Relazione di Andrea COMACCHIO, Direttore dipartimento

Andrea Comacchio.
Regione del Veneto - Dipartimento agricoltura e sviluppo Rurale.
IL PREMIO UNICO NELLA RIFORMA DELLA PAC
Dalla vecchia alla nuova PAC (2014-2020)
REGOLAMENTO
Pagamenti
diretti
ENTRATA IN
VIGORE
1° gennaio
2015
CONSEGUENZE ED ECCEZIONI
-
validità degli attuali titoli anche per la domanda Pac
2014;
prosecuzione dell’Articolo 68 nel 2014;
possibilità di presentare domande alla riserva
nazionale
nuovi titoli assegnati in base alla domanda Pac 2015.
Ocm unica
1° gennaio
2014
-
avvio delle nuove misure di mercato (tra cui la
riserva di crisi).
Sviluppo rurale
1° gennaio
2014
-
avvio della fase di programmazione dei PSR 20142020;
nuovi impegni per il 2014 delle misure “per
superficie” (indennità compensative, misure agro
ambientali, ecc.) con i contenuti dei PSR 2007-2013 e
le risorse finanziarie 2014-2020.
-
Regolamento
orizzontale
1° gennaio
2014
-
entrata in vigore 1° gennaio 2015 per sistema
consulenza aziendale, nuova condizionalità, sistema
integrato di gestione e controllo.
Le risorse per l’Italia
Fondo
Fondi
UE
Cofin.
naz.
Totale
(miliardi €)
Media
annua
(miliardi €)
(miliardi €)
27,0
0,0
27,0
3,8
4,0
0,0
4,0
0,6
Sviluppo rurale
10,5
10,5
21,0
3,0
TOTALE
41,5
10,5
52,0
7,4
Pagamenti diretti
OCM vino e
ortofrutta
(miliardi €)
Come cambiano i pagamenti diretti
Rivedere la distribuzione dei pagamenti diretti:
Ridistribuzione
- fra Paesi (convergenza esterna)
- tra agricoltori, tra regioni, dello SM (regionalizzazione e convergenza interna)
Riesaminare il sostegno, per garantire un reddito di base e un
pagamento ambientale (per fornitura di beni pubblici), e/o
pagamenti specifici per alcune tipologie di aziende/territori:
- pagamento base
- pagamento greenig
Riformulazione
- pagamento ridistributivo (facoltativo)
- pagamento zone svantaggiate (facoltativo)
- pagamento giovani
- pagamento accoppiato (facoltativo)
- pagamento piccoli agricoltori (facoltativo)
Orientare i pagamenti diretti:
Riorientamento
- agli agricoltori attivi
- imposizione di soglie minime
- imposizione tetti massimi
Le scelte nazionali (1)
Proposte regolamento 1307/2013
SCELTA
NAZIONALE
Riserva
– Costituire riserve per vari scopi (entra in vigore con
Reg.)
3% del PB
Aree svantaggiate
(facoltativa)
– Decidere se attivare il pagamento e fino a che
percentuale del massimale (0-5%), a quali aree
riservarlo, se limitare il numero di ha per
azienda, se applicarlo a livello nazionale o
regionale (1/8/2014)
NO
Giovani agricoltori
– Decidere la % del massimale (0-2%) da destinare e
le modalità di calcolo (1/8/2014)
1%
Sostegno accoppiato
(facoltativa)
– Decidere la % del massimale nazionale (0-15%) e i
prodotti a cui destinarlo (1/8 anno precedente)
11%
Trasferimento di fondi tra
pilastri (facoltativa)
– Stabilire se trasferire risorse tra i due pilastri, fino al
15% (31/12/2013)
NO
Pagamento ai primi ettari
(facoltativa)
– Decidere se attivarlo, la % del massimale da
destinarvi (0-30%), gli ha per azienda a cui
concederlo (0-30), se abolire degressività e
Capping (1/8 di ogni anno)
NO
Piccoli agricoltori
(facoltativa)
– Decidere se applicarlo e scegliere tra 4 diverse
modalità di calcolo (1/8/2014)
SI
Trasferimento di fondi tra pilastri
 Possibilità di trasferire fino al 15% della dotazione
nazionale per i pagamenti diretti (1° pilastro) a quella dello
sviluppo rurale (2° pilastro).
 Tali importi non attivano cofinanziamento.
 Vale anche la possibilità opposta (dal 2° al 1°).
 Tuttavia:
 La dotazione nazionale pagamenti diretti diminuisce di 300 milioni di
euro annui;
 La dotazione nazionale sviluppo rurale aumenta di 1,5 miliardi;
 La gestione del rischio passa dal 1° al 2° pilastro.
 Nessun trasferimento tra pilastri.
Fonte: Frascarelli
6
Le scelte nazionali (2)
Proposte regolamento 1307/2013
SCELTA
NAZIONALE
Regionalizzazione
– Decidere se livellare il pagamento di base a livello
regionale anziché nazionale, definendo le
“regioni” e i criteri con cui ripartire tra di esse
il massimale nazionale (31/7/2014)
REGIONE UNICA
Convergenza interna
– Scegliere il modello di convergenza del valore dei
titoli tra beneficiari (1/8/2014)
PARZIALE (e
LENTA)
Pagamento Greening
– Greening fisso o % del valore dei titoli del
beneficiario; applicazione regionale; pratiche
equivalenti, certificazione, superfici a valenza
ambientale (1/8/2014)
INDIVIDUALE
Degressività e Capping
(obbligatoria)
– Scegliere la % (almeno 5%) di taglio
dell’ammontare di pagamenti sopra i 150 mila
€ e decidere se applicare il capping (1/8/2014)
SI
Le scelte nazionali (3)
Proposte regolamento 1307/2013
SCELTA
NAZIONALE
– Integrazione Black list, definizione dei soggetti
con attività principale non agricola, soglia
esenzione (1/8/2014)
SI
Superfici ammissibili
– Attività minima agricola, inclusione pascoli magri,
superfici da escludere in quanto utilizzate
prevalentemente per attività non agricole
(entra in vigore con Reg.)
SI
Requisiti minimi
(facoltativa)
– Si può decidere di non dare pagamenti sotto 400
euro o sotto 0,5 ettari (entra in vigore con
Reg.)
SI
– Concedere titoli anche a chi non ha fatto
domanda nel 2103 (1/8/2014)
SI
Agricoltore attivo
Prima assegnazione
(facoltativa)
Euro / unità
7– Pagamento piccoli agricoltori
La riformulazione: pagamenti diretti in 7
componenti
6 – Pagamento accoppiato per determinate tipologie di produzione
5 – Giovani
agricoltori
4 - Pagamento per zone svantaggiate
3 – Pagamento ecologico (greening)
2 – Pagamento ridistributivo
1 - Pagamento di base
Pianura
Aree svantaggiate
• 6 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;
• 5 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie,
capi) e 1 pagamento ad azienda.
Fonte: Frascarelli
Euro / unità
7– Pagamento piccoli agricoltori
La riformulazione: in Italia 5 pagamenti
diretti
6 – Pagamento accoppiato per determinate tipologie di produzione
5 – Giovani
agricoltori
3 – Pagamento ecologico (greening)
1 - Pagamento di base
Pianura
Aree svantaggiate
• 4 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;
• 3 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie,
capi) e 1 pagamento ad azienda.
La nuova struttura dei Pagamenti diretti ed i
beneficiari
Pagamento Greening
Pagamento Giovani
Diritti all'aiuto
Pagamenti diretti
Pagamento Base
Pagamento accoppiato
 I pagamenti diretti sono
riservati agli agricoltori attivi.
 L’idea è di ridurre la platea dei beneficiari
della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi
fa agricoltura sul serio.
 Anche per la riduzione delle risorse della PAC
destinate al I pilastro, è opportuno che i
beneficiari del futuro pagamento unico siano,
prioritariamente, i veri agricoltori.
 La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” poco
convincente. L ’ Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia
demandata agli Stati membri.
 L’accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (black list) e con una
forte delega agli Stati m em bri.
Agricoltore attivo in Italia (1)
 Sono esclusi dai pagamenti diretti chi rientra nella lista nera (black list)
come da regolamento:
 aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni
sportivi e aree ricreative permanenti.
 Nella “lista nera”, per l’ITALIA, rientrano anche le ASSICURAZIONI,
BANCHE e PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI che non hanno attività di
formazione e ricerca.
 E’ “agricoltore attivo” chi è iscritto all’INPS o con PI
agricola e, dal 2016, dichiarazione IVA.
 Il requisito di agricoltore attivo non viene verificato per
i soggetti che nell’anno precedente hanno ricevuto pagamenti diretti non
superiori a 1250 euro in pianura o a 5000 euro in montagna e zone
svantaggiate.
12
Agricoltore attivo (2)
 La definizione di agricoltore attivo è comune tra il 1° e il 2°
pilastro.
 per il 1° pilastro si applica dal 2015;
 per il 2° pilastro si applica dal 2014.
 Le misure che prevedono che i pagamenti siano riservati agli
agricoltori attivi:
 regimi di qualità;
 sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
 agricoltura biologica;
 indennità compensative per le zone soggette a vincoli naturali;
 benessere degli animali;
 gestione del rischio.
13
Assegnazione dei “Diritti all'aiuto”
agli Agricoltori attivi se
a) hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l’anno 2013 ai sensi del
regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
b) senza pagamenti diretti per l’anno 2013 e producevano
ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante
ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati,
o coltivavano vigneti, oppure
c) nell’anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all'aiuto dalla riserva
nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma
dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
d) non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto e
dimostrano che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di
produzione, allevamento o coltivazione.
Beneficiari, superfici ammissibili e
requisiti minimi per il Pagamento Base
Beneficiari
Superfici ammissibili
Requisiti minimi
Agricoltori attivi con
pagamenti diretti nel
2013 o con attività
agricola al 15 maggio
2013 (vite, orticole
ecc….)
Tutte le superfici
agricole: seminativi,
prati, pascoli,
vigneti, orticole,
frutteti, ceduo in
rotazione non
superiore 8 anni.
Tutte le superfici
devono essere
condotte con una
attività minima (*)
Almeno 5.000 metri
quadri (3 uba
pagamento accoppiato
bestiame) , e
pagamento complessivo
di almeno 250 € nel
2015 e 2016 e 300 € dal
2017 in poi.
(*) Attività minima da definire con decreto MiPAF
Ripartizione del Massimale nazionale
Pagamento
% del massimale
nazionale
Plafond 2015 (000 di
euro)
Base
~55.00%
2 195.266
Ecologico (greening)
30.00%
1 170.600
Giovani agricoltori
1.00%
39.020
Pagamento accoppiato
11.00%
429.220
Riserva (3% su PB)
3.00%
67.894
Totale
100.00%
3 902.000
Modalità di calcolo del
Diritto all’aiuto (1)
Valore
Pagamento
Base
Valore
del
diritto
all'aiuto
=
==>
Plafond del
Pagamento
Base
Valore dei
Pagamenti
diretti al
2014
Numero di
ettari
dichiarati
nel 2015
+
+
Valore
Pagamento
Greening
X
Valore del
pagamento
percepito
nel 2014
==>
Plafond del
Pagamento
Greening
Plafond del
Pagamento
Base
X
Valore
Pagamento
Base
Modalità di calcolo del
Diritto all’aiuto (2)
Giovani (1%)
Greening (30%)
Accoppiato (11%)
Totale Base
Riserva (3%)
39 020 000
1 170 600 000
429 220 000
2 263 160 000
67 894 800
Base disponibile
2 195 265 200
Valore Pagamenti
2014
3 953 394 000
Coef rip Base
Coef rip
Greening
55.53%
53.32%
Definizione coefficienti calcolo
Pagamento Base e Pagamento
Greening
Plafond del
Pagamento Base
Valore dei
Pagamenti diretti
al 2014
Plafond del
Pagamento Greening
Plafond del
Pagamento Base
Modalità di calcolo del
Diritto all’aiuto (3)
Valore
del
diritto
all'aiuto
Valore
del
diritto
all'aiuto
Valore
Pagamento
Base
=
=
0.5553
==>
Valore
Pagamento
Greening
==>
Valore
Pagamento
Base
==>
0.5332
X
Valore
Pagamento
Base
198.3214 €
+
+
Valore del diritto all'aiuto
7
+
+
Valore
Pagamento
Greening
X
2500
105.7450 €
==>
=
304.0664
€
Circa 85% del
valore 2014
Circa 357 €/ha
Il Valore dei diritti e la convergenza
 Il valore dei pagamenti al 2014 è al netto dei pagamenti accoppiati ai
sensi dell’articolo 68 reg. 73/2009. Solo i pagamenti accoppiati relativi
al Tabacco, Danae Racemosa e Patata sono ricompresi nel valore dei
pagamenti al 2014.
 Il calcolo precedente non tiene conto del fatto che il massimale
nazionale è aumentato del 3%, quindi quanto presentato è da
considerarsi prudenziale anche in considerazione della convergenza.
Convergenza
 Il Pagamento di Base è sottoposto all’effetto convergenza e pertanto
viene ridotto annualmente linearmente della percentuale necessaria a
costituire le risorse per incrementare i diritti all’aiuto che risultano
inferiori al valore medio nazionale
La convergenza interna
 Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello
Stato membro):
1. Convergenza totale al 2015: valore uniforme dei titoli dal
2015.
2. Convergenza totale al 2019: lo Stato membro stabilisce il
valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli
step annuali di convergenza. Al termine del periodo di
convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari
valore, quindi un pagamento uniforme al 2019.
3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo
Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e
determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere
lo stesso valore dei titoli nel 2019.
Fonte: Frascarelli
21
Convergenza parziale al 2019 o
modello “irlandese”
 Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media
otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della
differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del
valore dell'unità nazionale o regionale nel 2019.
 Al 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del
60% del valore medio nazionale al 2019.
 Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà
diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario
iniziale.
 Prevale il criterio del 30% massimo di riduzione.
 La transizione dal valore iniziale (2015) al valore finale
(2019) avverrà secondo criteri stabiliti dagli Stati membri.
22
I titoli nel periodo transitorio
(convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)
Caso di un agricoltore che nel 2014
possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio
Euro
Perdita max
- 30% valore
unitario iniziale
Valore medio
2014
Fonte: Frascarelli
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I titoli nel periodo transitorio
(convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)
Euro
Caso di un agricoltore che nel 2014
non possiede titoli es. ortofrutta
60% del valore
medio naz./reg.
Valore medio
2014
Fonte: Frascarelli
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Giovani agricoltori
Requisiti:
• età inferiore a 40 anni;
• insediato per la prima volta nel 2015 o al massimo 5 anni prima (data limite: 15 maggio
2010).
Modalità di pagamento:
1. 25% del valore medio dei diritti all’aiuto detenuti moltiplicato numero diritti
all’aiuto attivati (max 90 diritti); VALORE MEDIO AGRICOLTORE
2. 25% del valore medio del pagamento di base a livello nazionale * numero di diritti all’aiuto attivati (max
90 diritti); 33,5 EURO/HA
3. 25% del pagamento medio nazionale * numero di diritti all’aiuto attivati dall’agricoltore (max 90 diritti); 72
EURO/HA
4. 25% del pagamento medio nazionale per ettaro * numero fisso di ettari. 804 EURO/GIOVANE
Risorse:
Massimo il 2% del massimale nazionale Pagamenti Diretti (circa 78 mln di euro nel 2015).
DIFFICILMENTE SI UTILIZZERA’ IL 2%.
Scelta:
1% del massimale nazionale Pagamenti Diretti (circa 39 mln di euro nel 2015).
EVENTUALI ALTRE RISORSE NECESSARIE (>1%) SI OTTERRANNO DALLA
RISERVA
25
Piccoli agricoltori (1)
Possono partecipare gli agricoltori che:
– detengono diritti nel 2015
– rispettano i requisiti minimi articolo 10
Accesso al RPA:
1. Su domanda entro il 15 ottobre 2015
2. Inclusione automatica di tutti gli agricoltori con
importo pagamenti diretti <1.250 euro ed
eventuale uscita su domanda entro il 15 ottobre
2015
26
Piccoli agricoltori (2)
Per tutta la durata della loro partecipazione al regime,
gli agricoltori devono
- mantenere il numero di ettari ammissibili 2015
- continuare a soddisfare i requisiti minimi art. 2
- non trasferire i propri diritti all'aiuto
Sono esonerati dagli obblighi Greening e
non sono soggetti a sanzioni per la
condizionalità
27
Piccoli agricoltori (3)
Il pagamento comprende o corrisponde ai pagamenti da concedere
all'agricoltore per pagamento di base, redistributivo, greening, giovani
agricoltori e accoppiato.
Si potrà calcolare in uno dei seguenti modi:
1. il 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario
2. numero di ha × pagamento medio nazionale per ha
Con numero di ha <=5
3. l'importo cui l'agricoltore avrebbe diritto ogni
anno per i regimi di aiuto attivati dallo SM
4. l'importo da assegnare all'agricoltore nel 2015 per i regimi di aiuto
sopra elencati da adattare per seguire le modifiche del massimale
nazionale annuale
In ogni caso l'importo del pagamento non può essere
superiore a 1250 euro.
28
Pagamento ecologico (greening )
(1)
 Il regolamento parla di “pagamento per le pratiche agricole
benefiche per il clima e l’ambiente”.
 Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a
rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali,
fissati per tutte l’Ue:
A. le pratiche agricole benefiche
1. Diversificazione colturale
2. M antenim ento prati perm anenti
3. Aree a valenza am bientale
B. le pratiche equivalenti
 Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento
ecologico sulle superfici a produzione biologica.
29
Greening: Diversificazione
(2)
 Interessa solo le superfici a seminativo.
 Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
 fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
 da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura
principale che copre al massimo il 75%;
 oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura
principale che copre al massimo il 75% e le due principali al
massimo il 95%.
Superficie aziendale
a seminativo
Colture
Dimensione minima
fino a 10 ettari
esenzione
-
da 10 a 30 ettari
min. 2
nessuna delle colture deve coprire più del 75%
della superficie a seminativo
min. 3
la coltura principale copre al massimo il 75%
della superficie a seminativo; le due colture
principali al massimo il 95%.
maggiore di 30 ettari
30
Greening: Prati permanenti
(3)
 Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili.
 Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
 Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato
permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di
oltre il 5%.
 Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione
delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di
riferimento” al 2015.
 Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve
prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato
permanente.
31
Greening: Aree di interesse ecologico (4)
 Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA).
 Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture
permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
 Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di
seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo.
 La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di
una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una
proposta legislativa.
32
Greening: Aree di interesse ecologico (5)
 Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate
aree di interesse ecologico:










terreni lasciati a riposo,
terrazzamenti,
elementi caratteristici del paesaggio,
fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l’applicazione di
fattori di ponderazione,
superfici con colture azotofissatrici.
 Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di
ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell’azienda;

ad esempio le superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio),
potrebbero avere un fattore di ponderazione di 0,25 o di 0,5. In altre parole, un
ettaro di colture intercalare vale come 0,25 o di 0,5 ettari di aree di interesse
ecologico.
33
Greening: Aree di interesse ecologico (6)
 Sono escluse dall’obbligo delle EFA, le aziende in cui:
 i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o
investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non
coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente,
foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell’anno
(riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non
superino i 30 ettari;
 Gli Stati membri possono decidere di applicare fino al 50% dei punti
percentuali delle EFA a livello regionale al fine di ottenere aree di
interesse ecologico adiacenti.
 Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui
aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare all'obbligo
delle EFA in base alla realizzazione collettiva, purché le EFA interessate
siano adiacenti.
34
Le pratiche equivalenti del greening (7)
 Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità
ambientale, l’accordo prevede un sistema d’"equivalenza
d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi
favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del
greening.
 Le pratiche equivalenti del greening sono quelle che comprendono
pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente
di livello equivalente o superiore.
 Rientrano nelle pratiche equivalenti:
 i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure
equivalenti;
 sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali
35
Le pratiche equivalenti del greening
(8)
 Alcuni esempi di equivalenza del greening:
 Creazione di fasce tampone per le zone ad alto valore naturale, siti Natura 2000 o
altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua
 Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di
taglio, varietà di erbe locali e/o regime di semina con varietà regionali e assenza di
uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di
irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli)
 Gestione di bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o
fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi
locali miste, colture non raccolte)
 Gestione (potatura, sfrondatura, date, metodi, restauro) di elementi caratteristici
del paesaggio (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra
(terrazze), fossati, stagni)
 Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso
di concimi e prodotti fitosanitari)
 Produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e
letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per
due anni consecutivi e nello stesso posto
 Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo.
36
Greening: non è possibile il doppio
finanziam ento
(9)
Misure
interessate:
Pagamenti
agro-climatico-ambientali,
Agricoltura biologica, Indennità Natura 2000 e Indennità connesse
alla Direttiva Quadro sulle Acque.
Regola Generale: non è consentito il doppio finanziamento
nell’ambito dei pagamenti per le misure succitate e il pagamento del
greening nel 1^ pilastro.
– Metodo per il calcolo dei pagamenti: “nel calcolo dei pagamenti
(misure agroambientali), gli Stati Membri devono detrarre
l’ammontare necessario ad evitare il doppio finanziamento delle
pratiche previste dall’Art. 43 del Regolamento Pagamenti Diretti".
– Le regole per il calcolo sono definite nell’art. 39 del Regolamento
delegato per i Pagamenti Diretti n° 639. Con il calcolo individuale
del PG si calcola il PG medio per il periodo (2015 – 2019). Un terzo
di tale valore deve essere sottratto al premio previsto per la misura
agroambientale in quanto pertinente al corrispondente impegno
greening.
37
Greening: non è possibile il doppio
finanziam ento
(10)
Fonte:
MIPAAF
38
Interazioni greening misure agroambientali PSR (1)
Valore
Pagamento
Greening
==>
105.7450 €/ha
35.2483 €/ha
Prati permanenti
35.2483 €/ha
Aree ecologiche
35.2483 €/ha
Diversificazione
Aree
ecologiche
Prati
permanenti
< 10 ha
No
No
Se presenti
>= 10 e <15
Si
No
Se presenti
>= 15 ha
Si
Si
Se presenti
<=120
75% terreni a
riposo e/o
foraggere (altri
seminativi <=30
ha)
No
No
Se presenti
<=120
75% prati
permanenti e/o
colture sommerse
seminativi <=30
ha
No
No
Si
Superfici dimensioni e colture
Seminativo
Superficie
ammissibile
Diversificazione
Interazioni greening misure agroambientali PSR (2)
Superfici dimensioni e colture
Seminativo
Superficie
ammissibile
Rischio double funding
< 10 ha
Solo su eventuali prati permanenti
>= 10 e <15
Su eventuali prati permanenti e su
diversificazione
>= 15 ha
Su diversificazione aree ecologiche ed eventuali
prati permanenti
<=120
75% terreni a
riposo e/o
foraggere (altri
seminativi <=30
ha)
<=120
75% prati
permanenti e/o
colture sommerse
seminativi <=30 ha
Gli unici impegni della misura agroambientale
che possono essere pagati sono quelli che
vanno oltre le condizioni che danno origine alle
deroghe (condizioni deroghe = baseline).
Necessità di ulteriori chiarimenti da parte della
Commissione
Pagamenti accoppiati
Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a
quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati
settori agricoli: i) si trovano in difficoltà; ii) rivestono una particolare
importanza per ragioni economico e/o sociali e/o ambientali.
Prodotti ammessi: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da
granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e
lattiero-caseari, sementi, carne ovi-caprina, carne bovina, olio
d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da
zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco
ceduo a rotazione rapida.
Deroghe: può essere concesso un sostegno agli agricoltori che al
31.12.2014 detengono titoli speciali.
Fonte: Rossetto
41
Pagamenti accoppiati
42
Fonte: Rossetto
Pagamenti accoppiati
Zootecnia
49.36%
211 862 992
Latte (bovino e bufalino)
20.76%
89 106 072
Carne bovina
25.10%
107 734 220
3.50%
15 022 700
34.24%
146 964 928
2.30%
9 872 060
13.95%
59 876 190
6.05%
25 967 810
11.94%
51 248 868
16.40%
70 392 080
Ovini
Seminativi
Soia Nord
Frumento duro
Proteiche Centro - Sud
Colture industriali
Olio (Liguria, Calabria e Puglia)
TOTALE
100.00% 429 220 000
Zootecnia latte bovino
Vitelli nati da vacche da latte
Vitelli nati Vacche da latte in zona
montagna interna
17.50%
75 113 500
2.30%
9 872 060
alle vacche appartenenti ad allevamenti codificati da latte nell’Anagrafe nazionale bovina (BDN),
che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i
termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000
premio aggiuntivo alle vacche associate, per almeno sei mesi, ad un codice
di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999
L’aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto
Zootecnia carne bovina
Vacche nutrici
Capi bovini macellati 12-24 mesi
9.50%
15.60%
40 775 900
66 958 320
alle VACCHE NUTRICI di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri
genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell’anno civile e i cui
vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal
regolamento (CE) n. 1760/2000
BOVINI MACELLATI in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei
richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Viene riconosciuta
una maggiorazione
- del 50% per animali IGP DOP
- del 30% per animali allevati per almeno 12 mesi o etichettati secondo disciplinare o allevati
secondo disciplinare qualità regionale o nazionale
Seminativi
Soia NORD
Riso
Barbabietola
Pomodoro da industria
2.30%
5.30%
4.01%
2.63%
9 872 060
22 748 660
17 211 722
11 288 486
Il premio per Barbabietola e Pomodoro è corrisposto sulla base delle superfici impegnate
nei contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione, seminate e coltivate
secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla
maturazione
Il premio per la Soia è concesso per ettaro di superficie, seminata e coltivata
secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla
maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:
a) l’intera superficie per i primi cinque ettari;
b) per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie.
Gli effetti della rimodulazione dei pagamenti
diretti: aspetti generali
1.
Forte ridistribuzione del sostegno tra le imprese e i territori



2.
penalizzate le Regioni: Lombardia, Calabria, Veneto, Puglia
avvantaggiate le Regioni: Sardegna, Trentino, Abruzzo
penalizzate le aziende di pianura, favorite quelle di montagna.
Impatti rilevanti sulle imprese storiche di alcuni settori
 penalizzate le aziende che nel periodo di riferimento erano a:
 tabacco, pomodoro, agrumi, latte, zootecnia intensiva, olivo, riso,
grano duro, barbabietola da zucchero, foraggi essiccati e mais.
 favorite le aziende che nel periodo di riferimento erano a:
 vigneti, orticole, patate, frutta, vivai, zootecnia estensiva, foraggere,
leguminose, grano tenero, orzo e cereali minori.
Fonte: Frascarelli
47