Scadenziario fiscale n. 7/2014 - Consorzio dei Comuni Trentini

CCT_CAL|REG_CCT|25/11/2014|0006425|P
Trento, 25 novembre 2014
CD/lb
SCADENZIARIO FISCALE N. 7/2014
Agli Enti Soci
- LL.SS. OGGETTO: scadenze di dicembre 2014
Si trasmette, in allegato, il calendario relativo ai principali adempimenti fiscali richiesti agli
enti locali nel mese di dicembre, di presumibile interesse degli Enti soci.
Scadenza
LUNEDÌ
–––
15 DICEMBRE
Imposta
IVA
MARTEDÌ
–––
16 DICEMBRE
IVA
IVA
Adempimento
IVA – FATTURE di IMPORTO INFERIORE
a
€
300,00
–
DOCUMENTO
RIEPILOGATIVO:
facoltà di annotazione, con
riferimento al mese di novembre
2014 documento riepilogativo delle
fatture di importo inferiore a €
300,00 emesse nel corso del mese di
novembre 2014.
CONTRIBUENTI IVA MENSILI –
LIQUIDAZIONE e VERSAMENTO:
liquidazione e versamento dell’Iva a
debito dovuta per il mese di
novembre 2014, se superiore a €
25,82.
Nota: i contribuenti che affidano la
tenuta della contabilità a terzi, e ne
abbiano
dato
comunicazione
all’Ufficio locale dell’Agenzia delle
Entrate, possono fare riferimento
all’Iva divenuta esigibile nel secondo
mese precedente (ottobre 2014).
IVA – DICHIARAZIONE d’INTENTO:
entro oggi i contribuenti che cedono
beni o forniscono servizi nei
confronti di contribuenti che si
avvalgono della facoltà di effettuare
acquisti senza applicazione dell’Iva
(esportatori
abituali)
devono
comunicare all’Agenzia delle Entrate
i dati contenuti nelle dichiarazioni
d’intento da questi ricevute nel
mese di novembre 2014 (per i
contribuenti mensili) qualora in tale
mese sia stata emessa e registrata la
prima fattura senza applicazione
dell’Iva. Si tratta delle dichiarazioni
d’intento ricevute per le quali le
operazioni
effettuate
senza
applicazione di imposta sono
confluite nella liquidazione con
scadenza 16 dicembre 2014.
Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139 – fax 0461 981978 – 238886
[email protected][email protected] – www.comunitrentini.it
P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476
Modalità
Nel documento riepilogativo vanno
indicati i numeri delle fatture cui il
documento stesso si riferisce,
l’ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l’ammontare dell’Iva,
distinti secondo l’aliquota applicata.
Versamento con il Modello F24 on line
o, per gli enti pubblici compresi nelle
Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984,
il Modello F24 EP on-line, mediante
collegamento telematico al sito web
dell’Agenzia delle Entrate, direttamente
o tramite un intermediario abilitato,
oppure mediante l’home banking.
Codice tributo: 6011 per il Mod. F24
ordinario; 611E per il Mod. F24 EP.
Trasmissione telematica dell’apposito
modello.
IRAP
N.B.: ai sensi del D.L. 16/2012
(decreto “semplificazioni fiscali”),
conv. con L. 44/2012, a decorrere
dalle dichiarazioni d’intento ricevute
dal mese di marzo 2012 la
presentazione della comunicazione
dei dati delle dichiarazioni d’intento è
differita dal giorno 16 del mese
successivo a quello di ricevimento
al termine di effettuazione della
prima liquidazione periodica
(mensile o trimestrale), nella quale
confluiscono le operazioni effettuate
senza applicazione dell’Iva; pertanto:
– per un contribuente mensile, va
inviata entro il giorno 16 del mese
successivo a quello nel quale è
stata emessa e registrata la prima
fattura senza applicazione dell’Iva;
– per un contribuente trimestrale, va
inviata entro il giorno 16 del
secondo mese successivo al
trimestre nel quale è stata emessa
e registrata la prima fattura senza
applicazione dell’Iva.
Pertanto il soggetto che abbia
solamente ricevuto la dichiarazione
d’intento non dovrà inviare la
comunicazione finché non effettua
alcuna operazione nei confronti
dell’esportatore abituale.
ENTI PUBBLICI – ACCONTO
MENSILE IRAP con il MOD. F24
EP: per gli enti che determinano
l’Irap con il sistema retributivo,
versamento
dell’acconto
Irap
mensile relativo alle retribuzioni, ai
redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente ed ai compensi di lavoro
autonomo occasionale corrisposti
nel mese di novembre 2013, se di
importo superiore a € 10,33.
Nota: con il Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 23
marzo 2009, l’utilizzo del Mod. F24
“enti pubblici” è esteso al
versamento di tutti i tributi erariali,
con i codici tributo istituiti da
specifiche risoluzioni ministeriali.
N.B.: ai sensi dell’art. 7, D.L.
70/2011, dal 1° luglio 2011 i
versamenti effettuati con il Mod. F24
EP devono essere eseguiti entro il
giorno 16 (non più il giorno 15) del
mese di scadenza. Rimangono
invariati i termini di scadenza per il
versamento delle somme dovute a
titolo di saldo e di acconto in base
alle dichiarazioni annuali e
dell’acconto Iva relativo al mese di
dicembre.
Enti pubblici sottoposti ai vincoli del
sistema di Tesoreria unica (enti
individuati nelle Tabelle A e B allegate
alla L. 720/1984, tra cui Regioni,
Province e Comuni): versamento
(telematico se titolari di Partita Iva) con
il Mod. F24 EP.
Codice tributo: 380E – Acconto
mensile Irap (R.M. 367/E/2007).
In base alla Circ. 37/2007 della
Ragioneria Generale dello Stato,
anche le Amministrazioni pubbliche e
società titolari di conti correnti di
Tesoreria che versano mediante
girofondi di tesoreria, dal 2008
possono versare le ritenute Irpef e
l’Irap con le modalità previste per gli
enti rientranti nella Tabella B.
IRAP
IRPEF
ENTI PUBBLICI – ACCONTO
MENSILE IRAP con il MOD. F24
EP: per gli enti che determinano
l’Irap con il sistema retributivo,
versamento
dell’acconto
Irap
mensile relativo alle retribuzioni, ai
redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente ed ai compensi di lavoro
autonomo occasionale corrisposti
nel mese di novembre 2014, se di
importo superiore a € 10,33.
Nota: con il Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 23
marzo 2009, l’utilizzo del Mod. F24
“enti pubblici” è esteso al
versamento di tutti i tributi erariali,
con i codici tributo istituiti da
specifiche risoluzioni ministeriali.
N.B.: ai sensi dell’art. 7, D.L.
70/2011, dal 1° luglio 2011 i
versamenti effettuati con il Mod. F24
EP devono essere eseguiti entro il
giorno 16 (non più il giorno 15) del
mese di scadenza. Rimangono
invariati i termini di scadenza per il
versamento delle somme dovute a
titolo di saldo e di acconto in base
alle dichiarazioni annuali e
dell’acconto Iva relativo al mese di
dicembre.
ENTI PUBBLICI – RITENUTE su
REDDITI di LAVORO ed ALTRI –
MOD. F24 EP: versamento delle
ritenute alla fonte operate nel mese
di novembre 2014 relative a:
– redditi di lavoro dipendente e
assimilati, tra cui sono comprese
le borse di studio, assegni, premi
o sussidi per studio e tirocinio
professionale, le indennità, gettoni
di presenza e altri compensi per
l’esercizio di pubbliche funzioni
(se non esercitate da titolari di
Partita Iva in commissioni o collegi
la cui esistenza sia prevista per
legge), le indennità per cariche
elettive e per la cessazione delle
stesse, e i compensi dei
collaboratori
coordinati
e
continuativi;
– redditi di lavoro autonomo, sia
occasionale sia professionale
(vale a dire dei titolari di partita
Iva);
– contributi corrisposti ad imprese
da enti pubblici;
– indennità di esproprio ed
occupazione di aree.
Nota: il D.M. 12 marzo 2011 ha
la
possibilità
di
introdotto
versamento, utilizzando il Mod. F24
Enti pubblici sottoposti ai vincoli del
sistema di Tesoreria unica (enti
individuati nelle Tabelle A e B allegate
alla L. 720/1984, tra cui Regioni,
Province e Comuni): versamento
(telematico se titolari di Partita Iva) con
il Mod. F24 EP.
Codice tributo: 380E – Acconto
mensile Irap (R.M. 367/E/2007).
In base alla Circ. 37/2007 della
Ragioneria Generale dello Stato,
anche le Amministrazioni pubbliche e
società titolari di conti correnti di
Tesoreria che versano mediante
girofondi di tesoreria, dal 2008
possono versare le ritenute Irpef e
l’Irap con le modalità previste per gli
enti rientranti nella Tabella B.
Enti pubblici sottoposti ai vincoli del
sistema di Tesoreria unica (enti
individuati nelle Tabelle A e B allegate
alla L. 720/1984, tra cui Regioni,
Province e Comuni): versamento
(telematico se titolari di Partita Iva) con
il Mod. F24 EP.
Codici tributo: 100E – Ritenute su
redditi da lavoro dipendente e
assimilati; 104E – Ritenute su redditi
autonomo (R.M. 367/E/2007); 105E –
Ritenute su indennità di esproprio ed
occupazione di aree; 106E – Ritenute
su contributi corrisposti ad imprese da
enti pubblici. Si veda anche la
risoluzione ministeriale n. 101/E del 7
ottobre 2010.
N.B.: ai sensi dell’art. 7, D.L. 70/2011
(decreto «sviluppo»), dal 1° luglio 2011
i versamenti effettuati con il Mod. F24
EP devono essere eseguiti entro il
giorno 16 (non più il giorno 15) del
mese di scadenza. Rimangono
invariati i termini di scadenza per il
versamento delle somme dovute a
titolo di saldo e di acconto in base alle
dichiarazioni annuali e dell’acconto
Iva relativo al mese di dicembre.
IRPEF
IRPEF
IRPEF
EP, dei contributi previdenziali e dei
premi assicurativi; in particolare, si
tratta dei contributi a favore dell’Inps
e dei premi a favore dell’Inail (si
vedano,
rispettivamente,
le
risoluzioni ministeriali n. 96/E, 98/E e
97/E del 7 ottobre 2010).
ENTI PUBBLICI – REDDITI di
LAVORO
DIPENDENTE
e
ASSIMILATI – ADDIZIONALI IRPEF
– MOD. F24 EP: versamento
dell’addizionale regionale Irpef ed
eventualmente
dell’addizionale
comunale Irpef (ove deliberata),
trattenute ai lavoratori dipendenti e
assimilati:
- sulle competenze nel mese di
novembre 2014 a seguito delle
operazioni di conguaglio di fine
anno (in unica soluzione);
- sulle competenze nel mese di
novembre 2014 a seguito della
cessazione nello stesso mese del
rapporto di lavoro, se nello stesso
mese sono stati corrisposti l’ultima
retribuzione, gli eventuali arretrati,
ecc. (a rate).
ENTI PUBBLICI – RITENUTE su
REDDITI di LAVORO ed ALTRI –
MOD. F24 ORDINARIO: versamento
delle ritenute alla fonte operate nel
mese di novembre 2014 relative a:
– redditi di lavoro dipendente e
assimilati, tra cui sono comprese
le borse di studio, assegni, premi
o sussidi per studio e tirocinio
professionale, le indennità, gettoni
di presenza e altri compensi per
l’esercizio di pubbliche funzioni
(se non esercitate da titolari di
Partita Iva in commissioni o collegi
la cui esistenza sia prevista per
legge), le indennità per cariche
elettive e per la cessazione delle
stesse, e i compensi dei
collaboratori
coordinati
e
continuativi;
– redditi di lavoro autonomo, sia
occasionale sia professionale
(vale a dire dei titolari di partita
Iva);
– contributi corrisposti ad imprese
da enti pubblici,
– indennità di esproprio ed
occupazione di aree.
ENTI PUBBLICI – REDDITI di
LAVORO
DIPENDENTE
e
ASSIMILATI – ADDIZIONALI IRPEF
–
MOD.
F24
ORDINARIO:
versamento
dell’addizionale
regionale Irpef ed eventualmente
Enti pubblici sottoposti ai vincoli del
sistema di Tesoreria unica (enti
individuati nelle Tabelle A e B allegate
alla L. 720/1984, tra cui Regioni,
Province e Comuni), versamento
(telematico se titolari di Partita Iva) con
il Mod. F24 EP.
Codici tributo: 381E – Addizionale
regionale Irpef trattenuta dal sostituto
d’imposta; 384E – Addizionale
comunale Irpef trattenuta dal sostituto
d’imposta – saldo; 385E – Addizionale
comunale Irpef trattenuta dal sostituto
d’imposta – acconto.
Enti pubblici NON compresi nelle
Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984
e soggetti privati: versamento
(telematico se titolari di Partita Iva) con
il Mod. F24 ordinario (non con il
modello F24 EP). Codice tributo:
1004 – Ritenute su redditi di lavoro
dipendente e assimilati; 1040 –
Ritenute su redditi di lavoro autonomo
(occasionale o professionale).
Enti pubblici NON compresi nelle
Tabelle A e B e soggetti privati):
versamento (telematico se titolari di
Partita Iva) con il Mod. F24 ordinario
(non con il modello F24 EP). Codice
tributo: 3802 per l’addizionale
TFR
INPS
INPS
dell’addizionale comunale Irpef
(ove deliberata), trattenute ai
lavoratori dipendenti e assimilati:
- sulle competenze nel mese di
novembre 2014 a seguito delle
operazioni di conguaglio di fine
anno (in unica soluzione);
- sulle competenze nel mese di
novembre 2014 a seguito della
cessazione nello stesso mese del
rapporto di lavoro, se nello stesso
mese sono stati corrisposti l’ultima
retribuzione, gli eventuali arretrati,
ecc. (a rate).
RIVALUTAZIONE del T.F.R. –
IMPOSTA
SOSTITUTIVA
–
VERSAMENTO dell’ACCONTO: per
i sostituti d’imposta scade oggi il
termine
per
il
versamento
dell’acconto
dell’imposta
sostitutiva dell’11% dovuta sulle
rivalutazioni annuali del fondo
accantonato a T.F.R. L’acconto è
pari al 90% di quanto dovuto in base
alle
rivalutazioni
dell’anno
precedente o al 90% di quanto
dovuto applicando il metodo
previsionale. Il saldo dell’imposta
sostitutiva va versato entro il 16
febbraio 2015.
DATORI
di
LAVORO
–
CONTRIBUTI
MENSILI:
versamento dei contributi relativi ai
compensi erogati nel mese di
novembre 2014.
Il termine di presentazione delle
denunce «UNIEMENS» per le
retribuzioni di competenza dello
stesso mese, obbligatoriamente in
via telematica, scade il 31
dicembre 2014.
N.B.: si ricorda che, ai sensi dell’art.
21 del “decreto Salva Italia”, l’Inpdap
e l’Enpals sono stati soppressi e le
relative funzioni sono state attribuite
all’Inps.
COLLABORATORI COORDINATI e
CONTINUATIVI – CONTRIBUTI alla
GESTIONE SEPARATA INPS:
versamento dei contributi Inps dovuti
sui
compensi
corrisposti
ai
collaboratori
coordinati
e
continuativi nel mese di novembre
2014. La misura dei contributi è la
seguente:
– 22% in presenza di un’altra
copertura
previdenziale
obbligatoria e in caso di titolarità di
pensione diretta (di anzianità,
vecchiaia o invalidità) o indiretta
(reversibilità) a carico di qualsiasi
regionale Irpef – Sostituti d’imposta;
3848 per l’addizionale comunale Irpef
a saldo e 3847 per l’addizionale
comunale Irpef in acconto – Sostituti
d’imposta.
Versamento presso una banca
convenzionata,
o
agente
della
riscossione, in un ufficio postale abilitato
oppure on-line, con il Modello F24 o
direttamente alla Tesoreria Provinciale
dello Stato. Codice tributo: 1712.
Versamento con il Modello F24 on-line
mediante collegamento telematico al
sito web dell’Agenzia delle Entrate,
direttamente o tramite un intermediario
abilitato, oppure mediante l’home
banking.
Versamento con il Modello F24 on-line
mediante collegamento telematico al
sito web dell’Agenzia delle Entrate,
direttamente o tramite un intermediario
abilitato, oppure mediante l’home
banking.
C10
Causale
contributo:
(committenti) in riferimento all’aliquota
del 22%, e CXX (committenti) in
riferimento all’aliquota del 28,72% (L.
147/2013). Il massimale per il 2014 è
pari a € 100.123, mentre il minimale è
pari a € 15.516 (Circ. Inps 4.2.2014, n.
18).
INPS
MERCOLEDÌ
–––
17 DICEMBRE
IRAP
gestione previdenziale;
– 28,72% in assenza di un’altra
copertura previdenziale.
La scadenza per la presentazione
della denuncia «UNIEMENS» per i
compensi erogati nel mese di
novembre 2014, obbligatoriamente
in via telematica, è il 31 dicembre
2014.
N.B.: dall’1.1.2014 è prevista
un’ulteriore aliquota per i lavoratori
autonomi con partita Iva: infatti i
titolari di partita Iva iscritti alla
Gestione separata Inps e privi di
altra copertura previdenziale
obbligatoria e non pensionati dal
2014 sono tenuti a versare i
contributi applicando l’aliquota del
27,72%. Si ricorda che tali soggetti
pagano direttamente i contributi alla
Gestione separata Inps con il
meccanismo dell’acconto e del
saldo, entro le stesse scadenze
previste per i versamenti Irpef e
hanno la facoltà di addebitare al
committente la rivalsa Inps del 4% in
fattura.
INPS – LAVORATORI AUTONOMI
OCCASIONALI con REDDITO
SUPERIORE a € 5.000 –
CONTRIBUTI alla GESTIONE
SEPARATA: per i soggetti che
esercitano l’attività di lavoro
autonomo
occasionale,
tenuti
all’iscrizione alla Gestione separata
Inps qualora il reddito annuo
derivante da tale attività superi €
5.000 (art. 44, co. 2, D.L. 269/2003,
conv. con modif. dalla L. 326/2003),
versamento dei contributi dovuti per i
compensi eccedenti € 5.000
percepiti nel mese di novembre
2014. Le aliquote del contributo
previdenziale e i relativi codici tributo
sono gli stessi previsti per i
collaboratori coordinati e continuativi.
La scadenza per la presentazione
della denuncia «EMENS» per i
compensi erogati nel mese di
novembre 2014, obbligatoriamente
in via telematica scade il 31
dicembre 2014.
ENTI PUBBLICI – ACCONTO
MENSILE IRAP con il MOD. F24 EP
–
RAVVEDIMENTO
BREVE:
eventuale versamento tardivo (entro
30 giorni dal termine ordinario)
dell’acconto Irap mensile relativo
alle retribuzioni, ai redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente ed ai
compensi di lavoro autonomo
Versamento con il Modello F24 on-line
mediante collegamento telematico al
sito web dell’Agenzia delle Entrate,
direttamente o tramite un intermediario
abilitato, oppure mediante l’home
banking.
C10
Causale
contributo:
(committenti) in riferimento all’aliquota
del 22%, e CXX (committenti) in
riferimento all’aliquota del 28,72% (L.
147/2013). Il massimale per il 2014 è
pari a € 100.123, mentre il minimale è
pari a € 15.516 (Circ. Inps 4.2.2014, n.
18).
Per gli Enti pubblici sottoposti ai
vincoli del sistema di Tesoreria unica
(enti individuati nelle Tabelle A e B
allegate alla L. 720/1984, tra cui
Regioni, Province e Comuni),
versamento delle somme dovute e
non versate, con applicazione degli
interessi moratori dell’1% (tasso in
vigore dall’1.1.2014), calcolati con
IRPEF
occasionale corrisposti nel mese di
ottobre 2014, non effettuato (o
effettuato in misura insufficiente)
entro il 17 novembre (poiché il 16
novembre era domenica) 2014,
pagando la sanzione ridotta e gli
interessi moratori, calcolati con
maturazione giorno per giorno.
Nota: la L. 220/2010 ha previsto
l’aumento delle le misure delle
sanzioni da applicare in caso di
ravvedimento
operoso;
in
particolare,
relativamente
alle
violazioni commesse a decorrere
dall’1.2.2011, si versa:
• un decimo (era un dodicesimo)
del minimo in caso di mancato
pagamento del tributo o di un
acconto, se eseguito entro 30
giorni dalla violazione (cd.
ravvedimento breve); pertanto la
sanzione sale dal 2,5% al 3%;
• un ottavo (era un decimo) del
minimo se la regolarizzazione
avviene entro il termine di
presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui è stata
commessa la violazione o, in
assenza di dichiarazione, entro
un anno (cd. ravvedimento
lungo); pertanto la sanzione sale
dal 3% al 3,75%;
• un decimo (era un dodicesimo)
del minimo in caso di omessa
dichiarazione se presentata
entro 90 giorni.
RITENUTE IRPEF con il MOD. F24
EP – RAVVEDIMENTO: eventuale
versamento tardivo (entro 30 giorni
dal termine ordinario) delle ritenute
alla fonte a titolo di Irpef e di
addizionali regionale e comunale
Irpef operate nel mese di ottobre
2014, non effettuato (o effettuato in
misura insufficiente) entro il 17
novembre (poiché il 16 novembre
era domenica) 2014, pagando la
sanzione ridotta e gli interessi
moratori, calcolati con maturazione
giorno per giorno.
Nota: con la R.M. 22 maggio 2007,
n. 109/E sono stati istituiti i codici
tributo da utilizzare in caso di
ravvedimento operoso per esporre
nel modello F24 gli interessi dovuti
per
la
regolarizzazione
separatamente. Tale modalità di
versamento degli interessi da
ravvedimento non si applica, invece,
alle ritenute operate dai sostituti
maturazione giorno per giorno, e
versamento della sanzione ridotta al
3% (1/10 del minimo, ai sensi della
Legge di stabilità 2011).
Per le modalità di versamento (Mod.
F24 EP) e per i codici tributo dell’Irap,
si veda la scadenza ordinaria per il
pagamento dell’imposta.
Codici tributo per chi utilizza il Mod.
F24 EP: per la sanzione Irap, 892E.
Per gli interessi sul ravvedimento Irap,
codice tributo 140E (R.M. 101/E/2010).
N.B.: ai sensi dell’art. 7, D.L. 70/2011
(decreto «sviluppo»), dal 1° luglio 2011
i versamenti effettuati con il Mod. F24
EP devono essere eseguiti entro il
giorno 16 (non più il giorno 15) del
mese di scadenza. Rimangono
invariati i termini di scadenza per il
versamento delle somme dovute a
titolo di saldo e di acconto in base alle
dichiarazioni annuali e dell’acconto
Iva relativo al mese di dicembre.
Versamento delle somme dovute e
non versate, con applicazione degli
interessi dell’1% (tasso in vigore
dall’1.1.2014),
calcolati
con
maturazione giorno per giorno,
utilizzando i relativi codici tributo e
versamento della sanzione ridotta al
3% (1/10 del minimo, ai sensi della
Legge di stabilità 2011, relativamente
alle violazioni commesse a decorrere
dall’1.2.2011 – si veda la scadenza
relativa al ravvedimento per l’Irap).
Per le modalità di versamento (Mod.
F24 EP) e i codici tributo delle ritenute
Irpef (comprese quelle a titolo di
addizionali regionale e comunale), si
veda la scadenza ordinaria per il
pagamento delle imposte.
Per le sanzioni si utilizzano i seguenti
codici tributo: 8904 – Iva per chi
utilizza il Mod. F24 ordinario; per chi
utilizza il Mod. F24 EP: 890E – ritenute
Irpef; 893E – addizionale regionale
Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta;
IVA
IRPEF
LUNEDÌ
–––
29 DICEMBRE
(termine così
prorogato poiché
il 25 e il 26
dicembre sono
festivi e il 27
dicembre è
sabato)
IVA
d’imposta, per le quali si continua
ad
effettuare
il
versamento
cumulando gli interessi con
l’imposta dovuta.
IVA e RITENUTE alla FONTE –
RAVVEDIMENTO
BREVE:
eventuale versamento tardivo (entro
30 giorni dal termine ordinario):
– dell’Iva a debito dovuta per il mese
di ottobre 2014;
– dell’Iva a debito dovuta per il terzo
trimestre 2014 (luglio, agosto,
settembre 2014);
– delle ritenute alla fonte (Irpef e
addizionali regionale e comunale
Irpef) operate nel mese di ottobre
2014,
non effettuato (o effettuato in
misura insufficiente) entro il 17
novembre (poiché il 16 novembre
era domenica) 2014, pagando la
sanzione ridotta e gli interessi
moratori, calcolati con maturazione
giorno per giorno.
Nota: con la R.M. 22 maggio 2007,
n. 109/E sono stati istituiti i codici
tributo da utilizzare in caso di
ravvedimento operoso per esporre
nel modello F24 gli interessi dovuti
per
la
regolarizzazione
separatamente, anziché sommati
all’imposta non pagata (o versata in
misura insufficiente) entro la
scadenza
ordinaria.
Per
il
ravvedimento ai fini Iva gli interessi
vanno,
pertanto,
pagati
separatamente indicando il codice
tributo 1991.
Tale modalità di versamento degli
interessi da ravvedimento non si
applica, invece, alle ritenute operate
dai sostituti d’imposta, per le quali
si continua ad effettuare il
versamento cumulando gli interessi
con l’imposta dovuta.
IVA
–
SCAMBI
INTRACOMUNITARI – ELENCHI
INTRASTAT
MENSILI:
presentazione
degli
elenchi
Intrastat relativi alle cessioni
(Modd. Intra 1, Intra 1-bis, Intra 1-ter,
Intra 1-quater, Intra 1-quinquies) o
agli acquisti (Modd. Intra 2, Intra 2bis, Intra 2-ter, Intra 2-quater, Intra
2-quinquies)
intracomunitari
effettuati nel mese di novembre
2014 da parte dei contribuenti che
nell’anno solare precedente hanno
realizzato cessioni o acquisti
intracomunitari per un importo
superiore a € 50.000.
891E – Addizionale comunale Irpef
trattenuta dal sostituto d’imposta.
Versamento delle somme dovute e
non versate, con applicazione degli
interessi moratori dell’1% (tasso in
vigore dall’1.1.2014), calcolati con
maturazione giorno per giorno,
utilizzando i relativi codici tributo (per
il Mod. F24 ordinario: 6010 – Iva mese
di ottobre; 1991 – interessi per
ravvedimento Iva; per il Mod. F24 EP:
610E – Iva mese di ottobre; 6033 – Iva
terzo trimestre; 138E – interessi
ravvedimento Iva) e versamento della
sanzione ridotta al 3% (1/10 del
minimo, ai sensi della Legge di stabilità
2011, relativamente alle violazioni
commesse a decorrere dall’1.2.2011 –
si veda la scadenza relativa al
ravvedimento per l’Irap).
Per le modalità di versamento e i codici
tributo delle ritenute Irpef (comprese
quelle a titolo di addizionali regionale e
comunale), si veda la scadenza
ordinaria per il pagamento delle
imposte.
Per le sanzioni si utilizzano i seguenti
codici tributo: per chi utilizza il Mod.
F24 ordinario, 8904 – Iva e 8906 Irpef
Sostituti d’imposta; per chi utilizza il
Mod. F24 EP, 801E – Sanzione
pecuniaria Iva; 890E - Sanzioni per
ravvedimento su ritenute erariali.
Presentazione obbligatoriamente in
via telematica.
N.B.: ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. h),
D.L. 70/2011, in vigore dal 14 maggio
2011, i versamenti e gli adempimenti,
anche se solo telematici (come i
modelli Intra), previsti da norme
riguardanti
l’Amministrazione
economico-finanziaria che scadono il
sabato o in un giorno festivo sono
sempre rinviati al primo giorno
lavorativo successivo.
LUNEDÌ
–––
29 DICEMBRE
(termine così
prorogato
poiché il 27
dicembre è
sabato)
IVA
IRPEF
IRES
IRAP
IVA
Nota: gli enti non commerciali non
soggetti passivi ai fini Iva ovvero
soggetti passivi Iva che svolgono
sia attività istituzionale sia attività
commerciale ed effettuano acquisti
intracomunitari sono tenuti a
numerare progressivamente ed a
registrare le fatture in apposito
registro, tenuto ai sensi dell'articolo
39 del D.P.R. 633/1972, entro il
mese successivo a quello di
ricevimento, a presentare il Modello
Intra 12 (si veda la relativa
scadenza) entro il mese successivo
alla registrazione delle operazioni
(relativa agli acquisti registrati nel
mese precedente), a presentare
mensilmente ovvero annualmente (a
seconda dell’ammontare degli
acquisti dell’anno solare precedente)
l'elenco riepilogativo degli acquisti
comunitari Modello Intra 2 e
collegati, nonché a versare
l'imposta entro il mese successivo
alla registrazione dell'operazione,
seguendo le modalità di cui
all'articolo 38 del D.P.R. 633/1972.
Gli enti non commerciali che
effettuano acquisti intracomunitari
destinati all’attività commerciale
sono, invece, assoggettati alle
regole generali previste dal D.L.
331/1993 per tutti i soggetti passivi
Iva.
IVA
–
VERSAMENTO
dell’ACCONTO ANNUALE 2014:
liquidazione e versamento (per
importi non inferiori a € 103,29)
dell'acconto Iva annuale di cui
all’art. 6 della L. 405/1990. L'importo
è dovuto a titolo di acconto per il
periodo d’imposta 2014:
– del versamento relativo al mese di
dicembre 2014 per i contribuenti
mensili (codice tributo 6013);
– del versamento in sede di
dichiarazione annuale per i
contribuenti
trimestrali
per
opzione (codice tributo 6035).
DICHIARAZIONI 2014 – OMESSA
PRESENTAZIONE
–
RAVVEDIMENTO: per le persone
fisiche, le società di persone ed
equiparate, i soggetti Ires con
esercizio solare, nonché gli
intermediari abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni che
non
hanno
presentato
le
dichiarazioni annuali 2014 (Mod.
Unico 2014, Dichiarazione Irap 2014,
Iva 2014 autonoma) entro 30
Versamento con il Modello F24
telematico.
Trasmissione
telematica
della
dichiarazione, direttamente o tramite un
intermediario abilitato e versamento,
mediante il Mod. F24, della sanzione
(codice tributo 8911) ridotta pari a € 21,
ferma restando l’applicazione delle
sanzioni relative alle eventuali violazioni
riguardanti il pagamento dei tributi,
qualora non regolarizzate.
MARTEDÌ
–––
30 DICEMBRE
REGISTRO
MERCOLEDÌ
–––
31 DICEMBRE
IVA
IVA
settembre 2014, ultimo giorno per la
regolarizzazione,
mediante
il
ravvedimento,
dell’omessa
presentazione della dichiarazione.
IMPOSTA di REGISTRO –
CONTRATTI di LOCAZIONE: per i
titolari di contratti di locazione ed
affitto riguardanti immobili che non
abbiano optato per il regime della
“cedolare
secca”,
versamento
relativo a:
- cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite, con effetto dal 1°
dicembre 2014;
- contratti nuovi o annualità di
contratti pluriennali relativi ad
immobili urbani successive alla
prima con inizio a decorrere dal 1°
dicembre 2014.
In caso di registrazione telematica
dei contratti di locazione e di affitto di
immobili, effettuata ai sensi del
D.P.R. 404/2001, il versamento
dell’imposta di registro deve essere
eseguito tramite il Mod. F24 on-line
(articolo 21, D.M. 31 luglio 1998 e
succ. modif.).
IVA – ENTI NON COMMERCIALI –
ACQUISTI INTRACOMUNITARI: per
gli enti, le associazioni e le altre
organizzazioni di cui all’art. 4, co. 4,
D.P.R. 633/1972 e gli agricoltori in
regime di esonero Iva, scade oggi il
la
termine
per
presentare
dichiarazione relativa agli acquisti
intracomunitari per il mese di
novembre 2014 e versare l’imposta.
L’obbligo
sussiste
solo
se
l’ammontare degli acquisti ha
superato, nel 2013, il limite di €
8.263,31 o dal momento in cui tale
limite è superato nell’anno in corso, o
in presenza di opzione per il
pagamento dell’Iva in Italia.
IVA – OPERAZIONI con PAESI
BLACK LIST – COMUNICAZIONE:
per i soggetti passivi, identificati ai
fini Iva nel territorio dello Stato,
che abbiano effettuato nel mese di
novembre
2014
operazioni
(acquisti e vendite di beni, nonché
acquisizioni e prestazioni di servizi)
con altri soggetti aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi o
territori a fiscalità privilegiata
(Paesi black list), individuati dal D.M.
4.5.1999 e dal D.M. 21.11.2001,
come modificati dal D.M. 27.7.2010,
scade oggi il termine per la
presentazione
della
relativa
comunicazione con il modello
Versamento:
- al concessionario della riscossione;
- presso uno sportello bancario;
- presso un ufficio postale, con
bollettino postale intestato al
concessionario della riscossione,
utilizzando il modello F23.
Codici tributo: 107T per contratti di
locazione fabbricati - intero periodo;
108T per affitto fondi rustici; 112T per
contratti di locazione fabbricati annualità successive; 114T per
proroghe (contratti di locazione e
affitti); 115T per contratti di locazione
fabbricati - prima annualità.
Modalità: la dichiarazione (Mod. Intra12 in duplice copia) si presenta
all’Agenzia delle Entrate competente.
Il versamento si effettua con il Mod.
F24.
Codice tributo: 6099.
Trasmissione
telematica
(obbligatoria) all’Agenzia delle Entrate
con l’apposito modello.
Si ricorda che tra i Paesi black list vi
sono, in particolare, il Principato di
Monaco, il Liechtenstein e la
Svizzera.
La Repubblica di San Marino non fa
più parte dei Paesi black list a
decorrere dal 24.2.2014.
INPS
approvato con il Provvedimento 28
maggio 2010.
INPS – DENUNCIA «UNIEMENS»
INDIVIDUALE: per i datori di lavoro e
i committenti, invio telematico della
denuncia «Emens» delle retribuzioni
e dei compensi corrisposti ai
lavoratori dipendenti, ai lavoratori
assimilati (co.co.co.) e ai lavoratori
autonomi occasionali con reddito
superiore a € 5.000 iscritti alla
Gestione separata Inps corrisposti
nel mese di novembre 2014. La
denuncia Uniemens riguarda anche
le Gestioni ex Inpdap (Circ. Inps
7.8.2012, n. 105) ed ex Enpals (si
veda la Circ. Inps 18.3.2013, n. 41).
Trasmissione
(obbligatoria)
in
via
telematica
NOTA Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di
sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi
dell’articolo 6, comma 8 del D.L. 330/1994, conv. con L. 473/1994 e dell’articolo 18 del D.Lgs.
241/1997.
Dal 1° gennaio 2007 il versamento con il Modello F24 on-line mediante collegamento telematico
al sito web dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure
mediante l’home banking è obbligatorio per gli enti non commerciali (tra cui gli enti pubblici)
titolari di Partita Iva.
A decorrere dal 1° ottobre 2014, ai sensi del D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014 i versamenti
effettuati con il Modello F24, nel caso in cui, a seguito delle compensazioni, il saldo finale sia
positivo o nel caso in cui il saldo finale sia superiore a € 1.000, dovranno essere eseguiti
esclusivamente mediante i servizi telematici, a prescindere dal possesso o meno della partita
Iva, quindi senza distinzione tra categorie di contribuenti. I servizi telematici sono messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati
con la stessa (banche, Poste italiane S.p.a. e agenti della riscossione).
Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che
dovesse rendersi necessario.
Cordiali saluti.
Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi
Il Presidente
dott. Paride Gianmoena