sconto pro soluto effetti esteri con voltura di polizza sace

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19 Settembre 2014
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Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
1.1.7 – Prodotti della Banca –Altri Finanziamenti – Sconto Pro Soluto effetti
esteri con voltura di Polizza SACE
SCONTO PRO SOLUTO EFFETTI ESTERI
CON VOLTURA DI POLIZZA SACE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3 - 53100 - Siena
N° verde 800 41 41 41
( e.mail [email protected] / www.mps.it )
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5274 – Codice Banca 1030.6
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale Sociale € 12.484.206.649,08 Riserve €.- 2.937.724.217,25
(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede)
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente
Indirizzo
Telefono
e.mail
Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato
Data
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CHE COSA E’ LO SCONTO PRO SOLUTO EFFETTI ESTERI CON VOLTURA DI POLIZZA SACE
Lo sconto pro soluto effetti esteri con voltura di polizza SACE è un contratto con il quale la banca (cessionario), previa
deduzione degli interessi di sconto, anticipa al cliente (cedente) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto,
mediante la cessione di un credito derivante da una fornitura di beni e/o servizi assistita da copertura assicurativa SACE.
Esso consiste quindi nell’ “attualizzazione” di un credito con scadenza differita consentendo al creditore di smobilizzare il
proprio credito, cedendolo alla banca e ottenendo in cambio il valore attuale.
Tale credito deve essere incorporato in un titolo di natura cambiaria: cambiale pagherò (Promissory Notes) o tratte accettate
(Bills of Exchange) eventualmente garantite da avallo o fidejussione di società o banca estera.
Presupposto tipico di questa tipologia di operazione è che il credito non scaduto vantato dal cliente nei confronti di terzi sia
stato emesso a fronte di una fornitura di beni o servizi assistita da polizza assicurativa SACE volturabile.
La voltura della polizza SACE determina il momento a partire dal quale si producono gli effetti dell’operazione di sconto e
l’accettazione della voltura da parte di SACE è subordinata all’inserimento, nel contratto di cessione del credito, di clausole
che assicurino il rispetto da parte del cedente degli obblighi di corretta esecuzione del contratto di fornitura e di
collaborazione con SACE nella gestione di eventuali sinistri assicurativi.
Quindi, con il perfezionamento dell’operazione la Banca, tramite la cessione del credito effettuata dal cliente a suo favore,
diventa titolare del credito a tutti gli effetti e, per effetto della voltura della polizza SACE, subentra in tutte le garanzie che
assistono il credito.
A discrezione della Banca, la cessione del credito può avvenire:
- pro-soluto per la percentuale assicurata da SACE e, per la rimanente quota, accreditata al cedente a ricezione fondi
dal debitore estero alle scadenze contrattuali;
- pro-soluto per la percentuale assicurata da SACE e pro-solvendo la rimanente quota. Pertanto il cedente garantisce la
restituzione alle relative scadenze, a prima richiesta scritta ed ogni eccezione rimossa, del credito riveniente dalla
quota da intendersi oggetto di cessione pro solvendo, fino alla concorrenza del relativo importo;
- pro-soluto per l’intero importo del credito.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274
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1.1.7 – Prodotti della Banca – Altri Finanziamenti – Sconto
Pro soluto effetti esteri con voltura di polizza SACE
Con l’operazione di sconto pro-soluto la banca subentra al cedente nelle ragioni di credito verso il debitore, per cui il cedente
trasferisce al cessionario (Banca) anche il rischio dell’eventuale insolvenza del debitore, garantendo soltanto l’esistenza del
credito stesso.
Il prodotto si rivolge alle aziende esportatrici di merci e/o servizi che concedono dilazioni di pagamento a breve e medio
termine.
Il contratto di fornitura deve avere le seguenti principali caratteristiche:
- importo minimo USD 100.000 (o controvalore in EUR), per dilazioni a 3 anni
USD 200.000 (o controvalore in EUR), per dilazioni a 4 anni
USD 400.000 (o controvalore in EUR), per dilazioni a 5 anni
- nessun obbligo di pagamento di quota anticipata per dilazioni massime fino a 24 mesi meno un giorno. Pagamento
anticipato minimo del 15%, se sono previste dilazioni da due anni (24 mesi) in poi
- rate uguali e consecutive in linea capitale maggiorate degli interessi contrattuali e, per dilazioni superiori ai 12 mesi, di
durata massimo semestrale
- tasso di interesse minimo applicabile alla dilazione di pagamento: CIRR (tasso stabilito mensilmente in ambito
OCSE)
- pagamento dilazionato rappresentato da effetti cambiari (promissory notes o bills of exchange)
- devoluzione di controversie ad un foro arbitrale ubicato in un paese che abbia aderito alla convenzione di New York
del 1958
- applicazione ai titoli di credito ceduti del diritto di un paese che abbia aderito alla convenzione di Ginevra
(autonomia e astrattezza cambiali) o che ne abbia recepito i principi nel proprio ordinamento giuridico
- individuazione specifica dei termini di resa merce soggetti agli Incoterms 2000
- termini di liberazione effetti (ad esempio a mezzo “trust deposit letter”)
- verbale di accettazione della merce o positivo collaudo
- cessione del credito prevista per venditore
Con il contratto di sconto viene ceduto alla banca, unitamente al credito cambiario rappresentato dai titoli di credito, anche il
credito causale sottostante vantato dal cedente nei confronti del debitore ceduto, nonché tutte le garanzie che assistono tale
credito.
In caso di ritardato pagamento degli effetti da parte del debitore ceduto, il Cedente si deve impegnare a riconoscere al
Cessionario gli interessi al tasso Euribor mensile aumentato dallo spread concordato nel contratto di sconto per il periodo
intercorrente tra la data di scadenza originaria o prorogata e la data di avvenuto pagamento.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto:
Nella ipotesi di contestazioni fondate sulla regolarità formale dei titoli o sull’autenticità o completezza delle obbligazioni in
essi risultanti che impediscano di conseguirne l’incasso, oppure che costringano la Banca alla restituzione di quanto già
riscosso a fronte dei medesimi, il Cliente cedente è tenuto a rimborsare alla Banca la somma ricevuta a seguito della
operazione di sconto pro-soluto, maggiorata di spese ed interessi.
Nel caso di diniego al pagamento da parte della controparte per motivi attinenti alla regolarità e completezza dei documenti, il
Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca la somma anticipata, maggiorata di spese ed interessi.
Il Cliente è tenuto inoltre a rimborsare l’importo anticipato, nonché le relative spese, commissioni ed interessi , qualora atti
giudiziari emessi dall’Autorità competente, sia italiana che estera, o cause di forza maggiore rendessero impraticabile da parte
della Banca ogni ragione di rimborso che non sia riconducibile all’impegno assunto dal debitore o coperto da polizza
assicurativa.
In caso di mancato pagamento da parte del debitore estero, restano a carico del cedente le spese di incasso, di costituzione e di
mantenimento in vigore delle garanzie, l’eventuale integrazione del premio assicurativo SACE in relazione al riscadenziamento
nonché gli interessi per il periodo tra la data di scadenza della rata insoluta e la data di pagamento dell’indennizzo SACE
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente),
sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da
specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi
saranno oggetto di recupero integrale a parte.
VOCI
COSTI
TASSO LETTERA della divisa di riferimento
in relazione alla durata (rilevato il giorno di
esecuzione dell’operazione di sconto) fornito
dalla Tesoreria della Banca e maggiorato di
uno spread variabile, in funzione
della
componente “Rischio Banca/Debitore e
Paese estero”, da concordare di volta in volta.
Tasso
Metodo di calcolo degli interessi
Calcolati per giorni effettivi, aumentati di
giorni banca per un massimo di 25 giorni.
Base di calcolo divisore /360
Comm.ni di gestione
(da riconoscere alla banca alla erogazione dei fondi per la
gestione della documentazione contrattuale e dei titoli di credito
per tutta la durata dell’operazione)
0,25 % sul valore facciale dei titoli di credito
con un minimo di € 500 per effetto
Commissioni di impegno
(da riconoscere alla banca per l’assunzione dell’impegno ad
erogare i fondi calcolate dal giorno della sottoscrizione del
contratto di sconto alla data di erogazione del netto ricavo)
0,10 % per mese o frazione sul valore facciale
dei titoli di cerdito
Comm.ni di negoziazione in cambi
0,18% - Min. € 12,75
Comm.ne di servizio
0,18% - Min. € 12,75
-
Valuta a credito del conto ordinario
-
Sconto espresso in euro: giorno
lavorativo successivo data
operazione.
Sconto espresso in divisa: valuta
trattata sul mercato internazionale
(di norma 2 giorni lavorativi
successivi alla data dell’operazione)
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECLAMI
Risoluzione del contratto
Il cessionario ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., qualora la documentazione prodotta e le
dichiarazioni fatte dal cedente risultino non veritiere ovvero quest’ultimo non osservi gli impegni, patti ed obblighi contenuti
nel contratto ovvero non consegni l’appendice di voltura relativa alla polizza entro il termine convenuto.
Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, via Lippo Memmi, 14 - Cap. 53100 - Siena, che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Inoltre, anche in relazione all’obbligo sancito dall’art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche di esperire il
procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5 comma 5,
sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi in funzione della loro specializzazione
sulla materia bancaria e finanziaria:
 Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128 - bis del d.lgs.
385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web
www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it (attivabile solo dal cliente);
 Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le
modalità previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web
www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito www.mps.it.
Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo tra le parti, presso organismi diversi da quelli sopra
indicati, iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché specializzati in materia bancaria/finanziaria.
LEGENDA
Avallo
Garanzia in forza della quale il garante risponde nellostesso modo dell’oggetto per
il quale è stata data
Bill of exchange
Cambiale tratta internazionale, equiparabile alla ‘tratta’ utilizzata sul mercato
domestico. Contiene l’ordine di pagare, spiccato dall’esportatore/beneficiario
sull’importatore/debitore, una data cifra ad una scadenza prestabilita. E’ prevista
l’accettazione del debitore.
Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto
(cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione di credito
Cessione pro soluto
Il cedente cede alla banca gli effetti trasferendo all’Istituto tutti i rischi connessi ivi
incluso il rischio di mancato incasso degli effetti alla scadenza. In pratica il cedente
non garantisce il pagamento degli effetti alla scadenza con la conseguenza che il
pagamento che il cedente ottiene dall’Istituto è liberatorio e senza possibilità di
rivalsa.
Cessione pro solvendo
Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il
cedente stesso è liberato solo se il debitore ha eseguito il pagamento.
Strumenti di pagamento (banconote, assegni, bonifici, ecc.) espressi in valuta estera.
Divise o divise estere
Promissory note
SACE
Valuta applicata
Pagherò cambiario internazionale, equiparabile al ‘pagherò’ utilizzato sul mercato
domestico. E’ l’importatore/debitore stesso che lo emette impegnandosi a pagare,
ad una scadenza prestabilita, una somma all’esportatore/beneficiario.
Società di assicurazione il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e pertanto gli impegni sono garantiti dallo Stato
Italiano.
Si intende la data di decorrenza di maturazione degli interessi.
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Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
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