Pac 2014/2020 aiuti diretti e PSR

PAC 2014/2020
AIUTI DIRETTI E PSR
Pregnana Milanese – 24/11/2014
La Pac 2014-2020:
gli obiettivi
UE e SVILUPPO: HORIZON 2020
CRESCITA
INTELLIGENTE
(produzione cibo)
Sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione:
CRESCITA
SOSTENIBILE
(salvaguardia
risorse naturali)
Promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva:
CRESCITA
INCLUSIVA
(sviluppo
territoriale)
Promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la
coesione sociale e territoriale:
3
 investire su ricerca e sviluppo;
 ridurre l’abbandono scolastico e incrementare il numero dei laureati;
 favorire lo sviluppo delle innovazioni.
 migliorare la competitività (maggiore produttività);
 lotta al cambiamento climatico (riduzione emissioni, efficienza nell’uso delle risorse, resistenza
economie ai rischi climatici e alle catastrofi);
 energia pulita ed efficiente (riduzione spesa per importazione, sicurezza energetica, posti di lavoro).
 aumentare l’occupazione;
 migliorare le competenze dei lavoratori in vista della creazione di posti di lavoro qualificati;
 lotta alla povertà.
Per rispondere alle sfide future
Sfide
economiche
Sfide ambientali
Sfide territoriali
• Sicurezza alimentare
• Emissioni di gas serra
• Vitalità delle zone rurali
• Variabilità dei prezzi
• Degrado dei terreni
• Crisi economica
• Qualità dell’acqua e dell’aria
• Diversità dell'agricoltura
dell'UE
• Habitat e biodiversità
Produzione di cibo
Gestione risorse naturali
Sviluppo
territoriale
Da: INEA
5
La Pac 2014-2020:
gli strumenti
1. Pagamenti diretti (52% risorse)
2. Misure di mercato (8% risorse)
3. Sviluppo rurale (40% risorse)
8%
40%
Misure di mercato
Pagamenti disaccoppiati
Sviluppo rurale
52%
Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale.
Fondo
Pagamenti diretti
Fondi UE
(miliardi €)
Fondi
nazionali
(miliardi €)
Totale
(miliardi €)
Media
annua
(miliardi €)
Periodo
precedente
(miliardi €)
27,0
0,0
27,0
3,8
4,1
4,0
0,0
4,0
0,6
0,6
Sviluppo rurale
10,5
10,5
21,0
3,0
2,6
TOTALE
41,5
10,5
52,0
7,4
7,3
OCM vino e
ortofrutta
Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale.
Reg. 1306/2013 – Reg. delegato 640/2014 - Reg. esecuzione 809/2014
Finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac
1° pilastro
2° pilastro
Reg. 1307/2013 - pagamenti diretti
(Reg. delegato 639/2014 - Reg.
esecuzione 641/2014)
Reg. 1308/2013 - organizzazione
comune dei mercati (OCM)
FEAGA
Reg. 1305/2013 - sostegno allo
sviluppo rurale
Reg. delegato 807/2014
Reg. esecuzione 808/2014
FEASR
9
Zone montane e/o svantaggiate
Altre zone
Pagamenti diretti inferiori a
5.000 euro nell’anno precedente
Pagamenti diretti inferiori a 1.250
euro nell’anno precedente
Iscrizione all’INPS, come IAP
(Imprenditore Agricolo
Professionale), CD (Coltivatore
Diretto), coloni o mezzadri
Possesso della partita IVA attiva
in campo agricolo
Iscrizione all’INPS, come IAP
(Imprenditore Agricolo
Professionale), CD (Coltivatore
Diretto), coloni o mezzadri
Possesso della partita IVA attiva in
campo agricolo e, a partire dal 2016,
con dichiarazione annuale IVA
• La soglia minima è già presente nel precedente regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 73/2009, art. 28).
• in Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario,
• Le scelte dell’Italia:
− 250 euro per gli anni 2015 e 2016;
− 300 euro dal 2017.
• Superficie minima: 0,5 ettari
Articolo 4
Requisiti minimi
1.
I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi:
a)
per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro
duecentocinquanta prima dell’applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b)
per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro trecento
prima dell’applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Detrazione
DA (euro)
A (euro)
0%
0
150.000
- 50%
150.000
500.000
- 100%
>500.000
» Applicabile solo al pagamento di base (non al greening, al pagamento
giovani e all’accoppiato).
» Modulazione con il lavoro (salari, stipendi e contributi):
˃ i tetti aziendali saranno calcolati sottraendo dall’importo totale dei pagamenti diretti inizialmente dovuti
all’agricoltore (esclusa la componente ecologica), gli importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati
e dichiarati dagli agricoltori per l’anno precedente, inclusi i contributi sociali e le tasse relative al lavoro.
» No pagamenti aziende che aggirino la norma
˃ scissione o trasferimento parziale a terzi
12
» Spacchettamento in 7 tipologie di pagamenti.
» Regionalizzazione (flat rate)
˃ Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».
˃ Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche
agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o
amministrativa.
» Convergenza interna
˃ Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale».
˃ Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all’interno di una stessa
«regione».
13
Tipologia
% del massimale
nazionale
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri
Pagamento di base
58%
Pagamento ecologico (greening)
30%
Pagamento giovani agricoltori
1%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri
Pagamento ridistributivo per i primi ettari
0%
Pagamento per le zone con vincoli naturali
0%
Pagamento accoppiato
11%
Pagamento piccoli agricoltori
-
14
Euro / unità
5– Regime per i piccoli agricoltori
Le scelte italiane: pagamenti diretti in 5 componenti
4 – Pagamento accoppiato
3 – Giovani agricoltori
2 – Pagamento ecologico (greening)
1 - Pagamento di base
» Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla
base della domanda unica al 15 maggio 2015.
» Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
» Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose, prati
e pascoli permanenti.
» Alcune opzioni (a discrezione degli Stati membri):
˃ applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a prato permanente in
zone con condizioni climatiche difficili a motivo dell’altitudine, della pendenza, ecc.;
(ESERCITATA)
˃ escludere le superfici che erano a vigneti e a serre permanenti al 15.05.2013. (NON
ESERCITATA)
16
Requisiti
Precisazioni
1. Essere agricoltore attivo
La definizione di agricoltore attivo sarà decisa dallo Stato membro entro il 1° agosto 2014.
2. Presentare una domanda di
assegnazione di titoli
La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 maggio 2015.
3. Aver presentato una domanda di aiuto
per il 2013
Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti
diretti per il 2013.
Non è sufficiente una domanda nell’ambito del PSR.
Deroghe agricoltore che non possiede il
requisito 2013
Precisazioni
1. ortofrutticoli, patate da consumo,
patate da seme, piante ornamentali
Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da
seme, piante ornamentali su una superficie minima.
2. vigneti
Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. riserva nazionale
Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014.
4. prove verificabili
Agricoltori:
che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto;
e
che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di
produzione e allevamento.
17
ANNI
2013
DESCRIZIONE
Gli agricoltori ottengono l’assegnazione dei nuovi titoli, se hanno
presentato una domanda di aiuto nel 2013.
2014
Il trascinamento dei titoli storici tiene conto dei pagamenti percepiti
dall’agricoltore per il 2014.
Nel 2014, quindi, l’agricoltore deve prestare molta attenzione all’affitto
dei titoli.
2015
I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici
agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015.
Nel 2015, quindi, l’agricoltore deve prestare molta attenzione all’affitto
dei terreni.
» Un modo per acquisire il “requisito del 2013”:
˃ in caso di vendita o affitto dell’azienda, il Reg. 1307/2013 (art. 24, par. 8)
prevede la possibilità di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più
agricoltori (SERVE CLAUSOLA); VEDASI ART. 3 del reg. esecuzione
641/2014
˃ valido solo in caso di vendita o affitto di terreni;
˃ il “requisito del 2013” si può trasferire anche a più agricoltori;
» Impossibilità a risolvere il “requisito del 2013”:
˃ acquisto di soli titoli nel 2014;
˃ avvio di una nuova attività o società nel 2014 o nel 2015, su terreni di
proprietà, da parte di un agricoltore che non è “nuovo agricoltore”.
19
» Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro):
1. Convergenza totale al 2015: valore uniforme dei titoli dal 2015.
2. Convergenza totale al 2019: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al
2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del
periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi
un pagamento uniforme al 2019.
3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo Stato membro stabilisce il
valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza
raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019.
L’Italia ha scelto il “modello irlandese”.
20
 La transizione dal valore unitario iniziale al 2015 al valore unitario finale al 2019
avverrà secondo criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri.
 Il pagamento ecologico (greening) può essere fissato in modo proporzionale al valore
complessivo dei titoli.
L’ Italia ha scelto : valore del greening calcolato come
percentuale del valore totale dei titoli;
21
Caso di un agricoltore che ha un titolo storico più elevato
della media nazionale
Euro
Perdita max
- 30% valore iniziale
Valore medio 2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Euro
Caso di un agricoltore che nel 2014
non possiede titoli
60% del valore medio
nazionale
Valore medio
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Il calcolo del valore unitario iniziale (VUI)
Calcolo del VUI (Valore iniziale dei titoli), al 15 maggio 2015, da cui parte il processo di
convergenza
VUI = (X/Y) * (A/B)
dove:
X/Y = % pagamento di base sul massimale
(variabile dal 18%-68%, a seconda delle scelte fatte sul menu dei pagamenti); dopo le
scelte nazionali = 0,58
A/B = pagamento medio per ettaro al primo anno
ottenuto come rapporto tra:
A = l’importo totale dei pagamenti diretti 2014, compreso l’art.68 per i settori non
confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate);
B = SAU ammissibile a pagamento nel 2015.
L’Italia ha scelto il criterio dei “pagamenti percepiti”.
24
Il modello irlandese
Max 30%
VUI = Valore Unitario Iniziale
VUN = Valore Unitario Nazionale
1. VUI >VUN per oltre 30%: perdita oltre il 30% del VUI.
2. VUI >VUN, meno del 30%: perdita inferiore al 30% del VUI
Media (VUN: Valore Unitario Nazionale)
3. VUI compreso tra 90% e 100% VUN: nessuna variazione.
90% VUN
1/3 dif. 90%
4. VUI <90% VUN: recupero di un terzo della differenza.
60% VUN
60% VUN
5. VUI<60%VUN: aumento almeno al 60% del VUN
VUN (2019) = massimale 2019/SAU 2015 = circa 180 €/ha (IPOTESI) – Stima 160/190 €/ha
SAU: 45 ettari
Valore pagamenti 2014: 56.593 euro
Valore pagamenti 2019: 34.542 euro (-39%)
€ 60.000
€ 50.000
€ 40.000
Accoppiato
Giovani agricoltori
€ 30.000
Greening
Pagamento di base
€ 20.000
€ 10.000
€0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
26
SAU: 45 ettari
Valore pagamenti 2014: 0 euro
Valore pagamenti 2019: 7.363 euro
€ 8.000
€ 7.000
€ 6.000
€ 5.000
Accoppiato
Giovani agricoltori
€ 4.000
Greening
Pagamento di base
€ 3.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
27
SAU: 150 ettari
Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%)
€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000
Accoppiato
€ 40.000
Giovani agricoltori
Greening
€ 30.000
Pagamento di base
€ 20.000
€ 10.000
€ 0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
28
SAU: 150 ettari
Valore pagamenti 2014: 58.669 euro
Valore pagamenti 2019: 48.406 euro (-17%)
€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000
Accoppiato
€ 40.000
Giovani agricoltori
Greening
€ 30.000
Pagamento di base
€ 20.000
€ 10.000
€ 0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
29
» L’agricoltore, che ha ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria
(successione mortis causa o successione anticipata), è ammesso agli stessi diritti
dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine. L’erede può ricevere i titoli che spettano
al genitore.
» In caso di modifica dello stato giuridico o della denominazione, l’agricoltore con la
nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda
in origine.
» Nel caso di fusioni di aziende, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda è ammesso agli
stessi diritti degli agricoltori che le gestivano in origine.
» Nel caso di scissioni di aziende, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono
ammessi, proporzionalmente, agli stessi diritti dell’agricoltore che la gestiva in origine.
» Nei casi suddetti, la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell’azienda in origine, sia il
valore dei titoli che il “requisito del 2013”.
30
 In caso di vendita o affitto (parziale o totale), tra il 16 maggio 2014 e il 15 maggio 2015, uno Stato membro
può stabilire che l’aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale (art. 28, Reg. Ue
1307/2013). L’Italia ha utilizzato questa norma.
 In caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole tra il
16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore
interessato è riversato nella misura del 50% nella riserva nazionale.
 La riduzione di superficie ammissibile tra il 2014 e il 2015 costituisce un guadagno insperato perché
genera un aumento del valore dei titoli.
 Es. la vendita di terreno o la cessione in affitto o la scadenza di affitto tra il 16 maggio 2014 a il 15
maggio 2015.
 Il valore dei titoli dopo la vendita o l’affitto viene ricalcolato con il valore dei titoli che l’agricoltore avrebbe
ottenuto senza la vendita o l’affitto (art. 27, Reg. 639/2014).
 Il guadagno insperato non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l’importo
da riversare nella riserva è inferiore a 1.000 euro.
31
» Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare
il 3% del massimale del pagamento di base.
˃ La riserva può essere costituita a livello regionale, se si applica il pagamento di base a livello regionale.
» La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli in via
prioritaria a:
˃ giovani agricoltori e/o nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l’attività agricola, di età compresa tra 18 e 65 anni;
» Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per:
˃ assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di
ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico;
˃ assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici.
» Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore medio nazionale o
regionale.
» La riserva nazionale è alimentata dai titoli che non danno luogo al pagamento per due
anni consecutivi, perché:
˃ agricoltore non attivi;
˃ sotto la soglia minima
˃ non utilizzati.
32
» L’agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il pagamento
dell’importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”.
» Per ettaro ammissibile si intende:
˃ Qualunque superficie agricola investita a:
• seminativi;
• colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), compresi i vivai e il bosco ceduo a
rotazione rapida;
• prati e pascoli permanenti.
• Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida:
• le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia
saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si
sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni
» Dichiarazione degli ettari ammissibili:
˃ annualmente attraverso la Domanda Unica.
33
» Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio
generazionale; il pagamento di base al loro primo insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque
anni di attività.
» FINANZIAMENTO
˃ Fino a 2% del massimale nazionale. L’Italia ha scelto l’1%; se le risorse non sono sufficienti si farà
ricorso alla riserva nazionale.
» BENEFICIARI
˃ giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda o insediato negli
ultimi 5 anni
˃ Età < 40 anni
˃ Adeguate competenze professionali (secondo criteri degli SM).
» PAGAMENTO
˃ annuale per un periodo massimo di 5 anni.
˃ importo: +25% del valore medio dei titoli detenuti dall’agricoltore;
˃ Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficiano di questo pagamento: non
inferiore a 25 e non superiore a 90 (Italia: 90 ettari).
» Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei
programmi di sviluppo rurale.
34
%
Macrosettori
Plafond
(milioni di euro)
Zootecnica
211,87
49,3%
Seminativi
146,97
34,3%
Olivo
70,48
16,4%
Totale
429,32
100%
35
MISURE
1. Zootecnia bovina da
latte
2. Zootecnia bovina da
carne
SOTTO-MISURE
IMPORTO
UNITARIO
(euro/capo)
PLAFOND
(milioni di euro)
1.1. Vacche da latte
56
75,11
17,5
1.2. Vacche da latte in zona montagna
10
9,87
2,3
2.1. Vacche nutrici
202
40,78
9,5
2.2 Capi bovini macellati 12-24 mesi
46
66,46
15,6
%
3. Zootecnia ovicaprina
3.1. Ovicaprini
12
9,49
2,2
3.2. Ovicaprini IGP
10
5,54
1,3
4. Settore bufalino
Bufalini
20
4,12
0,9
210,5
49,3
Totale
36
MISURE
SOTTO-MISURE
IMPORTO
UNITARIO
(euro/ha)
1. Frumento duro
Frumento duro (centro Italia)
60
59,88
13,9
2. Piano proteico
1.1. Soia (nord Italia)
97
9,87
2,3
1.2. Proteoleaginose (centro Italia)
80
14,16
3,3
1.3. Proteaginose (sud Italia)
90
11,80
2,7
4. Riso
Riso
120
22,75
5,3
5. Barbabietola
Barbabietola
325
17,21
4,0
6. Pomodoro da
industria
Pomodoro da industria
160
11,30
2,6
146,97
34,3
Totale
PLAFOND
(milioni di euro)
%
37
MISURE
1. Olivo
SOTTO-MISURE
IMPORTO
UNITARIO
(euro/ha)
PLAFOND
(milioni di euro)
1.1. Premio base olivo (Liguria, Puglia e
Calabria)
78
44,29
10,3
1.2. Premio aggiuntivo olivo (Puglia e
Calabria)
70
13,31
3,1
1.3. Olivicoltura con rilevante importanza
economica territoriale ed ambientale
130
12,88
3,0
70,48
16,4
Totale olivicoltura
%
38
Utilizzo dei terreni
Definizione
SUPERFICIE AGRICOLA
Qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti.
SEMINATIVO
Terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate
dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o
sotto coperture fisse o mobili.
COLTURE PERMANENTI
Le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei e pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno
cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.
PRATO PERMANENTE E
PASCOLO PERMANENTE
Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non
compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente
arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino
predominanti.
ERBA O ALTRE PIANTE
ERBACEE DA FORAGGIO
Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati,
utilizzati o meno per il pascolo degli animali.
VIVAI
Le seguenti superfici investite a piantine legnose all’aperto, destinate al trapianto:
- Vivai viticoli e viti madri di portainnesti;
- Vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
- Vivai ornamentali;
- Vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell’azienda;
- Vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere
ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.
BOSCO CEDUO A ROTAZIONE
RAPIDA
Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono
nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà
determinato dagli Stati membri.
Il decreto ministeriale ha stabilito che si intende per bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti,
robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che
si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
Tali superfici devono essere utilizzate per un’attività agricola.
39
» Il regolamento parla di “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”.
» Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a
rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati
per tutte l’Ue:
A. le pratiche agricole benefiche
1. Diversificazione colturale
2. Mantenimento prati permanenti
3. Aree a valenza ambientale
B. le pratiche equivalenti
» Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a
produzione biologica.
40
Diversificazione colturale
Mantenimento dei prati permanti
Aree di interesse ecologico
» Interessa solo le superfici a seminativo.
» Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
˃ fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
˃ da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che
copre al massimo il 75%;
˃ oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che
copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.
Superficie aziendale a
seminativo
Colture
Dimensione minima
fino a 10 ettari
esenzione
-
da 10 a 30 ettari
min. 2
nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a
seminativo
maggiore di 30 ettari
min. 3
la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a
seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.
42
» Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui:
˃ le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa
dell’anno (riso);
˃ i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a condizione che
i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
˃ le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a
colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso), a condizione che i
seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
˃ i seminativi interamente coltivati nell’anno precedente con una coltura diversa,
se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda
di aiuti nell’anno precedente;
43
» Le aziende con superfici a foraggio o maggese per oltre il 75% a
seminativi non applicano i limiti massimi;
˃
˃
in altre parole, un’azienda con il 100% di superfici a foraggio o maggese rispetta il greening;
se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi.
» Per “coltura” si intende:
˃
»
una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture;
+ es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum);
+ es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi.
˃ una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
˃ maggese;
˃ erba e piante da foraggio.
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.
44
45
•
•
•
•
•
Per la determinazione delle quote delle diverse colture il periodo da considerare è la
parte più significativa del ciclo colturale tenendo in considerazione le pratiche colturali
tradizionali del contesto nazionale. AGEA HA COMUNICATO IL PERIODO: 1 APRILE – 9
GIUGNO
Per il calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro della superficie totale a
seminativi di ogni azienda è calcolata una sola volta per ogni anno di domanda;
Nei casi di policoltura applicata coltivando una coltura principale intercalata da una
seconda coltura, la superficie si ritiene occupata solamente dalla coltura principale;
Nei casi di policoltura applicata coltivando simultaneamente due o più colture in filari
distinti, ciascuna coltura è conteggiata come una coltura distinta se occupa almeno il
25% di tale superficie. La superficie occupata dalle colture distinte è calcolata
dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono
almeno il 25% della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura
su di essa;
Le superfici seminate con miscugli di sementi si considerano coperte da una sola
coltura definita «coltura mista».
Pratica
agricola
Diversificazione
colturale
46
Aziende
interessate
Aziende con
superficie a
seminativo >10
ettari
Superfici e colture
Esenzioni
Seminativi tra 10-30 ha: presenza di
almeno 2 colture. La coltura principale
deve occupare <75% della superficie a
seminativo;
Non si applica a:
agricoltura biologica
Seminativi >30 ha: presenza di
almeno 3 colture. Le due colture
principali devono occupare <95% della
superficie a seminativo e la
principale <75%
superfici con più del
75% a foraggio,
prato permanente
e con colture
sommerse (riso)
per una parte
significativa dell’anno
Esempi di
pratiche
equivalenti
Avvicendamento
Colture
Copertura invernale
del suolo
Colture intercalari
Pratica agricola
Mantenimento
prati permanenti
47
Aziende
interessate
Aziende con
prati
permanenti e
Pascoli
Superfici e colture
Esenzioni
Mantenimento obbligatorio per
aziende localizzate in aree
designate dagli Stati membri,
considerate ecologicamente
Sensibili
Il rapporto tra prato
permanente e superficie
agricola totale non deve
diminuire di oltre il 5% a livello
aziendale, territoriale o
nazionale
Non si applica a:
agricoltura biologica
Esempi di pratiche
equivalenti
Gestione dei prati
permanenti
applicando specifici
criteri, tra cui un
appropriato regime
di taglio,
mantenimento
elementi
caratteristici
del paesaggio,
sistema di pascolo
estensivo
Pratica
agricola
Aziende
interessate
Superfici e colture
Esenzioni
Esempi di pratiche
equivalenti
Set aside ecologico
Aziende con
superficie a
seminativo
>15 ettari
Aree di
interesse
ecologico
48
Soggetto all’obbligo una
superficie pari al 5% della
superficie a seminativi
(7% dal 2017)
Non si applica a:
- agricoltura biologica;
- superfici con più del 75%
a foraggio, prato
permanente e con
colture sommerse (riso)
per una parte
significativa dell’anno;
- superfici con più del 75%
con foraggi, coltivazioni
di Leguminose
Fasce tampone
Bordi e strisce per
fauna selvatica
Produzione su
seminativi senza
irrigazione,
concimazione e
uso di prodotti
fitosanitari
» Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA).
» Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture
permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
˃
Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti,
frutteti, ecc.).
» Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per
almeno il 5% della superficie a seminativo.
» La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una
relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta
legislativa.
49
» Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate aree di
interesse ecologico:
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
terreni lasciati a riposo,
terrazzamenti,
elementi caratteristici del paesaggio,
fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l’applicazione di fattori di ponderazione (ESCLUSA ITALIA)
superfici con colture azotofissatrici.
» Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di
ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell’azienda;
50
Calcolo Ecological Focus Area
Elementi caratteristici
U.M.
Terreni lasciati a riposo (per m²).
Terrazze
Elementi caratteristici del paesaggio:
a) Siepi/fasce alberate
b) Alberi isolati
c) Alberi in filari
d) Gruppi di alberi/ boschetti
e) Bordi dei campi
f) Stagni
g) Fossati
h) Muretti di pietra tradizionali
i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai seminativi
dell’azienda
Fasce tampone
Ettari agroforestali
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali:
•
Senza produzione
• Con produzione
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida
Superfici oggetto di imboschimento
Superfici con colture azotofissatrici
Efa Superficie
prima della
conversione
Fattore di
Efa
Fattore di
conversione
(se si applicano
ponderazione
(m/albero/m²)
entrambi i fattori)
Superficie Efa
convertita
(m2)
m2
m2
n.p.
2
1
1
1 m2
2 m2
0
0
ml
v.a.
ml
m2
ml
m2
ml
ml
5
20
5
n.p.
6
n.p.
3
1
2
1,5
2
1,5
1,5
1,5
2
1
10 m2
30 m2
10 m2
1,5 m2
9 m2
1,5 m2
6 m2
1 m2
0
0
0
0
0
0
0
0
m2
ml
m2
n.p.
6
n.p.
1
1,5
1
1 m2
9 m2
1 m2
0
0
0
1,5
0,3
0,3
1
0,7
m2
ml
ml
ml
m2
m2
m2
Totale=
6
6
n.p
n.p.
n.p.
9
1,8 m2
0,3 m2
1 m2
0,7 m2
m2
ha
0
0
0
0
0
0
51
0
0,00
EFA
DESRIZIONE
TERRENI LASCIATI A
RIPOSO
Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola. I terreni lasciati a riposo per oltre 5 anni per
costituire un’area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.
TERRAZZE
Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* (alleg. II, regolamento (UE) n.1306/2013) e altre terrazze.
ELEMENTI
CARATTERISTICI DEL
PAESAGGIO
Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal
CGO 2* o 3*, nonché’ i seguenti elementi caratteristici del paesaggio:
a) siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri;
b) alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri;
c) alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri; lo spazio tra le chiome non deve essere superiore
a 5 metri;
d) gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3
ha in entrambi i casi;
e) bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola;
f) stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di
cemento o di plastica;
g) fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono
considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento;
h) muretti di pietra tradizionali.
52
EFA
DESCRIZIONE
FASCE TAMPONE
Includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d’acqua prescritto dalla BCAA 1* e dal CGO 1* o CGO 10* e altri tipi di fasce
tampone. La larghezza minima di queste altre fasce tampone è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1
metro. Le fasce tampone sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo corra
parallelo alla riva di un corso d’acqua o di un corpo idrico. Lungo i corsi d’acqua esse possono includere fasce con
vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola. In deroga al
divieto di produzione, gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal
terreno agricolo contiguo.
ETTARI AGROFORESTALI
Sono costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie
(titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013) che rispondono alle condizioni a cui è o è stato concesso il sostegno
previsto dall’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
FASCE DI ETTARI
AMMISSIBILI LUNGO I
BORDI FORESTALI
Gli Stati membri possono decidere di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di
offrire agli agricoltori le due opzioni. Se decidono di non autorizzare la produzione agricola, in deroga al divieto di
produzione gli Stati membri possono autorizzare il pascolo o lo sfalcio, purché la fascia resti distinguibile dal terreno
agricolo contiguo. La larghezza minima di queste fasce è fissata dagli Stati membri, ma non può essere inferiore a 1 metro. La
larghezza massima è di 10 metri.
SUPERFICI CON BOSCO
CEDUO A ROTAZIONE
RAPIDA
Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari, gli Stati
membri compilano l’elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo selezionando dall’elenco di cui all’art. 4,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le
specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e ai prodotti
fitosanitari che possono essere impiegati.
In Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani,
Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione
successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
53
EFA
DESCRIZIONE
SUPERFICI CON
COLTURE INTERCALARI
Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei requi siti del CGO 1 di
cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre superfici con colture intercalari o manto vegetale purché esse
siano state ottenute mediante la semina di specie vegetali miste o la sottosemina di erba nella coltura principale. Gli Stati
membri definiscono l’elenco delle specie vegetali miste da impiegare e il periodo di semina delle colture intercalari o del
manto vegetale e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione. Il
periodo stabilito dagli Stati membri non si estende oltre il 1° ottobre. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale
non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo.
Esse non comprendono nemmeno le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell’allegato IX, sezione I, punti 3 e
4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e applicate attraverso gli impegni di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), dello
stesso regolamento.
SUPERFICI CON
COLTURE
AZOTOFISSATRICI
Gli agricoltori coltivano le colture che fissano l’azoto incluse in un elenco stabilito dallo Stato membro. L’elenco riporta le
colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene contribuiscano all’obiettivo di migliorare la biodiversità. Tali colture
sono presenti durante il periodo vegetativo. Gli Stati membri stabiliscono norme sui luoghi in cui si possono coltivare
colture azotofissatrici e possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione.
Tali norme tengono conto della necessità di soddisfare gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE,
dato che tali colture potrebbero aumentare il rischio di lisciviazione dell’azoto in autunno.
Le superfici con colture azotofissatrici non comprendono le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate nell’allegato
IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e applicate attraverso gli impegni di cui all’articolo 43,
paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento.
L’agricoltore può dichiarare la stessa superficie o lo stesso elemento caratteristico del paesaggio una sola volta in un anno di
domanda per il soddisfacimento dell’obbligo EFA
54
ALLEGATI DECRETO
ALLEGATO II
Elenco delle specie di alberi con chiome di diametro maggiore o uguale a 1 metro
Cipresso
piramidale
Cupressus
sempervirens, varietà pyramidalis o stricta.
Pioppo cipressino Populus nigra, varietà
italica
ALLEGATO III
Elenco delle specie azotofissatrici
arachide (Arachis hypogaea L.)
cece (Cicer arietinum L.)
cicerchia (Lathyrus sativus L.)
erba medica e luppolina (Medicago sp)
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.)
fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.)
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
ginestrino (Lotus corniculatus L.)
lenticchia (Lens culinaris Medik.)
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
lupino (Lupinus sp.)
moco (Lathyrus cicera L.)
pisello (Pisum sativum L.)
sulla (Hedysarum coronarium L.)
trifogli (Trifolium sp.)
soia (Glycine max L.)
veccia (Vicia sativa L.)
veccia villosa (Vicia villosa Roth)
55
Elementi caratteristici
Aree di interesse
ecologico
rilevate in
azienda
Fattore di
conversione
(m/albero/m2)
Fattore di
ponderazione
EFA (se si
applicano
entrambi i
fattori)
Superficie EFA
convertita (m2)
Superfici con colture
azotofissatrici (m2)
70.000
n.p.
0,7
0.7 m2
49.000
Siepi/fasce alberate (per
metro lineare)
300
5
2
10 m2
3.000
Alberi isolati (per albero)
100
20
1,5
30 m2
3.000
Fossati (per metro lineare)
2500
3
2
6 m2
15.000
TOTALE
70.000
7 ettari
56
1 metro lineare di questa fasca tampone corrisponde a 9 m2 di Efa
Anni
Sanzioni
2015-2016
perdita del pagamento greening
2017
perdita del pagamento greening, più una riduzione degli altri
pagamenti pari al 20% del pagamento greening
dal 2018
perdita del pagamento greening, più una riduzione degli altri
pagamenti pari al 25% del pagamento greening
58
Il pacchetto legislativo sullo sviluppo rurale
 6 Priorità
 18 Focus area
Le priorità e le focus area attivate
 6 Priorità
 18 Focus area
Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento alle seguenti focus area:
a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle
zone rurali
b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e
ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le
prestazioni ambientali
c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione
professionale nel settore agricolo e forestale
Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le
aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riferimento alle
seguenti focus area :
a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per
aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la
diversificazione delle attività
b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in
particolare, il ricambio generazionale
Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo, con particolare riferimento alle seguenti focus area :
a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per
i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
b) sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura, con particolare riferimento alle seguenti focus area :
a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici,
nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico
dell'Europa
b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei
fitofarmaci
c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con
particolare riferimento alle seguenti focus area :
a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e dell'industria alimentare
c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili,
sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai
fini della bioeconomia
d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
e) promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e
forestale
Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali, con particolare riferimento alle seguenti focus area :
a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché
dell'occupazione
b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) nelle zone rurali
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Lombardia
La Strategia
Tre obiettivi generali:
 Favorire la competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali ed il recupero
di valore aggiunto per il sistema agricolo tramite diffusione di conoscenze,
innovazioni, l’integrazione e le reti;
 Sostenere la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio attraverso la
diffusione di pratiche agricole e forestali sostenibili e l'uso equilibrato delle risorse
naturali;
 Mantenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali e delle
aree svantaggiate di montagna.













Misura 1 - Art. 14 (formazione, informazione)
Misura 2 - Art. 15 (consulenza aziendale)
Misura 3 - Art. 16 (prima adesione e promozione regimi di qualità)
Misura 4 - Art. 17 (investimenti aziende agricole e agroindustriali, infrastrutture viarie di montagna, investimenti non
produttivi)
Misura 6 - Art. 19 (insediamento giovani, diversificazione aziende agricole)
Misura 7 - Art. 20 (servizi alla popolazione e infrastrutture in aree rurali)
Misura 8 - Art. 21 (imboschimento, prevenzione e ripristino danni alle foreste, investimenti imprese silvicole e
trasformazione prodotti foreste)
Misura 10 - Art. 28 (premi agro-climatico-ambientali)
Misura 11 - Art. 29 (premi agricoltura biologica)
Misura 12 - Art. 30 (indennità natura 2000)
Misura 13 - Art. 31 (indennità zone svantaggiate di montagna)
Misura 16 - Art. 35 (gruppi operativi PEI, progetti pilota, progetti filiera corta, progetti pratiche ambientali, progetti
agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale, progetti integrati di filiera e d’area)
Misura 19 - Leader (Piani di sviluppo locale)
Sottomisura 1.1: Formazione e acquisizione di competenze

Operazione 1.1.a: Formazione e acquisizione di competenze
Sottomisura 1.2: Progetti dimostrativi e azioni di informazione

Operazione 1.2.a: Progetti dimostrativi e azioni di informazione
Sottomisura 1.3: Scambi aziendali

Operazione 1.3.a: Scambi aziendali
Sottomisura 2.1: Supporto per la fornitura di servizi di consulenza
 Operazione 2.1.a: Incentivi per attività di consulenza aziendale
Sottomisura 2.3: Sostegno alla formazione dei consulenti
 Operazione 2.3.a: Formazione dei consulenti
Sottomisura 3.1: Sostegno alle nuove adesioni ai regimi di qualità
 Operazione 3.1.a: Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che
partecipano per la prima volta ai regimi di qualità
Sottomisura 3.2: Sostegno alle attività di informazione e promozione promosse da
gruppi di produttori nel mercato interno
 Operazione 3.2.a: Informazione e promozione dei prodotti di qualità
Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali
(Articolo 17)
Sottomisura 4.1: Investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità delle aziende agricole
 Operazione 4.1.a: Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle
aziende agricole
 Operazione 4.1.b: Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione
 Operazione 4.1.c - Incentivi per investimenti nell’ambito della filiera agroalimentare
Sottomisura 4.2: Supporto agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti
agricoli
 Operazione 4.2.a: Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
Sottomisura 4.3: Supporto per investimenti infrastrutturali collegati allo sviluppo, modernizzazione e adattamento
dell’agricoltura e delle foreste
 Operazione 4.3.a: Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale
Sottomisura 4.4: Investimenti non produttivi, connessi all’adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali
 Operazione 4.4.a: Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità
 Operazione 4.4.b: Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche,
compresa la gestione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari
 Operazione 4.4.c: Investimenti strutturali non produttivi atti a contenere le emissioni di ammoniaca e metano
Misura 6: Sviluppo delle imprese agricole e delle
imprese (Articolo 19)
Sottomisura 6.1: Sostegno all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori
 Operazione 6.1.a: Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori
Sottomisura 6.4: Supporto agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività non
agricole
 Operazione 6.4.b: Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche
 Operazione 6.4.c: Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia
Misura 6: Sviluppo delle imprese agricole e delle
imprese (Articolo 19)
Sottomisura 7.2: Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento e all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
 Operazione 7.2.a: Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali
Sottomisura 7.3: Investimenti per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica
amministrazione online
 Operazione 7.3.a: Incentivi per il potenziamento della banda larga
Sottomisura 7.4: Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello
locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura
 Operazione 7.4.a: Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese
Sottomisura 7.5: Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala
 Operazione 7.5.a: Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
Sottomisura 7.6: Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
 Operazione 7.6.a: Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi
 Operazione 7.6.b: Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale
Sottomisura 8.1: Supporto ai costi di impianto di boschi e premi annuali per il mantenimento e mancati
redditi
 Operazione 8.1.a: Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento
 Operazione 8.1.b: Mantenimento di superfici imboschite
Sottomisura 8.3: Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici
 Operazione 8.3.a: Prevenzione dei danni alle foreste
Sottomisura 8.4: Supporto per il ripristino dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici
 Operazione 8.4.a: Ripristino dei danni alle foreste
Sottomisura 8.6: Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste
 Operazione 8.6.a: Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali
 Operazione 8.6.b: Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
Sottomisura 10.1: Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali
 Operazione 10.1.a: Produzioni agricole integrate
 Operazione 10.1.b: Salvaguardia dei medicai
 Operazione 10.1.c: Conservazione della biodiversità nelle risaie
 Operazione 10.1.d: Agricoltura conservativa
 Operazione 10.1.e: Inerbimenti a scopo naturalistico
 Operazione 10.1.f: Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con la sottomisura 4.4
 Operazione 10.1.g: Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con la sottomisura 4.4
 Operazione 10.1.h: Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti
 Operazione 10.1.i: Salvaguardia di prati aridi
 Operazione 10.1.j: Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
 Operazione 10.1.k: Salvaguardia di razze animali locali
 Operazione 10.1.l: Coltivazione di varietà vegetali a rischi abbandono
Sottomisura 10.2: Supporto per la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura
 Operazione 10.2.a: Conservazione della Biodiversità animale e vegetale (ex situ)
Sottomisura 11.1: Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell’agricoltura
biologica
 Operazione 11.1.a: Conversione all’agricoltura biologica
Sottomisura 11.2: Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica
 Operazione 11.2.a: Mantenimento dell’agricoltura biologica
Sottomisura 12.1: Pagamenti compensativi per le aree agricole natura 2000
 Operazione 12.1.a: Salvaguardia di torbiere
 Operazione 12.1.b: Conservazione di canneti, cariceti, molinieti
 Operazione 12.1.c: Conservazione di prati aridi
 Operazione 12.1.d: Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica
Sottomisura 13.1: Indennità compensativa per le aree di montagna
 Operazione 13.1.a: Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate
di montagna: prato permanente e pascolo
 Operazione 13.1.b: Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate
di montagna: vigneto, oliveto, frutteto e castagneto
Sottomisura 16.1: Supporto per la creazione e le attività dei gruppi operativi del PEI per la
produttività e sostenibilità in agricoltura
 Operazione 16.1.a: Gruppi operativi PEI
Sottomisura 16.2: Supporto per i progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
 Operazione 16.2.a: Progetti pilota e sviluppo di innovazione
Sottomisura 16.4: Supporto per la cooperazione di filiera orizzontale e verticale per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le connesse attività
promozionali a raggio locale
 Operazione 16.4.a: Filiere corte
Sottomisura 19.1: Supporto preparatorio
 Operazione 19.1.a: Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)
Sottomisura 19.2: Sostegno per la implementazione delle operazioni nell’ambito della
strategia CLLD
 Operazione 19.2.a: Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale
Sottomisura 19.3: Preparazione ed implementazione delle attività di cooperazione dei
Gruppi di Azione Locale (GAL)
 Operazione 19.3.a: Cooperazione dei GAL
Sottomisura 19.4: Sostegno ai costi di gestione e di animazione
 Operazione 19.4.a: Gestione ed animazione dei GAL
IL CRONOPROGRAMMA
1° documento
di lavoro sul PSR
(contesto, fabbisogni, strategia,
misure attivate)
Elaborazione
bozza PSR
Avvio confronto informale
con CE
1a bozza PSR
Notifica PSR alla CE
Approvazione CE
2013
Novembre
Dicembre
Gennaio
febbraio
Approvazione Consiglio UE
Approvazione Parlamento UE
Pubblicazione Regolamenti su
regolamenti
regolamenti
GUUE
(L 347 del 20/12/13)
Marzo
Aprile
Maggio
giugno
22 aprile notifica
Accordo di Partenariato
Luglio
Dicembre
18 luglio notificato il Programma
Approvazione
regolamenti attuazione
Valutazione ambientale strategica
Il Cronoprogramma è strettamente dipendente dai tempi di esame della proposta da parte dei servizi della Commissione, nonché dalla
definizione dell’accordo di partenariato
GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
PAC 2014/2020
AIUTI DIRETTI E PSR
24/11/2014
PREGNANA MILANESE
83