Circolare Settimanale N°18 del 09 maggio 2014

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 18 DEL 9 MAGGIO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
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LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 2
LE SCHEDE INFORMATIVE
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LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO RENZI
Si riepilogano in questa scheda le più importanti novità fiscali introdotte con il c.d. decreto
Renzi (d.l. 66/2014), entrato in vigore il 24 aprile 2014.
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Pagina 4
DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ 2014, LE REGOLE PER FRUIRNE
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile il D.p.c.m. 19.02.2014 con cui
viene data attuazione alla norma della Legge di Stabilità 2013 che ha prorogato anche
per il 2014 la detassazione dei premi di produttività dei dipendenti del settore privato.
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Pagina 9
L'IVIE SUGLI IMMOBILI A LONDRA
Con la Risoluzione n. 75/E del 6 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che
per gli immobili situati nel Regno Unito e posseduti in regime di leashold, si deve assumere
come base imponibile dell'IVIE il valore medio della fascia attribuita all’immobile ai fini
della Council tax, l’imposta municipale sulle abitazioni. Per l’applicazione della Council
tax, infatti, non esiste un valore catastale cui fare riferimento, ma una fascia di valore
attribuita all'immobile da parte dell'ente locale.
Pagina 15
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
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IL BONUS MOBILI IN UNICO PF 2014
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte,
illustriamo la disciplina relativa al "bonus mobili" e le modalità di compilazione della nuova
sezione IIIC del modello Unico PF 2014.
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Pagina 18
CASI RISOLTI
Pagina 22
PRASSI DELLA SETTIMANA
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LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
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Pagina 25
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 25
SCADENZARIO
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SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 12.05.2014 AL 26.05.2014
Pagina 27
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LA SETTIMANA IN BREVE
Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
Il D.L. n. 16/2014, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale e misure volte a
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, ha concluso il suo iter
parlamentare ed è divenuto legge. Tra le novità intervenute durante il percorso di conversione in
legge vi è la proroga della “rottamazione” delle cartelle. E' stato spostato, infatti, al 31 maggio
2014 il termine ultimo (inizialmente fissato al 28 febbraio e poi slittato al 31 marzo) per avvalersi
della norma contenuta nella Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 618-624, legge 147/2013),
che consente la definizione agevolata delle cartelle di pagamento emesse dalle agenzie fiscali e
delle somme iscritte a ruolo da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati per
la riscossione fino al 31 ottobre 2013. Per aderire alla definizione agevolata, occorre pagare, entro
fine maggio, l’intero importo iscritto a ruolo (o quello residuo), più le somme dovute per il servizio
di riscossione, mentre gli interessi di mora e gli eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo
sono azzerati.
La conversione in legge del D.L. n. 16/2014 ha introdotto anche alcune modifiche alla
disciplina della Tasi, il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei Comuni. In particolare, viene stabilito
c h e la Tasi, a regime, dovrà essere pagata alle stesse scadenze dell’Imu: 16 giugno e 16
dicembre, con facoltà di effettuare il versamento per l’intero anno in unica soluzione entro la
prima data (16 giugno). La prima rata dovrà essere calcolata sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il saldo avverrà, a conguaglio, sulla base degli
atti comunali pubblicati nell’apposito sito alla data del 28 ottobre (in caso di mancata
pubblicazione, varranno gli atti adottati per l’anno precedente). Con riferimento, invece, al
primo anno di applicazione del tributo (2014), se il Comune non pubblica entro il 31 maggio 2014
la delibera comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni: per gli immobili adibiti ad
abitazione principale, la Tasi dovrà essere pagata in unica soluzione entro il 16 dicembre; per gli
altri immobili, la prima rata andrà versata applicando l’aliquota di base dell’1 per mille. La Tasi
dovrà essere pagata tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.
Si sono già esaurite le risorse finanziarie per gli ecoincentivi per l'acquisto di veicoli, stabiliti
c o n decreto del 3 aprile scorso firmato dal ministro dello Sviluppo economico. Le domande
potevano essere inviate a partire dalle ore 9 del 6 maggio. Come preventivato, le prenotazioni
degli ecoincentivi già nei primi tre giorni hanno dato fondo alle risorse messe in campo dal
Ministero dello Sviluppo economico. Gli incentivi sono diretti a coloro che acquistano ciclomotori,
auto e veicoli commerciali a basse emissioni complessive (Bec), quindi elettrico, metano, Gpl,
biocombustibili. Destinatari degli incentivi sono privati, imprese, professionisti, artigiani e pubblica
amministrazione, sebbene con trattamenti e quote diversi. Il bonus va suddiviso tra contributo
statale e sconto applicato dai concessionari e dai venditori: ad esempio, a fronte di uno sconto
di 5mila euro, 2500 saranno a carico dello Stato e l'altra metà a carico del venditore. Le
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procedure per accedere agli incentivi sono tutte online: i venditori dovranno registrarsi sul sito del
Bec (www.bec.gov.it) e prenotare le risorse per un massimo di 90 giorni, termine entro il quale
dovranno consegnare il veicolo. Altri 15 giorni dal termine sono concessi poi per la rottamazione,
nei casi previsti, del vecchio veicolo da sostituire. Il concessionario o il venditore devono
compilare correttamente il contratto di acquisto, riportando in modo distinto gli sconti applicati
dal venditore, il bonus statale ed il prezzo del veicolo al netto delle imposte.
Dal 30 giugno 2014, per importi superiori a 30 euro, tutte le imprese ed i professionisti , a
prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, dovranno garantire ai loro clienti la
possibilità di effettuare pagamenti tramite Pos. Al riguardo, il Tar del Lazio, sezione terza ter, con
l'ordinanza n. 01932/2014 depositata il 30 aprile, ha rigettato l'istanza presentata dal Consiglio
nazionale degli architetti contro il Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico,
attuativo dell'articolo 15, comma 5 del D.L. n. 179/2012, laddove prevede (articolo 2, comma 1)
che l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di
importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la
prestazione di servizi. Per il Tribunale, invece, la norma non viola alcun parametro di legittimità, né
genera costi economici irreparabili per imprese e professionisti. Inoltre, è da ricordare che,
sempre nell'ottica di favorire e promuovere gli strumenti di pagamento elettronico, il decreto del
ministero dell'Economia e finanze n. 51 del 14 febbraio 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31
marzo 2014), ha dettato misure volte a ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate con mezzi
di pagamento elettronici, sebbene però la decorrenza di queste ultime norme è a partire dal 29
luglio 2014, quindi con un disallineamento di termini rispetto a quello del prossimo 30 giugno.
Inoltre, quest'ultimo decreto impone commissioni ridotte per i pagamenti elettronici di importo
inferiore ai 30 euro, per i quali tuttavia non vi è l'obbligo di utilizzare le carte di debito.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Le novità fiscali del decreto Renzi
Il 24 aprile 2014 è entrato in vigore il c.d. "decreto Renzi", ossia il D.l. 66/2014 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.4.2014 in cui sono previste, oltre ad una serie di disposizioni
riguardanti la spesa pubblica, anche alcune novità fiscali, che saranno di seguito riepilogate.
LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO RENZI
RIDUZIONE DEL CUNEO
FISCALE PER
LAVORATORI DIPENDENTI
(Art. 1 del d.l. 66/2014)
Con il c.d. decreto Renzi è stato introdotto un credito annuo di 640 Euro che non concorre alla formazione della base imponibile - per coloro che
percepiranno nel 2014 le seguenti categorie di reddito:

redditi di lavoro dipendente (art. 49 del Tuir), esclusi i titolari di reddito da
pensione (art. 49 comma 2 lett. a del tuir);

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. a, b,
c, c-bis, d, h-bis, l). Sono esclusi:

i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale (art. 50 comma 1 lett. e);

le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per
l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 50 comma 1 lett. f del tuir);

le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo (art. 50 comma 1 lett. g del tuir);

le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a
titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art.
50 comma 1 lett. h del tuir);

altri
assegni
produzione non
periodici,
comunque
concorrono
denominati, alla cui
attualmente
né
capitale
né
lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (art. 50 comma 1 lett. i
del tuir).
Il credito spetta per coloro che dopo aver scontato la detrazione di
lavoro dipendente hanno un'Irpef residua. Ciò significa che tutti coloro
che hanno redditi complessivi fino a 8.000 € non riceveranno il bonus, in
quanto incapienti (l'imposta prodotta viene assorbita completamente
dalla detrazione di lavoro dipendente).
Il credito è riconosciuto in misura diversa a seconda dell'ammontare
del reddito complessivo:

8.000<reddito ≤ 24.000: €640 €
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
24.000<reddito < 26.000 €: 640 € × 26.000 - reddito complessivo/2.000

Reddito ≥ 26.000 €: zero;
ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Il credito viene riconosciuto automaticamente dal sostituto
d'imposta, che utilizza fino a capienza le ritenute disponibili nel periodo di
paga e per l'eccedenza i contributi previdenziali dovuti nello stesso
periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati. A tal fine è
stato istituito il codice tributo "1655" che permetterà ai sostituti d'imposta
di recuperare il bonus Irpef erogato ai dipendenti dalla busta maga di
maggio.
Restano esclusi dal beneficio pertanto i lavoratori dipendenti per i
quali il datore di lavoro non è sostituto d'imposta (come per esempio i
collaboratori domestici).
L'importo del credito riconosciuto verrà indicato nel la certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
RIDUZIONE DELL'IRAP
(art. 2 del D.l. 66/2014)
L'art. 2 del c.d. decreto Renzi interviene per ridurre il peso fiscale dell'Irap
agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni a partire dal 2014 (più
propriamente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31.12.2013), con un taglio delle aliquote Irap nelle seguenti misure:
SOGGETTI
FINO AL
2013
DAL
2014
Imprese ordinarie
3,9%
3,5%
Assicurazioni
5,9%
5,3%
Banche
4,65%
4,2%
Concessionari
4,2%
3,8%
Agricoltura
1,9%
1,7%
Le nuove misure interessano anche le Regioni e le province
autonome che abbiano variato le aliquote. In questo caso le aliquote
vigenti vanno rideterminate sommando la modifica adottata dagli enti
con le nuove misure previste.
La norma conferma il limite dello 0,92%, anziché dell'1%, entro cui
Regioni e province autonome possono incrementare le aliquote Irap,
come indicato in via interpretativa dalla risoluzione 13/DF/2008.
Per salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica è previsto che le
nuove aliquote non siano applicate ai fini del calcolo dell'acconto Irap
2014 con il metodo previsionale. Dovranno invece essere utilizzate le
seguenti aliquote intermedie:
SOGGETTI
ALIQUOTA PER ACCONTO PREVISIONALE
IRAP
2014
Imprese ordinarie
3,75%
Assicurazioni
5,7%
Banche
4, 5%
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Concessionari
4%
Agricoltura
1,8%
Il D.l. 66/2014 ha previsto l'aumento delle aliquote dal 20 al 26% della
ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicabile sui redditi di natura
finanziaria a decorrere dal 1° luglio 2014, ossia:

sugli interessi, i premi e gli altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;

sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies),
TUIR.
S o n o p r e v i s t e d e l l e eccezioni all'aumento dell'aliquota, i n
particolare:
TASSAZIONE RENDITE

resta fissa al 12,50% l'aliquota per gli interessi e glia altri proventi di cui
all'art. 44 del tuir e per le minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla
FINANZIARIE
cessione o rimborso di cui all'art. 67 comma 1 lett. c-ter del tuir relativi a:
(art. 3 del D.l. 66/2014)

obbligazioni e altri titoli pubblici italiani di cui all'art. 31 del D.p.r.
601/73 ed equiparati;

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella withe list e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti stati;

titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8 comma
4 del d.l. 70/2011;

resta confermato il regime agevolato con aliquota al 5% per gli interessi,
premi e altri proventi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale di
cui all'art. 8 comma 4 del D.l. 70/2011.
ELIMINAZIONE DELLA
RITENUTA SUI BONIFICI
ESTERI
(art. 4 del D.l. 66/2014)
IMPOSTA SOSTITUTIVA
RIVALUTAZIONE BENI
D'IMPRESA
(art. 4 comma 11 del D.l.
66/2014)
Nel D.l. 66/2014 è contenuta l'abrogazione definitiva della ritenuta del
20% sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri), destinati a persone
fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate,
fiscalmente residenti in Italia. La ritenuta, introdotta dalla Legge n.
97/2013, doveva inizialmente entrare in vigore dal 1° febbraio 2014, ma è
stata successivamente oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, con
Provvedimento direttoriale del 19.2.2014.
Il D.l. 66/2014 ha modificato il comma 145 dell'art. 1 della L. 147/2013
(finanziaria 2014) prevedendo che l’imposta sostitutiva dovuta ai fini della
rivalutazione dei beni d’impresa, risultanti dal bilancio 2012 e ancora
presenti al 31.12.2013, e quella dovuta per l’affrancamento del saldo
attivo da rivalutazione sia versata in un'unica soluzione entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in corso al 31.12.2013. Non è pertanto più consentito il
versamento in 3 rate annuali.
Resta invece possibile compensare quanto dovuto con eventuali
crediti tributari/contributivi disponibili.
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Dal 1° ottobre 2014 chi dovrà versare imposte/contributi vanno effettuati
utilizzando esclusivamente:

i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel
o Fisconline) per i c.d. modd. F24 “a zero”;

i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel
o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la
stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), qualora siano
state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo positivo;
OBBLIGO DI UTILIZZO DEI

i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel
SERVIZI TELEMATICI PER I
o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la
VERSAMENTI
stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), per i modd. F24
(art. 11 commi 2 e 3 del
D.l. 66/2014)
DETERMINAZIONE
FORFETTARIA DEL
REDDITO PER LE IMPRESE
AGRICOLE
(art. 22 comma 1 del D.l.
66/2014)
IMU SUI TERRENI
AGRICOLI MONTANI
(art. 22 comma 2 del D.l.
66/2014)
di importo superiore a € 1.000.
Le nuove regole si applicano a tutti, imprese, professionisti ma anche
privati.
Il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione, convenzionati con l’Agenzia delle Entrate
(professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.), può inviare anche i
modd. F24 di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di
pagamento, previo rilascio all’inter mediario di un’apposita
autorizzazione (anche cumulativa) da parte dell’intestatario della
delega, che rimane comunque responsabile ad ogni effetto.
Il D.l. 66/2014 ha modificato il comma 423 dell’art. 1 della Finanziaria
2006, prevedendo che il reddito derivante dalla produzione e cessione di
energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di
imprenditori agricoli che costituiscono attività agricole connesse, va
determinato applicando il coefficiente di redditività del 25%
all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione
ai fini IVA. Pertanto non si applica più la tassazione in base al reddito
agrario. La novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2013 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare dal 2014) e va tenuta in considerazione ai fini della
determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2014.
Resta comunque possibile optare per la determinazione del reddito
con le modalità ordinarie.
Il D.l. 66/2014 ha riscritto il comma 5-bis dell'art. 4 del D.l. 16/2012,
prevedendo che l’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in
aree montane o di collina, site nei Comuni che dovranno essere
individuati d a u n a p p o s i t o D M , sarà riconosciuta a seconda
dell’altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da
coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti.
L’individuazione dei predetti Comuni opera già con effetto dall’IMU
2014.
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FATTURA ELETTRONICA
(art. 25 del D.l. 66/2014)
Con l'obiettivo di completare quanto prima il processo di adeguamento
e digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche l'art. 25 del D.l. 66/2014
anticipa al 31 marzo 2015 (anziché al 6.6.2015) l'avvio della fattura
elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione, comprese
quelle locali, diverse da Ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza per
le quali l'obbligo scatta dal 6.6.2014.
Inoltre, con la finalità di assicurare l'effettiva tracciabilità dei
pagamenti, il contenuto informativo delle fatture viene incrementato,
ricomprendendo anche:

il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione
della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;

il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche,
manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari
nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003.
In mancanza di detti codici la P.A. non può effettuare il pagamento
della fattura.
CREDITI COMMERCIALI
VERSO LA P.A.
(art. 27 comma 1 del D.l.
66/2014)
CREDITI COMPENSABILI
CON SOMME DA
ACCERTAMENTO
(art. 39 del D.l. 66/2014)
Per assicurare trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei
debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione
possono comunicare, tramite la piattaforma elettronica, i dati delle
fatture /richieste di pagamento equ iv alent i emesse dall’1.7.2014
riportando, se previsto, il codice CIG.
Il D.l. 66/2014 ha modificato l’art. 28-quinquies, DPR n. 602/73, eliminando
le parole "maturati al 31 dicembre 2012".
In base alla nuova formulazione, pertanto, le imprese/lavoratori
autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e
prestazioni professionali nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni,
Enti locali nonché del SSN, possono compensare le somme “da
accertamento tributario” dovute relativamente ad alcuni istituti definitori
della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso utilizzando i crediti
vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché maturati
successivamente al 31.12.2012.
Il D.l. 66/2014 ha modificato il comma 02 dell'art. 9 del D.l. 35/2013,
TERMINE DI NOTIFICA
DELLA CARTELLE PER LA
COMPENSAZIONE DEI
CREDITI
(art. 40 del D.l. 66/2014)
sostituendo le parole "31 dicembre 2012" con "30 settembre 2013".
In base al nuovo testo, quindi, è differito dal 31.12.2012 al 30.9.2013 il
termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale devono essere stati
notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato,
Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per somministrazioni,
forniture e appalti.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Detassazione premi di produttività 2014: le regole per fruirne
Secondo quanto era stato stabilito già dalla Legge di Stabilità 2013, la detassazione delle somme
erogate in denaro ai dipendenti del settore privato a titolo di premi di produttività, che prevede
l'applicazione di un’imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 10%, si applica
anche per il 2014. L'agevolazione, introdotta inizialmente dal D.L. n. 93/2008, è stata poi
prorogata di anno in anno.
C o n Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.02.2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29.04.2014, sono state stabilite le regole attuative dell'agevolazione
per il 2014. In particolare, l’agevolazione prevede l’assoggettamento delle somme erogate in
denaro a titolo di "retribuzione di produttività" ad un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo
dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, nel limite massimo di importo
agevolabile pari a € 3.000.
Per fruire dell'agevolazione, il lavoratore deve aver conseguito nel 2013 u n reddito da
lavoratore dipendente non superiore a € 40.000.
Per le modalità di applicazione dell'agevolazione, il D.p.c.m. rinvia a quanto era stato stabilito
lo scorso anno dal D.p.c.m. 22.01.2013 con riferimento all'agevolazione per il 2013, regole che
quindi restano valide anche quest'anno.
In merito si ricorda che importanti chiarimenti sulla disciplina, che dal 2013 presenta alcune
novità sostanziali rispetto agli anni scorsi, erano stati forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro
n. 15 del 3 aprile 2013 e, poi, anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile
2013.
LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ PER IL 2014
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
L’art. 1, commi 481 e 482, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
Stabilità 2013) , h a prorogato per gli anni 2013 e 2014 le “misure
sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”, introdotte per
la prima volta dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 93/2008 per il periodo
01.07.2008 - 31.12.2008 e poi sempre prorogate negli anni successivi fino ad
oggi.
Si tratta della cosiddetta "detassazione del premi di produttività", che
permette la tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% (in
luogo della tassazione ordinaria con l'applicazione dell'Irpef e delle
relative addizionali) delle somme erogate ai dipendenti del settore privato
a titolo di premi di produttività.
L e regole attuative per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014 sono state
stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
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febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2014.
Il decreto prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 10% sulla
"retribuzione di produttività", nei limiti di € 3.000 lordi (in luogo dei € 2.500
dello scorso anno), per i soggetti che nell’anno 2013 hanno conseguito
redditi di lavoro dipendente non superiori a € 40.000.
La detassazione è possibile solo a seguito della verifica dei nuovi vincoli
introdotti dal D.P.C.M. 22.01.2013. In particolare, si dovrà fornire la “prova”
che le somme erogate derivino da un effettivo aumento di produttività,
competitività ed efficienza dell'impresa.
In particolare, l'art. 2 del decreto fornisce una doppia nozione di
"retribuzione di produttività". Per essa, infatti, si intendono:
le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso

riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità,
efficienza, innovazione, che possono essere quindi anche incerti in quanto
variabili in funzione dell'andamento dell'impresa (a titolo esemplificativo,
può trattarsi di voci collegate all’andamento del fatturato, ad una
maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si
dà riscontro, a minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove
tecnologie, a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto
dal contratto nazionale di categoria, a premi di rendimento o produttività,
ai ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un
miglioramento della produttività);
LA "DOPPIA" NOZIONE
DI "RETRIBUZIONE DI
PRODUTTIVITA'"
o, in alternativa:
 le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano
l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di
intervento:

modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro, sia in relazione ad una
programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro
diversa collocazione temporale;

programmazione aziendale più flessibile, mediante una
programmazione aziendale anche non continuativa, dei periodi di ferie
eccedenti le 2 settimane;

introduzione di misure che abbiano il fine di rendere compatibile la
tutela dei lavoratori con l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali
all'attività lavorativa;

indiv iduazione di criteri di fungibilità delle man sio ni e di
implementazione delle competenze.
Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del
03.04.2013, le due no zi on i di "retribuzione di produttività" possono
coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e, quindi, è
possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre però nel
rispetto del limite massimo di retribuzione agevolabile di € 3.000 per il 2014.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
Per poter fruire della detassazione della "retribuzione di produttività", è
necessario che il lavoratore dipendente abbia conseguito nel 2013 un
reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000.
Tale importo deve essere considerato al lordo delle somme
assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva del 10% (con
le previgenti regole) e concorrono a formare il reddito anche le somme
erogate fino al 12.01.2014, per il "principio di cassa allargato"1.
Concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 2013 tutti i redditi
indicati all'art. 49 del TUIR e anche i redditi di lavoro dipendente per attività
svolta all'estero nel 2013.
In particolare:
REDDITO 2013
RILEVANTE AI FINI
DELLA VERIFICA DELLA
SOGLIA DI € 40.000
∑ redditi di lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR percepiti
dal 01.01.2013 al 12.01.2014 (principio di cassa allargato),
inclusi:
 pensioni e assegni ad esse equiparati;
REDDITO 2013
RILEVANTE AI FINI
DELLA VERIFICA
DELLA SOGLIA DI
€ 40.000
 somme di denaro per crediti di lavoro ricevute dal
dipendente a seguito di sentenza del giudice;
 redditi di lavoro dipendente per attività svolta all'estero
nel 2013;
al lordo delle somme assoggettate nel 2013 ad imposta
sostitutiva del 10%
NO:
 Redditi soggetti a tassazione separata;
 Redditi diversi da quelli di lavoro dipendente indicati
nell'art. 49 del Tuir;
DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA
1
Come sopra indicato, l'agevolazione in esame consiste, nel 2014,
nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (in luogo della tassazione
ordinaria) su un importo massimo di "retribuzione di produttività" percepita
nel 2014 pari a € 3.000.
Devono considerarsi in tal senso percepite nel 2014 anche le somme
percepite fino al 12.01.2015 per il c.d. "principio di cassa allargato", quindi
tali somme concorrono a determinare l'importo della retribuzione di
produttività ai fini della verifica della soglia di € 3.000.
E' da tener presente, inoltre, che il limite di € 3.000 è al lordo della
ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto d'imposta, ma al netto delle
trattenute previdenziali obbligatorie. Di conseguenza, il sostituto d'imposta
deve applicare la ritenuta del 10% a titolo di imposta sostitutiva sulla parte
di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali.
Non concorrono, invece, a formare la base imponibile di € 3.000 i
compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività e le
retribuzioni di produttività erogate nel caso di tassazione del reddito di
lavoro dipendente sulla base delle c.d. "retribuzioni convenzionali"
applicabile ex art. 51, comma 8-bis, del TUIR al reddito derivante
dall’attività prestata all’estero, in via continuativa e come oggetto
Art. 51, comma 1, TUIR.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
esclusivo del rapporto di lavoro, da dipendenti che nell’arco di 12 mesi ivi
soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni.
L’imposta sostitutiva del 10% sulla retribuzione di produttività è applicata
dal sostituto d’imposta. In particolare:
 se il sostituto d’imposta è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2014 in relazione
ad un rapporto di lavoro intercorso per l’intero anno 2013, applica la
tassazione sostitutiva in via automatica;
 se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo
stesso che ha rilasciato il CUD 2014 o l’ha rilasciato per un periodo inferiore
all’anno, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che il
lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro
dipendente conseguito nel 2013, considerato che in tal caso il sostituto non
è in grado di conoscere direttamente se nel 2013 il lavoratore abbia
percepito più o meno di 40.000 euro a titolo di reddito di lavoro dipendente.
Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel 2013 non
abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.
In ogni caso, i l dipendente è tenuto a comunicare al sostituto
d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle
ipotesi in cui:
 nel corso del 2013, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che
MODALITA’ DI
APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA
SOSTITUTIVA E
ADEMPIMENTI DEL
SOSTITUTO D’IMPOSTA
E DEL DIPENDENTE
eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto
un altro rapporto di lavoro dipendente, superando il limite di € 40.000 di
reddito da lavoro dipendente;
 nel corso del 2014 abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente
percependo somme già assoggettate ad imposta sostitutiva, fino a
concorrenza del limite di euro 3.000 prestabilito dalla norma.
Il sostituto d’imposta deve, poi, indicare separatamente nel CUD 2015
(redditi 2014) la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e
l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il
sostituto deve, inoltre, indicare nel CUD la parte di reddito, teoricamente
assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non
sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa del contribuente o
per altre cause.
Il sostituto d’imposta può compensare l’imposta sostitutiva con altre
ritenute dovute nello stesso periodo d’imposta2.
L’imposta sostitutiva versata in eccedenza, non recuperata mediante
compensazione e risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta
(mod. 770/2015), può essere chiesta a rimborso o riportata negli anni
successivi e utilizzata in compensazione 3.
Se il sostituto d'imposta non ha trattenuto l’imposta sostitutiva, il
dipendente può sempre farla valere in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi (modello 730/2015), sempreché ne ricorrano i
presupposti, e può essere oggetto di compensazione.
2
3
Ai sensi del D.P.R. n. 445/1997.
Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
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RINUNCIA DEL
LAVORATORE ALLA
TASSAZIONE
SOSTITUTIVA
DEPOSITO DEI
CONTRATTI PRESSO
LA DTL
IL REGIME
DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA
Il lavoratore può decidere di rinunciare all’applicazione dell’imposta
sostitutiva, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro,
qualora l’imposta sostitutiva risulti essere meno conveniente di quella
ordinaria (è il caso, ad esempio, in cui siano presenti oneri la cui deduzione
o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di tassazione sostitutiva).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49/E/2008, ha precisato,
tuttavia, che nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta riscontri che
l’applicazione dell’imposta sostitutiva risulti meno favorevole per il
lavoratore dipendente, pur in assenza di una sua espressa rinuncia, il
sostituto d’imposta stesso può applicare in modo autonomo la tassazione
ordinaria, portando ciò a conoscenza del dipendente.
In base all'art. 3 del D.p.c.m. 22.01.2013, i datori di lavoro devono
depositare i contratti presso la Direzione del Lavoro (DTL) territorialmente
c o m p e t e n t e e n t r o 3 0 g i o r n i d a l l a s o t t o s c r i z i o n e, i n s i e m e
all'autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle
disposizioni del D.p.c.m. Ciò consentirà al Ministero del Lavoro la raccolta
ed il monitoraggio dei contratti depositati.
Considerato il richiamo del D.p.c.m. 19.02.2014 al D.p.c.m. 22.01.2013,
anche quest'anno dovrebbe valere la regola del deposito, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore (29.04.2014) del D.p.c.m. per il 2014, dei contratti già
sottoscritti a tale data.
P e r l’accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso, l’art. 1,
comma 4, del decreto in esame richiama il comma 4 dell’art. 2 del D.L. n.
93/2008, secondo cui "si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette”. Pertanto, in caso di applicazione
errata dell'imposta sostitutiva in luogo dell'Irpef, le sanzioni saranno pari al
30% per l'omesso versamento e al 20% per l'omessa ritenuta (artt. 13 e 14
del D. Lgs. n. 471/1997).
P e r i l versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24,
dovrebbero essere anche quest'anno validi i codici tributo già istituiti in
passato (Risoluzione n. 287/E del 08.07.2008):
“Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui
1053
compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - articolo 2,
decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”
“Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui
1604
compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in
Sicilia e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio
2008, n. 93”
“Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui
1904
compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in
Sardegna e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio
2008, n. 93”
1905
“Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e
comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente,
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione - articolo 2, decreto
legge 27 maggio 2008, n. 93”
“Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui
1305
compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia,
Sardegna e Val d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni - articolo
2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: L'IVIE sugli immobili a Londra
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 75/E del 6.11.2013, in risposta ad una richiesta
di interpello riguardante l'IVIE, con cui l'istante chiede la corretta determinazione della base
imponibile ai fini del calcolo dell'IVIE per un immobile posseduto a Londra secondo la modalità
"leasehold".
L'interpretazione dell'Agenzia concorda con la soluzione prospettata dal contribuente: se si
possiede un immobile a Londra l'IVIE si calcola prendendo come a riferimento il valore medio
della fascia attribuita all'immobile ai fini della Council tax.
I CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE 75/E DEL 6.11.2013
BREVE RIEPILOGO
SULL'IVIE
L'IVIE è stata introdotta dal decreto salva Italia (art. 19, commi da 13 a 23, DL
n. 201/2011) con decorrenza 2012. Si tratta di un'imposta che colpisce le
persone fisiche residenti che possiedono (a titolo di proprietà o altro diritto
reale) uno o più immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati. L'imposta si
applica sul valore dell'immobile così individuato:

costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti;

in mancanza, valore di mercato al 31.12 rilevabile nel luogo in cui lo stesso è
situato.
Per gli immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE (spazio economico
europeo) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia,
Islanda), il valore di riferimento è:

“prioritariamente” quello catastale “come determinato e rivalutato nel Paese
in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte
reddituali o patrimoniali”;

in assenza del valore catastale va considerato il costo risultante dall’atto di
acquisto o dai contratti;

in mancanza anche del costo di acquisto, il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui è situato l’immobile.
L’aliquota da applicare al valore così determinato è pari:

allo 0,76% (ordinariamente);

allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
inoltre è deducibile, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta
dovuta, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta
patrimoniale versata nello Stato in cui è ubicato l’immobile.
Si ricorda infine che a seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria
2013:

per qualsiasi soggetto per il quale l’immobile (all’estero) costituisce abitazione
principale è applicabile l’aliquota ridotta dello 0,40%, la detrazione di € 200
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(rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad
abitazione principale ) e per il 2012 e 2013 la maggiorazione di € 50 per
ciascun figlio di età non inferiore a 26 anni;

per l’abitazione principale (e relative pertinenze) e per gli immobili non locati
non è applicabile l’art. 70, comma 2, TUIR, ossia non è dovuta l’IRPEF sui
relativi redditi fondiari, a seguito del c.d. “effetto sostitutivo IVIE / IRPEF”;
 il versamento dell’imposta va effettuato con le medesime regole previste ai
fini IRPEF (acconto / saldo).
IL CONCETTO DI
"LEASEHOLD"
IL VALORE
DELL'IMMOBILE
SITUATO NEL
REGNO UNITO MAI
FINI DELL'IVIE
La proprietà in Inghilterra è tradizionalmente suddivisa in “leasehold” e
“freehold”.
Il termine "freehold" sta a significare che si ha un diritto assoluto di
proprietà fondiaria, tale da consentire all`acquirente di godere della piena
proprietà del terreno e dell`unità immobiliare sopra costruita. Tuttavia poiché
la maggioranza della terra appartiene alla Corona Inglese o alla Chiesa
Inglese è abbastanza difficile accedere a questa modalità, e solo
generalmente per le unità immobiliari di maggior pregio.
Con il termine di "leasehold", invece, si fa riferimento al metodo più
comune di compravendita immobiliare in Inghilterra, che non trova un
equivalente in Italia. Si tratta infatti di una sorta di diritto di proprietà in
concessione, per un periodo di tempo determinato (in genere tra i 100 e 300
anni, ma anche fino a 999 anni per le nuove costruzioni), tra il titolare del
“freehold” e il ”leasholder” (concessionario). Alla scadenza di questo tempo,
la proprietà ritorna nuovamente al titolare del diritto di proprietà fondiaria
assoluta, anche se per legge, in qualsiasi momento, il “leasehold” può essere
rinnovato tramite una semplice pratica amministrativa.
Poiché il Regno Unito fa parte dell'Unione europea, l'imponibile su cui
calcolare l'IVIE è dato dal valore dell'immobile come determinato ai fini
dell'applicazione della Council Tax (imposta municipale sulle abitazioni
introdotta dal Local Government Finanze Act 1992).
Ciò è confermato anche nella Circolare 28/E/2012 in cui l'Agenzia delle
Entrate, nella tabella 1, elenca gli Stati UE e SEE che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), per i quali la base
imponibile IVIE va individuata sulla base del valore catastale dell’immobile
utilizzato per assolvere le relative imposte estere. Tra le varie imposte è
elencata anche la Council Tax.
Tuttavia la Council Tax non può essere scomputata dall'IVIE (come
riportato nella tabella 1 della Circolare 28/E/2012) in quanto non è un'imposta
di natura patrimoniale, essa rappresenta un tributo dovuto per il godimento
dei servizi locali forniti dal borough council (consiglio comunale). Il
contribuente riceve dall'ente locale una comunicazione, con indicata
l'imposta dovuta e la fascia di valore attribuita all'immobile (che in genere va
dalla lettera A alla lettera H, e dove lo scaglione H rappresenta quello più
elevato).
In base a quanto sopra evidenziato, non è pertanto possibile individuare
un valore puntuale dell'immobile ai fini del calcolo dell'IVIE, per questo motivo
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potrà essere applicato il valore medio della fascia attribuita all’immobile per
la Council tax.
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SAPERE PER FARE
IL BONUS MOBILI IN UNICO PF 2014
INTRODUZIONE
Ai soggetti che usufruiscono della detrazione del 50% relativa agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, è prevista la possibilità di detrarre il 50% della spesa per l'acquisto di
mobili/elettrodomestici per un massimo di 10.000 €.
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte,
illustriamo la disciplina dell'agevolazione e le modalità di compilazione della nuova sezione IIIC
del modello Unico PF 2014.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
Cos'è il "bonus mobili"?
2.
Quali condizioni devono essere rispettate per fruire del "bonus mobili"?
3.
Quali beni acquistati danno diritto al "bonus mobili"?
4.
Quale documentazione deve essere acquisita per fruire del "bonus mobili"?
5.
Come si compila il modello Unico PF 2014 per fruire del "bonus mobili"?
CASI RISOLTI
1.
Esempio pratico su bonus mobili - spesa sostenuta da entrambi i coniugi senza
superamento del limite totale di spesa di € 10.000
2.
Esempio pratico su bonus mobili - spesa sostenuta da entrambi i coniugi con superamento
del limite totale di spesa di € 10.000
3.
Esempio pratico su bonus mobili - condominio
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 COS'È IL "BONUS MOBILI"?
R.1 Quest'anno è possibile detrarre, nella misura del 50%, e limitatamente alla prima rata, le spese
sostenute nel 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici rientranti nella
categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
In particolare, la detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31.12.2013, per un
importo massimo di spesa di 10.000 €, usufruibile in 10 quote annuali di pari importo. Il limite è
riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune
dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei soggetti che
partecipano alla spesa.
Si ricorda che per il 2013 non opera l'ulteriore limite costituito dall'ammontare di spesa
sostenuta per l'intervento di ristrutturazione.
Nel mod. UNICO 2014 PF è stata introdotta a tal fine la nuova Sezione III C.
D.2 QUALI CONDIZIONI DEVONO ESSERE RISPETTATE PER FRUIRE DEL "BONUS MOBILI"?
R.2 La detrazione del 50% sull'acquisto di mobili/elettrodomestici spetta a condizione che siano
state sostenute spese dal 26.06.2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio
edilizio:

manutenzione ordinaria (lett. a, art. 3, DPR n. 380/2001) parti comuni di edifici residenziali (mentre la
manutenzione ordinaria su singole unità residenziali non dà diritto al bonus);

manutenzione straordinaria (lett. b, art. 3, DPR n. 380/2001) parti comuni di edifici residenziali e
singole unità immobiliari residenziali;

restauro e risanamento conservativo (lett. c, art. 3, DPR n. 380/2001) parti comuni di edifici
residenziali e singole unità immobiliari residenziali;

ristrutturazione (lett. d, art. 3, DPR n. 380/2001) parti comuni di edifici residenziali e singole unità
immobiliari residenziali;

ricostruzione/ripristino per eventi calamitosi sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

restauro/risanamento conservativo/ ristrutturazione (lett. c e d, art. 3, DPR n. 380/2001) interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare/cooperative edilizie,
ceduti/assegnati entro 6 mesi dal termine dei lavori.
Un'altra condizione è che la data di inizio lavori preceda quella in cui si acquistano i
mobili/elettrodomestici4, mentre non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano
sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici residenziali, la detrazione
può essere usufruita solo per l'acquisto di mobili/elettrodomestici destinati all'arredo delle
4
Per individuare la data di inizio lavori si fa riferimento alle abilitazioni amministrative ottenute, all'eventuale
comunicazione preventiva alla ASL o se non era necessaria nessuna autorizzazione è sufficiente un'autocertificazione.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni
condominiali, lavatoi, ecc.). I condomini che usufruiscono pro-quota della detrazione per i
lavori effettuati sulle parti comuni non possono usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di
mobili/elettrodomestici destinati all’arredo della propria unità immobiliare.
D.3 QUALI BENI ACQUISTATI DANNO DIRITTO AL "BONUS MOBILI"?
R.3 L’agevolazione spetta per l'acquisto di:

mobili nuovi, come ad esempio letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini,
divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono
un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono
agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi,
nonché di altri complementi di arredo.
Per beneficiare dell'agevolazione non è necessario che i mobili o gli elettrodomestici siano destinati
all’arredo dello specifico “ambiente” dell’immobile oggetto di intervento edilizio, ciò che conta è
che l'immobile, nel suo complesso, sia stato oggetto degli interventi edilizi;

grandi elettrodomestici (nuovi) di classe energetica non inferiore ad A+ (frigoriferi, congelatori,
lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti
elettriche, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, condizionatori), e forni con classe energetica A.
L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per
essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio
dei beni acquistati.
D.4 QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ACQUISITA PER FRUIRE DEL "BONUS MOBILI"?
R.4 L'acquisto deve essere documentato da fattura, dalla quale risulta la tipologia di beni
acquistati.
La spesa deve avvenire con bonifico, in cui siano indicati:

causale versamento;

codice fiscale di chi fruisce della detrazione;

partita Iva o codice fiscale del venditore.
È ammesso anche l'acquisto con carta di credito o bancomat, in tal caso la data del
pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta. Non è invece consentito l'assegno e
nemmeno i contanti.
Le spese sostenute vanno documentate, conservando:

la documentazione relativa al pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione
per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul c/c);

le fatture di acquisto.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
D.5 COME SI COMPILA IL MODELLO UNICO PF 2014 PER FRUIRE DEL "BONUS MOBILI"?
R.5
La Sezione III C del modello Unico PF 2014 è dedicata all'inserimento dei dati relativi al c.d.
bonus mobili. Essa si compone di un unico rigo (RP57) “Spese arredo immobili ristrutturati
(detraz. 50%)”, con 5 caselle, e deve essere così compilata:

nella casella 1 e 3 va indicata la spesa sostenuta (entro il limite di € 10.000) per ciascuna unità
abitativa oggetto di ristrutturazione. In presenza di spese sostenute per più di 2 unità immobiliari
vanno compilati ulteriori quadri;

nella casella 2 e 4 va indicato l’importo di ciascuna rata (1/10 dell’importo di campo 1 e 3);

nella casella 5 va riportata la somma degli importi indicati nelle delle colonne 2 e 4 di tutti i
moduli compilati. Su questo importo si determina la detrazione del 50% che va riportata nel rigo
RN15.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
CASI RISOLTI
C.1. ESEMPIO
PRATICO SU BONUS MOBILI
TOTALE DI SPESA DI
- SPESA
SOSTENUTA DA ENTRAMBI I CONIUGI SENZA SUPERAMENTO DEL LIMITE
€ 10.000
S.1. Il sig. Gianfranco, ad agosto 2013, sostiene con la coniuge (50% ciascuno) le seguenti spese:

€ 50.000 per la ristrutturazione del proprio appartamento;

€ 9.000 per l’acquisto e il montaggio di elettrodomestici/mobili.
Ciascun coniuge dovrà compilare la sezione Sezione III A del quadro RP relativa agli interventi
di ristrutturazione (e la sezione IIIB con i dati catastali), e poi la sezione III C indicando:

al campo 1 la spesa sostenuta € 4.500 (9.000/2);

al campo 2 l'importo della rata € 450(4.500/10).
25.000/10
2013
1
2.500
1
2.500
4.500
450
450
Le detrazioni spettanti sono evidenziate:

al rigo RN 14 campo 3, per gli interventi di ristrutturazione, pari a 1.250 € (2.500 × 50%);

al rigo RN15, per il bonus mobili, pari a € 225 (450 x 50%).
1.250
225
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
C.2. ESEMPIO
PRATICO SU BONUS MOBILI
TOTALE DI SPESA DI
- SPESA
SOSTENUTA DA ENTRAMBI I CONIUGI CON SUPERAMENTO DEL LIMITE
€ 10.000
S.2. La sig.ra Costanza, a settembre 2013, sostiene con il coniuge (50% ciascuno) le seguenti spese:

€ 60.000 per la ristrutturazione del proprio appartamento;

€ 18.000 per l’acquisto e il montaggio di elettrodomestici/mobili.
Ciascun coniuge dovrà compilare innanzitutto la sezione Sezione III A del quadro RP relativa
agli interventi di ristrutturazione e la sezione IIIB con i dati catastali. Per quanto riguarda il
bonus mobili, invece, l'ammontare massimo agevolabile è pari a 10.000 €, per cui nella
sezione III C ciascun coniuge dovrà indicare:

al campo 1 la spesa sostenuta € 5.000 (10.000/2);

al campo 2 l'importo della rata € 500(5.000/10).
30.000/10
2013
1
3.000
1
3.000
5.000
500
500
Le detrazioni spettanti sono evidenziate:

al rigo RN 14 campo 3, per gli interventi di ristrutturazione, pari a 1.500 € (3.000×50%);

al rigo RN15, per il bonus mobili, pari a € 250 (500 x 50%).
1.500
250
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
C.3. ESEMPIO PRATICO SU BONUS MOBILI - CONDOMINIO
S.3. Al sig. Francesco sono state attribuite spese per 1.000 €, relative al 2013, per la ristrutturazione
del proprio condominio (C.F. condominio 80045698521), ed egli ha acquistato nel 2013 mobili
destinati al proprio appartamento per un importo pari a € 8.000.Il sig. Francesco non ha diritto
al bonus mobili perché l’agevolazione può essere usufruita soltanto per l’acquisto di beni
agevolabili (mobili/elettrodomestici) destinati all’arredamento delle parti comuni del
condominio. La Sezione III C pertanto non va compilata.
Resta invece da compilare la sezione IIIA:
1.000/10
2013
80045698521
1
100
1
100
e la sezione IIIB in cui andrà indicato al campo 1 il numero progressivo "1", e andrà barrata la
casella del campo 2 per segnalare che i dati dell'immobile sono riportati dall'amministratore
del condominio nel quadro AC del proprio mod. Unico.
La detrazione spettante è evidenziata al rigo RN 14 campo 3, per gli interventi di
ristrutturazione, pari a 50 € (100×50%):
50
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 48/E del 7 Maggio 2014
L'Agenzia istituisce il codice tributo “1655” per il
“Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle
somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66”. In tal modo, si chiude il
cerchio sul bonus Irpef di 80 in busta paga che i
sostituti d'imposta dovranno erogare ai lavoratori
dipendenti e assimilati che ne hanno titolo a partire
dalla busta paga di maggio. Il codice istituito
permetterà ai sostituti di recuperare il credito
erogato tramite l’istituto della compensazione.
Risoluzione n. 49/E dell' 8 Maggio 2014
L'Agenzia istituisce la causale contributo “EART”
destinata alla riscossione diretta dei contributi
destinati al finanziamento dell'Ente Bilaterale
Confimprese Italia – Cse dell’Artigianato. I l
provvedimento scaturisce dalla convenzione
stipulata tra Agenzia delle Entrate e Inps il 9
gennaio 2008.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 6 Maggio 2014
L'Agenzia avverte i contribuenti che sono in corso
nuovi tentativi di phishing con false comunicazioni
mail
dall’indirizzo
[email protected], che utilizzano il
logo dell’Agenzia e invitano il contribuente a
cliccare sul link “Chiedere il rimborso” che, a sua
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
volta, rimanda ad una finta pagina web del sito
delle Entrate dove si chiede di inserire informazioni
personali tra cui i dati della carta di credito.
L'Agenzia rende noto di essere totalmente
estranea all’invio di questi messaggi e
raccomanda di non dare seguito al loro
contenuto, in quanto si tratta di un tentativo di
truffa informatica per entrare illecitamente in
possesso di informazioni riservate. Le modalità
corrett e per ric ev ere un rimbo rs o fis c ale
dall'Agenzia delle Entrate sono indicate sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione
Home > Cosa devi fare > Richiedere >Rimborsi.
Comunicato stampa del 6 Maggio 2014
L'Agenzia informa che, con apposito
provvedimento, sono state stabilite le modalità ed i
limiti di fruizione dei benefici fiscali per piccole e
micro imprese e studi professionali che risultano
iscritti al Registro delle imprese e che hanno la loro
sede nelle Zone franche urbane delle regioni che
rientrano nell’obiettivo Convergenza (Campania,
Calabria, Sicilia e Puglia) e nei comuni della
provincia Carbonia-Iglesias. Le agevolazioni per tali
soggetti erano state previste dal decreto 10 aprile
2013 del ministero dello Sviluppo economico
(Mise), di concerto con il ministero dell’Economia e
delle Finanze. Le agevolazioni consistono
nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap,
dall’Imu e dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente e vanno fruite
mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi in
compensazione tramite modello F24 (articolo 17,
Dlgs 241/1997). Il tetto massimo dello “sconto” è
pari a 200.000 euro (100.000 per le imprese del
settore trasporto su strada).
Comunicato stampa del 7 Maggio 2014
L'Agenzia infor ma di aver istituito, con la
Risoluzione n. 48/E/2014, i l codice tributo che
permetterà ai sostituti d'imposta di recuperare il
bonus Irpef erogato tramite l’istituto della
compensazione.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 12.05.2014 AL 26.05.2014
Giovedì 15 Maggio 2014
Emissione e registrazione delle fatture differite relative
a beni consegnati o spediti nel mese solare
precedente e risultanti da documento di trasporto o
da altro documento idoneo a identificare i soggetti
contraenti
Giovedì 15 Maggio 2014
Registrazione delle operazioni effettuate nel mese
s o l a r e p r e c e d e n t e d a i soggetti esercenti il
commercio al minuto e assimilati
Giovedì 15 Maggio 2014
Ter mine per an n o ta re, a n c h e c o n u n i c a
registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e d i
qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività
commerciali, con riferimento al mese precedente
d a l l e associazioni sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che
hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1
della L. n. 398/1991
Venerdì 16 Maggio 2014
Per i contribuenti IVA con obbligo di liquidazione
mensile/trimestrale c h e h a n n o r i c e v u t o l e
dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori
abituali e da intermediari abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni, scade il termine per
presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni d’intento ricevute per le quali le
operazioni effettuate senza applicazione di imposta
sono confluite nella liquidazione con scadenza 16
maggio.
Venerdì 16 Maggio 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese
precedente per i contribuenti IVA mensili
Venerdì 16 Maggio 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il
secondo mese precedente per i contribuenti IVA
mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della
contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1,
comma 3, DPR 100/98
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
Venerdì 16 Maggio 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il 1°
trimestre 2014 (maggiorata dell’1%) per i contribuenti
Iva trimestrali
Venerdì 16 Maggio 2014
Per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento
rateale del saldo Iva 2013 con versamento della 1 a
rata entro il 17.03.2014, termine per il versamento
della 3a rata del saldo Iva 2013 risultante dalla
dichiarazione annuale, con maggiorazione degli
interessi dello 0,33% mensile
Venerdì 16 Maggio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
corrisposti nel mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese
precedente
Venerdì 16 Maggio 2014
Termine per il versamento dell'addizionale regionale
e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente
Venerdì 16 Maggio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
interessi e redditi di capitale vari corrisposti o
maturati nel mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di
collaborazione a progetto corrisposti nel mese
precedente
Venerdì 16 Maggio 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
rendite derivanti da perdita di avviamento
commerciale corrisposte nel mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014
Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai
datori di lavoro o committenti dei rapporti di
collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti
nel mese precedente
Venerdì 16 Maggio 2014
T e r m i n e p e r i l versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti relativi alle attività svolte con
carattere di continuità nel mese precedente
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 9 MAGGIO 2014
Venerdì 16 Maggio 2014
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei
versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o
effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2014
(ravvedimento operoso breve)
Venerdì 16 Maggio 2014
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Aprile
2014) da parte degli intermediari finanziari e dei
notai che intervengono nelle operazioni, nonché da
parte dei contribuenti che pongono in essere tali
operazioni senza l'intervento di intermediari né di
notai.
Venerdì 16 Maggio 2014
Per le imprese di assicurazione, versamento a titolo
d i acconto del 40% dell'imposta sulle assicurazioni
dovuta per l'anno precedente (2013)
provvisoriamente determinata, al netto di quella RC
auto.
Martedì 20 Maggio 2014
Scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali
errori di iscrizione nell'elenco degli "enti del
volontariato"
Martedì 20 Maggio 2014
Scade il termine per chiedere la rettifica di eventuali
errori di iscrizione nell'elenco delle "associazioni
sportive dilettantistiche"
Lunedì 26 Maggio 2014
Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari
effettuati nel mese precedente da parte degli
operatori intracomunitari con obbligo mensile
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Pag. 29