PAC 2014/2020 AIUTI DIRETTI E PSR Pregnana Milanese – 24/11/2014 La Pac 2014-2020: gli obiettivi UE e SVILUPPO: HORIZON 2020 CRESCITA INTELLIGENTE (produzione cibo) Sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione: CRESCITA SOSTENIBILE (salvaguardia risorse naturali) Promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva: CRESCITA INCLUSIVA (sviluppo territoriale) Promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale: 3 investire su ricerca e sviluppo; ridurre l’abbandono scolastico e incrementare il numero dei laureati; favorire lo sviluppo delle innovazioni. migliorare la competitività (maggiore produttività); lotta al cambiamento climatico (riduzione emissioni, efficienza nell’uso delle risorse, resistenza economie ai rischi climatici e alle catastrofi); energia pulita ed efficiente (riduzione spesa per importazione, sicurezza energetica, posti di lavoro). aumentare l’occupazione; migliorare le competenze dei lavoratori in vista della creazione di posti di lavoro qualificati; lotta alla povertà. Per rispondere alle sfide future Sfide economiche Sfide ambientali Sfide territoriali • Sicurezza alimentare • Emissioni di gas serra • Vitalità delle zone rurali • Variabilità dei prezzi • Degrado dei terreni • Crisi economica • Qualità dell’acqua e dell’aria • Diversità dell'agricoltura dell'UE • Habitat e biodiversità Produzione di cibo Gestione risorse naturali Sviluppo territoriale Da: INEA 5 La Pac 2014-2020: gli strumenti 1. Pagamenti diretti (52% risorse) 2. Misure di mercato (8% risorse) 3. Sviluppo rurale (40% risorse) 8% 40% Misure di mercato Pagamenti disaccoppiati Sviluppo rurale 52% Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale. Fondo Pagamenti diretti Fondi UE (miliardi €) Fondi nazionali (miliardi €) Totale (miliardi €) Media annua (miliardi €) Periodo precedente (miliardi €) 27,0 0,0 27,0 3,8 4,1 4,0 0,0 4,0 0,6 0,6 Sviluppo rurale 10,5 10,5 21,0 3,0 2,6 TOTALE 41,5 10,5 52,0 7,4 7,3 OCM vino e ortofrutta Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale. Reg. 1306/2013 – Reg. delegato 640/2014 - Reg. esecuzione 809/2014 Finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac 1° pilastro 2° pilastro Reg. 1307/2013 - pagamenti diretti (Reg. delegato 639/2014 - Reg. esecuzione 641/2014) Reg. 1308/2013 - organizzazione comune dei mercati (OCM) FEAGA Reg. 1305/2013 - sostegno allo sviluppo rurale Reg. delegato 807/2014 Reg. esecuzione 808/2014 FEASR 9 Zone montane e/o svantaggiate Altre zone Pagamenti diretti inferiori a 5.000 euro nell’anno precedente Pagamenti diretti inferiori a 1.250 euro nell’anno precedente Iscrizione all’INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo Iscrizione all’INPS, come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), CD (Coltivatore Diretto), coloni o mezzadri Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA • La soglia minima è già presente nel precedente regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 73/2009, art. 28). • in Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario, • Le scelte dell’Italia: − 250 euro per gli anni 2015 e 2016; − 300 euro dal 2017. • Superficie minima: 0,5 ettari Articolo 4 Requisiti minimi 1. I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi: a) per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro duecentocinquanta prima dell’applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro trecento prima dell’applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Detrazione DA (euro) A (euro) 0% 0 150.000 - 50% 150.000 500.000 - 100% >500.000 » Applicabile solo al pagamento di base (non al greening, al pagamento giovani e all’accoppiato). » Modulazione con il lavoro (salari, stipendi e contributi): ˃ i tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dall’importo totale dei pagamenti diretti inizialmente dovuti all’agricoltore (esclusa la componente ecologica), gli importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, inclusi i contributi sociali e le tasse relative al lavoro. » No pagamenti aziende che aggirino la norma ˃ scissione o trasferimento parziale a terzi 12 » Spacchettamento in 7 tipologie di pagamenti. » Regionalizzazione (flat rate) ˃ Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale». ˃ Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa. » Convergenza interna ˃ Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale». ˃ Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all’interno di una stessa «regione». 13 Tipologia % del massimale nazionale Pagamenti obbligatori per gli Stati membri Pagamento di base 58% Pagamento ecologico (greening) 30% Pagamento giovani agricoltori 1% Pagamenti facoltativi per gli Stati membri Pagamento ridistributivo per i primi ettari 0% Pagamento per le zone con vincoli naturali 0% Pagamento accoppiato 11% Pagamento piccoli agricoltori - 14 Euro / unità 5– Regime per i piccoli agricoltori Le scelte italiane: pagamenti diretti in 5 componenti 4 – Pagamento accoppiato 3 – Giovani agricoltori 2 – Pagamento ecologico (greening) 1 - Pagamento di base » Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015. » Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili. » Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti. » Alcune opzioni (a discrezione degli Stati membri): ˃ applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a prato permanente in zone con condizioni climatiche difficili a motivo dell’altitudine, della pendenza, ecc.; (ESERCITATA) ˃ escludere le superfici che erano a vigneti e a serre permanenti al 15.05.2013. (NON ESERCITATA) 16 Requisiti Precisazioni 1. Essere agricoltore attivo La definizione di agricoltore attivo sarà decisa dallo Stato membro entro il 1° agosto 2014. 2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 maggio 2015. 3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013 Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti per il 2013. Non è sufficiente una domanda nell’ambito del PSR. Deroghe agricoltore che non possiede il requisito 2013 Precisazioni 1. ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima. 2. vigneti Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti. 3. riserva nazionale Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014. 4. prove verificabili Agricoltori: che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; e che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e allevamento. 17 ANNI 2013 DESCRIZIONE Gli agricoltori ottengono l’assegnazione dei nuovi titoli, se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013. 2014 Il trascinamento dei titoli storici tiene conto dei pagamenti percepiti dall’agricoltore per il 2014. Nel 2014, quindi, l’agricoltore deve prestare molta attenzione all’affitto dei titoli. 2015 I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015. Nel 2015, quindi, l’agricoltore deve prestare molta attenzione all’affitto dei terreni. » Un modo per acquisire il “requisito del 2013”: ˃ in caso di vendita o affitto dell’azienda, il Reg. 1307/2013 (art. 24, par. 8) prevede la possibilità di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori (SERVE CLAUSOLA); VEDASI ART. 3 del reg. esecuzione 641/2014 ˃ valido solo in caso di vendita o affitto di terreni; ˃ il “requisito del 2013” si può trasferire anche a più agricoltori; » Impossibilità a risolvere il “requisito del 2013”: ˃ acquisto di soli titoli nel 2014; ˃ avvio di una nuova attività o società nel 2014 o nel 2015, su terreni di proprietà, da parte di un agricoltore che non è “nuovo agricoltore”. 19 » Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro): 1. Convergenza totale al 2015: valore uniforme dei titoli dal 2015. 2. Convergenza totale al 2019: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al 2019. 3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019. L’Italia ha scelto il “modello irlandese”. 20 La transizione dal valore unitario iniziale al 2015 al valore unitario finale al 2019 avverrà secondo criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri. Il pagamento ecologico (greening) può essere fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli. L’ Italia ha scelto : valore del greening calcolato come percentuale del valore totale dei titoli; 21 Caso di un agricoltore che ha un titolo storico più elevato della media nazionale Euro Perdita max - 30% valore iniziale Valore medio 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Euro Caso di un agricoltore che nel 2014 non possiede titoli 60% del valore medio nazionale Valore medio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Il calcolo del valore unitario iniziale (VUI) Calcolo del VUI (Valore iniziale dei titoli), al 15 maggio 2015, da cui parte il processo di convergenza VUI = (X/Y) * (A/B) dove: X/Y = % pagamento di base sul massimale (variabile dal 18%-68%, a seconda delle scelte fatte sul menu dei pagamenti); dopo le scelte nazionali = 0,58 A/B = pagamento medio per ettaro al primo anno ottenuto come rapporto tra: A = l’importo totale dei pagamenti diretti 2014, compreso l’art.68 per i settori non confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate); B = SAU ammissibile a pagamento nel 2015. L’Italia ha scelto il criterio dei “pagamenti percepiti”. 24 Il modello irlandese Max 30% VUI = Valore Unitario Iniziale VUN = Valore Unitario Nazionale 1. VUI >VUN per oltre 30%: perdita oltre il 30% del VUI. 2. VUI >VUN, meno del 30%: perdita inferiore al 30% del VUI Media (VUN: Valore Unitario Nazionale) 3. VUI compreso tra 90% e 100% VUN: nessuna variazione. 90% VUN 1/3 dif. 90% 4. VUI <90% VUN: recupero di un terzo della differenza. 60% VUN 60% VUN 5. VUI<60%VUN: aumento almeno al 60% del VUN VUN (2019) = massimale 2019/SAU 2015 = circa 180 €/ha (IPOTESI) – Stima 160/190 €/ha SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 56.593 euro Valore pagamenti 2019: 34.542 euro (-39%) € 60.000 € 50.000 € 40.000 Accoppiato Giovani agricoltori € 30.000 Greening Pagamento di base € 20.000 € 10.000 €0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26 SAU: 45 ettari Valore pagamenti 2014: 0 euro Valore pagamenti 2019: 7.363 euro € 8.000 € 7.000 € 6.000 € 5.000 Accoppiato Giovani agricoltori € 4.000 Greening Pagamento di base € 3.000 € 2.000 € 1.000 € 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 27 SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: 58.669 euro Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%) € 70.000 € 60.000 € 50.000 Accoppiato € 40.000 Giovani agricoltori Greening € 30.000 Pagamento di base € 20.000 € 10.000 € 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 28 SAU: 150 ettari Valore pagamenti 2014: 58.669 euro Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%) € 70.000 € 60.000 € 50.000 Accoppiato € 40.000 Giovani agricoltori Greening € 30.000 Pagamento di base € 20.000 € 10.000 € 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29 » L’agricoltore, che ha ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria (successione mortis causa o successione anticipata), è ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine. L’erede può ricevere i titoli che spettano al genitore. » In caso di modifica dello stato giuridico o della denominazione, l’agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine. » Nel caso di fusioni di aziende, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda è ammesso agli stessi diritti degli agricoltori che le gestivano in origine. » Nel caso di scissioni di aziende, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi, proporzionalmente, agli stessi diritti dell’agricoltore che la gestiva in origine. » Nei casi suddetti, la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell’azienda in origine, sia il valore dei titoli che il “requisito del 2013”. 30 In caso di vendita o affitto (parziale o totale), tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l’aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale (art. 28, Reg. Ue 1307/2013). L’Italia ha utilizzato questa norma. In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato è riversato nella misura del 50% nella riserva nazionale. La riduzione di superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015 costituisce un guadagno insperato perché genera un aumento del valore dei titoli. Es. la vendita di terreno o la cessione in affitto o la scadenza di affitto tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015. Il valore dei titoli dopo la vendita o l’affitto viene ricalcolato con il valore dei titoli che l’agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l’affitto (art. 27, Reg. 639/2014). Il guadagno insperato non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l’importo da riversare nella riserva è inferiore a 1.000 euro. 31 » Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del massimale del pagamento di base. ˃ La riserva può essere costituita a livello regionale, se si applica il pagamento di base a livello regionale. » La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a: ˃ giovani agricoltori e/o nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola, di età compresa tra 18 e 65 anni; » Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per: ˃ assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico; ˃ assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici. » Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore medio nazionale o regionale. » La riserva nazionale è alimentata dai titoli che non danno luogo al pagamento per due anni consecutivi, perché: ˃ agricoltore non attivi; ˃ sotto la soglia minima ˃ non utilizzati. 32 » L’agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell’importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”. » Per ettaro ammissibile si intende: ˃ Qualunque superficie agricola investita a: • seminativi; • colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; • prati e pascoli permanenti. • Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida: • le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni » Dichiarazione degli ettari ammissibili: ˃ annualmente attraverso la Domanda Unica. 33 » Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base al loro primo insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività. » FINANZIAMENTO ˃ Fino a 2% del massimale nazionale. L’Italia ha scelto l’1%; se le risorse non sono sufficienti si farà ricorso alla riserva nazionale. » BENEFICIARI ˃ giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda o insediato negli ultimi 5 anni ˃ Età < 40 anni ˃ Adeguate competenze professionali (secondo criteri degli SM). » PAGAMENTO ˃ annuale per un periodo massimo di 5 anni. ˃ importo: +25% del valore medio dei titoli detenuti dall’agricoltore; ˃ Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficiano di questo pagamento: non inferiore a 25 e non superiore a 90 (Italia: 90 ettari). » Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. 34 % Macrosettori Plafond (milioni di euro) Zootecnica 211,87 49,3% Seminativi 146,97 34,3% Olivo 70,48 16,4% Totale 429,32 100% 35 MISURE 1. Zootecnia bovina da latte 2. Zootecnia bovina da carne SOTTO-MISURE IMPORTO UNITARIO (euro/capo) PLAFOND (milioni di euro) 1.1. Vacche da latte 56 75,11 17,5 1.2. Vacche da latte in zona montagna 10 9,87 2,3 2.1. Vacche nutrici 202 40,78 9,5 2.2 Capi bovini macellati 12-24 mesi 46 66,46 15,6 % 3. Zootecnia ovicaprina 3.1. Ovicaprini 12 9,49 2,2 3.2. Ovicaprini IGP 10 5,54 1,3 4. Settore bufalino Bufalini 20 4,12 0,9 210,5 49,3 Totale 36 MISURE SOTTO-MISURE IMPORTO UNITARIO (euro/ha) 1. Frumento duro Frumento duro (centro Italia) 60 59,88 13,9 2. Piano proteico 1.1. Soia (nord Italia) 97 9,87 2,3 1.2. Proteoleaginose (centro Italia) 80 14,16 3,3 1.3. Proteaginose (sud Italia) 90 11,80 2,7 4. Riso Riso 120 22,75 5,3 5. Barbabietola Barbabietola 325 17,21 4,0 6. Pomodoro da industria Pomodoro da industria 160 11,30 2,6 146,97 34,3 Totale PLAFOND (milioni di euro) % 37 MISURE 1. Olivo SOTTO-MISURE IMPORTO UNITARIO (euro/ha) PLAFOND (milioni di euro) 1.1. Premio base olivo (Liguria, Puglia e Calabria) 78 44,29 10,3 1.2. Premio aggiuntivo olivo (Puglia e Calabria) 70 13,31 3,1 1.3. Olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale ed ambientale 130 12,88 3,0 70,48 16,4 Totale olivicoltura % 38 Utilizzo dei terreni Definizione SUPERFICIE AGRICOLA Qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti. SEMINATIVO Terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili. COLTURE PERMANENTI Le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei e pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida. PRATO PERMANENTE E PASCOLO PERMANENTE Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali. VIVAI Le seguenti superfici investite a piantine legnose all’aperto, destinate al trapianto: - Vivai viticoli e viti madri di portainnesti; - Vivai di alberi da frutto e piante da bacche; - Vivai ornamentali; - Vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell’azienda; - Vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle. BOSCO CEDUO A ROTAZIONE RAPIDA Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Il decreto ministeriale ha stabilito che si intende per bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un’attività agricola. 39 » Il regolamento parla di “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”. » Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutte l’Ue: A. le pratiche agricole benefiche 1. Diversificazione colturale 2. Mantenimento prati permanenti 3. Aree a valenza ambientale B. le pratiche equivalenti » Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica. 40 Diversificazione colturale Mantenimento dei prati permanti Aree di interesse ecologico » Interessa solo le superfici a seminativo. » Applicazione in funzione della superficie a seminativo: ˃ fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; ˃ da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%; ˃ oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%. Superficie aziendale a seminativo Colture Dimensione minima fino a 10 ettari esenzione - da 10 a 30 ettari min. 2 nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo maggiore di 30 ettari min. 3 la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. 42 » Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui: ˃ le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso); ˃ i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; ˃ le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; ˃ i seminativi interamente coltivati nell’anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell’anno precedente; 43 » Le aziende con superfici a foraggio o maggese per oltre il 75% a seminativi non applicano i limiti massimi; ˃ ˃ in altre parole, un’azienda con il 100% di superfici a foraggio o maggese rispetta il greening; se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi. » Per “coltura” si intende: ˃ » una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture; + es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum); + es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi. ˃ una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee; ˃ maggese; ˃ erba e piante da foraggio. La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere. 44 45 • • • • • Per la determinazione delle quote delle diverse colture il periodo da considerare è la parte più significativa del ciclo colturale tenendo in considerazione le pratiche colturali tradizionali del contesto nazionale. AGEA HA COMUNICATO IL PERIODO: 1 APRILE – 9 GIUGNO Per il calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro della superficie totale a seminativi di ogni azienda è calcolata una sola volta per ogni anno di domanda; Nei casi di policoltura applicata coltivando una coltura principale intercalata da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata solamente dalla coltura principale; Nei casi di policoltura applicata coltivando simultaneamente due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è conteggiata come una coltura distinta se occupa almeno il 25% di tale superficie. La superficie occupata dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25% della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su di essa; Le superfici seminate con miscugli di sementi si considerano coperte da una sola coltura definita «coltura mista». Pratica agricola Diversificazione colturale 46 Aziende interessate Aziende con superficie a seminativo >10 ettari Superfici e colture Esenzioni Seminativi tra 10-30 ha: presenza di almeno 2 colture. La coltura principale deve occupare <75% della superficie a seminativo; Non si applica a: agricoltura biologica Seminativi >30 ha: presenza di almeno 3 colture. Le due colture principali devono occupare <95% della superficie a seminativo e la principale <75% superfici con più del 75% a foraggio, prato permanente e con colture sommerse (riso) per una parte significativa dell’anno Esempi di pratiche equivalenti Avvicendamento Colture Copertura invernale del suolo Colture intercalari Pratica agricola Mantenimento prati permanenti 47 Aziende interessate Aziende con prati permanenti e Pascoli Superfici e colture Esenzioni Mantenimento obbligatorio per aziende localizzate in aree designate dagli Stati membri, considerate ecologicamente Sensibili Il rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale non deve diminuire di oltre il 5% a livello aziendale, territoriale o nazionale Non si applica a: agricoltura biologica Esempi di pratiche equivalenti Gestione dei prati permanenti applicando specifici criteri, tra cui un appropriato regime di taglio, mantenimento elementi caratteristici del paesaggio, sistema di pascolo estensivo Pratica agricola Aziende interessate Superfici e colture Esenzioni Esempi di pratiche equivalenti Set aside ecologico Aziende con superficie a seminativo >15 ettari Aree di interesse ecologico 48 Soggetto all’obbligo una superficie pari al 5% della superficie a seminativi (7% dal 2017) Non si applica a: - agricoltura biologica; - superfici con più del 75% a foraggio, prato permanente e con colture sommerse (riso) per una parte significativa dell’anno; - superfici con più del 75% con foraggi, coltivazioni di Leguminose Fasce tampone Bordi e strisce per fauna selvatica Produzione su seminativi senza irrigazione, concimazione e uso di prodotti fitosanitari » Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA). » Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. ˃ Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). » Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. » La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa. 49 » Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico: ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ettari agroforestali, realizzati con i PSR, fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, superfici oggetto di imboschimento con i PSR, superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l’applicazione di fattori di ponderazione (ESCLUSA ITALIA) superfici con colture azotofissatrici. » Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell’azienda; 50 Calcolo Ecological Focus Area Elementi caratteristici U.M. Terreni lasciati a riposo (per m²). Terrazze Elementi caratteristici del paesaggio: a) Siepi/fasce alberate b) Alberi isolati c) Alberi in filari d) Gruppi di alberi/ boschetti e) Bordi dei campi f) Stagni g) Fossati h) Muretti di pietra tradizionali i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi dell’azienda Fasce tampone Ettari agroforestali Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali: • Senza produzione • Con produzione Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida Superfici oggetto di imboschimento Superfici con colture azotofissatrici Efa Superficie prima della conversione Fattore di Efa Fattore di conversione (se si applicano ponderazione (m/albero/m²) entrambi i fattori) Superficie Efa convertita (m2) m2 m2 n.p. 2 1 1 1 m2 2 m2 0 0 ml v.a. ml m2 ml m2 ml ml 5 20 5 n.p. 6 n.p. 3 1 2 1,5 2 1,5 1,5 1,5 2 1 10 m2 30 m2 10 m2 1,5 m2 9 m2 1,5 m2 6 m2 1 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 m2 ml m2 n.p. 6 n.p. 1 1,5 1 1 m2 9 m2 1 m2 0 0 0 1,5 0,3 0,3 1 0,7 m2 ml ml ml m2 m2 m2 Totale= 6 6 n.p n.p. n.p. 9 1,8 m2 0,3 m2 1 m2 0,7 m2 m2 ha 0 0 0 0 0 0 51 0 0,00 EFA DESRIZIONE TERRENI LASCIATI A RIPOSO Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola. I terreni lasciati a riposo per oltre 5 anni per costituire un’area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo. TERRAZZE Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* (alleg. II, regolamento (UE) n.1306/2013) e altre terrazze. ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*, nonché’ i seguenti elementi caratteristici del paesaggio: a) siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri; lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi; e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; g) fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; h) muretti di pietra tradizionali. 52 EFA DESCRIZIONE FASCE TAMPONE Includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d’acqua prescritto dalla BCAA 1* e dal CGO 1* o CGO 10* e altri tipi di fasce tampone. La larghezza minima di queste altre fasce tampone è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. Le fasce tampone sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo corra parallelo alla riva di un corso d’acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d’acqua esse possono includere fasce con vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga al divieto di produzione, gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. ETTARI AGROFORESTALI Sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie (titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013) che rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno previsto dall’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013. FASCE DI ETTARI AMMISSIBILI LUNGO I BORDI FORESTALI Gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le due opzioni. Se decidono di non autorizzare la produzione agricola, in deroga al divieto di produzione gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo contiguo. La larghezza minima di queste fasce è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La larghezza massima è di 10 metri. SUPERFICI CON BOSCO CEDUO A ROTAZIONE RAPIDA Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati membri compilano l’elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall’elenco di cui all’art. 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati. In Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. 53 EFA DESCRIZIONE SUPERFICI CON COLTURE INTERCALARI Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei requi siti del CGO 1 di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre superfici con colture intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di specie vegetali miste o la sottosemina di erba nella coltura principale. Gli Stati membri definiscono l’elenco delle specie vegetali miste da impiegare e il periodo di semina delle colture intercalari o del manto vegetale e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. Il periodo stabilito dagli Stati membri non si estende oltre il 1° ottobre. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. Esse non comprendono nemmeno le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell’allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e applicate attraverso gli impegni di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento. SUPERFICI CON COLTURE AZOTOFISSATRICI Gli agricoltori coltivano le colture che fissano l’azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L’elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all’obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri stabiliscono norme sui luoghi in cui si possono coltivare colture azotofissatrici e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. Tali norme tengono conto della necessità di soddisfare gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE, dato che tali colture potrebbero aumentare il rischio di lisciviazione dell’azoto in autunno. Le superfici con colture azotofissatrici non comprendono le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell’allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e applicate attraverso gli impegni di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento. L’agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di domanda per il soddisfacimento dell’obbligo EFA 54 ALLEGATI DECRETO ALLEGATO II Elenco delle specie di alberi con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro Cipresso piramidale Cupressus sempervirens, varietà pyramidalis o stricta. Pioppo cipressino Populus nigra, varietà italica ALLEGATO III Elenco delle specie azotofissatrici arachide (Arachis hypogaea L.) cece (Cicer arietinum L.) cicerchia (Lathyrus sativus L.) erba medica e luppolina (Medicago sp) fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.) fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.) fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) fava, favino e favetta (Vicia faba L.) fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) ginestrino (Lotus corniculatus L.) lenticchia (Lens culinaris Medik.) liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) lupino (Lupinus sp.) moco (Lathyrus cicera L.) pisello (Pisum sativum L.) sulla (Hedysarum coronarium L.) trifogli (Trifolium sp.) soia (Glycine max L.) veccia (Vicia sativa L.) veccia villosa (Vicia villosa Roth) 55 Elementi caratteristici Aree di interesse ecologico rilevate in azienda Fattore di conversione (m/albero/m2) Fattore di ponderazione EFA (se si applicano entrambi i fattori) Superficie EFA convertita (m2) Superfici con colture azotofissatrici (m2) 70.000 n.p. 0,7 0.7 m2 49.000 Siepi/fasce alberate (per metro lineare) 300 5 2 10 m2 3.000 Alberi isolati (per albero) 100 20 1,5 30 m2 3.000 Fossati (per metro lineare) 2500 3 2 6 m2 15.000 TOTALE 70.000 7 ettari 56 1 metro lineare di questa fasca tampone corrisponde a 9 m2 di Efa Anni Sanzioni 2015-2016 perdita del pagamento greening 2017 perdita del pagamento greening, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 20% del pagamento greening dal 2018 perdita del pagamento greening, più una riduzione degli altri pagamenti pari al 25% del pagamento greening 58 Il pacchetto legislativo sullo sviluppo rurale 6 Priorità 18 Focus area Le priorità e le focus area attivate 6 Priorità 18 Focus area Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento alle seguenti focus area: a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riferimento alle seguenti focus area : a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riferimento alle seguenti focus area : a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riferimento alle seguenti focus area : a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle seguenti focus area : a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e dell'industria alimentare c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riferimento alle seguenti focus area : a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia La Strategia Tre obiettivi generali: Favorire la competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali ed il recupero di valore aggiunto per il sistema agricolo tramite diffusione di conoscenze, innovazioni, l’integrazione e le reti; Sostenere la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio attraverso la diffusione di pratiche agricole e forestali sostenibili e l'uso equilibrato delle risorse naturali; Mantenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali e delle aree svantaggiate di montagna. Misura 1 - Art. 14 (formazione, informazione) Misura 2 - Art. 15 (consulenza aziendale) Misura 3 - Art. 16 (prima adesione e promozione regimi di qualità) Misura 4 - Art. 17 (investimenti aziende agricole e agroindustriali, infrastrutture viarie di montagna, investimenti non produttivi) Misura 6 - Art. 19 (insediamento giovani, diversificazione aziende agricole) Misura 7 - Art. 20 (servizi alla popolazione e infrastrutture in aree rurali) Misura 8 - Art. 21 (imboschimento, prevenzione e ripristino danni alle foreste, investimenti imprese silvicole e trasformazione prodotti foreste) Misura 10 - Art. 28 (premi agro-climatico-ambientali) Misura 11 - Art. 29 (premi agricoltura biologica) Misura 12 - Art. 30 (indennità natura 2000) Misura 13 - Art. 31 (indennità zone svantaggiate di montagna) Misura 16 - Art. 35 (gruppi operativi PEI, progetti pilota, progetti filiera corta, progetti pratiche ambientali, progetti agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale, progetti integrati di filiera e d’area) Misura 19 - Leader (Piani di sviluppo locale) Sottomisura 1.1: Formazione e acquisizione di competenze Operazione 1.1.a: Formazione e acquisizione di competenze Sottomisura 1.2: Progetti dimostrativi e azioni di informazione Operazione 1.2.a: Progetti dimostrativi e azioni di informazione Sottomisura 1.3: Scambi aziendali Operazione 1.3.a: Scambi aziendali Sottomisura 2.1: Supporto per la fornitura di servizi di consulenza Operazione 2.1.a: Incentivi per attività di consulenza aziendale Sottomisura 2.3: Sostegno alla formazione dei consulenti Operazione 2.3.a: Formazione dei consulenti Sottomisura 3.1: Sostegno alle nuove adesioni ai regimi di qualità Operazione 3.1.a: Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità Sottomisura 3.2: Sostegno alle attività di informazione e promozione promosse da gruppi di produttori nel mercato interno Operazione 3.2.a: Informazione e promozione dei prodotti di qualità Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali (Articolo 17) Sottomisura 4.1: Investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità delle aziende agricole Operazione 4.1.a: Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole Operazione 4.1.b: Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione Operazione 4.1.c - Incentivi per investimenti nell’ambito della filiera agroalimentare Sottomisura 4.2: Supporto agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli Operazione 4.2.a: Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli Sottomisura 4.3: Supporto per investimenti infrastrutturali collegati allo sviluppo, modernizzazione e adattamento dell’agricoltura e delle foreste Operazione 4.3.a: Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale Sottomisura 4.4: Investimenti non produttivi, connessi all’adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali Operazione 4.4.a: Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità Operazione 4.4.b: Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari Operazione 4.4.c: Investimenti strutturali non produttivi atti a contenere le emissioni di ammoniaca e metano Misura 6: Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese (Articolo 19) Sottomisura 6.1: Sostegno all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori Operazione 6.1.a: Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori Sottomisura 6.4: Supporto agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività non agricole Operazione 6.4.b: Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche Operazione 6.4.c: Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia Misura 6: Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese (Articolo 19) Sottomisura 7.2: Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento e all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico Operazione 7.2.a: Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali Sottomisura 7.3: Investimenti per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online Operazione 7.3.a: Incentivi per il potenziamento della banda larga Sottomisura 7.4: Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura Operazione 7.4.a: Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese Sottomisura 7.5: Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala Operazione 7.5.a: Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali Sottomisura 7.6: Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente Operazione 7.6.a: Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi Operazione 7.6.b: Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale Sottomisura 8.1: Supporto ai costi di impianto di boschi e premi annuali per il mantenimento e mancati redditi Operazione 8.1.a: Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento Operazione 8.1.b: Mantenimento di superfici imboschite Sottomisura 8.3: Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Operazione 8.3.a: Prevenzione dei danni alle foreste Sottomisura 8.4: Supporto per il ripristino dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Operazione 8.4.a: Ripristino dei danni alle foreste Sottomisura 8.6: Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste Operazione 8.6.a: Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali Operazione 8.6.b: Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste Sottomisura 10.1: Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali Operazione 10.1.a: Produzioni agricole integrate Operazione 10.1.b: Salvaguardia dei medicai Operazione 10.1.c: Conservazione della biodiversità nelle risaie Operazione 10.1.d: Agricoltura conservativa Operazione 10.1.e: Inerbimenti a scopo naturalistico Operazione 10.1.f: Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con la sottomisura 4.4 Operazione 10.1.g: Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con la sottomisura 4.4 Operazione 10.1.h: Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti Operazione 10.1.i: Salvaguardia di prati aridi Operazione 10.1.j: Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento Operazione 10.1.k: Salvaguardia di razze animali locali Operazione 10.1.l: Coltivazione di varietà vegetali a rischi abbandono Sottomisura 10.2: Supporto per la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura Operazione 10.2.a: Conservazione della Biodiversità animale e vegetale (ex situ) Sottomisura 11.1: Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell’agricoltura biologica Operazione 11.1.a: Conversione all’agricoltura biologica Sottomisura 11.2: Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica Operazione 11.2.a: Mantenimento dell’agricoltura biologica Sottomisura 12.1: Pagamenti compensativi per le aree agricole natura 2000 Operazione 12.1.a: Salvaguardia di torbiere Operazione 12.1.b: Conservazione di canneti, cariceti, molinieti Operazione 12.1.c: Conservazione di prati aridi Operazione 12.1.d: Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica Sottomisura 13.1: Indennità compensativa per le aree di montagna Operazione 13.1.a: Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna: prato permanente e pascolo Operazione 13.1.b: Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna: vigneto, oliveto, frutteto e castagneto Sottomisura 16.1: Supporto per la creazione e le attività dei gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità in agricoltura Operazione 16.1.a: Gruppi operativi PEI Sottomisura 16.2: Supporto per i progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie Operazione 16.2.a: Progetti pilota e sviluppo di innovazione Sottomisura 16.4: Supporto per la cooperazione di filiera orizzontale e verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le connesse attività promozionali a raggio locale Operazione 16.4.a: Filiere corte Sottomisura 19.1: Supporto preparatorio Operazione 19.1.a: Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) Sottomisura 19.2: Sostegno per la implementazione delle operazioni nell’ambito della strategia CLLD Operazione 19.2.a: Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale Sottomisura 19.3: Preparazione ed implementazione delle attività di cooperazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) Operazione 19.3.a: Cooperazione dei GAL Sottomisura 19.4: Sostegno ai costi di gestione e di animazione Operazione 19.4.a: Gestione ed animazione dei GAL IL CRONOPROGRAMMA 1° documento di lavoro sul PSR (contesto, fabbisogni, strategia, misure attivate) Elaborazione bozza PSR Avvio confronto informale con CE 1a bozza PSR Notifica PSR alla CE Approvazione CE 2013 Novembre Dicembre Gennaio febbraio Approvazione Consiglio UE Approvazione Parlamento UE Pubblicazione Regolamenti su regolamenti regolamenti GUUE (L 347 del 20/12/13) Marzo Aprile Maggio giugno 22 aprile notifica Accordo di Partenariato Luglio Dicembre 18 luglio notificato il Programma Approvazione regolamenti attuazione Valutazione ambientale strategica Il Cronoprogramma è strettamente dipendente dai tempi di esame della proposta da parte dei servizi della Commissione, nonché dalla definizione dell’accordo di partenariato GRAZIE DELL’ATTENZIONE! PAC 2014/2020 AIUTI DIRETTI E PSR 24/11/2014 PREGNANA MILANESE 83
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