Originale Ordinanza Sindacale N. 30 data 03/06/2014 Classifica VIII Oggetto: SVOLGIMENTO DI SAGRE, FESTE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANALOGHE NEL TERRITORIO COMUNALE. IL SINDACO PREMESSO che: per consolidata consuetudine sul territorio di San Benedetto del Tronto trovano svolgimento diverse manifestazioni di persone in luogo pubblico e feste connotate da trattenimento e svago, collaterali a ricorrenze tradizionali e religiose, riconducibili al concetto di “sagre”; tali manifestazioni costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, tradizione e storia della comunità locale; riunendosi in un ambiente circoscritto la gente rimarca la propria appartenenza a una comunità cui riconosce particolari connotati sociali ed etici; CONSIDERATO che: le sagre, le feste ed le altre manifestazioni analoghe costituiscono un appuntamento particolarmente stimolante per fondere momenti di festa con svago e cultura, di particolare richiamo per la cittadinanza ed i turisti che frequentano la Città; è interesse dell’Amministrazione Comunale provvedere ad assicurare idonea ubicazione temporale e tempi massimi di attuazione nonché dettare le linee di indirizzo per un regolare svolgimento delle manifestazioni sopra richiamate; RITENUTO pertanto procedere a fornire specifiche disposizioni ai Servizi comunali utile a definire e disciplinare, in assenza di specifico regolamento, le suddette manifestazioni anche attraverso una migliore organizzazione e selezione delle stesse, esplicitate nel dispositivo del presente provvedimento; DATO ATTO che la presente ordinanza sostituisce integralmente ogni altra disposizione comunale in materia e assume carattere sperimentale fino alla prossima definizione e regolamentazione in materia di sagre, feste e altre manifestazioni analoghe nel territorio comunale; VISTO l'art. 50 T.U.E.L. 267/2000; ORDINA che, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 2 novembre 2014, sia consentito lo svolgimento di sagre, feste e altre manifestazioni analoghe nel territorio comunale, secondo la seguente disciplina: 1. OBIETTIVI L’Amministrazione Comunale detta le seguenti disposizioni alle quali fare riferimento per lo svolgimento, nel territorio comunale, di sagre, feste popolari, feste religiose o più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, caratterizzati da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale e tempi massimi di attuazione nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni. Queste manifestazioni sono spesso a carattere ricorrente e possono costituire un veicolo importante di promozione dei prodotti tipici eno-gastronomici del territorio, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni e delle realtà locali. Esse si dividono nelle seguenti tipologie: a. sagre che abbiano come propria finalità quella di qualificare uno o più prodotti eno-gastronomici tipici. b. feste ed altre manifestazioni analoghe, organizzate prevalentemente per finalità culturali, politiche, religiose, sportive, di volontariato, folcloristiche e di promozione in genere. 2. SOGGETTI ORGANIZZATORI E DURATA L’Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato e di enti e di organismi senza scopo di lucro che arricchiscono l’offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre, feste ed altre manifestazioni analoghe sono gli enti pubblici, gli organismi religiosi, le associazioni ricreative, culturali, sportive, benefiche e del volontariato, le cooperative nonché le organizzazioni politiche e sindacali e gli altri soggetti senza scopo di lucro, purché regolarmente costituiti e stabilmente presenti e radicati nel territorio comunale. Ogni soggetto di cui al periodo precedente potrà effettuare due manifestazioni oggetto del presente disciplinare per anno solare per un periodo massimo complessivo di 5 giorni, oltre ai giorni eventualmente necessari per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature e dovrà rispettare il seguente orario di svolgimento: - dalle ore 9:00 alle ore 01:00; - utilizzo impianti di riproduzione sonora dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00, salvo deroghe disposte dall’Amministrazione. 3. ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI L’organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei richiedenti, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall’Amministrazione in caso di concessione di contributi e/o patrocini. Durante lo svolgimento della manifestazione dovranno essere osservate scrupolosamente le norme che regolano la tutela della quiete pubblica, delle occupazioni e del riposo delle persone e quelle relative alla pulizia dell’area ed allo sgombero di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, chiedendo eventualmente all’ufficio comunale competente la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti. Al termine del periodo di concessione l’organizzatore provvederà alla rimozione delle strutture mobili e alla pulizia dell’area. Rimane a carico degli organizzatori l’onere per l’allacciamento ai pubblici servizi di acqua, luce, nonché dei relativi consumi fatta salva diversa determinazione dell’Amministrazione comunale. L’Ufficio comunale competente può richiedere, prima dello svolgimento della manifestazione, la stipula, da parte degli organizzatori, di idonea polizza assicurativa a copertura di danni a terzi o al patrimonio comunale. 4. SPAZI Le sagre, feste e le altre manifestazioni analoghe sono svolte su area pubblica. Possono essere svolte, previo consenso dell’Amministrazione comunale, anche in aree diverse da quelle pubbliche purché a disposizione dell’organizzatore della manifestazione. Quest’ultima è concessa tenendo conto degli impegni già assunti dal Comune e dai problemi di viabilità anche derivanti dal maggior afflusso nei periodi natalizio, pasquale, estivo ed in occasione di “ponti festivi”. In particolare durante il periodo dal 1 luglio al 31 agosto le piazze cittadine destinate a parcheggi non possono essere concesse. Nel caso in cui l’area individuata sia di pertinenza di mercati settimanali e giornalieri, l’organizzatore della manifestazione dovrà rapportarsi con il servizio preposto per concordare le modalità di utilizzo dell’area stessa, fermo restando che normalmente non potranno essere autorizzati soppressioni dei posteggi appartenenti ai suddetti mercati. Le feste organizzate dai Quartieri cittadini devono essere svolte in uno spazio situato all’interno del quartiere, fermo restando quanto previsto dalle presenti disposizioni. 5. ATTIVITÀ CONSENTITE E RELATIVE PRESCRIZIONI Durante le manifestazioni sono ammesse, compatibilmente alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, le seguenti attività: somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande; mostre e vendite; trattenimenti musicali e danzanti; manifestazioni beneficenza); di sorte locale (tombole, lotterie, pesche e banchi di spettacoli viaggianti e/o di arte varia. Le suddette attività, per essere ammesse, dovranno essere inserite organizzazione nel programma della manifestazione allegato alla domanda. dalla Somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in occasione di sagre, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta alla presentazione di apposita e separata SCIA da inviare al Comune, valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per le aree cui si riferiscono. Essa non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. L’attività di somministrazione è svolta previo accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari. Relativamente alla somministrazione di bevande alcoliche dovrà essere limitata a quelle non superiori ai 21° di gradazione ed in ogni caso trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia. La preparazione dei pasti potrà avvenire, oltre che nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni, anche in luoghi diversi e a cura di soggetti diversi dagli organizzatori, purché dotati dei requisiti richiesti dalla legge per la preparazione dei pasti. Qualora i pasti vengano preparati in locali diversi, sempre a cura degli organizzatori, dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni della ASUR. Per l’attività di somministrazione l’organizzatore dovrà obbligatoriamente utilizzare piatti, posate, bicchieri e tovaglie in materiale eco-compatibile ed eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti. Nel menù proposto dovranno essere indicati gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell’Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute. In caso di dolci e prodotti offerti dalle massaie del posto essi dovranno essere catalogati e numerati secondo il nome della persona che li ha prodotti e muniti dell’indicazione degli ingredienti utilizzati al fine di garantire la perfetta tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio di origine e alle caratteristiche dell'iniziativa. Mostre e vendite E’ consentita la vendita e/o l’esposizione delle proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di approntare uno o più stands per vendere o esporre pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della propria attività. Trattenimenti musicali e danzanti La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta prevalentemente una partecipazione passiva, ove lo spettatore assiste al fenomeno guardando l’evento così come gli è rappresentato. Per intrattenimento invece si deve intendere ciò che è cagione di divertimento e che implica la partecipazione attiva all’evento. Al fine di tutelare la pubblica incolumità gli spettacoli possono essere soggetti ad un controllo preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità, prevista dall’art. 80 del TULPS. Manifestazioni beneficenza) di sorte locale (tombole, lotterie, pesche e banchi di Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza possono essere promosse esclusivamente da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi. Possono, altresì, essere organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. I soggetti che intendono svolgere le suddette manifestazioni devono attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente e presentare agli uffici comunali competenti apposita e separata comunicazione. Spettacoli viaggianti e/o di arte varia Nell’ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle feste/sagre è consentita l’installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, per la durata dell’evento, con le modalità e procedure previste dal regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti. Qualora il programma della sagra o festa preveda anche l’installazione di dette attrazioni o di spettacoli di arte varia, dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita e separata istanza di autorizzazione e/o comunicazione. 6. PRESENTAZIONE DOMANDE E CRITERI DI PRIORITÀ Le segnalazioni/comunicazioni/domande vanno presentate, previa verifica della disponibilità dello spazio richiesto, entro 30 giorni dalla data dell’evento. E’ data priorità sulla base, nell’ordine, dei seguenti criteri: 1. 2. manifestazioni di promozione dei prodotti tipici eno-gastronomici della pesca e più in generale del nostro territorio; manifestazioni alle quali partecipano o sono coinvolte imprese/realtà locali; 3. manifestazioni che, storicamente, risultano essere di più risalente e radicata tradizione; 4. numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione; 5. numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima; 6. ordine cronologico secondo la data di presentazione dell’istanza. 7. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA A prescindere dalle disposizioni dell’organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l’organizzazione dovrà comunque garantire il rispetto delle seguenti disposizioni in materia di sicurezza: a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture , ecc. gli stessi dovranno possedere i prescritti requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti; b) l’impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l’illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato; c) tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra, senza arrecare danni alla pavimentazione; d) le eventuali linee elettriche temporanee dovranno essere debitamente certificate da tecnico abilitato e accompagnate da progetto di realizzazione; e) gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente smaltiti secondo la normativa vigente in materia; f) l’area interessata dalla manifestazione deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di emergenza e di pronto soccorso; g) porre in essere ogni misura atta a prevenire pericoli per i visitatori, le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati, lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo ed evidenziati da idonea segnaletica e provvedere eventualmente al servizio di assistenza sanitaria e di pronto soccorso. Nella realizzazione delle uscite e dei percorsi di esodo deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie; h) ai fini di prevenzione incendi, anche se tale tipo di manifestazioni non sono regolamentate da una specifica normativa di sicurezza, dovranno essere rispettate le indicazioni e i suggerimenti tecnici atti a limitare l’esposizione al rischio degli operatori e del pubblico, emanate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Le attività rumorose previste nel programma (concerti, spettacoli e simili) devono rispettare gli orari e i limiti di rumorosità previsti dalle normative vigenti e dalle ordinanze comunali. Eventuali deroghe agli orari e ai limiti di rumorosità devono essere specificatamente richieste dagli organizzatori. Dovrà essere individuato e comunicato il nominativo del Responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull’efficienza dei presidi e sull’osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio. In assenza di detta designazione, il Responsabile della sicurezza della manifestazione sarà individuato nella persona fisica richiedente l’autorizzazione. 8. RESPONSABILITÀ Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l’Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari della autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell’attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell’intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso autorizzazione. 9. ESCLUSIONI Sono escluse dall’ambito di applicazione delle presenti disposizioni: gli eventi legati alla festa del Santo Patrono e alla festa della Madonna della Marina che mantengono la concomitanza con le rispettive ricorrenze, le manifestazioni legate alla c.d. Notte Bianca o eventi analoghi; le iniziative con finalità sociali, come raccolte fondi a scopo benefico, della durata massima di tre giorni; le iniziative organizzate direttamente dal Comune e quelle co-organizzate dal Comune di San Benedetto del Tronto. 10. SANZIONI Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, le manifestazioni in oggetto svolte in difformità alle norme del presente disciplinare sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981. Nel caso di violazione alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di quiete pubblica e di inquinamento acustico le autorizzazioni saranno revocate e/o le attività soggette a SCIA inibite e il soggetto organizzatore non potrà curare altre manifestazioni analoghe nel territorio comunale per un periodo di anni due. 11. CONCLUSIONI Le manifestazioni oggetto del presente atto sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo. Le funzioni relative all’attuazione delle presenti disposizioni sono di competenza del Servizio Sportello Unico delle Imprese in collaborazione con gli altri Servizi interessati, ai quali sono demandati gli adempimenti amministrativi necessari. Per l'anno 2014 le segnalazioni/comunicazioni/domande per manifestazioni oggetto del presente atto da svolgersi nel corso del corrente anno vanno presentate, previa verifica della disponibilità dello spazio richiesto, almeno 10 giorni prima della data dell’evento e comunque d’intesa con l’ufficio competente. La presente ordinanza sostituisce integralmente ogni altra disposizione comunale in materia e assume carattere sperimentale fino alla prossima definizione e regolamentazione in materia di sagre, feste e altre manifestazioni analoghe nel territorio comunale. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è demandata agli agenti di Polizia Locale. Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, al Comando di Polizia Locale di San Benedetto del Tronto e alle altre Forze dell’ordine. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi della Legge 06/12/1971, n.1034. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199. IL SINDACO Giovanni Gaspari
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