Andrea Comacchio. Regione del Veneto - Dipartimento agricoltura e sviluppo Rurale. IL PREMIO UNICO NELLA RIFORMA DELLA PAC Dalla vecchia alla nuova PAC (2014-2020) REGOLAMENTO Pagamenti diretti ENTRATA IN VIGORE 1° gennaio 2015 CONSEGUENZE ED ECCEZIONI - validità degli attuali titoli anche per la domanda Pac 2014; prosecuzione dell’Articolo 68 nel 2014; possibilità di presentare domande alla riserva nazionale nuovi titoli assegnati in base alla domanda Pac 2015. Ocm unica 1° gennaio 2014 - avvio delle nuove misure di mercato (tra cui la riserva di crisi). Sviluppo rurale 1° gennaio 2014 - avvio della fase di programmazione dei PSR 20142020; nuovi impegni per il 2014 delle misure “per superficie” (indennità compensative, misure agro ambientali, ecc.) con i contenuti dei PSR 2007-2013 e le risorse finanziarie 2014-2020. - Regolamento orizzontale 1° gennaio 2014 - entrata in vigore 1° gennaio 2015 per sistema consulenza aziendale, nuova condizionalità, sistema integrato di gestione e controllo. Le risorse per l’Italia Fondo Fondi UE Cofin. naz. Totale (miliardi €) Media annua (miliardi €) (miliardi €) 27,0 0,0 27,0 3,8 4,0 0,0 4,0 0,6 Sviluppo rurale 10,5 10,5 21,0 3,0 TOTALE 41,5 10,5 52,0 7,4 Pagamenti diretti OCM vino e ortofrutta (miliardi €) Come cambiano i pagamenti diretti Rivedere la distribuzione dei pagamenti diretti: Ridistribuzione - fra Paesi (convergenza esterna) - tra agricoltori, tra regioni, dello SM (regionalizzazione e convergenza interna) Riesaminare il sostegno, per garantire un reddito di base e un pagamento ambientale (per fornitura di beni pubblici), e/o pagamenti specifici per alcune tipologie di aziende/territori: - pagamento base - pagamento greenig Riformulazione - pagamento ridistributivo (facoltativo) - pagamento zone svantaggiate (facoltativo) - pagamento giovani - pagamento accoppiato (facoltativo) - pagamento piccoli agricoltori (facoltativo) Orientare i pagamenti diretti: Riorientamento - agli agricoltori attivi - imposizione di soglie minime - imposizione tetti massimi Le scelte nazionali (1) Proposte regolamento 1307/2013 SCELTA NAZIONALE Riserva – Costituire riserve per vari scopi (entra in vigore con Reg.) 3% del PB Aree svantaggiate (facoltativa) – Decidere se attivare il pagamento e fino a che percentuale del massimale (0-5%), a quali aree riservarlo, se limitare il numero di ha per azienda, se applicarlo a livello nazionale o regionale (1/8/2014) NO Giovani agricoltori – Decidere la % del massimale (0-2%) da destinare e le modalità di calcolo (1/8/2014) 1% Sostegno accoppiato (facoltativa) – Decidere la % del massimale nazionale (0-15%) e i prodotti a cui destinarlo (1/8 anno precedente) 11% Trasferimento di fondi tra pilastri (facoltativa) – Stabilire se trasferire risorse tra i due pilastri, fino al 15% (31/12/2013) NO Pagamento ai primi ettari (facoltativa) – Decidere se attivarlo, la % del massimale da destinarvi (0-30%), gli ha per azienda a cui concederlo (0-30), se abolire degressività e Capping (1/8 di ogni anno) NO Piccoli agricoltori (facoltativa) – Decidere se applicarlo e scegliere tra 4 diverse modalità di calcolo (1/8/2014) SI Trasferimento di fondi tra pilastri Possibilità di trasferire fino al 15% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti (1° pilastro) a quella dello sviluppo rurale (2° pilastro). Tali importi non attivano cofinanziamento. Vale anche la possibilità opposta (dal 2° al 1°). Tuttavia: La dotazione nazionale pagamenti diretti diminuisce di 300 milioni di euro annui; La dotazione nazionale sviluppo rurale aumenta di 1,5 miliardi; La gestione del rischio passa dal 1° al 2° pilastro. Nessun trasferimento tra pilastri. Fonte: Frascarelli 6 Le scelte nazionali (2) Proposte regolamento 1307/2013 SCELTA NAZIONALE Regionalizzazione – Decidere se livellare il pagamento di base a livello regionale anziché nazionale, definendo le “regioni” e i criteri con cui ripartire tra di esse il massimale nazionale (31/7/2014) REGIONE UNICA Convergenza interna – Scegliere il modello di convergenza del valore dei titoli tra beneficiari (1/8/2014) PARZIALE (e LENTA) Pagamento Greening – Greening fisso o % del valore dei titoli del beneficiario; applicazione regionale; pratiche equivalenti, certificazione, superfici a valenza ambientale (1/8/2014) INDIVIDUALE Degressività e Capping (obbligatoria) – Scegliere la % (almeno 5%) di taglio dell’ammontare di pagamenti sopra i 150 mila € e decidere se applicare il capping (1/8/2014) SI Le scelte nazionali (3) Proposte regolamento 1307/2013 SCELTA NAZIONALE – Integrazione Black list, definizione dei soggetti con attività principale non agricola, soglia esenzione (1/8/2014) SI Superfici ammissibili – Attività minima agricola, inclusione pascoli magri, superfici da escludere in quanto utilizzate prevalentemente per attività non agricole (entra in vigore con Reg.) SI Requisiti minimi (facoltativa) – Si può decidere di non dare pagamenti sotto 400 euro o sotto 0,5 ettari (entra in vigore con Reg.) SI – Concedere titoli anche a chi non ha fatto domanda nel 2103 (1/8/2014) SI Agricoltore attivo Prima assegnazione (facoltativa) Euro / unità 7– Pagamento piccoli agricoltori La riformulazione: pagamenti diretti in 7 componenti 6 – Pagamento accoppiato per determinate tipologie di produzione 5 – Giovani agricoltori 4 - Pagamento per zone svantaggiate 3 – Pagamento ecologico (greening) 2 – Pagamento ridistributivo 1 - Pagamento di base Pianura Aree svantaggiate • 6 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato; • 5 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie, capi) e 1 pagamento ad azienda. Fonte: Frascarelli Euro / unità 7– Pagamento piccoli agricoltori La riformulazione: in Italia 5 pagamenti diretti 6 – Pagamento accoppiato per determinate tipologie di produzione 5 – Giovani agricoltori 3 – Pagamento ecologico (greening) 1 - Pagamento di base Pianura Aree svantaggiate • 4 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato; • 3 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie, capi) e 1 pagamento ad azienda. La nuova struttura dei Pagamenti diretti ed i beneficiari Pagamento Greening Pagamento Giovani Diritti all'aiuto Pagamenti diretti Pagamento Base Pagamento accoppiato I pagamenti diretti sono riservati agli agricoltori attivi. L’idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi fa agricoltura sul serio. Anche per la riduzione delle risorse della PAC destinate al I pilastro, è opportuno che i beneficiari del futuro pagamento unico siano, prioritariamente, i veri agricoltori. La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” poco convincente. L ’ Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri. L’accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (black list) e con una forte delega agli Stati m em bri. Agricoltore attivo in Italia (1) Sono esclusi dai pagamenti diretti chi rientra nella lista nera (black list) come da regolamento: aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Nella “lista nera”, per l’ITALIA, rientrano anche le ASSICURAZIONI, BANCHE e PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI che non hanno attività di formazione e ricerca. E’ “agricoltore attivo” chi è iscritto all’INPS o con PI agricola e, dal 2016, dichiarazione IVA. Il requisito di agricoltore attivo non viene verificato per i soggetti che nell’anno precedente hanno ricevuto pagamenti diretti non superiori a 1250 euro in pianura o a 5000 euro in montagna e zone svantaggiate. 12 Agricoltore attivo (2) La definizione di agricoltore attivo è comune tra il 1° e il 2° pilastro. per il 1° pilastro si applica dal 2015; per il 2° pilastro si applica dal 2014. Le misure che prevedono che i pagamenti siano riservati agli agricoltori attivi: regimi di qualità; sviluppo delle aziende agricole e delle imprese; agricoltura biologica; indennità compensative per le zone soggette a vincoli naturali; benessere degli animali; gestione del rischio. 13 Assegnazione dei “Diritti all'aiuto” agli Agricoltori attivi se a) hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l’anno 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure b) senza pagamenti diretti per l’anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati, o coltivavano vigneti, oppure c) nell’anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure d) non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto e dimostrano che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione. Beneficiari, superfici ammissibili e requisiti minimi per il Pagamento Base Beneficiari Superfici ammissibili Requisiti minimi Agricoltori attivi con pagamenti diretti nel 2013 o con attività agricola al 15 maggio 2013 (vite, orticole ecc….) Tutte le superfici agricole: seminativi, prati, pascoli, vigneti, orticole, frutteti, ceduo in rotazione non superiore 8 anni. Tutte le superfici devono essere condotte con una attività minima (*) Almeno 5.000 metri quadri (3 uba pagamento accoppiato bestiame) , e pagamento complessivo di almeno 250 € nel 2015 e 2016 e 300 € dal 2017 in poi. (*) Attività minima da definire con decreto MiPAF Ripartizione del Massimale nazionale Pagamento % del massimale nazionale Plafond 2015 (000 di euro) Base ~55.00% 2 195.266 Ecologico (greening) 30.00% 1 170.600 Giovani agricoltori 1.00% 39.020 Pagamento accoppiato 11.00% 429.220 Riserva (3% su PB) 3.00% 67.894 Totale 100.00% 3 902.000 Modalità di calcolo del Diritto all’aiuto (1) Valore Pagamento Base Valore del diritto all'aiuto = ==> Plafond del Pagamento Base Valore dei Pagamenti diretti al 2014 Numero di ettari dichiarati nel 2015 + + Valore Pagamento Greening X Valore del pagamento percepito nel 2014 ==> Plafond del Pagamento Greening Plafond del Pagamento Base X Valore Pagamento Base Modalità di calcolo del Diritto all’aiuto (2) Giovani (1%) Greening (30%) Accoppiato (11%) Totale Base Riserva (3%) 39 020 000 1 170 600 000 429 220 000 2 263 160 000 67 894 800 Base disponibile 2 195 265 200 Valore Pagamenti 2014 3 953 394 000 Coef rip Base Coef rip Greening 55.53% 53.32% Definizione coefficienti calcolo Pagamento Base e Pagamento Greening Plafond del Pagamento Base Valore dei Pagamenti diretti al 2014 Plafond del Pagamento Greening Plafond del Pagamento Base Modalità di calcolo del Diritto all’aiuto (3) Valore del diritto all'aiuto Valore del diritto all'aiuto Valore Pagamento Base = = 0.5553 ==> Valore Pagamento Greening ==> Valore Pagamento Base ==> 0.5332 X Valore Pagamento Base 198.3214 € + + Valore del diritto all'aiuto 7 + + Valore Pagamento Greening X 2500 105.7450 € ==> = 304.0664 € Circa 85% del valore 2014 Circa 357 €/ha Il Valore dei diritti e la convergenza Il valore dei pagamenti al 2014 è al netto dei pagamenti accoppiati ai sensi dell’articolo 68 reg. 73/2009. Solo i pagamenti accoppiati relativi al Tabacco, Danae Racemosa e Patata sono ricompresi nel valore dei pagamenti al 2014. Il calcolo precedente non tiene conto del fatto che il massimale nazionale è aumentato del 3%, quindi quanto presentato è da considerarsi prudenziale anche in considerazione della convergenza. Convergenza Il Pagamento di Base è sottoposto all’effetto convergenza e pertanto viene ridotto annualmente linearmente della percentuale necessaria a costituire le risorse per incrementare i diritti all’aiuto che risultano inferiori al valore medio nazionale La convergenza interna Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro): 1. Convergenza totale al 2015: valore uniforme dei titoli dal 2015. 2. Convergenza totale al 2019: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al 2019. 3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019. Fonte: Frascarelli 21 Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese” Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore dell'unità nazionale o regionale nel 2019. Al 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale al 2019. Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale. Prevale il criterio del 30% massimo di riduzione. La transizione dal valore iniziale (2015) al valore finale (2019) avverrà secondo criteri stabiliti dagli Stati membri. 22 I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”) Caso di un agricoltore che nel 2014 possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio Euro Perdita max - 30% valore unitario iniziale Valore medio 2014 Fonte: Frascarelli 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”) Euro Caso di un agricoltore che nel 2014 non possiede titoli es. ortofrutta 60% del valore medio naz./reg. Valore medio 2014 Fonte: Frascarelli 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Giovani agricoltori Requisiti: • età inferiore a 40 anni; • insediato per la prima volta nel 2015 o al massimo 5 anni prima (data limite: 15 maggio 2010). Modalità di pagamento: 1. 25% del valore medio dei diritti all’aiuto detenuti moltiplicato numero diritti all’aiuto attivati (max 90 diritti); VALORE MEDIO AGRICOLTORE 2. 25% del valore medio del pagamento di base a livello nazionale * numero di diritti all’aiuto attivati (max 90 diritti); 33,5 EURO/HA 3. 25% del pagamento medio nazionale * numero di diritti all’aiuto attivati dall’agricoltore (max 90 diritti); 72 EURO/HA 4. 25% del pagamento medio nazionale per ettaro * numero fisso di ettari. 804 EURO/GIOVANE Risorse: Massimo il 2% del massimale nazionale Pagamenti Diretti (circa 78 mln di euro nel 2015). DIFFICILMENTE SI UTILIZZERA’ IL 2%. Scelta: 1% del massimale nazionale Pagamenti Diretti (circa 39 mln di euro nel 2015). EVENTUALI ALTRE RISORSE NECESSARIE (>1%) SI OTTERRANNO DALLA RISERVA 25 Piccoli agricoltori (1) Possono partecipare gli agricoltori che: – detengono diritti nel 2015 – rispettano i requisiti minimi articolo 10 Accesso al RPA: 1. Su domanda entro il 15 ottobre 2015 2. Inclusione automatica di tutti gli agricoltori con importo pagamenti diretti <1.250 euro ed eventuale uscita su domanda entro il 15 ottobre 2015 26 Piccoli agricoltori (2) Per tutta la durata della loro partecipazione al regime, gli agricoltori devono - mantenere il numero di ettari ammissibili 2015 - continuare a soddisfare i requisiti minimi art. 2 - non trasferire i propri diritti all'aiuto Sono esonerati dagli obblighi Greening e non sono soggetti a sanzioni per la condizionalità 27 Piccoli agricoltori (3) Il pagamento comprende o corrisponde ai pagamenti da concedere all'agricoltore per pagamento di base, redistributivo, greening, giovani agricoltori e accoppiato. Si potrà calcolare in uno dei seguenti modi: 1. il 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario 2. numero di ha × pagamento medio nazionale per ha Con numero di ha <=5 3. l'importo cui l'agricoltore avrebbe diritto ogni anno per i regimi di aiuto attivati dallo SM 4. l'importo da assegnare all'agricoltore nel 2015 per i regimi di aiuto sopra elencati da adattare per seguire le modifiche del massimale nazionale annuale In ogni caso l'importo del pagamento non può essere superiore a 1250 euro. 28 Pagamento ecologico (greening ) (1) Il regolamento parla di “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”. Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutte l’Ue: A. le pratiche agricole benefiche 1. Diversificazione colturale 2. M antenim ento prati perm anenti 3. Aree a valenza am bientale B. le pratiche equivalenti Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica. 29 Greening: Diversificazione (2) Interessa solo le superfici a seminativo. Applicazione in funzione della superficie a seminativo: fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%; oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%. Superficie aziendale a seminativo Colture Dimensione minima fino a 10 ettari esenzione - da 10 a 30 ettari min. 2 nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo min. 3 la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%. maggiore di 30 ettari 30 Greening: Prati permanenti (3) Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili. Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti. Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%. Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015. Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. 31 Greening: Aree di interesse ecologico (4) Aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA). Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa. 32 Greening: Aree di interesse ecologico (5) Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico: terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ettari agroforestali, realizzati con i PSR, fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste, superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, superfici oggetto di imboschimento con i PSR, superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l’applicazione di fattori di ponderazione, superfici con colture azotofissatrici. Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell’azienda; ad esempio le superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), potrebbero avere un fattore di ponderazione di 0,25 o di 0,5. In altre parole, un ettaro di colture intercalare vale come 0,25 o di 0,5 ettari di aree di interesse ecologico. 33 Greening: Aree di interesse ecologico (6) Sono escluse dall’obbligo delle EFA, le aziende in cui: i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; Gli Stati membri possono decidere di applicare fino al 50% dei punti percentuali delle EFA a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare all'obbligo delle EFA in base alla realizzazione collettiva, purché le EFA interessate siano adiacenti. 34 Le pratiche equivalenti del greening (7) Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, l’accordo prevede un sistema d’"equivalenza d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening. Le pratiche equivalenti del greening sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore. Rientrano nelle pratiche equivalenti: i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti; sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali 35 Le pratiche equivalenti del greening (8) Alcuni esempi di equivalenza del greening: Creazione di fasce tampone per le zone ad alto valore naturale, siti Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali e/o regime di semina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli) Gestione di bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte) Gestione (potatura, sfrondatura, date, metodi, restauro) di elementi caratteristici del paesaggio (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni) Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari) Produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo. 36 Greening: non è possibile il doppio finanziam ento (9) Misure interessate: Pagamenti agro-climatico-ambientali, Agricoltura biologica, Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla Direttiva Quadro sulle Acque. Regola Generale: non è consentito il doppio finanziamento nell’ambito dei pagamenti per le misure succitate e il pagamento del greening nel 1^ pilastro. – Metodo per il calcolo dei pagamenti: “nel calcolo dei pagamenti (misure agroambientali), gli Stati Membri devono detrarre l’ammontare necessario ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche previste dall’Art. 43 del Regolamento Pagamenti Diretti". – Le regole per il calcolo sono definite nell’art. 39 del Regolamento delegato per i Pagamenti Diretti n° 639. Con il calcolo individuale del PG si calcola il PG medio per il periodo (2015 – 2019). Un terzo di tale valore deve essere sottratto al premio previsto per la misura agroambientale in quanto pertinente al corrispondente impegno greening. 37 Greening: non è possibile il doppio finanziam ento (10) Fonte: MIPAAF 38 Interazioni greening misure agroambientali PSR (1) Valore Pagamento Greening ==> 105.7450 €/ha 35.2483 €/ha Prati permanenti 35.2483 €/ha Aree ecologiche 35.2483 €/ha Diversificazione Aree ecologiche Prati permanenti < 10 ha No No Se presenti >= 10 e <15 Si No Se presenti >= 15 ha Si Si Se presenti <=120 75% terreni a riposo e/o foraggere (altri seminativi <=30 ha) No No Se presenti <=120 75% prati permanenti e/o colture sommerse seminativi <=30 ha No No Si Superfici dimensioni e colture Seminativo Superficie ammissibile Diversificazione Interazioni greening misure agroambientali PSR (2) Superfici dimensioni e colture Seminativo Superficie ammissibile Rischio double funding < 10 ha Solo su eventuali prati permanenti >= 10 e <15 Su eventuali prati permanenti e su diversificazione >= 15 ha Su diversificazione aree ecologiche ed eventuali prati permanenti <=120 75% terreni a riposo e/o foraggere (altri seminativi <=30 ha) <=120 75% prati permanenti e/o colture sommerse seminativi <=30 ha Gli unici impegni della misura agroambientale che possono essere pagati sono quelli che vanno oltre le condizioni che danno origine alle deroghe (condizioni deroghe = baseline). Necessità di ulteriori chiarimenti da parte della Commissione Pagamenti accoppiati Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli: i) si trovano in difficoltà; ii) rivestono una particolare importanza per ragioni economico e/o sociali e/o ambientali. Prodotti ammessi: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e lattiero-caseari, sementi, carne ovi-caprina, carne bovina, olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida. Deroghe: può essere concesso un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali. Fonte: Rossetto 41 Pagamenti accoppiati 42 Fonte: Rossetto Pagamenti accoppiati Zootecnia 49.36% 211 862 992 Latte (bovino e bufalino) 20.76% 89 106 072 Carne bovina 25.10% 107 734 220 3.50% 15 022 700 34.24% 146 964 928 2.30% 9 872 060 13.95% 59 876 190 6.05% 25 967 810 11.94% 51 248 868 16.40% 70 392 080 Ovini Seminativi Soia Nord Frumento duro Proteiche Centro - Sud Colture industriali Olio (Liguria, Calabria e Puglia) TOTALE 100.00% 429 220 000 Zootecnia latte bovino Vitelli nati da vacche da latte Vitelli nati Vacche da latte in zona montagna interna 17.50% 75 113 500 2.30% 9 872 060 alle vacche appartenenti ad allevamenti codificati da latte nell’Anagrafe nazionale bovina (BDN), che partoriscono nell’anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 premio aggiuntivo alle vacche associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 L’aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto Zootecnia carne bovina Vacche nutrici Capi bovini macellati 12-24 mesi 9.50% 15.60% 40 775 900 66 958 320 alle VACCHE NUTRICI di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell’anno civile e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 BOVINI MACELLATI in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Viene riconosciuta una maggiorazione - del 50% per animali IGP DOP - del 30% per animali allevati per almeno 12 mesi o etichettati secondo disciplinare o allevati secondo disciplinare qualità regionale o nazionale Seminativi Soia NORD Riso Barbabietola Pomodoro da industria 2.30% 5.30% 4.01% 2.63% 9 872 060 22 748 660 17 211 722 11 288 486 Il premio per Barbabietola e Pomodoro è corrisposto sulla base delle superfici impegnate nei contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione, seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione Il premio per la Soia è concesso per ettaro di superficie, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti: a) l’intera superficie per i primi cinque ettari; b) per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie. Gli effetti della rimodulazione dei pagamenti diretti: aspetti generali 1. Forte ridistribuzione del sostegno tra le imprese e i territori 2. penalizzate le Regioni: Lombardia, Calabria, Veneto, Puglia avvantaggiate le Regioni: Sardegna, Trentino, Abruzzo penalizzate le aziende di pianura, favorite quelle di montagna. Impatti rilevanti sulle imprese storiche di alcuni settori penalizzate le aziende che nel periodo di riferimento erano a: tabacco, pomodoro, agrumi, latte, zootecnia intensiva, olivo, riso, grano duro, barbabietola da zucchero, foraggi essiccati e mais. favorite le aziende che nel periodo di riferimento erano a: vigneti, orticole, patate, frutta, vivai, zootecnia estensiva, foraggere, leguminose, grano tenero, orzo e cereali minori. Fonte: Frascarelli 47
© Copyright 2024 Paperzz