Bartolo

Profili giuridici degli strumenti SACE per
l’export e l’internazionalizzazione
Avv. Antonio Bartolo
Milano, 23 gennaio 2014
Indice
SACE SpA – Consulenza Legale
1
Assicurazione del credito
2
Garanzia autonoma
3
Differenze strutturali
4
Case studies
2
Assicurazione del credito: la nozione
Con l’assicurazione del credito il creditore si garantisce contro il rischio di mancato
pagamento, per insolvenza di diritto o per altre cause identificate nel contratto, da
parte del proprio debitore.
L’assicurazione del credito ha la struttura propria di un contratto di assicurazione,
avendo per oggetto il trasferimento all’assicuratore del rischio dell’insolvenza del
debitore e, più in generale, della non recuperabilità del credito.
L’assicuratore non è tenuto ad eseguire la prestazione inadempiuta bensì a
risarcire il danno che deriverà al creditore assicurato dalla perdita totale o parziale
del credito.
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3
Assicurazione del credito: la struttura base
L’operazione si presenta, di regola, come bilaterale, per la partecipazione dei
seguenti soggetti:
a) contraente/beneficiario;
b) assicuratore.
Il contraente-beneficiario è colui che si assicura contro il rischio del mancato
pagamento del proprio debitore e a favore del quale viene sborsata una
predeterminata somma di denaro a titolo di risarcimento danni a fronte del
pagamento di un premio.
L’assicuratore è l’impresa di assicurazioni che si obbliga a sborsare una
predeterminata somma di denaro a favore del contraente-beneficiario al verificarsi
del rischio assicurato (o sinistro).
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4
Assicurazione del credito: la struttura base
Nell’assicurazione del credito vi sono due distinti rapporti giuridici che, tuttavia, non
sono del tutto indipendenti l’uno dall’altro:
• il rapporto base, intercorrente tra contraente-beneficiario e debitore sulla cui
base il creditore chiede di essere assicurato contro il rischio di
inadempimento del debitore; e
• il rapporto tra contraente e impresa di assicurazioni, fondato su una polizza
assicurativa avente ad oggetto, per l’appunto, la copertura assicurativa contro
il rischio di inadempimento del debitore del rapporto base.
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5
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1
Assicurazione del credito
2
Garanzia autonoma
3
Differenze strutturali
4
Case studies
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Garanzia autonoma
SACE
Garanzia
Autonoma
Creditore
Rapporto
Debitore
Principale
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Il contratto autonomo di garanzia: la struttura
Essa si presenta come un’operazione trilaterale per la partecipazione dei seguenti
soggetti: a) ordinante; b) garante; c) beneficiario.
L’ordinante è il soggetto che dà ordine al garante di emettere la garanzia ed è
colui che deve adempiere a specifici obblighi costituenti l’oggetto del contratto
principale (finanziamento/contratto commerciale).
Il garante è colui che rilascia la garanzia, obbligandosi nei confronti del
beneficiario al pagamento della somma indicata nella garanzia stessa qualora il
beneficiario lo richieda.
Il beneficiario è il soggetto a favore del quale la garanzia viene emessa.
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Il contratto autonomo di garanzia: la struttura
La garanzia implica e presuppone un contratto di base, sicché si configurano
almeno tre rapporti giuridici che sono ad un tempo “necessari” e “paralleli”, nel
senso che tra di essi non sussistono interferenze:
•
il rapporto base, intercorrente tra ordinante (debitore) e beneficiario
(creditore). È in base a questo rapporto che il beneficiario esige il rilascio di
una garanzia
•
il rapporto tra ordinante e garante, nascente da un contratto di mandato
irrevocabile perché conferito nell’interesse del terzo beneficiario, con il
quale il debitore del contratto base dà incarico al garante, contro il
pagamento di una commissione/premio, di rilasciare una garanzia
autonoma e diretta in favore del proprio creditore (beneficiario)
•
il rapporto garante - beneficiario, che scaturisce dal contratto di garanzia
con cui la banca si obbliga a versare una data somma al beneficiario a sua
prima richiesta senza proporre eccezioni fondate sul rapporto base
(sottostante) e nonostante ogni opposizione del debitore principale o
controversia pendente sulla esistenza o esigibilità del credito
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Nuova operatività: garanzie finanziarie
La garanzia SACE è a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata a favore della
banca finanziatrice
Condivisione del rischio con la banca finanziatrice con copertura indicativa fino al 7080% del finanziamento per rischi di mancato rimborso, in linea capitale e interessi
(limitatamente al costo di provvista). Possibilità di copertura del 100% relativamente
ad emissioni obbligazionarie
Nessun costo aggiuntivo per l’impresa: retrocessione (su base running) dalla
banca finanziatrice a SACE di quota parte del margine corrisposto dal debitore,
proporzionalmente alla percentuale garantita. Possibilità di prevedere pagamenti del
premio SACE upfront
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Istruzioni di Vigilanza Bankitalia
La Garanzia SACE ha le seguenti caratteristiche:
a)
È una garanzia personale;
b)
Prevede una protezione diretta del credito;
c)
È determinata nell’entità e nell’estensione;
d)
Non è annullabile unilateralmente;
e)
Prevede adempimenti sotto il controllo del garantito;
f)
Non è soggetta al beneficio della preventiva escussione;
g)
È documentata per iscritto.
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1
Assicurazione del credito
2
Garanzia autonoma
3
Differenze strutturali
4
Case studies
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Differenze strutturali
Assicurazione del credito
Garanzia
Oggetto  L’assicuratore trasferisce su di
se il rischio di inadempimento (obbligazione
indennitaria)
Oggetto  Il garante assume
un’obbligazione coincidente con quella del
debitore
Finalità  procurare una prestazione
equivalente al verificarsi della perdita del
credito
Finalità  rafforzamento di un’obbligazione
attraverso l’assunzione della medesima
obbligazione da parte di un terzo soggetto
Risultato  paralizzare le conseguenze
dell’inadempimento dell’obbligazione al
verificarsi di un determinato EGS,
attraverso una prestazione equivalente
Risultato  adempimento dell’obbligazione
da parte di un altro soggetto
Funzione Economico - sociale 
risarcimento del danno (riparazione
successiva)
Funzione Economico - sociale 
adempimento dell’obbligazione altrui
(prevenzione del danno)
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Assicurazione del credito /
Contratto autonomo di garanzia
Dalla comparazione delle due figure negoziali possono essere individuate
molteplici significative differenze.
Contratto Autonomo di Garanzia: l’obbligo del garante di pagare una determinata
somma di denaro al beneficiario è del tutto svincolato da qualsiasi vicenda
attinente il rapporto principale e, quindi, prescinde dall’inadempimento
dell’obbligazione principale.
Assicurazione del Credito: l’inadempimento del debitore principale costituisce
proprio l’evento-sinistro al verificarsi del quale scatta l’obbligo di pagare in capo
all’assicuratore.
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Assicurazione del credito /
Contratto autonomo di garanzia (segue)
Contratto Autonomo di Garanzia: è un contratto commutativo, in cui, cioè, l’entità
delle prestazioni a carico delle parti non dipende da fattori casuali.
Assicurazione del Credito: è un contratto aleatorio, atteso che è a carico di una
parte (l’assicuratore) il rischio di un evento casuale (i.e. l’insolvenza del debitore).
Contratto Autonomo di Garanzia: l’interesse che il beneficiario persegue è il
soddisfacimento del proprio credito.
Assicurazione del Credito: l’interesse che il contratto è diretto a realizzare è il
trasferimento del rischio. L’interesse dell’assicurato è, quindi, soddisfatto per il fatto
stesso che l’assicuratore è obbligato a corrispondere un indennizzo nella eventualità
di un evento dannoso non imputabile ai contraenti.
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Assicurazione del credito /
Contratto autonomo di garanzia (segue)
Contratto Autonomo di Garanzia: la carenza iniziale o sopravvenuta del rapporto
sottostante non determina la nullità della garanzia stessa e, conseguentemente, il
garante non può sottrarsi all’obbligo di adempimento, residuando solo un diritto ad
un’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti del beneficiario.
Assicurazione del Credito: la mancanza del rapporto base implica
necessariamente l’assenza del rischio con conseguente nullità del contratto di
assicurazione per mancanza (originaria o sopravvenuta) della causa.
Contratto Autonomo di Garanzia: il soggetto che chiede l’emissione della garanzia
(a favore del beneficiario) è il debitore del rapporto base.
Assicurazione del Credito: è direttamente il creditore che chiede la copertura
assicurativa.
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Assicurazione del credito /
Contratto autonomo di garanzia (segue)
Contratto Autonomo di Garanzia: la garanzia autonoma si presenta con struttura
trilaterale, data la sussistenza di tre distinti rapporti giuridici tra loro indipendenti.
Assicurazione del Credito: rilevano solo due rapporti, quello di assicurazione e
quello base.
Contratto Autonomo di Garanzia: la possibilità del garante di recuperare la somma
versata al beneficiario è affidata ad una apposita clausola di rimborso inserita nella
lettera d’ordine.
Assicurazione del Credito: l’assicuratore potrà esercitare il diritto di surroga ex art.
1205 c.c.
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Assicurazione del credito
2
Garanzia autonoma
3
Differenze strutturali
4
Case studies
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Credito Acquirente
Prodotto
Polizza Assicurativa
Settore
Siderurgico
Tipo di rischio
Debitore
Finanza strutturata (Corporate + garanzia
collaterali)
MMK Atakas (SPV) - Turchia
Garante
OJSC MMK
Esportatore
Danieli Officine
Assicurato
BNP Paribas (50%) – ABN AMRO (50%)
Valore progetto
USD 1,6 miliardi
Finanziamento
Contratto
40% equity – 60% debito di cui 32%
commericale e 28% SACE facility
Euro 417 mln
Impegno SACE
Euro 345,45 mln + 85% del premio SACE
Rimborso
8,5 anni
Tasso di interesse
Euribor + Margine
Copertura
100% politici e commerciali
Premio SACE
Garanzie e
collaterali
Covenants
Legge applicabile
Upfront: 15 % emissione – 85% prima
erogazione
(i) Garanzia di MMK; (ii) pegno azioni SPV;
(iii) ipoteca impianto; (iv) pegno sui conti
Finanziari (Debt /Ebitda - Debt/Equity);
negative pledge; ownership clause;
Inglese
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Schema operazione
Fase 1
Garanzia
BNP Paribas
(50%)
ABN AMRO
(50%)
Fase 1
finanziamento
Fase 2 pagamento delle
merci esportate
Danieli
Officine
Fase 2 Esportazione
di merci /servizi
MMK
Atakas
(SPV)
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Polizza Credito Fornitore
Caratteristiche
Schema operazione
 A chi si rivolge: ad aziende italiane che effettuano
esportazioni di merci, prestazioni di servizi, studi e
progettazioni con l’estero, concedendo dilazioni di
pagamento sia di breve che di medio/lungo termine
 Rischi assicurabili: Rischi di mancato
pagamento, revoca del contratto, distruzione,
requisizione, confisca, indebita escussione delle
fideiussioni, generati da eventi di natura politica e
commerciale
 Livello di copertura massimo: 100%
Garanzia
Società
italiana
Pagamento delle
merci esportate
Società
estera
Esportazione di
merci/servizi/studi
e progettazioni
 I vantaggi offerti:
- Copertura dei rischi relativi a singole
transazioni verso l’estero
- Monetizzazione dei crediti su base pro soluto*
* Voltura di Polizza: SACE consente inoltre la cessione della polizza ad una banca o altro intermediario finanziario per ottenere (dalla stessa
banca/intermediario) la liquidità del credito a seguito di sconto “pro-soluto” dei titoli.
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Voltura di Polizza: struttura
3
1
Polizza
Credito Fornitore
Singole operazioni
di esportazione
di beni e servizi
SOCIETÀ
ITALIANA
ACQUIRENTE
2
4
Pagamento a
vista/differito
Sconto pro-soluto
dei titoli di credito
5
Voltura di Polizza
BANCA
SCONTANTE
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Case study: Credito Fornitore con voltura
OFFERTA COMMERCIALE:
PRESUPPOSTI:
•
 PAESE: BRASILE
IMPORTO CONTRATTUALE = 600 K
ANTICIPO (15%) = 90 K
IMPORTO DILAZIONATO (85%) = 510 K
 VALORE DELLA FORNITURA: 600 K
 OGGETTO: Fornitura di macchinari per
l’industria alimentare
 MODALITÀ
DI PAGAMENTO:
L’esportatore, alla luce del possibile supporto SACE, ipotizza la seguente struttura:
TASSO di interesse applicato = 6%
Il cliente non vorrebbe
MONTANTE DILAZIONATO = 594 K
510 K (quota capitale) + 84 K (quota interessi)
pagare tramite L/C e richiede un pagamento
dilazionato a 5 anni
•
il pagamento del premio è a carico dell’acquirente
CONDIZIONI DI SMOBILIZZO:
•
La banca prospetta le seguenti condizioni:
MONTANTE DILAZIONATO = 594 k
TASSO DI SCONTO = 3,5%
COMMISSIONI = 2 K
VALORE NETTO SCONTATO = 537 k
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•
L’accordo di smobilizzo prevede una parte pro-soluto (quella coperta da SACE) e una
rimanente parte pro-solvendo
•
L’esportatore quindi otterrà quanto segue:
ANTICIPO + VALORE CREDITO SCONTATO = 90 K + 537 K = 627 K
22
Obiettivi raggiunti
•
A seguito dell’emissione dell’appendice di voltura e della finalizzazione dell’accordo di sconto, si avrà quanto segue:
MONTANTE DELLE PROMISSORY NOTES AL TASSO CIRR (2,7%) = 548 K
•
La quota totale da smobilizzare “senza ricorso” risulta pari al valore netto scontato delle promissory notes con interessi al CIRR, al netto
delle commissioni bancarie (494 K) , abbattuto della percentuale di copertura “commerciale” :
QUOTA “PRO SOLUTO” = 445 K
IN DEFINITIVA, L’ESPORTATORE OTTIENE QUANTO SEGUE:
•
a seguito dell’assicurazione + smobilizzo del credito:
•
… di cui “senza rivalsa” :
627 K =
104,5% del contratto
= 89,2% del contratto
535 K (90 K di anticipo + 445 K smobilizzati pro soluto)
VANTAGGI PER L’ESPORTATORE:
1. E’ COPERTO DAL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO, RISPETTO
ALL’IMPORTO DEL CONTRATTO RISCHIA “IN PROPRIO” SOLO IL
10,8%
2. PUÒ PROPORRE AL CLIENTE IL PAGAMENTO DILAZIONATO
(VANTAGGIO COMMERCIALE)
3. SMOBILIZZA I CREDITI E INCASSA SUBITO L’INTERO VALORE
CONTRATTUALE (ANZI, ADDIRITTURA INCASSA 27K IN PIÙ)
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VANTAGGI PER L’ACQUIRENTE:
1. DILAZIONE DI PAGAMENTO A 5 ANNI AD UN TASSO ALL-IN MOLTO
CONVENIENTE (CA.
7,5%)
2. NON INTACCA LE PROPRIE LINEE DI CREDITO
23
Grazie per l’attenzione
Antonio Bartolo
Senior Legal
Consulenza Legale
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SACE Training
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