P RESIDENZA DEL C ONSIGLIO DEI M INISTRI Dipartimento per le Politiche Europee DOCUMENTO DELLE AUTORITÀ ITALIANE IN RISPOSTA ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA “PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO F.U.E.” ROMA, 12 FEBBRAIO 2014 In risposta alla consultazione pubblica relativa alla seconda bozza di regolamento generale di esenzione lanciata dalla Commissione europea il 18 dicembre 2013, di seguito vengono illustrate le osservazioni e le proposte delle Autorità Italiane. ***** Sugli aiuti alle infrastrutture - considerando (2) Con riferimento all’ultima frase del considerando (2), che preannuncia l’inclusione nel campo di applicazione del GBER degli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali entro il 2015, si accoglie con favore l’intenzione di estendere la procedura semplificata dell’esenzione anche a tali infrastrutture, ma si ritiene essenziale: 1) che ciò avvenga solo a seguito della definizione di chiari orientamenti per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato a tali infrastrutture; 2) che la definizione di tali orientamenti avvenga nell’ambito di consultazioni pubbliche con le amministrazioni concedenti e gli stakeholders e di confronto con gli Stati membri in tempi congrui e idonei ad un’effettiva partecipazione alla definizione di regole che dovranno tenere conto delle molteplici ed eterogenee realtà organizzative e gestionali degli Stati membri e negli Stati membri. Si chiede, altresì, che la Commissione europea, accanto all’attuale articolo 25 dedicato al finanziamento delle infrastrutture di ricerca, introduca sin d’ora un articolo dedicato alle infrastrutture per lo sviluppo industriale, parimenti essenziali per lo sviluppo delle economie regionali quand’anche non dedicate ad attività di ricerca sviluppo e innovazione, anche in considerazione dell’esperienza da tempo maturata in tale settore, attraverso prassi decisionale di cui si ricorda, a titolo esemplificativo, già la decisione 2005/782/CE del 3 maggio 2005. Sulla valutazione ex post - considerando (9) Alla luce del fatto che la valutazione ex post sembra riguardare regimi soggetti all’obbligo di notifica preventiva, si chiede alla Commissione: 1) di specificare che relazione ci sia tra la “valutazione ex post” così come definita nel considerando (9) e le misure che invece sono esentate dall’obbligo di notifica preventiva, quindi rientranti nel campo di applicazione del GBER; 2) di chiarire in dettaglio e preventivamente all’adozione del GBER in cosa consista tale valutazione ex post, in che misura diventa vincolante o addirittura condizione di compatibilità, quali siano le conseguenze di un eventuale esito negativo. Il considerando (9) introduce il concetto di “valutazione ex post” per quei regimi la cui spesa annuale sia superiore ad una soglia considerata “pericolosa” per la concorrenza e gli scambi e quindi soggetti alla valutazione della Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica preventiva. Nel precisare che la valutazione ex post ha l’obiettivo di verificare le condizioni di compatibilità del regime, la sua efficacia alla luce degli obiettivi e degli indicatori generali e specifici predefiniti e la sua incidenza sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione afferma altresì che “L’esame di proroghe di regimi oggetto di valutazione o di regimi successivi che vi subentrano terrà conto dell’esito di detta valutazione”. A tale previsione non corrisponde alcun sequitur nell’articolato. Sull’esclusione degli aiuti alle imprese in difficoltà – Considerando (15) Si propone di specificare che l’esclusione dal campo di applicazione del regolamento degli aiuti concessi alle imprese in difficoltà non pregiudica comunque la formazione e i servizi per la ricollocazione di personale di imprese in difficoltà se contestualizzati in un piano di ristrutturazione. Ciò al fine di rendere coerente il presente considerando con gli orientamenti 2004/C 244/02 ed in particolare con il punto 65, in cui la Commissione considera gli aiuti relativi a programmi di formazione, riqualificazione o ricollocamento del personale di imprese in difficoltà soggette a ristrutturazione come “sistematicamente compatibili”. Considerando 36 e articolo 13.1 lett. d) Si chiede di chiarire la previsione in oggetto che, in linea con quanto previsto al punto 23 degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020, stabilisce che il Regolamento non si applichi agli aiuti individuali se al momento della domanda di aiuto (il considerando 36 menziona anche il momento della concessione dell’aiuto) sussistono determinate condizioni. Sul punto si fa notare che, sia il momento della concessione dell’aiuto, che quello della presentazione della domanda, sono entrambi successivi rispetto alla fase iniziale nella quale l’Amministrazione valuta se vi siano le condizioni per rientrare nel campo di applicazione del GBER ovvero se la fattispecie in esame debba essere sottoposta all’esame di compatibilità comunitaria previa notifica ex art. 108.3 del TFUE. Sulle maggiorazioni regionali - Considerando (39) Si chiede di conoscere quale sia la ratio alla base della scelta di mantenere i bonus regionali per la sola categoria ambientale (ed eventualmente per quella della RSI, qualora non si tratti di un refuso). Il considerando 39, infatti, introduce la possibilità di maggiorazioni regionali per tre tipologie di aiuti: in materia di tecnologie verdi, RSI e passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio. A tale considerando segue, invece, la previsione di maggiorazioni regionali per i soli aiuti per la tutela dell’ambiente di cui alla sezione 7. Articolo 6 – Considerando 20 - effetto incentivo Per la categoria delle PMI si ritiene più adeguato mantenere l’attuale previsione contenuta nel regolamento 800/2008. Ai fini della dimostrazione dell’effetto di incentivazione, il Governo italiano giudica eccessivamente onerosa per le piccole e medie imprese (PMI) la predisposizione delle informazioni necessarie a corrispondere ad una buona parte dei dati richiesti nell’allegato III alla bozza di RGE, tenuto conto, fra l’altro, che, sulla base dell’esperienza maturata dagli operatori, l’acquisizione di tali informazioni non aggiungerebbe molto sotto il profilo della concreta dimostrazione dell’efficacia dell’aiuto. Inoltre, il paragrafo 2 prevede che la domanda scritta del beneficiario, condizione necessaria per il soddisfacimento del requisito dell’effetto incentivante, contenga almeno: a) nome e dimensioni dell’impresa; b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto; d) elenco dei costi ammissibili; e) importo dell’aiuto. Come già segnalato in sede di prima consultazione sul RGE, la determinazione dei punti d) ed e) è di competenza dell’amministrazione concedente, non già dell’impresa beneficiaria. Articolo 7 - Intensità di aiuto e costi ammissibili Si segnala la necessità di integrare il paragrafo 1 dell’articolo 7 come di seguito: 1. “Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate, fatta eccezione per i casi in cui si applicano le procedure dei regolamenti sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei.” La modifica proposta va nella direzione di garantire la coerenza tra le regole sul rispetto della concorrenza e quelle legate al funzionamento dei fondi strutturali. Infatti, per la programmazione 2014-2020 i Regolamenti sono favorevolmente orientati al ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi. Si auspica che la Commissione, anche sul fronte degli aiuti di stato, adottando questa od altre formulazioni, possa far sì che la semplificazione possa effettivamente avvenire e quindi garantire che le due discipline non sono in contrasto tra loro. Articolo 9 - Pubblicazione e informazione Riguardo alle disposizioni di cui all’art.9 relative agli obblighi di trasparenza, fattisi più stringenti in conseguenza del processo di modernizzazione e che hanno degli impatti significativi sulla valutazione di compatibilità delle misure, si fa presente, con riguardo all’esercizio relativo al soddisfacimento delle “condizionalità ex ante” nell’ambito della politica di coesione, che le modalità specifiche di assolvimento degli obblighi di trasparenza prescritte dalla Commissione nelle relative linee guida potranno essere solo quelle previste dagli atti normativi di riferimento a seguito della loro formale adozione. Articolo 13.1 - Considerando (33) – Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale Le Autorità italiane propongono la modifica del paragrafo 1 lettera (a) dell’articolo 13 come di seguito: 1. Il presente regolamento non si applica: (a) agli aiuti a finalità regionale a favore di attività nel settore siderurgico, nel settore del carbone, nel settore della costruzione navale, nel settore delle fibre sintetiche, nel settore dei trasporti e nel settore dell’energia; D’altra parte, la prima frase della successiva lettera b) “agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a settori specifici di attività economica ai sensi del presente regolamento …” è sufficiente a ricomprende in sé l’esclusione di tutti i regimi a finalità regionale settoriali, quindi anche carbone, costruzione navale, trasporti ed energia. Motivazione della proposta Le Autorità italiane esprimono contrarietà alla formulazione dell’articolo 13, par. 1, lettere (a) e (b) che sembra escludere la possibilità di applicazione del RGE non solo a tutti i regimi di aiuti a finalità regionale specificatamente settoriali ma anche a tutti i progetti individuali di aiuti a quei settori nell’ambito di regimi esentati di aiuti regionali multisettoriali. In particolare, le Autorità italiane non condividono l’esclusione tout court dal campo di applicazione del RGE degli aiuti a finalità regionale alla cantieristica navale. A tale riguardo, si ritiene necessario chiarire se è espressa intenzione della Commissione precludere ad un’impresa navale la possibilità di fare domanda a valere su un regime di aiuti a finalità regionale generale, per il fatto di svolgere attività nel settore della cantieristica navale, quand’anche il regime a finalità regionale non sia settoriale. In conseguenza di ciò, un regime di aiuto a finalità regionale rivolto a tutte le imprese senza esclusione, tantomeno delle imprese della costruzione navale, dovrebbe essere notificato anche se le soglie ne consentirebbero l’esenzione, oppure potrebbe essere mantenuto in esenzione a condizione di notificare individualmente l’aiuto alla singola impresa cantieristica che altrimenti resterebbe fuori dall’esenzione. Questa impostazione rischia di essere penalizzante per i regimi di aiuti a finalità regionale di quelle Regioni che hanno all’interno del proprio tessuto economico anche imprese cantieristiche e sembra, altresì, in contrasto con l’intento della Commissione europea di trattare il settore della cantieristica navale al pari di tutti gli altri settori, abrogando lo “shipbuilding framework” ed estendendo sia gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale che quelli sulla ricerca al settore della cantieristica. Art.14. 6 lett. b) – Aiuti a finalità regionale agli investimenti Si segnala che la disposizione in oggetto, riguardante l’obbligo per il beneficiario degli aiuti sotto forma di leasing finanziario, di acquisire l’attivo alla sua scadenza, in linea peraltro con quanto previsto al punto 98 lett. b) degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020, desta perplessità in quanto la disciplina regolamentare, civilistica e fiscale italiana in materia di locazione finanziaria non sembra consentire - a pena della riqualificazione dell'operazione in vendita con riserva di proprietà - alle società di leasing di prevedere contrattualmente l'obbligo di riacquisto del bene alla scadenza del contratto. Artt. 14.14 e 19 - Considerando 41 - Aiuti di Stato nell’ambito dei Programmi di cooperazione territoriale Si accoglie con favore il fatto che nel presente Regolamento sia presa in considerazione, anche se in maniera parziale e non esaustiva (solo per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e per gli aiuti per i costi di cooperazione delle PMI collegati a progetti CTE) la fattispecie degli aiuti di Stato concessi nell’ambito dei Programmi di cooperazione territoriale. Si ritiene tuttavia che, prima ancora di trattare tale tipologia di interventi nell’ambito del Regolamento generale di esenzione per categoria, andrebbe preliminarmente colmata l’attuale lacuna normativa in materia di aiuti di Stato applicata ai Programmi di Cooperazione Territoriale europea, date le caratteristiche degli stessi, che il presente schema di regolamento affronta ma non risolve compiutamente. E’ noto, infatti, che l’esenzione per categoria possa riguardare solo fattispecie per le quali si sia consolidata, negli anni, una prassi applicativa della relativa normativa di riferimento, viceversa, assente in questo caso. Tale lacuna normativa ha generato, sino ad oggi, incertezze ed ambiguità nella gestione degli interventi qualificabili quali aiuti di Stato da attuarsi nell’ambito dei Programmi dell’OB.3, incertezze che investono anche il ruolo dell’Autorità di gestione per la quale sarebbe opportuno una specifica definizione di responsabilità e funzioni quale garante del rispetto dl diritto U.E. - e quindi anche degli aiuti di Stato - in relazione agli incentivi concessi a norma dell’art. 14 par. 14 e 19 della proposta di regolamento. Si rappresenta, pertanto, l’esigenza di acquisire da parte della Commissione europea specifiche linee guida/orientamenti la cui applicazione possa assicurare il pieno rispetto delle regole in materia di aiuti Stato nel caso di progetti cofinanziati a valere sui Programmi di Cooperazione, colmando tutte le lacune e chiarendo tutti i dubbi interpretativi che l’applicazione di tali regole pone con riguardo alla specificità di tali Programmi. Art. 16 – Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano Nel prendere atto favorevolmente della nuova tipologia di aiuti per lo sviluppo urbano in considerazione della loro capacità di conseguire obiettivi orizzontali, si propone di: 1. prevedere un articolo “Aiuti per lo sviluppo urbano” scollegato dalla sezione aiuti a finalità regionale, così da poterne garantire l’attuazione anche nelle zone non assistite; 2. l’apertura dei fondi di sviluppo urbano anche al contributo a fondo perduto e a forme combinate tra fondo perduto e strumenti finanziari. La prevista limitazione alle sole aree assistite può rappresentare un forte limite alla realizzazione degli interventi soprattutto nei territori ex art. 107.3 c) del TFUE quali individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 in corso di adozione. Inoltre, alla luce dell’attuale congiuntura economica e della gravissima crisi che ha colpito l’economia europea ed in particolare l’Italia, nonché dei risultati poco significativi attualmente conseguiti dalle iniziative di sviluppo urbano attuate nel ciclo 2007-2013 con strumenti di ingegneria finanziaria, sembra quanto mai opportuno rendere possibile l’utilizzo del contributo a fondo perduto e della combinazione del fondo perduto con strumentazione finanziaria. Articolo 19 e considerando (41) - Aiuti per i costi di cooperazione delle PMI collegati a progetti CTE Si suggeriscono le seguenti modifiche al testo del considerando 41 e dell’art. 19: (Considerando41) Le PMI imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea … (omissis). In materia di cooperazione territoriale europea, il presente regolamento deve affrontare le questioni specifiche riguardanti l’intensità degli aiuti a finalità regionale applicabile ai progetti CTE, i costi di cooperazione delle PMI connessi ai progetti CTE e gli obblighi di pubblicazione e informazione e di comunicazione e conservazione dei dati a fini di controllo. Articolo 19 (Aiuti per i costi di cooperazione delle PMI collegati a progetti CTE) Inoltre, per coerenza, si propone analoga modifica all’articolo 4: Articolo 4 (Soglie di notifica) 1.” Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie: (omissis) (e) aiuti per i costi di cooperazione delle PMI collegati a progetti CTE: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto” Considerato che l’esenzione per la CTE è stata introdotta nell’intento di ovviare alle difficoltà applicative delle norme in materia di aiuti di stato al finanziamento delle attività progettuali, a prescindere dalla natura giuridica e dimensionale dei partners progettuali, si ritiene che la semplificazione procedurale prevista dall’art. 19 non debba essere limitata alle sole PMI, onde evitare disparità di trattamento all’interno dello stesso progetto tra PMI e grandi imprese impegnate nel perseguimento della medesima finalità cooperativa. Art.19 – Aiuti per i costi di cooperazione (delle PMI) collegati a progetti CTE L'art. 19, par. 2, lettera b) e c) se non correttamente interpretato potrebbe comportare ripetute violazioni delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni. In altri termini, il fatto di intendere i costi per consulenze e servizi di supporto resi da esperti/consulenti e da fornitori di servizi e, ancora, i costi per strumenti e attrezzature come aiuti compatibili esentati dalla notifica non assolve le autorità di gestione dei programmi dal rispetto delle norme sugli appalti pubblici. Il timore consiste nella possibilità che, inquadrandoli come aiuti di Stato e non come appalti pubblici le amministrazioni si limitino a rispettare le condizioni del Regolamento in esame, credendo che ciò sia sufficiente al fine di rispettare le norme comunitarie rilevanti rispetto al caso di specie. Inoltre, proprio perché le fattispecie descritte sembrano appartenere alla categoria degli appalti pubblici non si comprende appieno quale sia la ratio di inquadrarli come aiuti compatibili esentati. Peraltro, diversamente dagli aiuti di Stato, gli appalti pubblici godono già di una normativa che, per le sue caratteristiche non prevede alcuna difficoltà interpretativa o applicativa in un contesto come quello dei progetti della Cooperazione territoriale. Infatti, i destinatari sono le varie amministrazioni aggiudicatrici e non gli Stati membri ed è già previsto che i prestatori di servizi, lavori o forniture provengano da SM differenti da quello dell'amministrazione o in cui dovrà essere resa l’attività. In altri termini, la bozza di Regolamento in esame potrebbe avere l’effetto, nel caso della Cooperazione territoriale, di rendere gli affidamenti diretti a fornitori di servizi o forniture aiuti compatibili e esentati dalla notifica, mentre, in realtà, sappiamo essere, salvo le deroghe codificate dalla normativa in materia di appalti pubblici, illegittimi ai sensi della loro normativa di riferimento. Articolo 19, par. 2 lettera (c) Si propone la seguente modifica al testo della lettera (c): (c) spese di viaggio, costi dell’attrezzatura e spese per investimenti direttamente collegati al progetto, ammortamento degli strumenti e dell’attrezzatura nella misura in cui sono usati esclusivamente per il progetto. Si ritiene ingiustificato limitare la copertura delle spese per ammortamento delle attrezzature o altro tipo di bene acquisito o utilizzato anche se non esclusivamente dedicato al progetto, dal momento che è sufficiente dimostrare in quale quota parte viene imputato al costo del progetto di CTE, assunto che l’imputazione deve già essere diretta. Articolo 20 - Aiuti al finanziamento del rischio Al paragrafo 17 si ritiene debba essere inserita la seguente frase: "...nel rispetto della pertinente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici". Articolo 24 par. 4 – Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo In ragione della peculiarità del settore, l’art. 24 par.4 ,che obbliga alla deduzione dall’aiuto delle revenues del prototipo, risulterebbe inapplicabile al prototipo navale che, in quanto troppo costoso per essere utilizzato solo a fini dimostrativi, coincide esattamente con il prodotto commerciale finale. Né sarebbe possibile imputare le revenues della vendita ai soli elementi innovativi del prodotto, se non attraverso procedure amministrative complesse, costose e non sempre attendibili nel risultato. Anche gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 9, risulterebbero penalizzanti per il settore della costruzione navale in quanto, in virtù dell’elevato grado di specializzazione delle navi, i progetti che regolarmente vengono contrattualizzati si caratterizzano per l’unicità di alcune componenti che sono facilmente distinguibili dal mercato. Pertanto, la pubblicazione delle informazioni con il dettaglio richiesto dall’articolo 9 rischia di includere di fatto informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Per le ragioni sopra esposte, le Autorità italiane chiedono: 1) che la Commissione introduca anche nel GBER una clausola (ad es. nota a piè di pagina analoga a quella proposta nel draft di comunicazione sulla ricerca e sviluppo), per far sì che le definizioni dei costi ammissibili che oggi sono contenute nello Shipbuilding framework (2011/C 346/06) siano mantenute anche nel GBER e sia così garantita la continuità voluta dalla stessa Commissione 2) che si debba adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 9 nei limiti in cui ciò non comporti pregiudizio per i beneficiari dell’aiuto, fatta salva previa adeguata giustificazione. Articolo 25 par. 6 - Considerando 39 – Aiuti per investimenti in infrastrutture di ricerca Si propone di prevedere - per gli investimenti iniziali (aiuti a finalità regionale) che associno, in aree assistite, investimenti per es. in R&D&I, ambiente, formazione, occupazione - “bonus” in termini di intensità aggiuntive rispetto all’intensità base prevista per gli aiuti a finalità regionale. Ciò sarebbe analogo a quanto previsto, ad esempio, dallo stesso considerando 39 e dai relativi articoli di riferimento per gli aiuti che concorrono agli obiettivi di Europa 2020. Per questi ultimi, infatti, è assicurato un “bonus regionale qualora siano concessi nelle aree meno sviluppate del territorio. La possibilità di riconoscere il bonus andrebbe valutata dall’Amministrazione concedente l’aiuto, in funzione delle scelte di politica di sviluppo del tessuto imprenditoriale che la stessa intende perseguire. Articolo 26 - Aiuti ai poli d’innovazione L’ampliamento della definizione dei poli proposto dal draft in esame non chiarisce quali siano, concretamente, gli ulteriori attori da coinvolgere. Fermo restando che viene specificato che gli aiuti ai poli di innovazione continueranno ad essere concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestirà il polo di innovazione, si evidenzia l’ampliamento dei potenziali soggetti a far parte di esso (nel draft del GBER - allegato I e della relativa disciplina vengono definiti quali “….strutture o raggruppamenti organizzati di imprese indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici …)”. Nella vigente disciplina RSI ci si limitava, invece, ad indicarli come “….raggruppamenti di imprese indipendenti — «start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca — attivi in un particolare settore o regione …” Articolo 30, p.3 lett.(d) - Aiuti alla formazione Si chiede che sia mantenuta l’ammissibilità delle spese di cui alla lett. (d) [spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione di costo] per tutte le imprese e non per le sole PMI. La non ammissibilità delle spese generali indirette e delle spese di personale partecipante alla formazione potrebbe comportare un effetto disincentivante per le imprese non appartenenti alla categoria PMI. Articolo 31 - Aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali Si ritiene opportuno che nel paragrafo 2 dell’articolo 31 venga specificato che il termine di 12 mesi o 24 mesi vale ai soli fini del calcolo del massimale di aiuto, fermo restando che il periodo dell’agevolazione concessa si potrebbe protrarre oltre tale termine. Al paragrafo 3, ai fini del calcolo dell’incremento netto del numero dei dipendenti, occorrerebbe specificare che, in caso di aiuti per assunzioni a tempo indeterminato, l’incremento va verificato con riferimento ai soli dipendenti occupati a tempo indeterminato. Sempre con riguardo al paragrafo 3, è necessario superare la discrasia terminologica relativa all’uso del termine “impresa”, che in tale paragrafo viene utilizzato per significare l’unità di riferimento in ordine alla quale verificare l’incremento netto del numero dei dipendenti, ed il termine “stabilimento” utilizzato allo stesso fine nell’allegato I relativo alle definizioni. Con riferimento al paragrafo 4, infine, si ritiene opportuno uniformare il relativo disposto a quello del successivo art. 32, par. 4, inserendo, quindi, dopo le parole: “in materia di contratti di lavoro” le seguenti: “che sono giuridicamente vincolanti per l’impresa”. Articolo 32 - Aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali Con riguardo al paragrafo 3, si ribadisce la stessa proposta fatta precedentemente relativamente alla discrasia terminologica risultante dall’uso del termine “impresa” e del termine “stabilimento” Considerando 39 e Sezione 7- Aiuti per la tutela ambientale Si propone che, per gli investimenti iniziali (aiuti a finalità regionale) che associno, in aree assistite, investimenti “orizzontali” per es. in R&D&I, ambiente, formazione, occupazione, possano essere previsti “bonus” in termini di intensità aggiuntive rispetto all’intensità base prevista per gli aiuti a finalità regionale. La possibilità di riconoscere il bonus andrebbe valutata dall’Amministrazione concedente l’aiuto, in funzione delle scelte di politica di sviluppo del tessuto imprenditoriale che la stessa intende perseguire. Richiamando quanto precedentemente argomentato relativamente all’art. 25, si fa osservare che il considerando 39 prevede che gli investimenti che concorrono alle priorità della strategia EU 2020 in materia di tecnologie verdi, RSI e passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, realizzati in aree assistite, possano beneficiare di intensità maggiorate. Tale previsione trova però traduzione solo nella sezione 7 del Regolamento, dedicata agli aiuti per la tutela ambientale. Riguardo a tale prevista reintroduzione delle maggiorazioni per le aree assistite si esprime, allo stato, una pragmatica, positiva presa d’atto. Si ritiene tuttavia utile che la CE renda note le motivazioni che giustificano tale reintroduzione per i soli aiuti a finalità ambientale, in modo da consentire, se del caso, analoga previsione anche per gli altri inquadramenti orizzontali. SEZIONE 7 - AIUTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE Si propone all’interno della sezione “Aiuti per la tutela ambientale”, un ampliamento delle tipologie di aiuto anche alle politiche per la qualità dell’aria, finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini europei La proposta nasce in considerazione delle difficoltà a rispettare i limiti di qualità dell’aria fissati dalla direttiva 2008/50/CE “relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” individuando, nel rispetto ed in stretta connessione con il corpus normativo riguardante gli Aiuti di Stato, specifiche ed integrate modalità di intervento. La proposta prevede di adottare un’ottica di incentivi concordati (in maniera univoca tra Stati membri e Regioni d’Europa che riscontrano la medesima criticità di non rispetto di limiti emissivi) e limitati (ergo, con forme prestabilite di intensità e costi ammissibili), ma diretti allo scopo e al perseguimento degli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità dell’aria, al fine di meglio responsabilizzare direttamente le imprese agli obiettivi comunitari della crescita sostenibile all’interno di un quadro condiviso di tutela ambientale, abbandonando pertanto la tendenza ad applicazione pedissequa di divieti ai fini della tutela della qualità dell’aria. Si propone, pertanto, l’aggiunta nel testo del RGE del seguente articolo Articolo (xx) Aiuti per la tutela ed il miglioramento della qualità dell’aria 1. Gli aiuti per la tutela ed il miglioramento della qualità dell’aria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3 del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli investimenti possono essere concessi in zone ad alta vulnerabilità dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico, da intendersi come zone caratterizzate da una particolare situazione meteo-climatica e/o orografica che, unita ad una forte concentrazione di attività economiche e di popolazione, impedisce un’adeguata dispersione di sostanze inquinanti in atmosfera; 3. Gli aiuti possono essere concessi alle seguenti condizioni: a. le autorità pubbliche competenti di uno Stato Membro hanno riconosciuto formalmente le zone che presentano le caratteristiche di alta vulnerabilità sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico; b. la Commissione, su istanza dello Stato Membro, ha riconosciuto il carattere di zona ad alta vulnerabilità sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico; 4. Gli aiuti possono essere concessi nelle zone riconosciute ad alta vulnerabilità dal punto di vista della qualità dell’aria per un periodo di tre anni dal riconoscimento da parte della Commissione, rinnovabile previa rinnovo di tale riconoscimento ai sensi del precedente punto 3). 5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali idonei a favorire la riduzione delle emissioni e le concentrazioni in aria ambiente. 6. La valutazione delle riduzioni delle emissioni e delle concentrazioni in aria ambiente viene effettuata, per ogni progetto di investimento, tramite una stima ex ante della quantità di emissioni evitata ed una stima ex post delle emissioni effettivamente evitata in atmosfera. 7. L’intensità di aiuto non supera il [45]% dei costi ammissibili. 8. L’intensità di aiuto può essere aumentata di [10] punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di [20] punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. 9. L’intensità di aiuto può essere aumentata di [15] punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Articolo 37 - Aiuti a progetti di efficienza energetica Relativamente al testo del comma 3 si propone la seguente modifica: 3. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di prestito con tasso d’interesse agevolato a favore di un fondo per l’efficienza energetica o di un intermediario finanziario che devono trasferirlo integralmente ai proprietari degli immobili. Secondo l’attuale previsione gli aiuti sono erogati tramite un fondo o un intermediario finanziario che opera solo con prestiti. Ne consegue che sarebbe escluso l’utilizzo del contributo a fondo perduto di altri strumenti finanziari diversi dal prestito (equity e garanzie) nonché della combinazione dei vari strumenti. Altresì, sulla base del testo proposto dalla Commissione, gli aiuti devono essere trasferiti integralmente ai proprietari degli immobili. Tale modello esclude di fatto la possibilità di favorire interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nel caso in cui la PA intenda avvalersi di “energy service company” (ESCO) riconoscendo a quest’ultimi gli aiuti necessari per la realizzazione degli investimenti sul patrimonio pubblico. Si ritiene, invece, che l’agevolazione non debba solo riconosciuta direttamente alla P.A. ma, in alternativa, anche ad un soggetto privato (appunto per es. una ESCO) per la realizzazione di progetti di efficienza energetica sul patrimonio pubblico (o anche per conto di altri soggetti privati). Articolo 40 - Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali ai sensi della direttiva 2003/96/CE Si ritiene che il testo proposto non tenga pienamente conto della auspicata esigenza di assicurare completa coerenza ed uno stretto coordinamento tra la disciplina aiuti e la normativa fiscale armonizzata di cui alla direttiva. In particolare, l’articolo 40 non sembra ricomprendere espressamente le misure di deroga alla direttiva 2003/96/CE autorizzate dal Consiglio su proposta della Commissione ai sensi dell’art. 19 della direttiva citata, in particolare qualora tali misure prevedano l’applicazione di aliquote di accisa ridotte superiori ai livelli minimi stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE. Inoltre, contrariamente a quanto previsto dal vigente regolamento d’esenzione all’art. 25, par. 1, il nuovo art. 40, par. 1 subordina l’esenzione per i regimi di aiuto in parola alle condizioni previste non solo dall’art. 40 medesimo ma, anche, genericamente a quelle previste dal Capo I della proposta di regolamento. Inoltre, con riguardo all’effetto incentivazione, l’art. 6, par. 5, lett. e) della proposta in esame prevede che gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali si presume abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 40. Al riguardo, poiché non è del tutto chiaro se tale specifica previsione abbia un fine semplificativo – venendosi , di fatto, a creare una sorta di “riferimento circolare” – si propone di stralciare la disposizione di cui all’art. 6, par. 5, lett. e) e modificare il par. 1 dell’art. 40 in questione mantenendo la formulazione dell’attuale art. 25, in cui , come detto, l’esenzione è subordinata esclusivamente alle condizioni previste nel medesimo articolo. Articolo 44 – Regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali Si propone di integrare il testo dell’articolo 44 con i seguenti paragrafi 5 e 6: 5. Sono altresì compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato gli aiuti destinati a ovviare ai danni economici causati dagli eventi di cui al paragrafo 1, purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2, lettera a), 3, 6 e al capo I. 6. Nelle zone colpite dagli eventi di cui al paragrafo 1, i costi ammissibili corrispondono alla compensazione per i danni economici di cui al paragrafo 5 subiti dalle imprese che non abbiano avuto danni materiali ai sensi del paragrafo 4. Tali costi non superano il [settanta per cento] della differenza negativa tra il reddito prodotto dalla società in ciascun mese successivo al verificarsi degli eventi di cui al paragrafo 1 e il reddito prodotto mediamente in un periodo precedente comparabile, calcolato sulla base dei dati finanziari della società (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro). Gli aiuti di cui al presente paragrafo possono essere erogati con riferimento a un periodo massimo di [sei] mesi nei quali si verifichi la differenza negativa sopra indicata. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili. La proposta di inserire la previsione della compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati ad ovviare ai danni economici causati dalle calamità naturali è finalizzata a consentire che i relativi aiuti possano agevolare la ripresa economica dei territori colpiti da calamità naturali compensando, in tal modo, gli effetti macroeconomici derivanti dal calo del PIL. Si ribadiscono, inoltre, le osservazioni già espresse nel documento inviato in Commissione lo scorso 18 settembre. Al riguardo, si continua a ritenere meramente esemplificativa l’elencazione delle calamità naturali proposta nell’articolo 44. A sottolineare l’evidenza della posizione delle Autorità italiane si intende segnalare che il riferimento ad alcune delle calamità naturali richiamate non può ritenersi corretto dal punto di vista tecnico in quanto, per esempio, i termini frana e valanga sono sinonimi mentre con la previsione della sola parola inondazioni si esclude il fenomeno della esondazione. A tale ultimo riguardo, si fa osservare come l’inserimento del termine “alluvione”, sia nel considerando (65) che nell’art. 44, sia in grado di ricomprendere entrambi i fenomeni appena richiamati e sia maggiormente conforme alla normativa europea vigente in materia. Si evidenzia altresì che la” sospensione parziale delle attività” possa ricomprendere anche la riduzione dello svolgimento dell’attività d’impresa che può derivare dalla circostanza per cui l’evento calamitoso riduce e limita l’attività d’impresa – per esempio, per interruzione delle infrastrutture viarie o afferenti all’erogazione di energia elettrica et similia -. Pertanto, il calcolo dei danni subiti “dagli attivi colpiti” è da intendersi anche con riferimento alle situazioni sopra esemplificate. Inoltre, si ritiene debba prevedersi il limite di un anno, anziché di sei mesi, come termine per il calcolo della perdita di reddito in caso di danno economico diretto. Infine, per ragioni di uniformità tra le premesse del RGE e l’articolo in esame si propone di valutare l’opportunità di ricondurre il testo del considerando 65 – relativamente al richiamo del nesso causale diretto tra i danni provocati dalle calamità naturali ed il danno subito dall’impresa beneficiaria – nella formulazione dell’articolo 44. Articolo 47 – Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio Si ribadisce in linea di principio la posizione già espressa nel precedente documento di osservazioni trasmesso lo scorso 18 settembre in relazione alla cautela con la quale è necessario che la CE definisca e qualifichi gli aiuti di Stato nel settore della cultura, in ragione del fatto che nell’ambito di tale settore sono ricomprese fattispecie e tipologie molto diverse fra di loro. In particolare si chiede alla Commissione di prendere in considerazione la forte preoccupazione, manifestata da quasi tutti gli Stati membri anche nel corso della riunione multilaterale del 5 settembre 2013, relativamente all’approccio restrittivo che la Commissione europea ha assunto nei confronti del finanziamento pubblico delle c.d. infrastrutture culturali. Si ritiene che in linea di principio le diverse fattispecie debbano trovare opportuna rappresentazione nel RGE e che quindi la dettagliata elencazione di cui all’art. 47 andrebbe rivista tenendo conto, ad esempio, delle specificità proprie degli aiuti al patrimonio culturale di cui al comma 3 lettera b) rispetto a quelle agli eventi folcloristici, artistici, etc. di cui alle lettere (c) e (d). Naturalmente non si intende negare che il concetto di cultura sia molto ampio e che esso possa ricomprendere attività suscettibili di alterare gli scambi e la concorrenza, tanto è vero che, tra le deroghe al divieto di aiuti di Stato, il Trattato ricomprende gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, a condizione che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune. Tuttavia, si ritiene che le regole dettate dal Trattato debbano essere ricondotte alla finalità per la quale sono state create e cioè impedire che gli Stati membri falsino il libero gioco del mercato attraverso interventi di sostegno alle proprie imprese ingiustificati e discriminatori. Osservazioni puntuali Art. 1 comma 5 Si richiede un chiarimento con relative esemplificazione delle fattispecie prefigurate, sulla portata, nell’ambito del reg. di esenzione, dell’espressione “violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea” Articolo 13, – Campo di applicazione degli aiuti regionali - par. 1, lett. b) Si chiede alla Commissione di chiarire cosa debba ricondursi a “settori specifici di attività economiche”. Articolo 13, par. 1, d) – Considerando 36 - Esclusione delle imprese che hanno precedentemente chiuso un’attività Relativamente alla ipotesi di esclusione dagli aiuti regionali un’impresa (beneficiario) che abbia chiuso un’attività simile nello SEE nei due anni precedenti, si chiede di precisare cosa si intende per “beneficiario”. Sarebbe sufficiente cambiare la Ragione sociale? (fatto usuale). Si deve guardare all’azionariato? (ma questo potrebbe essere parzialmente diverso). Oppure si fa riferimento al Gruppo, in sintonia con quanto stabilito ai fini del computo degli aiuti “de minimis”? OSSERVAZIONI E PROPOSTE RELATIVE ALL’ALLEGATO I Definizione di “lavoratore svantaggiato” Relativamente alla previsione di cui alla lettera (a) si propone la seguente formulazione: “chi non ha un impiego regolare retribuito da almeno sei mesi”. La proposta si giustifica con il fatto che l’attuale formulazione non traduce correttamente le corrispondenti espressioni francese e inglese oltre ad aver ingenerato difficoltà interpretative nell’ordinamento interno. Relativamente alla previsione di cui alla lettera (c), per le considerazioni sopra esposte (cfr. lettera a), si propone di sostituire le parole: “il primo impiego regolarmente retribuito” con le parole: “un impiego regolare retribuito”; Relativamente alla previsione di cui alla lettera (f) è necessario sia chiarito se il tasso di disparità si deve calcolare applicando il 25% sul tasso di riferimento, per esempio il 25% del 18% (quest’ultimo rappresenterebbe l’ipotetico tasso di disparità nazionale), oppure se il calcolo debba essere effettuato, con riferimento al medesimo esempio, sommando il 25% al 18% (e quindi 43%). Il chiarimento si rende necessario per non incorrere nelle stesse difficoltà interpretative ingenerate dalla corrispondente disposizione del regolamento (CE) n. 800 del 2008, Inoltre sarebbe utile chiarire il livello di rilevazione del dato di settore tenendo conto magari della copertura territoriale dell’aiuto (nazionale, regionale o locale). Definizione di “aumento netto del numero di dipendenti” E’ necessario uniformare tra loro il disposto della presente definizione (che fa riferimento allo “stabilimento”) e quello degli art. 31 e 32 del testo del regolamento (i quali fanno invece riferimento alla “impresa”), utilizzando ovunque lo stesso termine (o “stabilimento” o “impresa”). Si propone, inoltre, di sostituire le parole: “i posti di lavoro soppressi in tale periodo” con le parole: “i posti di lavoro perduti in tale periodo”. Si propone, infine, di sostituire le parole: “e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno” con le seguenti, più precise (mutuate dall’art. 2, n. 13, del regolamento di esenzione vigente): “, considerando come numero dei dipendenti il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero dei lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, e conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA”. Definizione di “lavoratore molto svantaggiato” Per le considerazioni esposte in precedenza si suggerisce di sostituire, alle lettere a) e b), le parole: “di impiego regolarmente retribuito” con le parole: “di un impiego regolare retribuito”. OSSERVAZIONI E PROPOSTE RELATIVE ALL’ALLEGATO II Definizione di PMI Si propone di modificare la rubrica dell’allegato, sostituendola con la seguente: “Definizione di impresa e di PMI”, al fine di rendere più chiaro che l’allegato II trova applicazione non solo con riferimento alle PMI, ma anche con riferimento alle altre imprese (con particolare riferimento al calcolo degli “effettivi”, di cui all’art. 5 dell’allegato medesimo, che sembra trovare applicazione in relazione a ogni tipologia di impresa). Articolo 5 – Effettivi Si suggerisce di aggiungere, alla fine della lettera (i), le parole: “a tempo determinato e a tempo indeterminato”.
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