FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE Posizionamento Inter Federativo ANIMA CSITRecepimento Nazionale Direttiva Efficienza Energetica 2012/27/UE Premessa Il Tavolo Inter-associativo dell’Efficienza Energetica e della Cogenerazione (TIEEC), costituito dalle tre Associazioni ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (E.S.Co.) e Facility Management), ASSOESCO e ITALCOGEN - facenti capo a Confindustria attraverso le Federazioni ANIMA (Associazione Nazionale Industrie Meccaniche ed Affini per Italcogen) e CSIT (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici per ASSISTAL e ASSOESCO) - in linea con le iniziative di collaborazione dirette e sviluppate con diverse Istituzioni tecniche oltre che attraverso i contributi forniti nei Gruppi di Lavoro di Confindustria (Smart Energy) ha ritenuto opportuno attivare dei specifici gruppi di lavoro GDL per portare il proprio contributo alla redazione del lavoro di recepimento della Direttiva Efficienza Energetica 2102/27/UE(DEE) con l’obiettivo di promuovere e sostenere il mercato dell’Efficienza Energetica all’interno delle filiere specifiche del settore civile degli edifici e delle infrastrutture (pubbliche amministrazioni e privati) nonché del Terziario e dell’Industria. I GdL sono composti da esperti della filiera integrata del processo per l’Efficienza Energetica, Produttori di tecnologie, Progettisti, Realizzatori di impianti, Gestori d’impianti e società di Servizi Energetici (E.S.Co.). Le federazioni ANIMA e CSIT hanno identificato nel TIEEC lo strumento tecnico attraverso il quale dare il necessario contributo di esperti per l’applicazione nazionale della DEE, utilizzando anche l’esperienza degli altri paesi europei acquisita attraverso la partecipazione alle associazioni europee di rappresentanza settoriale attraverso le quali si promuovono modelli omogenei di intervento all’interno dell’Unione Europea. Le Federazioni sono convinte infatti, e riteniamo che non possa essere diversamente, che l’Efficienza Energetica debba essere considerata la più importante e sfidante azione da sviluppare nella direzione della sostenibilità ambientale, che genera senza dubbio flussi di cassa positivi per gli utenti finali e per gli Stati Membri. Il lavoro permette : di aprire delle consultazioni nazionali del mercato, con identificazione dei potenziali ad es. per la micro-cogenerazione, recuperi termici e cogenerazione a bioenergia e a fonte tradizionale sia livello nazionale che il confronto con gli altri Stati Membri (SM); di conoscere il divario in termini di strategie politiche dell’Italia rispetto a vari SM; l'identificazione dei settori più interessanti per l'espansione della cogenerazione e dei recuperi termici e dell’Efficienza Energetica nei vari settori economici; di proporre una “road map” nazionale per lo sviluppo concreto dell’Efficienza Energetica, della Cogenerazione, dei Recuperi termici e l’utilizzazione delle migliori tecnologie incluse le fonti rinnovabili nei vari settori di utilizzo finale; lo sviluppo di buone guide pratiche che individuino le fasi fondamentali del processo e le relative modalità di attuazione delle medesime, sulla base di lavori svolti con Enea (es. Progetto Lumiére sulla Pubblica illuminazione) così come con la redazione delle linee guida per l'Efficienza degli Edifici (realizzata da AICARR per Agesi/Assistal/Assoenergia-Asspetroli) che vedrà anche una edizione europea in quanto oggetto di un apprezzamento da parte di alcuni componenti della DG Energia della Commissione Europea; i punti di forza e di debolezza in termini di sviluppo socio-economico nazionale del recepimento della DEE per il Paese e confronto con i vari SM; il sostegno alla Commissione Europea nelle valutazioni previste con dati, documenti e quanto altro necessario; uno studio sistematico attraverso i gruppi di lavoro (GdL) del TIEEC come supporto al “puntuale” recepimento della DEE; un progetto formativo e divulgativo sull’Efficienza Energetica in ambito industriale e nella Pubblica Amministrazione. Executive Paper § Lo scenario Risulta evidente che l'Unione e conseguentemente l’Italia si trovano oggi di fronte a sfide senza precedenti, determinate da una sempre maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, da una sempre maggiore scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'Efficienza Energetica costituisce un valido strumento per affrontare tali sfide. Essa migliora la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione e dell’Italia, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo di conseguenza le importazioni di prodotti di origine fossile; contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficiente in termini di costi e quindi è in grado di attenuare i fenomeni indotti dai cambiamenti climatici generati dalle emissioni. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico accelera la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliora la competitività dell’Industria Nazionale, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata legati ai diversi settori dell'Efficienza Energetica. Il TIEEC considera fondamentale il recepimento della DEE in una forma e contenuti che ne consentano una rapida applicazione a livello nazionale degli stessi, pur consapevoli, che purtroppo il nostro sistema legislativo spesso non facilita allo stesso legislatore questa possibilità; come è noto, ad oggi non sono stati ancora emessi alcuni Decreti attuativi previsti dal D.lgs. 115/2008 relativi al recepimento della precedente direttiva 2006/32/CE ormai sostituita dalla 2012/27/UE. Un recepimento efficace e subito pronto all’uso viene considerato dalle Federazioni ANIMA e CSIT e dalle Associazioni collegate tra cui anche il TIEEC, come elemento fondamentale per lo sviluppo sia del Paese che di tutte le aziende della importantissima filiera e non solo, mentre, per contro, un recepimento limitato e conservativo causerebbe una grave perdita competitiva, economica e culturale, per il sistema economico sociale del Paese. Sono, altresì riconosciute a livello europeo, le posizioni di eccellenza assunte dalle Aziende Nazionali che operano nella filiera dell’Efficienza Energetica, come ormai acclarato da numerosi studi elaborati dai vari osservatori nei vari contesti. Le analisi del TIEEC individuano pertanto il recepimento della DEE come un fattore di forte sostegno allo sviluppo ed uno degli stimoli reali ad incrementare i segnali deboli d’inversione che si stanno evidenziando nel 2014. La realizzazione concreta e soddisfacente dell’implementazione nazionale, in linea con gli obiettivi europei e nazionali e comunque anche a prescindere degli stessi, non possono essere raggiunti se non attraverso l’attivazione anche degli investimenti privati, cosa che può avvenire attraverso l’aumento del “circolante” e l’utilizzazione organica delle diverse possibilità di finanziamenti nei diversi settori di applicazione. § Le azioni per raggiungere gli obbiettivi della Direttiva L’Efficienza Energetica, intesa come il rapporto tra servizi, prodotti o energia, intesi come prestazione fornita e l’energia immessa, la si realizza fattivamente se la si considera un Processo che si sviluppa attraverso le seguenti attività: 1) una diagnosi energetica completa del processo industriale, della infrastruttura o del sistema edificio-impianti in esame; 2) una progettazione integrata degli interventi necessari per la massimizzazione dei risparmi sui consumi di energia (sia elettrici che termici (caldo-freddo)) utilizzati nei processi o per mantenere le condizioni termiche o termo igrometriche ambientali oltre che per i servizi ausiliari; 3) una correlata analisi tecnico-economica degli interventi previsti che ottimizzi investimenti/risparmiprevisti/ottenuti; 4) l’investimento ove effettuato da una ESCo deve garantire le prestazioni energetiche rispetto ad una ‘base-line’ individuata, la remunerazione sul capitale e sull’attività (capex ed opex) della ESCo, nonché il risparmio energetico in capo al cliente finale; 5) la realizzazione degli interventi di riqualificazione e conseguente collaudo; 6) l’esercizio attraverso un contratto di “servizio di rendimento energetico” con misurazione dei parametri di fabbisogno/consumo “normalizzati” che dimostrino la garanzia di risultato (risparmio di energia) previsto dal progetto rispetto alle condizioni ante interventi. Il contratto di rendimento energetico che ne consente la realizzazione conterrà almeno i principi minimi previsti dall’Allegato XIII della DEE. § Le ESCo per il raggiungimento degli obbiettivi della Direttiva In linea con la DDE la definizione di “fornitore di servizi energetici va assimilata con quella di ESCo, essa è un’impresa che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'Efficienza Energetica nelle installazioni e/o della prestazione energetica dei locali dell'utente . Nei “contratti di rendimento energetico” nei quali la ESCo effettua anche gli investimenti quest’ultima si espone ad un certo margine di rischio finanziario. In questa fattispecie i pagamenti dei Servizi forniti, nel caso di contratti di rendimento energetico, si basa totalmente o parzialmente sul miglioramento dell’efficienza e/o della prestazione energetica conseguita e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Ciò aiuta il Paese ad uniformarci agli altri SM in modo chiaro e semplice, e quindi il «fornitore di servizi energetici ovvero ESCo» è un’impresa che fornisce servizi energetici oppure altre misure di miglioramento dell'Efficienza Energetica nelle installazioni oppure nei locali del cliente finale. Per servizio energetico s’intende la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante da una progettazione integrata basata su una diagnosi energetica e quindi dalla fornitura di sole tecnologie o anche combinata con la fornitura di energia atte ad utilizzare in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di approvvigionamento dell’energia primaria, di manutenzione e di controllo necessarie all’erogazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'Efficienza Energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili. La ESCo, se richiesto dal cliente, può farsi carico anche del finanziamento degli interventi di riqualificazione assumendosi il carico finanziario, a volte addirittura con proprio capitale diretto e non bancario, assumendosi l’onere di garantirsi i corrispettivi di alcuni dei servizi forniti ,in particolare l'energia, correlandoli ai risultati di risparmio garantiti. § Il sistema di gestione dell’energia per il raggiungimento degli obbiettivi della Direttiva Per "sistema di gestione dell'energia" si propone di mantenere la definizione contenuta nel D.lgs. 115/08 come: ”la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale”. E’ necessario che l’implementazione del Sistema nella PA e nelle Imprese e non di meno, i sistemi di accreditamento degli Operatori, abbiano regole serie e certe e siano applicati sia agli iter autorizzativi , che agli accessi, ai benefici, ai crediti e agli incentivi relativi all’Efficienza Energetica. § La PA nella ricezione della Direttiva Il tessuto culturale e sociale della Pubblica Amministrazione e delle Imprese, ivi comprese le Piccole e Medie Imprese Italiane (PMI) non possono che venire stimolate dal corretto recepimento della DEE, soprattutto in quei settori che ancora non hanno espresso tutto il loro potenziale in termini di miglioramento dei processi di Efficienza Energetica, dovuta alla frammentazione, alla complessità, alla precarietà legislativa e normativa in essere, alle limitate disponibilità d’investimento e a visioni di “corto respiro” che mal si conciliano con uno sviluppo organico dell’Efficienza Energetica. Le analisi del TIEEC partono dalla corretta applicazione della Strategia Energetica Nazionale (SEN), individuando lo sviluppo di proposte concrete per le misure attuative vincolanti espresse dalla DEE; quali la corretta applicazione degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni sia in termini di acquisto di beni e servizi che di miglioramento dell’Efficienza Energetica del parco edilizio, degli Impianti di Pubblica Illuminazione attraverso percorsi di pianificazione ed il sostegno (ad es. defiscalizzazione) alle Industrie ed in particolare alle PMI, che caratterizzino il processo di Efficienza Energetica sopra evidenziati che utilizzino tutti i possibili sistemi di finanziamento e di garanzia del credito (ad es., in forma semplificativa ma non esaustiva il Fondo centrale di Garanzia ed altri fondi simili). Questi interventi, è auspicabile, vengano regolati nella Pubblica Amministrazione da procedure di gara semplici e corrette, basate su diagnosi preliminari efficaci che consentano ai partecipanti di predisporre i propri progetti-offerta partendo da una base di dati tecnici ed economici coerenti con la realtà sulla quale si deve intervenire. Le gare per il settore pubblico dovrebbero essere effettuate sulla base di linee guida organiche con requisiti, così come già definiti dalla Direttiva medesima, ed eventuali schemi di contratti per i vari settori di utilizzo finale e tali da consentire alle stazioni appaltanti (Centrali di Acquisto regionali, SUA - Stazioni uniche appaltanti. Enti territoriali, Settori della Sanità , Aziende ospedaliere ecc.) di predisporre contratti in stretta coerenza con le reali necessità di intervento, quando decidessero di intervenire al di fuori delle Convenzioni Quadro della Consip. Particolare attenzione va posta ai «contratti di rendimento energetico» ovvero, risparmi energetici che generano a loro volta risparmi finanziari. Risulta estremamente importante, per eliminare asimmetrie esistenti e per lo sviluppo dei "contratti di rendimento energetico" – nel settore residenziale ed assimilati ai sensi della vigente legislazione- l’applicazione del regime IVA agevolata, così come previsto dalla Legge 296/2006 art.1 comma 384, già prevista per i “contratti di servizio energia plus” ai sensi del D.lgs. 115/2008 allegato II. Essi vanno intesi come accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di un’azione/intervento di miglioramento dell'Efficienza Energetica e/o della prestazione energetica di un edificio, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento stabilito contrattualmente e misurato o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari. § Focus sul teleriscaldamento Lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento, legato anche ad investimenti industriali a capitale privato, passa attraverso strumenti specifici di sostegno finanziario relativi alla costruzione e gestione delle reti di distribuzione ed al reale utilizzo di calore utile (inteso in modo estensivo caldo/freddo). § Criticità strategiche ed operative per il raggiungimento degli obbiettivi della Direttiva Non meno importanti sono in questo quadro - nell’approccio del percorso di recepimento della DEE a titolo esemplificativo - alcuni aspetti/situazioni sia strategici che operativi che non consentono uno sviluppo organico e ragionevolmente rapido degli interventi e che necessitano di indirizzo normativo: a) Per gli obbiettivi di Efficienza Energetica nel settore pubblico (soprattutto in riferimento agli edifici e alle infrastrutture, ad es. Pubblica Illuminazione) i. Pianificazione degli interventi per massimizzare le possibilità di sfruttare i finanziamenti europei con operatori ESCo, di provata esperienza; Linee guida chiare ed efficaci che identifichino le modalità e fasi del processo di Efficienza ii. Energetica dai punti più importanti dei relativi contratti sino ai contenuti fondamentali ed indispensabili che devono essere riportati nei relativi contratti; iii. iv. v. Contratti chiari, coerenti con le attese del cliente finale ed emerse in fase di diagnosi preliminare, che indichino chiaramente, nel progetto integrato di Efficienza Energetica prevista, i risultati attesi e misurabili di efficienza prevista e garantita determinati sulla base della Diagnosi Energetica.; conoscenza della priorità di interventi ed analisi costi/benefici; Facilitare le aggregazione delle varie utenze che consumano energia. b) Per gli obbiettivi di Efficienza Energetica nel settore Industriale (soprattutto in riferimento alla Cogenerazione e ai Recuperi Termici): i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. La obbligatorietà degli Audit energetici alle grandi imprese e l’incentivo alle PMI con un sistema di premialità destinato a chi realizzi gli investimenti nei tempi, nei luoghi e nei modi previsti dall’Audit o in alternativa entro un periodo non superiore ai 24 mesi (per Imprese o ESCo); Un sistema di accreditamento degli Operatori almeno riconosciuto a livello europeo e che offra garanzia di capacità tecniche e finanziarie correlate alle dimensioni dei progetti di efficienza energetica. L’applicazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) per reti elettriche e reti termiche all’interno della struttura regolatoria europea, opponendosi a visioni limitative nazionali; Le analisi dei Costi Benefici (CB) per i nuovi impianti di potenza termica superiore ai 20 MWe basati su una visione integrata economico, sociale ed ambientale; I regimi fiscali applicati alla distribuzione energetica ed in particolare alla cogenerazione e ai recuperi termici in caso di autoconsumo o di attività ESCo, attualmente discriminatoria rispetto alla sola produzione di energia elettrica ed agli effettivi obbiettivi degli impianti industriali. In particolare la necessità di azzeramento degli oneri di distribuzione nelle Reti Interne di Utenza e nei Sistemi Efficienti di Utenza in caso di non raggiungimento di certificazione di cogenerazione ad alto rendimento in aree industriali ed in periodi di crisi; E’ necessario garantire regimi fiscali con esenzioni di oneri in caso di autoconsumo nelle fattispecie di energie prodotte da Recuperi Termici, mantenendo, in particolare nel contesto industriale esistente, gli specifici regimi incentivanti; I nuovi servizi di qualità della rete, peraltro già allo studio presso l’Autorità, intesi come servizi che gli impianti programmabili di qualsiasi natura sono in grado di fornire compatibilmente con l’analisi dei CB tramite una visione integrata economico, sociale ed ambientale, anche attraverso un’estensione degli attuali riconoscimenti previsti dalle attuali regolamentazioni; La conferma della priorità di dispacciamento sulle reti pubbliche dell’Energia Elettrica in Cogenerazione e come definita all’art. 15 della direttiva DEE, attraverso l’applicazione dei meccanismi europei non ancora recepiti a livello nazionale; L’apertura del mercato della Generazione Distribuita (GD) nell’ottica di “smartgrids” (SG); Assegnare la priorità dei sistemi a tutela dei rischi di controparte alle ESCo investitrici nel mercato; Il sostegno alla formazione, alla divulgazione ed all’informazione qualificata su tutti gli argomenti relativi alla DEE e alle sue ricadute nel tessuto sociale ed economico del Paese ed in particolare nell’impresa. § Sintesi strategica per una policy nazionale L’Italia dovrebbe rafforzare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, per i soli distributori di energia elettrica e gas i regimi obbligatori, attraverso una rideterminazione temporale adeguata (fino almeno al 2020) per raggiungere l'obiettivo finale del risparmio energetico stabilito dalla DEE. L’Italia elabori programmi intesi ad incoraggiare le Imprese e le PMI a sottoporsi a audit energetici e ne favorisca la successiva attuazione concreta delle raccomandazioni evidenziate negli stessi. Per le grandi imprese gli audit energetici essendo obbligatori per la DEE vanno effettuati con cadenza almeno biennale dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi e per le necessità di pianificazione degli investimenti, in particolare ove fossero innescati meccanismi premiali alle attuazioni delle raccomandazioni. Gli audit energetici devono tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere in linea anche con le disposizioni dell'allegato VI della DEE poiché tali disposizioni non vanno oltre i requisiti di dette norme pertinenti. Gli audit energetici nelle Imprese e nella PA devono essere svolti in maniera indipendente da soggetti accreditati tali da garantire la necessaria serietà ed indipendenza secondo le Norme Tecniche di riferimento. Gli audit energetici della PA e quelli finanziati da risorse pubbliche devono essere resi pubblici (come il sistema dell’EMAS) e non devono includere clausole che impediscano il trasferimento dei risultati dell’audit a terzi. È necessario che all'Audit, qualora preveda un beneficio energetico equilibrato dal punto di vista costo/effetto, faccia seguito la realizzazione degli interventi di Efficienza Energetica attraverso un contratto di rendimento energetico onde evitare che ad essi non facciano seguito gli interventi di Efficienza Energetica. E’ indispensabile subordinare gli incentivi alle Imprese che a fronte di un Audit attuino un significativo piano d’interventi nei tempi e nei modi previsti, in particolare se utilizzano ESCo accreditate, in speciale modo per i settori industriali. Negli edifici delle strutture centrali dello Stato che hanno obbligo di intervento secondo obiettivi fissati dalla direttiva è indispensabile che il processo di Efficienza Energetica sia un processo continuo e che quindi siano integrate partendo dalla Diagnosi e terminando con gli Interventi, la gestione e la misurazione dei risultati garantiti di risparmio, attraverso contratti a garanzia di risultato. In questi casi l’incentivazione coinvolga completamente gli audit, le tecnologie e la gestione allo scopo di garantire i risultati. È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione, dei recuperi termici e del teleriscaldamento e tele-raffreddamento, che comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio «innanzitutto pensare al piccolo» («Think Small First»). Si dovrebbe definire un quadro favorevole teso a garantire alle grandi imprese e alle PMI assistenza tecnica e informazioni mirate e stabilire, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione e da recuperi termici, tenendo conto degli orientamenti e dei codici elaborati conformemente ai regolamenti della UE in vigore, facilitando l'accesso alla rete dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione e da recuperi termici, soprattutto proporzionando e favorendo l’accesso in scaglioni per le unità cogenerative di potenza installata fino a 5 MW elettrici (riferiti al motore primo).Si dovrebbe pertanto assicurare che l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il sistema idrico sia in grado di indicare tariffe e regolamentazioni delle reti che incentivino miglioramenti dell'Efficienza Energetica e sostengano una tariffazione dinamica per la gestione della domanda dei clienti finali. Sono necessari un numero adeguato di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'Efficienza Energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della DEE, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di Efficienza Energetica, dando attuazione all’Art.16 del D.lgs. 115/08. L’Italia incentivi regimi europei e non esclusivamente nazionali di certificazione sulla qualità dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'Efficienza Energetica. La creazione da parte degli organi tecnici istituzionali di “Best Practice” e Studi di Settore nei diversi processi di produzione industriale è fondamentale allo sviluppo dell’Efficienza Energetica nel settore industriale, soprattutto per le PMI. Si continui a sviluppare il mercato dei servizi energetici. La trasparenza, lo scambio di migliori pratiche e orientamenti, in particolare per quanto riguarda i contratti di rendimento energetico, contribuiscono a stimolare la domanda. Come in altre forme di finanziamento tramite terzi, in un contratto di prestazione energetica il beneficiario del servizio energetico evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare l'investimento effettuato totalmente o in parte da terzi. E’ particolarmente importante in questo momento di necessità di rilancio degli investimenti individuare e rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura all'uso dei contratti di rendimento energetico e di altri accordi di finanziamento da parte di terzi per realizzare risparmi energetici. Ad es. lo sviluppo di specifici fondi di garanzia o accordi istituzionali con organismi finanziari possono attenuare la problematicità di finanziamento per le ESCo e per le PMI. In particolare, le ESCo investitrici sono esposte al rischio di controparte. Vanno inoltre previste forme di agevolazione fiscale per l’aggregazione delle utenze che consumano energia attraverso le ESCo qualificate. La pubblicazione di un Elenco dei fornitori di servizi energetici qualificati (ESCo) dai regimi di certificazione europei. Dato che l’Efficienza Energetica riguarda più aspetti (termico, condizionamento, elettrico, Pubblica Illuminazione, ecc.) e più modi di erogarli, si ritiene opportuno individuare delle Linee Guida Nazionali. Come sopra detto riteniamo che siano utili le Linee Guida in modo da consentire alle singole stazioni appaltanti la necessaria flessibilità per adattare alle singole e specifiche situazioni le migliori formulazioni contrattuali. È opportuno inoltre affrontare a livello nazionale la questione degli ostacoli alla ristrutturazione del parco immobiliare esistente dovuti alla frammentazione degli incentivi tra i differenti soggetti interessati. Le Amministrazioni vanno indirizzate nell’utilizzare appieno i fondi strutturali e il fondo di coesione per stimolare gli investimenti nelle misure di miglioramento dell'Efficienza Energetica. Gli investimenti nell'Efficienza Energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della precarietà energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale. Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali, l’Efficienza Energetica nelle Imprese e nelle PMI e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'Efficienza Energetica. Si chiede non di meno d’incrementare l’utilizzo dei fondi per mitigare i rischi di controparte delle ESCo investitrici con proprio capitale presso i clienti finali (pubblici o industriali). Si chiede inoltre di incoraggiare il ricorso a strumenti finanziari per promuovere gli obiettivi della DEE. Tali strumenti di finanziamento comprendano contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della DEE; risorse assegnate all'Efficienza Energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; risorse assegnate all'efficienza energetica nel quadro finanziario pluriennale, in particolare a titolo del fondo di coesione, dei fondi strutturali e del fondo di sviluppo rurale, e strumenti finanziari europei dedicati, come il fondo europeo per l'Efficienza Energetica. Gli strumenti di finanziamento potrebbero altresì mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione a livello europeo, internazionale, non esclusivamente nazionale aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di Efficienza Energetica. L’Attuale Fondo Centrale di Garanzia è applicato solo alle PMI ed è poco utilizzato. Lo sviluppo di un Fondo Nazionale specifico per l’Efficienza Energetica, come fondo di garanzia dedicato per questi interventi e per progetti di intervento integrati nei contratti con garanzia di risultato, risulta uno strumento utile ed adeguato. A fianco di questo si prevedano fondi rotativi quali quelli della Cassa Deposito e Prestiti. Le loro forme di erogazione devono superare le intermediazioni bancarie classiche per non appesantire di oneri gli stessi. Entrambi dovrebbero essere applicabili alle ESCo per finanziamenti di interventi sia per il settore pubblico che privato. Si chiede che il Fondo per l’Efficienza Energetica non possa essere considerato un fondo per garantire i pagamenti della PA. Quello istituito con il comma 52 della Legge di Stabilità 2014 è importante ma sana una situazione anomala Italiana: il Fondo per l’Efficienza Energetica deve incentivare i nuovi investimenti. Il finanziamento del fondo potrebbe avvenire con la cessione allo stesso delle agevolazioni fiscali/incentivi previste, del conto termico, del credito dell’ente destinatario dell’intervento o del servizio. Si devono evitare meccanismi per i quali il Fondo risulti finanziato dai soggetti obbligati "sic et simpliciter" con la conseguenza di disincentivare gli interventi di Efficienza Energetica che generano certificati bianchi (TEE). Con il finanziamento del Fondo, si deve evitare che il meccanismo dei TEE crolli, diventando un peggioramento della situazione attuale. Difatti il Fondo Nazionale può essere un Fondo di Garanzia purché le Banche diano credito. In sostanza una volta che la ESCo abbia ottenuto un contratto approvato da un ente e che contiene un progetto predisposto secondo schemi prefissati, unici, misurabili e risultato economico che rientri in limiti predeterminati convenuti e previsti dal Fondo il sistema creditizio dovrà concedere il finanziamento. Deve in sostanza esserci una sorta di accordo quadro “automatico” fra i 4 soggetti: Ente destinatario del Servizio/Fondo / ESCo/ Banca. Si evidenzia altresì la necessità di mettere in atto strumenti volti a promuovere ed implementare il recupero e riuso del calore di scarto, particolarmente da processi industriali, come evidenziato nella DEE. In accordo con quanto sancito nella SEN in merito alla rilevanza del meccanismo dei “Certificati Bianchi” quale strumento di riferimento per la promozione dell’Efficienza Energetica nel sistema industriale, tale strumento va potenziato nelle procedure attuative e nelle dotazioni finanziarie, garantendone altresì una stabilità regolatoria nel medio periodo. A tale riguardo l’Italia può usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali. La Commissione monitorando l'impatto delle nuove misure sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione, permetterà di mantenere gli incentivi nel sistema per lo scambio di quote a favore degli investimenti miranti a ridurre le emissioni di carbonio e preparare i settori del sistema per lo scambio delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro. Si chiede infine di dare concreta attuazione e ricezione all’art 17 della DEE favorendo ed incentivando le Imprese accreditate e gli organi associativi alla divulgazione e formazione nell’industria e nella PA per la diffusione dei modelli e sistemi di Efficienza Energetica, per gli investimenti e per le garanzie delle prestazioni. I risultati Il lavoro propone alle Istituzioni di essere coinvolti in qualità di rappresentati della filiera dei Servizi e degli impianti per l’Efficienza Energetica nel tavolo permanente di confronto fra le nostre Federazioni e il MISE per il monitoraggio del recepimento e per la realizzazione dei Decreti e delle Delibere attuative. Seguirà il Documento di dettaglio inter-federativo con le proposte normative specifiche di ricezione sull’articolato DEE.
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