CAPITOLATO DI CONCESSIONE_Versione del 30_10_2014

Direzione Centrale Decentramento
e Servizi al Cittadino
Settore Zona 4
CAPITOLATO DI CONCESSIONE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA DI MQ. 10.000 CIRCA
DEL “PARCO GINO CASSINIS”, SITO IN ZONA 4 A MILANO, PER LA
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN PARCO AVVENTURA
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Concessione
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INDICE
Parte I ............................................................................................................................................. 3
PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE ...................................................................... 3
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE ............................................................................... 3
ART. 2 – FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE .................................................................................. 3
ART. 3 – DESCRIZIONE/COMPOSIZIONE DEL PARCO AVVENTURA E DELIMITAZIONE/
CARATTERISTICHE DELL’ AREA OGGETTO DELLA CONCESSIONE ...................................... 3
ART. 4 – NORME TECNICHE PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE IN CONCESSIONE.......... 5
ART. 5 – BAR/CHIOSCO ............................................................................................................... 6
ART. 6 – AUTORIZZAZIONI ........................................................................................................... 7
ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ............................................................................... 8
ART. 8 – CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE 11
ART. 9 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA ........................................................ 12
ART. 10 – AGEVOLAZIONI ED ATTIVITA’ A FAVORE DEI CITTADINI DI ZONA 4 .................. 12
ART. 11 – ATTIVITA’ PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI ........................ 13
ART. 12 – REFERENTE CONCESSIONARIO.............................................................................. 13
ART. 13 – RIMOZIONE DELLE STRUTTURE .............................................................................. 13
Parte II .......................................................................................................................................... 15
CLAUSOLE CONTRATTUALI ...................................................................................................... 15
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE............................................................... 15
ART. 2 – CANONE DI CONCESSIONE........................................................................................ 15
ART. 3 – REVISIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE............................................................ 15
ART. 4 – VERSAMENTI DEL CANONE DI CONCESSIONE ........................................................ 15
ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE ................................................................................. 16
ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA............................................................................................... 16
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE........................................................ 17
ART. 8 – SUB CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO............................................... 17
ART. 9 – RESPONSABILITA’ ....................................................................................................... 18
ART. 10 - PERSONALE ............................................................................................................... 18
ART. 11 – ASSICURAZIONE ....................................................................................................... 19
ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI ......................................................................................... 19
ART. 13 – PENALITA’ .................................................................................................................. 19
ART. 14 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE ................................................................. 20
ART. 15 – REVOCA .................................................................................................................... 20
ART. 16 - RECESSO .................................................................................................................... 21
ART. 17 - FORO COMPETENTE ................................................................................................. 21
ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI .................................................................... 22
ART. 19 – STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE .............................. 22
ART. 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ....................................................................... 22
All.1 .............................................................................................................................................. 24
PARCO CASSINIS ............................................................................................................................. 24
LOCALIZZAZIONE PARCO AVVENTURA ............................................................................................... 24
All. 2 ............................................................................................................................................. 25
PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA FORNITURA DI NUOVE PIANTE. ......................................... 25
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Parte I
PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Costituisce oggetto del presente Capitolato la Concessione in uso di un’area di mq. 10.000 ca.
del “Parco Gino Cassinis”, sito in Zona 4 a Milano, per la realizzazione e la gestione di un
Parco Avventura.
ART. 2 – FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE
Interesse e obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere un progetto di
rivitalizzazione di un’area verde di importante estensione situata all’interno del “Parco Gino
Cassinis”, nel contesto del Parco Agricolo Sud Milano, al fine di favorire le esigenze aggregative
delle famiglie milanesi, in particolare della fascia adolescenziale offrendo nel contempo alla Città
una struttura del tipo “Parco Avventura” ad oggi assente nelle grandi città del nord Italia.
ART. 3 – DESCRIZIONE/COMPOSIZIONE DEL PARCO AVVENTURA E
DELIMITAZIONE/ CARATTERISTICHE DELL’ AREA OGGETTO DELLA
CONCESSIONE
Il “Parco Avventura”, chiamato comunemente anche "percorso acrobatico in altezza", è una
tipologia di parco divertimenti, costituito da diversi percorsi aerei posti a varie altezze da terra che,
con l’aiuto di liane, ponti tibetani, cavi (teleferiche), reti e passerelle, permettono di passare da un
albero all'altro in estrema sicurezza.
Il “Parco Avventura” sorgerà su di un’area di circa un ettaro (mq. 10.000) compresa tra la Via
Cassinis e la Via Fabio Massimo (una parte del mappale catastale n. 250 del foglio 615 come
individuata nella planimetria allegata (allegato 1), non recintata, utilizzando gli alberi da
individuare in fase progettuale presenti nella zona del parco interessata tra circa n. 300 esemplari
(bosco, confinante a nord con la recinzione del Parco verso l’autostrada, a sud con un vialetto del
Parco, ad est e ad ovest con aree a prato).
Fatto sempre salvo quanto previsto in tutti gli articoli del presente capitolato, si dovrà dare corretta
e completa applicazione alle “Linee Guida per la fruibilità e la sicurezza nei Parchi
Avventura” approvate con decreto n 13 dicembre 2011 - n. 12317 pubblicato sul Burl dell’11
gennaio 2012 ed alle specifiche norme UNI richiamate dal decreto
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Il “Parco Avventura” dovrà essere composto di almeno n. 6 percorsi aerei, ciascuno dotato di
almeno 15 piattaforme aeree, di cui almeno 4 percorsi dovranno essere pronti alla data di apertura al
pubblico del Parco Avventura mentre gli altri due potranno essere realizzati entro un tempo
massimo di due anni dall’apertura, o nel termine inferiore se offerto in sede di gara.
I percorsi dovranno essere differenziati per difficoltà e impegno crescente. All’apertura debbono
essere disponibili almeno 1 percorso facile, 1 di media difficoltà, 1 difficile per ragazzi e adulti,
per soddisfare la diversa tipologia di richieste da parte di bambini, ragazzi ed adulti. La scelta
della tipologia degli altri tre è lasciata alla discrezionalità del Concessionario.
Almeno il percorso facile dovrà avere condizioni di accesso per i diversamente abili, con facoltà di
prevedere tale accessibilità anche a tutti gli altri percorsi. L’esercizio di tale facoltà sarà valorizzata
se prevista nell’offerta tecnica.
Sempre se previsto nell’offerta tecnica, qualora tecnicamente possibile, potranno essere realizzati
ulteriori percorsi aerei e piattaforme aere aggiuntive.
I percorsi dovranno essere ad una altezza da terra superiore a m. 1,40 e ad altezza massima non
superiore a quella consentita dalla consistenza degli alberi che verranno utilizzati. Le imbragature
utilizzate per il sostegno dei percorsi dovranno possedere la caratteristica di poter essere
costantemente adattati alle dimensione dei tronchi o dei rami in modo da non costituire ostacolo alla
crescita o sofferenza degli alberi e comunque dovrà essere adottato ogni accorgimento per evitare
ogni possibile danno agli alberi. Non è consentito utilizzare impianti artificiali installati ad hoc, ad
esempio posizionando di pali nel terreno.
La condizione fisiologica e meccanica degli alberi da utilizzare come supporto dei cavi e delle
piattaforme deve essere verificata da un agronomo esperto, mentre prima dell’apertura al pubblico
dei percorsi dovrà essere effettuata una valutazione da parte di un organismo di certificazione.
Successivamente la valutazione dovrà avere cadenza annuale.
Quale struttura pertinenziale di supporto, previa acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni
(et simila) previste, dovrà essere realizzato un manufatto provvisorio in legno color naturale con
funzione di biglietteria e ricovero delle attrezzature necessarie per l’utilizzo della struttura, di
dimensioni non superiori a metri quadri 16 (sedici) - che potrà permanere per l’intera durata della
concessione - e con le caratteristiche prescritte dal vigente Regolamento Edilizio. Saranno a carico
del Concessionario, allo scadere della concessione, la rimozione del manufatto e tutte le spese ad
esso connesse.
Dovrà essere installato almeno 1 (uno) servizio igienico, che sia utilizzabile da persone
diversamente abili, che potrà essere utilizzato liberamente dai cittadini che frequentano il parco
Cassinis. Per i servizi igienici non sussiste la possibilità di allacciamento alle fognature, e pertanto
dovranno essere previste soluzione tecniche compatibili, ed in ogni caso gli scarichi non potranno
impattare sul terreno occupato e sulle aree circostanti e dovranno esser garantite le idonee soluzioni
tecniche atte ad eliminare ogni inconveniente igienico ambientale.
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Il Parco Avventura dovrà rimanere aperto tutto l’anno, salvo eventuali chiusure per festività o per
impedimenti legati ad ordini dell’autorità o eventi atmosferici che provvisoriamente possano
rendere non fruibili i percorsi, con orario compreso tra l’alba ed il tramonto e comunque l’apertura
non potrà avvenire prima delle ore 8. Fermo restando l’obbligo di presidio del territorio in ogni caso
di chiusura, il Concessionario potrà richiedere all’Amministrazione con atti motivati deroghe
all’obbligo di apertura per particolari periodi.
Sarà facoltà dell’aggiudicatario realizzare anche un bar/chiosco alle condizioni e caratteristiche di
cui alla successivo articolo 5.
ART. 4 – NORME TECNICHE PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE IN
CONCESSIONE
Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del Parco Avventura e per tutta la durata delle
concessione, il concessionario dovrà rispettare le seguenti norme tecniche:
1.
è vietata l’esecuzione arbitraria di riduzione della chioma degli alberi per adattamento alle
postazioni del percorso;
2.
è permessa soltanto l’asportazione della vegetazione dal colletto e sul tronco fino
all’impalcatura delle branche primarie;
3.
tutte le operazioni manutentive ordinarie è straordinarie sulle alberature e sul verde in genere
devono essere comunicate ai Tecnici del Comune di Milano, per valutazione ed
autorizzazione. Ciò vale anche nel caso di potature necessitati degli alberi per motivi di
sicurezza o legate a tecniche colturali ed eventi atmosferici.
4.
durante l’allestimento delle strutture l’area di cantiere dovrà essere delimitata, al fine di
evitare eventuali situazioni di pericolo ai frequentatori del parco, in considerazione del fatto
che il parco è comunque regolarmente aperto al pubblico;
5.
dovrà essere eseguito un preventivo costante controllo dello stato vegetativo, fitosanitario è
statico degli alberi, dei quali il Concessionario è responsabile;
6.
è fatto divieto di eseguire scavi inferiori a metri 2,50 dal tronco delle alberature presenti;
7.
è vietato eseguire, nel caso di scavi eseguiti in prossimità di alberature, tagli di radici di
dimensione superiore a cm 3 di diametro. In presenza di radici di dimensioni maggiori lo
scavo meccanico (anche se condotto alle distanze normate) deve essere opportunamente
interrotto e continuato a mano per garantire l’integrità di dette radici;
8.
è vietato eseguire accumuli o depositi di materiale negli spazi di proiezione delle chiome
delle alberature e divieto di addossare materiali di qualsiasi genere al tronco degli alberi;
9.
è fatto obbligo di eseguire la manovra dei mezzi d’opera con le dovute cautele per evitare
danni o lesioni al tronco o ai rami bassi delle piante posizionate nell’area in Concessione;
10.
è fatto divieto di sosta dei mezzi d’opera adibiti al trasporto dei materiali, nonché di sostare
sulle aree a prato;
11.
è fatto obbligo di utilizzare mezzi adibiti alla realizzazione del Parco Avventura nelle
dimensioni adeguate in rapporto al massimo dimensionamento della chioma degli alberi,
utilizzando piccole macchine operatrici in grado di minimizzare l’estensione delle superficie
ed il danneggiamento;
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12.
13.
14.
15.
16.
è vietato l’utilizzo delle aree a prato per il deposito dei materiali di cantiere, per evitare il
degrado della cotica erbosa anche sulle aree limitrofe alle aree in Concessione. Obbligo di
accatastamento (anche in caso di depositi limitati a brevi periodi di tempo) su aree
pavimentate;
è obbligatorio il pronto ed adeguato ripristino, secondo le migliori modalità tecniche ed a
cura e spese degli esecutori dell’intervento facendo ricorso a ditte specializzate del Settore,
delle manomissioni della cotica erbosa, di pavimentazioni o di manufatti (cordoni, panchine,
cestini, ecc…);
in presenza di alberature di platano, qualsiasi intervento è subordinato all’ottenimento del
parere favorevole rilasciato dal competente organismo regionale (Servizio Fitosanitario
Regionale) in ordine alla legittimità degli interventi ai sensi del Decreto del 17 aprile 1988
del Ministero per le politiche agricole (Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro
Colorato del Platano “Ceratocystis Fimbriata”);
l’accesso dei veicoli funzionali sia all’allestimento che alla gestione del Parco Avventura è
subordinato all’ottenimento della necessaria autorizzazione da parte degli Uffici del Settore
Verde ed Agricoltura. Sarà cura del Concessionario richiedere le autorizzazioni;
si dovrà comunque attenersi scrupolosamente al Vigente Regolamento d’Uso del Verde.
ART. 5 – BAR/CHIOSCO
Il Concessionario avrà facoltà di realizzare, ove assentibile dal Parco Agricolo Sud Milano e dai
competenti Settori Comunali, un manufatto provvisorio in legno, color legno naturale, ad uso bar o
chiosco che potrà permanere per l’intera durata della concessione.
Il
manufatto provvisorio non potrà avere una superfice superiore a metri quadri 45
(quarantacinque) e dovrà avere le caratteristiche prescritte dal vigente Regolamento Edilizio.
Per la realizzazione e gestione del bar/chiosco, dovranno essere acquisite dal Concessionario
dell’area tutte le necessarie licenze commerciali, oltre evidentemente quelle edilizie, pareri, nulla –
osta ecc.
L’esercizio della facoltà di realizzare il bar/chiosco dovrà essere dichiarato nel modello DICH, e
dovrà esser aperto al pubblico contestualmente all’apertura del Parco Avventura. In caso contrario
l’Amministrazione potrà concedere ad altri interessati uno spazio all’interno del parco Cassinis per
la realizzazione e gestione della predetta struttura.
Nel caso di realizzazione del bar/chiosco, nello stesso manufatto dovranno essere svolte le attività
di biglietteria e ricovero delle attrezzature e non sarà realizzato lo specifico manufatto di cui
all’articolo 3.
Saranno di competenza dell’aggiudicatario l’allestimento, l’arredo e tutti gli oneri legati alle
forniture energetiche e ad ogni tipo di utenza e tassa. Saranno a carico del Concessionario, allo
scadere della concessione, la rimozione del chiosco e tutte le spese ad esso connesse.
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Per i tavolini all’esterno saranno utilizzati i tavoli da pic – nic, in legno, che nel numero di 3
potranno essere posizionati in spazi adiacenti al manufatto
Ogni tipo di scarico e ogni forma di smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in modo a non impattare
sull’area in concessione e su quelle adiacenti, considerato che nell’area non è possibile
allacciamento alla fognatura. Ogni allacciamento sarà a carico del Concessionario.
Potrà esser svolta la sola attività di bar (è ammessa la vendita di panini e simili e sono escluse
attività danzanti e ristorazione) da svolgersi contemporaneamente all’apertura del “Parco
Avventura”
Nelle giornate e negli orari di chiusura del Parco Avventura le attività di bar potranno svolgersi solo
dall’alba al tramonto, ad eccezione del periodo giugno - settembre dove potranno protrarsi sino alle
ore 22, mentre per l’apertura resta il limite delle ore 8.
E’ ammessa la diffusione di musica purchè nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in
materia di inquinamento acustico.
Ogni deroga dovrà preventivamente essere autorizzata dal Consiglio di Zona 4.
ART. 6 – AUTORIZZAZIONI
Ogni autorizzazione, abilitazione, licenza, parere, nulla – osta ecc necessaria per la realizzazione
delle strutture e per l’esercizio delle attività del “Parco Avventura” e del bar/chiosco, e ogni onere
correlato, sono a carico del concessionario.
Solo a titolo meramente esemplificativo si ripotano le principali procedure da attivare:
a) per la realizzazione delle strutture
Dichiarazione di compatibilità ambientale - di cui all’art. 14 delle NTA del PTC da parte
dell’Ente Parco Agricolo Sud Milano per la realizzazione del Parco Avventura all’interno del
Parco Cassinis. La stessa procedura dovrà essere attivata anche la realizzazione del manufatto
provvisorio per ricovero attrezzi e biglietteria e per i servizi igienici o per la realizzazione del
manufatto provvisorio ad uso bar o chiosco (qualora il Concessionario si avvarrà della facoltà
di cui al precedente articolo 5)
Titolo edilizio – ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale nella convenzione di
concessione dell’area sarà disciplinata la realizzazione del manufatto provvisorio per ricovero
attrezzi e biglietteria e per i servizi igienici o per la realizzazione del manufatto provvisorio ad
uso bar o chiosco (qualora il Concessionario si avvarrà della facoltà di cui al precedente
articolo 5). Conseguentemente il Concessionario dovrà presentare la SCIA, corredata della
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documentazione dovuta, o il Permesso di costruire, corredato dalla documentazione dovuta; i
manufatti provvisori potranno permanere per il periodo di durata della concessione.
b) Per l’esercizio delle attività
Autorizzazione di Pubblico Spettacolo – ex art. 68 e 80 del T.U.L.P.S., se necessaria,
previo controllo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza per le attività del
“Parco Avventura” precisando che secondo le procedure attualmente vigenti l’istanza con la
richiesta per il rilascio della relativa licenza di esercizio dovrà essere presentata – al Settore
Commercio, Suap e Attività Produttive Via Larga 12, 3° piano, stanza 376 – utilizzando
uno specifico modulo. La documentazione tecnica, relativa al progetto, per ottenere dalla
Commissione Comunale di Vigilanza la licenza di agibilità, dovrà essere consegnata invece
alla Segreteria CCV Via Larga 12, 2° piano, stanze 201/4 e 201/5.
Nel Regolamento CCV, alla voce “Attività di Pubblico Spettacolo a Carattere Permanente
sono indicati i documenti necessari all’esame della CCV.
Autorizzazione Commerciale – da richiedere presso gli Uffici Comunali del SETTORE
COMMERCIO ( SERVIZIO PUBBLICO SPETTACOLO e COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE) relativa al punto di ristoro non fisso (chiosco bar) qualora il Concessionario
volesse avvalere della facoltà di realizzarlo.
ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
In via generale, è fatto obbligo al Concessionario dare completa applicazione alle “Linee
Guida per la fruibilità e la sicurezza nei Parchi Avventura” approvate con decreto n 13
dicembre 2011 - n. 12317, pubblicato sul Burl dell’11 gennaio 2012 e alle seguenti normative
UNI richiamate nel predetto decreto:
la normativa UNI EN 15567 - 1:2008 “ Costruzione e requisiti di sicurezza” che riguarda le
caratteristiche di progettazione e costruzione, scelta del luogo, valutazione fisiologica degli alberi
usati come supporto, materiali da utilizzare per piattaforme cavi ed altro
la normativa UNI EN 15567 -2:2008 “requisiti di gestione” che definisce le caratteristiche
di operatività, gestione, e soccorso evacuazione degli utenti nonché specifica quali sono le
figure previste all’interno di un parco acrobatico in altezza e le loro specifiche competenze
anche in materia di formazione
Più nello specifico è fatto altresì obbligo:
1) realizzare il “Parco Avventura” prevedendo:
almeno n. 6 percorsi aerei, oltre quelli aggiuntivi eventualmente previsti nell’offerta tecnica,
ciascuno dotato di almeno n.15 piattaforme aeree come meglio specificato al precedente
articolo 3;
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almeno 5 tavoli da pic-nic con relative sedute, che potranno essere posizionati anche nelle
aree adiacenti a quella oggetto di concessione e potranno essere utilizzati liberamente dal
pubblico. Nel caso di realizzazione del bar/chiosco, 3 dei tavoli da pic- nic offerti
potranno essere collocati nelle aree adiacenti ed utilizzati dai clienti;
la piantumazione con almeno 20 alberi da posizionare sull’area verde circostante. La
manutenzione delle alberature (irrigazione, incasellatura, diserbo, ecc) per motivi di
garanzia di attecchimento sarà a carico del Concessionario per i due anni successivi
all’impianto. Le prescrizioni tecniche per la fornitura delle piante e la posa dei nuovi
impianti sono allegate al presente capitolato (allegato 2);
l’arredo con la formazione di 1 percorso vita formato da 7 stazioni)) da posizionare sull’area
verde circostante. I percorsi vita, posizionati e collaudati, potranno essere consegnati al
competente Settore Comunale, allegando le Certificazioni di Garanzia previste dalla
normativa vigente;
i luoghi di posizionamento degli arredi e delle piantumazioni degli alberi saranno compresi
all’interno del perimetro dell’intero Parco Cassinis ed indicati dall’Amministrazione;
le alberature individuate da utilizzare come supporto dei cavi e delle piattaforme devono
essere oggetto di Verifica di Stabilità (metodo VTA), e certificate da un agronomo esperto
del settore prima della apertura al pubblico. I ricontrolli periodici dovranno rispettare la
cadenza della classificazione data ad ogni singola alberatura;
l’acquisizione a propria cura e spese delle Certificazioni relative agli interventi realizzati e le
dichiarazione di Conformità degli impianti.
2) eseguire gli interventi necessari al mantenimento dell’agibilità e dell’ efficienza del Parco
Avventura, anche sotto il profilo della sicurezza e degli aspetti igienico-sanitari. In
particolare, evidenziato che sarà a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa
e dipendente dall’uso dell’impianto, nonché delle attività ad esso inerenti, dovrà essere
assicurato quanto segue:
la manutenzione ordinaria generale: tale operazione dovrà avere come finalità principale la
verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste all'origine dal progettista e
realizzate dal costruttore;
la manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria di carattere conservativo, migliorativo e
innovativo di tutte le parti che costituiscono la struttura;
il controllo visivo di routine da effettuare ogni giorno prima dell’apertura anche dal
personale del Parco Avventura, purchè opportunamente abilitato ed istruito;
l'ispezione operativa da eseguirsi almeno ogni 1 - 3 mesi secondo le istruzioni del
costruttore, sempre a cura del proprio personale. Ogni decisione ad esito della ispezione
dovrà essere riportata in un apposito verbale dove in particolare dovranno essere evidenziate
necessità di manutenzione straordinaria. Nel corso delle ispezioni si devono prendere in
considerazione specificatamente i potenziali effetti dell'affaticamento sulle funi metalliche di
sicurezza critiche nonché sugli alberi;
l’immediata eliminazione di tutti i difetti di sicurezza evidenziati nel corso delle ispezioni o
comunque rilevati;
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prima dell’accesso al percorso del "Parco Avventura", dotare l’utilizzatore di imbracature,
moschettoni, guanti, caschi ed ogni altra strumentazione necessaria per la sicurezza che sia
rispondente alle norme tecniche di riferimento. Il fabbricante o fornitore dovrà fornire le
istruzioni per la manutenzione anche per quanto riguarda i dispositivi di protezione
individuale (verifiche, manutenzione e immagazzinaggio, registrazione della vita di servizio,
identificazione dell'attrezzatura mediante marchiatura). Tale attrezzatura è da considerarsi a
tutti gli effetti facente parte della dotazione ordinaria del materiale d'uso e come tale va
mantenuto e/o acquistato, se necessario, dal Concessionario;
il controllo e vigilanza sugli accessi ai percorsi per garantirne il diligente utilizzo da parte
degli utenti e la limitazione degli accessi nei limiti massimi previsti, impedendo l'accesso a
coloro che non sono autorizzati;
l’operato nel rispetto dei canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque
frequenti, a qualsiasi titolo, la struttura;
la custodia della struttura, degli impianti, attrezzature, materiali, ecc..., nonché il ripristino o
sostituzione di tutti gli elementi della struttura che risulteranno deteriorati o danneggiati;
la scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate,
in materia igienico-sanitaria, di sicurezza (sia in relazione all'attività svolta che alle
attrezzature utilizzate) e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
ogni altro onere di gestione, anche imprevisto o sopravvenuto durante il periodo
contrattuale.
In relazione a tutti gli interventi condotti, il Concessionario dovrà consegnare al Comune una
scheda annuale di controllo delle manutenzioni effettuate per ogni singola attrezzatura o
struttura oggetto del contratto.
Ai fini del puntuale assolvimento degli obblighi manutentivi, di sicurezza, di pulizia e di ogni
altro onere connesso al funzionamento degli impianti e delle strutture oggetto di affidamento, il
Concessionario dovrà provvedere all'acquisto di tutti i materiali di consumo necessari.
In ogni caso sarà compito del Concessionario effettuare a propria cura e spese gli interventi di
riparazione di eventuali danni arrecati agli impianti, alle strutture e alle attrezzature per fatto
proprio o del personale o a causa dell'incauto utilizzo degli stessi da parte degli utenti o per atti,
anche vandalici, di terzi.
3) gestire il Parco Avventura garantendo:
l’apertura per tutto l’anno permettendo così:
- il presidio del territorio;
- la pulizia e la manutenzione delle aree oggetto di concessione;
la valutazione a cadenza annuale da parte di un organismo di certificazione sia sulla struttura
che sugli alberi con l’adozione dei necessari interventi segnalati e riportati su apposite
relazioni tecniche;
fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, l’adozione di tutti gli interventi
richiesti dall’Amministrazione a tutela delle essenze arboree e del verde sia nell’area oggetto
di concessione che delle aree verdi circostanti interessate dall’obbligo di piantumazione ed
arredo a seguito di sopralluoghi da parte di tecnici dell’Amministrazione che effettueranno
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un costante monitoraggio per tutta la durata della concessione;
la fruizione gratuita della zona pic-nic ed aree comuni considerato che l’intera area del Parco
Avventura dovrà rimanere libera ed accessibile a tutti. Solamente i percorsi in quota saranno
a pagamento;
in particolare si evidenzia che sull’area potranno svolgersi anche attività ludiche sportive
quali ad esempio attività di orienteering per la quale è già previsto la realizzazione di uno
specifico percorso che potrebbe prevedere installazione di punti fissi all’interno dell’area ed
il passaggio dei fruitori. Per tale ragione, se necessario, dovranno essere attivate le
procedure per la gestione delle interferenze, ai sensi della normativa sulla sicurezza, con il
gestore del percorso di orienteering;
un prezzo medio d’ingresso al pubblico, pari a € 14,00 a persona o inferiore nel caso di
miglioramento dell’offerte economica. Per prezzo medio si intende la media dei prezzi interi
praticati, senza tener conto di agevolazioni e sconti. Se ad esempio il prezzo intero per adulti
fosse di € 16,00 e quello intero per bambini di € 12,00 il prezzo medio sarà di € 14,00;
la presenza di personale numericamente sufficiente, garantendo comunque la presenza fulltime e per tutto l’anno di n. 1 responsabile;
l’impiego di giovani operatori per l’assistenza nei percorsi, formati attraverso specifici corsi
per la gestione di parchi avventura in particolare un numero adeguato di istruttori di primo
livello e di secondo livello rispettivamente per la supervisione per bambini di età inferiore
ai sei anni e per bambini di età compresa tra i sei e gli otto anni;
ogni idoneo accorgimento atto ad evitare intrusioni ed utilizzo della struttura negli orari e
giornate di chiusura, fermo restando in capo al Concessionario di ogni responsabilità per
danni a cose e persone dovute all’uso non autorizzato della struttura.
4) dare comunicazione di ogni sospensione dell’attività o chiusura della Struttura in
concessione;
5) farsi carico di tutte le spese ivi comprese quelle di funzionamento del Parco Avventura e
del Bar/chiosco in particolare per le forniture energetiche ed per ogni tipo di utenza, gli
oneri per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le imposte e tasse relative alla
stipulazione della concessione e susseguenti alla stessa.
ART. 8 – CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E STIPULAZIONE
DELLA CONVENZIONE
Il concessionario si impegna a rispettare il seguente cronoprogramma delle attività:
entro 30(trenta) giorni dalla comunicazione della aggiudicazione dovrà essere presentato
all’Amministrazione Comunale il progetto di massima del “Parco Avventura” per il
rilascio del nulla - osta da parte del Settore Zona 4 limitatamente al recepimento
delle migliorie contenute nell’offerta tecnica ed al rispetto delle clausole del capitolato
relative alla salvaguardia degli alberi e del verde;
entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del nulla - osta, il progetto dovrà essere
presentato agli Enti/Settori Comunali competenti per il rilascio delle autorizzazioni,
abilitazioni, dichiarazioni, ecc necessarie per la realizzazione del Parco Avventura. Si
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rammenta in particolare la presentazione all’Ente Parco Agricolo Sud Milano per
l’acquisizione della Dichiarazione di compatibilità ambientale - di cui all’art. 14 delle
NTA del PTC ed alla Commissione Comunale di Vigilanza del progetto di massima per
la valutazione preventiva ai fini del rilascio della licenza di agibilità, se necessaria;
entro 30 (trenta) giorni dalla acquisizione e comunicazione al Settore Zona 4 di tutte le
autorizzazioni preliminari necessarie alla realizzazione del “Parco Avventura”, si procederà
alla stipulazione della convenzione previa costituzione del deposito cauzionale, e previa
conclusione con esito favorevole delle verifiche amministrative d’ufficio sulle dichiarazioni
rese nel corso della gara così come previsto dalla normativa e dalla procedura vigente. Nella
convenzione sarà prevista e disciplinata la realizzazione del manufatto provvisorio per
ricovero attrezzi e biglietteria e per i servizi igienici o per la realizzazione del manufatto
provvisorio ad uso bar o chiosco (qualora il Concessionario si avvarrà della facoltà di cui
al precedente articolo 5). Conseguentemente il Concessionario dovrà presentare la SCIA o
la richiesta di Permesso di costruire per il periodo di durata della concessione. La consegna
al Concessionario dell’area di mq. 10.000 ca., che è sita all’interno del Parco Gino
Cassinis, indicata nella planimetria allegata,
avverrà con apposito Verbale,
sottoscritto dall’Amministrazione e dal Concessionario, contestualmente alla
stipulazione della convenzione
In caso di mancata, o ritardata, acquisizione delle predette autorizzazioni non si procederà
alla stipulazione della concessione e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti
dell’Amministrazione che potrà anche applicare le penali previste nel caso in cui la mancata,
o ritardata, acquisizione sia imputabile a responsabilità od inerzia del Concessionario;
entro 75 (sessantacinque) giorni dalla firma della concessione il “Parco Avventura” dovrà
essere realizzato;
entro 45 (quarantacinque) giorni dalla realizzazione, il “Parco Avventura” dovrà essere
aperto al pubblico, previa acquisizione tra l’altro della licenza di pubblico spettacolo, se
necessaria
E’ facoltà dell’Amministrazione concedere deroghe delle tempistiche sopra indicate su
espressa richiesta del Concessionario contenente le valide ragioni a supporto della richiesta
ART. 9 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA
I percorsi del “Parco Avventura” dovranno essere utilizzati prevalentemente per lo svolgimento
delle attività proprie che potranno avere valenza sociale, ludico e sportiva. E’ quindi vietata, pena
la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa dell’impianto non autorizzata
dall’Amministrazione Comunale.
ART. 10 – AGEVOLAZIONI ED ATTIVITA’ A FAVORE DEI CITTADINI
DI ZONA 4
Il Concessionario dovrà applicare agevolazioni ed organizzare attività nell’interesse dei
cittadini di Zona 4 con costi di utenze, custodia, pulizia a carico del Concessionario stesso.
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In particolare sono previste:
agevolazioni per l’ingresso al Parco Avventura per gruppi familiari, con presenza di almeno
tre bambini mediante applicazione di uno sconto di almeno il 30 (trenta) % sul biglietto di
ingresso a tariffa intera;
la realizzazione previa intesa con i il Consiglio di zona di eventi culturali e sportivi da
effettuarsi almeno 3 (tre) volte all’anno nel periodo maggio – ottobre con l’intento di
rivitalizzare l’intera area verde mediate il coinvolgimento della popolazione residente, in
particolare della fascia adolescenziale;
l’effettuazione previa intesa con il Consiglio di Zona di almeno 2 (due) iniziative zonali di
promozione gratuita (ingresso libero) all’anno (1 nel periodo maggio – giugno e l’altra nel
periodo settembre - ottobre), rivolte ai cittadini della Zona 4;
previa intesa con il Consiglio di Zona pacchetti di agevolazioni economiche in almeno 10
(dieci) giornate all’anno dedicate a centri estivi, oratori, scuole , progetti di assistenza
sociale ai minori nonché alle famiglie prevedendo un biglietto di ingresso scontato di
almeno il 50 (cinquanta) % per ciascuno dei paganti rispetto al prezzo intero.
Fatta salva la prima iniziativa che sarà sempre valida, il calendario delle iniziative verrà
previamente stabilito entro il mese di marzo di ogni anno in accordo con il Consiglio di zona.
ART. 11 – ATTIVITA’ PROMOZIONALI, COMMERCIALI,
SPONSORIZZAZIONI
L’esposizione di materiale pubblicitario deve essere autorizzato dalla Civica Amministrazione
nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento di Pubblicità del Comune di Milano.
I proventi relativi all’esposizione di materiale pubblicitario, oltre che relativi ad eventuali
contratti di sponsorizzazione, saranno interamente a favore del Concessionario. Il
Concessionario è comunque tenuto al versamento dell’imposta di pubblicità nel rispetto dei
limiti disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Pubblicità del Comune di Milano.
ART. 12 – REFERENTE CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà indicare, almeno entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più
Referenti che dovrà/dovranno essere reperibile/i da parte dell’Amministrazione Comunale,
almeno dalle ore 09,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni per l’intero periodo contrattuale.
Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da
parte dell’Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace
soluzione di quanto segnalato.
ART. 13 – RIMOZIONE DELLE STRUTTURE
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Tutti i manufatti realizzati, compresi i manufatti provvisori (percorsi aerei, chiosco-bar /
ricovero attrezzatura, servizi igienici), potranno permanere sino allo scadere della concessione,
in quanto il Parco Avventura è un impianto con una durata temporanea.
Nel caso di inottemperanza, l’Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d’ufficio a
spese del Concessionario, rivalendosi sulla Cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni
altra azione che gli potesse competere.
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Parte II
CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione oltre che la realizzazione del
programma dei lavori per la realizzazione del Parco Avventura e di Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria, ivi comprese le attività gestionali, sono quelle indicate nel presente Capitolato e
nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
ART. 2 – CANONE DI CONCESSIONE
Il Concessionario nei primi 2 (due) anni di gestione, che decorrono dalla data di stipulazione della
concessione, nulla deve all’Amministrazione Comunale. Tali termini si intendono ridotti in caso di
miglioria offerta in sede di gara
A decorrere dal terzo anno, il Concessionario deve all’Amministrazione Comunale un canone di
Concessione pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) annue, oltre I.V.A., aumentato del rialzo
percentuale offerto in sede di gara
ART. 3 – REVISIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
Il Canone annuo di Concessione sarà oggetto di revisione, a partire dal terzo anno, nella misura del
100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI).
ART. 4 – VERSAMENTI DEL CANONE DI CONCESSIONE
Il pagamento del Canone di Concessione dovrà essere effettuato in un’ unica rata annuale da versare
entro il mese di dicembre dell’anno precedente all’anno di riferimento.
Tutti i dati riguardanti le coordinate per il pagamento saranno comunicati al concessionario
dall’Amministrazione Comunale.
In seguito al pagamento, l’Amministrazione Comunale - Settore Contabilità provvederà ad emettere
fattura e/o ricevuta di pagamento.
Nel caso di A.T.I. il pagamento sarà effettuato dalla Capogruppo.
Tutti i documenti saranno espressi in lingua italiana.
In caso di ritardato pagamento, il saggio degli Interessi Legali di mora sarà determinato in
conformità a quanto disposto dalla Normativa vigente, e potrà essere motivo di revoca della
concessione qualora si protragga per più di tre mesi.
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ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata del contratto di Concessione è di 6 (sei) anni, con decorrenza dalla data di stipulazione
della Concessione.
In funzione dell’uso dell’area, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prorogare la
concessione, per un ulteriore periodo massimo di anni 3 (tre), al soggetto che risulterà
aggiudicatario della gara di Concessione, alle stesse condizioni di aggiudicazione, semprechè si
riscontri “la validità e la qualità dei servizi espletati dal soggetto medesimo”
ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA
1) Il Concessionario è tenuto a prestare (art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), una garanzia
fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari a € 25.000,00 (venticinquemila,00) ,
salvo rialzo migliorativo.
2) La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte
con la firma dell’atto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali
inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è anche a
copertura delle penali se elevate.
3) L’Importo della garanzia nel caso in cui l’Appaltatore risulti in possesso di apposita
certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75 comma 7 del Codice, verrà ridotto del 50%.
Per usufruire di tale beneficio l’Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia del
certificato autenticato da un’autorità amministrativa o notaio.
4) La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione
alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro
un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice
civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
5) Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Milano” e intestate al
Concessionario; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma,
dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia,
con assolvimento dell’imposta di bollo.
6) Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie, dovrà essere allegata in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
7) La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà,
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria,
con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e
controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
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8) La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, nel periodo di durata delle
concessione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre
inadempienze/ penalità elevate.
9) L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza
necessità di dichiarazione giudiziale.
10) L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, in particolare per la rimozione delle strutture al
termine della concessione e per qualunque ulteriore danno in caso di revoca o recesso.
11) Fermo restando l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità da
inadempienze del Concessionario per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza dei lavoratori impiegati nel “Parco Avventura”, l’Amministrazione potrà comunque
avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario, a
tutela dei lavoratori.
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE
La sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in
materia di concessioni di beni pubblici.
L’aggiudicataria con la firma della Convenzione accetta espressamente e per iscritto, a norma
degli articoli 1.341, comma 2, e 1.342 del C.C., tutte le clausole previste nel presente
Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente
atto richiamate.
In particolare, l’aggiudicataria accetta espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1.341, 2°
comma, le clausole del Capitolato contenute negli articoli relativi a: “revisione del canone”,
“versamenti del canone”, “recesso”.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere
fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la Convenzione; in ogni caso trovano applicazione
gli articoli dal 1.362 al 1.369 del C. C..
ART. 8 – SUB CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la sub-concessione.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del Concessionario, fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano
le disposizioni di cui all’art. 51 del “Codice”.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l’utilizzo dello stesso ad Enti
esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano
funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
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ART. 9 – RESPONSABILITA’
Sarà a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e dalla gestione
del Parco Avventura nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.
L’Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso
terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.
ART. 10 - PERSONALE
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative
funzioni.
Inquadramento contrattuale
Indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto di lavoro da instaurarsi con il personale che
sarà impiegato per le attività della Struttura, il Concessionario si obbliga a retribuire il proprio
personale in misura non inferiore a quella stabilita dalle vigenti normative di settore (Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e/o altre norme di disciplina dei rapporti di lavoro) e
ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali,
assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente
competenti.
Doveri del personale
Il personale adibito al servizio è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza,
ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a essere munito ed esporre
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
Sicurezza
Il Concessionario dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la
prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81 del
09.04.2008).
L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare
la revoca della concessione .
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ART. 11 – ASSICURAZIONE
Il concessionario agisce in proprio nell’Impianto sportivo ed esercita l’attività nella struttura a
suo rischio e con l’assunzione delle conseguenti responsabilità. La Pubblica Amministrazione
non risponde, neppure indirettamente, di danni arrecati a terzi dal concessionario
nell’esercizio della concessione amministrativa. Sarà compito dell’aggiudicataria stipulare
specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT),
con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale per sinistro di €
6.000.000,00 (seimilioni,00), e con validità non inferiore alla durata della concessione. In
alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza
di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza
in questione copre anche lo stesso rischio.
ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata
della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:
1) potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità
del servizio;
2) potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni presso il Parco Avventura e l’eventuale chiosco/bar
realizzato dal Concessionario in qualsiasi momento e circostanza;
3) potrà verificare l’idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale
che contributivo.
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate
dovranno essere contestate al Concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue
osservazioni/deduzioni.
L'Amministrazione si riserva di chiedere, nel corso dell'esecuzione di qualsiasi intervento (o fase)
di realizzazione, riqualificazione e/o messa a norma dell’impianto sportivo, ogni notizia utile e
ritenuta necessaria e opportuna.
Si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione ove fossero rilevate irregolarità nelle attività
di cui sopra nonché ad irrogare le penalità previste nel successivo articolo 13).
ART. 13 – PENALITA’
L’inadempimento agli obblighi contrattuali disciplinati dal presente Capitolato comporta, nel caso
di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l’applicazione delle
seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di legge.
La penale può essere reiterata sino all’effettivo adeguamento o alla pronuncia di revoca.
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OGGETTO PENALITA’
1
2
3
4
5
Per ogni giorno solare di ritardo nella realizzazione del “Parco
Avventura”, salvo cause non imputabili al Concessionario, oltre la data
indicata nel cronoprogramma fino a un massimo di 90 giorni, decorsi i
quali l’Amministrazione potrà revocare la concessione;
per ogni giorno solare di ritardo nella avvio dell’attività del Parco
Avventura, salvo cause non imputabili al Concessionario, oltre la data
indicata nel cronoprogramma fino a un massimo di 60 giorni, decorsi i
quali l’Amministrazione potrà revocare la concessione;
per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze ai relativi
somministratori e/o per mancata effettuazione di interventi di
Manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell’attività della
Struttura dal giorno di accertamento della violazione e sino a ripristino
della regolarità;
per inosservanza agli obblighi connessi alla Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria;
Fatta salva la facoltà di revocare la concessione, per ogni mancata
realizzazione degli impegni assunti con l’offerta tecnica e gestionale
IMPORTO
PENALITA’
€ 100,00
(per giorno)
€ 100,00
(per ogni giorno
di chiusura)
€ 100,00
(per giornata)
€ 2.000,00
(per ogni
inadempienza)
€ 100,00
(al giorno sino
ad esecuzione
completa)
Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal concessionario, verranno detratte dalla
Cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza,
verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre
8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.
In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione
Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.
E’ fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore
danno.
ART. 14 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto
o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, la Concessione potrà essere revocata con
apposito Provvedimento Amministrativo da parte dell’Amministrazione Comunale.
ART. 15 – REVOCA
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla Revoca della Concessione in
caso di grave inadempimento.
Si potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
1) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2) accertamento per la 3^ (terza) volta del mancato svolgimento delle attività previste;
3) accertamento che il Parco Avventura e/o il chiosco bar eventualmente realizzato dal
Concessionario vengano adibiti a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
4) accertamento che il Parco Avventura e/o il chiosco bar eventualmente realizzato dal
Concessionario vengano adibiti per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle
competenti autorità;
5) realizzazione della struttura o inizio dell’attività con un ritardo superiore a 90 giorni solari
per cause imputabili al concessionario;
6) sub concessione del Parco Avventura;
7) siano elevate più di 6 (sei) penalità annue di tipo “grave”.
In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni
subiti.
ART. 16 - RECESSO
1) AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dalla Concessione, ai sensi
dell’art.1.373 del C. C., in qualunque tempo e fino al termine della concessione.
Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di
Raccomandata A. R..
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 60 giorni dal ricevimento di detta
comunicazione.
In tal caso, l’Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario la differenza del
Canone di concessione già versato.
2) CONCESSIONARIO
Il concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 (sei)
mesi di preavviso con Raccomandata A.R..
In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare diritto
alcuno nei confronti dell’Amministrazione anche relativamente ad opere/spese già
realizzate/sostenute. Il Canone annuo di concessione dovrà comunque essere corrisposto in
misura proporzionale rispetto alle mensilità di effettivo utilizzo e fino al giorno in cui avverrà il
termine della prestazione.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Settore Zona 4
via Oglio, 18 - 20139 Milano
tel. +39 02 88458404 – +39 02 88458404
fax +39 02.88458418
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Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e
scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in
vigore.
ART. 19 – STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE
La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione sono a carico del concessionario.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
L’aggiudicataria è tenuta a osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle
eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d’appalto o della legge, il D. Lgv.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora in avanti Codice) nonché tutte
le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.
Ai sensi dell’art. 29 del “Codice”, il Comune di Milano (d’ora in poi Titolare) designa
l’Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d’ora in poi Responsabile).
Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all’espletamento della prestazione affidata e si
obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.
Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni
di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo
adottato. In tale ambito, il Titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del
Responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.
Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dagli artt. da
31 a 36 del Codice e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice
stesso.
Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile
senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
Il Responsabile individua e designa i propri Amministratori di sistema e “Incaricati” del
Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per
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iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono
essere svolte.
Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al
Garante in caso di contenzioso rispetto all’attività posta in essere.
Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni
contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità,
(cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.
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All.1
PARCO CASSINIS
LOCALIZZAZIONE PARCO AVVENTURA
L’area in concessione è quella compresa nel rettangolo riportato all’interno della planimetria
del parco Cassinis
All’interno dell’intera area del parco Cassinis dovranno essere posizionate le alberature, i
tavoli da pic- nic e i percorsi vita su indicazione del Servizio Manutenzione del Verde.
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All. 2
PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA FORNITURA DI NUOVE PIANTE.
Il materiale vegetale dovrà provenire da ditte appositamente specializzate e dovrà dichiararne la provenienza
ai tecnici preposti dell’Amministrazione Comunale.
Le caratteristiche per il materiale vegetale di seguito riportate tengono conto anche di quanto definito dallo
standard qualitativo adottato dalle normative Europee in materia.
Il Servizio Manutenzione Verde ha la facoltà di scartare le piante non rispondenti alle caratteristiche indicate,
non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non
ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare (in particolare perché provenienti da zone
fitoclimatiche e/o pedologicamente diverse da quelle locali).
Le piante dovranno essere esenti da residui di fitofarmaci, attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus,
altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il rigoglioso
sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.
L’impresa dovrà far pervenire al Servizio Manutenzione Verde, con almeno 48 ore di anticipo,
comunicazione scritta della data nella quale le piante verranno consegnate nel cantiere.
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché
queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento
venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e
corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per
il peso del carico del materiale soprastante.
Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni
danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in
vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.
In particolare l'impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente
messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona
conservazione.
Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste e tipici della
specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora.
Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali,
filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).
In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da cicatrici di potatura di diametro
superiore a 2 cm , deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni
conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per
simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.
Non dovranno essere presenti "rami verticillati" cioè più rami che si dipartono dal tronco al medesimo
livello.
La chioma dovrà sempre presentare la cosiddetta "freccia" di accrescimento con gemma apicale sana e vitale
e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti.
L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche
e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.
Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o,
su richiesta del Servizio Manutenzione Verde, potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda
soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni.
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Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle
dimensioni delle piante come di seguito riportato:
-70 cm di diametro per alberi di circonferenza cm 20/25
-90 cm di diametro per alberi di circonferenza cm 26/30
Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza
crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.
Gli alberi forniti con zolla dovranno essere stati sottoposti in vivaio a un numero di trapianti come di seguito
riportato:
Caducifoglie:
circonferenza cm 20 – 25 Numero trapianti:3
circonferenza cm 30 – 35 Numero trapianti:4
Sempreverdi:
altezza m. 2 - 2,5 Numero trapianti: 2
altezza m. 3 - 3,5 Numero trapianti: 3
altezza m. 5 – 6 Numero trapianti: 4
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un
apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro
non zincato, ecc.), per piante trapiantate due volte è sufficiente l'utilizzo della sola juta o paglia o telo,
mentre per piante che abbiano subito tre o più trapianti è necessario aggiungere apposita rete di ferro non
zincato.
Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste secondo quanto segue:
a. altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della
chioma;
b. altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di
inserzione al fusto della branca principale più vicina;
c. circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto;
d. diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima
impalcatura per le conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi;
e. per alberature stradali i primi rami dovranno essere impalcati sul fusto ad una
altezza minima di:
- 300 cm per piante fino a cm 25 di circonferenza
- 350 cm per piante oltre cm 25 di circonferenza.
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Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di porta innesto e l'altezza del punto d'innesto, che
non dovrà presentare sintomi di disaffinità. Le piante a portamento piramidale dovranno essere ramificate
fino dalla base, con asse principale unico e rettilineo.
Anche per tali piante l'altezza totale è determinata analogamente a quella degli altri alberi considerando cioè
la distanza fra il colletto e il punto più alto della chioma.
PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA POSA DEI NUOVI IMPIANTI
La messa a dimora degli alberi, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non
presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del
colletto.
L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato
al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il
materiale di imballo in eccesso.
La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà
essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.
Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.
Nell'eventualità che per avverse condizioni climatiche le piante approvvigionate a piè d'opera non possano
essere messe a dimora in breve, si dovrà provvedere a collocare il materiale in modo che sia coperta la zolla
e che sia opportunamente protetta, curando in seguito le necessarie annaffiature ed evitando
"pregerminazioni".
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in
relazione agli scopi della sistemazione o al rispetto dell'orientamento di sviluppo dell'esemplare nel vivaio di
provenienza.
Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di
sostegno, ancoraggi e legature.
Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di
riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature
in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali.
Per quanto riguarda gli alberi, i 3 pali tutori dovranno essere infissi saldamente nel terreno e
fissati tra di loro in modo rigido “a castello” secondo lo standard del Settore Tecnico Arredo Urbano e
Verde.
Per quanto riguarda le alberature poste nei filari stradali o nei tornelli, si dovrà collocare attorno al pane di
terra, a livello della massima circonferenza, un tubo drenante in pvc di diametro cm. 10 corrugato e forato
lateralmente.
Una estremità del tubo dovrà fuoriuscire dal terreno e dovrà essere provvista di apposito tappo per consentire
le operazioni di irrigazione periodica.
Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere
effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.
A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione
dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il
costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.
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