Guida facile Scipafi

Guida facile Scipafi
Chi, come, quando e perché aderire al nuovo Sistema
di Protezione contro le frodi da furto d’identità
Sommario
1. Che cos’è SCIPAFI ......................................................................... 3
2. Chi deve aderire ............................................................................. 4
2.1 Aderenti Diretti .......................................................................... 4
2.2 Aderenti Indiretti ........................................................................ 5
3. I dati su cui effettuare il riscontro .................................................... 5
4. Modalità di adesione e scadenze ................................................... 8
5. Contributo per l’adesione al Sistema SCIPAFI ............................. 11
6. Obbligatorietà dell’adesione e della consultazione del sistema
SCIPAFI ............................................................................................ 12
7. Consultazione del sistema SCIPAFI non solo per il credito al
consumo ........................................................................................... 13
8. Experian-Cerved può aiutarvi ....................................................... 13
9. FAQ............................................................................................... 15
10. Contatti ....................................................................................... 20
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1. Che cos’è SCIPAFI
SCIPAFI è il Sistema pubblico di prevenzione che consente il
riscontro dei dati contenuti nei principali documenti d'identità,
riconoscimento e reddito, con quelli registrati nelle banche dati degli
enti di riferimento, attualmente quelle dell'Agenzia delle Entrate,
Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
INPS e INAIL. Questo riscontro si configura quindi come efficace
strumento di prevenzione per i "furti d'identità" sia totali che parziali.
Il furto d’identità va inteso sia come impersonificazione totale
(occultamento totale della propria identità mediante l'utilizzo indebito
di dati relativi all’identità e al reddito di un altro soggetto.
L'impersonificazione può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili
sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto) sia come
impersonificazione parziale (occultamento parziale della propria
identità mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla
propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro
soggetto, nell'ambito di quelli di cui al punto precedente).
Il Ministero dell’Economia delle Finanze (MEF) è il titolare del
Sistema mentre Consap Spa (Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a. ) è l’ente gestore.
L’avvio ufficiale del Sistema, in base alle indicazioni da ultimo
ricevute dal MEF, è previsto per il 19 gennaio 2015 .
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2. Chi deve aderire
L'accesso al Sistema, disciplinato dal D.lgs. 141/2010 con modalità
individuate nel Regolamento Attuativo (Decreto MEF del 19 maggio
2014 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2014 e in vigore dal 16 luglio 2014)
è attualmente previsto per i seguenti soggetti:
2.1 Aderenti Diretti
•
Banche
•
Intermediari finanziari
•
Fornitori di servizi di comunicazione elettronica (p. es. società
di telefonia)
•
Fornitori di servizi interattivi o servizi ad accesso condizionato
(soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi
di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante
distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione
dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente
alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della
c.d. "società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una
guida elettronica ai programmi);
•
È inoltre previsto che a partire dal 16 luglio 2015 aderiscano al
Sistema anche le compagnie di assicurazione
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2.2 Aderenti Indiretti
Gestori di Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) ed imprese che
offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo,
delle frodi. Gli aderenti indiretti sono individuati tramite apposita
convenzione con il MEF e potranno accedere al sistema di
prevenzione previo conferimento di delega da parte degli
aderenti diretti.
Nella medesima convenzione, da adottarsi previo parere conforme
del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le
modalità di partecipazione al sistema di prevenzione da parte degli
aderenti indiretti nonché le modalità di trattamento dei dati personali.
Il regolamento stabilisce quindi i soggetti che possono accedere al
sistema SCIPAFI. In base ad alcune precisazioni fornite dal MEF,
l’accesso da parte di aziende che gestiscono strutture informatiche
per conto delle banche è consentito solo se le aziende di servizio
sono parte del gruppo bancario di riferimento e nel rispetto delle
disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.
3. I dati su cui effettuare il riscontro
I dati che possono essere riscontrati sul Sistema SCIPAFI sono
indicati nella seguente tabella. Si evidenzia che, affinché
l’interrogazione sia ritenuta valida, è necessario disporre dei
seguenti dati obbligatori (validi per tutte le categorie di aderenti):
•
Nome, Cognome, Luogo di nascita/Stato
estero/provincia, Data di nascita e Sesso
•
Codice fiscale
•
Tipo di documento di riconoscimento
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•
Numero del documento di riconoscimento
•
Data di scadenza del documento di
riconoscimento (*)
Dati oggetto di riscontro
Banca dati
Obbligatori
Identificativi della persona fisica: Agenzia delle Entrate
data e luogo di nascita, sesso,
codice fiscale
Sì
Documenti di riconoscimento:
patente, passaporto, permesso
di soggiorno
Ministero delle
Infrastrutture e dei
trasporti (patente)
Ministero dell’Interno
(passaporto e permesso di
soggiorno)
Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Sì,
almeno
uno
Agenzia delle Entrate
INPS
No
No
INPS (ex INPDAP)
No
INAIL
No
Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
No
Sì
Tessera sanitaria
Domicilio fiscale: indirizzo in
Italia
Dichiarazione dei redditi
Busta paga di dipendenti
privati
Busta paga di dipendenti
pubblici
Posizione assicurativa
INAIL del datore di lavoro
Partita IVA
Identificativi della persona fisica:
cognome, nome, data e luogo
di nascita, sesso, codice fiscale
No
No
(*) La data di scadenza del documento di riconoscimento, in fase di avvio del servizio
e per i primi 12 mesi, sarà considerata quale dato facoltativo.
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Per quanto riguarda la carta d’identità, il numero del documento sarà
sottoponibile a verifica successivamente all’avvenuto popolamento
dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che
centralizza i dati delle singole anagrafi comunali presenti sul territorio
nazionale. Nell’ambito del Codice dell’amministrazione digitale (vds.
art. 62, comma 4, del Decreto legislativo 07.03.2005, n° 82, e
successive modificazioni e integrazioni) è stata infatti introdotta la
previsione che i dati relativi ai cittadini, riversati nella ANPR,
comprendano il numero, la data di emissione nonché la data di
scadenza della carta di identità.
Il sistema di prevenzione consente comunque, sin dalla data di
avvio, la verifica dei dati anagrafici contenuti nelle carte di identità,
con esclusione dei tre dati sopra menzionati, attraverso il
collegamento con l’Agenzia delle Entrate.
L’amministratore dell’aderente diretto può circoscrivere le regole di
obbligatorietà e di visibilità dei dati oggetto di riscontro, nel rispetto
dei vincoli di configurazione generali imposti.
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4. Modalità di adesione e scadenze
L’adesione al Sistema prevede da parte delle organizzazioni l’invio di
un formulario al MEF e, a seguito di approvazione, la stipula di una
convenzione con Consap (vedi scadenze nella tabella qui sotto). Dal
18 Novembre 2014 sono attive sul portale Scipafi le funzionalità che
consentiranno agli aderenti, il cui formulario sia stato approvato dal
MEF, di accedere alla fase successiva di convenzionamento con
l’ente gestore (Consap).
È previsto che la fase di convenzionamento termini il 19 gennaio
2015, data in cui prenderà formalmente avvio il servizio di riscontro.
La procedura di convenzionamento è totalmente informatizzata e
prevede l’uso:
•
della firma digitale,
•
della marca temporale (la marca temporale è
un servizio offerto da un Certificatore
Accreditato, che permette di associare data
e ora certe e legalmente valide ad un
documento informatico, consentendo quindi
di associare una validazione temporale
opponibile a terzi. (cfr. Art. 20, comma 3
Codice dell’Amministrazione Digitale D.lgs.
82/2005).
• della posta elettronica certificata (PEC).
Si evidenzia che il kit di firma digitale e marca temporale è
indispensabile per il perfezionamento del processo di
convenzionamento.
E’ inoltre necessario allegare sia al Formulario che alla Convenzione
i seguenti documenti:
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•
il documento di riconoscimento del soggetto
munito di poteri di firma per l’aderente;
• il documento che attesta i suoi poteri di firma.
Per la convenzione si aggiunge ai due documenti sopraindicati la
copia del pagamento della quota di adesione.
Nella tabella seguente si riepilogano le fasi in cui si articola il
processo di adesione e le relative scadenze.
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Fasi del processo di convenzionamento
Scadenza
Registrazione al sito e invio del formulario +
allegati da parte degli Aderenti Diretti
Entro il 15 ottobre
2014*
Istituzione della lista nominativa degli
aderenti diretti da parte del MEF e
comunicazione delle successive variazioni
da parte degli Aderenti Diretti
Entro il 16
novembre 2014*
Stipula della Convenzione + allegati
(inclusa copia del versamento del
contributo)
Entro il 19
gennaio 2014*
È importante che l’Aderente Diretto indichi già nel Formulario
che vuole avvalersi anche del SIC Experian-Cerved per
accedere al Sistema SCIPAFI. Tale indicazione non è vincolante
e consente all’Aderente Diretto di poter avere l’opportunità di
accedere tramite un SIC senza avere comunque nessun vincolo.
All’esito della pubblicazione della Convenzione Aderenti
Indiretti/MEF sul sito di quest’ultimo, il portale SCIPAFI renderà
disponibile un’apposita sezione dedicata ai rapporti tra aderenti
diretti ed aderenti indiretti, tramite cui sarà possibile segnalare
l’affidamento dell’incarico ad uno o più aderenti indiretti, modificarne i
termini o revocarlo.
*ATTENZIONE: Queste date sono state modificate e potrebbero
variare ancora. La fonte a cui fare riferimento è il portale
convenzione SCIPAFI.
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5. Contributo per l’adesione al Sistema
SCIPAFI
Per l’adesione al sistema è previsto un contributo da parte degli
aderenti diretti che prevede:
•
il pagamento di una quota a calcolata sulla base del
numero degli Aderenti Diretti e volta alla copertura delle
spese di progettazione e di realizzazione del progetto. Per
gli aderenti diretti il cui valore dell’attivo dello stato
patrimoniale, risultante dall’ultimo bilancio approvato alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, è
superiore a euro 5.000.000.000,00, l’importo del contributo
può essere incrementato fino al doppio di quello stabilito;
•
un costo unitario per ciascuna richiesta di verifica pari a
0,30 euro, al netto dell’IVA. A decorrere dalla data di avvio
del sistema di prevenzione, gli aderenti diretti non sono
assoggettati al pagamento di 0,30 euro, fino alla
concorrenza dell’importo versato dagli stessi aderenti
diretti come quota di adesione (lett. a).
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6. Obbligatorietà dell’adesione e della
consultazione del sistema SCIPAFI
Con la circolare del 17 luglio u. s. il MEF ha fornito chiarimenti in
merito all’obbligatorietà dell’adesione e della consultazione del
Sistema SCIPAFI.
E’ stato quindi ribadito il principio di obbligatorietà di adesione al
sistema da parte dei soggetti aderenti, e sancito altresì l’obbligo di
consultazione dello stesso per richieste relative a una dilazione o un
differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga
facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito.
Tale obbligo di consultazione deve essere, tuttavia, interpretato alla
luce del criterio di approccio basato sul rischio, filo conduttore della
normativa di prevenzione del riciclaggio. In sostanza, l’obbligo di
consultazione sussiste nei soli casi in cui il cliente non abbia avuto
precedenti rapporti diretti con l’aderente, né risulti essere una
persona la cui identità è, per altri versi, nota all’aderente stesso.
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7. Consultazione del sistema SCIPAFI
non solo per il credito al consumo
Nella stessa circolare si precisa che è possibile verificare l’autenticità
dei dati sul Sistema SCIPAFI ai fini della prevenzione del furto di
identità anche, a titolo di esempio, per l’apertura di conto corrente o il
conto di deposito, il cambio degli assegni allo sportello da parte di
soggetti non clienti dell’istituto bancario, fideiussioni, finanziamenti in
generale, adeguata verifica della clientela in ambito antiriciclaggio.
8. Experian-Cerved può aiutarvi
L’accesso al sistema SCIPAFI è concesso ai cosiddetti “aderenti
diretti” e ai gestori di Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) definiti
come “aderenti indiretti” (previo conferimento di delega da parte degli
“aderenti diretti”).
Experian-Cerved Information Services Spa (ECIS) in qualità di
“aderente indiretto” potrà quindi effettuare i controlli antifrode
attraverso il collegamento a SCIPAFI per i propri clienti.
In questo modo i nostri clienti avranno la possibilità di:
•
integrare l’interrogazione completa al SIC con il riscontro al
Sistema Pubblico (SCIPAFI);
•
rafforzare gli strumenti anti-frode integrando il prodotto Detect
con i nuovi controlli SCIPAFI;
•
invocare attraverso un nuovo accesso il sistema SCIPAFI
arricchito dei dati di fonte pubblica del Credit Bureau e delle
regole Detect relative ai controlli sui documenti rubati e
smarriti.
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•
restituire nella risposta l’indicatore sintetico SCIPAFI che
prevede le combinazioni di esito sui controlli effettuati ed è
volto ad agevolare la lettura della risposta riscontrata sul
Sistema Pubblico.
Il riscontro sul sistema pubblico di prevenzione verrà effettuato sui
dati, forniti da persone fisiche e ditte individuali, contenuti nei
principali documenti d’identità, riconoscimento e reddito che saranno
verificati con quelli registrati negli archivi delle amministrazioni e
degli enti pubblici quali in particolare:
•
Agenzia delle entrate: anagrafe tributaria
•
Ministero dell’Interno: archivio passaporti e permessi di
soggiorno
•
Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, Prefetture: Patenti
•
INPS (incluso. Ex-INPDAP): versamenti contributivi datori di
lavoro per il mondo privato e pubblico, evidenze dalla busta
paga
• INAIL: verifica posizione assicurativa datore di lavoro
L’utente potrà accedere in modalità cosiddetta Light effettuando il
riscontro con minime modifiche al proprio tracciato di input e di
output o con accesso Full per verificare tutti i dati presenti nel
Sistema Pubblico.
La risposta sarà arricchita con il nuovo indicatore SCIPAFI e l’esito in
dettaglio dei riscontri effettuati sul Sistema Pubblico sarà integrato
nel tracciato di risposta oppure disponibile attraverso il Portale ECIS.
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9. FAQ
Di seguito forniamo un elenco di domande e risposte che ci sono
state frequentemente poste nel corso di questi ultimi mesi:
1. La delega deve essere compilata insieme al formulario
iniziale da chi userà i SIC come tramite?
No, la delega sarà conferita successivamente al
momento del convenzionamento.
2. Experian, laddove già disponibili, continuerà a fornire
controlli sui documenti smarriti e rubati?
Sì, Experian continuerà a fornire tali controlli
nell’ambito del Servizio DETECT.
3. SCIPAFI e verifica dell’identità a fini antiriciclaggio?
La disposizione dell’art 30 ter, comma 7 bis D. Lgs.
141/2010 permette di estendere la verifica
dell’autenticità dei dati, ai fini della prevenzione del
furto di identità, anche in presenza di fattispecie quali
l’adeguata verifica della clientela in ambito anti
riciclaggio.
4. E’ obbligatorio consultare il sistema?
E’ obbligatorio consultare il sistema nelle fattispecie
declinate all’art. 30 ter, comma 7 D. Lgs. 141/2010.
Tale obbligo di consultazione, come precisato nella
circolare del 17 luglio u.s. (ID 2094108 ) deve essere,
tuttavia, interpretato alla luce del criterio di approccio
basato sul rischio, filo conduttore della normativa di
prevenzione del riciclaggio. In sostanza, l’obbligo di
consultazione sussiste nei soli casi in cui il cliente non
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abbia avuto precedenti rapporti diretti con l’aderente,
né risulti essere una persona la cui identità è, per altri
versi, nota all’aderente stesso.
5. Anche qualora si decida di aderire in modo indiretto è
comunque necessario fare un convenzionamento diretto o
si riesce a semplificare evitando la burocrazia?
E’ comunque necessario il convenzionamento tra
aderente diretto e CONSAP.
6. Come avviene la contribuzione in caso di frode? C'è un
obbligo di comunicare nell'archivio la frode subita?
In via preliminare si precisa che le disposizioni
riguardanti le informazioni sul rischio di frodi e sulle
frodi subite si applicheranno decorsi diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento. La
contribuzione dei Dati è obbligatoria.
7. Il formulario è modificabile successivamente al primo
invio?
Si, nel successivo termine normativamente previsto a
tale scopo.
8. Obbligo di accesso/ interrogazione /consultazione sarà
contestuale al rilascio del sistema o esiste una franchigia?
In relazione ai casi su menzionati in cui sussiste
l’obbligo di consultazione del sistema, non sono
previste franchigie.
9. I dati di input necessari per i controlli INPS/ex INPDAP e
INAIL quali sono?
INPS (datori di lavoro privati): Matricola INPS del
datore di lavoro, mese ed anno di competenza della
busta paga ed imponibile contributivo mensile.
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Ex INPDAP (datori di lavoro pubblici): Codice fiscale
del datore di lavoro, mese ed anno di competenza
della busta paga ed imponibile contributivo mensile.
INAIL: posizione del datore di lavoro.
10. Patente: si intende sia il documento emesso dalla
Prefettura che quello emesso dalla MCTC?
Si, possono essere riscontrati entrambi i documenti.
11. Il costo a interrogazione viene detratto dalla quota una
tantum anche in caso di accesso tramite il SIC (indiretto)?
Si, viene scalato in ogni caso fino a concorrenza della
quota versata.
12. Con riferimento alla verifica dei dati presso INPS/INAIL/EX
INPDAP il sistema conferma se il soggetto è dipendente di
una determinata azienda?
No, il sistema conferma solo l’esistenza della matricola
INPS o del Codice Fiscale del datore di lavoro, ma non
conferma la sussistenza del rapporto di lavoro con un
determinato datore.
13. Anche le società di leasing devono aderire?
Sì.
14. Nel formulario potrà essere inserito più di un SIC come
Aderente Indiretto? L’indicazione inserita nel formulario
sarà vincolante?
Sì, nel formulario possono essere indicati più SIC. La
scelta di utilizzare un SIC piuttosto che un altro non è
vincolante. Non bisognerà utilizzarli tutti
contestualmente, ma di volta in volta si accederà al
sistema con quello prescelto. Il nostro suggerimento
è, in questa prima fase di compilazione del formulario
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ed invio, di inserire tutti i SIC che si intende
eventualmente utilizzare.
15. Per ogni richiesta o accensione di finanziamento rimane
comunque fermo l’obbligo di avvisare il cliente che è stato
segnalato al SIC il relativo rapporto di credito?
Sì
16. L’informativa deve essere modificata?
Sia l’informativa generica resa dall’aderente diretto
alla propria clientela che l’informativa SIC dovranno
essere integrate con la descrizione delle finalità e delle
modalità di trattamento.
17. Come viene quantificato il contributo?
Per l’adesione al sistema è previsto un contributo da
parte degli aderenti diretti che prevede:
a) il pagamento di una quota a calcolata sulla base del
numero degli Aderenti Diretti e volta alla copertura
delle spese di progettazione e di realizzazione del
progetto. Per gli aderenti diretti il cui valore dell’attivo
dello stato patrimoniale, risultante dall’ultimo bilancio
approvato alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, è superiore a euro 5.000.000.000,00,
l’importo del contributo può essere incrementato fino
al doppio di quello stabilito;
b) un costo unitario per ciascuna richiesta di verifica
pari a 0,30 euro, al netto dell’IVA. A decorrere dalla
data di avvio del sistema di prevenzione, gli aderenti
diretti non sono assoggettati al pagamento di 0,30
euro, fino alla concorrenza dell’importo versato dagli
stessi aderenti diretti come quota di adesione (lett. a)).
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18. Quando dovrà essere versata la quota?
Gli aderenti diretti dovranno versare la quota all’atto
della stipula della convenzione di cui all’articolo 4,
comma 2 del Regolamento (Decreto 19 maggio 2014 ,
n. 95), quest’ultima da sottoscrivere entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
19. Da quando posso interrogare il sistema?
Il sistema dovrebbe essere disponibile per la
consultazione decorso il termine di 120 giorni
dall’entrata in vigore del regolamento.
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10. Contatti
Per ulteriori informazioni e chiarimenti il Servizio Clienti di
Experian-Cerved è a vostra disposizione. Il personale qualificato è in
grado di aiutarvi durante tutto il processo di compilazione del
formulario.
Tel 199 161 850
Tel 06 45486400
Fax 199 191 850
Se desiderate contattare un nostro consulente per ricevere
informazioni dettagliate sul progetto e sulle nostre soluzioni potete
contattare il nostro ufficio marketing inviando una mail a
[email protected] indicando come oggetto
“Consulenza SCIPAFI”.
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