Rimozione e smaltimento di rifiuti depositati

COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli
Prot. 2014 0020487 Uscita
Ore: 13. 10 del 06/08/20 14
COMUNE DI NOLA
(Provincia di Napoli)
SETTORE TUTELA AMBIENTE
Tei. 081 8226204
Ordinanza n. 26 Settore T. A. del 06/08/2014
Oggetto : art. 192 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 - rimozione e smaltimento di rifiuti depositati presso Parco II
Giglio di via Feudo 38 - tramite piano di smaltimento.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che l'art. 5°, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5
prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale,
le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTO il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la
gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati;
VISTO , in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, e prevede, in caso di violazione del divieto che si disponga con
ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
VISTE le note del Corpo Forestale dello Stato Comando-Stazione di Marigliano - prot. n. 907 pos. VI- 2/8 Rif.
CNR 04/2011, assunta al prot. gen. n. 17664 in data 04/07/2014 e comunicazione Prot.n. 399 Pos. VI - 2/8,
inviata al Sindaco di Noia, assunta al prot. n. 17665 in pari data, con le quali si trasmettevano le risultanze del
sopralluogo ARPAC, effettuato in data 03/07/2014, nel fondo censito al NCU, foglio 20 p.lla 1603, di circa ma
800, delimitato da un muretto di cinta, con accesso dal "Parco il Giglio" di via Feudo n. 38, di proprietà della
società"IMMOBILIARE SAVIANESE Sri", alla presenza della sig.ra Gragnaniello Emilia, nata a Saviano il
06/05/1972 . residente a Noia alla traversa VI Circumvallazione n. 4 , nella qualità di amministratore unico della
società nonché custode giudiziaria del sito;
LETTO il verbale n. 26/LC-SM/14 del Dipartimento ARPAC di Napoli-Ufficio di Tufino , l'allegata
classificazione e le modalità di rimozione dei rifiuti rinvenuti come appresso:
CLASSIFICAZIONE
RIFIUTI
I rifiuti rinvenuti, per quanto e stato possibile visionare, sono classificabili, ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.iL, nelle seguenti
Traverse ferroviarie in legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate - Codice CER
-17.02.04*- (rifiuti speciali pericolosi );
Rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione e ricostruzione- Codice CER - 17.01.07- (
rifiuti speciali non pericolosi);
Plastica - Codice CER - 17.02.03 - (rifiuti speciali non pericolosi);
Legno - Codice CER -17.01.01. (rifiuti speciali non pericolosi);
Imballaggi metallici - Codice CER - 15.01.04 - (rifiuti speciali non pericolosi);
Ferro e acciaio - Codice CER - 17.04.05 - (rifiuti speciali non pericolosi)
1. Ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, è opportuno che il soggetto obbligato rediga un
progetto tecnico che prevede la rimozione dei rifiuti, almeno per 1,00 metro di profondità,
anche attraverso la vagliatura in loco mediante ditta autorizzata.
2. I rifiuti classificati dovranno essere rimossi con opportuna caratterizzazione mediante analisi
degli stessi , da parte del soggetto obbligato, ed avviati al recupero nel rispetto del D. Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. mediante ditta specializzata e autorizzata ai sensi della normativa vigente (
Albo Nazionale Gestori);
3. Si ritiene opportuno attuare , così come previsto dall'art. 242 comma 2 , un'indagine
preliminare del suolo, onde accertare un eventuale superamento delle CSC ( Concentrazioni
Soglia di Contaminazione) , nell'area d'ombra dei soli rifiuti speciali pericolosi ( traverse
ferroviarie in legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate);
CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lgs. 03 aprile 2006 prevede che:
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chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in
solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per
avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si
procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di
persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti
della persona stessa.
CONSIDERATO che alla luce di quanto emerso ed analizzato, l'area versa in condizioni di elevata precarietà
ambientale e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo su cui tali rifiuti sono stati
depositati/abbandonati e costituisce pericolo per la pubblica salute;
RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di
tali rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
RILEVATO, altresì, che essendo stata dissequestrata l'area interessata, come indicato nella nota prot. n. 399
Pos.VI-2/8 del Corpo Forestale dello Stato, le operazioni di rimozione dei rifiuti possono essere avviate tramite
la redazione di un piano di smaltimento così come indicato dall'ARPAC nel verbale n. 26/LC-SM/14 che in
uno, si allega alla presente;
RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D. Lgs 152/2006 il quale vieta
l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
RITENUTO, per le considerazioni su esposte , sussistere la responsabilità della soc."IMMOBILIARE
SAVIANESE Sri" con sede legale in Noia alla via Feudo n. 38 , della quale è amministratore unico la sig.ra
GRAGNANIELLO Emilia,nata a Saviano il 06/05/1972, residente a Noia alla Trav. VI Circumvallazione n. 4;
RICHIAMATI:
• il D.Lgs 267/2000 art. 107 ;
• gli artt. 192 - 255 e 256 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Determina Dirigenziale nr. 43 del 15/07/2014 concernente la delega di funzioni art. 17 co.l D Lgs
165/2001;
O R D I N A
Alla sigra GRAGNANIELLO Emilia, nata a Saviano il 06/05/1972 , residente a Noia alla Trav. VI
Circumvallazione n. 4, nella qualità di amministratore unico della soc."IMMOBILIARE SAVIANESE Sri" con
sede legale in Noia alla via Feudo n. 38,
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di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti esistenti nel fondo di proprietà della soc
Immobiliare Savianese Sri , sito in Noia al "Parco II Giglio" in via Feudo , 38 tramite un piano di
smaltimento e secondo le modalità indicate dall'ARPAC nel verbale n. 26/LC-SM/14 del 03/07/2014 ,
allegato alla presente.
di ripristinare lo stato dei luoghi;
di comunicare al Comune 1' avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione
delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;
DISPONE
che , nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio
in danno al soggetto obbligato e al recupero delle somme anticipate da quest'Amministrazione, nonché a
presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 coma 3 del D. Lgs n. 152/2006;
I N F O R M A
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel
termine di 60 giorni dalla notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
da proporre entro 120 giorni dalla notifica;
D I S P O N E
che la presente ordinanza sia notificata alla sigra GRAGNANIELLO Emilia, nata a Saviano il 06/05/1972,
residente a Noia alla Trav. VI Circumvallazione n. 4 ;
che copia del presente provvedimento venga inviatato a :
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PREFETTURA DI NAPOLI - SEDE - fax 081 7943555
PRESIDENTE della REGIONE CAMPANIA -Via Santa Lucia - 80134 NAPOLI -fax 081 7962320;
All'ASL NAPOLI 3 Sud -UOPC - NOLA - fax 081 8223615;
Alla PROVINCIA di NAPOLI -Settore Tutela Ambiente-Direzione Tutela Suolo - Bonifica Siti -Piazza
Matteotti n. 1- 80133 Napoli - fax 081 7949571;
Al CORPO FORESTALE dello STATO -Comando Stazione di Marigliano - fax 081 5191415
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Noia 081 5125388;
Al Comando della STAZIONE DEI CARABINIERI di NOLA -fax 081 5486326;
Al Comando della POLIZIA MUNICIPALE - fax 081 5127104.
che copia del presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul Sito Internet
del Comune.
SETTORE
7TELA AMBIENTE
II RestiDpnsabi
Rag. Fran i
ARPAC
Dipartimento di Napoli
Ufficio di Tufino
VERBALE n. 26/LC-SM/14
Oggetto: Richiesta di sopralluogo urgente, presso Parco Giglio in via Feudo e.38 Comune di Noia, da parte della Procura della Repubblica di Noia e del Corpo
Forestale dello Stato - Comando Stazione Forestale di Marigliano.
In data 03/07/2014 alle ore 09,00 i sottoscritti tecnici: Luigi CAPPELLA e Sebastiano
MOLARO del Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli - Ufficio di Tufino, in
alla richiesta del 02/07/2014, prot.392, ci siamo recati, congiuntamente al Comandante
Geremia Cavezza e l'agente scelto Del Pesce Umberto,presso il sito in oggetto per la verifica
dell'attuale stato dei luoghi e la classificazione dei rifiuti abbandonati.
Il sito oggetto di verifica di proprietà della Immobiliare Savianese srl, già oggetto di
sequestro in data 01/03/2011, è un fondo, censito al NCU foglio 20 particella 1603, di circa
800 mq delimitato da un muretto di cinta in tufo, accessibile esclusivamente dal suddetto
Parco Giglio attraverso un cancello in ferro, ritrovato aperto.
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Al sopralluogo è presente l'amministratore unico nonché custode giudiziario della
suddetta società, la sig.ra Gragnaniello Emilia nata a Saviano il 06.05.1972 , che ha fornito i
propri mezzi (mini scavatore e mini pala) per poter effettuare n°3 trincee di dimensione
1,0x2,0 metri, di profondità circa 1,0 m, rispettivamente individuate con le seguenti
coordinate (trincea n°l: latitudine 49.9209°/longitudine 14.5255°; trincea n°2: latitudine
40.9210°/longitudine 14.5250°; trincea n°3: latitudine 40.9212°/longitudine 14.5253°).
Da gli scavi sono emersi i seguenti rifiuti derivanti da attività di dernoteiefte-~&
costruzione del tipo: mattoni, cemento, mattonelle, plastica, legno, ferro, pezzi"
ceramica, massetti di cemento con mattonelle, chiusini in cemento.
Inoltre sul fondo sono stati rinvenuti: traversine ferroviarie in legno, serbatoio in
metallo, fusto metallico, pali in ferro, tubi in plastica, cordoli in pietra, cavi elettrici in
plastica, plastica, ferro, legno.
! Dipartimento di Napoli
Ufficio di Tufino
CAMPANIA
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI
I rifiuti rinvenuti, per quanto è stato possibile visionare, sono classificabili, ai sensi del
D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, nelle seguenti tipologie:
« Traverse ferroviarie in legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate - CODICE
CER- 17.02.04* - (rifiuti speciali pericolosi);
• Rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione ericostruzione- CODICE CER - 17.01.07 (rifiuti speciali non pericolosi);
« Plastica - CODICE CER - 17.02.03 - (rifiuti speciali non pericolosi);
• Legno » CODICE CER - 17.01.01 - (rifiuti speciali non pericolosi);
• Imballaggi metallici - CODICE CER - 15.01.04 - (rifiuti speciali non pericolosi);
• Ferro e acciaio - CODICE CER - 17.04.05 - (rifiuti speciali non pericolosi);
Fino al dissequestro e alla rimozione dei rifiuti, dovrà, comunque, essere prevista
un'attività di controllo finalizzata a verificare il permanere, nel tempo, delle condizioni che
assicurino la salute pubblica e la protezione ambientale.
Si ritiene opportuno, in via preliminare ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, che il
soggetto obbligato rediga un progetto tecnico che prevede la rimozione dei rifiuti, almeno per
1,00 metro di profondità, anche attraverso la vagliatura in loco mediante ditta autorizzata.
I rifiuti classificati dovranno essere rimossi con opportuna caratterizzazione mediante
analisi degli stessi, da parte del soggetto obbligato, ed avviati al recupero nel rispetto del
D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii., mediante ditta specializzata e autorizzata ai sensi della
normativa vigente (Albo Nazionale Gestori).
Ed infine, si ritiene opportuno attuare, così come previsto dall'ari. 242 comma 2,
un'indagine preliminare del suolo, onde accertare un eventuale superamento delle CSC
(Concentrazioni Soglia di Contaminazione), nella area d'ombra dei soli rifiuti speciali
pericolosi (traverse ferroviarie in legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate).
Del che è verbale L.C.S., alle ore 15:30, tanto si comunica per i necessari e successivi
provvedimenti di competenza.
E' stato redatto rilievo fotografico
/ Tecnici ARPAC
don. Luigi Cappella
are/?. Sebastiano Mo/aro
// Comando Stazione/forestale di Marigli$no