Ecommerce in Cina - 20012014

PAS ADVISORS CO. LTD.
(SUZHOU)
E-commerce in Cina
Mercato, quadro normativo e protezione IP
Il Mercato
(
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Secondo il trentaduesimo rapporto del China National Network
Information Center
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(CNNIC) il numero di utenti che ha fatto acquisti online e’ arrivato
a 271 milioni con un
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incremento del 45.9% alla fine di Giugno 2013 (rispetto allo stesso periodo 2012).
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Sono loro, gli e-shopper, la linfa vitale di un mercato che vende
U in media 50mila prodotti
)
al minuto, con un valore di mercato superiore ai 200 miliardi di dollari e di cui si stima
un aumento del +41% nel 2015.
Tra le modalita’ di vendita si distinguono
i canali B2C (business-to-consumer) e
quelli C2C (consumer-to-consumer), i primi offrono maggiori garanzie di tracciabilita’ e
quindi espongono il compratore ad un minor rischio di frodi, mentre i secondi
generalmente prodotti
offrono
piu’ orientati al prezzo basso che alla qualita’, rendono piu’
difficile un controllo della qualita’ e veridicita’ dei prodotti acquistati.
Negli ultimi anni l’e-commerce in Cina ha senza dubbio beneficiato del recente
sviluppo dell’infrastruttura informatica, ma ciò che dovrebbe realmente garantire un
sano e solido sviluppo del settore anche negli anni a venire è l’importanza acquisita dal
mobile payment, il sistema che permette pagamenti o trasferimenti di denaro tramite un
dispositivo cellulare (pur nel nel rispetto di precise regole finanziarie ), infatti basta
pensare che solo nel 2012 un ammontare di acquisti pari a 7.8 miliardi di dollari sono
avvenuti attraverso questo metodo.
Secondo la CNNIC, mentre il numero di acquisti fatti online rimarra’ sostanzialmente
stabile a lungo termine, cio’ che aumentera’ in futuro sara’ la qualita’ dei servizi offerti
da siti specializzati volti a garantire acquisti piu’ sicuri .
Tra i vari fattori che hanno determinato e continuano a spingere tale incredibile
crescita nel settore, sicuramente e’ di rilievo lo sforzo del governo cinese, che negli
ultimi anni, promulgando una serie di riforme in tale direzione, ha avviato un processo di
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semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici per gli operatori del settore.
Al riguardo il Ministero per il Commercio Cinese ha promulgato nell’Ottobre 2011 le
“Guiding Opinions for the Development of E-Commerce” (“Opinions”) che vanno a
complementare le norme gia’ emesse per il Dodicesimo Piano Quinquennale (2011- 2015)
(
in materia,secondo le quali nove progetti verranno realizzati
durante il Piano per
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migliorare ed incentivare il settore e-commerce in Cina;esse U
inoltre prevedono che l’eZ
commerce rappresentera’ circa il 10% dell’intero settore import-export
e il 9% del
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mercato retail nel 2015.
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)
Il Quadro Normativo
La circolare emessa nell’Agosto 2010 dal Ministero del Commercio (MOFCOM) “Circular
on Several Issues Concerning the Approval and Administration of Foreign Investment in
Online Sales and Automatic Vendine Machines” chiarifica che le vendite online sono
un’estensione delle attivita’ di vendita dell’ azienda, di conseguenza solo persone
giuridiche anche a investimento straniero gia’ incorporate e attive in Cina (di natura
produttiva o commerciale) possono prendere parte ad attivita’ di vendita online senza
richiedere ulteriore approvazione dal Mofcom.
Inoltre, sempre secondo la stessa circolare, entita’ commerciali a cui sono permesse le
attivita’ di franchising, vendita al dettaglio/ingrosso e la stipula di contratti di agenzia,
possono operare (anche in maniera esclusiva) attraverso l’e-commerce ,previa
naturalmente l’approvazione da parte del MofCom .Dunque esse non devono piu’
rispettare il requisito previsto dalla normativa precedente che imponeva ai soggetti di
nuova costituzione l’apertura di almeno un punto vendta reale prima di cominciare la
vendita on line.
In generale comunque , la legislazione in materia di controllo della rete internet
prevede che tutti i siti internet debbano essere coperti da una licenza ICP (Internet
Content Provider) che puo’ essere rilasciata dal Ministry of Industry and Information
Technology solo a soggetti operanti in Cina. Inoltre, qualora si intenda operare un
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proprio sito internet in Cina, sara’ necessario rispettare le norme in materia di gestione
dei siti internet e registrazione dei domini internet, ( vedi al riguardo “. RPC
Telecommunications Rules - e “Adminisitrative measures for internet domain names in
the PRC” ) cosi’ come sara’ necessario registrarsi come soggetto e-commerce presso il
(
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Quest’ ultima registrazione e’ sempre necessaria per i soggetti
U che svolgono attivita’ di
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e-commerce in Cina mentre non e’ necessario ottenere la licenza
ICP qualora si venda
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online attraverso piattaforme di servizi e-commerce messe aOdisposizione e gestite da
U
operatori terzi. Invece, qualora un sogegtto giuridico straniero intenda creare una
)
propria piattaforma di servizi di e-commerce da mettere a disposizione di soggetti terzi
Ministry of Industry and Information Technology.
per lo svolgimento delle loro attività commerciali online (come la piattaforma
taobao.com), dovrà richiedere una speciale autorizzazione (Value-added telecoms
services) al Ministero dell’Industria e dell’Information Technology.
L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) definisce l’e-commerce come “la
produzione, distribuzione, marketing, vendita o fornitura di beni e servizi attraverso
mezzi elettronici” mentre manca ancora nella legislazione cinese definizione di tale
canale commerciale .
Per questo motivo esso viene ancora disciplinato dal diritto contrattuale classico
applicabile alle operazioni commerciali tradizionali e a quelle a distanza a riguardo del
quale nel 2004 e’ stata emanata una Legge sulla Firma Digitale (Elettronic Signature Law
– Standing Committee of the NPC) che stabilisce come un documento elettronico abbia
la stessa validita’ di un documento cartaceo. Gli operatori commerciali che svolgono
attivita’ commerciali online sono tenuti pertanto a rispettare sia le norme di diritto
contrattuale classiche che la Legge sulla firma digitale nella conclusione di contratti
tramite e-mail o altre forme di comunicazione elettronica.
La protezione IP nell’ e-commerce
Il successo del commercio elettronico a lungo termine e’ sicuramente legato alla
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creazione e allo sviluppo di un’infrastruttura legislativa e regolatoria che fornisca
garanzie tanto agli acquirenti che ai venditori, convinzione ben salda tra le autorita’
Cinesi che negli ultimi anni hanno promosso regolamentazioni a questo favore.
Il 21 aprile 2011 diversi enti governativi, quali il Ministero del Commercio, Ministero
(
dell'Industria e dell'Information Technology, Ministero della Pubblica
Sicurezza, Banca
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Popolare Cinese, Amministrazione delle dogane, Amministrazione
U statale per l'Industria e
Z qualità, ispezione e
il Commercio , Amministrazione generale della supervisione della
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quarantena , Amministrazione generale della stampa e pubblicazione
(National Copyright
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Administration) e lo State Intellectual Property Office, hanno emanato una circolare
)
congiunta per rafforzare la protezione della propieta’ intellettuale nel settore dell’ e-
commerce.
Tale documento (“Circular of Further Pushing Forward the Crackdown on Intellectual
Property Right Infringement and Manufacturing and Sale of Passing-offs and Inferior
Products in the Online Shopping Sector Circular” ” chiarisce le responsabilità dei gestori
delle piattaforme di shopping online.
La circolare precisa che i gestori delle piattaforme sono tenuti a farsi parte attiva nella
protezione dei diritti di proprieta’ intellettuale dei terzi registrati presso le loro
piattaforme. I gestori, secondo la circolare, sono tenuti a rafforzare un sistema di auto
disciplina e implementare un sistema di accesso al mercato da parte di operatori e
marchi rigoroso. Tra le azioni principali che gli operatori di e-commerce sono tenuti a
compiere vi sono: limitare l’ accesso al mercato degli operatori del settore e dei prodotti;
stabilire un sistema di indagine su marchi e brevetti; adottare strumenti per analizzare
informazioni sulla violazione dei diritti IP e la produzione e vendita di prodotti knock-off
e di qualità inferiore; istituire un sistema di controllo delle attivita’ on-line continuo.
Attraverso tali misure, i legittimi titolari dei diritti di proprieta’ intellettuale di un prodotto
venduto online, potranno monitorare piu’ facilmente i prodotti che vengono immessi sul
mercato e potranno segnalare eventuali violazioni dei loro diritti al gestore della
piattaforma.
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(SUZHOU)
[Fonti: Quaderno 29 – Camera di Commercio Italiana in Cina; Leggi, circolari e regolamentazioni
di riferimento come citate nel testo; China National Network Information, The 32nd Statistical
Report on Internet Development in China report 32 – July 2013]
( Pas Advisors Co., Ltd.
A cura
S di Cristiana Barbatelli
Marica Barezzani
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