psr - mutuo fondiario ipotecario a tasso fisso

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FOGLIO INFORMATIVO
relativo al
MUTUO FONDIARIO A TASSO FISSO
Programma di Sviluppo Rurale Regione Lombardia 2007-2013
INFORMAZIONI SULLA BANCA
MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa
{Globale_Intestazione_Banca
_SX}
Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn)
Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344
[email protected] – www.bcconline.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS’È IL MUTUO FONDIARIO A TASSO FISSO
Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) il cui rimborso viene
garantito da ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili.
Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un
piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.
Il tasso di interesse è fisso. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
L’ammontare massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale
può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive
(ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione).
Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il limite dell’80% deve comprendere il capitale
residuo del precedente finanziamento.
Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio –
lunga del prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 29/9/1973, n. 601).
Disciplina, struttura e funzione economica dell’operazione
Il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 ha istituito il Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (di seguito denominato “FEASR”), destinato a finanziare i programmi di sviluppo
rurale. Tra le modalità di agevolazione vi è quella del contributo in conto interessi.
La successiva Decisione Comunitaria n. C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007 ha approvato il Piano di Sviluppo
Rurale 2007-2013 cofinanziato dal FEASR della Regione Lombardia (di seguito denominato “PSR”), che
disciplina le modalità di concessione del contributo in conto interessi relativo ai programmi di sviluppo rurale.
Beneficiari:
La possibilità di stipulare contratti di finanziamento che godano del contributo in conto interessi a valere sul
PSR è rivolta alle imprese agricole, alle imprese agroindustriali e alle cooperative agricole.
Finalità:
L’agevolazione del contributo in conto interessi ha lo scopo di favorire le seguenti misure: 121/123/311
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura
del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire,
indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
C
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO A TASSO FISSO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
riferito ad un mutuo fondiario di euro di euro 100.000,00 della durata di 15 anni, con rata mensile, a tasso fisso
inizialmente del 5,17%
5,482%
In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo
calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata
del contratto.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, ad esempio, le eventuali penali derivanti dalla mancata
esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori
obbligatori per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a determinate condizioni, nonché le spese notarili.
VOCI
Importo massimo finanziabile
Durata minima
Durata massima
Modalità di calcolo degli interessi
COSTI
non superiore al 80% del valore dei beni
ipotecati
7 anni
15 anni
Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni o 366 per l’anno
bisestile).
MUTUI A TASSO FISSO
TASSI MASSIMI
Tasso di interesse nominale annuo
Parametro di riferimento
Spread
Tasso di interesse di preammortamento
Tasso di mora
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IRS vigente al momento della stipula, in
funzione della durata del finanziamento
scelta, + SPREAD del 4,00 %
La misura degli interessi non potrà mai
essere superiore al limite fissato ai sensi
dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso
di teorico superamento di detto limite, che
la loro misura sia pari al limite medesimo
Il tasso IRS è rilevato con periodicità pari
alla durata del finanziamento. La
rilevazione è pubblicata sul “il Sole24Ore”.
4,00 %
Stesso tasso dell’ammortamento
1,50 punti in più del tasso contrattuale in
vigore al momento della mora
La misura degli interessi non potrà mai
essere superiore al limite fissato ai sensi
dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso
di teorico superamento di detto limite, che
la loro misura sia pari al limite medesimo
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PIANO DI
AMMORTAMENTO
Spese per la gestione del
rapporto
SPESE MASSIME
Spese per la stipula
del contratto
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Istruttoria
4 per mille dell’importo concesso a mutuo,
con un minimo di € 260,00 da pagarsi al
momento della richiesta
Perizia tecnica (da pagarsi al momento
della richiesta)
3 per mille dell’importo concesso a mutuo
con un minimo di € 260,00
Si rimanda alla sezione “Altre spese da
sostenere”
Gestione pratica
Incasso rata
Con addebito automatico in conto
corrente o pagamento per cassa
- periodicità mensile
- altre periodicità
Invio comunicazioni periodiche ex art.
119 TUB
Invio altre comunicazioni:
 in forma cartacea
 on line
Variazione/restrizione di ipoteca
Accollo mutuo
Sospensione pagamento rate
penale estinzione anticipata
Spese ripianificazione mutuo (modifica
del piano di ammortamento
originariamente pattuito)
Altro
€ 0,00
€ 4,15
€ 7,75
€ 0,00
€ 2,60
€ 0,00
€ 154,94
€ 154,94 per ogni accollo
GRATUITA
2,00 % del debito residuo del mutuo
4,0 per mille dell’importo concesso a
mutuo, con un minimo di € 260,00 da
pagarsi al momento della richiesta
richieste
di
documenti
(tutta
la
documentazione esclusi gli estratto
conto/rendiconti/documenti di sintesi) e
fotocopie (per ogni copia): € 5,00
richiesta copia documentazione per
singolo foglio ex art.119 TUB (estratti
conto/rendiconti/documenti di sintesi):€
0,50
rilascio certificazione interessi passivi ed
altre dichiarazioni: € 30,00
dichiarazioni ai revisori contabili: € 300,00
attestazione capacità finanziaria: € 30,00
solleciti di pagamento: € 30,00 per ogni
sollecito
attestazioni in genere (es. situazione
affidamenti in essere, situazione garanzie
rilasciate e/o garanzie ricevute): € 10,50
Tipo di ammortamento
francese
Tipologia di rata
costante
o rimborso in un'unica soluzione
Periodicità delle rate
mensile,trimestrale, semestrale, annuale
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (PER I MUTUI A TASSO FISSO)
(Fonte “Il Sole 24 Ore”)
Parametro di riferimento
IRS 7 anni e sei mesi
IRS 10 anni e sei mesi
IRS 15 anni e sei mesi
Data
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
Valore
0,54 %
0,82 %
1,17 %
Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al
momento della stipula.
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
interesse
applicato
Durata del
finanziamento
(anni)
4,54 %
4,82 %
5,17 %
Importo della rata
mensile per €
100.000 di capitale
7
10
15
€ 1.391,88
€ 1.051,88
€ 799,68
Se il tasso di
interesse
aumenta del 2%
dopo 2 anni
----------------------
Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% dopo 2 anni
----------------------
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero
108/1996), relativo ai mutui ipotecari, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bcconline.it).
SERVIZI ACCESSORI
Polizza assicurativa a copertura del rimborso del
credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione
del cliente
Nel caso in cui fosse richiesta obbligatoriamente,
saranno sottoposti al cliente almeno due preventivi
di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili
alla Banca.
Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato
la polizza più conveniente senza che vengano
variate le condizioni economiche del mutuo.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Perizia tecnica
Spese notarili
Assicurazione immobile
Imposta sostitutiva (per finanziamenti per i quali è
stata esercitata l’opzione)
Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di
durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in
conto corrente o di durata superiore per i quali non è
stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva)
Tassa ipotecaria (per finanziamenti di durata pari o
inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali
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Per importi richiesti oltre € 150.000,00, la Banca si
avvale anche del servizio offerto dalla società CRIF
SpA.
Non si accettano perizie di terzi.
Secondo il tariffario notarile.
L’immobile deve essere assicurato contro
fulmine,incendio e scoppio.
0,25% della somma erogata
euro 16,00
A cura del Notaio rogante il quale determina
l’importo nel rispetto della normativa vigente
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non è stata esercitata l’opzione dell’imposta
sostitutiva)
TEMPI DI EROGAZIONE
-
Durata dell’istruttoria: entro 40 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
-
Disponibilità dell’importo: immediata alla stipula
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo
corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, non superiore al 2,00 %.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale oltre ad
interessi ed eventuali spese maturate, tutto insieme, prima della scadenza del mutuo.
Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine
In determinate ipotesi (ad es.: ritardato pagamento della rata, per almeno sette volte anche non consecutive,
tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza; mancato pagamento della rata entro 180 dalla
scadenza; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione
patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il
contratto si scioglie a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato
pagamento di quanto dovutole.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla
data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami
I reclami vanno inviati per posta ordinaria all’Ufficio Reclami di Mantovabanca 1896, Viale della Vittoria 1,
46041 Asola (Mn) o per fax al nr. 0376/722368 o all’indirizzo email [email protected], che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può
rivolgersi a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
alla banca;
 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per
questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,
tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione
presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale.
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il
debito al creditore.
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Imposta sostitutiva
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui
richiesti da persone fisiche e destinati
all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo
diversi dalla prima casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della
somma erogata.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
mutui a tasso variabile)/
determinare il tasso di interesse.
Parametro di riferimento (per i
mutui a tasso fisso)
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito
nel contratto.
Piano di ammortamento
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
“francese”
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la
durata del mutuo.
Rata crescente
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del
numero delle rate pagate.
Rata decrescente
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del
numero delle rate pagate
Rimborso in un’unica soluzione
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in
(TAEG)
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria
della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va
preammortamento
dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima
rata.
Tasso di interesse nominale
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
annuo
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
Tasso effettivo globale medio
(TEGM)
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti
quelli pubblicati, il TEGM dei mutui ipotecari, aumentarlo di un quarto ed
aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in
questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano
usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla
banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il
tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.
ABF
Arbitro Bancario Finanziario
T.U.B.
Testo Unico Bancario
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
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