo
Gestore
2) i produttori che, invece, cedono l’energia utilizzando altri canali, dovranno dimostrare, con idonea motivazione e documentazioni, le cause oggettive che non
hanno permesso il superamento dei ricavi presunti e/o del reddito minimo.
SCADE "
L’istanza di disapplicazione della disciplina deve essere presentata:
– almeno 90 giorni prima del termine ordinario di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
39
SOCIETA’ DI COMODO
ADEMPIMENTO "
I produttori di energia da fonti fotovoltaiche, in linea generale, sono attratti, al pari di tutti
gli altri contribuenti, all’applicazione della disciplina delle societa` non operative.
Si ricorda che si considerano tali le societa` che non superano il ‘‘test di operativita`’’,
ossia quelle il cui ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi ordinari imputati a
conto economico risulti inferiore al valore dei ricavi ‘‘figurativi’’, calcolati mediante l’applicazione di prestabiliti coefficienti a determinati assets patrimoniali.
La ratio della disciplina in commento risiede nel contrastare le societa` che, al di la` dell’oggetto sociale adottato, gestiscono il proprio patrimonio, perlopiu` nell’interesse dei
soci, senza esercitare un’effettiva attivita` d’impresa.
Viene cosı` contrastato il proliferare di societa` costituite esclusivamente con l’obiettivo
di conseguire finalita` estranee alla causa contrattuale, sostanzialmente prive dello
scopo lucrativo.
Allo stesso modo, la normativa intende scoraggiare la permanenza in vita di societa`, costituite senza finalita` elusive, ma prive di obiettivi imprenditoriali concreti e immediati, cioe`
di societa` che, per diverse ragioni, non svolgono alcuna effettiva attivita` imprenditoriale.
E` possibile, per tutti quei soggetti che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina,
fornire prova contraria, mediante presentazione di apposita istanza di interpello disapplicativo, dimostrando all’Amministrazione finanziaria le situazioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operativita` e del reddito minimo presunto.
Tale possibilita` viene naturalmente riconosciuta anche ai soggetti che operano sul mercato
della produzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti fotovoltaiche.
NOVITA` "
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di vendita indiretta dell’energia, ai fini
dell’accoglimento dell’istanza di disapplicazione, il contribuente puo` addurre come motivazione del mancato superamento del test la circostanza che la vendita avviene sulla
base di specifici contratti stipulati con il GSE, che impone al produttore i prezzi di vendita
(Circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E).
In caso di vendita diretta, invece, resta a carico del contribuente dimostrare, di volta in
volta nell’istanza di disapplicazione, l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno
permesso il conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti per legge.
In cosa consiste
In altre parole, viene concessa una procedura ‘‘facilitata’’, ai fini dell’accoglimento dell’istanza
di disapplicazione della disciplina delle societa` di comodo, ai produttori di energia fotovoltaica,
che la collocano sul mercato attraverso specifici contratti stipulati con il GSE, consistente nella
semplice dimostrazione che ci si e` avvalsi di detta particolare modalita` di vendita dell’energia.
SOGGETTI PASSIVI "
Sono soggetti all’applicazione della disciplina, e, pertanto, vi si possono sottrarre attraverso
l’istituto dell’interpello disapplicativo, i seguenti contribuenti, indipendentemente dal loro
settore di appartenenza:
– Societa` a responsabilita` limitata
– Societa` per azioni
– Societa` in accomandita per azioni
– Societa` in nome collettivo
– Societa` in accomandita semplice
– Societa` ed enti non residenti, con stabile organizzazione in Italia.
Naturalmente, non e` sufficiente il requisito soggettivo, ma deve contestualmente sussistere quello oggettivo, consistente dall’impossibilita` di superamento del test di operativita`.
SOGGETTI ESCLUSI "
Il legislatore, con l’intento, sostanzialmente, di ridurre la portata della disciplina, ha introdotto alcune cause di esclusione.
Al verificarsi di tali cause, la societa` non ha l’obbligo di effettuare il test di operativita` e, per
l’anno di riferimento, la stessa non viene interessata dall’applicazione della disciplina in
commento.
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
SOCIETA’ DI COMODO
SCHEMA DI SINTESI
CAUSE DI ESCLUSIONE
– soggetti ai quali, per la particolare attivita` svolta, e` fatto obbligo di costituirsi sotto
forma di societa` di capitali
– soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta
– societa` in amministrazione controllata o straordinaria
– societa` ed enti che controllano societa` ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri, nonche´ alle stesse societa` ed enti quotati ed alle
societa` da essi controllate, anche indirettamente
– societa` esercenti pubblici servizi di trasporto
– societa` con un numero di soci non inferiore a 50
– societa` che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai
inferiore alle dieci unita`
– societa` in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di
liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
– societa` che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
– societa` partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale
– societa` che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
Oltre alle richiamate cause di esclusione ex lege, l’Amministrazione finanziaria, con apposito atto, ha individuato situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della
disciplina sulle societa` di comodo, senza necessita` di presentare istanza di interpello (per un
approfondimento, cfr. questa Rivista n. 6/2014, pag. 39).
SCHEMA DI SINTESI
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA
– societa` in stato di liquidazione, che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
– societa` assoggettate ad una procedura di liquidazione giudiziaria
– societa` sottoposte a sequestro penale o a confisca o in altre fattispecie analoghe in
cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
– societa` che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato.
– societa` che detengono partecipazioni in:
1) societa` considerate non di comodo;
2) societa` escluse dall’applicazione della disciplina delle societa` di comodo anche in
conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione;
3) societa` collegate residenti all’estero.
– societa` che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi successivi.
– societa` che esercitano esclusivamente attivita` agricola
– societa` per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o
differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello
stato di emergenza
Restano esclusi, infine, tutti quei soggetti ai quali viene accolta l’istanza di disapplicazione della disciplina.
PROCEDURE "
La disciplina delle societa` non operative, in linea di principio, e` applicabile anche ai soggetti che
operano nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, nel fotovoltaico. In particolare,
per la sua applicazione non e` possibile prescindere dalle particolari regole di mercato.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
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SOCIETA’ DI COMODO
Nel settore delle energie rinnovabili, i ricavi dell’attivita` caratteristica sono, sostanzialmente, riconducibili a due componenti:
– incentivante: costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico e consiste in un contributo, erogato per un periodo di 20 anni
– ‘‘prezzo di vendita’’: a cui e` possibile ‘‘collocare’’ l’energia prodotta, dipende dalle
condizioni di vendita dell’energia prescelte dal produttore, in quanto la stessa puo` avvenire con due diverse modalita`:
1) ‘‘indiretta’’, stipulando una convenzione di ritiro dedicato con il Gestore dei Servizi
Energetici (GSE)
2) ‘‘diretta’’, attraverso la vendita in borsa o a un grossista (contratto bilaterale).
La modalita` di vendita indiretta dell’energia e`, di solito, quella piu` utilizzata dai possessori di
impianti fotovoltaici, sia per la semplicita` gestionale, sia perche´ assicura una maggiore
stabilita` di prezzo rispetto a quello praticato sul libero mercato.
In alternativa, il produttore puo` scegliere di vendere direttamente l’energia in borsa
oppure ad un trader/grossista di energia elettrica a un prezzo di cessione direttamente
negoziato con quest’ultimo. Tale tipologia di vendita puo` essere utile per collocare sul
mercato le produzioni di energia provenienti da impianti di grande taglia.
Detto questo, ai fini della disapplicazione della disciplina delle societa` c.d. di comodo,
in caso di vendita indiretta, il contribuente puo` addurre come motivazione del mancato
superamento del test la circostanza che la vendita dell’energia avviene sulla base di specifici contratti stipulati con il GSE, che impone al produttore i prezzi di vendita.
ESEMPIO 1
Si supponga che Alfa, per l’anno di imposta 2013, non abbia superato il test di operativita` e voglia presentare istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle societa` di comodo.
Si supponga, altresı`, che Alfa sia una societa` produttrice di energia da fonti rinnovabili e
che collochi tale energia sul mercato attraverso specifici contratti stipulati con il GSE.
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di interpello, con conseguente disapplicazione della disciplina antielusiva, e` sufficiente che Alfa illustri, anche con idonea documentazione, la scelta della modalita` di
vendita indiretta dell’energia.
In caso di vendita diretta, invece, resta a carico del contribuente dimostrare, di volta in
volta nell’istanza di disapplicazione, l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno
permesso il conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti per legge.
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ESEMPIO 2
Si supponga che Alfa, per l’anno di imposta 2013, non abbia superato il test di operativita` e voglia presentare istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle societa` di comodo. Si supponga, altresı`, che Alfa sia una societa` produttrice di
energia da fonti rinnovabili e che collochi tale energia direttamente sul mercato, spuntando un prezzo negoziato direttamente sullo stesso.
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di interpello, con conseguente disapplicazione della disciplina antielusiva, Alfa ha
l’obbligo di illustrare l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno permesso il
conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti per legge, e che, quindi, possono
anche prescindere dalle modalita` di collocazione dell’energia sul mercato.
SCADE "
L’interpello disapplicativo della disciplina delle societa` di comodo deve essere preventivo:
– presentato alla competente direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate almeno 90
giorni prima del termine di scadenza ordinario di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
In caso contrario, come detto, l’istanza verra` considerata non preventiva e dichiarata inammissibile dall’Amministrazione finanziaria.
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RIMANENZE MAGAZZINO
Le rimanenze di magazzino:
i criteri di rilevazione
Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista
BILANCIO
ADEMPIMENTO "
RIFERIMENTI "
RIMANENZE
DI MAGAZZINO "
PROCEDURE "
Le rimanenze di magazzino rappresentano, per l’azienda, operazioni di rettifica di fine
esercizio:
– consistono nel rinviare al prossimo esercizio, o ai prossimi esercizi, costi inerenti
beni che sono rimasti in giacenze in magazzino a fine esercizio, che non sono di
competenza dell’esercizio stesso che si sta chiudendo
– Codice civile, art. 2423 bis e seguenti
– Principio OIC n. 13
Le rimanenze di magazzino sono composte da:
– beni materiali, destinati alla vendita nella gestione caratteristica dell’impresa
– beni che entreranno nel processo produttivo per la trasformazione, ma che comunque saranno destinati alla vendita
– materie destinate ad entrare nella composizione dei prodotti
– merci che si riacquistano per la rivendita
I criteri per la rilevazione delle rimanenze di magazzino sono:
– la specifica identificazione del costo
– il metodo FIFO (primo entrato e primo uscito, ‘‘First in, first out’’)
– il costo medio ponderato
– il metodo LIFO (ultimo entrato e primo uscito, ‘‘Last in, first out’’)
METODO FIFO "
Le quantita` acquistate o prodotte in epoca piu` remota sono le prime ad essere
vendute o utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantita` relative
agli acquisti o alle produzioni piu` recenti
COSTO MEDIO
PONDERATO "
Le quantita` acquistate o prodotte non sono piu` individualmente identificabili e fanno
parte di un insieme in cui i beni sono ugualmente disponibili
METODO LIFO "
Si ipotizza che gli acquisti o le produzioni piu` recenti siano i primi ad essere venduti, di
conseguenze si ritiene che rimangano nel magazzino le quantita` relative agli acquisti
o alle produzioni piu` remote, valutate al costo di tali acquisti e produzioni
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
43
RIMANENZE MAGAZZINO
ADEMPIMENTO "
Secondo la normativa civilistica, le rimanenze di magazzino devono essere inserite nella
voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale che le differenzia in:
– materie prime, sussidiarie e di consumo:
a) materie prime: materiali acquisiti da economie esterne e destinati ad essere inseriti o
inglobati nei prodotti finiti
b) materie sussidiarie: servono per il completamento del prodotto (es. imballaggi)
c) materie di consumo: componenti utilizzati indirettamente nella produzione (per esempio l’olio utilizzato per gli impianti)
– prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
– lavori in corso su ordinazione
– prodotti finiti e merci
– acconti.
RIMANENZE
DI MAGAZZINO "
Le voci del bilancio riguardanti le rimanenze di magazzino sono annoverabili, senza ombra
di dubbio, tra gli aspetti piu` complicati per le aziende di produzione e di commercializzazione, sia per la loro importanza da un punto di vista economico-aziendale, sia con
riferimento agli aspetti contabili e fiscali. Al riguardo, occorre tenere ben presente che le
rimanenze, proprio per via della loro complessa rilevazione contabile e fiscale, sono
oggetto di attenzione sia da parte dei Principi contabili italiani, sia di quelli internazionali,
nella cognizione che la loro corretta valutazione sia fondamentale per la giusta rilevazione
dei risultati d’esercizio. Specificatamente, per la corretta rilevazione, valutazione e rappresentazione delle rimanenze di magazzino nei bilanci, bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile (artt. 2423 e seguenti), nonche´ all’OIC n. 13 (Organismo
Italiano Contabilita`).
Nelle giacenze di magazzino confluiscono i beni destinati alla vendita o che concorrono
alla produzione, nell’ambito dell’ordinaria attivita` d’impresa.
Da un punto di vista tecnico, le rimanenze di magazzino rappresentano costi, imputabili a
beni ancora in giacenza, che si rinviano al futuro esercizio in quanto recuperabili tramite i
ricavi di futuri periodi.
SCHEMA DI SINTESI
PRINCIPIO GENERALE DI DETERMINAZIONE DEL COSTO
Ô costo di acquisto: al valore originario del bene devono essere aggiunti gli oneri accessori
Ô costo di produzione: comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, puo`
comprendere anche altri costi relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal
quale il bene puo` essere utilizzato
In linea di massima le rimanenze di magazzino comprendono le seguenti classi:
– merci e prodotti finiti: trattasi dei prodotti acquistati per la rivendita e dei manufatti
dell’impresa
– semilavorati: sono compresi in tale voce le parti finite di acquisto e di produzione
destinate alla fabbricazione del prodotto finito o ad un ulteriore processo intermedio di
produzione
– prodotti in corso di lavorazione: rientrano tra questi i materiali, parti e assiemi in fase
di avanzamento
– materie prime
– materie sussidiarie e di consumo.
Materie prime
Sono rappresentate dai materiali come, per esempio, il legno, il ferro, la plastica, etc,
destinati ad essere fisicamente incorporati nelle lavorazioni aziendali.
44
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
RIMANENZE MAGAZZINO
Qualche volta sono ricompresi in questa voce i c.d. ‘‘componenti’’ di acquisto, cioe` le
parti che, per lo piu` fornite di una certa autonomia funzionale, vengono utilizzate nella fase
di assemblaggio.
Materie sussidiarie
Le materia sussidiarie sono costituite da beni che, pur essendo incorporati nei prodotti
finiti, costituiscono elementi ‘‘secondari’’ rispetto alle materie prime.
Materie di consumo
Comprendono i materiali che vengono utilizzati e consumati nel processo produttivo,
gli altri materiali di consumo, non necessariamente collegati al processo produttivo, gli
imballaggi ‘‘a perdere’’, i pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente.
PROCEDURE "
Modalita` di rilevazione
Le operazioni di valutazione e valorizzazione sono precedute dall’accurata rilevazione delle
quantita` delle rimanenze.
Tale rilevazione puo`:
– avvenire praticamente in base a conta fisica (inventario fisico)
– essere ricavata mediante un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino (rilevazioni permanenti di magazzino).
La metodologia di valutazione delle quantita` di magazzino cosı` rilevate deriva dalla combinazione di due fondamentali postulati del sistema contabile:
– il criterio del costo
– il principio di prudenza.
Tali principi, tra l’altro, sono rinvenibili nel codice civile, ove e` previsto che le rimanenze, non
costituenti immobilizzazioni, devono essere iscritte:
– al costo di acquisto o di produzione
– qualora minore, al valore di mercato, intendendo per tale il valore di realizzo desumibile
dall’andamento del mercato; tale minor valore non puo` essere mantenuto nei successivi
bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
Per la valutazione delle rimanenze di magazzino sarebbe opportuna l’attribuzione alle
singole unita` fisiche dei costi specificamente sostenuti per l’acquisizione o la produzione delle unita` medesime. Tuttavia, caso per caso, a causa dell’entita` delle rimanenze,
ovvero della velocita` di rotazione, tale valutazione appare quantomeno difficoltosa, se non
concretamente improponibile.
Determinazione del costo di acquisto o di produzione delle rimanenze
Le possibili tecniche di valorizzazione che possono essere utilizzate per la determinazione
del costo di acquisto o di produzione delle rimanenze di magazzino si differenziano a
seconda che i beni in giacenza siano:
– infungibili: beni con caratteristiche specifiche che, pertanto, non sono interscambiabili
con altri beni. Il legislatore impone la determinazione del loro costo specifico di
acquisto o di produzione e l’impiego di tale valore per la valorizzazione delle giacenze
di magazzino di tali beni ai fini della predisposizione del bilancio
– fungibili: beni che presentano caratteristiche omogenee e che possono essere sostituiti
da beni dello stesso genere. Le regole del codice civile consentono al redattore del
bilancio di valorizzarli al costo specifico o, trattandosi di giacenze che si caratterizzano
per una rilevante velocita` di rotazione, utilizzando specifici criteri che, facilitandone la
valutazione, ne approssimano il valore effettivo.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
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RIMANENZE MAGAZZINO
In particolare, in alternativa alla definizione del costo specifico, e` prevista la possibilita` di
utilizzare (art. 2426, primo comma, n. 9 c.c.):
– il costo medio ponderato
– il metodo FIFO (first in first out)
– il metodo LIFO (last in first out).
Vediamo di analizzare tali principi, piu` nel dettaglio, secondo quanto indicato dal principio
contabile OIC (n. 13 del 13 luglio 2005).
METODO FIFO "
Il metodo FIFO rappresenta l’andamento dei prezzi di mercato, perche´ valuta il magazzino ai
costi piu` recenti. Tale metodo, inoltre, in molti casi esprime con una certa approssimazione
il flusso fisico delle voci di magazzino. Esso assume che gli elementi di costo seguano un
ordine cronologico determinato dalla data del loro sostenimento. Nel caso in cui il flusso
fisico e` realmente quello che permette di alienare le voci di acquisto piu` remoto, il metodo
FIFO avvicina quello della specifica identificazione del costo. Il costo FIFO tende a contrapporre nel conto economico a ricavi recenti costi meno recenti. In sostanza, i costi
vengono contrapposti ai ricavi nell’ordine in cui tali costi vengono sostenuti. La valutazione
delle rimanenze a fine esercizio col metodo FIFO assume che esse siano costituite dalla
sommatoria dei costi piu` recenti; di conseguenza, per la valutazione delle rimanenze di
magazzino, con tale metodo si assegnano prima gli ultimi costi sostenuti per le ultime
quantita` acquisite (acquistate o prodotte) nell’esercizio a correlate quantita` in giacenza;
poi i penultimi costi sostenuti per le penultime quantita` acquisite, e cosı` via fino a
coprire tutte le quantita` in giacenza.
SCHEMA DI SINTESI
PRINCIPIO GENERALE DEL METODO FIFO
Ô I beni sono iscritti al momento dell’acquisto in base agli effettivi costi sostenuti
dall’azienda
Ô Le uscite di magazzino, astrattamente, vengono riferite ai primi acquisti effettuati
dall’impresa (primo entrato, primo uscito)
Attenzione
Nel caso di un materiale acquistato, la valutazione con il metodo FIFO si fa sulla base dei
costi delle fatture fornitori degli acquisti piu` recenti partendo dall’ultima fattura e precedendo all’indietro nel tempo in modo da coprire la quantita` in magazzino con le quantita`
ed i relativi costi delle fatture fornitori piu` recenti. L’uso della sola fattura d’acquisto piu`
recente e` inaccettabile, poiche´ porta a risultati sbagliati se la quantita` dell’ultima fattura e`
inferiore alla giacenza della voce da valutare e il costo delle fatture precedenti necessarie per coprire la quantita` della voce in magazzino e` diverso dal costo riflesso nell’ultima fattura, in modo tale da produrre significative differenze nella valutazione.
ESEMPIO
Data
Costo unitario
Valore complessivo
01.01.2013
Esistenza iniziali
500
100
50.000,00
05.02.2013
Acquisto
100
150
15.000,00
20.05.2013
(prelievo)
(400)
(400 * 100)
(40.000,00)
SALDO
200
100 * 100
100 * 150
25.000,00
21.08.2013
Acquisto
300
120
36.000,00
20.11.2013
(prelievo)
(150)
(100 * 100)
(50 * 150)
(17.500,00)
50 * 150
300 * 120
43.500,00
SALDO
46
Quantita`
Prodotto X
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350
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RIMANENZE MAGAZZINO
COSTO MEDIO
PONDERATO "
SCHEMA DI SINTESI
Il costo medio ponderato considera le unita` di un bene acquistato o prodotto a date
diverse ed a diversi costi come facenti parte di un insieme, in cui i singoli acquisti e le
singole produzioni non sono piu` identificabili, ma sono tutti ugualmente disponibili.
Tale metodo ha come finalita` quello di uniformare i movimenti nei prezzi per cui esiste
differenza tra i prezzi piu` recenti ed i costi medi.
PRINCIPIO DEL COSTO MEDIO PONDERATO
Ô Le quantita` acquistate o prodotte non sono piu` individualmente identificabili
Ô Fanno parte di un insieme i cui beni sono ugualmente disponibili; tale metodo
cerca di livellare i movimenti nei prezzi per cui esiste differenza tra i prezzi piu` recenti
ed i costi medi
Come indicato dal principio OIC n. 13, il costo medio puo` essere ponderato:
– per movimento: il costo medio e` calcolato subito dopo ogni singolo acquisto e le
vendite vengono scaricate con il costo medio calcolato dopo l’ultimo acquisto effettuato.
Al momento del ricevimento, il costo medio e` determinato dividendo il costo totale delle
unita` residue prima dell’ultimo ricevimento piu` il costo delle ultime unita` ricevute per il
totale delle unita` residue dopo l’ultimo ricevimento
– per periodo: alle quantita` ed ai costi in inventario all’inizio del periodo si aggiungono gli
acquisti o la produzione di un periodo (mese, trimestre, ecc.) e si determinano i nuovi
costi medi ponderati. Tale secondo metodo e` ovviamente piu` pratico del costo medio
ponderato per movimento. La ponderazione puo` quindi essere calcolata su base annuale
o mensile o di altro periodo (es. trimestrale) ovvero di volta in volta che le voci vengono
acquistate o prodotte, a seconda delle caratteristiche dell’attivita` dell’impresa.
ESEMPIO
Movimento
Quantita`
acquistata
Prezzo
unitario
Costo
acquisto
Quantita`
scaricate
Rimanenze
Rimanenze al 1 gennaio 2013 1.000
4
2.000
1.000
1 aprile 2013
12
6.000
1.500
500
1 maggio 2013
500
1 luglio 2013
2.000
31 dicembre 2013
3.500
2
1.000
4.000
3.000
12.000
3.000
Il costo medio ponderato secondo lo schema illustrato nella tabella sara` pari (2.000 +
6.000+ 4.000) / 3.500 = 3,43
La rimanenza finale sara` uguale a 3,43 x 3.000= 10.290
Contabilmente si procedera` alla seguente registrazione:
Compila
Materie
a
Rimanenze finali di merci
10.290
10.290
Rilevazione contabile delle rimanenze finali al 31 dicembre 2013 con il criterio del
costo medio ponderato
Conti di contabilita`
Conti di bilancio
Materie
SP C I 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
Rimanenze finali di merci
CE B 11) Variazioni delle rimanenze e di materie
prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Ipotizzando che le rimanenze iniziale fossero pari a euro 1.000 occorrera` indicare in
bilancio la variazione delle rimanenze che deve essere indicata con segno negativo nella
voce B11 del conto economico - Costo della produzione - in quanto le rimanenza finali
sono superiori a quelle iniziali (1.000 - 10.290) = - 9.290
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RIMANENZE MAGAZZINO
METODO LIFO "
Il termine LIFO e` l’acronimo inglese di Last In First Out (Ultimo ad entrare, primo ad uscire)
e presuppone che vengano scaricati per primi i beni strumentali per ultimi in magazzino. Esprime il concetto relativo al modo di immagazzinare dati in cui l’ultimo valore
introdotto e` il primo ad uscire. Il metodo LIFO e` uno dei diversi possibili impieghi della
gestione delle scorte di magazzino. In relazione al tipo di metodo utilizzato per la valorizzazione delle scorte, e ve ne sono molti, si perviene a risultati di reddito e di valore delle scorte
stesse differenti.
Con il metodo LIFO, infatti, se l’ultima merce acquistata e` la prima ad essere venduta, il
magazzino tendera` ad essere costituito da merci piu` remote, ed in una realta` di aumento dei prezzi con il tempo, il reddito sara` piu` basso: ai ricavi correnti si contrappongono costi recenti, quindi piu` alti di quelli passati, considerati, ad esempio con il metodo
FIFO (First In First Out).
SCHEMA DI SINTESI
PRINCIPIO DEL METODO LIFO
Ô Ipotizza che gli acquisti o le produzioni piu` recenti siano i primi a essere venduti
Ô Rimangono nel magazzino le quantita` relative agli acquisti o alle produzioni piu`
remote, valutate al costo di tali acquisti e produzioni
Il LIFO conduce, quindi, generalmente ad una sottovalutazione delle rimanenze nello
stato patrimoniale. Al contrario, gli scarichi di magazzino, che avvengono al valore maggiore, deteterminano sul conto economico l’effetto contrario di incrementare il costo del
venduto.
Attenzione
Proprio per segnalare questa potenziale sottovaluzione, il documento OIC 13 prescrive che
si indichi nella nota integrativa la differenza rispetto ai costi correnti, nel caso in cui
questi alla chiusura dell’esercizio divergano notevolmente dalla valutazione delle rimanenze
ottenuta applicando non solo il metodo LIFO ma anche gli altri criteri ammessi.
Tale disposizione e` gia` contenuta nel Codice civile (art. 2426, comma 1, n. 10).
Il LIFO a scatti
Va evidenziato che le aziende italiane utilizzano molto frequentemente il metodo del LIFO a
scatti che rappresenta una variante del LIFO. Tale diffusione e` giustificata dal fatto che la
variante ‘‘a scatti’’ era il metodo secondo il quale l’Amministrazione finanziaria calcolava il
valore minimo del magazzino ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Si parla di LIFO a scatti, in quanto il funzionamento e` diverso dal LIFO continuo: la valutazione viene fatta non gradualmente in base ad ogni movimento di entrata/uscita, ma
soltanto a fine periodo.
In sintesi, nel primo periodo, la valutazione della quantita` in rimanenze e` effettuata applicando il costo del medio ponderato di acquisto o di fabbricazione riferito allo stesso
periodo. Nell’esercizio successivo e` necessario verificate la quantita` in rimanenza e confrontarla con quello dell’esercizio precedente, poiche´:
– se aumentata la quantita` preesistente viene valutata come l’esercizio precedente,
mentre l’incremento (scatto) si valuta al costo medio ponderato dell’esercizio
– se diminuita, si riduce proporzionalmente il valore delle rimanenze dell’esercizio precedente.
Negli esercizi successivi, nel caso di:
– ulteriori aumenti, gli scatti positivi, valutati con il costo medio ponderato dell’esercizio di
formazione, si aggiungono alle quantita` preesistenti che restano inalterate come valore
– diminuzione, si assume che i decrementi riguardino gli scatti formatesi per ultimi a
partire dal piu` recente.
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Pratica Fiscale e Professionale
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RIMANENZE MAGAZZINO
ESEMPIO
SCHEMA DI SINTESI
Nelle rimanenze valutate con il metodo del LIFO a scatti annuale nel primo esercizio la valutazione
avviene al costo medio ponderato.
Negli esercizi successivi:
a) la rimanenze invariata e` valutata allo stesso valore del primo esercizio
b) se la rimanenze aumenta, la maggiore quantita` e` valutata al C.M.P. dell’esercizio in chiusura o al
valore degli acquisti piu` remoti effettuti dallo stesso, la quantita` preesistente e` valutata come
nell’esercizio precedente
c) se la rimanenze e` diminuita si distingue tra rimanenze relative al secondo esercizo e rimanenze
relative agli esercizi successivi al secondo.
Anno
Costo medio
ponderato
Rimanenze
finale
Scatto
Valorizzazione in euro
2010
10
2.000
+2.000
2000 * 10 = 20.000
2011
12
3.000
+1.000
(2.000 * 10 ) + (1.000 * 12) = 32.000
2012
12,5
1.500
-1.500
1500 * 10 = 15.000
2013
13,1
2.500
+1.000
(1.500 * 10) + (1.000 * 13,1) = 28.100
Confronto tra metodi di valutazione
Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
49
I QUESITI
E` possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo:
SOCIETA`
TRA
PROFESSIONISTI
Recesso del socio di
minoranza
[email protected]
Una associazione professionale, in essere dal 2005, e` formata da due professionisti,
con quote di partecipazione agli utili del 98% e 2%. Ora, l’associato che detiene il 2%
vorrebbe recedere dall’associazione professionale; naturalmente gli verrebbe liquidato e pagato quanto spettante tanto di apporto iniziale, la quota su utili eventualmente maturati, oltre che eventualmente altre maggiori somme da concordarsi. Si
ritiene che le maggiori somme attribuite, a parte quanto percepito per apporto
iniziale, sia soggetto a tassazione separata (art. 1, primo comma, lett. l), T.U.I.R.).
L’associato rimanente non intende ricostituire la pluralita` soggettiva entro 6 mesi
(sempre che sia obbligato a ricostituirla) ma continuare l’attivita` in forma individuale.
a) Egli e` obbligato ad aprire una nuova partita IVA, a fatturare con IVA, quindi a
determinare anche eventuali plusvalenze, e naturalmente a presentare il mod. UNICO SP per il periodo di vigenza della societa` come unico associato? Oppure
b) potrebbe, stante la non ricostituzione della pluralita` degli associati, adottare un
comportamento simile a quanto tenuto dalle imprese, cioe` continuare l’attivita` in
forma individuale, «attribuendosi» l’azienda ai medesimi valori fiscali gia` in essere
(circ. n. 54/E/2002), versando la relativa imposta di registro, senza fatturare i beni?
Qual e`, dunque, il comportamento fiscale piu` corretto?
(A.A., Venezia)
Il professionista dovra` sicuramente:
–
–
aprire una nuova partita IVA, e
formulare due tipologie di dichiarazioni:
una relativa ai redditi della STP, e
una relativa ai redditi da attivita` professionale individuale.
La circolare dei Consulenti del lavoro (n. 6/2013) chiarisce che: «in ogni caso il numero dei
soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa` e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e` iscritta
la societa` procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa` non abbia
provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6
mesi».
Pertanto, a parere di chi scrive, il socio superstite proseguira` la sua attivita` esclusivamente
in forma individuale.
Il modello UNICO della STP va presentato regolarmente per il periodo dell’anno fino alla
data di scioglimento della societa`, in relazione ai redditi maturati dalla STP che verranno
suddivisi sulla base delle percentuali di spettanza dei singoli soci.
Con riferimento al recesso, lo stesso andra` segnalato alla CCIAA competente, essendo
venuto meno il requisito della STP, in modo tale che possano procedere alla cancellazione.
Maurizio Villani
Francesca Giorgia Romana Sannicandro
(Avvocati in Lecce)
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Pratica Fiscale e Professionale
n. 9 del 3 marzo 2014
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