Ius mercatorum Lo ius mercatorum come ius proprium • La mercatura. • Il mercante come centro del meccanismo di produzione e scambio bassomedievale: – cognizione della domanda; – organizzazione della produzione; – trasporto e scambio; – credito Mercatura e iurisdic:o • Feria mercatorum: luogo di commercio in cui il mercante può, rivolgendosi a chi ne ha la iurisdic:o, o>enere gius:zia, anche sommaria. • Sine strepitu et figura iudicis: autonoma iurisdic:o dei mercan: sulle ques:oni che li concernono. • Modica iurisdic/o: possibilità di amministrare gius:zia senza avere responsabilità di un territorio. • Possibilità di o>enere gius:zia anche in luoghi lontani. Is:tu: del diri>o mercan:le • I. Il fallimento e la bancaro>a. – Principio: par condicio creditorum. – Insufficienza delle regole comuni, ispirate a diverso principio, quello della temporalità del credito. – Finalità ulteriore. Eliminare l’insolvente dalla circolazione economica, per la quale rappresenta una fonte di infezione. – Procedura: • Comunità fra creditori; • Apprensione dell’aKvo, cognizione del passivo. • Liquidazione pro quota. La pubblicità del fallimento Is:tu: del diri>o mercan:le • II. Adiec:o e repraesenta:o. – Principio: il mercante può agire per altri mercan:; – Può ricevere aK dovu: ad altri, e si parla di adiec/o solu/onis causa; – Può essere incaricato di porre in essere aK giuridici le cui conseguenze si rifle>ano nel patrimonio di un altro, e avremo la repraesenta/o. Is:tu: del diri>o mercan:le • III. La le>era di cambio. – Principio: necessità di cambiare valute di pagamento. – Forma dire>a: banco di cambio. – Forma indire>a: le>era con cui A (traente) si cos:tuisce debitore di B (portatore) pregando C (tra>ario) di pagarlo. Ius commune e ius mercatorum. • Lessico degli enuncia: giuridici: – Gli ordinamen: par:colari non posseggono lo stesso vocabolario tecnico di quelli universali; – Gli ordinamen: universali riescono a definire • Archite>ura sapienziale: – Gli ordinamen: universali consentono una sistema:zzazione degli is:tu: par:colari. Un esempio: l’universitas • Universitas: do>rina del diri>o canonico rela:va alle comunità necessarie (es. monasteri). • L’universitas è una persona ficta: il patrimonio è :tolato alla collegialità, non si trasme>e agli eredi dei singoli e non può essere diviso tra loro. • L’universitas del diri>o canonico decide i propri aK con l’unanimitas dei membri. Fuori da quella ipotesi, non può dirsi realizzata la piena volontà dell’ente. Universitas e Fallimento • La collegialità dei creditori di un medesimo fallito è descri>a come universitas: comunanza inestricabile di interessi. • Prima conseguenza: l’assemblea dei creditori deve prendere le decisioni circa l’indirizzo da dare alla procedura, scegliere per la vendita all’incanto, stabilire la percentuale di riduzione dei credi:, etc. Unanimitas e Fallimento • Un problema: l’accordo di rimessione parziale del debito per favorire il ritorno del fallito e delle sue residue sostanze dall’estero (altra ci>à). • I creditori avranno meno, ma avranno qualcosa; il fallito ha salva la sua persona e può essere messo in condizione di ricostruire il proprio credito commerciale. Il problema e la sua soluzione • La regola dell’unanimitas è un problema: basta un solo creditore dissenziente e non si può procedere a un accordo vantaggioso per altri. • Poiché il diri>o canonico non dà soluzioni, gli interpre: si rivolgono all’altro ordinamento a matrice universale, il diri>o civile. Do>rine dello ius civile. • L’accordo tra creditori e fallito è simile al pactum ut minus solvatur del diri>o romano, ove interviene tra chiamato all’eredità e creditori della stessa; • Il fine di quell’is:tuto era incoraggiare l’acce>azione dell’eredità, in cambio di una parte della stessa cui i creditori rinunciano; • Senza accordo, nessuno potrà soddisfarsi se non dopo molto tempo, e a condizioni che non è certo si rivelino migliori. Interpreta:o dei giuris: medievali • Il pactum ut minus solvatur non è in astra>o l’unico modo per descrivere questa realtà nell’ambito del diri>o romano; • Viene scelto in concreto perché è lo strumento migliore, in quanto prevede una deroga all’unanimitas: per diri>o romano è valido a maggioranza. • La ra:o è questa: a differenza di altre universitates, quella tra i creditori non è collegialità, ma comunanza. • Collegialità: – I diriK spe>ano alla colleKvità, e i singoli ne hanno solo l’esercizio (communia plurium ut universi); – Per disporne serve l’unanimitas. • Comunanza: – I diriK spe>ano ai singoli in quanto tali, ma sono in una relazione tale per cui le scelte di uno possono pregiudicare o avvantaggiare gli altri (communia plurium ut singuli); – Per disporne è sufficiente la maggioranza. • Creazione di una regola ibrida tra più is:tu:: – Dall’universitas si prende il principio per cui la disposizione della collegialità impegna tuK i singoli che la compongono; – Dalla regola romana sul p. ut minus solvatur il principio di maggioranza. • Sintesi: l’assemblea dei creditori a maggioranza prende decisioni impegna:ve per tuK i creditori, anche assen:. • Unica limitazione: ciò vale solo ad liberandum (remissione) non per cos:tuire obbligazioni nuove. Un secondo esempio: il trasferimento del valore finanziario • Summa Trecensis: Naturale mutuum est quod ex meo tuum fit: in his demum causis quae in quan:tate consistunt. qua ra:one condic:o cer: ei numeravit, sive per se sive per alium, compe:t. nam sive ego dem sive alius meo nomine, item sive ego accipiam sive alius pro me, ego brevi manu per mediam personam dare seu accipere videor: ea ra:one obliga:o michi quaeritur et ego obligor. Datur u:lis ei qui alieno nomine numeravit, cum ipse ac:onem reprobat. In eum compe:t qui accepit, sive per se sive per alium, et in eorum successores. • Il mutuo naturale è quello in cui da mio qualcosa diventa tuo, allorché si parla di cose che si esprimono secondo la quan:tà. L’azione per riavere quanto dato spe>a al proprietario della cosa mutuata, sia che l’abbia data in proprio, sia che altri l’abbia data in nome suo. A chi ha dato a mutuo in nome altrui spe>a la stessa azione, ma in forma u:le. Essa è dire>a contro chi ha acce>ato la proprietà della cosa mutuata, sia che l’abbia ricevuta in proprio, sia che l’abbia fa>o per mezzo di altri. Il mutuo civile • Summa Trecensis: Civile mutuum fit per s:pula:onem, item per scripturam, et ideo ex [his] causis condicitur. verbis quoque in creditum imus, sive in ini:o obliga:onis id fiat, sive alia obliga:o fuit et ita per nova:onem in s:pula:onem translata sit. E:am si cirographo contraxis:, equum est [te] teneri. Et mutuum hanc solam condic:onem parit et nullam aliam. • Il mutuo civile si realizza a>raverso una s:pula:o o la redazione di una scri>ura; l’azione deriva da questa causa. Si cos:tuisce un credito sia se all’inizio si è voluto un mutuo, sia che vi fosse un’altra obbligazione che trasformiamo con la s:pula:o. Se hai contra>ato con una scri>ura, è equo che tu sia obbligato allo stesso modo. E il mutuo produce qui solo la condic:o derivante dalla s:pula:o, e nessun’altra. Azone • Quaerit aliquis numquid erit mutuum si librum ad pondus oves ad numerum dedero recepturus librum tan: ponderis vel oves tan: numero. Respondeo non. In mutuo nam est inspicienda natura consuetudo et ap:tudo quae naturae coaptantur haec et enim est natura pecuniae ut fere semper detur ad numerum et ad haec est inventa ut detur ad numerum et sic consuevit dari et bene coaptatur sue naturae quia apta est ad numerum. Sic dico in frumento et similibus quae consistunt in pondere, numero vel mensura... • Chiedo quindi se sia mutuo quando do un libro a peso per ricevere pecore in dato numero. Rispondo di no. Perché esista il mutuo occorre indagare la natura della cosa, la consuetudine della sua circolazione e la sua idoneità ad essere ogge>o di mutuo. La natura del denaro è di venir dato secondo il numero delle monete, e così è consuetudine che venga prestato; ciò è inoltre perfe>amente conseguente alla sua natura. Lo stesso nel caso del frumento • Inspicienda est ergo natura et actus cum his quae dicta sunt quorum si quod desuerit non erit mutuum. Unde si quaeratur an sit mutuum cum :bi panem meum do ut alium aeque bonum reddas dico neque mutuum esse quia non omnino fit equalis ut mutuetur sed ut per familiam expendatur ut patet ex praedic:s neque commodatum quia quod datur usu consumitur. • Occorre dunque verificare la natura della cosa e il modo in cui viene usualmente scambiata. Se queste non corrispondono il contra>o non sarà un mutuo. Per cui se si chiede se sia mutuo quando do a te una pagno>a perché tu me ne dia una di eguale qualità dico di no, perché non possono essere in tu>o eguali.... Mutuo civile natura cooperante • Civile autem est in quo operatur natura ut cum :bi mutuo sed eandem pecuniam paululum ante numera:one vel postea paululum hic est incon:nen: s:pulor mihi reddi nec non nascitur ac:o ex numera:one et ex s:pula:one ut tollatur vel novetur eam quae nascitur ex numera:one per eam quae nascitur ex s:pula:one quod id agitur tacite ut sola s:pula:o teneat et magis implendae s:pula:onis gra:a est numera:o intelligenda fieri quod ut agatur ex ea. • Il mutuo civile cui coopera la natura avviene quando : do una somma di denaro e poco prima o poco dopo s:puliamo che la stessa mi sia res:tuita. In questo caso non nasce un’azione dalla prestazione materiale della cosa che venga novata da quella risultante dalla s:pula:o, ma si agisce tacitamente solo da questa e la prestazione materiale si intende più come momento a>ua:vo della stessa. • Mutuo naturale: l’azione per la res:tuzione sorge dalla consumazione della cosa; • Mutuo civile: l’azione consegue alla promessa di res:tuire contenuta nella s:pula:o; se il cos:tuito debitore non ha ricevuto nulla, avrà a disposizione l’excep:o non numeratae pecuniae; • Mutuo civile natura cooperante: la cosa viene trasferita, ma l’azione non deriva dalla consumazione, quanto dalla s:pulazione cui si anne>e. La le>era di cambio spiegata 1. Rapporto portatore (B)/ tra>ario (C): mutuo naturale; 2. Rapporto portatore (B)/ traente (A): mutuo civile; 3. Rapporto traente (A)/ tra>ario (C): mutuo civile cooperante natura. 1. Il tra>ario chiede i soldi al traente che si è obbligato verso di lui con un mutuo civile natura cooperante; 2. Se il traente non paga, può richiedere i soldi al portatore che è obbligato con lui :tolo di mutuo naturale; 3. Se è il portatore a non rimborsare il traente dell’an:cipazione, ques: ha l’azione derivante da un mutuo civile. Pluralità di tecniche • L’an:cipazione di valuta viene resa a>raverso l’individuazione di più figure dello stesso contra>o romano, una (m. naturale) propria di quell’esperienza, le altre no; • Esistono altre tecniche, basate sulla mutazione del :po contra>uale, a>raverso l’individuazione di specifiche naturae contractus. Deposito irregolare • Come rappresentare giuridicamente il contra>o tra la banca e il cliente che gli affida, in custodia e per far fru>o, una somma di denaro? • Il mutuo serve fino a un certo punto: difficoltà di intenderlo risolubile ad nutum. • Soluzione: un contra>o di deposito di cosa fungibile. • Tesi: non appar:ene alla substan/a contractus, ma alla natura contractus che la cosa depositata sia infungibile; • Se è così, un pa>o tra depositante e depositario può mutare la natura del contra>o; • Il risultato è un contra>o con cui viene depositata una somma di denaro, perché questa venga res:tuita per equivalente.
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