statuto gd roma - Giovani Democratici ROMA

Statuto
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CAPO I
Principi e soggetti della democrazia interna
Articolo 1.
Principi della democrazia interna
1. I “Giovani Democratici” – GD – sono l’Organizzazione politica giovanile del Partito Democratico così
come disposto dagli articoli 31 e 47 dello Statuto nazionale del Partito Democratico. Gli iscritti e le
iscritte ai GD condividono, rispettano e promuovono i principi cardine della Costituzione repubblicana,
impegnandosi a garantire in ogni sede: la libertà ed il rispetto dei diritti umani, la libertà religiosa, il
rispetto delle differenze di ogni genere, senza distinzione di sesso, di origine etnica, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, di condizioni personali e sociali. I GD
sostengono la pace ed il rifiuto della guerra come mezzo per la risoluzione di conflitti tra Popoli e
Paesi. I GD mirano ad un’integrazione europea basata sui principi cardine del federalismo europeo e,
quindi, sostengono politiche di collaborazione con le organizzazioni politiche progressiste e
democratiche dei paesi europei e dei paesi affacciati sul mare Mediterraneo. I GD mirano, inoltre, alla
collaborazione su scala internazionale con tutti i soggetti giovanili progressisti, socialisti e democratici.
I GD mirano ad una realizzata equità sociale, ad uno sviluppo che parta dal rispetto dell’ambiente, ad
una democrazia che sia fattivamente rappresentativa. I GD riconoscono la scuola e l’università come i
riferimenti fondamentali per la formazione e l’integrazione dei cittadini nella società. Conformemente
alle decisioni prese dagli altri livelli dell’Organizzazione, i GD si organizzano nelle scuole e nelle
università nelle modalità e nelle forme che ritengono più opportune. I GD riconoscono come
fondamentale il valore della solidarietà e assumono come mezzi indispensabili alla sua promozione il
volontariato sociale e la cooperazione. I GD riconoscono come radici fondanti dell’identità del Paese e
della propria associazione il Risorgimento italiano, la Resistenza e l’Antifascismo. I GD intendono
contribuire, mediante la loro azione volontaria, a promuovere la rappresentanza del mondo giovanile,
la tutela dei suoi diritti e la diffusione delle sue istanze.
2. I Giovani Democratici promuovono la partecipazione politica dei ragazzi e delle ragazze di età
compresa tra i 14 e i 29 anni garantendo pari opportunità e pari dignità a tutti. Inoltre, i Giovani
Democratici si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione politica paritaria delle giovani
donne e dei giovani uomini favorendola a tutti i livelli e negli organismi dirigenti.
3. Al loro interno i Giovani Democratici riconoscono e rispettano il pluralismo delle opzioni culturali e
delle posizioni politiche come parte essenziale della vita democratica dell’Organizzazione e
riconoscono pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose,
le diverse abilità, l’orientamento sessuale e l’origine etnica.
Articolo 2.
Iscritti
1. Ai fini del presente Statuto, si riconosce come primo strumento di adesione all’Organizzazione
giovanile l’iscrizione mediante il ritiro della tessera. L’Esecutivo romano e gli altri organismi dirigenti di
livello superiore stabiliscono l’entità della quota d’iscrizione.
2. Il Responsabile dell’Organizzazione è il Responsabile del Tesseramento. Si occupa, inoltre, di
smistare ai Circoli Territoriali competenti le richieste di adesione on-line.
2.1 Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici hanno il diritto di:
a) partecipare all’elezione dei Segretari e delle Assemblee del loro Circolo e degli altri livelli territoriali;
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b) essere consultati sulla scelta delle candidature dei Giovani Democratici a qualsiasi carica
istituzionale elettiva;
c) votare nei referendum riservati agli iscritti;
d) partecipare alla formazione della proposta politica dell’Organizzazione e alla sua attuazione;
e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica nelle quali hanno diritto di essere
informati tempestivamente delle decisioni prese dagli organismi dirigenti;
f) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere
le proposte di candidatura per l’elezione diretta;
g) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.
2.2 Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici hanno il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica dell’Organizzazione;
b) contribuire al finanziamento dell’Organizzazione versando con regolarità la quota annuale di
iscrizione e, qualora eletti nelle istituzioni, versando una percentuale concordata con il livello
territoriale di riferimento;
c) favorire l’ampliamento delle adesioni all’Organizzazione e della partecipazione ai momenti aperti a
tutti i ragazzi;
d) rispettare la Carta di Cittadinanza sottoscritta con il partito;
e) essere esempio di correttezza nell’interpretazione della vita del Partito e dell’Organizzazione e,
eventualmente, nello svolgimento dei compiti connessi con l’assunzione a cariche pubbliche.
3. Il ritiro della tessera comporta l’accettazione degli Statuti e dei regolamenti dei Giovani Democratici
e del Partito Democratico.
CAPO II
Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli
organismi dirigenti
Articolo 3.
Assemblea congressuale romana
1. L'Assemblea congressuale romana è composta da delegati, eletti sulla base di un apposito
regolamento congressuale.
2. L'Assemblea congressuale romana rimane in carica fino alla convocazione del successivo
Congresso, mantenendo una funzione di carattere consultivo sulle scelte di indirizzo politico. Il
Congresso si svolge ogni 3 anni.
3. L’Assemblea in via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano almeno 1/5 dei suoi
componenti.
4. L'Assemblea congressuale romana, in prima seduta, elegge un ufficio di presidenza composto da
almeno tre membri. L’elezione del suddetto organo dovrà avvenire secondo mozione d’ordine
presentata all’inizio dei lavori dell’assemblea. Si costituiranno, inoltre, una Commissione elettorale e
una Commissione politica. Le modalità di composizione delle commissioni saranno contenute
nell’apposito regolamento congressuale.
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5. L’Assemblea congressuale romana è regolarmente costituita alla presenza del 40% degli aventi
diritto. L’Assemblea, qualora regolarmente costituita, delibera sempre a maggioranza assoluta dei
presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
Articolo 4.
Segretario romano
1. Il Segretario romano ha il compito di rappresentare politicamente l’Organizzazione, è responsabile
dell’attuazione del programma, della linea politica dei Giovani Democratici ed è responsabile
dell’utilizzo del simbolo e del nome dell’Organizzazione. Esso è inoltre garante del pluralismo e
dell’unità politica dell’Organizzazione.
2. Se il Segretario romano cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, viene sfiduciato, si
dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione
romana, la Direzione decide, tramite votazione, se eleggere un nuovo Segretario per la restante parte
del mandato o avviare la procedura congressuale. Nel primo caso, l’elezione del nuovo Segretario
dovrà avvenire in Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con votazione a scrutinio
segreto, con apposito regolamento votato dalla Direzione. Nel secondo caso il Presidente, laddove
previsto, in accordo con l’Esecutivo, si impegna a convocare la Direzione entro 30 giorni dalla
destituzione del Segretario, per approvare il regolamento congressuale.
3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti della
Direzione romana e deve essere presentata all’Esecutivo romano. Il Presidente romano si impegna a
convocare la Direzione entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della mozione stessa. La
mozione di sfiducia deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della
Direzione romana.
4. Il Segretario romano in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco
temporale pari a due mandati pieni. Il mandato di Segretario romano dura tre anni, fino alla
convocazione del congresso da parte della Direzione nazionale mediante un regolamento
congressuale.
5. Nel caso di normale decorso del mandato, l’Esecutivo in carica, nei limiti dei tre anni di mandato del
Segretario, è incaricato di convocare la Direzione per proporre il regolamento congressuale e le
modalità di svolgimento del Congresso.
Articolo 5.
Esecutivo romano
1. L’Esecutivo romano è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. I membri dell’Esecutivo romano sono eletti, su proposta del Segretario, dalla Direzione romana
convocata con specifico ordine del giorno. I membri dell’Esecutivo romano non possono ricoprire
incarichi nel Consiglio di Presidenza della Consulta Provinciale degli Studenti e negli organismi
centrali universitari (C.d.A. e Senato accademico). L’Esecutivo è convocato dal Segretario, che è
tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte. Il Presidente, laddove previsto, è membro
dell’Esecutivo.
3. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne all’Esecutivo debbono essere
preventivamente approvate dalla Direzione romana su proposta del Segretario.
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Articolo 6.
Direzione romana
1. La Direzione romana è l’organo d’indirizzo politico. Essa assume le proprie determinazioni
attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo
attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell’Esecutivo.
2. Il numero e le modalità di elezione dei membri della Direzione sono stabilite dall’Assemblea
congressuale in sede di Congresso, rispettando il regolamento congressuale.
3. Sono membri di diritto della Direzione romana: il Segretario romano, il Presidente romano, laddove
previsto, e il Presidente del Comitato dei Garanti. Sono, inoltre, invitati permanenti della Direzione
romana senza diritto di voto i componenti dell’Esecutivo nazionale iscritti in uno dei Circoli Territoriali
della Federazione romana. Per i membri della Direzione romana sono previste le stesse
incompatibilità previste per l’Esecutivo nell’articolo 5 comma 2 del presente Statuto.
4. La Direzione romana è convocata tramite apposita comunicazione, contenente l’ordine del giorno,
dal Presidente romano, laddove previsto, d’intesa con il Segretario.
5. L’Esecutivo, o il Presidente e l’Esecutivo, a seconda dei casi previsti nel capo 2 articolo 3, hanno il
compito di redigere il regolamento congressuale, che deve essere approvato dalla Direzione con la
maggioranza di 2/3 dei votanti almeno 3 mesi prima della data di convocazione del Congresso.
6. L’Esecutivo ha il compito di prendere le firme dei presenti alla Direzione. I membri della Direzione
che non partecipano tre volte consecutivamente alle riunione della stessa, decadono dall’incarico. La
Direzione viene integrata su proposta del Presidente romano, laddove previsto, tramite votazione della
Direzione. In ogni caso, il criterio della parità di genere va comunque rispettato.
Articolo 7.
Coordinamento dei Circoli Territoriali
1. Il Coordinamento dei Circoli Territoriali è l’organo di rappresentanza dei Circoli Territoriali dei
Giovani Democratici di Roma, di consultazione sull’iniziativa politica e sulle scelte organizzative in un
rapporto di leale cooperazione tra la Federazione e i Circoli Territoriali. E’ composto da tutti i
Coordinatori di Circolo Territoriale della Federazione romana.
2. Il Coordinamento dei Circoli Territoriali è coordinato dal Responsabile dei Circoli Territoriali. Esso è
convocato tramite apposita comunicazione, contenente l’ordine del giorno, dal Responsabile dei
Circoli Territoriali d’intesa con il Segretario romano.
3. Il Coordinamento dei Circoli Territoriali esprime pareri non vincolanti sulle scelte politiche ed
organizzative dell’Organizzazione.
Articolo 8.
Comitato dei Garanti
1. I Giovani Democratici di Roma si dotano di un Comitato dei Garanti, composto da 5 membri, eletti
dall’Assemblea congressuale in sede di Congresso, rispettando il regolamento congressuale.
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2. Al Comitato dei Garanti si può presentare ricorso esclusivamente per opporsi:
- al commissariamento di un Circolo Territoriale;
- ai provvedimenti disciplinari eventualmente decisi dall’Esecutivo verso i singoli iscritti.
Il ricorso deve essere presentato entro 5 giorni dal provvedimento. Il Comitato assume le proprie
decisioni entro una settimana dal ricorso.
3. Il Comitato dei Garanti assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Nella sua prima riunione, il Comitato dei Garanti ha il compito di eleggere un Presidente a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. I componenti del Comitato dei Garanti sono scelti fra gli iscritti ai Giovani Democratici di Roma di
riconosciuta competenza ed indipendenza. I membri del Comitato romano dei Garanti non possono
ricoprire incarichi dirigenziali a nessun livello dei Giovani Democratici (componente del Comitato dei
Garanti regionale e nazionale; Coordinatore di Circolo; membro della Direzione romana, regionale e
nazionale; membro dell'Esecutivo romano, regionale e nazionale; Segretario romano, regionale e
nazionale).
6. Il mandato di membro del Comitato romano dei Garanti decade in concomitanza con l’elezione del
nuovo Segretario. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Comitato di
Garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna
all’Organizzazione nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi.
Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente del Comitato dei
Garanti si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione
effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
7. In ultima istanza il Comitato dei Garanti dei Giovani Democratici di Roma risponde alle norme
statutarie dei Giovani Democratici, in accordo con l’assunzione della Carta di Cittadinanza.
Articolo 9.
Poteri sostitutivi
1. Solamente in caso di estrema urgenza o di grave danno all’Organizzazione, in seguito a ripetute
violazioni statutarie o della linea politica dell’Organizzazione, il Segretario romano, consultando il suo
Esecutivo, può decidere di nominare un Commissario per assicurare il regolare funzionamento dei
Circoli Territoriali.
2. Il Coordinatore del Circolo Territoriale fatto oggetto di commissariamento può presentare ricorso al
Comitato romano dei Garanti, come stabilito dall’articolo 8 del presente Statuto.
Capo III
Circoli Territoriali, Federazione e rapporti con il Partito Democratico di Roma
Articolo 10.
Circoli Territoriali
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1. I Circoli Territoriali costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano
alla vita dell’Organizzazione. Le sedi dei Circoli Territoriali dei Giovani Democratici sono in
corrispondenza con i Circoli Territoriali del Partito Democratico. Qualora il Partito Democratico locale
non abbia una sede se ne comunicherà una provvisoria. Non sono previsti Circoli ambientali, tematici
o on-line.
2. Ogni Circolo Territoriale deve provvedere all’elezione del Coordinatore di Circolo. L’Esecutivo
romano ha la funzione di garantire il clima di più ampia condivisione nelle scelte dei Circoli Territoriali.
3. Il “Dispositivo per il radicamento territoriale dei GD Roma” contiene le norme per l’apertura dei
Circoli Territoriali della Federazione romana.
Articolo 11.
Federazione e simbolo
1. La Federazione romana è tenuta ad armonizzare l’attività dei Circoli Territoriali, a lavorare per
accrescere il radicamento dell’Organizzazione, a coinvolgere tutti i Circoli Territoriali nell’attività dei
Giovani Democratici e a promuovere l’iniziativa politica a livello federale.
2. La Federazione romana si incarica di coinvolgere i Circoli Territoriali nell’attività politica del gruppo
dirigente nazionale e regionale, garantendo la massima condivisione in tutti i territori delle informazioni
inerenti al dibattito politico interno, oltre all’applicazione delle norme, degli Statuti e dei regolamenti
per una corretta vita democratica interna.
3. La Federazione romana adotta il simbolo contenuto nell’allegato “A”.
Articolo 12.
Rapporti con la Federazione romana del Partito Democratico
1. I rapporti, anche economici, tra la Federazione romana del Partito Democratico e dei Giovani
Democratici sono regolati da un apposito protocollo e dalle disposizioni degli Statuti.
2. Come previsto dagli Statuti del Partito Democratico il Segretario romano dei Giovani Democratici è
membro di diritto dell’Esecutivo e della Direzione romana del Partito Democratico.
Capo IV
Approvazione e revisione dello Statuto e norme transitorie e finali
Articolo 13.
Approvazione e revisione dello Statuto
1. Il presente Statuto deve essere approvato dalla Direzione romana a maggioranza assoluta dei
componenti. In seconda convocazione è richiesta la maggioranza dei presenti.
2. Il presente Statuto, in seguito all’approvazione del 18/06/2010, può essere modificato dalla
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Direzione romana con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti in prima convocazione. In
seconda convocazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
3. In via transitoria, solamente per il primo mandato, il Comitato dei Garanti è eletto dalla Direzione a
maggioranza assoluta dei componenti su proposta del Presidente.
4. Per quanto non normato nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale dei Giovani
Democratici.
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