IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO LUGLIO 2014 1 Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Telefax 0173 36.15.24 e-mail [email protected] - Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, CB-NO/CUNEO – Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Ciclostilato in proprio. MONDO del LAVORO - LUGLIO 2014 - I precedenti numeri del Notiziario Paghe sono scaricabili dal sito www.acaweb.it/archivio_notiziari.asp L’indice degli argomenti trattati nei precedenti Notiziari Paghe è sul sito www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp TRASFERTE E TRASFERTISTI La trasferta (o missione) è lo spostamento temporaneo del lavoratore verso una località diversa rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria prestazione (Cass. n. Sommario: Trasferte e trasfertisti 1 Lavoro minorile 2 Stagisti minorenni 2 Deejay, musici e complessi musicali nei locali pubblici 3 Telecamere nei luoghi di lavoro 4 Soggetti esclusi 5 INAIL e fatturazione alla Pubblica Amministrazione 5 Scheda adeguamento rischio INAIL 6 MONDO del LAVORO 14470/2001). Nell’ambito del proprio potere direttivo il datore di lavoro determina unilateralmente il luogo nel quale deve essere eseguita la prestazione lavorativa da parte del lavoratore a seguito del sopravvenire di esigenze aziendali transitorie che rendono necessario l’invio del lavoratore nelle località in cui dette esigenze sono sorte. La trasferta differisce dal trasferimento per il carattere della temporaneità. Il trasferimento è considerato infatti il mutamento definitivo del luogo in cui viene eseguita la prestazione lavorativa. A differenza della trasferta, il datore di lavoro può trasferire il lavoratore esclusivamente a seguito di comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive. Generalmente, i vari contratti collettivi esaminano nello specifico il trattamento economico della giornata o dei periodi oggetto di trasferta. Fiscalmente (art. 51 c 5 DPR 917/86), le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Euro 46,48 al giorno, elevate ad Euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di r imbor so sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di Euro 15,49 elevati ad Euro 25,82 per le trasferte all’estero. Si precisa che le indennità o i rimborsi di spesa per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente e pertanto rientrano nell’imponibile sia contributivo sia fiscale. (continua a pag. 5) PRESENZE MESE DI LUGLIO In conseguenza della chiusura per ferie del nostro centro elaborazione dati è necessario che le presenze relative al mese di luglio pervengano entro il 26 luglio. IMPRESE E TERRITORIO — MONDO L A V O R O Con il D.Lgs del 4 agosto 1999 n. 345 lo Stato Italiano ha recepito la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. La normativa, modificando di fatto la Legge 977/67, ha inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro minorile, estendendone l’applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardano persone minorenni. Le disposizioni si applicano pertanto anche ai rapporti di appren- del LAVORO LUGLIO 2014 2 M I N O R I L E distato. Si intendono per: bambino: il minor e che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico; adolescente: il minor e di età compresa tra i 16 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico. Ne risulta pertanto che, in linea generale, l’età minima per l’ammissione al lavoro non può mai essere inferiore a sedici anni compiuti ed è inoltre subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria. Attualmente, in linea generale, si intende adempiuto il periodo di istruzione obbligatoria da coloro che hanno frequentato (continua a pag. 4) STAGISTI MINORENNI: VISITA MEDICA E SORVEGLIANZA SANITARIA Il 02 maggio 2013 stica (stage), siano coin(interpello 1/2013) il Mivolti in momenti di alnistero del Lavoro ha riternanza scuola lavoro sposto ai seguenti interpelovvero effettuino un li aventi quale denominaperiodo di tirocinio fortore comune la visita memativo e di orientamendica preventiva a stagisti to (interpello promosso minorenni: da Federcasse); obbligo di effettuare la se agli allievi che sevisita medica preventiva guono corsi di formanei confronti dei sogzione professionale nei getti minori di età, i quali si fa uso di laboraquali, in veste di partetori, attrezzature di lacipanti ai corsi di istruvoro in genere, agenti zione/formazione scolachimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali sia obbligatoria la visita medica preventiva (art. 8 L. 977/67) (interpello promosso dal Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro); se lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva premesso che, ai sensi e per gli effetti della L. 677/67 e smi lo studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore”, tant’è che nel campo di applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente i “minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro […] contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro […] ma non i rapporti didattici che coinvolgo- no gli studenti quand’anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto all’istituto scolastico (interpello promosso dal Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro). Premesso che lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento rappresenta una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’azienda non costituente rapporto di lavoro e regolato da apposita convenzione tra il soggetto promotore, il tirocinante e l’azienda ospitante, il MINISTERO DEL LAVORO ritiene che: i soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di forma(continua a pag. 4) IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO LUGLIO 2014 3 DEEJAY, MUSICI E COMPLESSI MUSICALI NEI LOCALI PUBBLICI Per i musici e gli artisti (anche se lavoratori autonomi) che eseguono prestazioni di pianobar o comunque di intrattenimento e spettacolo in locali pubblici è obbligatoria la comunicazione di assunzione, entro le ore 24 del giorno che precede la prestazione, inviata telematicamente al Centro per l’Impiego. I lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli (citiamo a titolo puramente esemplificativo cantanti, coristi, suonatori, ballerini, deejay, tecnici di luci, tecnici del suono o di scena, animatori ecc) sono soggetti alla contribuzione all’ENPALS (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo). Le imprese, i pubblici esercizi, gli enti e le associazioni possono far agire nei propri locali i lavoratori dello spettacolo solo se in possesso del certificato di agibilità. Il certificato di agibilità deve essere preventivamente richiesto all’ENPALS con denuncia telematica. [Attenzione: precisiamo che il certificato di agibilità non è il borderò SIAE su cui vengono inseriti i titoli dei brani eseguiti, ma è una vera e propria autorizzazione che deve essere rilasciata all’azienda.] Ne consegue, pertanto, che le aziende che intendono organizzare al proprio interno uno spettacolo de- vono: effettuare l’assunzione al collocamento degli artisti; consegnare e far sottoscrivere agli artisti regolare contratto di assunzione; effettuare l’immatricolazione degli artisti all’ENPALS (se non già in possesso del lavoratore); richiedere all’EN- PALS (per il tramite della SIAE) regolare certificato di agibilità; elaborare regolare prospetto paga e libro unico per gli artisti; consegnare e far sottoscrivere agli artisti il prospetto paga; provvedere al pagamento dei contributi INPS, INAIL ed ENPALS per gli artisti. PRECISIAMO IN PARTICOLARE CHE, IN CASO DI ISPEZIONE, GLI ARTISTI PRIVI DI EFFETTIVA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE SARANNO CONSIDERATI QUALI DIPENDENTI IN NERO CON L’APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI. A) PER I SOGGETTI ESENTI ESENZIONI dagli adempimenti contributivi e informativi ENPALS: COSA FARE PRIMA DELLO NEI CONFRONTI DELL’ENPALS: CARATTERISTICHE SOGGETTIVE: Giovani fino a 18 anni (*); Studenti fino a 25 anni; Pensionati di età superiore a 65 anni; Coloro che svolgono già un’attività lavorativa non nello spettacolo SPETTACOLO: Richiedere autocertificazione relativa alla categoria di esenzione Richiedere autocertificazione relativa al reddito percepito nell’anno in corso per lavoro nello spettacolo Soggetti la comunicazione al Centro per l’Impiego (ex ufficio di collocamento) Retribuzione B) PER I SOGGETTI NON ESENTI ENPALS: (*) Norme per i minori: non oltre la mezzanotte e visita medica COSA FARE PRIMA DELLO SPETTACOLO: CARATTERISTICHE OGGETTIVE: che effettuano esibizioni musicali DAL VIVO in spettacoli, manifestazioni di intr attenimento e nell’ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche. lorda annua per lavori nel settore spettacolo non superiore ad Euro 5.000,00 Effettuare Immatricolazione GRUPPI MUSICALI: del lavoratore all’ENPALS sono un gruppo musicale effettivo, con codice Richiesta agibilità all’ENPALS fiscale e riconosciuto dall’ENPALS, emetteranno regola- Regolare assunzione re fattura con contributi ENPALS (comunicazione al C.P.I., consegna lettera di assunzione) Se sono persone che suonano insieme, ma non hanno Se un codice fiscale unitario li dobbiamo considerare come singoli suonatori in base alle regole sopra esposte SCARICA DAL SITO www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp Le autocertificazioni da far compilare ai soggetti esenti dagli obblighi ENPALS COSA FARE DOPO LO SPETTACOLO: Elaborazione busta paga o ritirare fattura dal lavoratore autonomo; Versamento dei contributi; IMPRESE E TERRITORIO — MONDO L A V O R O (segue da pag. 2) per almeno dieci anni le scuole elementari e medie. E’ vietato (a meno che non si tratti di motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, purché svolti sotto la sorveglianza di formatori e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08) adibire gli adolescenti a lavorazioni che li espongano a: Agenti fisici quali atmosfera con pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori o locali sotto pressione ed a rumori con esposizione superiore a 90 decibel LEP-d Agenti biologici che possono causare malattie gravi e che possono propagarsi nella comunità o che del LAVORO LUGLIO 2014 M I N O R I L E sono stati geneticamente modificati; Agenti chimici: sostanze classificate come tossiche (T e T+), corrosive (C), esplosive (E), estremamente infiammabili (F+), nocive (Xn) (verificare al proposito detersivi o acidi utilizzati durante l’attività lavorativa) o irritanti (Xi) oltreché preparati classificati come agenti cancerogeni, piombo e composti ed amianto. Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. I minori, prima di essere avviati al lavoro devono obbligatoriamente essere sottoposti ad una VISITA MEDICA PREASSUNTIVA e successivamente a visite mediche periodiche da effettuar e a cura del datore di lavoro. Per gli adolescenti l’ora- STAGISTI MINORENNI (segue da pag. 2) zione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimichi, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni del Testo Unico per la sicurezza e per tano, in detti casi, sussiste l’obbligo 4 della sorveglianza sanitaria. Invece, l’obbligatorietà della visita medica preventiva per lavoratori minorenni, disciplinata dall’art. 8 della Legge 977/67, vige esclusivamente nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, circostanza che non sussiste per l’adolescente stagista e lo studente minorenne che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei sopra richiamati casi previsti dalla vigente normativa. DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO PER I MINORENNI È vietato adibire i minori al lavoro notturno. Con il termine notte si intende un periodo si almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. DEROGHE: Pubblici esercizi, il per iodo nottur no compr ende l’intervallo tra le ore 23 e le ore 6; Alberghi, il per iodo nottur no compr ende l’inter vallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30; Attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie e dello spettacolo, il per iodo nottur no decor r e dalle or e 24:00. Dal termine del servizio serale al lavoratore minore deve essere riconosciuto un periodo di riposo di almeno 14 ore. rio di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. L’orario di lavoro non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza. Salvo quanto disposto dai singoli CCNL o dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro, qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un’ora. Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Gli adolescenti impiegati nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione possono avere il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica. E’ vietato il lavoro not- turno per i minori di 18 anni. [Con il termine “notte” si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00 o tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Nel riquadro soprastante le varie eccezioni rispetto alla regola generale.] Unica eccezione per il lavoro notturno dei minorenni è il caso di forza maggiore – purché il minore abbia almeno 16 anni, che il lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e che non siano disponibili lavoratori adul -ti – che ostacola il funzionamento dell’azienda. In tal caso, però, il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, indicando la causa di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono impiegati. In tal caso spetta al minore, oltre alle maggiorazioni retributive, un periodo di riposo compensativo che deve essere fruito entro tre settimane. IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO LUGLIO 2014 5 TELECAMERE NEI LUOGHI DI LAVORO E’ opportuno prestare particolare attenzione all’utilizzo di telecamere o altri apparecchi di ripresa all’interno di qualunque spazio di lavoro (negozi, uffici, laboratori, officine ecc). L’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) vieta infatti l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Ne consegue che risulta vietato l’utilizzo di apparecchi che possano riprendere anche solo saltuariamente l’attività dei dipendenti. Se gli impianti e le apparecchiature di controllo sono necessari per esigenze organizzative e produttive (esempio controllo degli accessi) ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto a seguito di autorizzazione che deve essere rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro competente . La violazione di quanto sopra, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punita con ammenda da Euro 154,00 a Euro 1.549,00 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. Considerando l’aumento in maniera quasi esponenziale di richieste di autorizzazione di installazione impianti audiovisivi nelle aziende, il Ministero del Lavoro, con la nota n. 37/0007162 del 16 aprile 2012 ha semplificato e snellito l’iter burocratico per l’ottenimento delle relative autorizzazioni. Infatti, nel corso degli ultimi anni, alcune attività economiche, quali ad esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante ecc., sono divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e pertanto l’utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, sempre e comunque, sia un fattore deterrente che uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti. Le esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori sono oggettivamente obiettivate dalle circostanze sopra indicate e pertanto, in qualche modo oggetto di una “presunzione” di ammissibilità delle domande volte all’installazione delle apparecchiature che potranno - ed anzi dovranno - consentire la massima potenzialità di controllo dell’incolumità del personale lavorativo e dei terzi. Da ciò consegue che il rilascio dell’autorizzazione da parte della D.T.L. non necessita in tali ipotesi di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente per il rilascio dell’autorizza- zione. Al di fuori della casistica sopra evidenziata le competenti D.T.L. dovranno porre particolare attenzione ai presupposti legittimanti l’installazione e cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive. Per il corretto utilizzo degli apparecchi audiovisivi il datore di lavoro dovrà: rispettare la disciplina sulla privacy (D.Lgs 196/2003); rispettare la normativa relativa alla raccolta e conservazione delle immagini; prima della messa in funzione dell’impianto darne comunicazione scritta ai lavoratori; l’impianto, che registrerà solo le immagini indispen- sabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte a rischi di furto e l’eventuale ripresa dei dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità; sull’impianto non potrà essere apportata alcuna modifica previa relativa comunicazione alla D.T.L. competente; le immagini registrate non potranno essere utilizzate per contestazioni e provvedimenti disciplinari; in occasione dell’accesso alle immagini la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati. TRASFERTE E TRASFERTISTI (segue da pag. 1) Il lavoratore che esegue la sua prestazione attraverso continui e successivi spostamenti in differenti sedi di lavoro è considerato TRASFERTISTA (Cass. 3749/88). Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori TRASFERTISTI, anche se corrisposti con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare e per tale importo rientrano sia nell’imponibile fiscale, sia in quello contributivo. SOGGETTI ESCLUSI DALL’INAIL Ricordiamo che sono esclusi dall’assicurazione INAIL contro gli infortuni i titolari di ditte individuali operanti nel settore del terziario (commer cio, tur ismo e ser vizi). Al fine di tutelarsi in caso di eventuali malattie professionali e/o infortuni tali soggetti dovranno autonomamente valutare una copertura assicurativa privata. INAIL E FATTURAZIONE P.A. In questi giorni l’INAIL sta inviando a tutte le aziende una comunicazione riguardante le disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. La comunicazione riguarda pertanto esclusivamente le aziende che a seguito di servizi resi nei confronti della pubblica amministrazione devono emettere le fatture per ottenere i pagamenti. IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO LUGLIO 2014 6 ADEGUAMENTO DEL RISCHIO INAIL AL FINE DI POTER AGGIORNARE I DATI COMUNICATI ALL’INAIL VI INVITIAMO A COMPILARE IL SEGUENTE QUESTIONARIO RELATIVO ALLE VARIAZIONI DAL 01/10/2013 FINO AL 30/06/2013 (O PRECEDENTI SE MAI COMUNICATI AI NOSTRI UFFICI) E DI INVIARLO AI NOSTRI UFFICI: FAX 0173/36.21.39 e-mail: [email protected] (DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI) Nel periodo sopra riportato sono intervenute le seguenti modifiche: AUTOMEZZI SI NO SONO STATI ACQUISITI NUOVI LOCALI, MAGAZZINI, SI PIAZZALI DI RIMESSAGGIO, AREE ESPOSITIVE, APERTURE NUOVI NEGOZI ECC.? NO ACQUISTO ECC.? MACCHINARI, ATTREZZATURE, Se si quali: Data di acquisto delle attrezzature: Data di aquisto nuovi locali/apertura nuovo negozio_____________ Se si : I NUOVI LOCALI O LE NUOVE AREE SONO ADIACENTI ALLA SI SEDE DELLA DITTA? NO SI NO UTILIZZANO SI NO SONO INTERVENUTE VARIAZIONI NEI CICLI PRODUTTIVI? Data in cui è iniziata la variazione del ciclo produttivo ___________ GLI IMPIEGATI E/O I COMMESSI L’AUTOVETTURA PER LAVORO? NOTE: Timbro ditta
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