Deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 19.05.2014

DELIBERAZIONE N° 77
COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
___________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Determinazione dei criteri generali per la pattuizione del compenso con gli
avvocati incaricati della difesa e rappresentanza in giudizio dell’Ente:
adeguamenti alla disciplina di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO
alle ore 12,30 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la
GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco PANI TERESA MARIA
Sono presenti i Sigg. Assessori:
SOLLAI
ERBI’
CURRIDORI
MELONI
CASU
MURGIA
MUSCAS
GARAU
FEDERICO
GIOVANNI ANTONIO
FRANCESCA
ANTONIO
ALESSANDRA
CARLO
ADRIANO
LUCA
- assente
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU
1
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Villacidro non ha istituito l’avvocatura interna né contempla nella
propria dotazione organica la figura di un dipendente avvocato abilitato all’esercizio della
professione che possa rappresentare l'Ente nei giudizi civili, penali e amministrativi in cui
quest'ultimo si trovi legittimato attivo ovvero passivo;
ATTESO che qualora sorga l’esigenza della rappresentanza, della tutela e della costituzione
dell'Ente in giudizio, si rende necessario ricorrere al patrocinio di un avvocato esterno abilitato
all’esercizio della professione;
RICHIAMATO il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, deliberazione n.
19/2009/PAR Sezione di controllo della Basilicata) e del Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza
11 maggio 2012, n. 2730), in base al quale l’incarico alla difesa in giudizio di una pubblica
amministrazione non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma nel
novero dei contratti d'opera ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, ed è pertanto conferibile
in via diretta;
VISTA la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 4 del 07.07.2011, nella quale si conferma, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni in
tema di tracciabilità, la necessaria distinzione fra l’appalto di servizi legali, di cui all’Allegato II B,
del D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale
posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, come un mero contratto d’opera
intellettuale;
DATO ATTO che l’art. 9 del D.L. 24.01.2012, n. 1, cosiddetto “Cresci Italia”, convertito nella
Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe professionali, e ha stabilito che:
il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento,
al momento del conferimento dell'incarico professionale;
il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla
conclusione dell'incarico;
la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima,
deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 134 del 04.09.2012 con la quale è stato stabilito che
gli incarichi legali siano affidati a professionisti che si impegnino ad accettare un compenso
stabilito nella misura dei valori medi di liquidazione previsti dal Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, con specifico
riguardo alla parte dettata dal Capo II (Disposizioni concernenti gli avvocati), oltre al rimborso
per le spese sostenute, nella misura forfettaria del 12,5 % sui compensi, al 4% per Cassa
Avvocati e all’Iva di legge se dovuta, salvo che il professionista proponga al Comune condizioni
più vantaggiose rispetto ai valori medi di cui sopra;
DATO ATTO che nella sopra citata deliberazione è stato, altresì, stabilito che i rapporti
instauratisi a seguito di conferimento di incarico per la difesa, la rappresentanza, la tutela e la
costituzione dell'Ente in giudizio, ad avvocati esterni abilitati all’esercizio della professione,
siano formalizzati con la sottoscrizione, all’atto di accettazione della nomina, di apposito
contratto d’opera intellettuale regolante i rapporti giuridici ed economici tra le parti, secondo lo
schema allegato alla stessa deliberazione;
2
VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento professionale
forense), il cui art. 13 stabilisce che la pattuizione dei compensi è libera, fermo restando il
principio di adeguatezza all’importanza dell’opera e al decoro della professione ex art. 2233,
comma 2, del Codice Civile, mentre in caso di mancato accordo tra le parti o di liquidazione
giudiziale dei compensi si applicano i parametri stabiliti nel decreto emanato ogni due anni dal
Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense;
ACCERTATO che in data 3 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto 10 marzo 2014, n. 55,
emanato dal Ministro della giustizia in attuazione dell’art. 13 della legge n. 247/2012 e avente
ad oggetto il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247”, che ha sostituito il D.M. n. 140/2012 per tutte le liquidazioni successive alla sua
entrata in vigore, come stabilito dall’art. 28 dello stesso decreto;
DATO ATTO che il D.M. n. 55/2014 disciplina i parametri per la determinazione del compenso
spettante all’avvocato quando, all’atto dell’incarico o successivamente, esso non sia stato
pattuito in forma scritta e comunque in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello
stesso, introducendo rispetto al D.M. n. 140/2012 le seguenti innovazioni:
i nuovi parametri si applicano non solo dal giudice nei casi di liquidazione giudiziale del
compenso ma anche dagli avvocati e da tutti i soggetti pubblici e privati, in assenza di
predeterminazione negoziale del compenso con il professionista;
la liquidazione avviene per fasi del giudizio come nel vecchio D.M. 140/2012, ma rispetto a
quest’ultimo il D.M. 55/2014 aumenta in media i valori dei parametri di liquidazione, con
alcune voci e intere tabelle che subiscono incrementi anche molto consistenti;
sono previste nuove tabelle, come quelle relative agli atti di precetto e dei procedimenti
monitori, che conseguono alla previsione autonoma delle fasi del procedimento esecutivo;
il rimborso delle spese forfettarie, nel D.M. 140/2012 alternativo al rimborso delle spese
documentate, ora aggiuntivo, viene innalzato dal 12,50 % al 15 %;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, adeguare i criteri già approvati con propria
deliberazione n. 134/2012, assumendo come riferimento i parametri di cui al D.M. 55/2014 e
introducendo nel contempo misure di contenimento delle spese legali, in considerazione dei
considerevoli aumenti disposti in media dal nuovo decreto, che se assunti tout court
determinerebbero un incremento delle spese legali sostenute dall’Ente;
VISTO lo schema di contratto d’opera intellettuale allegato alla presente deliberazione volto a
regolare i rapporti tra il Comune di Villacidro e il professionista di volta in volta incaricato, e in
particolare a definire ex ante l’entità del corrispettivo, e ritenuto tale schema meritevole di
approvazione;
DATO ATTO che la certezza del quantum del corrispettivo dovuto al legale incaricato, da una
parte, è indispensabile per la corretta assunzione degli impegni di spesa sul Bilancio comunale,
in quanto consente di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, dall’altra parte, consente
all’Ente di valutare il rapporto tra i benefici derivanti dall’azione legale e le spese da sostenere
per l’esperimento della stessa;
RITENUTO opportuno stabilire in attuazione della normativa sopra richiamata, e in
ottemperanza ai generali principi di efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, i
seguenti criteri per la pattuizione del compenso con gli avvocati incaricati della difesa e
rappresentanza in giudizio del Comune:
obbligo di pattuizione scritta del compenso mediante sottoscrizione di contratto d’opera
professionale, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, sulla scorta di una
nota spese preventiva del legale che contenga l’indicazione del valore della causa e del
compenso con riguardo a ciascuna delle fasi di giudizio indicate nel D.M. 55/2014, oltre al
rimborso per le spese sostenute debitamente documentate, alle spese generali fissate nella
misura del 15 % sui compensi, al 4% per Cassa Avvocati e all’Iva di legge se dovuta;
3
determinazione di un tetto massimo alla misura del compenso pattuito dal Responsabile
dell’Ufficio Contenzioso con i professionisti, fissandolo nel valore medio di liquidazione di cui
al D.M. 55/2014, diminuito delle seguenti percentuali:
per cause fino a euro 5.200,00: riduzione del 5%;
per cause da euro 5.200,01 a euro 26.000,00: riduzione del 10%;
per cause da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 (e per quelle di valore indeterminato):
riduzione del 20 %;
per cause da euro 52.000,1 a euro 260.000,00: riduzione del 25%;
per cause da euro 260.000,01 a euro 520.000,00: riduzione del 30%;
per cause da 520.000,01: riduzione del 40%;
riduzione del 30% sul compenso spettante, nei casi di estinzione del giudizio per perenzione
o per rinuncia del ricorrente;
EVIDENZIATO che, qualora il professionista proponga al Comune condizioni più vantaggiose
rispetto ai valori di cui sopra, il compenso potrà essere stabilito in misura inferiore;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
- l’art. 32 dello Statuto Comunale;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, come inserito nella presente deliberazione;
Con voti unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA
Di stabilire che gli incarichi legali siano affidati a professionisti che si impegnino a garantire
l’espletamento dell’incarico accettando un compenso stabilito secondo i seguenti criteri:
- obbligo di pattuizione scritta del compenso mediante sottoscrizione di contratto d’opera
professionale, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, sulla scorta di una
nota spese preventiva del legale che contenga l’indicazione del valore della causa e del
compenso con riguardo a ciascuna delle fasi di giudizio indicate nel D.M. 55/2014, oltre al
rimborso per le spese sostenute debitamente documentate, alle spese generali fissate nella
misura del 15 % sui compensi, al 4% per Cassa Avvocati e all’Iva di legge se dovuta;
- determinazione di un tetto massimo alla misura del compenso pattuito dal Responsabile
dell’Ufficio Contenzioso con i professionisti, fissandolo nel valore medio di liquidazione di cui
al D.M. 55/2014, diminuito delle seguenti percentuali:
per cause fino a euro 5.200,00: riduzione del 5%;
per cause da euro 5.200,01 a euro 26.000,00: riduzione del 10%;
per cause da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 (e per quelle di valore indeterminato):
riduzione del 20 %;
per cause da euro 52.000,1 a euro 260.000,00: riduzione del 25%;
per cause da euro 260.000,01 a euro 520.000,00: riduzione del 30%;
per cause da 520.000,01: riduzione del 40%;
riduzione del 30% sul compenso spettante, nei casi di estinzione del giudizio per perenzione
o per rinuncia del ricorrente;
Di dare atto che, qualora il professionista proponga al Comune condizioni più vantaggiose
rispetto ai valori di cui sopra, il compenso potrà essere stabilito in misura inferiore;
Di approvare lo schema di contratto d’opera professionale da stipulare con i legali incaricati
della difesa e rappresentanza dell’Ente in giudizio, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
4
Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Contenzioso alla cura degli atti conseguenti alla
presente deliberazione, compresa la stipula del contratto d’opera con il professionista
incaricato;
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000.
5
PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI – SISTEMI INFORMATIVI - DEMOGRAFICI
F.to: D. ROBERTO
Parere in ordine alla regolarità contabile: ======
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to: ======
______________________________________________________________
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: TERESA MARIA PANI
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)
F.to: DOTT. REMO ORTU
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno
22/05/2014
dove resterà per 15 giorni consecutivi e

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000);
cioè sino al
06/06/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Villacidro, lì 22.05.2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: DOTT. REMO ORTU
6
F.to: DOTT. REMO ORTU