DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1576 DEL 17/04/2014 SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIOINI SOCIALI AGEVOLATE - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, ASSEGNO DI MATERNITA’ CONCESSO DAI COMUNI (ART. 65 L.448/98 E ART 74 L.151/2001): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESAME E L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI COMPETENZA 2014. CODICE C.I.G.: X220E84EAC IL DIRIGENTE DEL SETTORE Visto: – l'art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) L. 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.; – l'art. 74 del D.Lgs 151/2001 in materia di Assegno di Maternità di base; – il D.lgs n. 109 del 31/03/1998; – il D.Lgs n.130 del 03/05/2000 ha disposto correttivi ed integrazioni al D.lgs n. 109/1998; – il D.P.R. n. 452/2000 così come modificato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Solidarietà sociale del 25/05/201, n. 337 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/01/2002, n.34; – il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che: all'art. 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del D.Lgs n. 109/1998, nonché del DPCM n. 221/1999, a far data dai gg 30 dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE; all'art. 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'art 7, 6° comma, del DPR n. 605/1973 e, comma 2 dell'art 11 del DL n. 201/2011, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della DSU, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione; – il DPCM n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) “ (GU serie generale n. 19/ del 24/01/2014) entrato in vigore l'08/02/2014; – l'art. 10, comma 3, del DPCM n. 159/2013 il quale prevede che, con apposito provvedimento ministeriale, in sede di prima applicazione, il modello della DSU è adottato entro gg 90 dall'entrata in vigore dello stesso decreto (08/02/2014); – l'art. 14 del DPCM n. 159/2013 il quale prevede: comma 1 “Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita' del presente decreto. Le DSU in corso di validita' alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono piu' utilizzabili ai fini della richiesta di Pagina 1 di 5 - Det. N. 1576 del 17/04/2014 nuove prestazioni.” comma 2 “Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. ” comma 3 “Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio e' limitato al semestre in cui e' stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo e' condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui al presente decreto. Al riguardo propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al i comuni assicurano, anche attraverso i richiedente sulla necessita' di ripresentare la DSU secondo le modalita' di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio ” comma 4 “Con riferimento all'assegno di maternita' di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data ” comma 5 “Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. “ – che, l'Assegno ai Nuclei Familiari con tre figli minori e l'Assegno di Maternità è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni; – che, i Comuni sono deputati a ricevere le dichiarazioni sostitutive concernenti le condizioni reddituali dei cittadini, nonché, avvalersi dell’attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale di cui alla L. n. 431/91 e successive modificazioni, mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPCM n. 305 del 21/07/99; DATO ATTO – che, sono stati invitati a manifestare al Comune la volontà di rinnovo del rapporto convenzionale, relativamente alle istanze di competenza 2014 agli stessi costi del 2013, i n. 16 CAAF già convenzionati per le istanze di competenza 2013, ad eccezione di n. 01 CAAF (FE.N.A.P.I. Srl) che ha comunicato il recesso dalla convenzione 2013 il 17/09/2013 con nota acquisita al prot n. 72996/2013 e n. 01 CAAF (CSE Srl) che pur avendone chiesto il convenzionamento nello scorso anno, di fatto il delegato non si è presentato a sottoscrivere la convenzione 2013; – che, il Caf Professione Fisco srl, con propria nota, ha chiesto di sottoscrivere la convenzione 2014 con il Comune di Andria per gli adempimenti relativi al Dlsg 109/98 e s.m.i.; – che al 09/04/2014 n. 12 CAAF hanno già confermato la volontà di convenzionarsi con il Comune di Andria, Pagina 2 di 5 - Det. N. 1576 del 17/04/2014 fermo restando la possibilità di altri caf di richiedere e rilasciare la propria disponibilità alla sottoscrizione della convenzione in qualunque momento nel corso dell'anno 2014; DATO ATTO altresì, che i rapporti tra Comune e CAAF convenzionati sono disciplinati da apposita convenzione conforme al testo di – cui all'allegato A); RITENUTO che la pluralità dei contraenti sul territorio promuova la qualità dei servizi erogati e tuteli la libertà di scelta del cittadino in ordine alle prestazioni di consulenza; DATO ATTO che la convenzione di cui all'allegato A) espressamente prevede: – consulenza gratuita al cittadino per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate; – obbligo del CAAF di dare comunicazione al Settore Socio-Sanitario dell'avvenuto positivo inoltro informatico al competente ufficio INPS dei dati dei beneficiari; – pagamento delle sole istruttorie positive di istanze di Assegno ai Nuclei Familiari ed Assegno di Maternità; – decurtazione dagli importi da pagare del corrispettivo dovuto per quelle istanze che seppur istruite positivamente dal CAAF siano state successivamente annullate dall'INPS per irregolarità; – pagamento per ogni pratica positivamente evasa di un corrispettivo di € 9,30 IVA inclusa; – obbligo da parte dei CAAF convenzionati di assicurare la regolarità e correttezza delle istanze istruite. DATO ATTO, altresì, – che l'intervento Sportello Sociale CAAF è stato espressamente progettato in sede di Piano Sociale di Zona 2010/2012 prorogato per l'annualità 2013 – che è in corso di predisposizione il Piano sociale di zona 2014/2016 VISTO il PEG DI SETTORE ANNUALITA' 2013 DATO ATTO che non è stato ancora approvato il Bilancio relativo all'annualità 2014. DETERMINA 1) di approvare lo schema di convenzione di durata annuale, composto da n. 11 articoli, regolativo dei rapporti tra il Comune e CAAF che, trascritto all'allegato A, forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di assegnare al presente procedimento il codice CIG X220E84EAC; 3) di provvedere all'esame delle istanze di cui agli artt. 65 L. 448/98 (assegno ai nuclei familiari) e art. 74 del D.Lgs 151/2001 (Assegno di Maternità di base) di competenza anno 2014 mediante affidamento del servizio ai CAAF presenti sul territorio cittadino che hanno sottoscritto la specifica convenzione; 4) di dare atto che ai CAAF sarà corrisposta, per ogni pratica positivamente evasa, la somma di €9,30 (IVA compresa) con eventuale decurtazione della stessa cifra per ogni istanza annullata dall'INPS; 5) di dare atto che il cittadino è libero di rivolgersi a qualsivoglia CAAF convenzionato per la presentazione della propria istanza e per riceverne la relativa assistenza; 6) di dare atto che la convenzione è sottoscrivibile con tutti i CAAF che ne formalizzino espressa richiesta; 7) di impegnare per l'istruttoria delle istanze di Assegno ai Nuclei Familiari ed Assegno di Maternità competenza anno 2014 la somma presuntiva di € 18.000,00 al cap 7001/1 del bilancio 2014; 8) di dare atto che il presente impegno di spesa non è frazionabile 9) di dare atto che, ove se ne ravvisi la necessità in base alle istanze assegnate per l'istruttoria 2014, con Pagina 3 di 5 - Det. N. 1576 del 17/04/2014 successiva determinazione si provvederà ad integrazione dell'impegno di spesa assunto; 10) di dare atto che la liquidazione delle somme spettanti a ciascun CAAF convenzionato sulla base delle istanze effettivamente istruite avverrà con successiva determinazione di liquidazione; ==================== Pagina 4 di 5 - Det. N. 1576 del 17/04/2014 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1576 DEL 17/04/2014 OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIOINI SOCIALI AGEVOLATE - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, ASSEGNO DI MATERNITA’ CONCESSO DAI COMUNI (ART. 65 L.448/98 E ART 74 L.151/2001): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESAME E L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI COMPETENZA 2014. CODICE C.I.G.: X220E84EAC In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO SANITARIO E SERVIZI ALLA PERSONA Ottavia Matera / INFOCERT SPA “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.albo.comune.andria.bt.it/ . L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Andria” Pagina 5 di 5 - Det. N. 1576 del 17/04/2014
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