Ordinanza n. 30 del 3/6/2014 - Svolgimento di sagre, feste ed altre

Originale
Ordinanza Sindacale
N. 30 data 03/06/2014
Classifica VIII
Oggetto: SVOLGIMENTO DI SAGRE, FESTE ED ALTRE
MANIFESTAZIONI ANALOGHE NEL TERRITORIO
COMUNALE.
IL SINDACO
PREMESSO che:

per consolidata consuetudine sul territorio di San Benedetto del Tronto trovano
svolgimento diverse manifestazioni di persone in luogo pubblico e feste connotate
da trattenimento e svago, collaterali a ricorrenze tradizionali e religiose,
riconducibili al concetto di “sagre”;

tali manifestazioni costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono
espressione di cultura, tradizione e storia della comunità locale;

riunendosi in un ambiente circoscritto la gente rimarca la propria appartenenza a
una comunità cui riconosce particolari connotati sociali ed etici;
CONSIDERATO che:

le sagre, le feste ed le altre manifestazioni analoghe costituiscono un
appuntamento particolarmente stimolante per fondere momenti di festa con svago
e cultura, di particolare richiamo per la cittadinanza ed i turisti che frequentano la
Città;

è interesse dell’Amministrazione Comunale provvedere ad assicurare idonea
ubicazione temporale e tempi massimi di attuazione nonché dettare le linee di
indirizzo per un regolare svolgimento delle manifestazioni sopra richiamate;
RITENUTO pertanto procedere a fornire specifiche disposizioni ai Servizi comunali
utile a definire e disciplinare, in assenza di specifico regolamento, le suddette
manifestazioni anche attraverso una migliore organizzazione e selezione delle stesse,
esplicitate nel dispositivo del presente provvedimento;
DATO ATTO che la presente ordinanza sostituisce integralmente ogni altra
disposizione comunale in materia e assume carattere sperimentale fino alla prossima
definizione e regolamentazione in materia di sagre, feste e altre manifestazioni
analoghe nel territorio comunale;
VISTO l'art. 50 T.U.E.L. 267/2000;
ORDINA
che, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza
e fino al 2 novembre 2014, sia consentito lo svolgimento di sagre, feste e altre
manifestazioni analoghe nel territorio comunale, secondo la seguente disciplina:
1. OBIETTIVI
L’Amministrazione Comunale detta le seguenti disposizioni alle quali fare riferimento
per lo svolgimento, nel territorio comunale, di sagre, feste popolari, feste religiose o
più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di
aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della
comunità locale, caratterizzati da attività temporanee di somministrazione di alimenti
e bevande, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale e tempi
massimi di attuazione nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni.
Queste manifestazioni sono spesso a carattere ricorrente e possono costituire un
veicolo importante di promozione dei prodotti tipici eno-gastronomici del territorio,
nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle
tradizioni e delle realtà locali.
Esse si dividono nelle seguenti tipologie:
a.
sagre che abbiano come propria finalità quella di qualificare uno o più
prodotti eno-gastronomici tipici.
b.
feste ed altre manifestazioni analoghe, organizzate prevalentemente
per finalità culturali, politiche, religiose, sportive, di volontariato, folcloristiche e di
promozione in genere.
2. SOGGETTI ORGANIZZATORI E DURATA
L’Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle
associazioni di volontariato e di enti e di organismi senza scopo di lucro che
arricchiscono l’offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio.
I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre, feste ed altre manifestazioni analoghe
sono gli enti pubblici, gli organismi religiosi, le associazioni ricreative, culturali,
sportive, benefiche e del volontariato, le cooperative nonché le organizzazioni
politiche e sindacali e gli altri soggetti senza scopo di lucro, purché regolarmente
costituiti e stabilmente presenti e radicati nel territorio comunale.
Ogni soggetto di cui al periodo precedente potrà effettuare due manifestazioni oggetto
del presente disciplinare per anno solare per un periodo massimo complessivo di 5
giorni, oltre ai giorni eventualmente necessari per il montaggio e lo smontaggio delle
attrezzature e dovrà rispettare il seguente orario di svolgimento:
- dalle ore 9:00 alle ore 01:00;
- utilizzo impianti di riproduzione sonora dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore
17:00 alle ore 24:00, salvo deroghe disposte dall’Amministrazione.
3. ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI
L’organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei richiedenti, fatto
salvo quanto eventualmente stabilito dall’Amministrazione in caso di concessione di
contributi e/o patrocini.
Durante lo svolgimento della manifestazione dovranno essere osservate
scrupolosamente le norme che regolano la tutela della quiete pubblica, delle
occupazioni e del riposo delle persone e quelle relative alla pulizia dell’area ed allo
sgombero di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, chiedendo eventualmente
all’ufficio comunale competente la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento
dei rifiuti. Al termine del periodo di concessione l’organizzatore provvederà alla
rimozione delle strutture mobili e alla pulizia dell’area.
Rimane a carico degli organizzatori l’onere per l’allacciamento ai pubblici servizi di
acqua, luce, nonché dei relativi consumi fatta salva diversa determinazione
dell’Amministrazione comunale.
L’Ufficio comunale competente può richiedere, prima dello svolgimento della
manifestazione, la stipula, da parte degli organizzatori, di idonea polizza assicurativa
a copertura di danni a terzi o al patrimonio comunale.
4. SPAZI
Le sagre, feste e le altre manifestazioni analoghe sono svolte su area pubblica.
Possono essere svolte, previo consenso dell’Amministrazione comunale, anche in aree
diverse da quelle pubbliche purché a disposizione dell’organizzatore della
manifestazione. Quest’ultima è concessa tenendo conto degli impegni già assunti dal
Comune e dai problemi di viabilità anche derivanti dal maggior afflusso nei periodi
natalizio, pasquale, estivo ed in occasione di “ponti festivi”. In particolare durante il
periodo dal 1 luglio al 31 agosto le piazze cittadine destinate a parcheggi non possono
essere concesse.
Nel caso in cui l’area individuata sia di pertinenza di mercati settimanali e giornalieri,
l’organizzatore della manifestazione dovrà rapportarsi con il servizio preposto per
concordare le modalità di utilizzo dell’area stessa, fermo restando che normalmente
non potranno essere autorizzati soppressioni dei posteggi appartenenti ai suddetti
mercati.
Le feste organizzate dai Quartieri cittadini devono essere svolte in uno spazio situato
all’interno del quartiere, fermo restando quanto previsto dalle presenti disposizioni.
5. ATTIVITÀ CONSENTITE E RELATIVE PRESCRIZIONI
Durante le manifestazioni sono ammesse, compatibilmente alle prescrizioni previste
dalla normativa vigente, le seguenti attività:

somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande;

mostre e vendite;

trattenimenti musicali e danzanti;


manifestazioni
beneficenza);
di
sorte
locale
(tombole,
lotterie,
pesche
e
banchi
di
spettacoli viaggianti e/o di arte varia.
Le suddette attività, per essere ammesse, dovranno essere inserite
organizzazione nel programma della manifestazione allegato alla domanda.
dalla
Somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande
L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in occasione di
sagre, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è
soggetta alla presentazione di apposita e separata SCIA da inviare al Comune, valida
soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per le aree cui si
riferiscono. Essa non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
L’attività di somministrazione è svolta previo accertamento dei requisiti di sicurezza e
igienico-sanitari.
Relativamente alla somministrazione di bevande alcoliche dovrà essere limitata a
quelle non superiori ai 21° di gradazione ed in ogni caso trovano applicazione le
vigenti disposizioni di legge in materia.
La preparazione dei pasti potrà avvenire, oltre che nei luoghi in cui si svolgono le
manifestazioni, anche in luoghi diversi e a cura di soggetti diversi dagli organizzatori,
purché dotati dei requisiti richiesti dalla legge per la preparazione dei pasti.
Qualora i pasti vengano preparati in locali diversi, sempre a cura degli organizzatori,
dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e
prescrizioni della ASUR.
Per l’attività di somministrazione l’organizzatore dovrà obbligatoriamente utilizzare
piatti, posate, bicchieri e tovaglie in materiale eco-compatibile ed eseguire la raccolta
differenziata dei rifiuti.
Nel menù proposto dovranno essere indicati gli eventuali ingredienti allergenici
utilizzati, nel rispetto dell’Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute.
In caso di dolci e prodotti offerti dalle massaie del posto essi dovranno essere
catalogati e numerati secondo il nome della persona che li ha prodotti e muniti
dell’indicazione degli ingredienti utilizzati al fine di garantire la perfetta tracciabilità e
rintracciabilità del prodotto.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità
in relazione al territorio di origine e alle caratteristiche dell'iniziativa.
Mostre e vendite
E’ consentita la vendita e/o l’esposizione delle proprie opere d’arte, nonché quelle
dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di approntare uno o più stands per
vendere o esporre pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto
informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della propria
attività.
Trattenimenti musicali e danzanti
La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi
pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta
prevalentemente una partecipazione passiva, ove lo spettatore assiste al fenomeno
guardando l’evento così come gli è rappresentato.
Per intrattenimento invece si deve intendere ciò che è cagione di divertimento e che
implica la partecipazione attiva all’evento.
Al fine di tutelare la pubblica incolumità gli spettacoli possono essere soggetti ad un
controllo preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità, prevista dall’art. 80
del TULPS.
Manifestazioni
beneficenza)
di
sorte locale (tombole,
lotterie,
pesche
e banchi
di
Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza possono essere promosse
esclusivamente da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi
assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del
codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10,
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono
necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.
Possono, altresì, essere organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2
gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli
stessi.
I soggetti che intendono svolgere le suddette manifestazioni devono attenersi a
quanto previsto dalla normativa vigente e presentare agli uffici comunali competenti
apposita e separata comunicazione.
Spettacoli viaggianti e/o di arte varia
Nell’ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle
feste/sagre è consentita l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, per la
durata dell’evento, con le modalità e procedure previste dal regolamento comunale
sugli spettacoli viaggianti.
Qualora il programma della sagra o festa preveda anche l’installazione di dette
attrazioni o di spettacoli di arte varia, dovrà essere presentata agli uffici comunali
competenti apposita e separata istanza di autorizzazione e/o comunicazione.
6. PRESENTAZIONE DOMANDE E CRITERI DI PRIORITÀ
Le segnalazioni/comunicazioni/domande vanno presentate, previa verifica della
disponibilità dello spazio richiesto, entro 30 giorni dalla data dell’evento. E’ data
priorità sulla base, nell’ordine, dei seguenti criteri:
1.
2.
manifestazioni di promozione dei prodotti tipici eno-gastronomici della pesca e
più in generale del nostro territorio;
manifestazioni alle quali partecipano o sono coinvolte imprese/realtà locali;
3.
manifestazioni che, storicamente, risultano essere di più risalente e radicata
tradizione;
4.
numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute
nel programma di massima della manifestazione;
5.
numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima;
6.
ordine cronologico secondo la data di presentazione dell’istanza.
7. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
A prescindere dalle disposizioni dell’organo che effettuerà le verifiche, anche in
rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e
salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l’organizzazione dovrà
comunque garantire il rispetto delle seguenti disposizioni in materia di sicurezza:
a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture , ecc. gli stessi
dovranno possedere i prescritti requisiti di staticità e conformità alle normative
vigenti;
b) l’impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per
l’illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato;
c) tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra, senza
arrecare danni alla pavimentazione;
d) le eventuali linee elettriche temporanee dovranno essere debitamente certificate da
tecnico abilitato e accompagnate da progetto di realizzazione;
e) gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed
appositamente smaltiti secondo la normativa vigente in materia;
f) l’area interessata dalla manifestazione deve essere facilmente raggiungibile dai
mezzi di emergenza e di pronto soccorso;
g) porre in essere ogni misura atta a prevenire pericoli per i visitatori, le uscite ed i
percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati, lasciati sgombri da
qualsiasi oggetto od ostacolo ed evidenziati da idonea segnaletica e provvedere
eventualmente al servizio di assistenza sanitaria e di pronto soccorso. Nella
realizzazione delle uscite e dei percorsi di esodo deve essere tenuto conto della loro
fruibilità da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie;
h) ai fini di prevenzione incendi, anche se tale tipo di manifestazioni non sono
regolamentate da una specifica normativa di sicurezza, dovranno essere rispettate le
indicazioni e i suggerimenti tecnici atti a limitare l’esposizione al rischio degli operatori
e del pubblico, emanate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Le attività rumorose previste nel programma (concerti, spettacoli e simili) devono
rispettare gli orari e i limiti di rumorosità previsti dalle normative vigenti e dalle
ordinanze comunali. Eventuali deroghe agli orari e ai limiti di rumorosità devono
essere specificatamente richieste dagli organizzatori.
Dovrà essere individuato e comunicato il nominativo del Responsabile della sicurezza
della manifestazione, incaricato di vigilare sull’efficienza dei presidi e sull’osservanza
delle norme e prescrizioni di esercizio. In assenza di detta designazione, il
Responsabile della sicurezza della manifestazione sarà individuato nella persona fisica
richiedente l’autorizzazione.
8. RESPONSABILITÀ
Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare
interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l’Amministrazione
Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i
destinatari della autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni e soggetti terzi per
forniture di beni e servizi in dipendenza dell’attività ordinaria e delle iniziative oggetto
dell’intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo
svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso
autorizzazione.
9. ESCLUSIONI
Sono escluse dall’ambito di applicazione delle presenti disposizioni:



gli eventi legati alla festa del Santo Patrono e alla festa della Madonna della
Marina che mantengono la concomitanza con le rispettive ricorrenze,
le manifestazioni legate alla c.d. Notte Bianca o eventi analoghi;
le iniziative con finalità sociali, come raccolte fondi a scopo benefico, della
durata massima di tre giorni;

le iniziative organizzate direttamente dal Comune e quelle co-organizzate dal
Comune di San Benedetto del Tronto.
10. SANZIONI
Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, le manifestazioni in
oggetto svolte in difformità alle norme del presente disciplinare sono punite con
l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs.
267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981. Nel caso di violazione alle
disposizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di
quiete pubblica e di inquinamento acustico le autorizzazioni saranno revocate e/o le
attività soggette a SCIA inibite e il soggetto organizzatore non potrà curare altre
manifestazioni analoghe nel territorio comunale per un periodo di anni due.
11. CONCLUSIONI
Le manifestazioni oggetto del presente atto sono assoggettate a tariffe, tasse e
imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.
Le funzioni relative all’attuazione delle presenti disposizioni sono di competenza del
Servizio Sportello Unico delle Imprese in collaborazione con gli altri Servizi interessati,
ai quali sono demandati gli adempimenti amministrativi necessari.
Per l'anno 2014 le segnalazioni/comunicazioni/domande per manifestazioni oggetto
del presente atto da svolgersi nel corso del corrente anno vanno presentate, previa
verifica della disponibilità dello spazio richiesto, almeno 10 giorni prima della data
dell’evento e comunque d’intesa con l’ufficio competente.
La presente ordinanza sostituisce integralmente ogni altra disposizione comunale in
materia e assume carattere sperimentale fino alla prossima definizione e
regolamentazione in materia di sagre, feste e altre manifestazioni analoghe nel
territorio comunale.
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è demandata agli
agenti di Polizia Locale.
Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, al Comando di Polizia Locale di San Benedetto del Tronto e alle altre Forze
dell’ordine.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti
il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi della Legge 06/12/1971,
n.1034. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.
IL SINDACO
Giovanni Gaspari