ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2014 (ART 74 D.Lgs 151/2001) REQUISITI: L'assegno di maternità è concesso alla madre che abbia avuto un figlio nel corso del 2014 o in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, per ogni minore entrato nella famiglia anagrafica. Per richiedere l'assegno di maternità la madre deve essere: ✔ cittadina italiana, o comunitaria, o extracomunitaria, in questo ultimo caso in possesso o in attesa del rilascio di uno dei seguenti documenti, da allegare alla domanda: o status di rifugiato politico (art. 27 D.Lgs 251/2007); o status di beneficiario di protezione sussidiaria (art. 27 D.Lgs 251/2007); o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.Lgs. 286/1998, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs 3/2007); o carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/1998) rilasciata prima del D.Lgs 3/2007; o carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione (art. 10 D.Lgs. 30/2007); o carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'Unione (art. 17 D.Lgs. 30/2007); ✔ residente nel Comune di San Benedetto del Tronto al momento della presentazione della domanda; ✔ in possesso di risorse economiche (I.S.E.) non superiori a Euro 35.256,84 con riferimento ad un nucleo familiare di tre persone; ✔ non beneficiaria di alcun trattamento previdenziale o economico di maternità, oppure beneficiar ia di un trattamento previdenziale o economico inferiore all'importo dell'assegno che per l'anno 2014, se spettante nella misura intera, è di € 1.691,05 (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale). NOTE: In casi particolari, l'assegno può essere richiesto: ◦ dal padre del bambino (se neonato abbandonato dalla madre, oppure affidato esclusivamente al padre dall'autorità giudiziaria, oppure se la madre è minorenne o incapace di agire, oppure ha riconosciuto il neonato o è coniuge della madre, se deceduta); ◦ dal genitore della madre (se padre e madre del neonato sono minorenni), o dal tutore della madre, se interdetta; ◦ dall'adottante senza affido (per minore che non abbia superato i sei anni di età, ed i diciotto se adozione internazionale), oppure adottante non coniugato, in caso di adozione speciale; ◦ dall'affidatario preadottivo (per minore che non abbia superato i sei anni di età, ed i diciotto se adozione internazionale) o non preadottivo (in caso di neonato non riconosciuto o non riconoscibile); ✔ la domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata di copia del documento d’identità, deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica per gli altri casi previsti dalla normativa. Per effetto della limitazione d'uso del contante stabilita dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalla L. n. 214/2011, la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dei dati relativi al conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il beneficio, se concesso. ✔ Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (e rilascio del relativo I.S.E.) è possibile richiedere assistenza gratuita presso i CAAF. Le domande devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune, in Viale De Gasperi n. 124, piano terra. Per ulteriori informazioni: Servizio Minori, Terza Età, Inclusione sociale e Politiche per la casa (0735/794554 - 516) oppure Ufficio Relazioni con il Pubblico (0735/794405 - 430) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Paradiso Il Dirigente del Settore Innovazione, Servizi ai Cittadini ed alla Persona Dr. Antonio Rosati
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