atti depositabili telematicamente con valore legale

ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE
PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014
Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO
ai termini della normativa oggi vigente (nota – al 30/6/2014, rif. D.L. 90 del 24 giugno 2014, in
attesa di conversione), vige il seguente obbligo di deposito in via telematica:
A) Ricorso per decreto ingiuntivo
B) Atti da depositare nei procedimenti indicati dall’art. 16-bis, co. 1 D.L. n. 179/2012 (atti
processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a
ruolo dal 30 giugno 2014 in avanti. Pertanto l’obbligo del deposito telematico riguarderà gli atti
processuali e i documenti da depositare nei procedimenti di cui sopra da parte dei difensori delle
parti precedentemente costituite. Quindi l’atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta
(come ogni atto di prima costituzione in giudizio) si potranno ancora depositare anche in formato
cartaceo per cui l’obbligo di deposito telematico decorrerà in relazione agli atti indicati dall’art. 16bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 (es., memorie 183 c.p.c. e tutti gli atti di parte successivi). Tuttavia a
decorrere dal 31 dicembre 2014 entrerà in vigore l’obbligo di deposito telematico dei suddetti atti
anche per i procedimenti che risultavano già pendenti alla data del 30 giugno 2014.
Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o
delegati dall’autorità giudiziaria.
Le parti provvedono con modalità telematiche, ove ne sia in vigore l’obbligo o avvalendosi della facoltà di
farlo, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
L’obbligo del deposito telematico rimane escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche
amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
Dal 30 giugno 2015 scatterà l’obbligo di deposito telematico nelle Corti d’appello degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite.
Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale – FACOLTA’
Per i procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014, dal 30 giugno 2014 vi è facoltà di
deposito telematico relativamente agli atti indicati dall’art. 16-bis, co. 1, 2, 3 del D.L. n. 179/2012
(si veda nelle pagine seguenti il NOTA BENE relativo a questo argomento)
Presso il Tribunale di Rimini
risultano ovviamente vigenti gli obblighi di cui sopra e, a mente dei Decreti di attivazione emanati,
è consentito il deposito in via telematica della citazione, della comparsa di risposta, della
comparsa di intervento, della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, degli elaborati
dei Ctu, della iscrizione a ruolo, delle memorie autorizzate dal Giudice, dei ricorsi in generale.
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014
ATTI DEPOSITABILI AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI
Per il nostro Ufficio, i decreti di riferimento sono i seguenti:
Decreto DGSIA 14-06-2010 ………..
Procedimenti Monitori (nella loro interezza)
Decreto DGSIA 01-12-2010………...
Cognizione ordinaria e Volontaria Giurisdizione
(limitatamente a: provvedimenti ed atti di parte in corso
di causa)
Decreto DGSIA 16-07-2012 ………..
Atti e provvedimenti del Giudice: Decreti; Ordinanze;
Sentenze; Processi verbali di udienza e Correzione di
errori materiali.
Atti e documenti di parte: Citazione, Comparsa di
risposta, Comparsa di intervento, Comparsa
conclusionale e memoria di replica, Elaborati CTU,
Iscrizione a Ruolo, Memorie autorizzate dal Giudice,
Ricorso, Scambio delle memorie ex art. 183 co. 5, c.p.c.;
Procedimenti: Esecuzione immobiliare; Fallimenti;
Prefallimenti e Lavoro.
Allo stato dunque, dovendosi dare preferenza logico-gerarchica alle singole tipologie di
procedimenti ammessi al telematico e, gradatamente, alle singole tipologie di atti ammessi per
ciascun tipo di procedimento, alla data odierna, è possibile sviluppare, per il Tribunale di Rimini,
questo tipo di tabella:
ATTI DA DEPOSITARE OBBLIGATORIAMENTE O DEPOSITABILI FACOLTATIVAMENTE PRESSO IL
TRIBUNALE DI RIMINI
TIPO PROCEDIMENTO
Atti obbligatoriamente
Atti facoltativamente
Provvedimenti giudice
telematici per cause
telematici per tutte le cause
(sia ante che post
introdotte dal 30.06.2014
30.06.2014)
COGNIZIONE ORDINARIA
PROCEDIMENTI MONITORI
Tutti gli atti delle parti già
costituite (Memorie di
parte, sia autorizzate che
ex art. 183 VI co. c.p.c.,
Comparsa conclusionale e
memoria di replica,
Elaborati CTU, Istanze,
qualunque altro atto di
parte in corso di causa
(istanze, memorie, ricorsi,
ecc. ecc.)
Citazione, comparsa di
risposta, intervento, ricorsi
(riassunzione, cautelari in
corso di causa, etc.) e
relative Iscrizioni a Ruolo
Ricorso, qualunque altro
atto di parte in corso di
causa (integrazione della
prova, istanze, memorie,
ecc. ecc.) Iscrizione a
Ruolo
VOLONTARIA GIURISDIZIONE Tutti gli atti delle parti già Ricorso, memoria di
costituite (istanze,
costituzione e relative
memorie, ricorsi in corso di Iscrizioni a ruolo
causai, etc.)
ESECUZIONE IMMOBILIARE
Tutti gli atti delle parti già Istanza di vendita,
costituite (istanze,
intervento, costituzione,
memorie, ricorsi, ecc. ecc.) opposizioni e relative
Iscrizioni a ruolo
Decreti; Ordinanze;
Sentenze; Processi verbali
di udienza e Correzione di
errori materiali.
Decreti; Ordinanze;
Sentenze; Processi verbali
di udienza e Correzione di
errori materiali.
Decreti; Ordinanze;
Sentenze; Processi verbali
di udienza e Correzione di
errori materiali.
Decreti; Ordinanze;
Sentenze; Processi verbali
di udienza e Correzione di
errori materiali.
ESECUZIONE MOBILIARE
Allo stato non esiste alcun
decreto autorizzativo,
sicché non risulta possibile
depositare alcunché nelle
procedure anteriori al
30.06.2014
PREFALLIMENTI
Tutti gli atti delle parti già Ricorso, memoria di
costituite (istanze,
costituzione e Iscrizioni a
memorie, ricorsi, ecc. ecc.) ruolo
Decreti; Ordinanze;
Sentenze; Processi verbali
di udienza e Correzione di
errori materiali.
FALLIMENTI GIA' DICHIARATI Solo atti del Curatore, del Opposizioni, memorie ed atti Decreti; Ordinanze;
Commissario giudiziale, del di parte rivolti al Giudice,
Sentenze; Processi verbali
quando previsti.
Liquidatore, del
di udienza e Correzione di
commissario liquidatore e E’ esclusa l’insinuazione che errori materiali.
del commissario
va inviata direttamente a
mezzo PEC all’indirizzo della
straordinario
procedura.
LAVORO
Ricorso, qualunque altro
atto di parte in corso di
causa (istanze, memorie,
ricorsi cautelari, per
riassunzione, etc.)
Memorie autorizzate,.) e
relative Iscrizioni a Ruolo
Decreti; Ordinanze;
Sentenze; Processi verbali
di udienza e Correzione di
errori materiali.
ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE
PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI
Alla luce delle recenti novità legislative, si ritiene opportuno riassumere quali atti sia
possibile depositare telematicamente con pieno valore legale presso i Tribunali Civili
italiani.
Dapprima è opportuno sintetizzare nella sottostante tabella quanto previsto dal
recente D.L. 90 del 24 giugno 2014 (in attesa di conversione)
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CASI DI OBBLIGATORIETA’ DI DEPOSITO TELEMATICO AVANTI AI
TRIBUNALI CIVILI ITALIANI:
Decreto legge 90/2014 in Gazzetta Ufficiale 144 del 24 Giugno 2014- In vigore dal 25 giugno 2015
MISURE PER L’INFORMATIZZAZIONE
DEL PROCESSO CIVILE
DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI
Procedimenti davanti al
Tribunale
Iniziati dal 30 giugno 2014 in
poi
Iniziati prima del 30 Giugno
2014
Obbligatorio o
facoltativo
Tipo di atti
Data
obbligatorio
Tutti gli atti delle
parti già costituite:
Memorie di parte,
autorizzate e ex art.
183 VI co. cpc,
Comparsa
conclusionale e
memoria di replica,
Elaborati CTU e
qualunque altro atto
di parte in corso di
causa (istanze,
memorie, ricorsi, ecc.
ecc.)
Dal
30-6-2014
Facoltativo fino al 31IN BASE AI DECRETI
12-2014 (salvo
DGSIA PER CIASCUN
anticipazione con
UFFICIO
decreto apposito)
Dal
30-6-2014
Per decreto ingiuntivo
Tutti gli atti delle parti
già costituite:
Memorie di parte,
autorizzate e ex art.
183 VI co. cpc,
Comparsa
Obbligatorio dal 31-12conclusionale e
2014
memoria di replica,
Elaborati CTU e
qualunque altro atto
di parte in corso di
causa (istanze,
memorie, ricorsi, ecc.
ecc.)
Dal
31-12-2014
Obbligatorio fin dal 30- l’intero procedimento
06-2014
monitorio
Dal
30-6-2014
Non previsto e dunque
non consentito fino al
30-06-2015, salvo
Procedimenti Corte d’appello
apposito decreto
autorizzativo di
anticipazione
nessun atto
Dal
30-6-2015
salvo anticipazione
prevista per i singoli
uffici con decreto
ATTI CHE, FACOLTATIVAMENTE, POSSONO ESSERE DEPOSITATI IN VIA TELEMATICA
IN TUTTI I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI
Per i procedimenti iniziati, dunque, prima del 30-06-2014 esiste, fino al 31-12-2014, la mera
facoltatività di deposito telematico (dopo quella data, invece, diventerà anche per essi,
obbligatorio depositare telematicamente).
NOTA BENE
Si invita a prestare la dovuta attenzione al fatto che il D.L. 90 del 24 giugno 2014 e il D.L. 179/2012
prevedono rispettivamente quanto segue:
- art. 44 comma 1 - ‘Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bisdel decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si
applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014.
Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi
previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i
documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalità’
- art. 16 bis - 1. ‘Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei
procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il
deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono,
con le modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai
soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui
al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al
deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del
liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV,
titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale puo'
autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile
urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di
opposizione al decreto d'ingiunzione.
Quindi il D.L. autorizza (in via facoltativa) il deposito di ogni tipo di atto ma non è dato capire in
maniera chiara dal testo della legge se ciò può avvenire a prescindere dai singoli decreti
autorizzativi del D.G.S.I.A. emessi nel corso degli anni per ogni singolo Ufficio giudiziario.
Rilevando infatti che ad oggi (30 giugno 2014):
- da un lato l’esame di tali decreti autorizzativi evidenzia come talvolta per il singolo Tribunale non
siano contemplate dal decreto stesso talune fattispecie di atti (es. ‘atto di citazione’)
- si ha notizia di Uffici giudiziari nei quali il personale di alcune Cancellerie non ha ancora ricevuto
la necessaria formazione e/o gli strumenti tecnici per l’utilizzo del Pct (es., la Cancelleria delle
Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Rimini),
si consiglia vivamente in questa fase iniziale del Processo Civile Telematico di contattare la
specifica Cancelleria dell’Ufficio giudiziario presso il quale si intende effettuare un deposito al fine
di avere la certezza che lo specifico atto depositando potrà essere accettato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
(GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 ) Note: Entrata in vigore del provvedimento:
20/10/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O.
n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294)
….
Art. 16-bis
(Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali).
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali
e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma. a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. 2. Nei processi
esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si
applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure
concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei
documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario
liquidatore e del commissario straordinario. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il
giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha
luogo esclusivamente con modalita' telematiche,
nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Il presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo precedente
con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di
cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 5. Con uno o piu' decreti
aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali
nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine
previsto dai commi da 1 a 4. 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai
commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali
il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione. I
decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. 7. Il deposito di cui ai
commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. 8.
Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice puo' autorizzare il deposito degli
atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 9. Il giudice puo' ordinare
il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari. (14G00103)
(GU n.144 del 24-6-2014 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014
…
Art. 44
(Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano
esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i
procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti
dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono
essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente
con tali modalita'. 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di
cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»; b) il comma 5
e' sostituito dal seguente: « 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato,
nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito
telematico.».
c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del
presente decreto, e' aggiunto il seguente: «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti
processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha
luogo esclusivamente con modalita' telematiche,
nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei
soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al
presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo'
individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del
30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. ».