Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Monteviale: Viale Zileri – Villa Zileri-Motterle, 4/13! Tel 0444.839700 - Fax 0444.839755! Milano: Via Bigli, 2 Telefono 02.303049 - Fax 02.76281352! www.mtpenalisti.it - [email protected] - C.F. e P.IVA 03174780241! La classificazione dei rifiuti: quadro normativo di riferimento e panorama sanzionatorio Avv. Angelo Merlin ([email protected]) Docente di diritto ambientale al master in “Caratterizzazione e risanamento siti contaminati” UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA Confindustria Vicenza 13 Marzo 2014 Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! L’importanza di una corretta classificazione dei rifiuti • Varie disposizioni normative, anche di secondo livello, esprimono il principio generale che, per una corretta gestione dei rifiuti, il produttore ha l’onere di osservare la massima diligenza fin dalla fase di classificazione iniziale del rifiuto al fine di individuare il regime giuridico di riferimento • La classificazione dei rifiuti è la fase preliminare ed indispensabile per poter “gestire” correttamente tutte le fase che vanno dalla predisposizione dei documenti amministrativi (registri, FIR, etc…) al controllo dell’eventuale deposito temporaneo e/o delle autorizzazioni al deposito, all’intermediazione, al trasporto sino al recupero ed allo smaltimento finale 2! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! L’assegnazione del codice CER • Secondo quanto previsto dal Catalogo Europeo Rifiuti (CER), aggiornato nell’anno 2002, ogni rifiuto è identificato da un codice numerico di 6 cifre, dove ciascuna coppia di numeri identifica la classe, la sottoclasse e la categoria • L’assegnazione del codice CER ad un rifiuto rispetta una procedura precisa indicata ai punti 2. – 3. (3.1, 3.2, 3.3 e 3.4) all’Allegato D alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 che deve essere applicata con molta attenzione rispettando la sequenza operativa descritta 3! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Pericoloso o non pericoloso ? • Sono classificati sempre pericolosi i rifiuti che, in base alla loro origine e composizione, sono indicati nell’Allegato D con un asterisco “*” e senza voci a specchio (art. 184, comma 5°, del d.lgs. n. 152/2006) • Sono classificati come pericolosi i rifiuti aventi voce a specchio “solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni tali da conferire al rifiuto in questione una o più proprietà di cui all’Allegato I” (punto 5 dell’Allegato D al d.lgs. n. 152/2006). • “Nel caso in cui siano presenti le c.d. voci a specchio va effettuata la verifica delle caratteristiche di pericolo….” (cfr. Cass.pen., sez.III, 8.3.2013 – ud. 22.1.2013 – nr. 10937) 4! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Pericoloso o non pericoloso ? (segue…) • Il punto 5 dell’Allegato D al d.lgs. n. 152/2006 fa riferimento in modo indistinto e generico a tutte le caratteristiche di pericolo elencate nell’Allegato I che le contiene tutte da H1 a H15 • Il rischio di una sostanza deriva dalla sua concentrazione e quindi la norma vincola la verifica del possesso o meno di tali caratteristiche al fatto che le sostanze pericolose superino nel rifiuto stesso “determinate concentrazioni” • Allo stato attuale soltanto per alcune caratteristiche di pericolo (H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H11) sono previste le concentrazioni limite che non possono essere superate, mentre per le altre caratteristiche (H1, H2, H9, H13, H14 e H15) non sono previste, al momento, soglie limite 5! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! La nuova definizione di rifiuto pericoloso • Art. 184 comma 4° del d.lgs. n. 152/2006: “sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte IV del presente decreto” • Allegato I contiene 16 caratteristiche di pericolo e due importanti note che rinviano alla pertinente normativa sulle sostanze pericolose • in base a queste norme la valutazione sulle caratteristiche di pericolo devono essere fatte anche “in assenza di asterisco” (e di codice a specchio) nell’elenco dei rifiuti ? (tesi sostenuta da alcuni organi di controllo !) 6! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Solo i codici con asterisco possono essere pericolosi: 5 argomenti 1. Par. 3, 3.1, 3.2 e 3.3 della Introduzione all’Allegato D: prevede una precisa procedura per la classificazione del rifiuto (si parte “dalla fonte che genera il rifiuto”) 2. Nuovo art. 184 comma 5° del d.lgs. n. 152/2006 e art. 7.1 Direttiva: natura vincolante dell’elenco per i rifiuti pericolosi (cfr. anche Par. 3.4. della introduzione all’Allegato D: “I rifiuti….con un asterisco sono rifiuti pericolosi”) 3. Par. 3.6 della Introduzione all’Allegato D: precisa procedura – notificazione alla Commissione – per lo “Stato membro” (non una singola autorità) che desideri “considerare come pericolosi” rifiuti che non figurano come tali nell’elenco 7! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Solo i codici con asterisco possono essere pericolosi: 5 argomenti (segue…) 4. 14° “Considerando” della Direttiva: “…mantenere il sistema con cui i rifiuti pericolosi sono classificati……al fine di garantire una classificazione armonizzata…..” 5. Ragionare diversamente renderebbe prive di significato le norme indicate e questo sarebbe contrario a basilari regole interpretative 8! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Solo i codici con asterisco possono essere pericolosi: 5 argomenti (segue…) Il parere congiunto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dell’ISPRA prot. n. 40832 del 29.09.11 ha confermato (cfr. 1.2 delle premesse al parere) che: “In base a quanto stabilito dall’Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, la verifica della sussistenza delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I (…) è richiesta, ai fini della classificazione, esclusivamente per i rifiuti identificati da voci specchio. Infatti, i rifiuti per i quali l’elenco europeo non prevede voci specchio sono automaticamente classificati con il pertinente codice pericoloso o non pericoloso (…). Per tali rifiuti l’attribuzione del codice è, quindi, automatica e non è subordinata alla verifica della sussistenza delle caratteristiche di pericolo”. 9! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Rischi penali connessi all’errata classificazione dei rifiuti • La scorretta classificazione non è, di per sé, sanzionata da alcuna norma • L’errata classificazione può, però, condurre alla commissione di diversi reati puniti con sanzione penale (gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti) • Il legislatore ha previsto una sanzione aggravata (e non soggetta all’istituto dell’oblazione speciale ex art. 162-bis del c.p.) nel caso in cui il reato di gestione non autorizzata di rifiuti sia commesso con riferimento ai rifiuti pericolosi • La commissione dei succitati illeciti comporta anche la responsabilità da reato delle persone giuridiche (art. 25-undecies, comma 2°, lett. b), f) e d) del d.lgs. n. 231/01) 10! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Rischi penali e responsabilità soggettive nella filiera dei rifiuti • La corretta classificazione del rifiuto è a carico del produttore (art.2 D.M. 3.8.2005 – art.7 d.lgs. n.133/2005 – art. 8 D.M. 5.2.1998) il quale è responsabile per i reati di illecita gestione derivanti dall’omessa o erronea classificazione. • “Grava sul produttore l’obbligo di effettuare le analisi di caratterizzazione dei rifiuti” (cfr. Cass.pen., sez. feriale, 13.11.2012 – ud. 30.8.2012 – n. 43886) • “dall’esame degli articoli 188, 193 e ss del d.lgs. n.152/2006 tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo delle operazioni da essi stessi poste in essere ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica delle prescrizioni delle autorizzazioni” (cfr. Cass.pen., sez.III, 10.4.2012 - ud. 28.2.2012 - n. 13363) 11! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Rischi penali e responsabilità soggettive nella filiera dei rifiuti (segue…) • All’esecuzione di analisi chimiche, successive a quelle del produttore si dovrà ricorrere, a tutela della propria posizione, tutte le volte in cui, usando la normale diligenza che l’ambito professionale di appartenenza richiede, vi siano elementi per dubitare che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondano a quelle riportate nel formulario di identificazione o rientrino nei limiti della propria autorizzazione • “il terzo comma dell’art.11 del D.Lgs. n.36/2003, che è entrato in vigore senza proroghe, pone a carico del gestore di una discarica una serie di obblighi precisi che lo configurano come principale responsabile della ammissione dei rifiuti, in quanto spetta al gestore il potere-dovere di controllare la caratterizzazione del rifiuto effettuata dal produttore che lo conferisce. In particolare, il gestore deve controllare la documentazione relativa ai rifiuti, verificare la conformità ai criteri di ammissibilità nella discarica delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, effettuare l’ispezione visiva di ogni carico di rifiuto conferito, primo e dopo lo scarico, e verificarne la conformità alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione, effettuate le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità”, cfr. Cass.pen. sez.III, 02.03.09 (ud. 29.1.09), n.9192 e Cass.pen., 03.10.08 (ud. 07.05.08), n.37559 12! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Rischi penali e responsabilità soggettive nella filiera dei rifiuti (segue…) “non può legittimamente pretendersi dal trasportatore la verifica di dati riscontrabili attraverso attività di analisi, uso di particolari tecnologie o strumentazione tecnica, ma il riferimento alla normale diligenza richiesta in relazione alla natura dell'incarico rende altrettanto evidente che il trasportatore deve considerarsi comunque un soggetto tecnicamente competente in relazione alla tipologia di attività svolta, nella quale risulta professionalmente inserito e non può, quindi, invocare la sua completa ignoranza circa la natura di quanto trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva del carico o della sua destinazione finale. La richiesta diligenza, inoltre, può ritenersi palesemente mancante allorquando taluni elementi sintomatici, quali, ad esempio, la quantità dei rifiuti, il loro stato di conservazione o confezionamento per il trasporto, le modalità di ricezione del carico, quelle di trasporto o la destinazione del rifiuto rendano evidente o, comunque, facilmente riscontrabile, la discrepanza tra documentazione e realtà” (cfr. Cass.pen., sez.III, 09.04.2013 – ud. 14.3.2013 – nr. 16209) 13! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Le cautele procedimentali a tutela dell’Ente Il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/01 dovrà prevedere una apposita procedura per disciplinare le seguenti fasi: attribuzione del codice CER, caratterizzazione del rifiuto, gestione dei rapporti con i laboratori di analisi Nella gestione dei rapporti con i laboratori di analisi è bene ricordare che la legge non disciplina le cautele da osservare per arrivare ad una corretta e credibile qualifica del rifiuto ma, impone un obbligo di risultato, consistente nella rispondenza al vero della classificazione (è previsto il reato di falso nella certificazione analitica, art. 258 comma 4°, ultimo cpv d.lgs. n.152/2006) L’attività finalizzata alla redazione del certificato di analisi richiede il concorso della (1) conoscenza di elementi di fatto e (2) l’applicazione ad essi di specifiche conoscenze tecniche. Al primo profilo attiene tutto ciò che concorre a descrivere compiutamente il ciclo di produzione del rifiuto, mentre rientrano nel secondo l’attività di campionamento e di analisi mediante la scelta di un laboratorio idoneo. 14! Studio Legale Associato Merlin & Tonellotto! Le cautele procedimentali a carico dell’Ente (segue…) Le decisioni del produttore in ordine all’impostazione dei rapporti con il laboratorio di analisi possono assumere rilevanza ai fini della valutazione della colpevolezza: è evidente che la mancanza di procedure trasparenti in sede di caratterizzazione, la consegna di campioni in assenza di precise indicazioni sulla provenienza e, in genere, comportamenti caratterizzati da contraddittorietà possono essere letti come “indici sintomatici” della volontà di non rispettare la legge od eluderne lo scopo; “Appare infine egualmente logico sostenere – alla luce del quadro di riferimento esaminato che l’attività dell’imputato, sostanziatasi nel fare analizzare da un laboratorio provato solo 5 Kg di materiale a suo dire scavato nel cantiere, corrobori la tesi di un comportamento complessivo tendente ad eludere le disposizioni vigenti”, (cfr. Cass .pen., sez. III, 01.02.2009, n. 49826). 15!
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