COPIA COMUNE DI PIEVE DI CENTO Provincia di Bologna Adunanza ORDINARIA in prima Convocazione. Seduta pubblica. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 del 29/10/2014 OGGETTO: MODIFICA DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 24/02/2011 E SOTTOSCRITTA IN DATA 28/07/2011; APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO E ACER BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E N. 5 ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE PERMANENTE NEL LOTTO 48 DEL COMPARTO 3/A "EX LAMBORGHINI". L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. All'appello risultano: MACCAGNANI SERGIO CAVICCHI FRANCO RAMPONI ALBERTINA GOTTI MIRCO BORESI CHIARA GIRARDI LUCA BONORA ILARIA ORSI FEDERICA GIANCOLA ALESSANDRA P P A P P P P P P FERIOLI STEFANIA GALLERANI ROBERTO CAMPANINI MARCO CAMPIONE ANTONINO P P P P Sono presenti, gli assessori - non consiglieri: ZANNARINI ANGELO, BORSARI LUCA, POZZOLI LAURA, TASSINARI ALICE Assessori non Consiglieri Assenti: Assume la presidenza il Sindaco MACCAGNANI SERGIO. Partecipa il Segretario Generale CRISO DOTT. MARIO. Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 18.07.2002, dichiara aperta la seduta. Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. BORESI CHIARA, GIANCOLA ALESSANDRA, CAMPIONE ANTONINO. MODIFICA DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 24/02/2011 E SOTTOSCRITTA IN DATA 28/07/2011; APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO E ACER BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E N. 5 ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE PERMANENTE NEL LOTTO 48 DEL COMPARTO 3/A "EX LAMBORGHINI". IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: • • • • • • • • • che le linee programmatiche 2009-2014 dell’Amministrazione comunale di Pieve di Cento, approvate con Delibera Consiliare n. 555 del 17/09/2009, prevedono azioni volte ad ampliare l’offerta di alloggi di edilizia sociale, attraverso interventi di riqualificazione del patrimonio ERP già disponibile e la realizzazione di nuovi alloggi ERP e alloggi da vendere a prezzi convenzionati; che all’interno del Piano Particolareggiato di iniziativa privata “ex Lamborghini”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 6 dicembre 2007, è compreso un lotto urbanizzato ad uso residenziale da destinare ad edilizia sociale, identificato in Catasto al foglio 22 con la particella 623, della superficie catastale di mq. 1.494; che in data 7 dicembre 2007, Repertorio n. 18703/11123, è stata stipulata la Convenzione Urbanistica del Piano Particolareggiato di iniziativa privata “ex Lamborghini” in adempimento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 6 dicembre 2007; che nella predetta Convenzione è stabilito che il Comune di Pieve di Cento utilizzerà il lotto, identificato in Catasto al foglio 22 con la particella 623, con proprio indice di edificabilità (1.169 mq. di SCR) e lo destinerà ad interventi per l'edilizia convenzionata, a canone concordato, per l'affitto o altre forme che riterrà opportune al momento dell'attuazione; che ai sensi dell'art. 2 lettera “l” della Convenzione di cui al punto precedente, la società Kamarpathos in qualità di soggetto attuatore del Piano Particolareggiato “ex Lamborghini” ha assunto l'obbligo di cedere gratuitamente al Comune di Pieve di Cento il lotto, identificato in Catasto al foglio 22 con la particella 623, della superficie catastale di mq. 1.494; che in attuazione dell’art. 2 lettera “l” della predetta Convenzione, in data 11 febbraio 2011 si è proceduto al trasferimento a titolo gratuito del lotto dal soggetto Attuatore al Comune di Pieve di Cento con atto notarile del 11 febbraio 2001, n. repertorio 21381 Raccolta n. 13161, registrato all’Agenzia delle Entrate 3 di Bologna il 17 febbraio 2011 al n. 1844; con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/02/2011 è stata approvata la convenzione fra il Comune di Pieve di Cento e l’ACER per la realizzazione di un fabbricato costituito da 18 alloggi di cui 7 di proprietà del Comune destinati a Edilizia Residenziale Pubblica e 11, di proprietà di ACER, di edilizia convenzionata da cedere in proprietà immediata; in data 28 luglio 2011 mediante scrittura autenticata nelle firme dal notaio Federico Tassinari i (repertorio n. 48471/30565) il Comune di Pieve di Cento e l’ACER hanno stipulato la convenzione in argomento ; nella seduta del 17 aprile 2013, il Tavolo di concertazione provinciale per le politiche abitative di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 24/2001 ha proceduto ad una rimodulazione del programma di reinvestimento dei ricavi delle vendite ex legge n. 560/1993 del patrimonio di ACER, provvedendo ad aumentare le risorse destinate alla costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e a destinare ulteriori risorse alla costruzione di alloggi per la locazione permanente nel Comune di Pieve di Cento ; • che l’Amministrazione Comunale e ACER intendono modificare gli accordi conclusi con la convenzione sopra citata, prevedendo che sull’area in parola venga realizzato un fabbricato costituito da 13 alloggi e relative pertinenze, di cui 8 di proprietà del Comune di Pieve di Cento di Edilizia Residenziale Pubblica e 5 destinati alla locazione permanente; Richiamata: • • la Legge Regionale n. 24 8/8/2001 che disciplina in modo organico il sistema regionale dell’intervento pubblico nel settore abitativo; che la L.R. n. 24/2001 prevede in particolare: a) la definizione del regime giuridico e le modalità di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed il riordino istituzionale ed organizzativo del sistema regionale dell’E.R.P. (edilizia residenziale pubblica); b) l’unificazione in capo ai Comuni della titolarità del patrimonio di erp e l’ampliamento del ruolo istituzionale dei Comuni medesimi nel campo delle politiche abitative mediante l’affidamento agli stessi del relativo potere regolamentare; c) la trasformazione dei già esistenti IACP in enti pubblici economici, denominati ACER, che consente agli stessi di assumere il ruolo strategico di “enti strumentali delle Autonomie locali”, nell’ottica di ottimizzare la gestione del patrimonio di erp; d) la possibilità per l’Acer, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 24/2001, di costituire o partecipare a società di scopo per l’esercizio dei compiti di cui alla successiva lettera e), di attività strumentali allo svolgimento di tali compiti, ovvero di attività inerenti le politiche abitative degli enti locali fermo restando il perseguimento delle finalità sociali a cui tali soggetti sono preposti; e) lo svolgimento, da parte del nuovo ente, o delle suddette società di scopo, fra i compiti istituzionali, delle seguenti attività: la gestione di patrimoni immobiliari (compresi gli alloggi di erp), la manutenzione, gli interventi di recupero e di qualificazione degli immobili, la fornitura di servizi tecnici relativi alla programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi edilizi, la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie e la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di abitazioni in locazione (art. 41 della L.R. 24/2001); f) la possibilità per i Comuni, le Amministrazioni provinciali e gli altri Enti pubblici di avvalersi delle attività sopra descritte attraverso la stipula, col nuovo ente gestore di apposite convenzioni volte a stabilire i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi; Considerato: • • • che L’Azienda Casa Emilia Romagna provincia di Bologna (Acer Bologna) è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa , patrimoniale e contabile e la sua attività è disciplinata dalla Legge regionale n. 24 del 2001 e dalla normativa civilistica; che la titolarità di ACER è conferita alla Provincia e ai Comuni i quali la esercitano nell’ambito della Conferenza degli Enti; che Acer costituisce uno strumento operativo delle politiche abitative dei comuni e opera, sulla base dello Statuto, anche le attività di seguito elencate: o la gestione dei patrimoni immobiliari , ivi compresi gli alloggi ERP, la manutenzione • • e gli interventi di recupero degli alloggi; o la fornitura di servizi tecnici relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione d interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi; che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, L.R. 24/2001, art. 15 L. n. 241/1990 e art. 148 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. - l’ ACER Bologna può essere identificata come il soggetto a cui viene affidata l’ esecuzione del servizio di realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ferma restando la necessità che la stessa vi proceda nel rigoroso rispetto della disciplina vigente; che ACER gestisce per conto del comune di Pieve di Cento il patrimonio ERP di proprietà del comune ai sensi della convenzione approvata con delibera del consiglio comunale n. 97/2010; Rilevato che: • ACER Bologna si è resa disponibile, nell’ambito delle proprie attività ad eseguire per conto dl Comune di Pieve di Cento tutte le attività relative alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale sociale comprendente n. 8 alloggi ERP di proprietà comunale e 5 destinati alla locazione permanente ACER (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, realizzazione delle opere, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione). • per effettuare l’intervento il Comune di Pieve di Cento cederà all’ACER il diritto di superficie per la quota parte di terreno necessaria per la realizzazione degli alloggi destinati alla locazione permanente; • la durata della convenzione è fissata in anni 70 (settanta) decorrenti dall'inizio della locazione. Tale durata potrà variare in più o in meno in ragione di differenze nei tassi di interesse, nei costi dell'opera, quali risulteranno a collaudo, o altri fattori che modifichino il periodo necessario per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario rispetto a quello attualmente previsto in 35 (trentacinque) anni. Il Comune di Pieve di Cento e ACER effettueranno una verifica circa eventuali scostamenti dalle previsioni dei parametri utilizzati per la formazione del piano finanziario, decorsi 27 (ventisette) anni dall' inizio della locazione. Qualora da tale verifica risulti che l'equilibrio economico- finanziario possa essere raggiunto in un termine diverso da quello previsto, sarà la durata della convenzione con specifico atto integrativo. Allo scadere del termine il Comune diverrà automaticamente proprietario del fabbricato costruito da ACER, senza obbligo di indennizzo ; • ACER ha predisposto un Quadro economico dell’intervento che ammonta ad un importo complessivo di euro 2.230.000,00 di cui euro 930.000,00 per la realizzazione di n. 5 alloggi in locazione permanente, ed euro 1.300.000,00 per la realizzazione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica; • la realizzazione degli alloggi ERP viene così finanziata: - fondi ex L.560/93 €. 1.159.723,11 - riallocazione di fondi ex L. 560/93 già destinati a Manutenzione Straordinaria €. 46.581,04 - finanziamento Comunale €. 93.695,85 • la realizzazione degli alloggi in locazione permanente viene così finanziata: • - fondi ex L.560/93 €. 604.500,00 - mutuo ACER €. 325.500,00 è stata predisposta una convenzione che regola i rapporti fra ACER e Comune di Pieve di Cento per la progettazione, costruzione e successiva gestione dell’intervento di edilizia sociale in argomento, costituito da 8 alloggi ERP e 5 alloggi in locazione permanente ; • • il costo iniziale degli alloggi è fissato in €.2.295,16 al mq di superficie; il canone annuo di locazione permanente e delle relative pertinenze verrà calcolato in misura percentuale non superiore al 4,50% (quattro virgola cinquanta per cento) del costo iniziale dell'alloggio; Visto: • • • • • l’art. 31 della legger regionale del 25 novembre 2001 “Disciplina Generale dell’Edilizia” che norma gli interventi di l’edilizia abitativa convenzionata; la L.r 24 dell’8 agosto del 2001, il D.Lgs 267/2000; il D.Lgs. 12/4/2006 n° 163 "Codice dei contratti pubblici" ed il decreto attuativo DPR 554/1999 del 21/12/1999; la L. 241/1990 Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei Servizi Finanziari per la regolarità contabile; Preso atto degli interventi del SINDACO e dei Consiglieri FERIOLI e CAVICCHI, come trascritti nel processo verbale integrale, che verrà allegato alla deliberazione di approvazione nella prima seduta utile successiva alla presente; Con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Campanini, Campione, Ferioli, Gallerani), presenti e votanti n. 12 Consiglieri, delibera 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, L.R. 24/2001, art. 15 L. n. 241/1990 e art. 148 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. ad ACER Bologna la realizzazione di un intervento di edilizia sociale costituito da un edificio di 13 alloggi di cui 8 alloggi ERP di proprietà del Comune di Pieve di Cento e 5 alloggi di edilizia destinati alla locazione permanente; 3) di approvare la bozza di convenzione fra Acer e Comune di Pieve di Cento per la realizzazione dell’intervento di cui al punto precedente, il cui schema allegato (Allegato 1) costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 4) di dare atto che il Responsabile del Settore Territorio e Patrimonio, provvederà a sottoscrivere il relativo contratto con la facoltà, in sede di stipula, di apportare al testo tutte le integrazioni e precisazioni che dovessero rendersi necessarie nonché di assumere tutti gli atti conseguenti; 5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva, con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Campanini, Campione, Ferioli, Gallerani). Deliberazione Consiglio Comunale n. 91/2014 Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO F.to MACCAGNANI SERGIO IL SEGRETARIO GENERALE F.to CRISO DOTT. MARIO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni consecutivi. F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Addì, 31/10/2014 F.to TADDIA ENRICO ESECUTIVITA' Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000. Lì, 29/10/2014 L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO F.to Enrico Taddia PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. Addì, 31/10/2014 L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TADDIA ENRICO
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