delibera n.91 - Comune di Pieve di Cento

COPIA
COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Provincia di Bologna
Adunanza ORDINARIA in prima Convocazione. Seduta pubblica.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 del 29/10/2014
OGGETTO: MODIFICA DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 20 DEL 24/02/2011 E SOTTOSCRITTA IN DATA 28/07/2011; APPROVAZIONE NUOVA
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO E ACER BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E N. 5 ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
PERMANENTE NEL LOTTO 48 DEL COMPARTO 3/A "EX LAMBORGHINI".
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore
20:45 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50,
comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione
dell'oggetto sopraindicato.
All'appello risultano:
MACCAGNANI SERGIO
CAVICCHI FRANCO
RAMPONI ALBERTINA
GOTTI MIRCO
BORESI CHIARA
GIRARDI LUCA
BONORA ILARIA
ORSI FEDERICA
GIANCOLA ALESSANDRA
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A
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FERIOLI STEFANIA
GALLERANI ROBERTO
CAMPANINI MARCO
CAMPIONE ANTONINO
P
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Sono presenti, gli assessori - non consiglieri: ZANNARINI ANGELO, BORSARI LUCA,
POZZOLI LAURA, TASSINARI ALICE
Assessori non Consiglieri Assenti:
Assume la presidenza il Sindaco MACCAGNANI SERGIO.
Partecipa il Segretario Generale CRISO DOTT. MARIO.
Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai
sensi dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con
deliberazione consiliare n. 40 del 18.07.2002, dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Sigg. BORESI CHIARA, GIANCOLA
ALESSANDRA, CAMPIONE ANTONINO.
MODIFICA DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 24/02/2011 E SOTTOSCRITTA IN DATA 28/07/2011;
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO E ACER
BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E N. 5 ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE PERMANENTE NEL LOTTO
48 DEL COMPARTO 3/A "EX LAMBORGHINI".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
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che le linee programmatiche 2009-2014 dell’Amministrazione comunale di Pieve di Cento,
approvate con Delibera Consiliare n. 555 del 17/09/2009, prevedono azioni volte ad
ampliare l’offerta di alloggi di edilizia sociale, attraverso interventi di riqualificazione del
patrimonio ERP già disponibile e la realizzazione di nuovi alloggi ERP e alloggi da vendere
a prezzi convenzionati;
che all’interno del Piano Particolareggiato di iniziativa privata “ex Lamborghini”, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 6 dicembre 2007, è compreso un lotto
urbanizzato ad uso residenziale da destinare ad edilizia sociale, identificato in Catasto al
foglio 22 con la particella 623, della superficie catastale di mq. 1.494;
che in data 7 dicembre 2007, Repertorio n. 18703/11123, è stata stipulata la Convenzione
Urbanistica del Piano Particolareggiato di iniziativa privata “ex Lamborghini” in
adempimento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 6 dicembre 2007;
che nella predetta Convenzione è stabilito che il Comune di Pieve di Cento utilizzerà il lotto,
identificato in Catasto al foglio 22 con la particella 623, con proprio indice di edificabilità
(1.169 mq. di SCR) e lo destinerà ad interventi per l'edilizia convenzionata, a canone
concordato, per l'affitto o altre forme che riterrà opportune al momento dell'attuazione;
che ai sensi dell'art. 2 lettera “l” della Convenzione di cui al punto precedente, la società
Kamarpathos in qualità di soggetto attuatore del Piano Particolareggiato “ex Lamborghini”
ha assunto l'obbligo di cedere gratuitamente al Comune di Pieve di Cento il lotto,
identificato in Catasto al foglio 22 con la particella 623, della superficie catastale di mq.
1.494;
che in attuazione dell’art. 2 lettera “l” della predetta Convenzione, in data 11 febbraio 2011
si è proceduto al trasferimento a titolo gratuito del lotto dal soggetto Attuatore al Comune di
Pieve di Cento con atto notarile del 11 febbraio 2001, n. repertorio 21381 Raccolta n. 13161,
registrato all’Agenzia delle Entrate 3 di Bologna il 17 febbraio 2011 al n. 1844;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/02/2011 è stata approvata la
convenzione fra il Comune di Pieve di Cento e l’ACER
per la realizzazione di un
fabbricato costituito da 18 alloggi di cui 7 di proprietà del Comune destinati a Edilizia
Residenziale Pubblica e 11, di proprietà di ACER, di edilizia convenzionata da cedere in
proprietà immediata;
in data 28 luglio 2011 mediante scrittura autenticata nelle firme dal notaio Federico
Tassinari i (repertorio n. 48471/30565) il Comune di Pieve di Cento e l’ACER hanno
stipulato la convenzione in argomento ;
nella seduta del 17 aprile 2013, il Tavolo di concertazione provinciale per le politiche
abitative di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 24/2001 ha
proceduto ad una rimodulazione del programma di reinvestimento dei ricavi delle vendite ex
legge n. 560/1993 del patrimonio di ACER, provvedendo ad aumentare le risorse destinate
alla costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e a destinare ulteriori risorse
alla costruzione di alloggi per la locazione permanente nel Comune di Pieve di Cento ;
•
che l’Amministrazione Comunale e ACER intendono modificare gli accordi conclusi con la
convenzione sopra citata, prevedendo che sull’area in parola venga realizzato un fabbricato
costituito da 13 alloggi e relative pertinenze, di cui 8 di proprietà del Comune di Pieve di
Cento di Edilizia Residenziale Pubblica e 5 destinati alla locazione permanente;
Richiamata:
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la Legge Regionale n. 24 8/8/2001 che disciplina in modo organico il sistema regionale
dell’intervento pubblico nel settore abitativo;
che la L.R. n. 24/2001 prevede in particolare:
a) la definizione del regime giuridico e le modalità di gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ed il riordino istituzionale ed organizzativo del sistema
regionale dell’E.R.P. (edilizia residenziale pubblica);
b) l’unificazione in capo ai Comuni della titolarità del patrimonio di erp e
l’ampliamento del ruolo istituzionale dei Comuni medesimi nel campo delle
politiche abitative mediante l’affidamento agli stessi del relativo potere
regolamentare;
c) la trasformazione dei già esistenti IACP in enti pubblici economici, denominati
ACER, che consente agli stessi di assumere il ruolo strategico di “enti strumentali
delle Autonomie locali”, nell’ottica di ottimizzare la gestione del patrimonio di erp;
d) la possibilità per l’Acer, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 24/2001, di costituire o
partecipare a società di scopo per l’esercizio dei compiti di cui alla successiva lettera
e), di attività strumentali allo svolgimento di tali compiti, ovvero di attività inerenti
le politiche abitative degli enti locali fermo restando il perseguimento delle finalità
sociali a cui tali soggetti sono preposti;
e) lo svolgimento, da parte del nuovo ente, o delle suddette società di scopo, fra i
compiti istituzionali, delle seguenti attività: la gestione di patrimoni immobiliari
(compresi gli alloggi di erp), la manutenzione, gli interventi di recupero e di
qualificazione degli immobili, la fornitura di servizi tecnici relativi alla
programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi edilizi, la gestione di
servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie e la
prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di abitazioni in locazione
(art. 41 della L.R. 24/2001);
f) la possibilità per i Comuni, le Amministrazioni provinciali e gli altri Enti pubblici di
avvalersi delle attività sopra descritte attraverso la stipula, col nuovo ente gestore di
apposite convenzioni volte a stabilire i servizi prestati, i tempi e le modalità di
erogazione degli stessi;
Considerato:
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che L’Azienda Casa Emilia Romagna provincia di Bologna (Acer Bologna) è un ente
pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa ,
patrimoniale e contabile e la sua attività è disciplinata dalla Legge regionale n. 24 del 2001 e
dalla normativa civilistica;
che la titolarità di ACER è conferita alla Provincia e ai Comuni i quali la esercitano
nell’ambito della Conferenza degli Enti;
che Acer costituisce uno strumento operativo delle politiche abitative dei comuni e opera,
sulla base dello Statuto, anche le attività di seguito elencate:
o la gestione dei patrimoni immobiliari , ivi compresi gli alloggi ERP, la manutenzione
•
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e gli interventi di recupero degli alloggi;
o la fornitura di servizi tecnici
relativi alla programmazione, progettazione,
affidamento ed attuazione d interventi edilizi o urbanistici o di programmi
complessi;
che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, L.R. 24/2001, art. 15 L. n. 241/1990 e
art. 148 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. - l’ ACER Bologna può essere identificata come il
soggetto a cui viene affidata l’ esecuzione del servizio di realizzazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ferma restando la necessità che la stessa vi proceda nel
rigoroso rispetto della disciplina vigente;
che ACER gestisce per conto del comune di Pieve di Cento il patrimonio ERP di proprietà
del comune ai sensi della convenzione approvata con delibera del consiglio comunale n.
97/2010;
Rilevato che:
•
ACER Bologna si è resa disponibile, nell’ambito delle proprie attività ad eseguire per conto
dl Comune di Pieve di Cento tutte le attività relative alla realizzazione di un intervento di
edilizia residenziale sociale comprendente n. 8 alloggi ERP di proprietà comunale e 5
destinati alla locazione permanente ACER (progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, realizzazione delle opere, direzione lavori, collaudo, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione).
• per effettuare l’intervento il Comune di Pieve di Cento cederà all’ACER il diritto di
superficie per la quota parte di terreno necessaria per la realizzazione degli alloggi destinati
alla locazione permanente;
• la durata della convenzione è fissata in anni 70 (settanta) decorrenti dall'inizio della
locazione. Tale durata potrà variare in più o in meno in ragione di differenze nei tassi di
interesse, nei costi dell'opera, quali risulteranno a collaudo, o altri fattori che modifichino il
periodo necessario per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario rispetto a
quello attualmente previsto in 35 (trentacinque) anni. Il Comune di Pieve di Cento e ACER
effettueranno una verifica circa eventuali scostamenti dalle previsioni dei parametri utilizzati
per la formazione del piano finanziario, decorsi 27 (ventisette) anni dall' inizio della
locazione. Qualora da tale verifica risulti che l'equilibrio economico- finanziario possa
essere raggiunto in un termine diverso da quello previsto, sarà la durata della convenzione
con specifico atto integrativo. Allo scadere del termine il Comune diverrà automaticamente
proprietario del fabbricato costruito da ACER, senza obbligo di indennizzo ;
• ACER ha predisposto un Quadro economico dell’intervento che ammonta ad un importo
complessivo di euro 2.230.000,00 di cui euro 930.000,00 per la realizzazione di n. 5 alloggi
in locazione permanente, ed euro 1.300.000,00 per la realizzazione di n. 8 alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
• la realizzazione degli alloggi ERP viene così finanziata:
- fondi ex L.560/93
€. 1.159.723,11
- riallocazione di fondi ex L. 560/93
già destinati a Manutenzione Straordinaria
€. 46.581,04
- finanziamento Comunale
€. 93.695,85
• la realizzazione degli alloggi in locazione permanente viene così finanziata:
•
- fondi ex L.560/93
€. 604.500,00
- mutuo ACER
€. 325.500,00
è stata predisposta una convenzione che regola i rapporti fra ACER e Comune di Pieve di
Cento per la progettazione, costruzione e successiva gestione dell’intervento di edilizia
sociale in argomento, costituito da 8 alloggi ERP e 5 alloggi in locazione permanente ;
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il costo iniziale degli alloggi è fissato in €.2.295,16 al mq di superficie;
il canone annuo di locazione permanente e delle relative pertinenze verrà calcolato in misura
percentuale non superiore al 4,50% (quattro virgola cinquanta per cento) del costo iniziale
dell'alloggio;
Visto:
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l’art. 31 della legger regionale del 25 novembre 2001 “Disciplina Generale dell’Edilizia”
che norma gli interventi di l’edilizia abitativa convenzionata;
la L.r 24 dell’8 agosto del 2001,
il D.Lgs 267/2000;
il D.Lgs. 12/4/2006 n° 163 "Codice dei contratti pubblici" ed il decreto attuativo DPR
554/1999 del 21/12/1999;
la L. 241/1990
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei Servizi Finanziari
per la regolarità contabile;
Preso atto degli interventi del SINDACO e dei Consiglieri FERIOLI e CAVICCHI, come
trascritti nel processo verbale integrale, che verrà allegato alla deliberazione di approvazione nella
prima seduta utile successiva alla presente;
Con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Campanini, Campione, Ferioli, Gallerani), presenti e votanti
n. 12 Consiglieri,
delibera
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, L.R. 24/2001, art. 15 L. n.
241/1990 e art. 148 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. ad ACER Bologna la realizzazione di
un intervento di edilizia sociale costituito da un edificio di 13 alloggi di cui 8 alloggi ERP
di proprietà del Comune di Pieve di Cento e 5 alloggi di edilizia destinati alla locazione
permanente;
3) di approvare la bozza di convenzione fra Acer e Comune di Pieve di Cento per la
realizzazione dell’intervento di cui al punto precedente, il cui schema allegato (Allegato 1)
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di dare atto che il Responsabile del Settore Territorio e Patrimonio, provvederà a
sottoscrivere il relativo contratto con la facoltà, in sede di stipula, di apportare al testo tutte
le integrazioni e precisazioni che dovessero rendersi necessarie nonché di assumere tutti gli
atti conseguenti;
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva, con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Campanini,
Campione, Ferioli, Gallerani).
Deliberazione Consiglio Comunale n. 91/2014
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MACCAGNANI SERGIO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CRISO DOTT. MARIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi.
F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Addì, 31/10/2014
F.to TADDIA ENRICO
ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini
ai sensi dell’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000.
Lì, 29/10/2014
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Enrico Taddia
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì, 31/10/2014
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
TADDIA ENRICO