CCT_CAL|REG_CCT|25/11/2014|0006425|P Trento, 25 novembre 2014 CD/lb SCADENZIARIO FISCALE N. 7/2014 Agli Enti Soci - LL.SS. OGGETTO: scadenze di dicembre 2014 Si trasmette, in allegato, il calendario relativo ai principali adempimenti fiscali richiesti agli enti locali nel mese di dicembre, di presumibile interesse degli Enti soci. Scadenza LUNEDÌ ––– 15 DICEMBRE Imposta IVA MARTEDÌ ––– 16 DICEMBRE IVA IVA Adempimento IVA – FATTURE di IMPORTO INFERIORE a € 300,00 – DOCUMENTO RIEPILOGATIVO: facoltà di annotazione, con riferimento al mese di novembre 2014 documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a € 300,00 emesse nel corso del mese di novembre 2014. CONTRIBUENTI IVA MENSILI – LIQUIDAZIONE e VERSAMENTO: liquidazione e versamento dell’Iva a debito dovuta per il mese di novembre 2014, se superiore a € 25,82. Nota: i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, possono fare riferimento all’Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente (ottobre 2014). IVA – DICHIARAZIONE d’INTENTO: entro oggi i contribuenti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva (esportatori abituali) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute nel mese di novembre 2014 (per i contribuenti mensili) qualora in tale mese sia stata emessa e registrata la prima fattura senza applicazione dell’Iva. Si tratta delle dichiarazioni d’intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 dicembre 2014. Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139 – fax 0461 981978 – 238886 [email protected] – [email protected] – www.comunitrentini.it P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476 Modalità Nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture cui il documento stesso si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’Iva, distinti secondo l’aliquota applicata. Versamento con il Modello F24 on line o, per gli enti pubblici compresi nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, il Modello F24 EP on-line, mediante collegamento telematico al sito web dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l’home banking. Codice tributo: 6011 per il Mod. F24 ordinario; 611E per il Mod. F24 EP. Trasmissione telematica dell’apposito modello. IRAP N.B.: ai sensi del D.L. 16/2012 (decreto “semplificazioni fiscali”), conv. con L. 44/2012, a decorrere dalle dichiarazioni d’intento ricevute dal mese di marzo 2012 la presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica (mensile o trimestrale), nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva; pertanto: – per un contribuente mensile, va inviata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale è stata emessa e registrata la prima fattura senza applicazione dell’Iva; – per un contribuente trimestrale, va inviata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre nel quale è stata emessa e registrata la prima fattura senza applicazione dell’Iva. Pertanto il soggetto che abbia solamente ricevuto la dichiarazione d’intento non dovrà inviare la comunicazione finché non effettua alcuna operazione nei confronti dell’esportatore abituale. ENTI PUBBLICI – ACCONTO MENSILE IRAP con il MOD. F24 EP: per gli enti che determinano l’Irap con il sistema retributivo, versamento dell’acconto Irap mensile relativo alle retribuzioni, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ai compensi di lavoro autonomo occasionale corrisposti nel mese di novembre 2013, se di importo superiore a € 10,33. Nota: con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2009, l’utilizzo del Mod. F24 “enti pubblici” è esteso al versamento di tutti i tributi erariali, con i codici tributo istituiti da specifiche risoluzioni ministeriali. N.B.: ai sensi dell’art. 7, D.L. 70/2011, dal 1° luglio 2011 i versamenti effettuati con il Mod. F24 EP devono essere eseguiti entro il giorno 16 (non più il giorno 15) del mese di scadenza. Rimangono invariati i termini di scadenza per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali e dell’acconto Iva relativo al mese di dicembre. Enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni): versamento (telematico se titolari di Partita Iva) con il Mod. F24 EP. Codice tributo: 380E – Acconto mensile Irap (R.M. 367/E/2007). In base alla Circ. 37/2007 della Ragioneria Generale dello Stato, anche le Amministrazioni pubbliche e società titolari di conti correnti di Tesoreria che versano mediante girofondi di tesoreria, dal 2008 possono versare le ritenute Irpef e l’Irap con le modalità previste per gli enti rientranti nella Tabella B. IRAP IRPEF ENTI PUBBLICI – ACCONTO MENSILE IRAP con il MOD. F24 EP: per gli enti che determinano l’Irap con il sistema retributivo, versamento dell’acconto Irap mensile relativo alle retribuzioni, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ai compensi di lavoro autonomo occasionale corrisposti nel mese di novembre 2014, se di importo superiore a € 10,33. Nota: con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2009, l’utilizzo del Mod. F24 “enti pubblici” è esteso al versamento di tutti i tributi erariali, con i codici tributo istituiti da specifiche risoluzioni ministeriali. N.B.: ai sensi dell’art. 7, D.L. 70/2011, dal 1° luglio 2011 i versamenti effettuati con il Mod. F24 EP devono essere eseguiti entro il giorno 16 (non più il giorno 15) del mese di scadenza. Rimangono invariati i termini di scadenza per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali e dell’acconto Iva relativo al mese di dicembre. ENTI PUBBLICI – RITENUTE su REDDITI di LAVORO ed ALTRI – MOD. F24 EP: versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2014 relative a: – redditi di lavoro dipendente e assimilati, tra cui sono comprese le borse di studio, assegni, premi o sussidi per studio e tirocinio professionale, le indennità, gettoni di presenza e altri compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni (se non esercitate da titolari di Partita Iva in commissioni o collegi la cui esistenza sia prevista per legge), le indennità per cariche elettive e per la cessazione delle stesse, e i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi; – redditi di lavoro autonomo, sia occasionale sia professionale (vale a dire dei titolari di partita Iva); – contributi corrisposti ad imprese da enti pubblici; – indennità di esproprio ed occupazione di aree. Nota: il D.M. 12 marzo 2011 ha la possibilità di introdotto versamento, utilizzando il Mod. F24 Enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni): versamento (telematico se titolari di Partita Iva) con il Mod. F24 EP. Codice tributo: 380E – Acconto mensile Irap (R.M. 367/E/2007). In base alla Circ. 37/2007 della Ragioneria Generale dello Stato, anche le Amministrazioni pubbliche e società titolari di conti correnti di Tesoreria che versano mediante girofondi di tesoreria, dal 2008 possono versare le ritenute Irpef e l’Irap con le modalità previste per gli enti rientranti nella Tabella B. Enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni): versamento (telematico se titolari di Partita Iva) con il Mod. F24 EP. Codici tributo: 100E – Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati; 104E – Ritenute su redditi autonomo (R.M. 367/E/2007); 105E – Ritenute su indennità di esproprio ed occupazione di aree; 106E – Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da enti pubblici. Si veda anche la risoluzione ministeriale n. 101/E del 7 ottobre 2010. N.B.: ai sensi dell’art. 7, D.L. 70/2011 (decreto «sviluppo»), dal 1° luglio 2011 i versamenti effettuati con il Mod. F24 EP devono essere eseguiti entro il giorno 16 (non più il giorno 15) del mese di scadenza. Rimangono invariati i termini di scadenza per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali e dell’acconto Iva relativo al mese di dicembre. IRPEF IRPEF IRPEF EP, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; in particolare, si tratta dei contributi a favore dell’Inps e dei premi a favore dell’Inail (si vedano, rispettivamente, le risoluzioni ministeriali n. 96/E, 98/E e 97/E del 7 ottobre 2010). ENTI PUBBLICI – REDDITI di LAVORO DIPENDENTE e ASSIMILATI – ADDIZIONALI IRPEF – MOD. F24 EP: versamento dell’addizionale regionale Irpef ed eventualmente dell’addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati: - sulle competenze nel mese di novembre 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (in unica soluzione); - sulle competenze nel mese di novembre 2014 a seguito della cessazione nello stesso mese del rapporto di lavoro, se nello stesso mese sono stati corrisposti l’ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. (a rate). ENTI PUBBLICI – RITENUTE su REDDITI di LAVORO ed ALTRI – MOD. F24 ORDINARIO: versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2014 relative a: – redditi di lavoro dipendente e assimilati, tra cui sono comprese le borse di studio, assegni, premi o sussidi per studio e tirocinio professionale, le indennità, gettoni di presenza e altri compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni (se non esercitate da titolari di Partita Iva in commissioni o collegi la cui esistenza sia prevista per legge), le indennità per cariche elettive e per la cessazione delle stesse, e i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi; – redditi di lavoro autonomo, sia occasionale sia professionale (vale a dire dei titolari di partita Iva); – contributi corrisposti ad imprese da enti pubblici, – indennità di esproprio ed occupazione di aree. ENTI PUBBLICI – REDDITI di LAVORO DIPENDENTE e ASSIMILATI – ADDIZIONALI IRPEF – MOD. F24 ORDINARIO: versamento dell’addizionale regionale Irpef ed eventualmente Enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni), versamento (telematico se titolari di Partita Iva) con il Mod. F24 EP. Codici tributo: 381E – Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta; 384E – Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – saldo; 385E – Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – acconto. Enti pubblici NON compresi nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984 e soggetti privati: versamento (telematico se titolari di Partita Iva) con il Mod. F24 ordinario (non con il modello F24 EP). Codice tributo: 1004 – Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati; 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo (occasionale o professionale). Enti pubblici NON compresi nelle Tabelle A e B e soggetti privati): versamento (telematico se titolari di Partita Iva) con il Mod. F24 ordinario (non con il modello F24 EP). Codice tributo: 3802 per l’addizionale TFR INPS INPS dell’addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati: - sulle competenze nel mese di novembre 2014 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (in unica soluzione); - sulle competenze nel mese di novembre 2014 a seguito della cessazione nello stesso mese del rapporto di lavoro, se nello stesso mese sono stati corrisposti l’ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. (a rate). RIVALUTAZIONE del T.F.R. – IMPOSTA SOSTITUTIVA – VERSAMENTO dell’ACCONTO: per i sostituti d’imposta scade oggi il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta sulle rivalutazioni annuali del fondo accantonato a T.F.R. L’acconto è pari al 90% di quanto dovuto in base alle rivalutazioni dell’anno precedente o al 90% di quanto dovuto applicando il metodo previsionale. Il saldo dell’imposta sostitutiva va versato entro il 16 febbraio 2015. DATORI di LAVORO – CONTRIBUTI MENSILI: versamento dei contributi relativi ai compensi erogati nel mese di novembre 2014. Il termine di presentazione delle denunce «UNIEMENS» per le retribuzioni di competenza dello stesso mese, obbligatoriamente in via telematica, scade il 31 dicembre 2014. N.B.: si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 del “decreto Salva Italia”, l’Inpdap e l’Enpals sono stati soppressi e le relative funzioni sono state attribuite all’Inps. COLLABORATORI COORDINATI e CONTINUATIVI – CONTRIBUTI alla GESTIONE SEPARATA INPS: versamento dei contributi Inps dovuti sui compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nel mese di novembre 2014. La misura dei contributi è la seguente: – 22% in presenza di un’altra copertura previdenziale obbligatoria e in caso di titolarità di pensione diretta (di anzianità, vecchiaia o invalidità) o indiretta (reversibilità) a carico di qualsiasi regionale Irpef – Sostituti d’imposta; 3848 per l’addizionale comunale Irpef a saldo e 3847 per l’addizionale comunale Irpef in acconto – Sostituti d’imposta. Versamento presso una banca convenzionata, o agente della riscossione, in un ufficio postale abilitato oppure on-line, con il Modello F24 o direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato. Codice tributo: 1712. Versamento con il Modello F24 on-line mediante collegamento telematico al sito web dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l’home banking. Versamento con il Modello F24 on-line mediante collegamento telematico al sito web dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l’home banking. C10 Causale contributo: (committenti) in riferimento all’aliquota del 22%, e CXX (committenti) in riferimento all’aliquota del 28,72% (L. 147/2013). Il massimale per il 2014 è pari a € 100.123, mentre il minimale è pari a € 15.516 (Circ. Inps 4.2.2014, n. 18). INPS MERCOLEDÌ ––– 17 DICEMBRE IRAP gestione previdenziale; – 28,72% in assenza di un’altra copertura previdenziale. La scadenza per la presentazione della denuncia «UNIEMENS» per i compensi erogati nel mese di novembre 2014, obbligatoriamente in via telematica, è il 31 dicembre 2014. N.B.: dall’1.1.2014 è prevista un’ulteriore aliquota per i lavoratori autonomi con partita Iva: infatti i titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata Inps e privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati dal 2014 sono tenuti a versare i contributi applicando l’aliquota del 27,72%. Si ricorda che tali soggetti pagano direttamente i contributi alla Gestione separata Inps con il meccanismo dell’acconto e del saldo, entro le stesse scadenze previste per i versamenti Irpef e hanno la facoltà di addebitare al committente la rivalsa Inps del 4% in fattura. INPS – LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI con REDDITO SUPERIORE a € 5.000 – CONTRIBUTI alla GESTIONE SEPARATA: per i soggetti che esercitano l’attività di lavoro autonomo occasionale, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi € 5.000 (art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003), versamento dei contributi dovuti per i compensi eccedenti € 5.000 percepiti nel mese di novembre 2014. Le aliquote del contributo previdenziale e i relativi codici tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. La scadenza per la presentazione della denuncia «EMENS» per i compensi erogati nel mese di novembre 2014, obbligatoriamente in via telematica scade il 31 dicembre 2014. ENTI PUBBLICI – ACCONTO MENSILE IRAP con il MOD. F24 EP – RAVVEDIMENTO BREVE: eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) dell’acconto Irap mensile relativo alle retribuzioni, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ai compensi di lavoro autonomo Versamento con il Modello F24 on-line mediante collegamento telematico al sito web dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l’home banking. C10 Causale contributo: (committenti) in riferimento all’aliquota del 22%, e CXX (committenti) in riferimento all’aliquota del 28,72% (L. 147/2013). Il massimale per il 2014 è pari a € 100.123, mentre il minimale è pari a € 15.516 (Circ. Inps 4.2.2014, n. 18). Per gli Enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di Tesoreria unica (enti individuati nelle Tabelle A e B allegate alla L. 720/1984, tra cui Regioni, Province e Comuni), versamento delle somme dovute e non versate, con applicazione degli interessi moratori dell’1% (tasso in vigore dall’1.1.2014), calcolati con IRPEF occasionale corrisposti nel mese di ottobre 2014, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 17 novembre (poiché il 16 novembre era domenica) 2014, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno. Nota: la L. 220/2010 ha previsto l’aumento delle le misure delle sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso; in particolare, relativamente alle violazioni commesse a decorrere dall’1.2.2011, si versa: • un decimo (era un dodicesimo) del minimo in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguito entro 30 giorni dalla violazione (cd. ravvedimento breve); pertanto la sanzione sale dal 2,5% al 3%; • un ottavo (era un decimo) del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in assenza di dichiarazione, entro un anno (cd. ravvedimento lungo); pertanto la sanzione sale dal 3% al 3,75%; • un decimo (era un dodicesimo) del minimo in caso di omessa dichiarazione se presentata entro 90 giorni. RITENUTE IRPEF con il MOD. F24 EP – RAVVEDIMENTO: eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) delle ritenute alla fonte a titolo di Irpef e di addizionali regionale e comunale Irpef operate nel mese di ottobre 2014, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 17 novembre (poiché il 16 novembre era domenica) 2014, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno. Nota: con la R.M. 22 maggio 2007, n. 109/E sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare in caso di ravvedimento operoso per esporre nel modello F24 gli interessi dovuti per la regolarizzazione separatamente. Tale modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applica, invece, alle ritenute operate dai sostituti maturazione giorno per giorno, e versamento della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo, ai sensi della Legge di stabilità 2011). Per le modalità di versamento (Mod. F24 EP) e per i codici tributo dell’Irap, si veda la scadenza ordinaria per il pagamento dell’imposta. Codici tributo per chi utilizza il Mod. F24 EP: per la sanzione Irap, 892E. Per gli interessi sul ravvedimento Irap, codice tributo 140E (R.M. 101/E/2010). N.B.: ai sensi dell’art. 7, D.L. 70/2011 (decreto «sviluppo»), dal 1° luglio 2011 i versamenti effettuati con il Mod. F24 EP devono essere eseguiti entro il giorno 16 (non più il giorno 15) del mese di scadenza. Rimangono invariati i termini di scadenza per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali e dell’acconto Iva relativo al mese di dicembre. Versamento delle somme dovute e non versate, con applicazione degli interessi dell’1% (tasso in vigore dall’1.1.2014), calcolati con maturazione giorno per giorno, utilizzando i relativi codici tributo e versamento della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo, ai sensi della Legge di stabilità 2011, relativamente alle violazioni commesse a decorrere dall’1.2.2011 – si veda la scadenza relativa al ravvedimento per l’Irap). Per le modalità di versamento (Mod. F24 EP) e i codici tributo delle ritenute Irpef (comprese quelle a titolo di addizionali regionale e comunale), si veda la scadenza ordinaria per il pagamento delle imposte. Per le sanzioni si utilizzano i seguenti codici tributo: 8904 – Iva per chi utilizza il Mod. F24 ordinario; per chi utilizza il Mod. F24 EP: 890E – ritenute Irpef; 893E – addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta; IVA IRPEF LUNEDÌ ––– 29 DICEMBRE (termine così prorogato poiché il 25 e il 26 dicembre sono festivi e il 27 dicembre è sabato) IVA d’imposta, per le quali si continua ad effettuare il versamento cumulando gli interessi con l’imposta dovuta. IVA e RITENUTE alla FONTE – RAVVEDIMENTO BREVE: eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario): – dell’Iva a debito dovuta per il mese di ottobre 2014; – dell’Iva a debito dovuta per il terzo trimestre 2014 (luglio, agosto, settembre 2014); – delle ritenute alla fonte (Irpef e addizionali regionale e comunale Irpef) operate nel mese di ottobre 2014, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 17 novembre (poiché il 16 novembre era domenica) 2014, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giorno per giorno. Nota: con la R.M. 22 maggio 2007, n. 109/E sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare in caso di ravvedimento operoso per esporre nel modello F24 gli interessi dovuti per la regolarizzazione separatamente, anziché sommati all’imposta non pagata (o versata in misura insufficiente) entro la scadenza ordinaria. Per il ravvedimento ai fini Iva gli interessi vanno, pertanto, pagati separatamente indicando il codice tributo 1991. Tale modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applica, invece, alle ritenute operate dai sostituti d’imposta, per le quali si continua ad effettuare il versamento cumulando gli interessi con l’imposta dovuta. IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI: presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni (Modd. Intra 1, Intra 1-bis, Intra 1-ter, Intra 1-quater, Intra 1-quinquies) o agli acquisti (Modd. Intra 2, Intra 2bis, Intra 2-ter, Intra 2-quater, Intra 2-quinquies) intracomunitari effettuati nel mese di novembre 2014 da parte dei contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato cessioni o acquisti intracomunitari per un importo superiore a € 50.000. 891E – Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta. Versamento delle somme dovute e non versate, con applicazione degli interessi moratori dell’1% (tasso in vigore dall’1.1.2014), calcolati con maturazione giorno per giorno, utilizzando i relativi codici tributo (per il Mod. F24 ordinario: 6010 – Iva mese di ottobre; 1991 – interessi per ravvedimento Iva; per il Mod. F24 EP: 610E – Iva mese di ottobre; 6033 – Iva terzo trimestre; 138E – interessi ravvedimento Iva) e versamento della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo, ai sensi della Legge di stabilità 2011, relativamente alle violazioni commesse a decorrere dall’1.2.2011 – si veda la scadenza relativa al ravvedimento per l’Irap). Per le modalità di versamento e i codici tributo delle ritenute Irpef (comprese quelle a titolo di addizionali regionale e comunale), si veda la scadenza ordinaria per il pagamento delle imposte. Per le sanzioni si utilizzano i seguenti codici tributo: per chi utilizza il Mod. F24 ordinario, 8904 – Iva e 8906 Irpef Sostituti d’imposta; per chi utilizza il Mod. F24 EP, 801E – Sanzione pecuniaria Iva; 890E - Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali. Presentazione obbligatoriamente in via telematica. N.B.: ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 70/2011, in vigore dal 14 maggio 2011, i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici (come i modelli Intra), previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. LUNEDÌ ––– 29 DICEMBRE (termine così prorogato poiché il 27 dicembre è sabato) IVA IRPEF IRES IRAP IVA Nota: gli enti non commerciali non soggetti passivi ai fini Iva ovvero soggetti passivi Iva che svolgono sia attività istituzionale sia attività commerciale ed effettuano acquisti intracomunitari sono tenuti a numerare progressivamente ed a registrare le fatture in apposito registro, tenuto ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972, entro il mese successivo a quello di ricevimento, a presentare il Modello Intra 12 (si veda la relativa scadenza) entro il mese successivo alla registrazione delle operazioni (relativa agli acquisti registrati nel mese precedente), a presentare mensilmente ovvero annualmente (a seconda dell’ammontare degli acquisti dell’anno solare precedente) l'elenco riepilogativo degli acquisti comunitari Modello Intra 2 e collegati, nonché a versare l'imposta entro il mese successivo alla registrazione dell'operazione, seguendo le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 633/1972. Gli enti non commerciali che effettuano acquisti intracomunitari destinati all’attività commerciale sono, invece, assoggettati alle regole generali previste dal D.L. 331/1993 per tutti i soggetti passivi Iva. IVA – VERSAMENTO dell’ACCONTO ANNUALE 2014: liquidazione e versamento (per importi non inferiori a € 103,29) dell'acconto Iva annuale di cui all’art. 6 della L. 405/1990. L'importo è dovuto a titolo di acconto per il periodo d’imposta 2014: – del versamento relativo al mese di dicembre 2014 per i contribuenti mensili (codice tributo 6013); – del versamento in sede di dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali per opzione (codice tributo 6035). DICHIARAZIONI 2014 – OMESSA PRESENTAZIONE – RAVVEDIMENTO: per le persone fisiche, le società di persone ed equiparate, i soggetti Ires con esercizio solare, nonché gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che non hanno presentato le dichiarazioni annuali 2014 (Mod. Unico 2014, Dichiarazione Irap 2014, Iva 2014 autonoma) entro 30 Versamento con il Modello F24 telematico. Trasmissione telematica della dichiarazione, direttamente o tramite un intermediario abilitato e versamento, mediante il Mod. F24, della sanzione (codice tributo 8911) ridotta pari a € 21, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate. MARTEDÌ ––– 30 DICEMBRE REGISTRO MERCOLEDÌ ––– 31 DICEMBRE IVA IVA settembre 2014, ultimo giorno per la regolarizzazione, mediante il ravvedimento, dell’omessa presentazione della dichiarazione. IMPOSTA di REGISTRO – CONTRATTI di LOCAZIONE: per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”, versamento relativo a: - cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° dicembre 2014; - contratti nuovi o annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima con inizio a decorrere dal 1° dicembre 2014. In caso di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili, effettuata ai sensi del D.P.R. 404/2001, il versamento dell’imposta di registro deve essere eseguito tramite il Mod. F24 on-line (articolo 21, D.M. 31 luglio 1998 e succ. modif.). IVA – ENTI NON COMMERCIALI – ACQUISTI INTRACOMUNITARI: per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva, scade oggi il la termine per presentare dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di novembre 2014 e versare l’imposta. L’obbligo sussiste solo se l’ammontare degli acquisti ha superato, nel 2013, il limite di € 8.263,31 o dal momento in cui tale limite è superato nell’anno in corso, o in presenza di opzione per il pagamento dell’Iva in Italia. IVA – OPERAZIONI con PAESI BLACK LIST – COMUNICAZIONE: per i soggetti passivi, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato nel mese di novembre 2014 operazioni (acquisti e vendite di beni, nonché acquisizioni e prestazioni di servizi) con altri soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (Paesi black list), individuati dal D.M. 4.5.1999 e dal D.M. 21.11.2001, come modificati dal D.M. 27.7.2010, scade oggi il termine per la presentazione della relativa comunicazione con il modello Versamento: - al concessionario della riscossione; - presso uno sportello bancario; - presso un ufficio postale, con bollettino postale intestato al concessionario della riscossione, utilizzando il modello F23. Codici tributo: 107T per contratti di locazione fabbricati - intero periodo; 108T per affitto fondi rustici; 112T per contratti di locazione fabbricati annualità successive; 114T per proroghe (contratti di locazione e affitti); 115T per contratti di locazione fabbricati - prima annualità. Modalità: la dichiarazione (Mod. Intra12 in duplice copia) si presenta all’Agenzia delle Entrate competente. Il versamento si effettua con il Mod. F24. Codice tributo: 6099. Trasmissione telematica (obbligatoria) all’Agenzia delle Entrate con l’apposito modello. Si ricorda che tra i Paesi black list vi sono, in particolare, il Principato di Monaco, il Liechtenstein e la Svizzera. La Repubblica di San Marino non fa più parte dei Paesi black list a decorrere dal 24.2.2014. INPS approvato con il Provvedimento 28 maggio 2010. INPS – DENUNCIA «UNIEMENS» INDIVIDUALE: per i datori di lavoro e i committenti, invio telematico della denuncia «Emens» delle retribuzioni e dei compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori assimilati (co.co.co.) e ai lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a € 5.000 iscritti alla Gestione separata Inps corrisposti nel mese di novembre 2014. La denuncia Uniemens riguarda anche le Gestioni ex Inpdap (Circ. Inps 7.8.2012, n. 105) ed ex Enpals (si veda la Circ. Inps 18.3.2013, n. 41). Trasmissione (obbligatoria) in via telematica NOTA Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del D.L. 330/1994, conv. con L. 473/1994 e dell’articolo 18 del D.Lgs. 241/1997. Dal 1° gennaio 2007 il versamento con il Modello F24 on-line mediante collegamento telematico al sito web dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante l’home banking è obbligatorio per gli enti non commerciali (tra cui gli enti pubblici) titolari di Partita Iva. A decorrere dal 1° ottobre 2014, ai sensi del D.L. 66/2014, conv. con L. 89/2014 i versamenti effettuati con il Modello F24, nel caso in cui, a seguito delle compensazioni, il saldo finale sia positivo o nel caso in cui il saldo finale sia superiore a € 1.000, dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici, a prescindere dal possesso o meno della partita Iva, quindi senza distinzione tra categorie di contribuenti. I servizi telematici sono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste italiane S.p.a. e agenti della riscossione). Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario. Cordiali saluti. Il Direttore dott. Alessandro Ceschi Il Presidente dott. Paride Gianmoena
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