Registro delle Imprese Linee Guida al deposito del BILANCIO anno 2014 versione 2.0 del 29/05/2014 Pagina 1 di 18 PREMESSA.............................................................................................................................4 PARTE PRIMA...................................................................................................................... 4 GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA PRATICA DI BILANCIO............................4 1) CONTROLLI IN FASE DI PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ......................................................4 2) CONTROLLI EFFETTUATI IN SEDE DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA.......................................5 PARTE SECONDA................................................................................................................ 5 PREDISPOSIZIONE PRATICA DI BILANCIO E COMPILAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA...........................................................................................................5 1 BILANCIO IN FORMATO XBRL............................................................................................. 5 1.1. Predisposizione dell’istanza XBRL........................................................................... 6 1.1.1 Redazione dell’istanza.........................................................................................6 1.1.2 Validazione e visualizzazione dell’istanza.......................................................... 6 1.1.3 Firma dell’istanza XBRL.....................................................................................7 2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO.......................................................................7 2.1 Quali moduli utilizzare...............................................................................................7 2.2 Predisposizione dei documenti...................................................................................7 2.2.1 Per i soggetti obbligati al deposito XBRL...........................................................7 2.2.3 Per i soggetti esonerati al deposito XBRL...........................................................8 3. SOTTOSCRIZIONE DELLA PRATICA E DEGLI ATTI.................................................................... 8 3.1 La pratica è sottoscritta digitalmente dall’amministratore....................................... 8 3.2 La pratica e gli atti sono sottoscritti digitalmente dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, legge 340/2000, come modificato dall’art. 2, comma 54, legge n° 350/2003...........................................................................................................................8 4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESENZA DELL’ELENCO SOCI DA PARTE DELLE SPA E DELLE SAPA.................................................................................................................................... 9 RIEPILOGO CASI DI PRESENTAZIONE DELL’ELENCO SOCI DI SPA E SAPA ....................................................9 Stralcio della Circolare Ministero dello Sviluppo economico n. 3668/c del 27.02.2014..................... 10 5. ALTRE INFORMAZIONI........................................................................................................10 5.1. Società cooperative................................................................................................. 10 5.1.1. Deposito per l’Albo Cooperative......................................................................10 Banche di Credito Cooperativo: comunicazione annuale delle notizie di bilancio ................11 Esenzioni fiscali.............................................................................................................11 5.2 Gruppi (art. 2497 bis)...............................................................................................11 5.3 Consorzi....................................................................................................................11 5.3.1 Consorzi Confidi................................................................................................12 5.3.2 Consorzi per l’internazionalizzazione............................................................... 12 5.4 Contratti di Rete di Imprese..................................................................................... 12 5.5 Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali............................................................. 12 5.5.1 Aziende Speciali................................................................................................12 5.5.2 Istituzioni di Enti Locali....................................................................................13 5.6 Startup Innovative.................................................................................................... 13 5.7 Ripartizione utili.......................................................................................................13 6. BILANCIO CONSOLIDATO....................................................................................................14 6.1. Soggetti obbligati.....................................................................................................14 6.2. Esoneri.....................................................................................................................14 Documenti da allegare al deposito bilancio consolidato..............................................................14 7. DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO......................................................................15 Pagina 2 di 18 IMPORTO DEL BOLLO .................................................................................................................. 15 8. TERMINI PER IL DEPOSITO E SANZIONI................................................................................ 15 8.1 Misura della sanzione...............................................................................................15 9. CASI PARTICOLARI.............................................................................................................16 9.1 Società in liquidazione............................................................................................. 16 9.2 Casi di trasformazione, fusione e scissione..............................................................16 9.3 Società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia.................................16 9.4 Patrimoni destinati a specifico affare (art. 2447-bis C.C.)......................................16 9.5 Gruppi societari (art. 2497 C.C.).............................................................................16 9.6 Società straniere con sede secondaria in Italia (artt. 2508 e 2509 C.C.)................16 9.7 Enti operanti nel settore musicale (art. 16 D.Lgs. 367/1996)..................................17 9.8 Rinnovo cariche e approvazione bilancio................................................................ 17 9.9 Correzione pratiche errate.......................................................................................17 9.9.1 Bilancio..............................................................................................................17 9.9.2 Elenco Soci........................................................................................................18 9.10 Correzioni ed integrazioni richieste dall’ufficio.................................................... 18 Pagina 3 di 18 Premessa Al fine di dare tempestiva pubblicità ai bilanci di esercizio delle società di capitali, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha adottato un sistema automatico di gestione delle pratiche di bilancio. Le norme di diritto sostanziale nonché quelle relative alla tassonomia XBRL sono, di fatto, invariate e pertanto l’utenza è ormai esperta nella compilazione di tali pratiche. Poiché l’adempimento si configura come “DEPOSITO”, l’Ufficio riceverà e pubblicherà immediatamente quei bilanci formalmente corretti che hanno superato i controlli automatizzati presenti sia in fase di protocollazione automatica sia in fase di istruttoria automatizzata, che saranno descritti più avanti. E’ importante, affinché il deposito abbia pubblicità in pochi giorni, che tutti i file che compongono la pratica, comprese la distinta e la relazione dell’organo di controllo, siano sottoscritti digitalmente da un amministratore. Le pratiche di bilancio sottoscritte digitalmente dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, legge 340/2000, come modificato dall’art. 2, comma 54, legge 350/2003, non potranno essere processate con modalità automatizzata, ma verranno, in ogni caso, evase in breve tempo se formalmente corrette. Il capitolo relativo alla correzione delle pratiche errate di bilancio è stato oggetto di ulteriore approfondimento vista la casistica verificatasi e le richieste di informazioni pervenute (paragrafo 9.9.1). ATTENZIONE: Non verranno istruiti i bilanci sottoscritti dal procuratore, la cui procura non sia autenticata da notaio. Tali bilanci saranno oggetto di rifiuto e dovranno essere ripresentati ex novo. Si ricorda che il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti della Comunicazione Unica. PARTE PRIMA Gestione automatizzata della pratica di bilancio Elenco dei controlli che consentono la gestione automatizzata della pratica e la conseguente evasione in tempi brevi. 1) Controlli in fase di protocollazione automatica La protocollazione automatica andrà a buon fine se verranno superati positivamente i controlli come di seguito descritti. In fase di SPEDIZIONE la pratica è bloccata nei casi seguenti: - presenza di file non firmati; - modulistica con formato non conforme alle vigenti specifiche tecniche; - mancanza dell’istanza XBRL (file contenente il bilancio in formato XBRL) se l'impresa si dichiara obbligata al relativo deposito; - mancanza dell'apposita dichiarazione in caso di presentazione del bilancio sia in formato XBRL che PDF A-1. - incongruenza fra codice fiscale indicato nella modulistica e quello riportato nel bilancio XBRL. Pagina 4 di 18 Superata la fase di spedizione, le pratiche inviate sono sottoposte ai seguenti ulteriori controlli: - validazione del bilancio in formato XBRL; - verifica della conformità al formato PDF/A - 1 degli altri allegati di bilancio; - validità delle firme digitali; - la sufficiente copertura del fondo prepagato; - che non siano state in precedenza protocollate altre pratiche di bilancio per la medesima società; - che non sia stato allegato l’elenco soci per una SRL Solo in caso di superamento dei controlli appena descritti, la pratica è protocollata automaticamente. 2) Controlli effettuati in sede di istruttoria automatizzata L’esito positivo dell’istruttoria delle pratiche di deposito di bilanci che siano state protocollate automaticamente è subordinato al superamento dei seguenti ulteriori controlli: - presenza della firma digitale di un amministratore (oltre a quella dei soggetti obbligati) su tutti i file che compongono la pratica comprese la distinta e la relazione dell’organo di controllo; validità del bilancio in formato XBRL (come specificato nel paragrafo 1); controllo di conformità allo standard PDF/A – 1 di tutti gli allegati al bilancio; indicazione dell’esenzione dall’obbligo di presentazione del bilancio nel formato XBRL nei casi previsti dalla legge (come specificato nel paragrafo 1); controllo automatico sulla distribuzione degli utili: a fronte di una avvenuta distribuzione di utili, viene verificato che nel verbale di approvazione vi sia evidenza degli estremi di registrazione all’Agenzia delle Entrate (come specificato nel paragrafo 5.7). Nel caso in cui la pratica superi positivamente i controlli di cui sopra si procederà all’evasione automatizzata in tempi brevissimi; diversamente l’ufficio effettuerà gli approfondimenti istruttori del caso, sospendendo la pratica. PARTE SECONDA Predisposizione pratica di bilancio e compilazione della relativa istanza 1 Bilancio in formato XBRL La tassonomia di riferimento da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL è la versione “2011-01-04”, approvata dall'Organismo Italiano di Contabilità, resa pubblica sul sito ministeriale DigitPA il 4 febbraio 2011 (disponibile sul sito dell’ Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/gestione-documentale/xbrl-extensible-business-reportinglanguage), ufficialmente operativa dal 30 marzo 2011, a seguito della comunicazione in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25/03/2011. Per il deposito la pratica di bilancio dovrà contenere: a) il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia; b) la nota integrativa dovrà obbligatoriamente essere prodotta in formato PDF/A - 1; b1) In via sperimentale è possibile redigere la nota integrativa anche in formato XBRL. Il deposito è volontario e non sostituisce l’allegazione obbligatoria della nota integrativa in formato PDF A – 1. Il documento sperimentale non sarà consultabile ad uso esterno, in quanto il Registro Imprese può dare pubblicità unicamente alla nota integrativa in formato PDF A – 1. Le informazioni sulla compilazione sono disponibili nel sito di questa camera di commercio al seguente link http://www.ps.camcom.gov.it/portale-registro-imprese/bilancio-e-situazionepatrimoniale/vademecum-utente-per-la-sperimentazione-della-nota-integrativa-xbrl/view Pagina 5 di 18 L’allegato dovrà avere le seguenti caratteristiche: o tipo documento: 98 – documento ad uso interno o descrizione: NOTA INTEGRATIVA XBRL o estensione del file: .xml.p7m c) tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il Verbale di approvazione dell’Assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A - 1. Solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, coi principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 C.C, al prospetto contabile nel formato XBRL deve essere aggiunto un ulteriore documento informatico nel formato PDF/A-1. In questa ipotesi, oltre alla selezione dell’apposito check in fase di spedizione, vanno indicate le motivazioni del doppio deposito inserendo, in calce alla nota integrativa in formato PDF/A - 1, la seguente dichiarazione: “lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c.” Sono attualmente escluse dall'obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL: le società che applicano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia e le controllate da questi soggetti le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici, individuate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005 n.38. le società che hanno chiuso l’esercizio in data antecedente al 16/02/2009. 1.1. Predisposizione dell’istanza XBRL 1.1.1 Redazione dell’istanza L’utente dovrà produrre un’istanza XBRL relativa al prospetto contabile, nel rispetto della tassonomia di riferimento, utilizzando uno dei software disponibili sul mercato che preveda la funzione di generazione dell’istanza XBRL o gli strumenti gratuiti messi a disposizione dal sistema camerale sul sito http://webtelemaco.infocamere.it, sezione Bilanci>Xbrl dove è possibile reperire: un software gratuito per la compilazione dell’istanza XBRL, a partire dalla imputazione manuale dei valori in un apposito foglio di calcolo oppure tramite la loro importazione da un software gestionale. Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale d'uso; TEBE: il servizio on-line per la validazione dell’istanza XBRL e la sua visualizzazione in formato HTML o, per il solo PDF A - 1, in Inglese, Francese e Tedesco oltre che in Italiano; un software scaricabile sul proprio personal computer per visualizzare l’istanza XBRL in formato HTML; la documentazione necessaria per la predisposizione della pratica per il deposito. Il file generato, contenente l’istanza XBRL, avrà sempre l'estensione .xbrl. 1.1.2 Validazione e visualizzazione dell’istanza Qualunque sia lo strumento utilizzato per la generazione dell’istanza XBRL, per verificarne la correttezza e garantire il buon esito della spedizione al Registro delle Imprese, è buona prassi provvedere alla sua verifica formale (validazione). Sul sito http://webtelemaco.infocamere.it, alla sezione Bilanci>Xbrl è disponibile lo strumento gratuito TEBE che consente: la verifica della correttezza formale dell’istanza XBRL (rispetto della tassonomia, quadratura delle voci di bilancio, ecc.); Pagina 6 di 18 la visualizzazione, in formato PDF o HTML - nonché la trasformazione in formato csv (utile per la rielaborazione dei dati tramite fogli di calcolo) - dell’istanza XBRL che, per sua natura, non risulta leggibile e interpretabile direttamente. Per il solo formato PDF la visualizzazione può essere richiesta in quattro lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco. 1.1.3 Firma dell’istanza XBRL Il file XBRL deve essere firmato digitalmente dai soggetti obbligati. In ogni caso è sufficiente la firma digitale di un amministratore affinché il bilancio sia gestito con modalità automatizzata. Dopo l’apposizione delle firme assumerà l’estensione .xbrl.p7m. 2. Modalità di presentazione del bilancio Sono disponibili due diverse modalità di invio ed il loro utilizzo è previsto a seconda delle seguenti circostanze: “Bilanci on-line” da utilizzare dalle S.p.A. e S.A.p.A. per l’invio del bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente e dalle S.r.l. nonché dalle società cooperative, Aziende Speciali e Istituzioni degli Enti Locali per i quali non è previsto il deposito dell’elenco soci. Tale modalità è in grado di garantire una più veloce ed agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di software specifico; “FedraPlus”, versione 6.7, da utilizzare sia per il deposito del bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci sia per l’invio del bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci (ad es. S.r.l., cooperative). 2.1 Quali moduli utilizzare La modulistica da utilizzare per questo tipo di deposito è il modulo B con eventualmente allegato il modulo S (solo per Società per azioni, S.a.p.a e Società Consortili per azioni). Si ricorda che per le S.r.l. non è più ammesso il deposito dell’elenco soci (art. 16 comma 12 octies legge n. 2/2009). Potrà essere compilato anche il modello “XX NOTE” per inserire, ad esempio, eventuali dichiarazioni aggiuntive. 2.2 Predisposizione dei documenti Per la preparazione dei documenti relativi al deposito dei bilanci di esercizio si consiglia di predisporre una cartella in cui inserire tutti i documenti che saranno diversi a seconda che il soggetto sia o meno obbligato al formato XBRL. Su ogni documento dovrà essere presente: a) denominazione della società; b) la firma digitale dell’amministratore, o la firma digitale del professionista incaricato in caso di presentazione ai sensi dell’art. 31, legge 340/2000, come modificato dall’art. 2, comma 54, legge 350/2003; c) l’autorizzazione della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino per l’assolvimento virtuale del bollo. 2.2.1 Per i soggetti obbligati al deposito XBRL La presentazione in formato XBRL è prevista per le istanze di deposito dei bilanci individuati dall’elenco seguente: Bilancio ordinario (codice atto - 711) Bilancio abbreviato (codice atto - 712) Bilancio consolidato d'esercizio (codice atto - 713) Bilancio – Situazione patrimoniale di consorzi (codice atto - 720) Bilancio – Situazione patrimoniale soggetti diversi (contratti di rete) (codice atto - 722) I file da allegare vanno suddivisi come segue: Pagina 7 di 18 un file per il prospetto contabile in formato XBRL; un file per ciascun altro documento di bilancio obbligatorio o facoltativo (Nota Integrativa, Verbale di Assemblea, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, ecc.) in formato PDF/A – 1. 2.2.3 Per i soggetti esonerati al deposito XBRL Per tutti i soggetti esonerati dalla normativa alla presentazione in formato XBRL e in tutte le altre tipologie di bilancio è richiesto il deposito dei documenti suddivisi come segue: un file per il prospetto contabile e la nota integrativa in formato PDF/A - 1; un file per ciascun altro documento obbligatorio (Verbale di Assemblea, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, ecc.) in formato PDF/A – 1. 3. Sottoscrizione della pratica e degli atti Si precisa che la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino non consente l’uso di procura alla sottoscrizione della pratica che non sia autenticata dal notaio. Gli atti e i documenti che compongono la pratica, pertanto, possono essere sottoscritti solo con una delle seguenti modalità. 3.1 La pratica è sottoscritta digitalmente dall’amministratore La distinta relativa al modulo B è sottoscritta digitalmente dall’amministratore e, se persona diversa, dall’intermediario di spedizione. Gli allegati sono sottoscritti digitalmente dai soggetti obbligati, oltre che dall’amministratore. Si raccomanda in ogni caso di apporre la firma digitale di un amministratore su ognuno dei file costituenti la pratica, anche sulla relazione dell’organo di controllo o sul verbale di approvazione del bilancio. Come detto in precedenza, la sottoscrizione da parte dell’amministratore di tutti i file della pratica, distinta compresa, consente alla stessa di essere processata con modalità automatizzate. 3.2 La pratica e gli atti sono sottoscritti digitalmente dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, legge 340/2000, come modificato dall’art. 2, comma 54, legge n° 350/2003 Nel riquadro “NOTE” del modulo B, il professionista deve inserire la seguente dichiarazione: <<Il sottoscritto (nome, cognome, dottore commercialista/ragioniere, commercialista/perito commerciale), ai sensi dell’art. 31, legge 340/2000 dichiara: di essere iscritto all’albo professionale dei (dottori commercialisti/ragionieri o commercialisti/periti commerciali) della provincia di…...... al n….... e di non essere attualmente sottoposto a provvedimenti disciplinari di sospensione; di essere stato incaricato al deposito del bilancio e degli altri documenti di cui all’art. 2435 c.c. da (nome e cognome) quale legale rappresentante della società ............................…; che i poteri conseguiti all’incarico non hanno formato oggetto di revoca, di limitazione o di modificazione in data successiva al loro conferimento e che non sussiste impedimento alcuno al loro libero esercizio; Pagina 8 di 18 che la documentazione allegata alla domanda è conforme agli originali depositati presso la società.>> La dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la società deve essere indicata anche in calce a ciascun documento; Poiché il file XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico non consento l’inserimento di campi di testo, la relativa dichiarazione di conformità sarà inserita in calce alla nota integrativa, con una dicitura del seguente tenore: <<Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante dalla società alla presentazione della pratica attesta, ai sensi dell’art. 31, comma 2, quinquies della legge 340/2000, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonché il documento informatico relativo alla nota integrativa, sono conformi agli originali depositati presso la società>> In calce agli altri documenti costituenti la pratica di bilancio, la dichiarazione di conformità sarà del seguente tenore: <<Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante dalla società alla presentazione della pratica attesta, ai sensi dell’art. 31, comma 2, quinquies della legge 340/2000, che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società>>. 4. Informazioni relative alla presenza dell’elenco soci da parte delle SPA e delle SAPA A partire dalla data del 30/03/2009 le società a responsabilità limitata e consortili a responsabilità limitata non devono più depositare l’elenco soci. L’obbligo di presentazione dell’elenco soci permane, invece, per S.p.a e S.a.p.a. che devono depositare l’elenco soci riferito alla data di approvazione del bilancio. L’elenco deve riportare l’indicazione analitica delle annotazioni effettuate a libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente fino alla data di approvazione del bilancio oggetto dell’attuale deposito. Nel caso in cui l’elenco non sia variato rispetto a quello già iscritto nel Registro delle Imprese e riferito alla data di approvazione del precedente bilancio d’esercizio, non deve essere presentato l’elenco soci, ma va comunicata la riconferma, selezionando l’apposito check del modello B (“508 – conferma elenco soci SPA precedente”). Riepilogo casi di presentazione dell’elenco soci di SPA e SAPA L’elenco soci deve essere sempre presentato nei seguenti casi: primo elenco soci depositato al Registro Imprese di Pesaro, sia nel caso di società di nuova costituzione sia nel caso di società trasferita da altra provincia; variazioni negli assetti proprietari per aumento o riduzione del capitale sociale, trasferimenti di azioni o trasferimento di diritti sulle medesime che si sono verificate, rispetto all’ultimo elenco depositato; trasformazione della natura giuridica da società di persone a società di capitali; omesso deposito del bilancio nell’anno o negli anni precedenti. L’elenco soci non deve essere presentato nei seguenti casi: deposito di bilancio di S.r.l. e società consortili a responsabilità limitata; deposito di bilancio consolidato; Pagina 9 di 18 deposito di situazione patrimoniale di consorzio; deposito di bilancio di società estere aventi sede secondaria in Italia; deposito di bilancio di S.p.a. quotate; deposito di situazione patrimoniale dei contratti di rete; deposito a rettifica del solo fascicolo di bilancio Stralcio della Circolare Ministero dello Sviluppo economico n. 3668/c del 27.02.2014 …per ciascun socio vanno comunicati: 1) per le s.r.l., il valore nominale, espresso in Euro, il valore versato della quota di spettanza ad uno o più titolari, il domicilio, eventuali vincoli gravanti sulla quota; 2) per le s.p.a. e le s.a.p.a. il numero delle azioni ed il loro valore nominale complessivo espresso in Euro. Va altresì indicato, indicando il relativo codice nel campo “Tipo azioni” se trattasi ad es. di 01 - Azioni Ordinarie, o di 02 - Azioni Privilegiate o di altro tipo. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia titolare/contitolare di diverse tipologie di azioni (ad. esempio azioni ordinarie e azioni privilegiate) vanno compilate due o più occorrenze diverse, con ulteriore indicazione dei dati anagrafici, del tipo e del numero di azioni e del titolo; 3) il cognome e nome/ragione o denominazione e il codice fiscale e cittadinanza di ciascun titolare/contitolare. Nel caso in cui la titolarità della quota sia di spettanza di più soggetti pro indiviso, va indicato, per ciascun contitolare, la frazione rappresentativa delle quota ideale, compilando il campo “In ragione di: Num./Denom”, appositamente dimensionato rispetto al valore del capitale (es. la quota di Euro 5.166 è in comproprietà tra il socio A per 1/3 al socio B per 1/3 e al socio C per 1/3). Nel caso di srl per ogni quota va indicato il domicilio del titolare o rappresentante comune dei contitolari; 4) il titolo rappresentativo del diritto (campo “Tipo diritto”) spettante al titolare o ai contitolari (es. 01=Proprietà, 03=Pegno, 09=Intestazione fiduciaria, ecc.). Nell’ipotesi di usufrutto/nuda proprietà vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprietà e dell’usufrutto. Analogamente si procede in caso di pegno, di pignoramento o di altro vincolo sulle partecipazioni. Nel caso in cui la quota sociale appartenga a più soggetti pro indiviso (specie a seguito di successione mortis causa) vanno compilati i campi “In ragione di: Num.” e “Denomin.” . Inoltre, va sempre indicata la frazione della quota ideale di spettanza di ciascun soggetto (ad es. una quota di Euro 5.166,00 è in contitolarità tra Caio per 4/9, Tizio per 2/9, Sempronio per 3/9 ). Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata. Attenzione: per ogni occorrenza la somma dei valori delle frazioni “in ragione di: Num.” e “Denomin.” relativamente al tipo diritto “nuda proprietà”, “piena proprietà”, deve essere pari all’unità. Si intende che la somma di nuda proprietà ed usufrutto ricostituisca il diritto di piena proprietà. Ad esempio per una quota indivisa di 2323 Euro detenuta da Tizio in piena proprietà per 1549 Euro ed in nuda proprietà per 774 Euro, e da Caio in usufrutto per 774 Euro, si indicherà per la quota il valore nominale di 2323 Euro e si indicheranno tre ricorrenze anagrafiche : a) Tizio in piena proprietà in ragione di 1549/2323; b) Tizio in nuda proprietà in ragione di 774/2323; c) Caio in usufrutto in ragione di 774/2323. … Il riquadro “Indicazione analitica dei trasferimenti” è destinato a contenere A) l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci delle società per azioni e in accomandita per azioni non quotate in mercati regolamentati, nel periodo intercorrente fra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Va compilata una occorrenza per ogni trasferimento di azioni avvenuto nel periodo. Di ogni trasferimento vanno indicati: 1) nel campo “in data ...” la data di iscrizione del trasferimento nel libro dei soci; 2) nel campo “Tipo variazione” il codice relativo (es. 01=Atto tra vivi, 02=Successione) 3) per le s.p.a. e s.a.p.a. il numero delle azioni ed il correlativo valore nominale complessivo 4) nel campo “Tipo diritto” il titolo rappresentativo del diritto spettante al titolare o ai contitolari (es. 01=Proprietà, 03=Pegno, ecc.). Nell’ipotesi di usufrutto/nuda proprietà vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda proprietà e dell’usufrutto. Analogamente si procede in caso di pegno, di pignoramento o di altro vincolo sulle partecipazioni. Qualora tali diritti spettino a più contitolari va altresì indicata la frazione rappresentativa delle singole quote ideali compilando il campo “In ragione di: Num./Denom” appositamente dimensionato rispetto al valore del capitale. Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico soggetto tale frazione non va indicata. 5) Nel campo “Tipo ruolo” vanno indicati i codici relativi al ruolo rivestito nel trasferimento, e precisamente: DA=DANTE CAUSA per ogni soggetto cedente e AV= AVENTE CAUSA per ogni soggetto che subentra. 5. Altre informazioni. 5.1. Società cooperative 5.1.1. Deposito per l’Albo Cooperative Dal Febbraio 2014 il modulo C17 non dovrà più essere utilizzato per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, essendo stato sostituito dal riquadro dedicato nel modello B. Pagina 10 di 18 Nel modello B è stato aggiunto il nuovo Riquadro Bilancio Cooperativa contenente i dati da utilizzare per la verifica dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente che saranno integrati con i dati presenti nel prospetto contabile della situazione patrimoniale in formato XBRL. Tutte le cooperative che hanno già richiesto l'iscrizione all’Albo nazionale delle Cooperative sono tenute pertanto a compilare l’apposito riquadro nel modello B, per consentire le attività di vigilanza agli enti preposti. Si precisa che, qualora non sia stata ancora presentata la domanda di iscrizione all’Albo, la cooperativa è tenuta ad effettuare due adempimenti distinti, uno per l’iscrizione all’Albo e uno per l’allegato al Bilancio mediante l’invio di due pratiche. Le Cooperative iscritte nella sezione "COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE” di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c., tramite il riquadro specifico del modello B devono dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art 2513 c.c.). Oltre alla dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente va inoltre sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza. Banche di Credito Cooperativo: comunicazione annuale delle notizie di bilancio Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota n. 96380 del 21/05/2014, ha chiarito che per le banche di credito cooperativo, a partire dalla sessione 2014 di deposito del bilancio di esercizio, l'adempimento previsto dal D.D. 28 aprile 2011 (comunicazione annuale delle notizie di bilancio ai fini della verifica del permanere dei requisiti di mutualità), venga assolto con le seguenti modalità: • • al modello B, in sede di deposito del bilancio al Registro delle Imprese, deve essere allegata la dichiarazione di cui al suddetto decreto (fac-simile di dichiarazione allegata al decreto – in formato pdf) debitamente compilata, scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, assegnando alla stessa il codice tipo documento "B09" all'interno del riquadro "Deposito per l'Albo Cooperative" del modello B occorre: - dichiarare SI alla domanda sul permanere delle condizioni di mutualità prevalente inserendo nel campo "numero totale soci" il valore convenzionale "0"; - inserire nel campo "costi e ricavi" il valore convenzionale "999999"; - inserire nel campo "percentuale di prevalenza di mutualità" il valore convenzionale "99". Esenzioni fiscali Le cooperative sociali sono esenti da bollo, mentre i diritti di segreteria sono ridotti della metà (€ 32,70 per l’invio telematico e € 47,70 in caso di presentazione su supporto informatico digitale). Su espressa indicazione dell’autorità finanziaria, l’imposta di bollo si applica anche alle cooperative edilizie. 5.2 Gruppi (art. 2497 bis) Le società soggette ad altrui attività di direzione e coordinamento devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o ente che su di essa esercita l’attività di direzione e coordinamento; gli amministratori devono inoltre indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con la società “controllante” e con le altre società del gruppo, nonché l’effetto sull’esercizio dell’impresa sociale. 5.3 Consorzi I consorzi con attività esterna iscritti al registro imprese, devono depositare, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio, la situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2615 bis del C.C. e allegare il relativo verbale di approvazione, ove presente. Anche per questa tipologia di deposito è previsto l’obbligo di presentazione del file XBRL. 5.3.1 Consorzi Confidi Ai sensi dell’art. 13 c. 35 della legge 326/2003, gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Pagina 11 di 18 Ai sensi dell’art. 13 c. 34 della stessa legge, le modifiche dei consorziati devono essere iscritte nel registro delle imprese soltanto una volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, attraverso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Non va, quindi, depositata la conferma dell’elenco dei consorziati che non abbia subito variazioni rispetto all’ultimo. 5.3.2 Consorzi per l’internazionalizzazione Gli amministratori dei consorzi per l’internazionalizzazione devono redigere il bilancio di esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni ai sensi dell’art. 42 c. 7 ultimo periodo del D.L. 83/2012, che richiama l’art. 13 commi 34, 35 e 36 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003. 5.4 Contratti di Rete di Imprese I contratti di rete, che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un’attività con i terzi, sono tenuti, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, a depositare presso l’ufficio del registro delle imprese, ove hanno sede, la situazione patrimoniale redatta secondo le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. Tale disposizione si applica anche alle reti di imprese prive di personalità giuridica. Anche per questa tipologia di deposito è previsto l’obbligo di presentazione del file XBRL ed è possibile compilare le sole voci di tassonomia effettivamente presenti nel prospetto contabile. Il codice fiscale da indicare nel bilancio in formato XBRL è quello relativo al contratto di rete. Nel caso in cui la rete sia priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel registro delle imprese, il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito corrispondente all'impresa dove è posta la sede della rete o a quella di riferimento, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della rete. Per il deposito si deve utilizzare il codice atto 722 (situazione patrimoniale soggetti diversi) allegando il modello B, anche per le imprese individuali e le società di persone. L’invio potrà essere effettuato con gli usuali strumenti Fedra (versione 6.7) e Bilanci on line, ad esclusione delle imprese individuali che potranno avvalersi solo di Bilanci on line. Per i contratti di rete gli oneri di deposito, relativi all'imposta di bollo, si configurano nel modo seguente: a) 17,50 se il bilancio è presentato da un’impresa individuale b) 59,00 se è presentato da una società di persone c) 65,00 se è presentato da una società di capitali 5.5 Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali Le aziende speciali sono tenute ad iscriversi al Registro delle Imprese e le istituzioni degli enti locali hanno l’obbligo di iscriversi nel Repertorio Economico Amministrativo. In seguito alla modifica del comma 5 bis dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000 introdotta dalla legge n.147/2013, anche le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, culturali e farmacie (in precedenza escluse) sono tenute agli obblighi sopra indicati. Aziende Speciali e Istituzioni sono tenute alla redazione del bilancio completo di nota integrativa, secondo lo schema ordinario. Le Aziende Speciali iscritte nel Registro Imprese, sono, inoltre, obbligate al deposito del bilancio in formato XBRL. 5.5.1 Aziende Speciali Le aziende speciali sono tenute a depositare nel registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio redatto nel formato tecnico elaborabile (XBRL) di cui al DPCM 10/12/2008 entro il 31 maggio di ciascun anno. Pagina 12 di 18 Vanno inoltre allegati la nota integrativa al bilancio, la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dell’organo di revisione dell’azienda speciale e la delibera di approvazione del bilancio da parte dell’ente locale. Il bilancio e gli altri allegati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’azienda. Legittimato ad apporre la propria firma digitale su tali documenti è anche il segretario dell’ente locale. Il deposito del bilancio e degli altri allegati si effettua utilizzando il modulo B, selezionando come codice forma giuridica “LL”. Obbligati all’adempimento pubblicitario sono il legale rappresentante (o i legali rappresentanti) dell’azienda speciale, che devono anche sottoscrivere digitalmente il modulo stesso. Legittimato (non obbligato) al deposito del bilancio (cioè alla compilazione e sottoscrizione del modulo B) è anche il segretario dell’ente locale. L’omesso o ritardato deposito del bilancio è assoggettato alla sanzione amministrativa prevista in capo all’obbligato (o a ciascuno degli obbligati) dall’art. 2194 del codice civile. 5.5.2 Istituzioni di Enti Locali Le istituzioni sono tenute a depositare nel REA il proprio bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno. Tale adempimento pubblicitario si esegue mediante il modulo B, selezionando il codice forma giuridica EN (ente). Nel riquadro “DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE” per “indicazione formato XBRL” (dato obbligatorio), inserire il valore: 3 (=utilizzo principi contabili internazionali); tale indicazione è necessaria unicamente per consentire l’avanzamento della procedura informatica e non ha valore informativo. Al modulo B andranno allegati in formato PDF A-1: il bilancio di esercizio, la nota integrativa al bilancio, la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dei revisori dei conti dell’ente locale, la delibera dell’ente locale con cui si approva il bilancio dell’istituzione. Obbligati all’adempimento pubblicitario (e quindi alla sottoscrizione digitale del modulo B, nonché di ciascun allegato) sono il legale rappresentante o i legali rappresentanti dell’istituzione. Legittimato (non obbligato) al deposito in parola è anche il segretario dell’ente locale. Si sottolinea che l’omesso o ritardato deposito nel REA del bilancio dell’istituzione entro il termine sopra indicato comporta l’applicazione in capo al legale rappresentante (o a ciascuno dei legali rappresentanti) delle sanzioni amministrative previste dalla legge 630/1981 5.6 Startup Innovative Le Start-up innovative sono tenute al deposito del bilancio d’esercizio secondo le vigenti regole previste per il tipo societario prescelto. Per il deposito è prevista l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Dal corrente anno la nuova modulistica non consente di effettuare con la pratica di bilancio l’adempimento di cui all’art. 25 c.15 del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 (deposito della dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 25). Tale adempimento, essenziale per il mantenimento dei requisiti di start-up, va eseguito tramite modello S2 entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, pena la cancellazione della start-up dalla sezione speciale dal Registro delle Imprese. Tutte le informazioni di dettaglio sono reperibili nel sito della camera di commercio di Pesaro Urbino al seguente link http://www.ps.camcom.gov.it/portale-registro-imprese/portlet-due/start-upinnovative-e-incubatori-certificati 5.7 Ripartizione utili I verbali di approvazione del bilancio portanti distribuzione di utili d’esercizio sono soggetti all’obbligo di registrazione (Risoluzione n. 174 del 22/11/2000 del Ministero delle Finanze). Gli estremi di registrazione dovranno essere riportati inserendo, in calce al documento informatico contenente il verbale di assemblea, la seguente dicitura: “Atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di…in data…al n…”. Si ricorda che, in presenza di distribuzione utili ai soci, il modulo B prevede apposito check da selezionare in fase di compilazione. Pagina 13 di 18 6. Bilancio consolidato 6.1. Soggetti obbligati Ai sensi degli artt. 25 e 42 del D.Lgs. n° 127/91 sono obbligati alla redazione e al deposito del bilancio consolidato: S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l. che controllano un’impresa ai sensi dell’art. 2359 C.C.; Enti di cui all’art. 2201 C.C., società cooperative, mutue assicuratrici che controllano una S.p.a., una S.a.p.a. o una S.r.l. e, ai sensi dell’art. 111 duodecies disp.att. C.C., le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l. 6.2. Esoneri Sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato: le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (commi 1 e 2 dell’art. 27 del D.Lgs. 127/91): 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa. le imprese, a loro volta controllate, quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle loro azioni o quote, o in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale ( commi 3 e 5 dell’art. 27 del D.Lgs. 127/91). Le ragioni dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato dovranno essere indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. Nel caso la nota integrativa dovrà riportare anche la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; inoltre, copia del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo devono essere depositati presso il Registro delle Imprese dalla società controllata. Documenti da allegare al deposito bilancio consolidato bilancio consolidato (composto da stato patrimoniale e conto economico, nel formato XBRL e nota integrativa al consolidato); relazione sulla gestione relativa al bilancio consolidato; relazione del revisore contabile o della società di revisione del bilancio consolidato (ai sensi dell’art. 2409-ter I comma c.c.); copia del bilancio d’esercizio della controllante. Nel caso in cui la controllante sia straniera, alla pratica deve essere allegato il bilancio consolidato così come redatto all’estero con traduzione giurata in lingua italiana. Non va allegato alcun elenco soci. Il bilancio consolidato e il bilancio d’esercizio formano oggetto di separati depositi che vanno eseguiti contestualmente. Pagina 14 di 18 7. Diritti di segreteria e imposta di bollo € 62,70 per il deposito del bilancio e dell’elenco soci con modalità telematica; € 92,70 per il deposito del bilancio e dell’elenco soci mediante supporto informatico digitale. L’elenco soci presentato congiuntamente al bilancio non richiede il versamento di ulteriori diritti di segreteria. Se l’elenco viene depositato separatamente, è dovuto ulteriore diritto di € 60,00. Per le cooperative sociali, iscritte all’Albo nella relativa sezione, il diritto di segreteria dovuto è di € 32,70 (e di € 47,70 in caso di presentazione su supporto informatico digitale). Importo del bollo L’imposta è dovuta nella misura fissa di 65,00 € per l’intera pratica, a prescindere dagli allegati. Le cooperative sociali iscritte all’Albo nella relativa sezione, sono esenti dall’imposta di bollo. Sono invece soggette a bollo, tutte le restanti società cooperative, edilizie comprese. Ai fini dell’assolvimento virtuale del bollo, ciascun atto allegato alla pratica dovrà contenere la seguente dicitura: <<Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, autorizzazione n. 5501 del 16/10/1982 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Pesaro>>. 8. Termini per il deposito e sanzioni Il bilancio d’esercizio e l’elenco soci devono essere depositati entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2435 C.C.). La situazione patrimoniale dei consorzi deve essere depositata entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 2615 bis C.C.). Le sanzioni amministrative per i casi di inottemperanza in tema di deposito presso il Registro delle Imprese sono previste dall’art. 2630 del Codice Civile come modificato … “Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.” 8.1 Misura della sanzione Ciascun amministratore sarà soggetto alla sanzione per il tardivo deposito del bilancio calcolata come segue: Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini o o Importo sanzione: min € 45,78 - max € 458,67 Importo pagamento liberatorio: € 91,56 Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei termini o Importo sanzione: min € 137,33 - max € 1.376,00 o Importo pagamento liberatorio: € 274,66 Pagina 15 di 18 Sarà inoltre sanzionato anche l’eventuale tardivo deposito dell’elenco soci come segue: Elenco soci depositato entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini o Importo sanzione: min € 34,33 - max € 344,00 o Importo pagamento liberatorio: € 68,66 Elenco soci depositato oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei termini o Importo sanzione: min € 103,00 - max € 1.032,00 o Importo pagamento liberatorio: € 206,00 ATTENZIONE: non viene sanzionata la tardiva presentazione della riconferma dell’elenco soci 9. Casi particolari 9.1 Società in liquidazione Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dal nuovo art. 2490 C.C. Più in generale, non è ammesso il deposito di bilanci di periodo, ma solo dei bilanci riferiti all’intero esercizio. Al deposito del primo bilancio successivo alla messa in liquidazione della società, i liquidatori, ai sensi dell’art. 2490 C.C., devono allegare la documentazione loro consegnata dagli amministratori ex art. 2487 bis C.C. (situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e rendiconto sulla gestione per il periodo successivo all’ultimo bilancio approvato). 9.2 Casi di trasformazione, fusione e scissione Le società di capitali che iscrivono l’atto di trasformazione in società di persone prima dell’approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio; Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali prima dell’approvazione del bilancio, devono provvedere al suo deposito; Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell’approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio. 9.3 Società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia, depositano il bilancio d’esercizio presso l’ufficio Registro Imprese dove sono iscritte al momento del deposito. 9.4 Patrimoni destinati a specifico affare (art. 2447-bis C.C.) Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato riferito alla data di chiusura dell’esercizio, da allegare al bilancio secondo quanto previsto dall’2447-septies. 9.5 Gruppi societari (art. 2497 C.C.) Le società soggette all’altrui attività di direzione e coordinamento, devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che su di esse esercita l’attività di direzione e coordinamento. 9.6 Società straniere con sede secondaria in Italia (artt. 2508 e 2509 C.C.) Le società costituite all’estero aventi sede secondaria in Italia, devono redigere e depositare il bilancio secondo le norme relative alle società di capitali; non sono tenute al deposito le società estere che abbiano unicamente unità locali in Italia. Ai sensi dell’art. 101-ter delle disp. att. al Codice Civile, al bilancio della società estera devono essere allegati: Pagina 16 di 18 - traduzione giurata in lingua italiana; - attestazione dell’avvenuto deposito del bilancio nello Stato estero in cui la società ha le sede legale ovvero dichiarazione dell’amministratore circa l’inesistenza di un obbligo pubblicitario. Il deposito deve avvenire entro 30 gg. dall’approvazione da parte dell’organo competente. Non deve essere effettuato il deposito dell’elenco soci. 9.7 Enti operanti nel settore musicale (art. 16 D.Lgs. 367/1996) Il bilancio degli enti operanti nel settore musicale trasformati in enti di diritto privato, deve essere redatto secondo le disposizioni delle società per azioni e nei medesimi termini deve essere approvato, ma dal consiglio di amministrazione. Entro trenta giorni dall’approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese in cui ha sede l’Ente e trasmessa al Ministero del Tesoro e all’Autorità di Governo competente in materia. Non deve essere compilato l’elenco soci. 9.8 Rinnovo cariche e approvazione bilancio. Qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, sarà necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalità: uno con modulo B che riguarda il bilancio e uno con modulo S2 che riguarda il rinnovo delle cariche. 9.9 Correzione pratiche errate 9.9.1 Bilancio Come è noto il deposito del bilancio delle società di capitali nel registro delle imprese è finalizzato a darne pubblicità legale e conseguentemente a certificare la perfetta corrispondenza tra il bilancio pubblicato (compresi gli allegati) e quello approvato dall'assemblea dei soci. Poiché non sono infrequenti i casi di pratiche di bilancio errate, di seguito si indicano le modalità operative di rettifica. Si possono verificare i seguenti casi: Allegazione alla pratica di bilancio di file relativi al bilancio ovvero agli allegati di pertinenza di società diversa da quella a cui è intestata la pratica.La pratica può essere regolarizzata allegando, con la funzione di REINVIO, i file corretti. o In questo caso sarà pubblicato solo il fascicolo di bilancio come risultante a seguito del reinvio. Allegazione alla pratica di bilancio di file relativi al bilancio ovvero agli allegati di pertinenza della società riportata nel modello "B" ma di contenuto difforme dai documenti (bilancio ed allegati) approvati dall'assemblea. La pratica può essere regolarizzata effettuando un DEPOSITO A RETTIFICA (bollo 65,00 € + diritto 30,00 €) con allegati i file corretti e una dichiarazione sostitutiva (che può anche essere formulata nel riquadro note del modello "B") con cui il soggetto legittimato afferma, sotto la propria responsabilità, che i file del primo invio non erano quelli con contenuto conforme ai documenti approvati dall'assemblea. o In questo caso il secondo fascicolo di bilancio verrà pubblicato in aggiunta al precedente già pubblicato (entrambi saranno quindi consultabili). Nell'ipotesi residuale che il bilancio e gli allegati approvati dall'assemblea contengano errori o informazioni da correggere o integrare, l'ufficio accetterà di ricevere in deposito il bilancio corretto a condizione che sia allegato il verbale con cui l'assemblea provvede ad una nuova approvazione. o In questo caso la pratica corretta andrà depositata entro trenta giorni dalla data della nuova approvazione da parte dell'assemblea e sconterà bolli e diritti ordinari. Pagina 17 di 18 9.9.2 Elenco Soci Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto. Al quadro “note” della distinta fedra, dovranno essere indicati i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare. Il deposito sarà assoggettato all’imposta di bollo in misura fissa ed al diritto di segreteria di € 30,00. 9.10 Correzioni ed integrazioni richieste dall’ufficio Qualora le pratiche inviate con modalità telematiche non siano state correttamente predisposte, in sede di istruttoria e prima della loro evasione, l’Ufficio provvederà a richiedere l’invio di una ulteriore pratica in correzione. In tal caso, in fase di spedizione, l’istanza dovrà contenere, l’indicazione del protocollo a cui l’invio si riferisce. Si ricorda di non selezionare la funzione di protocollazione automatica ma la casella “ reinvio”; in tal modo l’Ufficio potrà procedere all’associazione della seconda pratica inviata al protocollo già attribuito alla prima. Pagina 18 di 18
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