ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO ai termini della normativa oggi vigente (nota – al 30/6/2014, rif. D.L. 90 del 24 giugno 2014, in attesa di conversione), vige il seguente obbligo di deposito in via telematica: A) Ricorso per decreto ingiuntivo B) Atti da depositare nei procedimenti indicati dall’art. 16-bis, co. 1 D.L. n. 179/2012 (atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014 in avanti. Pertanto l’obbligo del deposito telematico riguarderà gli atti processuali e i documenti da depositare nei procedimenti di cui sopra da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Quindi l’atto di citazione e la comparsa di costituzione e risposta (come ogni atto di prima costituzione in giudizio) si potranno ancora depositare anche in formato cartaceo per cui l’obbligo di deposito telematico decorrerà in relazione agli atti indicati dall’art. 16bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 (es., memorie 183 c.p.c. e tutti gli atti di parte successivi). Tuttavia a decorrere dal 31 dicembre 2014 entrerà in vigore l’obbligo di deposito telematico dei suddetti atti anche per i procedimenti che risultavano già pendenti alla data del 30 giugno 2014. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono con modalità telematiche, ove ne sia in vigore l’obbligo o avvalendosi della facoltà di farlo, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. L’obbligo del deposito telematico rimane escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Dal 30 giugno 2015 scatterà l’obbligo di deposito telematico nelle Corti d’appello degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale – FACOLTA’ Per i procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014, dal 30 giugno 2014 vi è facoltà di deposito telematico relativamente agli atti indicati dall’art. 16-bis, co. 1, 2, 3 del D.L. n. 179/2012 (si veda nelle pagine seguenti il NOTA BENE relativo a questo argomento) Presso il Tribunale di Rimini risultano ovviamente vigenti gli obblighi di cui sopra e, a mente dei Decreti di attivazione emanati, è consentito il deposito in via telematica della citazione, della comparsa di risposta, della comparsa di intervento, della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, degli elaborati dei Ctu, della iscrizione a ruolo, delle memorie autorizzate dal Giudice, dei ricorsi in generale. SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 ATTI DEPOSITABILI AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI Per il nostro Ufficio, i decreti di riferimento sono i seguenti: Decreto DGSIA 14-06-2010 ……….. Procedimenti Monitori (nella loro interezza) Decreto DGSIA 01-12-2010………... Cognizione ordinaria e Volontaria Giurisdizione (limitatamente a: provvedimenti ed atti di parte in corso di causa) Decreto DGSIA 16-07-2012 ……….. Atti e provvedimenti del Giudice: Decreti; Ordinanze; Sentenze; Processi verbali di udienza e Correzione di errori materiali. Atti e documenti di parte: Citazione, Comparsa di risposta, Comparsa di intervento, Comparsa conclusionale e memoria di replica, Elaborati CTU, Iscrizione a Ruolo, Memorie autorizzate dal Giudice, Ricorso, Scambio delle memorie ex art. 183 co. 5, c.p.c.; Procedimenti: Esecuzione immobiliare; Fallimenti; Prefallimenti e Lavoro. Allo stato dunque, dovendosi dare preferenza logico-gerarchica alle singole tipologie di procedimenti ammessi al telematico e, gradatamente, alle singole tipologie di atti ammessi per ciascun tipo di procedimento, alla data odierna, è possibile sviluppare, per il Tribunale di Rimini, questo tipo di tabella: ATTI DA DEPOSITARE OBBLIGATORIAMENTE O DEPOSITABILI FACOLTATIVAMENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI TIPO PROCEDIMENTO Atti obbligatoriamente Atti facoltativamente Provvedimenti giudice telematici per cause telematici per tutte le cause (sia ante che post introdotte dal 30.06.2014 30.06.2014) COGNIZIONE ORDINARIA PROCEDIMENTI MONITORI Tutti gli atti delle parti già costituite (Memorie di parte, sia autorizzate che ex art. 183 VI co. c.p.c., Comparsa conclusionale e memoria di replica, Elaborati CTU, Istanze, qualunque altro atto di parte in corso di causa (istanze, memorie, ricorsi, ecc. ecc.) Citazione, comparsa di risposta, intervento, ricorsi (riassunzione, cautelari in corso di causa, etc.) e relative Iscrizioni a Ruolo Ricorso, qualunque altro atto di parte in corso di causa (integrazione della prova, istanze, memorie, ecc. ecc.) Iscrizione a Ruolo VOLONTARIA GIURISDIZIONE Tutti gli atti delle parti già Ricorso, memoria di costituite (istanze, costituzione e relative memorie, ricorsi in corso di Iscrizioni a ruolo causai, etc.) ESECUZIONE IMMOBILIARE Tutti gli atti delle parti già Istanza di vendita, costituite (istanze, intervento, costituzione, memorie, ricorsi, ecc. ecc.) opposizioni e relative Iscrizioni a ruolo Decreti; Ordinanze; Sentenze; Processi verbali di udienza e Correzione di errori materiali. Decreti; Ordinanze; Sentenze; Processi verbali di udienza e Correzione di errori materiali. Decreti; Ordinanze; Sentenze; Processi verbali di udienza e Correzione di errori materiali. Decreti; Ordinanze; Sentenze; Processi verbali di udienza e Correzione di errori materiali. ESECUZIONE MOBILIARE Allo stato non esiste alcun decreto autorizzativo, sicché non risulta possibile depositare alcunché nelle procedure anteriori al 30.06.2014 PREFALLIMENTI Tutti gli atti delle parti già Ricorso, memoria di costituite (istanze, costituzione e Iscrizioni a memorie, ricorsi, ecc. ecc.) ruolo Decreti; Ordinanze; Sentenze; Processi verbali di udienza e Correzione di errori materiali. FALLIMENTI GIA' DICHIARATI Solo atti del Curatore, del Opposizioni, memorie ed atti Decreti; Ordinanze; Commissario giudiziale, del di parte rivolti al Giudice, Sentenze; Processi verbali quando previsti. Liquidatore, del di udienza e Correzione di commissario liquidatore e E’ esclusa l’insinuazione che errori materiali. del commissario va inviata direttamente a mezzo PEC all’indirizzo della straordinario procedura. LAVORO Ricorso, qualunque altro atto di parte in corso di causa (istanze, memorie, ricorsi cautelari, per riassunzione, etc.) Memorie autorizzate,.) e relative Iscrizioni a Ruolo Decreti; Ordinanze; Sentenze; Processi verbali di udienza e Correzione di errori materiali. ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI Alla luce delle recenti novità legislative, si ritiene opportuno riassumere quali atti sia possibile depositare telematicamente con pieno valore legale presso i Tribunali Civili italiani. Dapprima è opportuno sintetizzare nella sottostante tabella quanto previsto dal recente D.L. 90 del 24 giugno 2014 (in attesa di conversione) TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CASI DI OBBLIGATORIETA’ DI DEPOSITO TELEMATICO AVANTI AI TRIBUNALI CIVILI ITALIANI: Decreto legge 90/2014 in Gazzetta Ufficiale 144 del 24 Giugno 2014- In vigore dal 25 giugno 2015 MISURE PER L’INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI Procedimenti davanti al Tribunale Iniziati dal 30 giugno 2014 in poi Iniziati prima del 30 Giugno 2014 Obbligatorio o facoltativo Tipo di atti Data obbligatorio Tutti gli atti delle parti già costituite: Memorie di parte, autorizzate e ex art. 183 VI co. cpc, Comparsa conclusionale e memoria di replica, Elaborati CTU e qualunque altro atto di parte in corso di causa (istanze, memorie, ricorsi, ecc. ecc.) Dal 30-6-2014 Facoltativo fino al 31IN BASE AI DECRETI 12-2014 (salvo DGSIA PER CIASCUN anticipazione con UFFICIO decreto apposito) Dal 30-6-2014 Per decreto ingiuntivo Tutti gli atti delle parti già costituite: Memorie di parte, autorizzate e ex art. 183 VI co. cpc, Comparsa Obbligatorio dal 31-12conclusionale e 2014 memoria di replica, Elaborati CTU e qualunque altro atto di parte in corso di causa (istanze, memorie, ricorsi, ecc. ecc.) Dal 31-12-2014 Obbligatorio fin dal 30- l’intero procedimento 06-2014 monitorio Dal 30-6-2014 Non previsto e dunque non consentito fino al 30-06-2015, salvo Procedimenti Corte d’appello apposito decreto autorizzativo di anticipazione nessun atto Dal 30-6-2015 salvo anticipazione prevista per i singoli uffici con decreto ATTI CHE, FACOLTATIVAMENTE, POSSONO ESSERE DEPOSITATI IN VIA TELEMATICA IN TUTTI I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI Per i procedimenti iniziati, dunque, prima del 30-06-2014 esiste, fino al 31-12-2014, la mera facoltatività di deposito telematico (dopo quella data, invece, diventerà anche per essi, obbligatorio depositare telematicamente). NOTA BENE Si invita a prestare la dovuta attenzione al fatto che il D.L. 90 del 24 giugno 2014 e il D.L. 179/2012 prevedono rispettivamente quanto segue: - art. 44 comma 1 - ‘Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bisdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità’ - art. 16 bis - 1. ‘Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. Quindi il D.L. autorizza (in via facoltativa) il deposito di ogni tipo di atto ma non è dato capire in maniera chiara dal testo della legge se ciò può avvenire a prescindere dai singoli decreti autorizzativi del D.G.S.I.A. emessi nel corso degli anni per ogni singolo Ufficio giudiziario. Rilevando infatti che ad oggi (30 giugno 2014): - da un lato l’esame di tali decreti autorizzativi evidenzia come talvolta per il singolo Tribunale non siano contemplate dal decreto stesso talune fattispecie di atti (es. ‘atto di citazione’) - si ha notizia di Uffici giudiziari nei quali il personale di alcune Cancellerie non ha ancora ricevuto la necessaria formazione e/o gli strumenti tecnici per l’utilizzo del Pct (es., la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Rimini), si consiglia vivamente in questa fase iniziale del Processo Civile Telematico di contattare la specifica Cancelleria dell’Ufficio giudiziario presso il quale si intende effettuare un deposito al fine di avere la certezza che lo specifico atto depositando potrà essere accettato. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 ) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) …. Art. 16-bis (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali). 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014 … Art. 44 (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali) 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.». c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente: «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. ».
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