ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2014 (ART 74 D.Lgs 151/2001)

ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2014
(ART 74 D.Lgs 151/2001)
REQUISITI:
L'assegno di maternità è concesso alla madre che abbia avuto un figlio nel corso del 2014 o in caso di affidamento preadottivo o
adozione senza affidamento, per ogni minore entrato nella famiglia anagrafica.
Per richiedere l'assegno di maternità la madre deve essere:
✔ cittadina italiana, o comunitaria, o extracomunitaria, in questo ultimo caso in possesso o in attesa del rilascio di uno dei
seguenti documenti, da allegare alla domanda:
o status di rifugiato politico (art. 27 D.Lgs 251/2007);
o status di beneficiario di protezione sussidiaria (art. 27 D.Lgs 251/2007);
o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.Lgs. 286/1998, come modificato dall'art. 1, comma
1, lettera a) del D.Lgs 3/2007);
o carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/1998) rilasciata prima del D.Lgs 3/2007;
o carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione (art. 10 D.Lgs. 30/2007);
o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'Unione (art. 17 D.Lgs. 30/2007);
✔ residente nel Comune di San Benedetto del Tronto al momento della presentazione della domanda;
✔ in possesso di risorse economiche (I.S.E.) non superiori a Euro 35.256,84 con riferimento ad un nucleo familiare di tre
persone;
✔ non beneficiaria di alcun trattamento previdenziale o economico di maternità, oppure beneficiar ia di un trattamento
previdenziale o economico inferiore all'importo dell'assegno che per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, è di €
1.691,05 (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).
NOTE:
In casi particolari, l'assegno può essere richiesto:
◦ dal padre del bambino (se neonato abbandonato dalla madre, oppure affidato esclusivamente al padre dall'autorità
giudiziaria, oppure se la madre è minorenne o incapace di agire, oppure ha riconosciuto il neonato o è coniuge della
madre, se deceduta);
◦ dal genitore della madre (se padre e madre del neonato sono minorenni), o dal tutore della madre, se interdetta;
◦ dall'adottante senza affido (per minore che non abbia superato i sei anni di età, ed i diciotto se adozione
internazionale), oppure adottante non coniugato, in caso di adozione speciale;
◦ dall'affidatario preadottivo (per minore che non abbia superato i sei anni di età, ed i diciotto se adozione
internazionale) o non preadottivo (in caso di neonato non riconosciuto o non riconoscibile);
✔ la domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata di copia del documento d’identità, deve essere
presentata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica per gli altri casi
previsti dalla normativa.
Per effetto della limitazione d'uso del contante stabilita dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalla L. n. 214/2011, la domanda deve essere
obbligatoriamente corredata dei dati relativi al conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il beneficio, se concesso.
✔
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (e rilascio del relativo I.S.E.) è possibile richiedere assistenza gratuita
presso i CAAF.
Le domande devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune, in Viale De Gasperi n. 124, piano terra. Per ulteriori
informazioni: Servizio Minori, Terza Età, Inclusione sociale e Politiche per la casa (0735/794554 - 516) oppure Ufficio Relazioni con il
Pubblico (0735/794405 - 430)
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Paradiso
Il Dirigente del Settore
Innovazione, Servizi ai Cittadini ed alla Persona
Dr. Antonio Rosati