Circolare Settimanale N° 25 del 27.06.2014

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 25 DEL 27 GIUGNO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
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LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
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LE SCHEDE INFORMATIVE
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LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO RENZI CONVERTITO IN LEGGE
Il decreto Renzi sul bonus Irpef (D.L. n. 66/2014) è stato convertito nella Legge n. 89/2014, in
vigore dal 24 giugno scorso. La conversione in legge ha confermato molte misure, ma ne
ha introdotte anche altre di nuove. In questa scheda, riepiloghiamo le misure fiscali
contenute nel decreto convertito, tra novità e conferme.
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ATTIVAZIONE DEL POS DAL 30.06.2014
In assenza di ulteriori interventi, a partire dal 30 giugno 2014 tutti gli operatori dovranno
accettare pagamenti con POS per importi superiori a 30 Euro. Nessuna sanzione è
comunque prevista per coloro che disattenderanno tale obbligo.
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Pagina 5
LE NOVITÀ DEL DECRETO CASA CONVERTITO IN LEGGE
Il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, c.d. "Piano casa", recante disposizioni urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, è stato convertito
nella Legge n. 80/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27.05.2014. la legge
contiene novità riguardanti anche locazioni e cedolare secca, IUC, bonus mobili.
Pagina 13
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
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NUOVA TASSAZIONE REDDITI DI NATURA FINANZIARIA DAL 1° LUGLIO 2014
Secondo quanto previsto dal D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 in vigore
dallo scorso 24 giugno, dal prossimo 1° luglio scatterà l'aumento della tassazione dei
redditi di natura finanziaria, per i quali l'aliquota della ritenuta alla fonte o dell'imposta
sostitutiva passerà dal 20% al 26%. Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento,
cercheremo di illustrare la novità,
che riveste una certa importanza considerate le
numerose fattispecie reddituali interessate dalla riforma.
Pagina 15
PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico
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Pagina 22
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
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Pagina 22
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 23
SCADENZARIO
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SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 27.06.2014 ALL'11.07.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
Nel Consiglio dei Ministri di venerdì 20 giugno, sono stati approvati i primi due schemi di
decreti legislativi di attuazione della Delega fiscale.
Il primo prevede semplificazioni fiscali per i contribuenti, quali: l'introduzione di una
dichiarazione 730 precompilata che dal 2015 arriverà a domicilio a tutti i dipendenti e pensionati;
la detraibilità dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza per l'acquisto di beni di costo unitario
fino a € 50,00 (parificando di fatto tale limite a quello previsto per la deducibilità ai fini delle
imposte sui redditi); l'eliminazione della richiesta di fidejussione o garanzia per i rimborsi IVA fino a
15.000 euro (oltre questa soglia servirà il visto di conformità); l'eliminazione dell'obbligo di
comunicazione all'Agenzia delle Entrate per gli interventi di riqualificazione energetica che
proseguono per più periodi d'imposta ai fini della fruizione della detrazione Irpef del 55-65%;
l'obbligo di invio delle comunicazioni delle operazioni con paesi Black list solo per operazioni di
importo superiore a 10.000 euro; per quelle di importo superiore, la comunicazione sarà solo
annuale (e non più mensile o trimestrale).
L'altro schema di decreto legislativo approvato segna il primo passo verso l'attesa Riforma
del Catasto, in quanto definisce le caratteristiche ed i compiti delle commissioni censuarie che
dovranno validare le funzioni di calcolo del nuovo Catasto e prevenire il contenzioso su rendite e
valori.
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 la Legge n. 89/2014 di
conversione del D.L. n. 66/2014, noto come Decreto sul bonus Irpef ma contenente in realtà
anche altre misure. Tra queste, è stata prevista la possibilità di attivare nuove rateazioni da parte
dei debitori di Equitalia decaduti da precedenti piani di rientro. Infatti, i soggetti che, alla data
del 22 giugno 2013, sono decaduti dal beneficio della rateazione,
possono presentare una
domanda di rateazione entro la fine di luglio per ottenere una dilazione di durata non superiore a
72 rate.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 due decreti legge
recentemente approvati da parte del Governo. Si tratta del “Decreto competitività” e del
"Decreto semplificazioni".
Il “Decreto competitività”, cioè il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, contiene, tra le varie misure,
l’estensione della deduzione IRAP al lavoro a tempo determinato, a condizione che il contratto
non sia inferiore a tre anni e preveda almeno 150 giornate all’anno, e disposizioni per il rilancio
del settore agricolo.
Il "Decreto semplificazioni", ovvero il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, reca "Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", tra cui il
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taglio dell'importo del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio del 50% a partire dal
2015.
Con la Risoluzione n. 1/DF del 23 giugno, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito alcuni
dubbi che hanno caratterizzato il versamento della prima rata della Tasi (tributo per i servizi
indivisibili), soprattutto a causa delle novità legislative intervenute a ridosso della scadenza del 16
giugno 2014 (data di scadenza anche dell'Imu). Secondo il Mef, sia per l'IMU che per la TASI,
considerate le obiettive condizioni di incertezza, sussistono le condizioni per applicare l'articolo 10
dello Statuto del contribuente, pertanto non sono "irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori
al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione
finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il
suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,
omissioni od errori dell'amministrazione stessa".
Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 85733/2014 pubblicato il 25
giugno 2014, è stato approvato l’elenco degli studi di settore ammessi al regime premiale
introdotto dal D.L. n. 201/2011. Per il periodo d'imposta 2013, gli studi ammessi sono 116 (26 in più
rispetto al 2012). Si ricorda che il regime premiale consente, ai contribuenti che risultano congrui e
coerenti rispetto agli studi di settore e che assolvono regolarmente agli obblighi di comunicazione
ad essi relativi, di beneficiare dell’esclusione da accertamenti analitico-presuntivi basati sulle
presunzioni semplici, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di
accertamento e dei limiti alla determinazione sintetica del reddito complessivo, che è ammessa
solo a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Da oggi scattano le nuove regole sulla conservazione elettronica dei documenti fiscali.
Entra in vigore, infatti, il decreto ministeriale del 17 giugno 2014, grazie alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 di ieri 26 giugno del decreto stesso. Le nuove norme sostituiscono,
abrogandole da subito, le disposizioni del previgente decreto ministeriale del 23 gennaio 2004.
Non ci sarà più il vincolo temporale dei 15 giorni per la conservazione delle fatture elettroniche. Ci
saranno, poi, semplificazioni nell'assolvimento dell'imposta di bollo, l'eliminazione dell'obbligo di
comunicazione dell'impronta dell'archivio digitale.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Le novità fiscali del decreto Renzi convertito in legge
Il decreto Renzi sul bonus Irpef (D.L. n. 66/2014) è stato convertito nella Legge n. 89/2014, in vigore
dal 24 giugno scorso.
La conversione in legge ha confermato molte misure (come, ad esempio, il bonus Irpef di 80
euro ai lavoratori dipendenti, l'aumento dal 1° luglio della tassazione sulle rendite finanziarie, il
taglio dell'Irap per le imprese), ma ne ha introdotte anche altre di nuove.
In questa scheda, riepiloghiamo le misure fiscali contenute nel decreto convertito, tra novità
e conferme.
LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO RENZI CONVERTITO IN LEGGE
BONUS IRPEF PER
LAVORATORI DIPENDENTI
(Art. 1 del D.L. n. 66/2014
convertito in L. 89/2014)
In attesa di un intervento strutturale che avverrà con la Legge di Stabilità
2015, viene confermato per il 2014 il credito annuo di 640 Euro - che non
concorre alla formazione della base imponibile - per coloro che
percepiranno nel 2014 le seguenti categorie di reddito:
 redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del TUIR);
 alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50,
comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
 compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
 le indennità ed i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori
dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
 somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o
sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
 redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (lett. c-bis);
 remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
 l e prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 (previdenza
complementare) comunque erogate (lett. h-bis);
 compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche
disposizioni normative (lett. l).
Il credito spetta per coloro che dopo aver scontato la detrazione di
lavoro dipendente hanno un'Irpef residua. Ciò significa che tutti coloro
che hanno redditi complessivi fino a 8.000 € non riceveranno il bonus, in
quanto incapienti (l'imposta prodotta viene assorbita completamente
dalla detrazione di lavoro dipendente).
Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia
titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non
superiore a 26.000 euro. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è
assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze (comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).
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Il credito è riconosciuto in misura diversa a seconda dell'ammontare
del reddito complessivo:

8.000<reddito ≤ 24.000: €640 €

24.000<reddito < 26.000 €: 640 € × 26.000 - reddito complessivo/2.000

Reddito ≥ 26.000 €: zero;
ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Il credito è erogato direttamente e in via automatica da parte del
sostituto d’imposta che lo ripartisce fra le retribuzioni erogate
successivamente al 24.04.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n.
66/2014) a partire dal primo periodo di paga utile (in genere, dalla
retribuzione del mese di maggio).
In sede di conversione in legge è stato stabilito che il sostituto
d'imposta potrà recuperare il credito erogato mediante compensazione
nel modello F24 (il recupero, quindi, può riguardare tutte le imposte e i
contributi da versare in F24, essendo stato tolto il riferimento solo a
ritenute e contributi).
Per consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate
mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n.
241/1997, con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, è stato istituito il
codice tributo "1655".
L'importo del credito riconosciuto verrà indicato nella certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
Infine, in sede di conversione, è stata aggiunta l'esplicita previsione
s e c o n d o c u i c o n l a Legge di Stabilità 2015 verranno stabiliti
prioritariamente interventi di natura fiscale che privilegino "il carico di
famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più
figli a carico".
RIDUZIONE DELL'IRAP
(art. 2 del D.L. n. 66/2014
convertito in L. 89/2014)
V i e n e confermata la riduzione dell'Irap per gli esercenti attività
d'impresa, arti o professioni a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31.12.2013 (2014 per i soggetti con esercizio coincidente
con l'anno solare), con un taglio delle aliquote Irap nelle seguenti misure:
SOGGETTI
FINO AL
2013
DAL
2014
Imprese ordinarie
3,9%
3,5%
Assicurazioni
5,9%
5,3%
Banche
4,65%
4,2%
Concessionari
4,2%
3,8%
Agricoltura
1,9%
1,7%
La norma conferma il limite dello 0,92%, anziché dell'1%, entro cui
Regioni e province autonome possono incrementare le aliquote Irap,
come indicato in via interpretativa dalla risoluzione 13/DF/2008.
Per salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica è previsto che le
nuove aliquote non siano applicate ai fini del calcolo dell'acconto Irap
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2014 con il metodo previsionale.
Dovranno, invece, essere utilizzate le seguenti aliquote intermedie:
SOGGETTI
ALIQUOTA PER ACCONTO PREVISIONALE IRAP
Imprese ordinarie
3,75%
Assicurazioni
5,7%
Banche
4, 5%
Concessionari
4%
Agricoltura
1,8%
2014
Il D.l. 66/2014 convertito in legge conferma l'aumento delle aliquote dal
20 al 26% della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicabile sui redditi di
natura finanziaria a decorrere dal 1° luglio 2014, ossia:

sugli interessi, i premi e gli altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;

sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies),
TUIR.
S o n o p r e v i s t e d e l l e eccezioni all'aumento dell'aliquota, i n
particolare:
TASSAZIONE RENDITE

FINANZIARIE
resta fissa al 12,50% l'aliquota per gli interessi e glia altri proventi di cui
all'art. 44 del tuir e per le minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla
cessione o rimborso di cui all'art. 67 comma 1 lett. c-ter del tuir relativi a:
(art. 3 del D.L. n. 66/2014
convertito in L. 89/2014)

obbligazioni e altri titoli pubblici italiani di cui all'art. 31 del D.p.r.
601/73 ed equiparati;

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella withe list e obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti stati;

titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8 comma
4 del d.l. 70/2011;

resta confermato il regime agevolato con aliquota al 5% per gli interessi,
premi e altri proventi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale di
cui all'art. 8 comma 4 del D.l. 70/2011.
ELIMINAZIONE DELLA
RITENUTA SUI
BONIFICI ESTERI
(art. 4 , comma 2, del
D.L. n. 66/2014
convertito in L. 89/2014)
TASSAZIONE
FONDI PENSIONE
(art. 4 , comma 6-ter, del
D.L. n. 66/2014
convertito in L. 89/2014)
E' confermata l'abrogazione definitiva della ritenuta del 20% sui flussi
finanziari dall’estero (bonifici esteri), destinati a persone fisiche, enti non
commerciali, società semplici e associazioni equiparate, fiscalmente
residenti in Italia. La ritenuta, introdotta dalla Legge n. 97/2013, doveva
inizialmente entrare in vigore dal 1° febbraio 2014, ma è stata
successivamente oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, con
Provvedimento direttoriale del 19.2.2014.
Una novità introdotta in sede di conversione in legge del D.L. n. 66/2014 è
l'aumento dall'11% all'11,5% dell'imposta sostitutiva applicabile ai Fondi
pensione per il 2014.
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IMPOSTA SOSTITUTIVA
RIVALUTAZIONE BENI
D'IMPRESA
(art. 4, comma 11, del
D.L. n. 66/2014
convertito in L. 89/2014)
I l D.L. n. 66/2014 ante conversione aveva modificato il comma 145
dell'art. 1 della L. 147/2013 (Finanziaria 2014) prevedendo che l’imposta
sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione dei beni d’impresa, risultanti
dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013, e quella dovuta per
l’affrancamento del saldo attivo da rivalutazione sia versata in un'unica
soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013. Non era, pertanto,
più consentito il versamento in 3 rate annuali.
Ora, invece, in sede di conversione in legge del decreto medesimo, è
stata ripristinata la regola del versamento in tre rate di pari importo senza
interessi, ma anziché prevedere il versamento in tre anni come stabiliva
la Legge di Stabilità 2014 ("entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al
quale la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d'imposta successivi"), stavolta viene previsto
c h e il versamento sia effettuato "nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31.12.2013" in 3 rate di pari importo alle seguenti
scadenze:
Entro il giorno 16 del 6° mese dal termine del periodo d'imposta
1A RATA
(16 giugno 2014 in caso di esercizio coincidente con l'anno
solare)
Entro il giorno 16 del 9° mese dal termine del periodo d'imposta
2A RATA
(16 settembre 2014 in caso di esercizio coincidente con l'anno
solare)
Entro il giorno 16 del 12° mese dal termine del periodo d'imposta
3A RATA
(16 dicembre 2014 in caso di esercizio coincidente con l'anno
solare)
Resta confermata la possibilità di compensare quanto dovuto con
eventuali crediti vantati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
Si precisa che, considerando la proroga dei versamenti derivanti da
Unico, effettuata con D.p.c.m. del 13.06.2014, e considerato che le
imposte sostitutive scaturiscono dal quadro RQ di Unico, per i soggetti per
i quali sono stati approvati gli studi di settore, è possibile usufruire della
proroga del versamento al 7.7.2014 (20.8 con la maggiorazione dello
0,40%) per il pagamento della prima rata.
COOPERATIVE IN
PERDITA
(art. 4, comma 12-ter,
del D.L. n. 66/2014
convertito in L. 89/2014)
In sede di conversione in legge del decreto è stato inserito, all’art. 3,
comma 1, Legge n. 28/99 è stato inserito l’esplicito riferimento ai “soci
cooperatori”. In tal modo, viene vietato alle società cooperative
distribuire utili a detti soci finché non siano state ricostituite le riserve
indivisibili utilizzate a copertura delle perdite, pena la perdita dei benefici
fiscali. I predetti benefici non vengono meno se la distribuzione di utili
viene effettuata a favore di soci finanziatori.
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In sede di conversione, sono state apportate alcune modifiche alla
disciplina della TASI:

modalità di versamento: dal 2015 i Comuni renderanno disponibili, su
richiesta del contribuente, i modelli di pagamento precompilati oppure
procederanno direttamente all'invio degli stessi;

scadenze di versamento per il 2014:

Il versamento della prima rata resta fissato al 16.06.2014 per qualsiasi
tipologia di immobile, sulla base delle aliquote e delle detrazioni
pubblicate entro il 31.05.2014 sul sito internet del MEF (inviate
telematicamente dai comuni entro il 23.05.2014);

nel caso in cui i Comuni non abbiano inviato le delibere in tempo
utile per la loro pubblicazione sul sito del Mef entro fine maggio, il
TASI
termine di versamento della prima rata è posticipato al 16.10.2014.
(art. 4 comma 12 quater
del D.l. 66/2014
convertito in L. 89/2014)
E' necessario in tal caso che le delibere siano inviate dai comuni
entro il 10.9.2014 e siano pubblicate sul sito del Mef entro il
18.09.014.

se i comuni non hanno inviato le delibere nemmeno entro il
10.09.2014, l'imposta va versata in un'unica soluzione entro il
16.12.2014 nella misura dell'1 ‰ fermi restando i limiti di aliquota
massima ai sensi dell’art. 1, comma 676, Finanziaria 2014. In tale
ultima ipotesi la percentuale dovuta dall’inquilino è fissata ex lege
in misura pari al 10% dell’ammontare della TASI dovuta, con
riferimento alle “condizioni del titolare del diritto reale”. Tale
ripartizione ex lege è applicabile in tutte le ipotesi di omessa
determinazione, nella delibera comunale, della percentuale di
riparto tra proprietario/inquilino.
NOVITÀ PASSAPORTO
(art. 5 bis del D.l. 66/2014
convertito in L.89/2014)
OBBLIGO DI UTILIZZO DEI
SERVIZI TELEMATICI PER
ALCUNI VERSAMENTI
(art. 11 commi 2 e 3 del
D.l. 66/2014 convertito in
L. 89/2014 )
E' stato aumentato il contributo amministrativo dovuto per il rilascio del
passaporto. Da €. 40,29 si è passati infatti a 73,50 €. Inoltre è stato stabilito
che il costo del libretto e il contributo saranno aggiornati ogni due anni
con apposito DM. Parallelamente è stata abolita la tassa di concessione
governativa di € 40,29 dovuta annualmente per coloro che si recavano in
paesi extra europei.
Nell'elenco dei diritti consolari è stato aggiunto il diritto di 300 € per la
domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona
maggiorenne.
È confermato che dal 1° ottobre 2014 chi dovrà versare
imposte/contributi dovrà farlo utilizzando esclusivamente:

i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel
o Fisconline) per i c.d. modd. F24 “a zero”;

i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel
o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la
stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), qualora siano
state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo positivo;

i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel
o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la
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stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), per i modd. F24
di importo superiore a € 1.000.
Le nuove regole si applicano a tutti, imprese, professionisti ma anche
privati.
Con la conversione in legge è stata invece soppressa la disposizione1
che consentiva al soggetto che utilizza i servizi telematici messi a
disposizione dagli intermediari della riscossione, convenzionati con
l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, CAF imprese,
ecc.), di inviare anche i modd. F24 di un soggetto terzo, mediante
addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio
all’intermediario di un’apposita autorizzazione (anche cumulativa) da
parte dell’intestatario della delega.
Con l'iter di conversione è stata concessa la possibilità al contribuente
decaduto dalla rateazione dei debiti tributari, a sua volta concessa per
temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art. 19 del D.p.r. 602/73), di
usufruire di un nuovo piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate
mensili purché:
RICHIESTA DI
RATEAZIONE
(art. 11 bis del D.l.
66/2014 convertito in L.
89/2014)
DETERMINAZIONE
FORFETTARIA DEL
REDDITO PER LE IMPRESE
AGRICOLE
(art. 22 commi 1 e 1-bis
del D.l. 66/2014
convertito in L. 89/2014
1

la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22.6.2013;

la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.7.2014.
La nuova rateazione non è prorogabile e il mancato pagamento da
parte del contribuente di due rate (anche non consecutive) costituisce
causa di decadenza.
Contestualmente è stato eliminata la possibilità per il contribuente
(prevista al comma 13-ter dell’art. 10, DL n. 201/2011), in merito alle
dilazioni concesse fino al 28.12.2011, interessate dal mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate e, a tale data,
non ancora prorogate, di richiederne la proroga per un ulteriore periodo
e fino a 72 mesi, purché lo stesso provasse un “temporaneo
peggioramento della situazione di difficoltà” alla base della concessione
della prima dilazione.
È confermato che il reddito derivante dalla produzione e cessione di
energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di
imprenditori agricoli che costituiscono attività agricole connesse, va
determinato applicando il coefficiente di redditività del 25%
all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione
ai fini IVA. Pertanto non si applica più la tassazione in base al reddito
agrario. La novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2013 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare dal 2014) e va tenuta in considerazione ai fini della
determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2014.
Resta comunque possibile optare per la determinazione del reddito
con le modalità ordinarie.
Nell'iter di conversione è stato introdotto il nuovo comma 1-bis che,
limitatamente al 2014, considera attività agricole connesse (ai sensi
Comma 3 articolo 11 del D.l. 66/2014.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
dell'articolo 2135 3° comma del c.c.) e produttive di reddito agrario, le
attività di produzione e cessione di energia elettrica da:

fonti agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui;

fonti fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui.
Al superamento di tali limiti, il reddito è determinato applicando il
coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, “relativamente alla
componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con
esclusione della quota incentivo”. Resta comunque possibile optare per
la determinazione del reddito con le modalità ordinarie. Le novità sopra
descritte vanno tenute in considerazione ai fini della determinazione
dell’acconto IRPEF / IRES 2014.
IMU SUI TERRENI
AGRICOLI MONTANI
(art. 22 commi 2 e 2 bis
del D.l. 66/2014
convertito in L. 89/2014)
È confermato che l’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti
in aree montane o di collina, site nei Comuni individuati da un apposito
DM da emanare entro il 20.9.2014 (90 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione), sarà riconosciuta a seconda dell’altitudine, e
differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o
da altri soggetti (la differenziazione tra coltivatori diretti e IAP e altri
soggetti è ora obbligatoria, non più solo "eventuale").
In sede di conversione è stata prevista l’esenzione IMU ex lege per i
terreni:

a “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile”;

non ricadenti in zone montane o di collina in base al suddetto Decreto.
É confermato l'anticipo al 31 marzo 2015 (anziché al 6.6.2015) dell'avvio
della fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione,
comprese quelle locali, diverse da Ministeri, agenzie fiscali ed enti di
previdenza. L'obiettivo è quello di completare quanto prima il processo
di adeguamento e digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Inoltre, è confermato il contenuto informativo delle fatture, che viene
incrementato ricomprendendo anche:
FATTURA ELETTRONICA
(art. 25 del D.l. 66/2014
convertito in L. 89/2014)

il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione
dell'indicazione nelle transazioni finanziarie e i casi di esclusione
dall'obbligo di tracciabilità ex Legge n. 136/2010;

il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche,
manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari
nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003.
È confermato, inoltre, che in mancanza di detti codici la P.A. non può
effettuare il pagamento della fattura.
In sede di conversione è stato aggiunto il comma 2 bis secondo cui i
suddetti codici sono direttamente inseriti nei contratti a cura della
“stazione appaltante”.
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CREDITI COMMERCIALI
VERSO LA P.A.
(art. 27 comma 1 del D.l.
66/2014 convertito in L.
89/2014)
CESSIONE DEI CREDITI
VANTATI CON LA P.A.
(art. 38-bis del D.l.
66/2014 convertito in L.
89/2014)
CREDITI COMPENSABILI
CON SOMME DA
ACCERTAMENTO
(art. 39 del D.l. 66/2014
convertito in L. 89/2014)
TERMINE DI NOTIFICA
DELLA CARTELLE PER LA
COMPENSAZIONE DEI
CREDITI
(art. 40 del D.l. 66/2014
convertito in L. 89/2014
È confermato che, per assicurare trasparenza al processo di formazione
ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professionali nei confronti della Pubblica
Amministrazione possono comunicare, tramite la piattaforma elettronica,
i dati delle fatture /richieste di pagamento equivalenti emesse
dall’1.7.2014 riportando, se previsto, il codice CIG (Codice Identificativo
Gara).
Con l'iter di conversione è stato prevista l’esenzione da imposte, tasse e
diritti di qualsiasi tipo agli atti di cessione dei crediti vantati nei confronti
della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2013
nonché alle operazioni di ridefinizione dei relativi debiti.
Tale disposizione non trova applicazione ai fini IVA.
È confermato che le imprese/lavoratori autonomi che effettuano
somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei
confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN,
possono compensare le somme “da accertamento tributario” dovute
relativamente ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi
del contenzioso utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato /
Regioni / Enti ancorché maturati successivamente al 31.12.2012.
A seguito delle modifiche apportate nell'iter di conversione del D.l.
66/2014 la compensazione riguarda i crediti maturati “nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, …” ovvero: “tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ...”.
É confermato il differimento al 30.9.2013 del termine, stabilito dal DM
19.10.2012, entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di
poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni,
Enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti.
In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme
iscritte in ruoli notificati entro il 30.9.2013.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Attivazione del POS dal 30 giugno 2014
Dal 30 giugno 2014 per importi superiori a 30 euro tutte le imprese e i professionisti, a prescindere
dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, dovranno dare la possibilità ai loro clienti pagare
tramite Pos. Nessuna sanzione tuttavia è ancora prevista per coloro che negheranno tale
possibilità.
In vista dell'avvicinarsi dell'entrata in vigore dell'obbligo, si riassumono nella seguente tabella i
profili più problematici della disciplina.
ATTIVAZIONE DEL POS DAL 30.06.2014
Il c.d. "Decreto Crescita bis" (art. 15 comma 4 del D.l. 179/2012) aveva
previsto, a decorrere da 1° gennaio 2014, l'obbligo per i soggetti che
effettuano l'attività di:
L'OBBLIGO DEL POS
(Art. 15 comma 4 del D.l.
179/2012 e decreto
interministeriale del
24.01.2014)

vendita di prodotti;

prestazione di servizi, anche professionali;
di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
La norma rimetteva ad appositi decreti la definizione delle
modalità e dei termini di attuazione di questa disposizione, giunti in
ritardo con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 del 27.01.2014). Questo decreto aveva
stabilito che:

dal 28.03.02014 l'obbligo di accettare pagamenti in contanti sarebbe
dovuto scattare per importi superiori a 30 Euro, effettuati nei confronti di
commercianti, prestatori di servizi e studi professionali, per l'acquisto di
prodotti e prestazioni di servizio;

in sede di prima applicazione e solo fino al 30.06.2014, l'obbligo
interessava solo i soggetti con fatturato superiore a 200.000 Euro;

un altro decreto, da emanarsi entro il 26.06.2014, doveva fissare nuovi
limiti e nuovi importi per il periodo successivo al 30.06.2014.
LA PROROGA AL
30.06.2014
(articolo 9, comma 15-bis
del D.L. n. 150 del 2013)
Successivamente, con la conversione in legge del "Decreto
Milleproroghe" (D.L. n. 150/2013, convertito nella Legge n. 15/2014), il
legislatore ha posticipato al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore
dell'obbligo in esame, per " consentire alla platea degli interessati di
adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante
carta di debito (POS)”. In questo modo però sono stati vanificati i limiti
imposti dal decreto del 24.01.2014, con la conseguenza che dal
30.6.2014 l’obbligo di attivazione del POS riguarderebbe i soggetti che
effettuano l'attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
professionali, a prescindere dal fatturato realizzato.
ORDINANZA DEL TAR DEL
LAZIO DEL 30.04.2014
(Ordinanza n. 1932 del
30.04.2014)
IL PARERE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE
(Circolare 10 del
20.05.2014)
LA RISPOSTA
ALL'INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE
(Interrogazione n. 50293611 dell'11.6.
2014)
Sulla questione del POS non sono mancate critiche da parte degli
operatori, che lamentano un costo troppo oneroso per l'installazione
d e l P O S . Il Consiglio nazionale degli Architetti ha chiesto
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, d e l D M d e l
24.01.2014 per violazione di legge ed eccesso/sviamento di potere.
Il TAR del Lazio, con l’ordinanza 30.4.2014 n. 1932, ha respinto
l’istanza cautelare ritenendo che il provvedimento attuativo
sembrerebbe rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla
n o r m a , e che l’atto impugnato non sembrerebbe viziato dalle
illegittimità dedotte in ricorso, né sotto il profilo della violazione di legge
né sotto quello dell’eccesso/sviamento del potere.
La questione del POS è stata approfondita anche dal Consiglio
Nazionale Forense (CNF) nella circ. 20.5.2014 n. 10-C-2014, in cui è
stato evidenziato come la previsione normativa non stabilisca affatto
che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i
pagamenti loro indirizzati dovranno essere effettuati in questo modo a
partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia
pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad
accettare tale forma di pagamento.
Secondo il CNF, pertanto, la disposizione introdurrebbe un onere,
piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione
sarebbe limitato ai casi nei quali i clienti richiedano l'utilizzo della carta
di debito. Ipotesi che potrebbe anche non verificarsi. In ogni caso,
qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di pagare tramite
carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe
semplicemente la fattispecie della mora del creditore (artt. 1206 ss.
c.c.), che non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è
infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta
di debito.
Si segnala, infine, che con la risposta all’Interrogazione n. 50293611.6.2014, il Mef dapprima ha evidenziato che l’Italia “si
caratterizza nel contesto europeo per un’elevata propensione
all'utilizzo del contante” e che l'impulso alla diffusione di strumenti
elettronici è in grado di produrre effetti benefici per i consumatori, le
imprese, le Amministrazioni pubbliche e l'economia nel suo complesso.
Nel documento, inoltre, si sottolinea l'opportunità di attivare tavoli di
confronto per ridurre i costi legati alla disponibilità e all'utilizzo del POS.
Il Mef prende atto dell’interpretazione fornita dal CNF, in base alla
quale al professionista è imposto l'onere di consentire al cliente di poter
utilizzare il POS quale forma di pagamento, e conclude affermando
che “non risulta associata alcuna sanzione” in capo al professionista
che non predispone la necessaria strumentazione finalizzata ai
pagamenti con moneta elettronica.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
Pertanto la mancata attivazione del POS dal 30.06.2014 non
produrrà un inadempimento sanzionabile.
In riposta alle critiche sui costi di attivazione del POS, con decreto del
ministero dell'Economia e finanze n. 51 del 14 febbraio 2014 sono state
adottate alcune misure volte a ridurre le commissioni sulle transazioni
effettuate con mezzi di pagamento elettronici. Poiché la decorrenza di
queste misure è prevista al 29 luglio 2014, secondo la stampa
specializzata sarebbe necessario un allineamento dei termini con
quello del prossimo 30 giugno, data di entrata in vigore dell'obbligo del
POS.
POSSIBILE UN'ALTRA
PROROGA
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Le novità del decreto casa convertito in legge
I l Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, c.d. "Piano casa", recante disposizioni urgenti per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, è stato convertito in Legge
80/2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27.05.2014.
Oltre a confermare la maggior parte delle disposizione contenute nel decreto legge, la
legge di conversione ha apportato anche alcune importanti modifiche, che saranno di seguito
analizzate.
LE NOVITÀ DEL DECRETO CASA CONVERTITO IN LEGGE
TUTELA AGLI INQUILINI
PER LOCAZIONI IN NERO
FINO AL 2015
(Art. 5 comma 1-ter della L.
80/2014)
È stata inserita una disposizione che fa salve le tutele previste a favore
degli inquilini fino al 31.12.2015.
Si tratta della possibilità per l'inquilino di richiedere, in caso "affitto
in nero" (ossia di omessa registrazione del contratto di locazione ad uso
abitativo o registrazione con indicazione di un canone inferiore a
quello effettivo) un nuovo contratto di affitto della durata di 4 anni (più
eventuali altri 4) ad un canone di locazione molto basso, stabilito in
misura pari al triplo della rendita catastale.
Tale possibilità era stata introdotta con D.lgs. 23/2011 (art. 3 commi
8 e 9) ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 50 del 14.03.2014, ne
aveva dichiarato l'incostituzionalità, per "eccesso di delega". Gli
inquilini che avevano aderito a questa procedura si sono pertanto
trovati improvvisamente senza tutela, rischiando che i proprietari
richiedessero la differenza degli importi dei canoni non versati.
Ora con questa norma vengono mantenuti fino al 31.12.2015 i diritti
acquisiti dagli inquilini, ossia la possibilità di versare un canone
"leggero" e di restare nell'abitazione.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
ELIMINATO IL DOPPIO
LIMITE PER IL BONUS
MOBILI
(Art. 7 comma 2-bis e 2-ter
della L. 80/2014)
In sede di conversione in legge del D.l. 47/2014 è stata inserita
un'apposta norma che elimina il limite delle spese di ristrutturazione
(introdotto con la Finanziaria 2014 e mai cancellato) per la fruizione del
bonus mobili. Pertanto, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014
per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici l'unico limite è
quello di 10.000 euro.
La legge di conversione del d.l. casa (d.l. 47/2014) ha confermato:

la riduzione dal 15 al 1 0 % della cedolare secca per i contratti di
locazione a canone concordato, limitatamente al quadriennio
2014/2017;

la possibilità di optare per il regime della cedolare anche ai contratti di
locazione di unità abitative:

stipulati con cooperative edilizie per la locazione (il testo del d.l. si
riferiva semplicemente a "cooperative") o enti senza scopo di lucro;
CEDOLARE SECCA

purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei
(Art. 9 comma 2-bis e 2-
Comuni (il testo del decreto non indicava la messa a disposizione
ter della L. 80/2014)
dei Comuni) con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di
locazione o assegnazione.
Con il testo di conversione, inoltre, è stata estesa la possibilità di
usufruire dell'aliquota al 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei
Comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza "negli ultimi 5
anni precedenti il 28.5.2014" (che è la data di entrata in vigore della
legge di conversione).
Sempre in sede di conversione è stato previsto l’aggiornamento da
parte del CIPE, entro il 26.6.2014, dell’elenco dei Comuni ad alta
tensione abitativa.
IUC PER GLI IMMOBILI
POSSEDUTI DA CITTADINI
NON RESIDENTI
(Art. 9-bis comma 1 e 2
della L. 80/2014)
Prima della legge di conversione del D.l. casa, i comuni avevano la
possibilità di assimilare -ai fini IMU- all’abitazione principale, l'unità
immobiliare posseduta in Italia (a titolo di proprietà o di usufrutto) da
“italiani non residenti”, a condizione che la stessa non fosse locata.
Dopo l'iter di conversione tale possibilità è stata eliminata, e
contestualmente è stato previsto che dal 2015 è considerata
direttamente abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti, iscritti all’AIRE e già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa:

non risulti locata ovvero data in comodato;

sia posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto.
Inoltre, per tali unità immobiliari l’applicazione di TARI e TASI, per
ciascun anno, è in misura ridotta di 2/3.
DIRITTI DEGLI
ACQUIRENTI DI
IMMOBILI DA COSTRUIRE
(Art. 10-quater comma
1 e 2 della L. 80/2014)
Con la conversione in legge del decreto casa sono state apportate le
seguenti modifiche ai diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire (D.lgs. 122/2005), applicabili ai contratti aventi ad oggetto il
trasferimento non immediato della proprietà (o di altro diritto reale di
godimento) di immobili per i quali il permesso di costruire (o altra
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
denuncia o provvedimento abilitativo) sia stato richiesto dal 21.7.2005:

divieto per l'acquirente di rinunciare alle tutele previste dal D.lgs.
122/2005 (garanzia fideiussoria e polizza assicurativa decennale), ogni
clausola contraria è da intendersi come non apposta;

i l diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo,
riconosciuto al promissario acquirente che ha ricevuto l'immobile e lo
ha adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente in
primo grado, scatta anche nel caso in cui l'immobile sia adibito ad
abitazione principale del coniuge dell'acquirente;

non sono oggetto di azione revocatoria gli atti a titolo oneroso che
hanno come effetto il trasferimento della proprietà (o di altro diritto
reale di godimento) di immobili da costruire nei quali l'acquirente si
impegna a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di
ultimazione, la residenza propria o del proprio coniuge o di suoi parenti
o affini entro il 3° grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi
alla data di stipula del preliminare.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
SAPERE PER FARE
NUOVA TASSAZIONE REDDITI DI NATURA FINANZIARIA
DAL 1° LUGLIO 2014
INTRODUZIONE
Allo scopo di ottenere risorse finanziarie a copertura della riduzione del cuneo fiscale per i
lavoratori dipendenti e per le imprese, il D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 in
vigore dallo scorso 24 giugno, prevede l'innalzamento del livello di tassazione dei redditi di natura
finanziaria assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, portando l’aliquota di
imposta dal 20 al 26%.
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, cercheremo di illustrare la novità,
che
riveste una certa importanza considerate le numerose fattispecie reddituali interessate dalla
riforma.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
Qual è la nuova aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria?
2.
La tassazione aumenta per tutti i redditi di natura finanziaria indistintamente?
3.
Qual è la decorrenza delle nuove disposizioni sulla tassazione dei redditi di natura
finanziaria?
4.
Come va gestito, ai fini della tassazione, il periodo transitorio?
5.
Le minusvalenze possono essere dedotte dalle relative plusvalenze?
DOMANDE E RISPOSTE
D.1.
QUAL È LA NUOVA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA?
R.1.
Il D.L. n. 66/2014 convertito in legge prevede, a decorrere dal prossimo 1° luglio 2014,
l'aumento delle aliquote, dal 20 al 26%, della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicabile
sui redditi di natura finanziaria, ossia:
 sugli interessi, i premi e gli altri proventi di cui all’art. 44, TUIR;
 sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
Si precisa, invece, che con riguardo al risultato netto maturato derivante dai Fondi pensione
di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005, l'aliquota di tassazione passa dall'11%
all'11,5% (art. 4, comma 6-ter, D.L. n. 66/2014 convertito in legge) per il solo anno 2014.
D.2. LA TASSAZIONE AUMENTA PER TUTTI I REDDITI DI NATURA FINANZIARIA INDISTINTAMENTE?
R.2.
No. Sono previsti alcuni casi di esenzione dall'aumento della tassazione di cui all'art. 3 del
D.L. n. 66/2014 convertito. In particolare, non sono interessati dall'aumento della tassazione i
seguenti redditi:
 gli interessi ed ogni altro provento derivante dalle obbligazioni previste dall’art. 31, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 (titoli di Stato italiani);
 gli interessi ed ogni altro provento derivante da obbligazioni emesse da Stati e da enti territoriali
degli stessi inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis, co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. white
list); con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessioni di tali strumenti finanziari e
assoggettate alle imposte sostitutive di cui agli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461 del 1997, si precisa che il
legislatore, per mantenere inalterato il livello di tassazione, ha rimodulato la percentuale di
imponibilità, che passa dal 62,5% al 48,08%;
 gli interessi ed ogni altro provento derivante da titoli di risparmio dell’economia meridionale di cui
all’art. 8, co. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
 gli interessi corrisposti da società italiane a società estere residenti nell’Unione Europea, se tali
redditi sono destinati a finanziare il pagamento di interessi su prestiti emessi dai percettori ed aventi
le caratteristiche previste dall’art. 26-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che continuano a
scontare un’aliquota pari al 5%;
 gli utili da partecipazione, distribuiti a favore di società e di enti soggetti all’imposta sul reddito
delle società in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo (SEE) e inclusi nella cosiddetta "white list", a cui rimane applicabile l’aliquota
dell'1,375%;
D.3.
R.3.
QUAL È LA DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA?
La decorrenza delle nuove disposizioni varia a seconda della tipologia di reddito. In
particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:
 ai dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014;
 agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari e
cambiali finanziarie di cui all'art. 26, DPR n. 600/73 maturati dal 1° luglio 2014;
 in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e
altri proventi di cui al citato art. 44, maturati dal 1° luglio 2014;
 ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 dell'art. 44
del Tuir, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/1996
dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato
anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi;
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 ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione di cui alle lett. g-quater) e g-quinquies) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR, derivanti
da contratti sottoscritti fino al 30.06.2014, sulla parte degli stessi maturati dal 1° luglio 2014;
 ai proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali ex art. 44, comma 1, lett. g), e alle
plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR riferite a partecipazioni ad OICR, realizzati dal 1°
luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote / azioni. Sui proventi realizzati dal
1° luglio 2014 riferibili ad importi maturati fino al 30.06.2014 è applicabile la previgente misura;
 in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati dal 1°
luglio 2014.
D.4.
COME VA GESTITO, AI FINI DELLA TASSAZIONE, IL PERIODO TRANSITORIO?
R.4. Per i periodi a cavallo tra le due discipline gli istituti finanziari dovranno procedere ad una
liquidazione differenziata della ritenuta/imposta sostitutiva secondo il seguente criterio:

per la parte maturata/percepita/realizzata fino al 30 giugno 2014, troverà applicazione la
previgente aliquota del 20%;

per la parte maturata/percepita/realizzata successivamente dal 1° luglio 2014, troverà applicazione
la nuova tassazione del 26%.
RENDIMENTO
MATURATO
DIVIDENDO PERCEPITO FINO AL
GIUGNO
DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
INTERESSI
CONTI
2014
/
30
RENDIMENTO
DIVIDENDO
LUGLIO
MATURATO
PERCEPITO
DAL
/
1°
2014
20%
26%
20%
26%
20%
26%
20%
26%
20%
26%
20%
26%
20%
26%
DERIVANTI DA DEPOSITI O
CORRENTI,
BANCARI
O
POSTALI
TITOLI
OBBLIGAZIONARI
E
TITOLI
SIMILARI ALLE OBBLIGAZIONI
CONTRATTI
SULLA
VITA
DI
E
CAPITALIZZAZIONE
ASSICURAZIONE
CONTRATTI
DI
(PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE)
RIPORTI
E PRONTI CONTRO TERMINE
SU TITOLI E VALUTE
PARTECIPAZIONE AD OICR
GESTIONI
PORTAFOGLIO
INDIVIDUALI
DI
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
D.5. LE MINUSVALENZE POSSONO ESSERE DEDOTTE DALLE RELATIVE PLUSVALENZE?
R.5.
Sì. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da cbis) a c-quater), TUIR possono essere dedotti dalle relative plusvalenze e dagli altri redditi
diversi realizzati successivamente al 30.06.2014, nelle seguenti percentuali:
 48,08% del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
 76,92% del loro ammontare se realizzati dal 01.01.2012 al 30.06.2014.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 18/E del 24 Giugno 2014
L'Agenzia, alla luce delle modifiche agli articoli 21
e 39 del DPR n. 633/1972 (introdotte dalla Legge di
Stabilità 2013), detta nuove indicazioni per il
corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione
in formato elettronico e risponde, inoltre, ai quesiti
posti in tema di fattura differita e semplificata. Le
Entrate precisano che è una fattura elettronica
anche quella cartacea trasformata in documento
informatico per essere spedita e ricevuta dal
destinatario via posta elettronica. Inoltre, la fattura
elettronica può essere emessa anche senza un
precedente accordo con il destinatario.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 64/E del 20 Giugno 2014
L'Agenzia illustra il trattamento tributario, ai fini
dell’imposta di registro, della stipula degli atti di
affrancazione di terre civiche. In particolare, le
Entrate precisano che tali atti conservano tuttora
l'esenzione dall'imposta di registro. Infatti, per gli
atti di affrancazione di terre gravate da uso civico
non opera, ai fini dell’imposta di registro, il regime
di soppressione delle agevolazioni previsto
dall’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011. Tali atti,
stipulati anche in data successiva al 1° gennaio
2014, possono ancora beneficiare dell’esenzione
dettata dall’articolo 2 della legge 692/1981.
Risoluzione n. 65/E del 23 Giugno 2014
L'Agenzia ha istituito diciotto codici tributo per
altrettante Zone franche urbane della Sicilia
ricadenti nell’obiettivo Convergenza. I c od ic i
tributo dovranno essere utilizzati dalle micro e
piccole imprese situate in quelle aree per
beneficiare, mediante compensazione con
m o de ll o F 2 4 , d el le a ge v ol a zi o ni f is c a l i e
contributive previste dal D.L. n. 179/2012 e che
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
hanno trovato attuazione con il Decreto 10 aprile
2013 del Ministero dello Sviluppo economico. Le
agevolazioni, per le imprese che ne hanno i
requisiti, consistono nell'esenzione dalle imposte sui
redditi, dall’Irap e dall’Imu e dal versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente,
fino ad un importo massimo agevolabile di 200mila
euro (100mila euro per le imprese del settore
trasporto su strada).
Risoluzione n. 66/E del 23 Giugno 2014
L'Agenzia istituisce la causale contributo "Ebin" per
il versamento dei contributi dovuti all'Ente bilaterale
nazionale. I datori di lavoro dovranno riportarla
nell'apposita sezione “Inps” del modello F24 in
corrispondenza del campo denominato “importi a
debito versati”.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 20 Giugno 2014
L'Agenzia informa della pubblicazione sul proprio
sito internet, all’interno della sezione dedicata
all’Osservatorio del mercato immobiliare, delle
Note territoriali del II semestre 2013 relative al
mercato residenziale nelle province italiane.
Comunicato stampa del 24 Giugno 2014
L'Agenzia rende noto che è stata pubblicata la
Circolare n. 18/E/2014 contenente ulteriori
chiarimenti sull’obbligo di fatturazione in formato
elettronico e risponde, inoltre, ai quesiti posti in
tema di fattura differita e semplificata.
Comunicato stampa del 25 Giugno 2014
L'Agenzia comunica di aver assunto la Presidenza
del Comitato Permanente del Catasto in occasione
del semestre italiano di Presidenza Ue.
Comunicato stampa del 25 Giugno 2014
L'Agenzia comunica che, con provvedimento
direttoriale n. 85733/2014 pubblicato il 25 giugno
2014, è stato approvato l’elenco degli studi di
settore ammessi al regime premiale introdotto dal
D.L. n. 201/2011. Per il periodo d'imposta 2013, gli
studi ammessi sono 116.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
Comunicato stampa del 26 Giugno 2014
L'Agenzia ricorda che, entro il prossimo 30 giugno,
g l i enti del volontariato possono inviare, senza
l ’ a p p l i c a z i o n e d i s a n z i o n i , l a dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta la
presenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione
all'apposito elenco dei beneficiari del 5 per mille.
La scadenza è fissata dall’ultima Legge di Stabilità,
che ha confermato i termini già stabiliti con il
Dpcm del 23 aprile 2010.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 27.06.2014 ALL'11.07.2014
Lunedì 30 Giugno 2014
Per gli enti del volontariato che hanno presentato la
domanda di iscrizione all'apposito elenco ai fini
dell'ammissione al riparto del 5‰ dell’Irpef per
l’esercizio finanziario 2014, scade il termine per la
consegna alla DRE competente della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, m e d i a n t e
raccomandata a.r. o PEC, con allegata la copia
fotostatica non autenticata del documento di
riconoscimento del legale rappresentante dell’ente
Lunedì 30 Giugno 2014
Per
l e Associazioni Sportive Dilettantistiche
interessate a partecipare alla ripartizione della quota
del 5‰ dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2014,
scade il termine per la trasmissione al CONI della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
mediante raccomandata a.r., con allegata la copia
fotostatica non autenticata del documento di
riconoscimento del legale rappresentante dell’ente
Lunedì 30 Giugno 2014
P e r g l i Enti senza scopo di lucro della ricerca
scientifica e dell’università interessati a partecipare
a l l a ripartizione della quota del 5‰ dell’Irpef per
l’esercizio finanziario 2014, scade il termine per la
trasmissione al MIUR della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, con allegata la copia
fotostatica non autenticata del documento di
riconoscimento del legale rappresentante dell’ente
Lunedì 30 Giugno 2014
Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti
intracomunitari di beni registrati nel mese di Maggio
2014, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli
estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)
Lunedì 30 Giugno 2014
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli
acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e
precedente (Maggio 2014) da parte degli enti non
commerciali
Lunedì 30 Giugno 2014
Comunicazione mensile (Maggio 2014) degli elenchi
riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi di importo > € 500 effettuate e ricevute,
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
registrate o soggette a registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi c.d. “black-list”
Lunedì 30 Giugno 2014
Comunicazione delle operazioni di acquisto da
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese precedente (Maggio 2014).
Lunedì 30 Giugno 2014
Presentazione cartacea della dichiarazione dei
r e d d i t i Unico PF 2014 e d e l l a scelta p e r l a
destinazione dell’otto e del cinque per mille, per le
persone fisiche non obbligate all’invio telematico
della dichiarazione
Lunedì 30 Giugno 2014
Per le persone fisiche non obbligate all’invio
telematico della dichiarazione, ultimo giorno utile
p e r l a regolarizzazione d e i versamenti relativi
all’anno 2013 (compreso l’IMU) non effettuati o
effettuati in misura insufficiente (ravvedimento lungo)
Lunedì 30 Giugno 2014
Trasmissione d a p a r t e d e i sostituti d'imposta
all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni 730/2014
elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e delle
buste contenenti la scelta dell'8 e del 5 per mille
Lunedì 30 Giugno 2014
Scade il termine per il versamento, da parte delle
imprese di assicurazione, p e r i l v e r s a m e n t o
dell’imposta sui premi ed accessori incassati nel
m e s e d i maggio 2014, nonché gli eventuali
conguagli d’imposta sui premi ed accessori incassati
nel mese di aprile 2014.
Lunedì 30 Giugno 2014
Per le imprese di assicurazione estere che operano in
Italia in regime di libera prestazione di servizi, scade
il termine per la presentazione delle denuncia
mensile (Maggio 2014) relativa ai premi ed accessori
incassati nel mese precedente
Lunedì 30 Giugno 2014
Scade il termine, per i contribuenti che si sono avvalsi
d e l l a f a c o l t à d i rivalutare il valore delle
partecipazioni in mercati non regolamentati
possedute alla data del 01.07.2011, per il versamento
della 3a ed ultima rata dell’imposta sostitutiva del
valore risultante dalla perizia giurata di stima, con la
maggiorazione del 3% a titolo di interessi. L’imposta è
pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
4% per quelle qualificate.
Lunedì 30 Giugno 2014
Scade il termine, per i contribuenti che si sono avvalsi
della facoltà di rivalutare il valore dei terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla
data del 01.07.2011, per il versamento della 3a ed
ultima rata dell’imposta sostitutiva del 4% del valore
risultante dalla perizia giurata di stima, con la
maggiorazione del 3% a titolo di interesse.
Lunedì 30 Giugno 2014
Scade il termine, per i contribuenti che si sono avvalsi
d e l l a f a c o l t à d i rivalutare il valore delle
partecipazioni in mercati non regolamentati
possedute alla data del 01.01.2013, per il versamento
d e l l a 2a rata dell’imposta sostitutiva del valore
risultante dalla perizia giurata di stima, con la
maggiorazione del 3% a titolo di interessi. L’imposta è
pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al
4% per quelle qualificate.
Lunedì 30 Giugno 2014
Scade il termine, per i contribuenti che si sono avvalsi
della facoltà di rivalutare il valore dei terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla
data del 01.01.2013, per il versamento della 2a rata
dell’imposta sostitutiva del 4% del valore risultante
dalla perizia giurata di stima.
Lunedì 30 Giugno 2014
Scade il termine, per i contribuenti che intendono
avvalersi della facoltà di rivalutare il valore delle
partecipazioni in mercati non regolamentati
possedute alla data del 01.01.2014, per far redigere
(da professionisti abilitati) l'apposita perizia giurata di
stima e per versare, in unica soluzione o come 1a
rata, l’imposta sostitutiva del valore risultante dalla
perizia giurata di stima. L’imposta è pari al 2% per le
partecipazioni non qualificate e al 4% per quelle
qualificate.
Lunedì 30 Giugno 2014
Scade il termine, per i contribuenti che intendono
avvalersi della facoltà di rivalutare il valore dei terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla
data del 01.01.2014, per far redigere (da professionisti
abilitati) l'apposita perizia giurata di stima e per
versare, in unica soluzione o come 1a rata, l’imposta
sostitutiva del 4% del valore risultante dalla perizia
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
giurata di stima.
Lunedì 30 Giugno 2014
Presentazione della dichiarazione IMU p e r g l i
immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal
1° gennaio 2013.
Lunedì 30 Giugno 2014
Scade il termine per il versamento della 2a rata, con
interessi dello 0,16%, delle imposte derivanti da
UNICO da parte delle persone fisiche NON titolari di
partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) che
non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del
TUIR a società, associazioni e imprese soggette agli
studi di settore e che hanno scelto il pagamento
rateale ed hanno effettuato il primo versamento
entro il 16 giugno.
Lunedì 30 Giugno 2014
Per le società che esercitano attività di leasing
finanziario e operativo, nonché per gli operatori
commerciali che svolgono attività di locazione e/o
di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli,
unità da diporto e aeromobili, scade il termine per la
comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati
anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con
i quali hanno stipulato contratti in essere con
riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti
nell'anno 2013. In assenza di dati da trasmettere per
l'anno, le società devono comunque effettuare una
comunicazione negativa
Lunedì 30 Giugno 2014
Presentazione all'Agenzia delle Entrate della richiesta
di attribuzione del credito d'imposta pari ai costi
sostenuti negli anni 2012 e 2013 per la ricostruzione, il
ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o
danneggiati, nonché per la realizzazione degli
interventi di miglioramento sismico degli edifici da
parte delle imprese e lavoratori autonomi operanti
nei territori interessati dal sisma di maggio 2012.
Martedì 1° Luglio 2014
Versamento dell’imposta di registro s u i contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.06.2014 o
rinnovati tacitamente dall’01.06.2014, per i quali le
parti contraenti non hanno optato per la “cedolare
secca”
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014
Lunedì 7 Luglio 2014
Versamento, senza maggiorazione, delle imposte
derivante dai modelli UNICO e IRAP da parte dei
contribuenti (persone fisiche e non) che svolgono
attività per le quali sono stati elaborati gli studi di
settore o che partecipano a società, associazioni o
imprese ai quali si applicano gli studi di settore,
(proroga così stabilita con D.P.C.M. 13.06.2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16
giugno 2014).
Martedì 8 Luglio 2014
Trasmissione da parte dei CAF e dei professionisti
abilitati, delle dichiarazioni elaborate, dei relativi
prospetti di liquidazione e delle buste contenenti la
scelta dell'8 e del 5 per mille (come da proroga
stabilità con D.p.c.m. 03.06.2014)
Giovedì 10 Luglio 2014
Comunicazione dei dati contabili relative alle
operazioni effettuate nel 2° trimestre 2014 da parte
dei soggetti che hanno optato per il regime fiscale
agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13,
Legge n. 388/2000) avvalendosi dell’assistenza
fiscale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
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