REGIONE CALABRIA DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all' articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014) DCA n. 91 del 4 Novembre 2014 OGGETTO: Casa di Cura "Villa Sant' Anna S.p.a." sita in Catanzaro - Conferma dell'autorizzazione e accreditamento concessi con il DPGR-CA n. 121 del 11.07.2012 e il DPGR-CA n. 21 del 20 Febbraio 2014. Presa d'atto delibera n. 340 del 8.05.2014 del Direttore generale dell' ASP di Catanzaro. Pubblicato sui Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _ REGIONE CALABRIA IL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014) VISTO l'articolo 4, commi I e 2, del decreto legge 10 Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222; VISTO l'Accordo suI Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010; RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con Ie regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria e stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzate di seguito riportati: 1) conclusione regionale; entro il 15 ottobre 2010 del processo di certificazione della posizione debitoria 2) riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione-riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per Ie corrispondenti strutture private accreditate; 3) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale; 4) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi; 5) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la realizzazione degli obiettivi del Piano; 6) interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, programmati in sede nazionale; finalizzati al suo riallineamento agli obiettivi 7) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle relative tariffe; 8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale; 9) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni mediante adeguamento della vigente normativa regionale; e accreditamenti istituzionali, 10) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base; 11) revoca 0 modi fica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza 0 difformita di preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attivita di affiancamento, in coerenza con Ie linee del Piano di rientro; 12) introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie; RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con Ie regioni - la facolta di nominare, anche dopo 2 J l'inizio della gestione commissariale, uno 0 pill sub commissari di qualificate e comprovate professionalita ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale; VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per Ie regioni gia sottoposte ai piani di rientro e gia commissariate alIa data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonche Ie relative azioni di supporto contabile e gestionale. VISTE Ie deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 4.8.2010 e 29.10.2013 con Ie quali sono stati rispettivamente nominati quali sub commissari Gen. Dott. Luciano Pezzi ed il Dott. Andrea Urbani; VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 4 aprile 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2013-2015; VISTO l'articolo 2, comma 84-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone che in caso di dimissioni 0 di impedimento del Presidente della regione, il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario ad acta al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo Presidente 0 alIa cessazione della causa di impedimento. II comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni; VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014 con la quale e state conferito al Gen. Luciano Pezzi l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, fino all'insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Calabria; RILEVATO che con la anzidetta Deliberazione: a) sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale gia affidato al Presidente pro tempore della Regione Calabria con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, intendendosi aggiomati i termini ivi indicati; b) e state assegnato al Commissario l'incarico prioritario di: adottare e attuare i Programmi operativi 2013-2015, e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme suI territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qual ita; rimuovere, ai sensi di quanta previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, i provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alIa piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonche in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e Ie valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di veri fica e dai Ministeri affiancanti, anche in relazione alle attribuzioni di funzioni direzionali provvisorie delle aziende sanitarie, valutando altresi, ove necessario, nelle more delle nomine dei vertici aziendali da parte delle nuova giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007; CONSIDERATO che con DPGR n. 26 del 21 marzo 2012 recante: "Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 1812010. Determinazione dei posti letto per acuzie dei soggetti erogatori privati. Obiettivo: G01.S01-S02.", a completamento del riassetto della rete ospedaliera pubblico-privata programmata con DPGR n. 18/2010, e stata ridefinita la rete degli erogatori privati accreditati, nell'ambito del trattamento delle acuzie, in regime di ricovero ordinario e/o diurno, riconfigurando l'offerta assistenziale di ogni singola Casa di cura; CONSIDERATO che con DPGR n. 106 del 5 Luglio 2012, integrato con DPGR n.l74/2012, recante: "Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti letto per post acuzie dei 3 soggetti pubblici e privati. Obiettivo: G01.S01-S02" e stata ridefinita la rete degli erogatori pubblici e privati da accreditare, nell'ambito del trattamento delle post acuzie in regime di ricovero ordinario e/o diurno; CONSIDERA TO che, di conseguenza e per gli effetti del sopracitato decreto, la struttura commissariale aveva invitato i Direttori generali/Commissari straordinari delle AA.SS.PP. ad attivare Ie Commissioni aziendali per l'autorizzazione/accreditamento per l'espletamento delle procedure relative alla verifica suI possesso dei requisiti di legge delle nuove discipline per come previsto dalla normativa vigente; VISTO il DPGR n. 21 del 20 Febbraio 2014 avente ad oggetto: "DPGR n. 26 del 21 Marzo 2012: "Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 1812010. Determinazione dei posti letto per acuzie dei soggetti erogatori privati. Obiettivo: G01.S01-S02.". DPGR n. 106 del 5 Luglio 2012 "Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 1812010. Determinazione dei posti letto per post acuzie dei soggetti pubblici e privati. Obiettivo: G01.S01-S02". Presa d'atto delibera n. 991 del 31.12.2013 del Direttore generale dell'ASP di Catanzaro avente per oggetto: "Casa di Cura "Villa Sant'Anna spa", cod. n.180053. Espressione parere sui possesso dei requisiti per I 'Autorizzazione e I 'Accreditamento Istituzionale", con il quale sono stati concessi l'autorizzazione e l'accreditamento, prendendo atto della delibera n. 991 del 31.12.2013 del Direttore generale dell 'ASP di Catanzaro; CONSIDERA TO che il sopracitato decreto: - faceva obbligo: "al Rappresentante Legale della struttura sanitaria di che trattasi di ottemperare, entro e non oltre if 28 febbraio 2014, a tutte Ie prescrizioni riportate nell 'atto deliberativo n. 991 del 31 dicembre 2013 del Direttore generale dell 'ASP di Catanzaro"; - specificava che: "tali autorizzazione ed accreditamento dovranno comunque essere confermati con successivo atto all 'esito positivo della verifica effettuata dalla Commissione aziendale per I 'autorizzazione e I 'accreditamento competente ai sensi dei DD.P. G.R. n. 2812010 e n. 23/2011"; VISTO l'atto deliberativo n. 340 del 8 maggio 2014 del Direttore generale dell'ASP di Catanzaro avente per oggetto: ''presa atto relazione jinale di avvio verifica sui possesso dei requisiti di legge, ai sensi della L.R. n.2412008 e del Regolamento Regionale n.1312009 - "Villa Sant'Anna spa". Espressione parer" che, recependo il verbale di verifica della Commissione Aziendale competente esprime: " in coerenza alia relazione della Commissione che la casa di cura "Villa Sant' Anna S.p.a." con sede in Catanzaro, viale Pio XIII, parere favorevole sui possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla L.R. n. 2412008 e dal Regolamento Regionale n.1312009, al jine di ottenere I 'autorizzazione e I 'accreditamento dei posti letto per acuzie come determinato dal DPGR 26/2012 del 21 marzo 2012"; CONSIDERATO che i provvedimenti amministrativi di autorizzazione sanitaria all'esercizio, di accreditamento e di revoca degli stessi sono di competenza esclusiva della Regione e per essa nella fase di attuazione del Piano di rientro del Commissario ad acta; DECRETA Per Ie motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: DI PRENDERE ATTO dell'atto deliberativo n. 340 del 8 maggio 2014 del Direttore generale dell' ASP di Catanzaro e, per gli effetti: CONFERMARE l'autorizzazione e l'accreditamento concessi con il DPGR-CA n. 121 del 11.07.2012 e il DPGR-CA n. 21 del 20 Febbraio 2014 alla struttura sanitaria privata denominata Casa di Cura "Villa Sant' Anna s.p.a." con sede nel comune di Catanzaro - Viale Pio X llll di cui la Sig.ra Rosanna Frontera e il Legale Rappresentante; 4 DI PRESCRIVERE che Ie prestazioni: o debbano sempre essere eseguite da personale medico e/ delle professioni sanitarie in possesso di idoneo titolo professionale ai sensi di legge e che il personale sanitario sia tenuto ad esercitare la propria attivita esclusivamente nell'ambito delle specifiche specializzazioni ed esclusivamente pres so la sede sopra indicata; o debbano essere eseguite da personale che non abbia rapporto di dipendenza 0 di convenzione 0 di qualsiasi altro tipo con strutture pubbliche del S.S.N. e non sia, comunque, in situazione di incompatibilita per l'esercizio di attivita professionale pres so strutture private accreditate; DI PRESCRIVERE CHE debbano essere garantite Ie trasmissioni dei flussi informativi d'attivita all' Azienda Sanitaria competente per territorio secondo Ie modalita previste dalle disposizioni regionali in materia e nei termini da essa fissati; DI FARE OBBLIGO all' Azienda Sanitaria competente per territorio di procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attivita, della qual ita dei risultati nonche del mantenimento dei requisiti almeno quattro volte all'anno ed evidenziare eventuali difformita agli uffici regionali competenti; DI DISPORRE che qual ora, a seguito di verifiche effettuate dalla Regione risulti la mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, si procedera all'avvio della procedura di sospensione dell' accreditamento; DI PRECISARE CHE: o l'accreditamento non comporta l'obbligo per Ie aziende e gli enti del servizio sanitario a procedere alIa stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e s.m.i. e che I' Azienda Sanitaria, prima della sottoscrizione di tali accordi, e tenuta ad accertare la compatibilita con il fabbisogno predeterminato dalla programmazione regionale nonche con gli specifici fondi aziendali; o ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 2412008 e dal Regolamento regionale n.13/2009, l'accreditamento ha validita triennale, fatte salve eventuali modifiche degli indici di programmazione Regionale e/o Aziendale, che dovranno essere recepite dalla struttura pena sospensione dell' accreditamento; o per il rinnovo dell'accreditamento deve essere seguita una procedura analoga a quella per il rilascio: nei sei mesi precedenti la scadenza, il Rappresentante Legale della struttura deve richiedere il rinnovo dell'accreditamento con Ie indicazioni dell'eventuali modifiche. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini previsti, da considerarsi perentori, I' accreditamento si considera automaticamente decaduto; DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui e fondato il presente provvedimento nonche ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comportera l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento; DI PRECISARE che avverso il presente decreto e ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR competente, da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 (sessanta) giomi dalla piena conoscenza, ovvero, entro 120 (centoventi) giomi dalla stessa data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; DI MANDARE al Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute; DI DARE MANDATO alIa Struttura Commissariale per la trasmissione Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute ed agli interessati; 5 per la verifica del presente decreto al DI DARE MANDATO al Dirigente generale per la pubblicazione web del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria. suI BURC telematico e suI sito ~ dJ ~ettore . ~estl II sub (Jff. III Commissario ad acta Gen. C.A. (ris) Dott. Luciano Pezzi ; L, _ \b4;~ \ 6 09 tv
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